CA
Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 12/03/2025, n. 690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 690 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1077/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di MILANO
Terza sezione civile
La Corte, composta dai signori magistrati:
Dott.ssa Laura Sara Tragni Presidente
Dott. Antonio Corte Consigliere
Dott.ssa Alessandra Del Corvo Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. sopra riportato promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Barbara Adami del Foro di Milano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano (MI), Via Maestri Campionesi n. 29;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentata ed assistita dall'Avv. Giulia Controparte_1 C.F._2
Sapi con studio in Milano, viale Monte Nero 51, presso la quale ha eletto domicilio;
APPELLATA
OGGETTO: opposizione a precetto
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
PER L'APPELLANTE (foglio di P.C. depositato il 2.12.2024)
“voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis rejectis:
-) accogliere – per i motivi tutti dedotti – il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza
n. 2657/2024 emessa dal Tribunale di Milano, Sezione 3 civile – Giudice Dott.ssa Trentini, nell'ambito del giudizio N.R.G. 11785/2023, depositata in cancelleria in data 11.03.2024 e notificata in data 12.03.2024, dichiarare che la SI.ra non aveva diritto di procedere ad Controparte_1 esecuzione forzata nei confronti del SI. e a ricevere il pagamento effettuato Parte_1 dall'appellante in forza di detta sentenza.
1 -) conseguentemente, disattendere tutte le eccezioni e le istanze anche istruttorie sollevate dall'appellata dinanzi al Tribunale di Milano e ribadite nel presente giudizio d'appello, con contestuale rigetto delle relative domande;
-) col favore delle spese di causa e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi del giudizio”.
PER L'APPELLATA (foglio di PC depositato il 3.12.2024)
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, respingere le domande proposte dall'appellante confermando in ogni sua parte la sentenza n. 2657/2024 pubblicata dal Tribunale di Milano in data 11 marzo 2024. Con vittoria integrale delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c. nonché dell'art. 96 c.p.c.”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha impugnato, con atto di citazione regolarmente notificato, la sentenza n. Parte_1
2657/2024, pubblicata in data 11.03.2024 e notificata in data 12.03.2024, con la quale il Tribunale di Milano ha rigettato l'opposizione al precetto dell'importo complessivo di euro 15.018,05 notificatogli dalla moglie in fase di separazione, , in forza di titolo esecutivo costituito Controparte_1 dall'ordinanza presidenziale del Tribunale di Milano n. 19746/2021 del 16 novembre 2021. A sostegno dell'opposizione proposta, ha dedotto in primo luogo la non debenza delle Pt_1 somme richieste, per la quota di competenza, a titolo di costo sostenuto per la baby sitter, assumendo che tali spese non fossero state previamente condivise dalla ex moglie in conformità alle previsioni dell'ordinanza presidenziale ed alle linee guida del Protocollo del Tribunale di Milano. L'opponente ha sostenuto, nello specifico, di non essere tenuto a contribuire alla spesa mensile per la
“tata” dei figli in quanto la ex moglie aveva autonomamente deciso di assumerla e ne aveva scelto arbitrariamente retribuzione e monte ore. ha poi eccepito la non debenza dell'adeguamento ISTAT dell'assegno periodico per il Pt_1 mese di novembre 2022, risultando lo stesso dovuto, a suo dire, solo a partire dal mese di dicembre 2022, e la non debenza delle ulteriori somme indicate in precetto pari ad euro 102,24 e ad euro 136,60 quale quota parte delle spese scolastiche e mediche di entrambi i bambini della coppia.
Il Tribunale, decidendo il primo motivo di opposizione, ha analizzato il tenore del titolo di natura giudiziale azionato dall'opposta, interpretandone il contenuto e la portata precettiva anche alla luce di ulteriore documentazione acquisita in atti e rilevando che “il Giudice non ha preso posizione a fronte di domande contrapposte delle parti, ma ha provveduto in conformità a un accordo raggiunto dalle parti stesse nel corso della medesima udienza all'esito della quale il provvedimento è stato assunto”. Il primo giudice ha ritenuto non convincente la tesi dell'opponente, secondo il quale “la necessità del previo accordo dei genitori sull'assunzione della tata, sulla sua retribuzione e sul monte ore risulterebbe dall'utilizzo del termine “assunzione” della baby-sitter in luogo di “pagamento”, oltre che dal tempo futuro “sarà effettuata””, in quanto “il verbo “effettuare” è riferito alla ripartizione dei costi tra i genitori, e non all'assunzione; mentre per “costi … per l'assunzione della tata” non si vede cos'altro possa intendersi se non i corrispettivi dovuti alla collaboratrice domestica”. Ha altresì evidenziato il Tribunale che “il riferimento alle linee guida è previsto unicamente in relazione alle spese straordinarie, mentre dalla piana e integrale lettura del provvedimento
“l'assunzione della tata” è data per scontata tra le parti e l'unica tata conosciuta, così come l'unica retribuzione e l'unico monte ore già sperimentati (e richiamati anche dall'opponente nel suo ricorso introduttivo alla causa di separazione), erano quelli precedenti, espressamente ricordati anche in sede di udienza presidenziale dall'opposta. Nel corso della prima udienza di questa causa, del resto, l'opponente stesso ha precisato che “la necessità di menzione specifica della tata nel provvedimento era dovuta al fatto che la tata era già presente in famiglia e pertanto in caso contrario sarebbe rientrata nell'ordinario”. Pertanto l'unica interpretazione coerente con il tenore del titolo esecutivo
2 e degli atti in quel momento compiuti nell'ambito della causa di separazione è quella fatta propria dall'opposta”. Il giudice di prime cure ha poi ritenuto che non potesse assumere rilievo in senso contrario il provvedimento atipico adottato dal giudice istruttore, su istanza dello stesso volto ad Pt_1 interpretare autenticamente il titolo esecutivo-ordinanza presidenziale, sia perché tardivamente depositato in giudizio dall'opponente, sia perché “la portata di un titolo esecutivo già perfezionatosi, specie se meramente ricognitivo di un accordo tra le parti, non pare suscettibile di interpretazione autentica con efficacia retroattiva, come viceversa è possibile per le norme in caso di leggi di interpretazione autentica”. Infine il Tribunale ha ritenuto che nemmeno il fatto sopravvenuto dedotto dall'opponente, relativo all'inserimento del figlio più piccolo in ambiente scolastico e la conseguente pretesa necessità di ridurre le ore di assunzione della tata, potesse rilevare ai fini di privare il titolo esecutivo di efficacia e validità, trattandosi di titolo “assistito da un'attitudine al giudicato, cd. "rebus sic stantibus", riguardo alla quale i fatti sopravvenuti potevano rilevare soltanto attraverso la speciale procedura di revisione del provvedimento sul contributo del mantenimento del figlio, devoluta al giudice della separazione o del divorzio e a questi riservata a tutela del superiore interesse pubblicistico di composizione della crisi familiare, rilevante per l'ordine pubblico”. Il giudice di primo grado ha disatteso anche gli ulteriori motivi di opposizione articolati dal ritenendo che l'aggiornamento Istat dell'assegno periodico fosse dovuto dal novembre Pt_1
2022 e che le ulteriori somme richieste in precetto fossero parimenti dovute proprio in aderenza alle Linee Guida del Tribunale di Milano invocate dall'opponente.
2. A sostegno dell'impugnazione proposta, deduce “errata interpretazione Parte_1 dell'ordinanza spesa quale titolo esecutivo e conseguente violazione di legge (art. 615 c.p.c. e 115- 116 c.p.c)”. L'appellante lamenta che il Tribunale abbia mal interpretato e travisato il contenuto e la portata precettiva dell'ordinanza presidenziale, e ripropone le stesse argomentazioni spese in primo grado per sostenere che non vi sia stato alcun accordo tra gli ex coniugi sull'assunzione della “tata”, sulle ore e le mansioni dalla stessa svolta e sulla sua retribuzione. Secondo l'appellante il Tribunale avrebbe inoltre erroneamente omesso di considerare, quale circostanza a sostegno delle proprie tesi, il contenuto “dell'ordinanza chiarificatrice offerta dalla Dott.ssa con provvedimento dell'8.11.2023”. Per_1 Insiste poi nell'accoglimento anche degli ulteriori due motivi di opposizione formulati in primo grado.
3. si è costituita con comparsa depositata il 6.9.2024 chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'appello proposto da controparte per infondatezza. All'udienza del 4.2.2025, il Consigliere istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
4. L'appello è infondato. Come ben evidenziato dal Tribunale, laddove il creditore procedente abbia azionato un titolo esecutivo di natura giudiziale, quale l'ordinanza presidenziale emessa nell'ambito di un procedimento di separazione personale tra coniugi, il giudice dell'opposizione all'esecuzione non è tenuto a verificare se sussista effettivamente il diritto dell'opposta ad ottenere il pagamento delle somme indicate in precetto, ma soltanto se il relativo rimborso, a carico dell'opponente, sia stato previsto nel titolo esecutivo azionato. Fermo restando, infatti, che il giudice dell'opposizione può compiere solo un'attività interpretativa del titolo, volta ad individuarne l'esatto contenuto e la portata precettiva, non avendo alcuna possibilità di integrare una pronuncia eventualmente carente o dubbia, è altresì vero che, secondo giurisprudenza di legittimità anche recente, è consentita l'interpretazione extra-testuale del
3 provvedimento azionato sulla base di elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso si è formato, purché le relative questioni siano state trattate nel corso dello stesso e possano intendersi come ivi univocamente definite.
In particolare la Suprema Corte, con due recenti pronunce, ha ribadito il principio secondo il quale
“in tema di esecuzione forzata, l'eterointegrazione del titolo esecutivo giudiziale, sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui si è formato, è ammissibile ove si risolva in un'attività integrativa univoca, che non involga attività cognitive suppletive o integrative, rimaste estranee al giudizio che ha preceduto la formazione del titolo” (v. Cass., sent. n. 29003 dell'11.11.2024, e, in senso conforme, Cass. ord. n. 1619/2024). Esaminando quindi la questione della debenza delle somme indicate in precetto a titolo di rimborso dei costi sostenuti dalla per la “tata” dei bambini, rileva la Corte che in sede di udienza P_ presidenziale, a fronte della seguente dichiarazione dell'opposta “tra le spese da coprire c'è anche la tata. La tata era da noi ancor prima della nascita di . Per i bambini rappresenta la Per_2 quotidianità stare con la tata. Non voglio cambiare la tata. La tata costa € 1300 mensili. Per_2 frequenta la stessa scuola;
non ho iscritto al nido, appena sarà possibile lo iscriverò”, Per_3 non solo l'opponente nulla ha replicato, ma il giudice, all'esito di “ampia discussione” tra le parti, ha dato atto del seguente accordo raggiunto ai fini dell'adozione dei provvedimenti provvisori: “
… Le spese straordinarie, individuate come da Linee Guida del Protocollo del Tribunale di Milano, saranno suddivise tra i genitori in ragione dell'80% a carico del papà e del 20% a carico della mamma. - Le parti precisano che uguale ripartizione dei costi sarà effettuata tra i genitori per l'assunzione della tata”. All'esito, il giudice ha emesso i seguenti provvedimenti provvisori “autorizza i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto;
Provvede, quanto al resto, in conformità all'accordo raggiunto dalle parti” (v. verbale udienza e ordinanza presidenziale del 16.11.2021, doc. n. 8 fascicolo di primo grado di parte opposta).
Quindi, nel caso di specie, il contenuto del titolo giudiziale azionato, in forza di una compiuta interpretazione del dispositivo e della motivazione, non si presenta dubbio o equivoco, non solo perché, come sottolineato dal Tribunale, il giudice istruttore ha provveduto in conformità ad un accordo raggiunto tra le parti dopo ampia discussione, ma anche in quanto, contrariamente all'assunto dell'appellante, il verbo “effettuare” è riferito alla ripartizione dei costi fra gli ex coniugi e non all'assunzione della “tata”, che ne rappresenta l'implicito scontato presupposto, mentre per “costi … per l'assunzione della tata” possono intendersi soltanto appunto i corrispettivi dovuti alla baby sitter. A fronte di ciò, non può ritenersi che il Tribunale abbia compiuto un'attività suppletiva volta ad integrare inammissibilmente il contenuto del titolo giudiziale, sovrapponendo la propria valutazione a quella del giudice del merito;
al contrario la decisione gravata deve condividersi in quanto il giudice
– a fronte di un titolo esecutivo come detto non contraddittorio – si è limitato a valorizzare ulteriori elementi e circostanze extra-testuali ritualmente acquisiti nel procedimento di separazione al fine di supportare l'unica interpretazione possibile del titolo stesso, quella contraria agli assunti ed alla tesi del Pt_1
In particolare l'opponente, pur ammettendo di avere lui stesso ritenuto la tata “all'inizio dell'iter della separazione, figura importante per i bambini”, sostiene di averla licenziata nel luglio 2021 per presunti problemi che lo avevano indotto a perdere fiducia in lei;
sostiene altresì che l'opposta avrebbe poi proceduto a riassumerla prima dell'udienza di separazione senza previamente concordare la persona, il monte ore e la retribuzione, come invece previsto nelle linee guida del Tribunale di
Milano. Le affermazioni dell'opponente sono tuttavia smentite non solo dal contenuto del titolo, che come detto ratifica un accordo raggiunto tra le parti, ma anche da quanto lo stesso ha affermato, Pt_1 in primo luogo, nel ricorso per separazione giudiziale (doc. n. 2 del fascicolo di parte opposta). Per L'appellante, infatti, prima ha dato atto di aver assunto nel gennaio 2020 la “tata ” a tempo pieno e per cinque giorni alla settimana, con un costo mensile di euro 1.280,00 inclusivo di tredicesima
4 mensilità e contributi Inps, affermando “tale figura, di fatto, assiste e coadiuva la convenuta nella gestione dei figli e nella cura della casa familiare” (pp. 8 e 9 del ricorso); quindi, ha proposto di corrispondere alla che avrebbe dovuto assumere la “tata” (“sarà regolarmente assunta dalla P_ SI.ra ), un contributo mensile di euro 1.000,00 “fino a quando frequenterà il P_ Per_3 nido” (p. 15 del ricorso). Inoltre, l'opposta ha documentato che il licenziamento della baby sitter da parte dell'ex marito nel luglio del 2021, da lei poi riassunta, è stato effettuato proprio per consentire il cambio di datore di lavoro, tenuto conto del fatto che la lavoratrice avrebbe dovuto svolgere le sue mansioni dopo la separazione presso il domicilio della P_
Risulta infatti dal doc. n. 3 prodotto nel giudizio di primo grado che, qualche giorno prima dell'udienza presidenziale, quest'ultima ha ricevuto una comunicazione mail in cui proprio il ha scritto “il licenziamento della tata era stato già discusso con te e il tuo legale arrivando Pt_1 ad una comune conclusione (la tata veniva usata da te e quindi avrebbe dovuto essere alle tue formali dipendenze). Ho tentennato fin troppo visto che ne avevamo parlato a marzo ed è stata licenziata a fine luglio. In tutte le mie proposte ho sempre previsto un contributo per la tata ma non hai mai voluto considerare nulla”. Ciò dimostra l'infondatezza e la pretestuosità delle argomentazioni dell'appellante, essendo pacifico Per che l'assunzione della “tata ” da parte della fosse stata previamente concordata ed anzi P_ da lui fortemente voluta proprio in previsione della prossima separazione e al fine di permettere la modifica del datore di lavoro.
“L'assunzione della tata”, in altri termini, è stata data per scontata tra le parti e l'unica “tata” conosciuta (la tata “I), così come l'unica retribuzione e l'unico monte ore già sperimentati (e richiamati anche dal nel suo ricorso introduttivo alla causa di separazione), erano quelli Pt_1 precedenti, espressamente ricordati anche in sede di udienza presidenziale dall'opposta. Va sottolineato, con riferimento alla retribuzione della bambinaia, che il contributo mensile di
1.000,00 euro che il si era offerto di versare alla ex moglie in sede di ricorso per Pt_1 separazione corrisponde proprio a quello posto a suo carico con l'ordinanza presidenziale, tenuto conto che dall'importo complessivo di euro 1.280,00 (comprensivo di tredicesima e contributi Inps) va detratta la quota del 20% a carico della ciò ad ulteriore dimostrazione di come il titolo P_ giudiziale azionato abbia recepito sul punto e anche in questo aspetto l'accordo e la volontà degli ex coniugi. Anche nel corso del giudizio di primo grado l'opponente ha precisato, in udienza, che “la necessità di menzione specifica della tata nel provvedimento era dovuta al fatto che la tata era già presente in famiglia e pertanto in caso contrario sarebbe rientrata nell'ordinario”: ne deriva che l'unica interpretazione coerente con il tenore del titolo esecutivo e degli atti in quel momento compiuti nell'ambito della causa di separazione è quella seguita dal giudice di prime cure. Né può essere condivisa la censura dell'appellante, laddove lamenta che il Tribunale si sia discostato, senza adeguata motivazione, dal contenuto di una successiva ordinanza emessa dal giudice istruttore con la pretesa finalità di chiarire il contenuto di quella presidenziale emessa il 16.11.2021 azionata in via esecutiva.
Innanzitutto perché il provvedimento invocato, sollecitato dallo stesso opponente in data 15.11.2023, rappresenta un'ordinanza emessa inaudita altera parte dal contenuto certamente atipico, laddove volto a fornire una singolare interpretazione autentica, da parte del giudice istruttore, di una precedente ordinanza presidenziale che ha provveduto “in conformità all'accordo raggiunto dalle parti”, ovvero di un titolo esecutivo già perfezionatosi e meramente ricognitivo dell'intesa tra gli ex coniugi: è del tutto evidente che una simile attività di interpretazione autentica non sia ammissibile,
a maggior ragione laddove intesa e invocata con efficacia retroattiva. In secondo luogo, la relativa produzione da parte del nel giudizio di primo grado è del tutto Pt_1 tardiva nonché strumentale atteso che, secondo quanto evidenziato nello stesso atto di opposizione, la prima controversia in ordine alla debenza del rimborso dei costi per la “tata” è sorta con l'atto di
5 opposizione a precetto del 15.02.2022, ed è pertanto evidente che l'eventuale necessità di un'istanza istruttoria o di chiarimento in questo senso fosse nota al mesi prima del provvedimento Pt_1 cautelare di rigetto dell'istanza di sospensiva emesso dal Tribunale.
5. Va disattesa anche l'ulteriore doglianza con cui l'appellante contesta la necessità della spesa, assumendo che l'opposta ha diminuito il suo impegno lavorativo e che il figlio più piccolo è stato inserito nell'ambiente scolastico, in quanto, per giurisprudenza di legittimità richiamata anche dal primo giudice, "con l'opposizione al precetto relativo a crediti maturati per il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento, determinato a favore del figlio in sede di separazione o di divorzio, possono essere dedotte soltanto questioni relative alla validità ed efficacia del titolo e non anche fatti sopravvenuti, da farsi valere col procedimento di modifica delle condizioni della separazione di cui all'art. 710 c.p.c. o del divorzio di cui alla L. 1 dicembre 1970, n. 878, art. 9” (Cass., sent. n. 27602/2020 e, in senso conforme, n. 17689/2019). Il potrà quindi far valere eventuali fatti sopravvenuti alla pronuncia dell'ordinanza Pt_1 presidenziale chiedendo la modifica della condizioni patrimoniali della separazione attraverso la procedura prevista dall'art. 710 c.p.c., senza che le questioni dedotte, devolute e riservate al giudice della separazione, possano incidere in questa sede sull'efficacia e la validità del titolo esecutivo azionato dalla P_
6. Esaminando in ultimo le eccezioni sollevate dall'opponente sulla debenza delle ulteriori somme indicate in precetto, oltre a dover rilevare la mancanza di specificità del motivo di appello, la Corte osserva che:
- l'ordinanza presidenziale è sul punto assolutamente chiara, in quanto prevede il pagamento dell'assegno mensile “in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese con decorrenza dal mese di novembre 2021”, e, pertanto, il primo versamento dell'aggiornamento Istat dovuto dal è Pt_1 quello di novembre 2022;
- le somme di euro 102,24 e 136,60, indicate in precetto per spese scolastiche e mediche dei due bambini della coppia, riguardano – come si evince dalla documentazione giustificativa prodotta dalla in primo grado – etichette per vestiti e materiale scolastico, astuccio, contributo a P_ un'associazione scolastica pubblica, regoli, quaderni, forbici, matite, temperini, nonchè test anticovid e farmaci con relative prescrizioni mediche, mentre non risultano, contrariamente all'assunto del spese per visite mediche erogate privatamente. Il rimborso, peraltro richiesto dall'opposta Pt_1 in una percentuale inferiore all'80% per le spese mediche, risulta dovuto proprio alla luce del contenuto delle linee guida del Tribunale di Milano invocate dall'appellante, trattandosi di materiale scolastico e di farmaci prescritti dal medico curante. L'appello va in definitiva integralmente rigettato.
7. L'appellante va condannato alla refusione delle spese del grado in applicazione del principio di soccombenza, liquidate come in dispositivo in base ai parametri del D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa – da euro 5.201,00 a euro 26.000,00 – e con l'applicazione dei valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, e dei valori minimi per la fase di trattazione in assenza di attività istruttoria. Segue, infine, la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato, ex art. 13 c. 1-quater del D.P.R. del 30/05/2002 n. 115, trattandosi di controversia promossa dopo l'entrata in vigore (il 31/01/2013) della modifica introdotta con l'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
P.Q.M.
6 La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 2657/2024, pubblicata Parte_1 in data 11.03.2024 e notificata in data 12.03.2024, così provvede:
1) RIGETTA l'appello;
2) CONDANNA l'appellante al rimborso delle spese processuali del grado, in favore di parte appellata, liquidate in complessivi euro 4.888,00, di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione, ed € 1.911,00 per la fase decisionale, oltre rimborso spese forfetario al 15%, iva e c.p.a..
3) Dà atto che sussistono i presupposti di legge per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio dell'11.2.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Del Corvo Dott.ssa Laura Sara Tragni
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di MILANO
Terza sezione civile
La Corte, composta dai signori magistrati:
Dott.ssa Laura Sara Tragni Presidente
Dott. Antonio Corte Consigliere
Dott.ssa Alessandra Del Corvo Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. sopra riportato promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Barbara Adami del Foro di Milano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano (MI), Via Maestri Campionesi n. 29;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentata ed assistita dall'Avv. Giulia Controparte_1 C.F._2
Sapi con studio in Milano, viale Monte Nero 51, presso la quale ha eletto domicilio;
APPELLATA
OGGETTO: opposizione a precetto
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
PER L'APPELLANTE (foglio di P.C. depositato il 2.12.2024)
“voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis rejectis:
-) accogliere – per i motivi tutti dedotti – il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza
n. 2657/2024 emessa dal Tribunale di Milano, Sezione 3 civile – Giudice Dott.ssa Trentini, nell'ambito del giudizio N.R.G. 11785/2023, depositata in cancelleria in data 11.03.2024 e notificata in data 12.03.2024, dichiarare che la SI.ra non aveva diritto di procedere ad Controparte_1 esecuzione forzata nei confronti del SI. e a ricevere il pagamento effettuato Parte_1 dall'appellante in forza di detta sentenza.
1 -) conseguentemente, disattendere tutte le eccezioni e le istanze anche istruttorie sollevate dall'appellata dinanzi al Tribunale di Milano e ribadite nel presente giudizio d'appello, con contestuale rigetto delle relative domande;
-) col favore delle spese di causa e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi del giudizio”.
PER L'APPELLATA (foglio di PC depositato il 3.12.2024)
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, respingere le domande proposte dall'appellante confermando in ogni sua parte la sentenza n. 2657/2024 pubblicata dal Tribunale di Milano in data 11 marzo 2024. Con vittoria integrale delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c. nonché dell'art. 96 c.p.c.”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha impugnato, con atto di citazione regolarmente notificato, la sentenza n. Parte_1
2657/2024, pubblicata in data 11.03.2024 e notificata in data 12.03.2024, con la quale il Tribunale di Milano ha rigettato l'opposizione al precetto dell'importo complessivo di euro 15.018,05 notificatogli dalla moglie in fase di separazione, , in forza di titolo esecutivo costituito Controparte_1 dall'ordinanza presidenziale del Tribunale di Milano n. 19746/2021 del 16 novembre 2021. A sostegno dell'opposizione proposta, ha dedotto in primo luogo la non debenza delle Pt_1 somme richieste, per la quota di competenza, a titolo di costo sostenuto per la baby sitter, assumendo che tali spese non fossero state previamente condivise dalla ex moglie in conformità alle previsioni dell'ordinanza presidenziale ed alle linee guida del Protocollo del Tribunale di Milano. L'opponente ha sostenuto, nello specifico, di non essere tenuto a contribuire alla spesa mensile per la
“tata” dei figli in quanto la ex moglie aveva autonomamente deciso di assumerla e ne aveva scelto arbitrariamente retribuzione e monte ore. ha poi eccepito la non debenza dell'adeguamento ISTAT dell'assegno periodico per il Pt_1 mese di novembre 2022, risultando lo stesso dovuto, a suo dire, solo a partire dal mese di dicembre 2022, e la non debenza delle ulteriori somme indicate in precetto pari ad euro 102,24 e ad euro 136,60 quale quota parte delle spese scolastiche e mediche di entrambi i bambini della coppia.
Il Tribunale, decidendo il primo motivo di opposizione, ha analizzato il tenore del titolo di natura giudiziale azionato dall'opposta, interpretandone il contenuto e la portata precettiva anche alla luce di ulteriore documentazione acquisita in atti e rilevando che “il Giudice non ha preso posizione a fronte di domande contrapposte delle parti, ma ha provveduto in conformità a un accordo raggiunto dalle parti stesse nel corso della medesima udienza all'esito della quale il provvedimento è stato assunto”. Il primo giudice ha ritenuto non convincente la tesi dell'opponente, secondo il quale “la necessità del previo accordo dei genitori sull'assunzione della tata, sulla sua retribuzione e sul monte ore risulterebbe dall'utilizzo del termine “assunzione” della baby-sitter in luogo di “pagamento”, oltre che dal tempo futuro “sarà effettuata””, in quanto “il verbo “effettuare” è riferito alla ripartizione dei costi tra i genitori, e non all'assunzione; mentre per “costi … per l'assunzione della tata” non si vede cos'altro possa intendersi se non i corrispettivi dovuti alla collaboratrice domestica”. Ha altresì evidenziato il Tribunale che “il riferimento alle linee guida è previsto unicamente in relazione alle spese straordinarie, mentre dalla piana e integrale lettura del provvedimento
“l'assunzione della tata” è data per scontata tra le parti e l'unica tata conosciuta, così come l'unica retribuzione e l'unico monte ore già sperimentati (e richiamati anche dall'opponente nel suo ricorso introduttivo alla causa di separazione), erano quelli precedenti, espressamente ricordati anche in sede di udienza presidenziale dall'opposta. Nel corso della prima udienza di questa causa, del resto, l'opponente stesso ha precisato che “la necessità di menzione specifica della tata nel provvedimento era dovuta al fatto che la tata era già presente in famiglia e pertanto in caso contrario sarebbe rientrata nell'ordinario”. Pertanto l'unica interpretazione coerente con il tenore del titolo esecutivo
2 e degli atti in quel momento compiuti nell'ambito della causa di separazione è quella fatta propria dall'opposta”. Il giudice di prime cure ha poi ritenuto che non potesse assumere rilievo in senso contrario il provvedimento atipico adottato dal giudice istruttore, su istanza dello stesso volto ad Pt_1 interpretare autenticamente il titolo esecutivo-ordinanza presidenziale, sia perché tardivamente depositato in giudizio dall'opponente, sia perché “la portata di un titolo esecutivo già perfezionatosi, specie se meramente ricognitivo di un accordo tra le parti, non pare suscettibile di interpretazione autentica con efficacia retroattiva, come viceversa è possibile per le norme in caso di leggi di interpretazione autentica”. Infine il Tribunale ha ritenuto che nemmeno il fatto sopravvenuto dedotto dall'opponente, relativo all'inserimento del figlio più piccolo in ambiente scolastico e la conseguente pretesa necessità di ridurre le ore di assunzione della tata, potesse rilevare ai fini di privare il titolo esecutivo di efficacia e validità, trattandosi di titolo “assistito da un'attitudine al giudicato, cd. "rebus sic stantibus", riguardo alla quale i fatti sopravvenuti potevano rilevare soltanto attraverso la speciale procedura di revisione del provvedimento sul contributo del mantenimento del figlio, devoluta al giudice della separazione o del divorzio e a questi riservata a tutela del superiore interesse pubblicistico di composizione della crisi familiare, rilevante per l'ordine pubblico”. Il giudice di primo grado ha disatteso anche gli ulteriori motivi di opposizione articolati dal ritenendo che l'aggiornamento Istat dell'assegno periodico fosse dovuto dal novembre Pt_1
2022 e che le ulteriori somme richieste in precetto fossero parimenti dovute proprio in aderenza alle Linee Guida del Tribunale di Milano invocate dall'opponente.
2. A sostegno dell'impugnazione proposta, deduce “errata interpretazione Parte_1 dell'ordinanza spesa quale titolo esecutivo e conseguente violazione di legge (art. 615 c.p.c. e 115- 116 c.p.c)”. L'appellante lamenta che il Tribunale abbia mal interpretato e travisato il contenuto e la portata precettiva dell'ordinanza presidenziale, e ripropone le stesse argomentazioni spese in primo grado per sostenere che non vi sia stato alcun accordo tra gli ex coniugi sull'assunzione della “tata”, sulle ore e le mansioni dalla stessa svolta e sulla sua retribuzione. Secondo l'appellante il Tribunale avrebbe inoltre erroneamente omesso di considerare, quale circostanza a sostegno delle proprie tesi, il contenuto “dell'ordinanza chiarificatrice offerta dalla Dott.ssa con provvedimento dell'8.11.2023”. Per_1 Insiste poi nell'accoglimento anche degli ulteriori due motivi di opposizione formulati in primo grado.
3. si è costituita con comparsa depositata il 6.9.2024 chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'appello proposto da controparte per infondatezza. All'udienza del 4.2.2025, il Consigliere istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
4. L'appello è infondato. Come ben evidenziato dal Tribunale, laddove il creditore procedente abbia azionato un titolo esecutivo di natura giudiziale, quale l'ordinanza presidenziale emessa nell'ambito di un procedimento di separazione personale tra coniugi, il giudice dell'opposizione all'esecuzione non è tenuto a verificare se sussista effettivamente il diritto dell'opposta ad ottenere il pagamento delle somme indicate in precetto, ma soltanto se il relativo rimborso, a carico dell'opponente, sia stato previsto nel titolo esecutivo azionato. Fermo restando, infatti, che il giudice dell'opposizione può compiere solo un'attività interpretativa del titolo, volta ad individuarne l'esatto contenuto e la portata precettiva, non avendo alcuna possibilità di integrare una pronuncia eventualmente carente o dubbia, è altresì vero che, secondo giurisprudenza di legittimità anche recente, è consentita l'interpretazione extra-testuale del
3 provvedimento azionato sulla base di elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso si è formato, purché le relative questioni siano state trattate nel corso dello stesso e possano intendersi come ivi univocamente definite.
In particolare la Suprema Corte, con due recenti pronunce, ha ribadito il principio secondo il quale
“in tema di esecuzione forzata, l'eterointegrazione del titolo esecutivo giudiziale, sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui si è formato, è ammissibile ove si risolva in un'attività integrativa univoca, che non involga attività cognitive suppletive o integrative, rimaste estranee al giudizio che ha preceduto la formazione del titolo” (v. Cass., sent. n. 29003 dell'11.11.2024, e, in senso conforme, Cass. ord. n. 1619/2024). Esaminando quindi la questione della debenza delle somme indicate in precetto a titolo di rimborso dei costi sostenuti dalla per la “tata” dei bambini, rileva la Corte che in sede di udienza P_ presidenziale, a fronte della seguente dichiarazione dell'opposta “tra le spese da coprire c'è anche la tata. La tata era da noi ancor prima della nascita di . Per i bambini rappresenta la Per_2 quotidianità stare con la tata. Non voglio cambiare la tata. La tata costa € 1300 mensili. Per_2 frequenta la stessa scuola;
non ho iscritto al nido, appena sarà possibile lo iscriverò”, Per_3 non solo l'opponente nulla ha replicato, ma il giudice, all'esito di “ampia discussione” tra le parti, ha dato atto del seguente accordo raggiunto ai fini dell'adozione dei provvedimenti provvisori: “
… Le spese straordinarie, individuate come da Linee Guida del Protocollo del Tribunale di Milano, saranno suddivise tra i genitori in ragione dell'80% a carico del papà e del 20% a carico della mamma. - Le parti precisano che uguale ripartizione dei costi sarà effettuata tra i genitori per l'assunzione della tata”. All'esito, il giudice ha emesso i seguenti provvedimenti provvisori “autorizza i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto;
Provvede, quanto al resto, in conformità all'accordo raggiunto dalle parti” (v. verbale udienza e ordinanza presidenziale del 16.11.2021, doc. n. 8 fascicolo di primo grado di parte opposta).
Quindi, nel caso di specie, il contenuto del titolo giudiziale azionato, in forza di una compiuta interpretazione del dispositivo e della motivazione, non si presenta dubbio o equivoco, non solo perché, come sottolineato dal Tribunale, il giudice istruttore ha provveduto in conformità ad un accordo raggiunto tra le parti dopo ampia discussione, ma anche in quanto, contrariamente all'assunto dell'appellante, il verbo “effettuare” è riferito alla ripartizione dei costi fra gli ex coniugi e non all'assunzione della “tata”, che ne rappresenta l'implicito scontato presupposto, mentre per “costi … per l'assunzione della tata” possono intendersi soltanto appunto i corrispettivi dovuti alla baby sitter. A fronte di ciò, non può ritenersi che il Tribunale abbia compiuto un'attività suppletiva volta ad integrare inammissibilmente il contenuto del titolo giudiziale, sovrapponendo la propria valutazione a quella del giudice del merito;
al contrario la decisione gravata deve condividersi in quanto il giudice
– a fronte di un titolo esecutivo come detto non contraddittorio – si è limitato a valorizzare ulteriori elementi e circostanze extra-testuali ritualmente acquisiti nel procedimento di separazione al fine di supportare l'unica interpretazione possibile del titolo stesso, quella contraria agli assunti ed alla tesi del Pt_1
In particolare l'opponente, pur ammettendo di avere lui stesso ritenuto la tata “all'inizio dell'iter della separazione, figura importante per i bambini”, sostiene di averla licenziata nel luglio 2021 per presunti problemi che lo avevano indotto a perdere fiducia in lei;
sostiene altresì che l'opposta avrebbe poi proceduto a riassumerla prima dell'udienza di separazione senza previamente concordare la persona, il monte ore e la retribuzione, come invece previsto nelle linee guida del Tribunale di
Milano. Le affermazioni dell'opponente sono tuttavia smentite non solo dal contenuto del titolo, che come detto ratifica un accordo raggiunto tra le parti, ma anche da quanto lo stesso ha affermato, Pt_1 in primo luogo, nel ricorso per separazione giudiziale (doc. n. 2 del fascicolo di parte opposta). Per L'appellante, infatti, prima ha dato atto di aver assunto nel gennaio 2020 la “tata ” a tempo pieno e per cinque giorni alla settimana, con un costo mensile di euro 1.280,00 inclusivo di tredicesima
4 mensilità e contributi Inps, affermando “tale figura, di fatto, assiste e coadiuva la convenuta nella gestione dei figli e nella cura della casa familiare” (pp. 8 e 9 del ricorso); quindi, ha proposto di corrispondere alla che avrebbe dovuto assumere la “tata” (“sarà regolarmente assunta dalla P_ SI.ra ), un contributo mensile di euro 1.000,00 “fino a quando frequenterà il P_ Per_3 nido” (p. 15 del ricorso). Inoltre, l'opposta ha documentato che il licenziamento della baby sitter da parte dell'ex marito nel luglio del 2021, da lei poi riassunta, è stato effettuato proprio per consentire il cambio di datore di lavoro, tenuto conto del fatto che la lavoratrice avrebbe dovuto svolgere le sue mansioni dopo la separazione presso il domicilio della P_
Risulta infatti dal doc. n. 3 prodotto nel giudizio di primo grado che, qualche giorno prima dell'udienza presidenziale, quest'ultima ha ricevuto una comunicazione mail in cui proprio il ha scritto “il licenziamento della tata era stato già discusso con te e il tuo legale arrivando Pt_1 ad una comune conclusione (la tata veniva usata da te e quindi avrebbe dovuto essere alle tue formali dipendenze). Ho tentennato fin troppo visto che ne avevamo parlato a marzo ed è stata licenziata a fine luglio. In tutte le mie proposte ho sempre previsto un contributo per la tata ma non hai mai voluto considerare nulla”. Ciò dimostra l'infondatezza e la pretestuosità delle argomentazioni dell'appellante, essendo pacifico Per che l'assunzione della “tata ” da parte della fosse stata previamente concordata ed anzi P_ da lui fortemente voluta proprio in previsione della prossima separazione e al fine di permettere la modifica del datore di lavoro.
“L'assunzione della tata”, in altri termini, è stata data per scontata tra le parti e l'unica “tata” conosciuta (la tata “I), così come l'unica retribuzione e l'unico monte ore già sperimentati (e richiamati anche dal nel suo ricorso introduttivo alla causa di separazione), erano quelli Pt_1 precedenti, espressamente ricordati anche in sede di udienza presidenziale dall'opposta. Va sottolineato, con riferimento alla retribuzione della bambinaia, che il contributo mensile di
1.000,00 euro che il si era offerto di versare alla ex moglie in sede di ricorso per Pt_1 separazione corrisponde proprio a quello posto a suo carico con l'ordinanza presidenziale, tenuto conto che dall'importo complessivo di euro 1.280,00 (comprensivo di tredicesima e contributi Inps) va detratta la quota del 20% a carico della ciò ad ulteriore dimostrazione di come il titolo P_ giudiziale azionato abbia recepito sul punto e anche in questo aspetto l'accordo e la volontà degli ex coniugi. Anche nel corso del giudizio di primo grado l'opponente ha precisato, in udienza, che “la necessità di menzione specifica della tata nel provvedimento era dovuta al fatto che la tata era già presente in famiglia e pertanto in caso contrario sarebbe rientrata nell'ordinario”: ne deriva che l'unica interpretazione coerente con il tenore del titolo esecutivo e degli atti in quel momento compiuti nell'ambito della causa di separazione è quella seguita dal giudice di prime cure. Né può essere condivisa la censura dell'appellante, laddove lamenta che il Tribunale si sia discostato, senza adeguata motivazione, dal contenuto di una successiva ordinanza emessa dal giudice istruttore con la pretesa finalità di chiarire il contenuto di quella presidenziale emessa il 16.11.2021 azionata in via esecutiva.
Innanzitutto perché il provvedimento invocato, sollecitato dallo stesso opponente in data 15.11.2023, rappresenta un'ordinanza emessa inaudita altera parte dal contenuto certamente atipico, laddove volto a fornire una singolare interpretazione autentica, da parte del giudice istruttore, di una precedente ordinanza presidenziale che ha provveduto “in conformità all'accordo raggiunto dalle parti”, ovvero di un titolo esecutivo già perfezionatosi e meramente ricognitivo dell'intesa tra gli ex coniugi: è del tutto evidente che una simile attività di interpretazione autentica non sia ammissibile,
a maggior ragione laddove intesa e invocata con efficacia retroattiva. In secondo luogo, la relativa produzione da parte del nel giudizio di primo grado è del tutto Pt_1 tardiva nonché strumentale atteso che, secondo quanto evidenziato nello stesso atto di opposizione, la prima controversia in ordine alla debenza del rimborso dei costi per la “tata” è sorta con l'atto di
5 opposizione a precetto del 15.02.2022, ed è pertanto evidente che l'eventuale necessità di un'istanza istruttoria o di chiarimento in questo senso fosse nota al mesi prima del provvedimento Pt_1 cautelare di rigetto dell'istanza di sospensiva emesso dal Tribunale.
5. Va disattesa anche l'ulteriore doglianza con cui l'appellante contesta la necessità della spesa, assumendo che l'opposta ha diminuito il suo impegno lavorativo e che il figlio più piccolo è stato inserito nell'ambiente scolastico, in quanto, per giurisprudenza di legittimità richiamata anche dal primo giudice, "con l'opposizione al precetto relativo a crediti maturati per il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento, determinato a favore del figlio in sede di separazione o di divorzio, possono essere dedotte soltanto questioni relative alla validità ed efficacia del titolo e non anche fatti sopravvenuti, da farsi valere col procedimento di modifica delle condizioni della separazione di cui all'art. 710 c.p.c. o del divorzio di cui alla L. 1 dicembre 1970, n. 878, art. 9” (Cass., sent. n. 27602/2020 e, in senso conforme, n. 17689/2019). Il potrà quindi far valere eventuali fatti sopravvenuti alla pronuncia dell'ordinanza Pt_1 presidenziale chiedendo la modifica della condizioni patrimoniali della separazione attraverso la procedura prevista dall'art. 710 c.p.c., senza che le questioni dedotte, devolute e riservate al giudice della separazione, possano incidere in questa sede sull'efficacia e la validità del titolo esecutivo azionato dalla P_
6. Esaminando in ultimo le eccezioni sollevate dall'opponente sulla debenza delle ulteriori somme indicate in precetto, oltre a dover rilevare la mancanza di specificità del motivo di appello, la Corte osserva che:
- l'ordinanza presidenziale è sul punto assolutamente chiara, in quanto prevede il pagamento dell'assegno mensile “in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese con decorrenza dal mese di novembre 2021”, e, pertanto, il primo versamento dell'aggiornamento Istat dovuto dal è Pt_1 quello di novembre 2022;
- le somme di euro 102,24 e 136,60, indicate in precetto per spese scolastiche e mediche dei due bambini della coppia, riguardano – come si evince dalla documentazione giustificativa prodotta dalla in primo grado – etichette per vestiti e materiale scolastico, astuccio, contributo a P_ un'associazione scolastica pubblica, regoli, quaderni, forbici, matite, temperini, nonchè test anticovid e farmaci con relative prescrizioni mediche, mentre non risultano, contrariamente all'assunto del spese per visite mediche erogate privatamente. Il rimborso, peraltro richiesto dall'opposta Pt_1 in una percentuale inferiore all'80% per le spese mediche, risulta dovuto proprio alla luce del contenuto delle linee guida del Tribunale di Milano invocate dall'appellante, trattandosi di materiale scolastico e di farmaci prescritti dal medico curante. L'appello va in definitiva integralmente rigettato.
7. L'appellante va condannato alla refusione delle spese del grado in applicazione del principio di soccombenza, liquidate come in dispositivo in base ai parametri del D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa – da euro 5.201,00 a euro 26.000,00 – e con l'applicazione dei valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, e dei valori minimi per la fase di trattazione in assenza di attività istruttoria. Segue, infine, la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato, ex art. 13 c. 1-quater del D.P.R. del 30/05/2002 n. 115, trattandosi di controversia promossa dopo l'entrata in vigore (il 31/01/2013) della modifica introdotta con l'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
P.Q.M.
6 La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 2657/2024, pubblicata Parte_1 in data 11.03.2024 e notificata in data 12.03.2024, così provvede:
1) RIGETTA l'appello;
2) CONDANNA l'appellante al rimborso delle spese processuali del grado, in favore di parte appellata, liquidate in complessivi euro 4.888,00, di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione, ed € 1.911,00 per la fase decisionale, oltre rimborso spese forfetario al 15%, iva e c.p.a..
3) Dà atto che sussistono i presupposti di legge per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio dell'11.2.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Del Corvo Dott.ssa Laura Sara Tragni
7