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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 02/10/2025, n. 1485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1485 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1775/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
-oOo-
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, sezione prima civile, in composizione monocratica, in persona del dott.ssa
Lucia Angela Marletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1775 del R.G.A.C. dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del
10.12.2024, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c, rimessa al giudice per la decisione in data 05.03.2025, vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti PAOLO BONALUME e Parte_1 P.IVA_1
MICHELE DEL BENE;
ATTRICE
E
(c.f. ), in persona del Sindaco p.t. Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTO-CONTUMACE
Oggetto: azione di condanna al pagamento dei crediti dovuti;
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 28.04.2022, ha convenuto in giudizio il Parte_1
deducendo la sussistenza di crediti di cui la stessa si è affermata titolare in virtù Controparte_1 di contratti di cessione pro-soluto, ed indicando preliminarmente i crediti pretesi:
pagina 1 di 25 1. la somma di € 89.586,82, credito dovuto per sorte capitale, così come portato dalle n. 1 fattura emessa da EN OL S.r.l. (per il credito residuo di € 59.711,49) e n. 50 fatture emesse da ER
MM S.p.a. (credito complessivo € 29.875,33), riepilogate nell'elenco prodotto, (sub doc. 2), che qui si riporta:
2. interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, determinata nella misura degli interessi legali di mora ex artt. 2 e 5 d. lgs. n. 231/2002;
3. interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale, scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c. e da calcolarsi nella misura degli interessi legali di mora ex artt. 2 e 5 d. lgs. n. 231/2002, per come previsto all'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla notifica dell'atto di citazione;
pagina 2 di 25 4. € 2.000,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, d. lgs. n. 231/2002, corrispondente all'importo di €
40,00 moltiplicato per le fatture costituenti la sorte capitale, ad eccezione della fattura emessa da EN OL S.r.l.;
5. € 3.056,30 a titolo di ulteriori interessi di mora, maturati a causa del tardivo pagamento di ulteriori crediti, diversi da quelli costituenti la superiore sorte capitale e fatturati con le note di debito all. 3 e 4 all'atto di citazione;
6. interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle note di debito, scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., e da calcolarsi nella misura degli interessi legali di mora ex artt. 2 e 5 d. lgs. n. 231/2002, per come previsto all'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla notifica dell'atto di citazione;
7. € 17.600,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, d. lgs. n. 231/2002 per il ritardo nel pagamento delle fatture (emesse da Eni Spa e da Eni gas e Luce spa) riepilogate con l'allegato n. 5, giuste fatture emesse da nell'elenco allegato n. 6. Parte_1
Parte attrice ha quindi spiegato che i crediti per sorte capitale di cui è titolare sono portati dalle fatture emesse da EN OL S.r.l. e ER MM S.p.a., riportate nell'elenco allegato 2 mediante l'indicazione del nominativo della società emittenti e di numero, data di emissione, data di scadenza, importo originario e importo residuo;
che i credito portati da tali fatture sono stati poi ceduti dalle predette società mediante contratti di cessione, aventi ad oggetto anche gli interessi maturati e a maturarsi, redatti in forma di scrittura privata autenticata da Notaio e notificati all'ente; che avrebbe Parte_1 altresì diritto: al pagamento degli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, nella misura degli interessi legali di mora ai sensi degli artt. 2 e 5 d. lgs. n. 231/2002, vale a dire tasso
BCE maggiorato di 8 punti percentuali, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture;
nonché al pagamento degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale, nella misura degli interessi legali di mora ai sensi degli artt. 2 e 5 d. lgs. n. 231/2002, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione, ed ancora, al pagamento dell'importo di € 2.000,00, per il mancato pagamento delle fatture emesse da ER MM spa, costituenti la sorte capitale, ai sensi dell'art. 6 d. lgs. n. 192/2012; avrebbe inoltre diritto al pagamento della somma di € 3.056,30 a titolo di interessi di mora maturati a causa del tardivo Part pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la predetta sorte capitale, (interessi fatturati da mediante n. 2 note debito e calcolati sul ritardo nel pagamento di ulteriori fatture emesse da Eni SpA e pagina 3 di 25 da Eni Gas e Luce SpA, come da Dettagli allegati alle Note di debito) ed, altresì, diritto al pagamento degli interessi anatocistici prodotti dai detti ultimi interessi moratori, nella misura degli interessi legali di mora ai sensi degli artt. 2 e 5 d. lgs. n. 231/2002, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
infine, avrebbe diritto al pagamento dell'importo di € 17.600,00, ai sensi dell'art. Pt_1
6 comma 2 D.Lgs. n. 231/2002 per il ritardo nel pagamento di ulteriori fatture emesse da Eni SpA e da
Eni gas e Luce SpA.
Ha quindi concluso chiedendo di: “IN VIA PRINCIPALE: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte dell'Ente dei Parte_1 seguenti crediti e, per l'effetto, condannare l'Ente al relativo pagamento in favore di Parte_1
I. € 89.586,82 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 2; II. gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale: − “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12
e − con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale – scadenza riportata nell'elenco prodotto sub doc. 2 (colonna
“Data Scadenza”) – sino al saldo;
III. gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.: − nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt.
2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, − con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
IV. € 2.000,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale, ad eccezione della fattura emessa da EN OL S.r.l.; V. € 3.056,30 a titolo di interessi di mora – ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, indicati nelle presenti conclusioni sub II – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale insoluta indicata nelle presenti conclusioni sub I;
VI. gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito, interessi di mora che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.: − nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, − con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
VII. € 17.600,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, di cui alle
pagina 4 di 25 fatture prodotte sub doc. 5 e riepilogate sub doc.
6. IN VIA SUBORDINATA: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte Parte_1 dell'Ente e, per l'effetto, condannare l'Ente al pagamento in favore di di ogni diversa Parte_1 somma che fosse ritenuta dovuta a per: − sorte capitale, − interessi moratori maturati Parte_1
e maturandi sulla sorte capitale: “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e
5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, e con decorrenza dal giorno successivo
a quello di scadenza del termine di pagamento della sorte capitale, − interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, e con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
− importo dovuto a titolo di interessi di mora ulteriori rispetto
a quelli maturati e maturandi sulla sorte capitale in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale;
− interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto delle Note Debito: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, e con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
− importi dovuti ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal
D. Lgs. n. 192/12; IN ULTERIORMENTE SUBORDINATA: accertare e dichiarare il diritto di
[...] ad ottenere il pagamento da parte dell'Ente e, per l'effetto, condannare l'Ente al Parte_1 pagamento in favore di di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a Parte_1 Parte_1 per capitale, interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo a titolo di indennizzo per
[...] ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.; IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive”.
La causa è stata iscritta al n. 1775/2022 R.G.
///
All'udienza del 28.02.2023 è stata dichiarata la contumacia del sollevando altresì Controparte_1 la questione in ordine alla necessità della forma scritta ad substantiam dei contratti di fornitura relativi alle fatture azionate e concedendo i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
pagina 5 di 25 Con memoria primo termine, parte attrice ha precisato i crediti per i quali proseguire il giudizio, specificando che per i contratti di somministrazione relativi alle fatture azionate non è richiesta la forma scritta.
Con memoria secondo termine, ha provveduto ad allegare fattura elettronica Parte_1 costituente la sorta capitale emessa da EN OL, in uno alla relativa documentazione contrattuale
(ordine diretto d'acquisto).
All'udienza del 19.09.2023, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 10.12.2024.
All'udienza del 10.12.2024 il difensore di parte attrice ha così precisato le conclusioni, chiedendo “… condannare il in persona del legale rappresentante pro tempore, al relativo pagamento in CP_1 favore di I. € 20.531,67 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco Parte_1 che si produce sub ALL. A;
2 II. gli interessi moratori maturati e maturandi sulla maggior sorte capitale azionata con la citazione: − “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt.
2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e − con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale - scadenza riportata nell'elenco prodotto sub ALL. A (colonna “Data Scadenza”) (deposito del 3.12.2024, ndr.) - sino al saldo;
III. gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta maggior sorte capitale azionata con la citazione che, alla data di notifica dell'atto di citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.: − nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12, − con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
IV. € 2.000,00 ai sensi dell'art.
6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il mancato puntuale pagamento delle fatture costituenti la predetta maggior sorte capitale azionata, oltre interessi su ciascun importo di euro 40 con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento della fattura il cui mancato puntuale pagamento ha generato il predetto importo;
V. € 3.056,30 a titolo di ulteriori interessi di mora – ulteriori, appunto, rispetto a quelli maturati e maturandi in relazione alla sorte capitale – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale. Tali interessi di mora sono già stati fatturati mediante le “Note Debito Interessi” riepilogate nell'elenco che si produce sub ALL. B VI. gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito, interessi di mora che, alla data di notifica della citazione, pagina 6 di 25 sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica della citazione 3 VII. € 17.600,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, portati dalle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub ALL. C, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per le fatture indicate in dettaglio il cui termine di pagamento non è stato rispettato - fatture ulteriori rispetto a quelle costituenti la sorte capitale di cui sopra nonché a quelle il cui tardivo pagamento ha generato le Note Debito - oltre interessi su ciascun importo di euro
40 con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento della fattura il cui mancato puntuale pagamento ha generato il predetto importo IN VIA SUBORDINATA: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte del Parte_1
e, per l'effetto, condannare il al pagamento in favore di di ogni CP_1 CP_1 Parte_1 diversa somma che fosse ritenuta dovuta a per: • sorte capitale, • interessi moratori Parte_1 maturati e maturandi sulla sorte capitale: - “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e - con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della sorte capitale, • interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale: - nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, - con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
• importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione alla sorte capitale, oltre interessi;
• importo dovuto a titolo di interessi di mora ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla sorte capitale in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale;
• interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto delle Note
Debito: - nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, - con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
• importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12, in relazione ad ulteriori fatture il cui termine di pagamento non è stato rispettato, oltre interessi IN ULTERIORMENTE SUBORDINATA: accertare e dichiarare il diritto di Parte_1 ad ottenere il pagamento da parte del e, per l'effetto, condannare il al pagamento in CP_1 CP_1 favore di di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a per Parte_1 Parte_1 pagina 7 di 25 capitale, interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.; IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive”.
La causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
Parte attrice ha depositato comparsa conclusionale e, con istanza di rinuncia parziale agli atti del giudizio del 22.04.2025, ha dichiarato di proseguire il presente giudizio con esclusivo riferimento ai crediti portati dalla sorte capitale azionata e dalle somme a titolo di interessi di mora, anatocistici e ai sensi dell'art. 6, comma 2, d. lgs. n. 231/02 correlate alla sorte capitale azionata, rinunciando agli atti del giudizio -ma, ha precisato, non ai crediti stessi- con riferimento a tutti gli altri crediti che erano stati azionati nel presente giudizio.
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1) Il thema decidendum.
Occorre anzitutto prendere atto che parte attrice ha in sede di precisazione delle conclusioni ha dato atto del pagamento parziale nelle more intervenuto ed ha ulteriormente precisato, con la comparsa conclusionale, che “….a fronte dei pagamenti effettuati dal in relazione alla sorta capitale CP_1
Part (…..)…i crediti ancora insoluti per i quali prosegue il giudizio sono i seguenti:
• € 20.531,67 a titolo di sorte capitale portata dalle fatture riepilogate all'elenco che si produce sub
ALL. A …”
Elenco già depositato dall'attrice in data 3.12.2024 quale allegato A e che qui si riporta con l'indicazione del credito residuo:
pagina 8 di 25
• gli interessi di mora, maturati e maturandi sulla maggior sorte capitale azionata con l'atto di citazione, “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale – scadenza riportata nel predetto elenco (colonna “Data Scadenza”), nei quali son indicate anche le fatture azionate con residuo “0” – sino al saldo
• gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta maggior sorta capitale azionata con l'atto di citazione che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre pagina 9 di 25 sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e
5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione
• € 2.000,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna fattura costituente la sorta capitale azionata, oltre interessi su ciascun importo di euro 40 con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento di ciascuna fattura il cui mancato puntuale pagamento ha generato il predetto importo
• € 3.056,30 a titolo di ulteriori interessi di mora – ulteriori, appunto, rispetto a quelli maturati e maturandi in relazione alla sorte capitale – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale. Tali interessi di mora sono già stati fatturati mediante le “Note Debito Interessi” riepilogate nell'elenco che si allega sub ALL. B.
• gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito, interessi di mora che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283
c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica della citazione
• € 17.600,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, portati dalle fatture riepilogate all'elenco prodotto sub ALL. C, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna fattura indicata nei dettagli allegati il cui termine di pagamento non è stato rispettato, oltre interessi su ciascun importo di euro 40 con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento di ciascuna fattura il cui mancato puntuale pagamento ha generato il predetto importo”.
Di ciò dato atto, questo giudice, invece non può tenere conto della successiva istanza di rinunzia parziale agli atti del giudizio, depositata da parte attrice in data 22.4.2025, in quanto formulata dal difensore privo di procura speciale, procura richiesta ai sensi dell'art. 306 comma 2 c.p.c.; trattasi, peraltro, di istanza successiva alla scadenza dei termini assegnati ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparsa conclusionale e memoria di replica
///
2) Le cessioni dei crediti.
pagina 10 di 25 Parte attrice, come sopra evidenziato, ha documentato le scritture private, con autentica notarile aventi ad oggetto le dedotte cessioni, in suo favore, dei crediti azionati, ritualmente notificate all'Ente
Comunale e qui di seguito elencate.
Scritture relative alla cessione dei crediti portati dalle fatture qui azionate per il pagamento della sorte capitale.
Scrittura privata autenticata in Notar N. 39745 DI REP. N. 18177 DI RACC. del 29.3.2022, Per_1 notificata al di a mezzo pec il 13.4.2022 di cessione dei crediti di ER MM spa CP_1 CP_1 portati dalle fatture di cui all'elenco allegato sub 2 e comprensiva dei frutti da maturarsi;
Scrittura privata autenticata in Notar N. 39426 DI REP. N. 18033 DI RACC. del Per_1
29.12.2021, notificata al a mezzo pec l'1.1.2022 di cessione dei credit di ER Controparte_1
MM spa portati dalle fatture di cui all'elenco allegato sub 2 e comprensiva dei frutti da maturarsi;
Scrittura privata autenticata in Notar Repertorio numero 5487 Raccolta numero 4833 Persona_2 del 23 dicembre 2020, notificata al a mezzo posta il 9.3.2021 relativa ai crediti di Controparte_1
EN OL srl come da fattura di cui all'elenco allegato sub 2.
Scritture relative alla cessione dei crediti portati dalle fatture pagate in ritardo, di cui alle note di debito anno 2019 n. 90012943 e anno 2021 n. 90000515, qui azionate per il pagamento degli interessi di mora.
Scrittura privata autenticata in Notar N. 31948 DI REP. del 26.12.2016, notificata al Per_1
Comune di a mezzo pec il 13.1.2017 di cessione dei crediti da Eni Spa portati dalle fatture di CP_1 cui alla nota di debito n. 90012943;
Scrittura privata autenticata in Notar N. 32241 DI REP. del 31.3.2017, notificata al Per_1 [...]
a mezzo pec il 10.4.2017 di cessione dei crediti da Eni Spa portati dalle fatture di cui alla CP_1 nota di debito n. 90012943;
Scrittura privata autenticata in Notar N. 32513 DI REP. del 28.6.2017, notificata al Per_1 [...]
a mezzo pec il 20.7.2017 di cessione dei crediti da Eni Spa portati dalle fatture di cui alla CP_1 nota di debito n. 90012943;
Scrittura privata autenticata in Notar N. 33396 DI REP. del 29.9.2017, notificata al Per_1 [...]
a mezzo pec il 10.10.2017 di cessione dei crediti da Eni Gas e Luce Spa portati dalle CP_1 fatture di cui alla nota di debito n. 90012943;
pagina 11 di 25 Scrittura privata autenticata in Notar N. 34370 DI REP. del 23.9.2018, notificata al Per_1 [...]
a mezzo pec il 23.4.2018 di cessione dei crediti da Eni Gas e Luce Spa portati dalle fatture CP_1 di cui alla nota di debito n. 90012943;
Scrittura privata autenticata in Notar N. 34784 DI REP. del 28.6.2018, notificata al Per_1 [...]
a mezzo pec il 17.7.2018 di cessione dei crediti da Eni Gas e Luce Spa portati dalle fatture CP_1 di cui alla nota di debito n. 90012943;
Scrittura privata autenticata in Notar N. 36970 DI REP. del 26.6.2019, notificata al Per_1 [...]
a mezzo pec l'08.7.2019 di cessione dei crediti da Eni Gas e Luce Spa portati dalle fatture CP_1 di cui alla nota di debito n. 90000515;
Scrittura privata autenticata in Notar N. 37489 DI REP. del 20.12.2019, notificata al Per_1
a mezzo pec il 22.1.2020 di cessione dei crediti da Eni Gas e Luce Spa portati Controparte_1 dalle fatture di cui alla nota di debito n. 90000515.
Scritture relative alla cessione dei crediti portati dalle fatture pagate in ritardo, qui azionate per il pagamento della somma di euro 17.600,00 ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 231/2002.
Scrittura privata autenticata in Notar N. 32513 DI REP. del 28.6.2017, notificata al Per_1 [...]
a mezzo pec il 20.7.2017 di cessione dei crediti da Eni Spa;
CP_1
Scrittura privata autenticata in Notar N. 32241 DI REP. del 31.3.2017, notificata al Per_1 [...]
a mezzo pec il 10.4.2017 di cessione dei crediti da Eni Spa;
CP_1
Scrittura privata autenticata in Notar N. 31948 DI REP. del 23.12.2016, notificata al Per_1
Comune di a mezzo pec il 13.1.2017 di cessione dei crediti da Eni Spa;
CP_1
Scrittura privata autenticata in Notar N. 31296 DI REP. del 27.6.2016, notificata al Per_1 [...]
a mezzo pec il 13.7.2016 di cessione dei crediti da Eni Spa;
CP_1
Scrittura privata autenticata in Notar N. 31228 DI REP. del 31.5.2016, notificata al Per_1 [...]
a mezzo pec il 9.6.2016 di cessione dei crediti da Eni Spa;
CP_1
Scrittura privata autenticata in Notar N. 31100 DI REP. del 28.4.2016, notificata al Comune Per_1 di a mezzo pec il 13.5.2016 di cessione dei crediti da Eni Spa;
CP_1
Scrittura privata autenticata in Notar N. 37489 DI REP. del 20.12.2019, notificata al Per_1
a mezzo pec il 22.1.2020 di cessione dei crediti da Eni Gas e Luce Spa;
Controparte_1
Scrittura privata autenticata in Notar N. 36970 DI REP. del 26.6.2019, notificata al Per_1 [...]
a mezzo pec il 8.7.2019 di cessione dei crediti da Eni Gas e Luce Spa;
CP_1 pagina 12 di 25 Scrittura privata autenticata in Notar N. 35915 di REP. del 21.12.2018, notificata al Per_1
a mezzo pec il 23.1.2019 di cessione dei crediti da Eni Gas e Luce Spa;
Controparte_1
Scrittura privata autenticata in Notar N.35701 di REP. del 31.10.2018, notificata al Comune Per_1 di a mezzo pec il 26.11.2018 di cessione dei crediti da Eni Gas e Luce Spa;
CP_1
Scrittura privata autenticata in Notar N.34784 DI REP. del 28.6.2018, notificata al Comune Per_1 di a mezzo pec il 17.7.2018 di cessione dei crediti da Eni Gas e Luce Spa;
CP_1
Scrittura privata autenticata in Notar N.34370 DI REP. del 29.3.2018, notificata al Comune Per_1 di a mezzo pec il 23.4.2018 di cessione dei crediti da Eni Gas e Luce Spa;
CP_1
Scrittura privata autenticata in Notar N. 33396 DI REP. del 29.9.2017, notificata al Per_1 [...]
a mezzo pec il 18.10.2017 di cessione dei crediti da Eni Gas e Luce Spa. CP_1
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Ciò posto, in tema di cessione dei crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione,
l'ordinamento, in deroga alla disciplina codicistica improntata alla libera cessione del credito, prevede anzitutto, all'art. 69 R.D. n. 2440 del 1923, che: "Le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno e gli atti di revoca, rinuncia o modificazioni di vincolo devono risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio"; l'art. 70, comma 3, R.D. ora citato prevede poi che: "per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture ed appalti devono essere osservate le disposizioni dell'art. 9, allegato E, della L. 20 marzo 1865, n. 2248", e pertanto, per i rapporti di durata, quali quelli qui in esame, è stabilito che: "Sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere effetto sequestro né convenirsi cessione se non vi aderisca l'amministrazione interessata" (art. 9 all. E L. 2248/2248) e ciò al fine di garantire alla P.A., nell'ipotesi di rapporto in corso, la regolare esecuzione delle prestazioni e di evitare, in costanza di rapporto, che vengano meno alla controparte le risorse finanziarie utili alla regolare prosecuzione del rapporto. L'adesione dell'amministrazione alla cessione pertanto è richiesta solo fino a quando è vigente il contratto (Cass. 24758/2021).
Tale normativa deve essere coordinata con la disposizione di cui all'art. 117 comma 3 D. Lgs. n. 163 del 2006, (poi art. 106 c. XIII D. Lgs. 50/2016, applicabile ratione temporis), secondo cui: "le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione". pagina 13 di 25 La norma prevista nel T.U. dei pubblici appalti non prevede che il rifiuto della P.A. alla cessione si riferisca a credito relativo a un "contratto in corso", ed allora, per i rapporti di fornitura ancora in corso
è sempre necessario, affinché la cessione abbia efficacia, che intervenga l'adesione della P.A., alla quale, per far valere l'inefficacia della cessione intervenuta nella vigenza del rapporto, è sufficiente formulare la sola eccezione;
nel caso in cui la cessione sia intervenuta quando il rapporto si é esaurito, invece, la P.A., ai fini della inefficacia della cessione nei suoi confronti, è tenuta ad esprimere e comunicare il proprio rifiuto nel termine previsto dalla legge. In ogni caso resta a carico dell'amministrazione, ove eccipiente, l'onere di provare che il rapporto da cui derivano i crediti ceduti non si sia esaurito al momento della cessione medesima, circostanza che nel caso in esame, in mancanza di prova contraria, deve ritenersi esclusa.
Alla luce di quanto rilevato e considerato, deve ritenersi l'efficacia delle cessioni da ER MM S.p.a.
e da EN OL S.r.l., in favore di parte attrice ( , già ) dei Parte_1 Parte_2 crediti portati dalle fatture in oggetto nonché delle cessioni dei crediti portati dalle ulteriori fatture, emesse da Eni SpA e da Eni Gas e Luce Spa di cui alle scritture private sopra indicate, cessioni regolarmente notificate al debitore. CP_1
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3) La pretesa creditoria.
Occorre preliminarmente precisare, come già rilevato d'ufficio da questo giudice, che per i contratti con la pubblica amministrazione è richiesta la forma scritta ad subsitantiam.
Si rileva, infatti, che per giurisprudenza costante: “I contratti con la P.A. devono essere redatti, a pena di nullità, in forma scritta e - salva la deroga prevista dall'art. 17 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 per i contratti con le ditte commerciali, che possono essere conclusi a distanza, a mezzo di corrispondenza "secondo l'uso del commercio" - con la sottoscrizione, ad opera dell'organo rappresentativo esterno dell'ente, in quanto munito dei poteri necessari per vincolare
l'amministrazione, e della controparte, di un unico documento, in cui siano specificamente indicate le clausole disciplinanti il rapporto. Tali regole formali sono funzionali all'attuazione del principio costituzionale di buona amministrazione in quanto agevolano l'esercizio dei controlli e rispondono all'esigenza di tutela delle risorse degli enti pubblici contro il pericolo di impegni finanziari assunti senza l'adeguata copertura e senza la valutazione dell'entità delle obbligazioni da adempiere” (Cass.
6555/2014; cfr. ex multis, altresì, Cass. 8244/2019). pagina 14 di 25 Tanto precisato, per come si espone di seguito, parte attrice ha fornito prova della ricorrenza di validi contratti solo con riguardo ai contratti intervenuti tra il con EN OL srl, con Controparte_1
ER MM spa e con Eni spa, per come di seguito si evidenzia.
Parte attrice, inoltre, con riguardo alla pretesa creditoria azionata con le note di debito n. 90012943 e n.
90000515 per il pagamento di interessi dimora (su fatture emesse da Eni SpA e da Eni Gas e Luce
SpA) e per il pagamento ai sensi dell'art. 6 comma 2 D. Lgs. 231/2002 dell'importo di euro 17.600,00 di cui alle fatture FT 2019/90,002,533 di euro 13.240,00, FT 2019/90,018,286 di euro 320,00 e FT
2021/90,000,701 di euro 4.040,00 a titolo di spese recupero a debitore (per il ritardo nel pagamento di fatture emesse da Eni SpA e da Eni Gas Luce SpA di cui all'allegato 5 all'atto di citazione), non ha fornito prova del dies a quo per la decorrenza degli interessi e del dies ad quem di pagamento della sorte capitale né, pertanto, del dedotto ritardo nei pagamenti.
Invero, per come infra illustrato, non è stata fornita prova della trasmissione delle fatture di cui si assume il tardivo pagamento, circostanza questa che incide sulla scadenza per il pagamento delle fatture e sulla decorrenza degli interessi di mora e, quindi, sulla ricorrenza del ritardo nei pagamenti dedotti da parte attrice.
3/A) Il credito di euro 3.056,30 relativo agli interessi di mora di cui alle note di debito n. 90012943
e n. 90000515 per il tardivo pagamento delle fatture emesse da Eni SpA e da Eni Gas e Luce Spa ed elencate nei relativi dettagli;
il credito di euro 17.600,00 ai sensi dell'art. 6 comma 2 D. Lgs.
231/2002 di cui alle fatture emesse da FT 2019/90,002,533 di euro 13.240,00, FT Pt_1
2019/90,018,286 di euro 320,00 e FT 2021/90,000,701 (spese di recupero crediti di cui alle fatture elencate all'allegato 5 dell'atto di citazione ed emesse da Eni Spa e da Eni Gas e Luce spa).
Parte attrice ha prodotto (allegato 18) la proposta di contratto per la fornitura di energia elettrica sottoscritta dal Sindaco del Comune di datata 23.9.2011 e la relativa accettazione da parte di CP_1
Eni SpA del 29.10.2011.
Non ha invece, come detto, documentato la ricorrenza di valido contratto con Eni Gas e Luce spa, con la conseguenza che le pretese creditorie qui azionate per interessi di mora ed ai sensi dell'art. 6 D. Lgs.
231/2002 in relazione alle fatture emesse da Eni Gas e Luce Spa, stante la nullità del contratto, di cui non è stata data prova scritta, sono infondate.
Inoltre -il che vale con riguardo al credito di euro 3.056,30 azionato a titolo di interessi di mora di cui alle note di debito n. 90012943 e n. 90000515 ed al credito di euro azionato 17.600,00 ai sensi dell'art. pagina 15 di 25 6 comma 2 D. Lgs. 231/2002 in relazione alle fatture emesse sia da Eni SpA che da Eni Gas e Luce spa- occorre rilevare che ai sensi del d.lgs. n. 231/2002 e s.m.i. gli interessi moratori si applicano anche ai contratti conclusi con le pubbliche amministrazioni, ovvero, ai sensi dell'art. 2 D. Lgs.
231/2002, le “amministrazioni dello Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti pubblici territoriali e le loro unioni, gli enti pubblici non economici, ogni altro organismo dotato di personalità giuridica, istituito per soddisfare specifiche finalità d'interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale, la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali, da altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico, o la cui gestione è sottoposta al loro controllo o i cui organi d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sono costituiti, almeno per la metà, da componenti designati dai medesimi soggetti pubblici”.
Gli interessi moratori, inoltre, ai sensi dell'art. 4 D.Lgs. 231/2002, decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza delle fatture, senza necessità di formale atto di messa in mora, e vanno quantificati nella misura prevista ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. 231/2002.
Nel caso in esame, tuttavia, deve rilevarsi -al fine di riscontro circa la correttezza del calcolo degli interessi di mora nonché di verifica in ordine all'effettivo ritardo nel pagamento, la mancata documentazione da parte attrice della presentazione/invio, da parte del fornitore, delle singole fatture per il loro pagamento, al fine di verificare la correttezza del dies a quo individuato da parte attrice di decorrenza degli interessi moratori e del dies ad quem di avvenuto pagamento.
E non può in proposito ritenersi che parte attrice abbia assolto al suo onere probatorio mediante la produzione del foglio formato excell (all. 18) che riepiloga l'invio tramite SDI di 127 fatture di ENI
Spa e di ENI Gas e luce Spa.
Né, rimasto non dimostrato il giorno del pagamento, può ritenersi di per sé sufficiente, in mancanza di documentazione idonea ad attestare precedente invio delle fatture, un atto di messa in mora per poter ritenere il ritardo da parte della P.A. nella regolazione delle dette fatture.
Né le circostanze indicate in proposito da parte attrice -quanto a scadenza delle dette fatture e date di incasso-, rappresentate nei dettagli relativi alle Note di debito, possono porsi a base della decisione, poiché, diversamente da quanto dedotto da parte attrice, i dati ivi esposti non possono darsi per non contestati, ai sensi dell'art. 115 comma 1 c.p.c., dalla convenuta, rimasta contumace,
Tale disposizione, infatti, non trova applicazione nell'ipotesi della contumacia della controparte, come da giurisprudenza unanime: “Il difetto di contestazione va distinto dal mero silenzio ed impone al pagina 16 di 25 giudice, specie quando non attenga a un fatto storico ma ad un fatto costitutivo ascrivibile alla categoria dei fatti-diritto (nella specie il diritto di proprietà degli attori su un immobile, idoneo a reggerne la legittimazione attiva nella causa di accertamento negativo di proprietà dei convenuti), di valutarlo secondo il suo prudente apprezzamento, non avendo egli un vincolo di meccanica conformazione ad esso, ma essendogli comunque consentito di rilevare l'inesistenza di circostanze allegate da una parte e non contestate dall'altra, quando questa emerga dagli atti di causa e dalle prove raccolte;
tale onere di valutazione, peraltro, neppure sussiste quando il silenzio consegua alla contumacia della parte, non valendo esso a rendere incontestati i fatti allegati dall'altra, né alterando la ripartizione dell'onere probatorio” (Cass. n. 42035 del 2021).
Tanto ritenuto, la domanda formulata da parte attrice di condanna del convenuto Controparte_1 al pagamento della somma di euro 3.056,30 “a titolo di ulteriori interessi di mora – ulteriori, appunto, rispetto a quelli maturati e maturandi in relazione alla sorte capitale – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale. ….(…) interessi di mora sono già stati fatturati mediante le “Note Debito Interessi” riepilogate nell'elenco che si allega sub
ALL. B…..” oltre interessi anatocistici ex art. 1283 c.c., in quanto infondata, non può essere accolta.
Ad analoga conclusione di rigetto, per i motivi esposti, deve altresì pervenirsi con riguardo alla domanda di pagamento della somma di euro 17.600,00 “ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n.
231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, portati dalle fatture riepilogate all'elenco prodotto sub
ALL. C, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna fattura indicata nei dettagli allegati il cui termine di pagamento non è stato rispettato, oltre interessi su ciascun importo di euro 40 con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento di ciascuna fattura il cui mancato puntuale pagamento ha generato il predetto importo”
Né può accogliersi la domanda subordinata di condanna della parte convenuta ai sensi dell'art. 2041
c.c..
Invero, non assume rilievo la circostanza della eventuale effettività della fornitura, infatti la necessità di una manifestazione formale da parte dell'Ente, per iscritto, della volontà contrattuale proveniente dall'organo preposto ad esprimere all'esterno con effetto vincolante la volontà dell'ente esclude la possibilità di ritenere la ricorrenza di un rapporto contrattuale concluso per facta concludentia (Cass.
27910/2018).
pagina 17 di 25 Secondo quanto previsto dal TUEL, è precluso al privato l'esperimento di azione di indebito arricchimento nei confronti dell'ente, difettando, per l'esperibilità di tale azione, il requisito della sussidiarietà, ai sensi dell'art. 2042 c.c., ove esista la possibilità di esperire altra azione sia nei confronti del medesimo soggetto che si intende arricchito sia nei confronti, come specificamente previsto dall'art. 191 comma 4 TUEL, di altro soggetto, quale l'amministratore o il funzionario che abbia consentito l'assunzione dell'obbligazione al di fuori delle disposizioni della evidenza pubblica, fatta salva l'ipotesi, che in questo caso non si riscontra, in cui l'ente riconosca, ai sensi dell'art. 194 D. Lgs.
267/2000, nei limiti dell'utilità e dell'arricchimento, il debito fuori bilancio, (cfr. ex multis Cass.
30109/2018).
3/B) Il credito per sorte capitale (importo residuo all'atto della citazione euro 59,711.49) portato dalla fattura emessa da EN OL S.r.l.
Passando all'esame della pretesa creditoria fondata sulle fatture azionate, occorre rilevare che parte attrice ha allegato la prova del contratto intervenuto con EN OL S.r.l.
Ha allegato in proposito la determina n. 238 del 31.10.2018 RG, n. 150 del responsabile del Servizio
Area tecnica del Comune di in cui si legge: CP_1
pagina 18 di 25 La Determina qui riportata fa riferimento all'ordinativo n. 1079653 Bando Consip di Pt_3 sottoscrizione da parte del del contratto di affidamento, fa gli altri, dei lavori Controparte_1 extracanone lotto 7 e con cui si approva l'offerta di EN OL per le lavorazioni extracanone.
Ha allegato altresì, con la seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., la fattura in formato elettronico ed il contratto a valle richiamato nella determina rappresentato dall'ordine diretto di acquisto n.
1079653 su acquistinretepa.it avente ad oggetto i lavori “servizio in Luce 2 Lotto 7 – Servizi
Extracanone, come da fattura azionata N°: 2030035489 dell'11.8.2020, scadenza 10/09/2020, azionata con l'atto di citazione per l'importo residuo di euro 59.711,49, di cui alla ridetta determina 150, come specificato nella fattura in formato elettronico.
pagina 19 di 25 Deve pertanto ritenersi compiutamente provata e valida la fonte negoziale dell'obbligazione portata dalla detta fattura e, posto che parte attrice ha dato atto del pagamento della residua sorte capitale azionata, per come si evince dal prospetto depositato il 3.12.2024 e nuovamente depositato con la comparsa conclusionale e sopra riportato (recante i pagamenti ricevuti ed il credito residuo), resta da valutare la domanda relativa agli interessi da calcolare sull'importo di euro 59.711,49 inizialmente azionato.
3/C) Il credito relativo alla sorte capitale portato delle fatture emesse da ER MM. S.p.a.
Parte attrice, al fine di dimostrare la fondatezza del credito ceduto da ER MM S.p.a., ha compiutamente allegato la comunicazione a mezzo pec del 14.7.2021 da ER MM spa al Comune di dell'attivazione, a partire dal I luglio 2021 della somministrazione espletata dalla cedente in CP_1 regime di “Servizio a tutele graduali” (a seguito di procedura concorsuale pubblica di cui alla legge 4 agosto 2017 n. 124), per il periodo 01 luglio 2021 – 30 giugno 2024, nella Regione Calabria, spiegando che il Servizio a tutele graduali è il servizio predisposto dall'Autorità di Regolazione Energia Reti e
Ambiente, (ARERA), finalizzato ad accompagnare il passaggio al mercato libero, la cui attivazione non prevede la sottoscrizione di un contratto. Parte attrice ha inoltre dedotto che le condizioni contrattuali ed economiche applicate sono riportate sul sito internet all'indirizzo https://heracomm. Ema_1 ed ha allegato l'elenco dei POD oggetto della somministrazione. Email_2
In proposito, si ricorda quanto previsto dal d. l. 18 giugno 2007 n. 73 (“Misure urgenti per il rispetto di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia”), conv. in l. 3 agosto
2007, n. 125 - che all'art. 1 comma 2 prevede che: “A decorrere dal 1° luglio 2007 i clienti finali domestici hanno diritto di recedere dal preesistente contratto di fornitura di energia elettrica come clienti vincolati, secondo modalità stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, e di scegliere un fornitore diverso dal proprio distributore. In mancanza di tale scelta, l'erogazione del servizio per i clienti finali domestici non riforniti di energia elettrica sul mercato libero e' garantita dall'impresa di distribuzione, anche attraverso apposite società di vendita, e la funzione di approvvigionamento continua ad essere svolta dall'Acquirente Unico Spa di cui all'art. 4 del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79. Le imprese connesse in bassa tensione, aventi meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro sono automaticamente comprese nel regime di tutela di cui al presente comma”, e all'art. 1, comma 4, prevede che: “il Ministero dello sviluppo economico emana indirizzi e, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con proprio decreto adotta pagina 20 di 25 disposizioni, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per assicurare il servizio di salvaguardia ai clienti finali che abbiano autocertificato di non rientrare nel regime di cui al comma 2 senza fornitore di energia elettrica o che non abbiano scelto il proprio fornitore, attraverso procedure concorsuali per aree territoriali e a condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero, secondo criteri di gradualità ”.
La natura di fonte legale del rapporto di fornitura in regime di salvaguardia è riconosciuta sia dalla giurisprudenza di merito, (cfr. Tribunale di Cosenza Sentenza n. 2169/2022 pubbl. il 21/12/2022 RG n.
2818/2020, secondo cui: “il rapporto di somministrazione di energia che si instaura tra il fornitore ed il cliente finale per effetto dell'assegnazione di quest'ultimo al servizio di salvaguardia non ha, né può avere, fonte convenzionale, bensì legale, derivando in via diretta dalle previsioni del d.l., e non necessita quindi della sottoscrizione di alcun contratto”) sia di legittimità (Cass. n. 23478/2018).
Inoltre, non vi è prova di una eventuale intervenuta scelta sul mercato libero da parte del CP_1
per il periodo in contestazione, di altro fornitore di energia elettrica.
[...]
Deve concludersi quindi che la fornitura di energia elettrica di cui alle fatture emesse da ER MM
S.p.a. qui azionate è stata espletata in regime di salvaguardia e pertanto in forza di legge, non necessitando il rapporto di una fonte negoziale. ha inoltre allegato le fatture emesse da ER MM spa e prodotto altresì Parte_1 autocertificazioni con riguardo ai consumi fatturati dal distributore per il periodo da luglio 2021 a febbraio 2022.
Tutto quanto sopra ritenuto, parte attrice ha adempiuto all'onere a suo carico di fornire prova della titolarità in capo ad essa, quale cessionaria da ER MMa S.p.a., del credito azionato in forza delle fatture emesse dalla detta cedente ER MM S.p.a. e di dare dimostrazione dell'esistenza di valido rapporto contrattuale, secondo il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. SSUU n.
13533/2001), con riguardo alla ricorrenza di valido contratto con ER MM S.p.a. per la somministrazione di energia elettrica. E pertanto, in mancanza di prova di pagamenti o altri fatti estintivi dell'obbligazione a carico dell'ente, deve ritenersi la fondatezza delle ragioni creditorie di parte attrice sulla base dei consumi fatturati da ER MMa S.p.a.
Deve poi rilevarsi che parte attrice ha dato atto del pagamento della sorte capitale portata dalle fatture dalla 34^ alla 50^ di cui elenco depositato in data 3.12.2024 quale allegato A e sopra riportato al punto sub 1); nello specifico, trattasi delle fatture: FT 2200148403 scadenza 28/02/2022 di euro 1.889,33; FT pagina 21 di 25 2201264304 scadenza 31/03/2022 di euro 63,95; FT 2201264305 scadenza 31/03/2022 di euro
180,82; FT 2201264306 scadenza 31/03/2022 di euro 1.470,35; FT 2201264307 scadenza 31/03/2022 di euro 70,55; FT 2201264308 scadenza 31/03/2022 di euro 1.707,56; FT 2201264309 scadenza
31/03/2022 di euro 779.98; FT 2201264311 scadenza 31/03/2022 di euro 304,61; FT 2201264312 scadenza 31/03/2022 di euro 1.176,53; FT 2201264313 scadenza 31/03/2022 di euro 171,68; FT
2201264314 scadenza 31/03/2022 di euro 155,12; FT 2201264315 scadenza 31/03/2022 di euro
145,10; FT 2201264316 scadenza 31/03/2022 di euro 78,09; FT 2202050602 scadenza 31/03/2022 di euro 703,46; FT 2202050603 scadenza 31/03/2022 di euro 232,52; FT 2202050604 scadenza
31/03/2022 di euro 175,08; FT 2202050605 scadenza di euro 38,93, residuando, pertanto un credito per sorte capitale, per le fatture dalla 1^ alla 33^ di cui elenco depositato in data 3.12.2024 quale allegato A e sopra riportato al punto sub 1), pari ad euro 20.531,67.
3/D) Il credito per interessi in ordine alle fatture di EN OL srl e di ER MMa spa ed a titolo di spese di recupero dei crediti ex art. 6 D. Lgs. 231/2002 in ordine alle fatture emesse da ER
MM spa.
Sul credito azionato a titolo di sorte capitale, portato dalle 50 fatture emesse da ER MM srl e sul credito inizialmente azionato a titolo di residuo sorte capitale, di 59.711,49 di cui alla fattura emessa da
EN OL srl, vanno calcolati gli interessi moratori in quanto dovuti per legge. Gli interessi moratori decorrono automaticamente e senza necessità di messa in mora, dal primo giorno successivo alla scadenza delle singole fatture [delle quali infatti parte attrice ha documentato l'invio in formato elettronico (allegati 13 e 14)], secondo quanto stabilito all'art. 4 D.Lgs. 231/2002 e nella misura prevista dall'art.
5. D. Lgs. n.231/02.
Quanto agli interessi anatocistici, dovuti secondo quanto previsto all'art. 1283 c.c. (che prevede che “In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi”) nella misura stabilita all'art.1284 comma 4 c.c., gli stessi vanno riconosciuti unicamente sugli interessi moratori (calcolati sull'importo di euro 59.711,49) scaduti da almeno sei mesi per il ritardo nel pagamento della fattura emessa da EN OL srl, essendo i detti interessi di mora gli unici ad essere scaduti da almeno sei mesi rispetto alla domanda giudiziale
(28.4.2022).
pagina 22 di 25 Il risarcimento per i costi di recupero del credito, infine, é dovuto per € 2.000,00 (per il ritardo nel pagamento delle 50 fatture emesse da ER MM spa) ai sensi dell'art. 6 comma 2 D. Lgs. 231/2002, che prevede che: “Al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno”, posto che secondo l'interpretazione autentica fornita dall'Unione Europea in risposta alle c.d. FAQs, l'importo di 40,00 euro è dovuto per ciascuna fattura, e non una tantum.
Tardiva, e pertanto inammissibile, è, infine, l'ulteriore domanda, formulata solo in sede di precisazione delle conclusioni da parte attrice, per la condanna del convenuto al pagamento degli interessi CP_1 su ciascun importo di euro 40,00 (riconosciuto ex art. 6 comma 2 dlgs 231/2002) con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento della fattura il cui mancato puntuale pagamento ha generato il predetto importo;
tale domanda, inoltre si palesa infondata, attesa la funzione risarcitoria dell'importo previsto ex art. 6 comma 2 DLgs 231/2002, cosicché il riconoscimento di interessi su tale importo, determinerebbe una non dovuta duplicazione del risarcimento.
La decisione.
Deve quindi concludersi, ritenute fondate, per quanto sopra considerato, le ragioni creditorie azionate da parte attrice nei limiti sopra dedotti, che parte convenuta deve essere condannata: a) al pagamento in favore di parte attrice della somma di € 20.531,67 a titolo di complessiva residua sorte capitale portata dalle fatture emesse da ER MM S.p.a. dalla 1^ alla 33^ di cui all'elenco depositato da parte attrice in data 3.12.2024 quale allegato A e sopra riportato al punto sub 1), oltre interessi di mora calcolati nella misura prevista ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. 231/2002, dal giorno successivo alla scadenza delle singole fatture, come indicata nel ridetto elenco allegato A depositato in data 3.12.2024 da parte attrice,
e fino al soddisfo;
b) al pagamento in favore di parte attrice degli interessi di mora calcolati sulla rispettiva sorte capitale portata dalle fatture dalla 34^ alla 50^ (fatture emesse da ER MM spa) e sulla sorte capitale di euro
59.711,49 di cui alla fattura 51^ (emessa da EN OL srl), fatture tutte indicate nell'elenco depositato in data 3.12.2024 quale allegato A da parte attrice e sopra riportato al punto sub 1), nella misura prevista ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. 231/2002, dal giorno successivo alla scadenza delle singole fatture - come indicata nel ridetto elenco depositato il 3.12.2024 quale allegato A- e sino alla data del 3.12.2024;
c) al pagamento degli interessi anatocistici decorrenti dalla data della domanda (28.4.2022) e sino al
3.12.2024, calcolati al tasso previsto dall'art. 1284 comma 4 c.c. come novellato dall'art. 17 comma 1 pagina 23 di 25 D.L. 132/2014, sugli interessi di mora dovuti per il ritardo nel pagamento dell'importo di euro
59.711,49 di cui alla fattura N. 2030035489 dell'11.8.2020, scadenza 10/09/2020 emessa da EN OL srl, che, alla data della domanda (28.4.2022), sono scaduti da sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.;
d) al pagamento della somma di € 2.000,00 (50 fatture emesse da ER MM spa x euro 40,00) ai sensi dell'art. 6 comma 2 D. Lgs. 231/2002.
///
Il governo delle spese del giudizio.
Le spese di lite, compensate in ragione di 1/3 per la reciproca soccombenza, seguono la prevalente soccombenza di parte convenuta e vanno liquidate come in dispositivo in ragione del valore della causa
(scaglione 52.001,00-260.000,00) applicando i valori minimi della tariffa per le fasi studio, introduttiva, di trattazione e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, assorbita ogni altra questione, così decide:
1) accoglie parzialmente, per quanto in parte motiva, la domanda di parte attrice e, per l'effetto, condanna, per quanto in motivazione, la parte convenuta in persona del Controparte_1
Sindaco p.t.,: a) al pagamento in favore di parte attrice della somma di € 20.531,67 a Parte_1 titolo di complessiva residua sorte capitale portata dalle fatture emesse da ER MM S.p.a. dalla 1^ alla 33^ di cui all'elenco depositato da parte attrice in data 3.12.2024 quale allegato A e riportato in motivazione al punto sub 1), oltre interessi di mora calcolati sulla rispettiva sorte capitale nella misura prevista ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. 231/2002, dal giorno successivo alla scadenza delle singole fatture, come indicata nel ridetto elenco e fino al soddisfo;
b) al pagamento in favore di parte attrice
[...]
degli interessi di mora calcolati sulla rispettiva sorte capitale portata dalle fatture dalla 34^ Pt_1 alla 50^ (fatture emesse da ER MM spa) e sulla sorte capitale di euro 59.711,49 portata dalla fattura
51^ (emessa da EN OL srl), di cui all'elenco depositato in data 3.12.2024 da parte attrice quale allegato A e riportato in motivazione al punto sub 1), nella misura prevista ai sensi dell'art. 5 D. Lgs.
231/2002, dal giorno successivo alla scadenza delle singole fatture, come indicata nel ridetto elenco, e sino alla data del 3.12.2024; c) al pagamento in favore di parte attrice degli interessi Parte_1 anatocistici decorrenti dalla data della domanda (28.4.2022) sino al 3.12.2024, calcolati al tasso previsto dall'art. 1284 comma 4 c.c. come novellato dall'art. 17 comma 1 D.L. 132/2014, sugli interessi pagina 24 di 25 di mora dovuti per il ritardo nel pagamento dell'importo di euro 59.711,49 di cui alla fattura N.
2030035489 dell'11.8.2020, scadenza 10/09/2020 emessa da EN OL srl, e che, alla data della domanda (28.4.2022), sono scaduti da sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.; d) al pagamento in favore di parte attrice della somma di € 2.000,00 (50 fatture emesse da ER MM spa x Parte_1 euro 40,00) ai sensi dell'art. 6 comma 2 D. Lgs. 231/2002.
2) condanna, inoltre, la parte convenuta in persona del Sindaco p.t., alla Controparte_1 refusione in favore di parte attrice delle spese di lite che, già compensate per 1/3, si Parte_1 liquidano in complessivi euro 4.701,33 oltre rimborso forfettario al 15%, CPA e IVA come per legge, per competenze ed in euro 786,00 per spese vive (C.U. e bollo).
Cosenza, 2 ottobre 2025.
Il giudice dott.ssa Lucia Angela Marletta
pagina 25 di 25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, sezione prima civile, in composizione monocratica, in persona del dott.ssa
Lucia Angela Marletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1775 del R.G.A.C. dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del
10.12.2024, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c, rimessa al giudice per la decisione in data 05.03.2025, vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti PAOLO BONALUME e Parte_1 P.IVA_1
MICHELE DEL BENE;
ATTRICE
E
(c.f. ), in persona del Sindaco p.t. Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTO-CONTUMACE
Oggetto: azione di condanna al pagamento dei crediti dovuti;
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 28.04.2022, ha convenuto in giudizio il Parte_1
deducendo la sussistenza di crediti di cui la stessa si è affermata titolare in virtù Controparte_1 di contratti di cessione pro-soluto, ed indicando preliminarmente i crediti pretesi:
pagina 1 di 25 1. la somma di € 89.586,82, credito dovuto per sorte capitale, così come portato dalle n. 1 fattura emessa da EN OL S.r.l. (per il credito residuo di € 59.711,49) e n. 50 fatture emesse da ER
MM S.p.a. (credito complessivo € 29.875,33), riepilogate nell'elenco prodotto, (sub doc. 2), che qui si riporta:
2. interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, determinata nella misura degli interessi legali di mora ex artt. 2 e 5 d. lgs. n. 231/2002;
3. interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale, scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c. e da calcolarsi nella misura degli interessi legali di mora ex artt. 2 e 5 d. lgs. n. 231/2002, per come previsto all'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla notifica dell'atto di citazione;
pagina 2 di 25 4. € 2.000,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, d. lgs. n. 231/2002, corrispondente all'importo di €
40,00 moltiplicato per le fatture costituenti la sorte capitale, ad eccezione della fattura emessa da EN OL S.r.l.;
5. € 3.056,30 a titolo di ulteriori interessi di mora, maturati a causa del tardivo pagamento di ulteriori crediti, diversi da quelli costituenti la superiore sorte capitale e fatturati con le note di debito all. 3 e 4 all'atto di citazione;
6. interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle note di debito, scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., e da calcolarsi nella misura degli interessi legali di mora ex artt. 2 e 5 d. lgs. n. 231/2002, per come previsto all'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla notifica dell'atto di citazione;
7. € 17.600,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, d. lgs. n. 231/2002 per il ritardo nel pagamento delle fatture (emesse da Eni Spa e da Eni gas e Luce spa) riepilogate con l'allegato n. 5, giuste fatture emesse da nell'elenco allegato n. 6. Parte_1
Parte attrice ha quindi spiegato che i crediti per sorte capitale di cui è titolare sono portati dalle fatture emesse da EN OL S.r.l. e ER MM S.p.a., riportate nell'elenco allegato 2 mediante l'indicazione del nominativo della società emittenti e di numero, data di emissione, data di scadenza, importo originario e importo residuo;
che i credito portati da tali fatture sono stati poi ceduti dalle predette società mediante contratti di cessione, aventi ad oggetto anche gli interessi maturati e a maturarsi, redatti in forma di scrittura privata autenticata da Notaio e notificati all'ente; che avrebbe Parte_1 altresì diritto: al pagamento degli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, nella misura degli interessi legali di mora ai sensi degli artt. 2 e 5 d. lgs. n. 231/2002, vale a dire tasso
BCE maggiorato di 8 punti percentuali, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture;
nonché al pagamento degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale, nella misura degli interessi legali di mora ai sensi degli artt. 2 e 5 d. lgs. n. 231/2002, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione, ed ancora, al pagamento dell'importo di € 2.000,00, per il mancato pagamento delle fatture emesse da ER MM spa, costituenti la sorte capitale, ai sensi dell'art. 6 d. lgs. n. 192/2012; avrebbe inoltre diritto al pagamento della somma di € 3.056,30 a titolo di interessi di mora maturati a causa del tardivo Part pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la predetta sorte capitale, (interessi fatturati da mediante n. 2 note debito e calcolati sul ritardo nel pagamento di ulteriori fatture emesse da Eni SpA e pagina 3 di 25 da Eni Gas e Luce SpA, come da Dettagli allegati alle Note di debito) ed, altresì, diritto al pagamento degli interessi anatocistici prodotti dai detti ultimi interessi moratori, nella misura degli interessi legali di mora ai sensi degli artt. 2 e 5 d. lgs. n. 231/2002, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
infine, avrebbe diritto al pagamento dell'importo di € 17.600,00, ai sensi dell'art. Pt_1
6 comma 2 D.Lgs. n. 231/2002 per il ritardo nel pagamento di ulteriori fatture emesse da Eni SpA e da
Eni gas e Luce SpA.
Ha quindi concluso chiedendo di: “IN VIA PRINCIPALE: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte dell'Ente dei Parte_1 seguenti crediti e, per l'effetto, condannare l'Ente al relativo pagamento in favore di Parte_1
I. € 89.586,82 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 2; II. gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale: − “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12
e − con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale – scadenza riportata nell'elenco prodotto sub doc. 2 (colonna
“Data Scadenza”) – sino al saldo;
III. gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.: − nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt.
2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, − con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
IV. € 2.000,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale, ad eccezione della fattura emessa da EN OL S.r.l.; V. € 3.056,30 a titolo di interessi di mora – ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, indicati nelle presenti conclusioni sub II – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale insoluta indicata nelle presenti conclusioni sub I;
VI. gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito, interessi di mora che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.: − nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, − con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
VII. € 17.600,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, di cui alle
pagina 4 di 25 fatture prodotte sub doc. 5 e riepilogate sub doc.
6. IN VIA SUBORDINATA: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte Parte_1 dell'Ente e, per l'effetto, condannare l'Ente al pagamento in favore di di ogni diversa Parte_1 somma che fosse ritenuta dovuta a per: − sorte capitale, − interessi moratori maturati Parte_1
e maturandi sulla sorte capitale: “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e
5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, e con decorrenza dal giorno successivo
a quello di scadenza del termine di pagamento della sorte capitale, − interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, e con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
− importo dovuto a titolo di interessi di mora ulteriori rispetto
a quelli maturati e maturandi sulla sorte capitale in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale;
− interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto delle Note Debito: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, e con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
− importi dovuti ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal
D. Lgs. n. 192/12; IN ULTERIORMENTE SUBORDINATA: accertare e dichiarare il diritto di
[...] ad ottenere il pagamento da parte dell'Ente e, per l'effetto, condannare l'Ente al Parte_1 pagamento in favore di di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a Parte_1 Parte_1 per capitale, interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo a titolo di indennizzo per
[...] ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.; IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive”.
La causa è stata iscritta al n. 1775/2022 R.G.
///
All'udienza del 28.02.2023 è stata dichiarata la contumacia del sollevando altresì Controparte_1 la questione in ordine alla necessità della forma scritta ad substantiam dei contratti di fornitura relativi alle fatture azionate e concedendo i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
pagina 5 di 25 Con memoria primo termine, parte attrice ha precisato i crediti per i quali proseguire il giudizio, specificando che per i contratti di somministrazione relativi alle fatture azionate non è richiesta la forma scritta.
Con memoria secondo termine, ha provveduto ad allegare fattura elettronica Parte_1 costituente la sorta capitale emessa da EN OL, in uno alla relativa documentazione contrattuale
(ordine diretto d'acquisto).
All'udienza del 19.09.2023, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 10.12.2024.
All'udienza del 10.12.2024 il difensore di parte attrice ha così precisato le conclusioni, chiedendo “… condannare il in persona del legale rappresentante pro tempore, al relativo pagamento in CP_1 favore di I. € 20.531,67 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco Parte_1 che si produce sub ALL. A;
2 II. gli interessi moratori maturati e maturandi sulla maggior sorte capitale azionata con la citazione: − “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt.
2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e − con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale - scadenza riportata nell'elenco prodotto sub ALL. A (colonna “Data Scadenza”) (deposito del 3.12.2024, ndr.) - sino al saldo;
III. gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta maggior sorte capitale azionata con la citazione che, alla data di notifica dell'atto di citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.: − nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12, − con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
IV. € 2.000,00 ai sensi dell'art.
6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il mancato puntuale pagamento delle fatture costituenti la predetta maggior sorte capitale azionata, oltre interessi su ciascun importo di euro 40 con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento della fattura il cui mancato puntuale pagamento ha generato il predetto importo;
V. € 3.056,30 a titolo di ulteriori interessi di mora – ulteriori, appunto, rispetto a quelli maturati e maturandi in relazione alla sorte capitale – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale. Tali interessi di mora sono già stati fatturati mediante le “Note Debito Interessi” riepilogate nell'elenco che si produce sub ALL. B VI. gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito, interessi di mora che, alla data di notifica della citazione, pagina 6 di 25 sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica della citazione 3 VII. € 17.600,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, portati dalle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub ALL. C, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per le fatture indicate in dettaglio il cui termine di pagamento non è stato rispettato - fatture ulteriori rispetto a quelle costituenti la sorte capitale di cui sopra nonché a quelle il cui tardivo pagamento ha generato le Note Debito - oltre interessi su ciascun importo di euro
40 con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento della fattura il cui mancato puntuale pagamento ha generato il predetto importo IN VIA SUBORDINATA: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte del Parte_1
e, per l'effetto, condannare il al pagamento in favore di di ogni CP_1 CP_1 Parte_1 diversa somma che fosse ritenuta dovuta a per: • sorte capitale, • interessi moratori Parte_1 maturati e maturandi sulla sorte capitale: - “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e - con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della sorte capitale, • interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale: - nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, - con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
• importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione alla sorte capitale, oltre interessi;
• importo dovuto a titolo di interessi di mora ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla sorte capitale in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale;
• interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto delle Note
Debito: - nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, - con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
• importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12, in relazione ad ulteriori fatture il cui termine di pagamento non è stato rispettato, oltre interessi IN ULTERIORMENTE SUBORDINATA: accertare e dichiarare il diritto di Parte_1 ad ottenere il pagamento da parte del e, per l'effetto, condannare il al pagamento in CP_1 CP_1 favore di di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a per Parte_1 Parte_1 pagina 7 di 25 capitale, interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.; IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive”.
La causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
Parte attrice ha depositato comparsa conclusionale e, con istanza di rinuncia parziale agli atti del giudizio del 22.04.2025, ha dichiarato di proseguire il presente giudizio con esclusivo riferimento ai crediti portati dalla sorte capitale azionata e dalle somme a titolo di interessi di mora, anatocistici e ai sensi dell'art. 6, comma 2, d. lgs. n. 231/02 correlate alla sorte capitale azionata, rinunciando agli atti del giudizio -ma, ha precisato, non ai crediti stessi- con riferimento a tutti gli altri crediti che erano stati azionati nel presente giudizio.
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1) Il thema decidendum.
Occorre anzitutto prendere atto che parte attrice ha in sede di precisazione delle conclusioni ha dato atto del pagamento parziale nelle more intervenuto ed ha ulteriormente precisato, con la comparsa conclusionale, che “….a fronte dei pagamenti effettuati dal in relazione alla sorta capitale CP_1
Part (…..)…i crediti ancora insoluti per i quali prosegue il giudizio sono i seguenti:
• € 20.531,67 a titolo di sorte capitale portata dalle fatture riepilogate all'elenco che si produce sub
ALL. A …”
Elenco già depositato dall'attrice in data 3.12.2024 quale allegato A e che qui si riporta con l'indicazione del credito residuo:
pagina 8 di 25
• gli interessi di mora, maturati e maturandi sulla maggior sorte capitale azionata con l'atto di citazione, “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale – scadenza riportata nel predetto elenco (colonna “Data Scadenza”), nei quali son indicate anche le fatture azionate con residuo “0” – sino al saldo
• gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta maggior sorta capitale azionata con l'atto di citazione che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre pagina 9 di 25 sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e
5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione
• € 2.000,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna fattura costituente la sorta capitale azionata, oltre interessi su ciascun importo di euro 40 con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento di ciascuna fattura il cui mancato puntuale pagamento ha generato il predetto importo
• € 3.056,30 a titolo di ulteriori interessi di mora – ulteriori, appunto, rispetto a quelli maturati e maturandi in relazione alla sorte capitale – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale. Tali interessi di mora sono già stati fatturati mediante le “Note Debito Interessi” riepilogate nell'elenco che si allega sub ALL. B.
• gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito, interessi di mora che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283
c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica della citazione
• € 17.600,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, portati dalle fatture riepilogate all'elenco prodotto sub ALL. C, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna fattura indicata nei dettagli allegati il cui termine di pagamento non è stato rispettato, oltre interessi su ciascun importo di euro 40 con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento di ciascuna fattura il cui mancato puntuale pagamento ha generato il predetto importo”.
Di ciò dato atto, questo giudice, invece non può tenere conto della successiva istanza di rinunzia parziale agli atti del giudizio, depositata da parte attrice in data 22.4.2025, in quanto formulata dal difensore privo di procura speciale, procura richiesta ai sensi dell'art. 306 comma 2 c.p.c.; trattasi, peraltro, di istanza successiva alla scadenza dei termini assegnati ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparsa conclusionale e memoria di replica
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2) Le cessioni dei crediti.
pagina 10 di 25 Parte attrice, come sopra evidenziato, ha documentato le scritture private, con autentica notarile aventi ad oggetto le dedotte cessioni, in suo favore, dei crediti azionati, ritualmente notificate all'Ente
Comunale e qui di seguito elencate.
Scritture relative alla cessione dei crediti portati dalle fatture qui azionate per il pagamento della sorte capitale.
Scrittura privata autenticata in Notar N. 39745 DI REP. N. 18177 DI RACC. del 29.3.2022, Per_1 notificata al di a mezzo pec il 13.4.2022 di cessione dei crediti di ER MM spa CP_1 CP_1 portati dalle fatture di cui all'elenco allegato sub 2 e comprensiva dei frutti da maturarsi;
Scrittura privata autenticata in Notar N. 39426 DI REP. N. 18033 DI RACC. del Per_1
29.12.2021, notificata al a mezzo pec l'1.1.2022 di cessione dei credit di ER Controparte_1
MM spa portati dalle fatture di cui all'elenco allegato sub 2 e comprensiva dei frutti da maturarsi;
Scrittura privata autenticata in Notar Repertorio numero 5487 Raccolta numero 4833 Persona_2 del 23 dicembre 2020, notificata al a mezzo posta il 9.3.2021 relativa ai crediti di Controparte_1
EN OL srl come da fattura di cui all'elenco allegato sub 2.
Scritture relative alla cessione dei crediti portati dalle fatture pagate in ritardo, di cui alle note di debito anno 2019 n. 90012943 e anno 2021 n. 90000515, qui azionate per il pagamento degli interessi di mora.
Scrittura privata autenticata in Notar N. 31948 DI REP. del 26.12.2016, notificata al Per_1
Comune di a mezzo pec il 13.1.2017 di cessione dei crediti da Eni Spa portati dalle fatture di CP_1 cui alla nota di debito n. 90012943;
Scrittura privata autenticata in Notar N. 32241 DI REP. del 31.3.2017, notificata al Per_1 [...]
a mezzo pec il 10.4.2017 di cessione dei crediti da Eni Spa portati dalle fatture di cui alla CP_1 nota di debito n. 90012943;
Scrittura privata autenticata in Notar N. 32513 DI REP. del 28.6.2017, notificata al Per_1 [...]
a mezzo pec il 20.7.2017 di cessione dei crediti da Eni Spa portati dalle fatture di cui alla CP_1 nota di debito n. 90012943;
Scrittura privata autenticata in Notar N. 33396 DI REP. del 29.9.2017, notificata al Per_1 [...]
a mezzo pec il 10.10.2017 di cessione dei crediti da Eni Gas e Luce Spa portati dalle CP_1 fatture di cui alla nota di debito n. 90012943;
pagina 11 di 25 Scrittura privata autenticata in Notar N. 34370 DI REP. del 23.9.2018, notificata al Per_1 [...]
a mezzo pec il 23.4.2018 di cessione dei crediti da Eni Gas e Luce Spa portati dalle fatture CP_1 di cui alla nota di debito n. 90012943;
Scrittura privata autenticata in Notar N. 34784 DI REP. del 28.6.2018, notificata al Per_1 [...]
a mezzo pec il 17.7.2018 di cessione dei crediti da Eni Gas e Luce Spa portati dalle fatture CP_1 di cui alla nota di debito n. 90012943;
Scrittura privata autenticata in Notar N. 36970 DI REP. del 26.6.2019, notificata al Per_1 [...]
a mezzo pec l'08.7.2019 di cessione dei crediti da Eni Gas e Luce Spa portati dalle fatture CP_1 di cui alla nota di debito n. 90000515;
Scrittura privata autenticata in Notar N. 37489 DI REP. del 20.12.2019, notificata al Per_1
a mezzo pec il 22.1.2020 di cessione dei crediti da Eni Gas e Luce Spa portati Controparte_1 dalle fatture di cui alla nota di debito n. 90000515.
Scritture relative alla cessione dei crediti portati dalle fatture pagate in ritardo, qui azionate per il pagamento della somma di euro 17.600,00 ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 231/2002.
Scrittura privata autenticata in Notar N. 32513 DI REP. del 28.6.2017, notificata al Per_1 [...]
a mezzo pec il 20.7.2017 di cessione dei crediti da Eni Spa;
CP_1
Scrittura privata autenticata in Notar N. 32241 DI REP. del 31.3.2017, notificata al Per_1 [...]
a mezzo pec il 10.4.2017 di cessione dei crediti da Eni Spa;
CP_1
Scrittura privata autenticata in Notar N. 31948 DI REP. del 23.12.2016, notificata al Per_1
Comune di a mezzo pec il 13.1.2017 di cessione dei crediti da Eni Spa;
CP_1
Scrittura privata autenticata in Notar N. 31296 DI REP. del 27.6.2016, notificata al Per_1 [...]
a mezzo pec il 13.7.2016 di cessione dei crediti da Eni Spa;
CP_1
Scrittura privata autenticata in Notar N. 31228 DI REP. del 31.5.2016, notificata al Per_1 [...]
a mezzo pec il 9.6.2016 di cessione dei crediti da Eni Spa;
CP_1
Scrittura privata autenticata in Notar N. 31100 DI REP. del 28.4.2016, notificata al Comune Per_1 di a mezzo pec il 13.5.2016 di cessione dei crediti da Eni Spa;
CP_1
Scrittura privata autenticata in Notar N. 37489 DI REP. del 20.12.2019, notificata al Per_1
a mezzo pec il 22.1.2020 di cessione dei crediti da Eni Gas e Luce Spa;
Controparte_1
Scrittura privata autenticata in Notar N. 36970 DI REP. del 26.6.2019, notificata al Per_1 [...]
a mezzo pec il 8.7.2019 di cessione dei crediti da Eni Gas e Luce Spa;
CP_1 pagina 12 di 25 Scrittura privata autenticata in Notar N. 35915 di REP. del 21.12.2018, notificata al Per_1
a mezzo pec il 23.1.2019 di cessione dei crediti da Eni Gas e Luce Spa;
Controparte_1
Scrittura privata autenticata in Notar N.35701 di REP. del 31.10.2018, notificata al Comune Per_1 di a mezzo pec il 26.11.2018 di cessione dei crediti da Eni Gas e Luce Spa;
CP_1
Scrittura privata autenticata in Notar N.34784 DI REP. del 28.6.2018, notificata al Comune Per_1 di a mezzo pec il 17.7.2018 di cessione dei crediti da Eni Gas e Luce Spa;
CP_1
Scrittura privata autenticata in Notar N.34370 DI REP. del 29.3.2018, notificata al Comune Per_1 di a mezzo pec il 23.4.2018 di cessione dei crediti da Eni Gas e Luce Spa;
CP_1
Scrittura privata autenticata in Notar N. 33396 DI REP. del 29.9.2017, notificata al Per_1 [...]
a mezzo pec il 18.10.2017 di cessione dei crediti da Eni Gas e Luce Spa. CP_1
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Ciò posto, in tema di cessione dei crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione,
l'ordinamento, in deroga alla disciplina codicistica improntata alla libera cessione del credito, prevede anzitutto, all'art. 69 R.D. n. 2440 del 1923, che: "Le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno e gli atti di revoca, rinuncia o modificazioni di vincolo devono risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio"; l'art. 70, comma 3, R.D. ora citato prevede poi che: "per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture ed appalti devono essere osservate le disposizioni dell'art. 9, allegato E, della L. 20 marzo 1865, n. 2248", e pertanto, per i rapporti di durata, quali quelli qui in esame, è stabilito che: "Sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere effetto sequestro né convenirsi cessione se non vi aderisca l'amministrazione interessata" (art. 9 all. E L. 2248/2248) e ciò al fine di garantire alla P.A., nell'ipotesi di rapporto in corso, la regolare esecuzione delle prestazioni e di evitare, in costanza di rapporto, che vengano meno alla controparte le risorse finanziarie utili alla regolare prosecuzione del rapporto. L'adesione dell'amministrazione alla cessione pertanto è richiesta solo fino a quando è vigente il contratto (Cass. 24758/2021).
Tale normativa deve essere coordinata con la disposizione di cui all'art. 117 comma 3 D. Lgs. n. 163 del 2006, (poi art. 106 c. XIII D. Lgs. 50/2016, applicabile ratione temporis), secondo cui: "le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione". pagina 13 di 25 La norma prevista nel T.U. dei pubblici appalti non prevede che il rifiuto della P.A. alla cessione si riferisca a credito relativo a un "contratto in corso", ed allora, per i rapporti di fornitura ancora in corso
è sempre necessario, affinché la cessione abbia efficacia, che intervenga l'adesione della P.A., alla quale, per far valere l'inefficacia della cessione intervenuta nella vigenza del rapporto, è sufficiente formulare la sola eccezione;
nel caso in cui la cessione sia intervenuta quando il rapporto si é esaurito, invece, la P.A., ai fini della inefficacia della cessione nei suoi confronti, è tenuta ad esprimere e comunicare il proprio rifiuto nel termine previsto dalla legge. In ogni caso resta a carico dell'amministrazione, ove eccipiente, l'onere di provare che il rapporto da cui derivano i crediti ceduti non si sia esaurito al momento della cessione medesima, circostanza che nel caso in esame, in mancanza di prova contraria, deve ritenersi esclusa.
Alla luce di quanto rilevato e considerato, deve ritenersi l'efficacia delle cessioni da ER MM S.p.a.
e da EN OL S.r.l., in favore di parte attrice ( , già ) dei Parte_1 Parte_2 crediti portati dalle fatture in oggetto nonché delle cessioni dei crediti portati dalle ulteriori fatture, emesse da Eni SpA e da Eni Gas e Luce Spa di cui alle scritture private sopra indicate, cessioni regolarmente notificate al debitore. CP_1
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3) La pretesa creditoria.
Occorre preliminarmente precisare, come già rilevato d'ufficio da questo giudice, che per i contratti con la pubblica amministrazione è richiesta la forma scritta ad subsitantiam.
Si rileva, infatti, che per giurisprudenza costante: “I contratti con la P.A. devono essere redatti, a pena di nullità, in forma scritta e - salva la deroga prevista dall'art. 17 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 per i contratti con le ditte commerciali, che possono essere conclusi a distanza, a mezzo di corrispondenza "secondo l'uso del commercio" - con la sottoscrizione, ad opera dell'organo rappresentativo esterno dell'ente, in quanto munito dei poteri necessari per vincolare
l'amministrazione, e della controparte, di un unico documento, in cui siano specificamente indicate le clausole disciplinanti il rapporto. Tali regole formali sono funzionali all'attuazione del principio costituzionale di buona amministrazione in quanto agevolano l'esercizio dei controlli e rispondono all'esigenza di tutela delle risorse degli enti pubblici contro il pericolo di impegni finanziari assunti senza l'adeguata copertura e senza la valutazione dell'entità delle obbligazioni da adempiere” (Cass.
6555/2014; cfr. ex multis, altresì, Cass. 8244/2019). pagina 14 di 25 Tanto precisato, per come si espone di seguito, parte attrice ha fornito prova della ricorrenza di validi contratti solo con riguardo ai contratti intervenuti tra il con EN OL srl, con Controparte_1
ER MM spa e con Eni spa, per come di seguito si evidenzia.
Parte attrice, inoltre, con riguardo alla pretesa creditoria azionata con le note di debito n. 90012943 e n.
90000515 per il pagamento di interessi dimora (su fatture emesse da Eni SpA e da Eni Gas e Luce
SpA) e per il pagamento ai sensi dell'art. 6 comma 2 D. Lgs. 231/2002 dell'importo di euro 17.600,00 di cui alle fatture FT 2019/90,002,533 di euro 13.240,00, FT 2019/90,018,286 di euro 320,00 e FT
2021/90,000,701 di euro 4.040,00 a titolo di spese recupero a debitore (per il ritardo nel pagamento di fatture emesse da Eni SpA e da Eni Gas Luce SpA di cui all'allegato 5 all'atto di citazione), non ha fornito prova del dies a quo per la decorrenza degli interessi e del dies ad quem di pagamento della sorte capitale né, pertanto, del dedotto ritardo nei pagamenti.
Invero, per come infra illustrato, non è stata fornita prova della trasmissione delle fatture di cui si assume il tardivo pagamento, circostanza questa che incide sulla scadenza per il pagamento delle fatture e sulla decorrenza degli interessi di mora e, quindi, sulla ricorrenza del ritardo nei pagamenti dedotti da parte attrice.
3/A) Il credito di euro 3.056,30 relativo agli interessi di mora di cui alle note di debito n. 90012943
e n. 90000515 per il tardivo pagamento delle fatture emesse da Eni SpA e da Eni Gas e Luce Spa ed elencate nei relativi dettagli;
il credito di euro 17.600,00 ai sensi dell'art. 6 comma 2 D. Lgs.
231/2002 di cui alle fatture emesse da FT 2019/90,002,533 di euro 13.240,00, FT Pt_1
2019/90,018,286 di euro 320,00 e FT 2021/90,000,701 (spese di recupero crediti di cui alle fatture elencate all'allegato 5 dell'atto di citazione ed emesse da Eni Spa e da Eni Gas e Luce spa).
Parte attrice ha prodotto (allegato 18) la proposta di contratto per la fornitura di energia elettrica sottoscritta dal Sindaco del Comune di datata 23.9.2011 e la relativa accettazione da parte di CP_1
Eni SpA del 29.10.2011.
Non ha invece, come detto, documentato la ricorrenza di valido contratto con Eni Gas e Luce spa, con la conseguenza che le pretese creditorie qui azionate per interessi di mora ed ai sensi dell'art. 6 D. Lgs.
231/2002 in relazione alle fatture emesse da Eni Gas e Luce Spa, stante la nullità del contratto, di cui non è stata data prova scritta, sono infondate.
Inoltre -il che vale con riguardo al credito di euro 3.056,30 azionato a titolo di interessi di mora di cui alle note di debito n. 90012943 e n. 90000515 ed al credito di euro azionato 17.600,00 ai sensi dell'art. pagina 15 di 25 6 comma 2 D. Lgs. 231/2002 in relazione alle fatture emesse sia da Eni SpA che da Eni Gas e Luce spa- occorre rilevare che ai sensi del d.lgs. n. 231/2002 e s.m.i. gli interessi moratori si applicano anche ai contratti conclusi con le pubbliche amministrazioni, ovvero, ai sensi dell'art. 2 D. Lgs.
231/2002, le “amministrazioni dello Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti pubblici territoriali e le loro unioni, gli enti pubblici non economici, ogni altro organismo dotato di personalità giuridica, istituito per soddisfare specifiche finalità d'interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale, la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali, da altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico, o la cui gestione è sottoposta al loro controllo o i cui organi d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sono costituiti, almeno per la metà, da componenti designati dai medesimi soggetti pubblici”.
Gli interessi moratori, inoltre, ai sensi dell'art. 4 D.Lgs. 231/2002, decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza delle fatture, senza necessità di formale atto di messa in mora, e vanno quantificati nella misura prevista ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. 231/2002.
Nel caso in esame, tuttavia, deve rilevarsi -al fine di riscontro circa la correttezza del calcolo degli interessi di mora nonché di verifica in ordine all'effettivo ritardo nel pagamento, la mancata documentazione da parte attrice della presentazione/invio, da parte del fornitore, delle singole fatture per il loro pagamento, al fine di verificare la correttezza del dies a quo individuato da parte attrice di decorrenza degli interessi moratori e del dies ad quem di avvenuto pagamento.
E non può in proposito ritenersi che parte attrice abbia assolto al suo onere probatorio mediante la produzione del foglio formato excell (all. 18) che riepiloga l'invio tramite SDI di 127 fatture di ENI
Spa e di ENI Gas e luce Spa.
Né, rimasto non dimostrato il giorno del pagamento, può ritenersi di per sé sufficiente, in mancanza di documentazione idonea ad attestare precedente invio delle fatture, un atto di messa in mora per poter ritenere il ritardo da parte della P.A. nella regolazione delle dette fatture.
Né le circostanze indicate in proposito da parte attrice -quanto a scadenza delle dette fatture e date di incasso-, rappresentate nei dettagli relativi alle Note di debito, possono porsi a base della decisione, poiché, diversamente da quanto dedotto da parte attrice, i dati ivi esposti non possono darsi per non contestati, ai sensi dell'art. 115 comma 1 c.p.c., dalla convenuta, rimasta contumace,
Tale disposizione, infatti, non trova applicazione nell'ipotesi della contumacia della controparte, come da giurisprudenza unanime: “Il difetto di contestazione va distinto dal mero silenzio ed impone al pagina 16 di 25 giudice, specie quando non attenga a un fatto storico ma ad un fatto costitutivo ascrivibile alla categoria dei fatti-diritto (nella specie il diritto di proprietà degli attori su un immobile, idoneo a reggerne la legittimazione attiva nella causa di accertamento negativo di proprietà dei convenuti), di valutarlo secondo il suo prudente apprezzamento, non avendo egli un vincolo di meccanica conformazione ad esso, ma essendogli comunque consentito di rilevare l'inesistenza di circostanze allegate da una parte e non contestate dall'altra, quando questa emerga dagli atti di causa e dalle prove raccolte;
tale onere di valutazione, peraltro, neppure sussiste quando il silenzio consegua alla contumacia della parte, non valendo esso a rendere incontestati i fatti allegati dall'altra, né alterando la ripartizione dell'onere probatorio” (Cass. n. 42035 del 2021).
Tanto ritenuto, la domanda formulata da parte attrice di condanna del convenuto Controparte_1 al pagamento della somma di euro 3.056,30 “a titolo di ulteriori interessi di mora – ulteriori, appunto, rispetto a quelli maturati e maturandi in relazione alla sorte capitale – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale. ….(…) interessi di mora sono già stati fatturati mediante le “Note Debito Interessi” riepilogate nell'elenco che si allega sub
ALL. B…..” oltre interessi anatocistici ex art. 1283 c.c., in quanto infondata, non può essere accolta.
Ad analoga conclusione di rigetto, per i motivi esposti, deve altresì pervenirsi con riguardo alla domanda di pagamento della somma di euro 17.600,00 “ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n.
231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, portati dalle fatture riepilogate all'elenco prodotto sub
ALL. C, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna fattura indicata nei dettagli allegati il cui termine di pagamento non è stato rispettato, oltre interessi su ciascun importo di euro 40 con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento di ciascuna fattura il cui mancato puntuale pagamento ha generato il predetto importo”
Né può accogliersi la domanda subordinata di condanna della parte convenuta ai sensi dell'art. 2041
c.c..
Invero, non assume rilievo la circostanza della eventuale effettività della fornitura, infatti la necessità di una manifestazione formale da parte dell'Ente, per iscritto, della volontà contrattuale proveniente dall'organo preposto ad esprimere all'esterno con effetto vincolante la volontà dell'ente esclude la possibilità di ritenere la ricorrenza di un rapporto contrattuale concluso per facta concludentia (Cass.
27910/2018).
pagina 17 di 25 Secondo quanto previsto dal TUEL, è precluso al privato l'esperimento di azione di indebito arricchimento nei confronti dell'ente, difettando, per l'esperibilità di tale azione, il requisito della sussidiarietà, ai sensi dell'art. 2042 c.c., ove esista la possibilità di esperire altra azione sia nei confronti del medesimo soggetto che si intende arricchito sia nei confronti, come specificamente previsto dall'art. 191 comma 4 TUEL, di altro soggetto, quale l'amministratore o il funzionario che abbia consentito l'assunzione dell'obbligazione al di fuori delle disposizioni della evidenza pubblica, fatta salva l'ipotesi, che in questo caso non si riscontra, in cui l'ente riconosca, ai sensi dell'art. 194 D. Lgs.
267/2000, nei limiti dell'utilità e dell'arricchimento, il debito fuori bilancio, (cfr. ex multis Cass.
30109/2018).
3/B) Il credito per sorte capitale (importo residuo all'atto della citazione euro 59,711.49) portato dalla fattura emessa da EN OL S.r.l.
Passando all'esame della pretesa creditoria fondata sulle fatture azionate, occorre rilevare che parte attrice ha allegato la prova del contratto intervenuto con EN OL S.r.l.
Ha allegato in proposito la determina n. 238 del 31.10.2018 RG, n. 150 del responsabile del Servizio
Area tecnica del Comune di in cui si legge: CP_1
pagina 18 di 25 La Determina qui riportata fa riferimento all'ordinativo n. 1079653 Bando Consip di Pt_3 sottoscrizione da parte del del contratto di affidamento, fa gli altri, dei lavori Controparte_1 extracanone lotto 7 e con cui si approva l'offerta di EN OL per le lavorazioni extracanone.
Ha allegato altresì, con la seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., la fattura in formato elettronico ed il contratto a valle richiamato nella determina rappresentato dall'ordine diretto di acquisto n.
1079653 su acquistinretepa.it avente ad oggetto i lavori “servizio in Luce 2 Lotto 7 – Servizi
Extracanone, come da fattura azionata N°: 2030035489 dell'11.8.2020, scadenza 10/09/2020, azionata con l'atto di citazione per l'importo residuo di euro 59.711,49, di cui alla ridetta determina 150, come specificato nella fattura in formato elettronico.
pagina 19 di 25 Deve pertanto ritenersi compiutamente provata e valida la fonte negoziale dell'obbligazione portata dalla detta fattura e, posto che parte attrice ha dato atto del pagamento della residua sorte capitale azionata, per come si evince dal prospetto depositato il 3.12.2024 e nuovamente depositato con la comparsa conclusionale e sopra riportato (recante i pagamenti ricevuti ed il credito residuo), resta da valutare la domanda relativa agli interessi da calcolare sull'importo di euro 59.711,49 inizialmente azionato.
3/C) Il credito relativo alla sorte capitale portato delle fatture emesse da ER MM. S.p.a.
Parte attrice, al fine di dimostrare la fondatezza del credito ceduto da ER MM S.p.a., ha compiutamente allegato la comunicazione a mezzo pec del 14.7.2021 da ER MM spa al Comune di dell'attivazione, a partire dal I luglio 2021 della somministrazione espletata dalla cedente in CP_1 regime di “Servizio a tutele graduali” (a seguito di procedura concorsuale pubblica di cui alla legge 4 agosto 2017 n. 124), per il periodo 01 luglio 2021 – 30 giugno 2024, nella Regione Calabria, spiegando che il Servizio a tutele graduali è il servizio predisposto dall'Autorità di Regolazione Energia Reti e
Ambiente, (ARERA), finalizzato ad accompagnare il passaggio al mercato libero, la cui attivazione non prevede la sottoscrizione di un contratto. Parte attrice ha inoltre dedotto che le condizioni contrattuali ed economiche applicate sono riportate sul sito internet all'indirizzo https://heracomm. Ema_1 ed ha allegato l'elenco dei POD oggetto della somministrazione. Email_2
In proposito, si ricorda quanto previsto dal d. l. 18 giugno 2007 n. 73 (“Misure urgenti per il rispetto di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia”), conv. in l. 3 agosto
2007, n. 125 - che all'art. 1 comma 2 prevede che: “A decorrere dal 1° luglio 2007 i clienti finali domestici hanno diritto di recedere dal preesistente contratto di fornitura di energia elettrica come clienti vincolati, secondo modalità stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, e di scegliere un fornitore diverso dal proprio distributore. In mancanza di tale scelta, l'erogazione del servizio per i clienti finali domestici non riforniti di energia elettrica sul mercato libero e' garantita dall'impresa di distribuzione, anche attraverso apposite società di vendita, e la funzione di approvvigionamento continua ad essere svolta dall'Acquirente Unico Spa di cui all'art. 4 del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79. Le imprese connesse in bassa tensione, aventi meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro sono automaticamente comprese nel regime di tutela di cui al presente comma”, e all'art. 1, comma 4, prevede che: “il Ministero dello sviluppo economico emana indirizzi e, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con proprio decreto adotta pagina 20 di 25 disposizioni, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per assicurare il servizio di salvaguardia ai clienti finali che abbiano autocertificato di non rientrare nel regime di cui al comma 2 senza fornitore di energia elettrica o che non abbiano scelto il proprio fornitore, attraverso procedure concorsuali per aree territoriali e a condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero, secondo criteri di gradualità ”.
La natura di fonte legale del rapporto di fornitura in regime di salvaguardia è riconosciuta sia dalla giurisprudenza di merito, (cfr. Tribunale di Cosenza Sentenza n. 2169/2022 pubbl. il 21/12/2022 RG n.
2818/2020, secondo cui: “il rapporto di somministrazione di energia che si instaura tra il fornitore ed il cliente finale per effetto dell'assegnazione di quest'ultimo al servizio di salvaguardia non ha, né può avere, fonte convenzionale, bensì legale, derivando in via diretta dalle previsioni del d.l., e non necessita quindi della sottoscrizione di alcun contratto”) sia di legittimità (Cass. n. 23478/2018).
Inoltre, non vi è prova di una eventuale intervenuta scelta sul mercato libero da parte del CP_1
per il periodo in contestazione, di altro fornitore di energia elettrica.
[...]
Deve concludersi quindi che la fornitura di energia elettrica di cui alle fatture emesse da ER MM
S.p.a. qui azionate è stata espletata in regime di salvaguardia e pertanto in forza di legge, non necessitando il rapporto di una fonte negoziale. ha inoltre allegato le fatture emesse da ER MM spa e prodotto altresì Parte_1 autocertificazioni con riguardo ai consumi fatturati dal distributore per il periodo da luglio 2021 a febbraio 2022.
Tutto quanto sopra ritenuto, parte attrice ha adempiuto all'onere a suo carico di fornire prova della titolarità in capo ad essa, quale cessionaria da ER MMa S.p.a., del credito azionato in forza delle fatture emesse dalla detta cedente ER MM S.p.a. e di dare dimostrazione dell'esistenza di valido rapporto contrattuale, secondo il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. SSUU n.
13533/2001), con riguardo alla ricorrenza di valido contratto con ER MM S.p.a. per la somministrazione di energia elettrica. E pertanto, in mancanza di prova di pagamenti o altri fatti estintivi dell'obbligazione a carico dell'ente, deve ritenersi la fondatezza delle ragioni creditorie di parte attrice sulla base dei consumi fatturati da ER MMa S.p.a.
Deve poi rilevarsi che parte attrice ha dato atto del pagamento della sorte capitale portata dalle fatture dalla 34^ alla 50^ di cui elenco depositato in data 3.12.2024 quale allegato A e sopra riportato al punto sub 1); nello specifico, trattasi delle fatture: FT 2200148403 scadenza 28/02/2022 di euro 1.889,33; FT pagina 21 di 25 2201264304 scadenza 31/03/2022 di euro 63,95; FT 2201264305 scadenza 31/03/2022 di euro
180,82; FT 2201264306 scadenza 31/03/2022 di euro 1.470,35; FT 2201264307 scadenza 31/03/2022 di euro 70,55; FT 2201264308 scadenza 31/03/2022 di euro 1.707,56; FT 2201264309 scadenza
31/03/2022 di euro 779.98; FT 2201264311 scadenza 31/03/2022 di euro 304,61; FT 2201264312 scadenza 31/03/2022 di euro 1.176,53; FT 2201264313 scadenza 31/03/2022 di euro 171,68; FT
2201264314 scadenza 31/03/2022 di euro 155,12; FT 2201264315 scadenza 31/03/2022 di euro
145,10; FT 2201264316 scadenza 31/03/2022 di euro 78,09; FT 2202050602 scadenza 31/03/2022 di euro 703,46; FT 2202050603 scadenza 31/03/2022 di euro 232,52; FT 2202050604 scadenza
31/03/2022 di euro 175,08; FT 2202050605 scadenza di euro 38,93, residuando, pertanto un credito per sorte capitale, per le fatture dalla 1^ alla 33^ di cui elenco depositato in data 3.12.2024 quale allegato A e sopra riportato al punto sub 1), pari ad euro 20.531,67.
3/D) Il credito per interessi in ordine alle fatture di EN OL srl e di ER MMa spa ed a titolo di spese di recupero dei crediti ex art. 6 D. Lgs. 231/2002 in ordine alle fatture emesse da ER
MM spa.
Sul credito azionato a titolo di sorte capitale, portato dalle 50 fatture emesse da ER MM srl e sul credito inizialmente azionato a titolo di residuo sorte capitale, di 59.711,49 di cui alla fattura emessa da
EN OL srl, vanno calcolati gli interessi moratori in quanto dovuti per legge. Gli interessi moratori decorrono automaticamente e senza necessità di messa in mora, dal primo giorno successivo alla scadenza delle singole fatture [delle quali infatti parte attrice ha documentato l'invio in formato elettronico (allegati 13 e 14)], secondo quanto stabilito all'art. 4 D.Lgs. 231/2002 e nella misura prevista dall'art.
5. D. Lgs. n.231/02.
Quanto agli interessi anatocistici, dovuti secondo quanto previsto all'art. 1283 c.c. (che prevede che “In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi”) nella misura stabilita all'art.1284 comma 4 c.c., gli stessi vanno riconosciuti unicamente sugli interessi moratori (calcolati sull'importo di euro 59.711,49) scaduti da almeno sei mesi per il ritardo nel pagamento della fattura emessa da EN OL srl, essendo i detti interessi di mora gli unici ad essere scaduti da almeno sei mesi rispetto alla domanda giudiziale
(28.4.2022).
pagina 22 di 25 Il risarcimento per i costi di recupero del credito, infine, é dovuto per € 2.000,00 (per il ritardo nel pagamento delle 50 fatture emesse da ER MM spa) ai sensi dell'art. 6 comma 2 D. Lgs. 231/2002, che prevede che: “Al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno”, posto che secondo l'interpretazione autentica fornita dall'Unione Europea in risposta alle c.d. FAQs, l'importo di 40,00 euro è dovuto per ciascuna fattura, e non una tantum.
Tardiva, e pertanto inammissibile, è, infine, l'ulteriore domanda, formulata solo in sede di precisazione delle conclusioni da parte attrice, per la condanna del convenuto al pagamento degli interessi CP_1 su ciascun importo di euro 40,00 (riconosciuto ex art. 6 comma 2 dlgs 231/2002) con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento della fattura il cui mancato puntuale pagamento ha generato il predetto importo;
tale domanda, inoltre si palesa infondata, attesa la funzione risarcitoria dell'importo previsto ex art. 6 comma 2 DLgs 231/2002, cosicché il riconoscimento di interessi su tale importo, determinerebbe una non dovuta duplicazione del risarcimento.
La decisione.
Deve quindi concludersi, ritenute fondate, per quanto sopra considerato, le ragioni creditorie azionate da parte attrice nei limiti sopra dedotti, che parte convenuta deve essere condannata: a) al pagamento in favore di parte attrice della somma di € 20.531,67 a titolo di complessiva residua sorte capitale portata dalle fatture emesse da ER MM S.p.a. dalla 1^ alla 33^ di cui all'elenco depositato da parte attrice in data 3.12.2024 quale allegato A e sopra riportato al punto sub 1), oltre interessi di mora calcolati nella misura prevista ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. 231/2002, dal giorno successivo alla scadenza delle singole fatture, come indicata nel ridetto elenco allegato A depositato in data 3.12.2024 da parte attrice,
e fino al soddisfo;
b) al pagamento in favore di parte attrice degli interessi di mora calcolati sulla rispettiva sorte capitale portata dalle fatture dalla 34^ alla 50^ (fatture emesse da ER MM spa) e sulla sorte capitale di euro
59.711,49 di cui alla fattura 51^ (emessa da EN OL srl), fatture tutte indicate nell'elenco depositato in data 3.12.2024 quale allegato A da parte attrice e sopra riportato al punto sub 1), nella misura prevista ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. 231/2002, dal giorno successivo alla scadenza delle singole fatture - come indicata nel ridetto elenco depositato il 3.12.2024 quale allegato A- e sino alla data del 3.12.2024;
c) al pagamento degli interessi anatocistici decorrenti dalla data della domanda (28.4.2022) e sino al
3.12.2024, calcolati al tasso previsto dall'art. 1284 comma 4 c.c. come novellato dall'art. 17 comma 1 pagina 23 di 25 D.L. 132/2014, sugli interessi di mora dovuti per il ritardo nel pagamento dell'importo di euro
59.711,49 di cui alla fattura N. 2030035489 dell'11.8.2020, scadenza 10/09/2020 emessa da EN OL srl, che, alla data della domanda (28.4.2022), sono scaduti da sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.;
d) al pagamento della somma di € 2.000,00 (50 fatture emesse da ER MM spa x euro 40,00) ai sensi dell'art. 6 comma 2 D. Lgs. 231/2002.
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Il governo delle spese del giudizio.
Le spese di lite, compensate in ragione di 1/3 per la reciproca soccombenza, seguono la prevalente soccombenza di parte convenuta e vanno liquidate come in dispositivo in ragione del valore della causa
(scaglione 52.001,00-260.000,00) applicando i valori minimi della tariffa per le fasi studio, introduttiva, di trattazione e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, assorbita ogni altra questione, così decide:
1) accoglie parzialmente, per quanto in parte motiva, la domanda di parte attrice e, per l'effetto, condanna, per quanto in motivazione, la parte convenuta in persona del Controparte_1
Sindaco p.t.,: a) al pagamento in favore di parte attrice della somma di € 20.531,67 a Parte_1 titolo di complessiva residua sorte capitale portata dalle fatture emesse da ER MM S.p.a. dalla 1^ alla 33^ di cui all'elenco depositato da parte attrice in data 3.12.2024 quale allegato A e riportato in motivazione al punto sub 1), oltre interessi di mora calcolati sulla rispettiva sorte capitale nella misura prevista ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. 231/2002, dal giorno successivo alla scadenza delle singole fatture, come indicata nel ridetto elenco e fino al soddisfo;
b) al pagamento in favore di parte attrice
[...]
degli interessi di mora calcolati sulla rispettiva sorte capitale portata dalle fatture dalla 34^ Pt_1 alla 50^ (fatture emesse da ER MM spa) e sulla sorte capitale di euro 59.711,49 portata dalla fattura
51^ (emessa da EN OL srl), di cui all'elenco depositato in data 3.12.2024 da parte attrice quale allegato A e riportato in motivazione al punto sub 1), nella misura prevista ai sensi dell'art. 5 D. Lgs.
231/2002, dal giorno successivo alla scadenza delle singole fatture, come indicata nel ridetto elenco, e sino alla data del 3.12.2024; c) al pagamento in favore di parte attrice degli interessi Parte_1 anatocistici decorrenti dalla data della domanda (28.4.2022) sino al 3.12.2024, calcolati al tasso previsto dall'art. 1284 comma 4 c.c. come novellato dall'art. 17 comma 1 D.L. 132/2014, sugli interessi pagina 24 di 25 di mora dovuti per il ritardo nel pagamento dell'importo di euro 59.711,49 di cui alla fattura N.
2030035489 dell'11.8.2020, scadenza 10/09/2020 emessa da EN OL srl, e che, alla data della domanda (28.4.2022), sono scaduti da sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.; d) al pagamento in favore di parte attrice della somma di € 2.000,00 (50 fatture emesse da ER MM spa x Parte_1 euro 40,00) ai sensi dell'art. 6 comma 2 D. Lgs. 231/2002.
2) condanna, inoltre, la parte convenuta in persona del Sindaco p.t., alla Controparte_1 refusione in favore di parte attrice delle spese di lite che, già compensate per 1/3, si Parte_1 liquidano in complessivi euro 4.701,33 oltre rimborso forfettario al 15%, CPA e IVA come per legge, per competenze ed in euro 786,00 per spese vive (C.U. e bollo).
Cosenza, 2 ottobre 2025.
Il giudice dott.ssa Lucia Angela Marletta
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