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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 18/03/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BELLUNO
Il Tribunale di Belluno in composizione monocratica
Nella persona del Giudice Onorario Avv. Marta de Manincor
nella causa civile iscritta al n°564/2022 R.G. promossa
DA
Parte_1
–
[...]
Parte_2
– Parte_3
Tutti con gli avv.ti Mario Scopinich e Alberto Checchetto
-ricorrenti-
c o n t r o
– Controparte_1 Controparte_2
, in persona del suo direttore pro tempore, con sede in
[...]
- 32100, via Jacopo Tasso n. 20 CP_2
-resistente –
In punto: opposizione a ordinanza ingiunzione n. 1/2022 prot. 225 del 13.1.2022
Co e n. 1bis prot. 226 del 13.1.2022 del già di causa iscritta a ruolo al n°564/22 R.G.
1
ritenuto che
all'udienza del 18 marzo 2025 sono comparsi i procuratori delle parti,
sentiti gli stessi, considerate le conclusioni rassegnate negli atti introduttivi e nelle note autorizzate il giudice unico
Letto il ricorso e la comparsa di costituzione, sentiti i procuratori delle parti ed esaminate le conclusioni rassegnate;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sulle conclusioni formulate dalla parte attrice nell'atto introduttivo e dall'appellata nella comparsa di costituzione e risposta.
Svolgimento del processo
Con ricorso notificato le parti oggi ricorrenti convenivano in giudizio l'
[...]
in persona Controparte_4
del Direttore quale legale rappresentante pro tempore proponendo opposizione all'ordinanza ingiunzione;
la causa veniva incardinata presso l'Ufficio in intestazione ed iscritta al R.G. n. 25/2022 con assegnazione al Giudice dott.ssa
Anna Travia;
si costituiva l' con Controparte_2
memoria difensiva ex art.416 c.p.c. depositata in data 28.04.2022; previa sospensione dell'esecutività della ordinanza ingiunzione opposta , giusta provvedimento del 24.05.2022, la causa veniva iscritta nel registro contenzioso civile al n. 564/2022 R.G.; successivamente all'accorpamento degli Controparte_1
si è costituto con atto di intervento l'
[...] Controparte_5
.
[...]
Veniva poi fissata udienza di comparizione delle parti successivamente la causa veniva istruita.
2 A seguito della riassegnazione della causa veniva fissata udienza di discussone del
18 marzo 2025 ove sono comparsi i procuratori delle parti si riportavano integralmente al contenuto degli atti introduttivi e delle note autorizzate ritualmente depositate ed il G.I., chiusa la discussione, veniva emessa la seguente sentenza all'esito della camera di consiglio.
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
In materia di sanzioni amministrative consistenti nel pagamento di una somma di denaro, l'autorità amministrativa adotta un'ordinanza di ingiunzione notificandola all'interessato all'esito del procedimento ex art. 18 L. 689/81.
La legge 689/81 regola l'illecito amministrativo e l'applicazione delle relative sanzioni: è ispirata ai principi di derivazione penalistica e suddivide il procedimento per l'applicazione della sanzione in diverse fasi prevedendo una rigida sequenza cronologica che ha come obiettivo la garanzia degli interessi delle parti.
Nella fattispecie oggetto del presente giudizio, l'accertamento all'esito del quale veniva emesso il verbale notificato da parte della GdF che ha poi dato origine all'ordinanza ingiunzione oggi opposta è frutto di una indagine di verifica complessa considerati l'attività esercitata dall' la documentazione acquisita Pt_1
che , oltre ad essere copiosa , si è rivelata in molti casi non genuina , il numero più
che considerevole di lavoratori impiegati, le numerose irregolarità emerse dalle dichiarazioni rese ai militari, che hanno dimostrato una gestione contestabile anche del personale, anche sotto il profilo fiscale.
3 Tali verifiche hanno avuto per oggetto un periodo di cinque anni e che i rapporti di lavoro oggetto di accertamento sono stati n. 33 per l'anno 2010, n. 148 per l'anno
2011, n. 31 per l'anno 2012, n. 81 per l'anno 2013 e n. 80 per l'anno 2014.
la prima documentazione afferente è stata reperita dalla Parte_1
Guardia di Finanza il 19.3.2015, in occasione di un controllo relativo ad altra ditta
(Peter AN di OL OL e successivamente, proprio per la complessità
dell'indagine nel corso del 2015 i militari delle GdF hanno effettuato ulteriori accessi, accertamenti, acquisto documentazione e sentite le parti.
In data 30.10.2015 (come attestato in verbale unico), venivano definiti gli accertamenti. Ed il verbale unico veniva notificato nel termine di 90 giorni di cui all'art. 14 L. n. 689/1981 dalla già menzionata data di definizione, come risulta dalle relate di notifica allegate (in particolare, relativamente agli odierni ricorrenti,
veniva notificato al sig. e all'obbligato solidale Parte_1 Parte_1
Part
lo stesso 30.10.2015, alla sig.ra il 14.12.2015 e al sig.
[...] Parte_2 Pt_3
il 17.12.2015.
[...]
Pacifico in giurisprudenza e ribadito dalla Suprema Corte, che il termine da cui far decorrere i 90 giorni previsti dall'art. 14 L.n. 689/1981 coincide con la chiusura dell'accertamento nel suo complesso e non con riferimento ai singoli illeciti rilevati, ritenendo che la definizione delle indagini - in assenza di limiti predeterminati posti dal legislatore - debba avvenire entro un termine congruo, a seconda delle circostanze. Anzi, proprio l'attività di indagine ulteriore, rispetto ad una prima percezione dei fatti, è chiaramente valorizzata dalla Suprema Corte
nella recentissima sentenza n. 27009/2024, pubblicata il 18.10.2024, nella quale –
richiamando Cass. n. 16642/2005 e n. 8326/2018 – si evidenzia che “la
4 valutazione dell'opportunità dell'esercizio dei poteri di indagine resta rimessa
all'autorità competente”.
Dalla documentazione allegata in atti, sua da parte resistente che dalla stessa parte ricorrente, appare giustificata l'azione e quindi la notifica della sanzione una volta concluso i complessi accertamenti con la notifica del verbale unico, unico che in ogni caso si sono conclusi in termini che si ritengono congrui data l'attività di indagine svolta.
Pertanto, si ritine che la notifica dell'ingiunzione sia avvenuta nei termini previsti dalla legge e si deve respingere l'eccezione di decadenza di parte ricorrente e precisamente di estinzione della sanzione per omessa notificazione nel termine prescritto del verbale unico di accertamento e notificazione ex art. 14 L. 689/81.
Anche l'eccezione di prescrizione non può essere accolta. E infatti per pacifica giurisprudenza si considerano atti interruttivi della prescrizione del diritto di riscuotere le sanzioni dovute la notifica del verbale di contestazione, la convocazione per l'audizione, l'audizione, l'invio di sollecito di pagamento e la notifica dell'ordinanza di ingiunzione.
Nel caso de qua l'audizione ha sospeso il decorso della prescrizione e come documentato tale audizione era stata chiesta dalle parti considerate “trasgressori”.
L'audizione è quindi stata notificata a tutte le parti richiedenti in data come da doc.
23 di parte resistente.
Seppur vero che la è parte obbligata solidale e diversa Parte_1
rispetto al trasgressore, signor (legale rappresentante della stessa Parte_1
Part
) è altrettanto ero che per giurisprudenza, la sentenza della sezione Lavoro n.
22388/2018, ha ribadito l'efficacia interruttiva della prescrizione della
Pt_ convocazione per l'audizione del trasgressore (nel caso de qua il signor come
5 da doc.23 di parte resistente) e della audizione medesima, con effetto anche nei confronti dell'obbligato solidale, pertanto l'interruzione della prescrizione derivante dall'audizione del trasgressore ha effetto anche verso la società, ai sensi dell'art. 1310 c.c., stante la natura solidale dell'obbligazione prevista dalla L. n. 689
del 1981, art. 6.
L'ordinanza di ingiunzione è pertanto tempestivamente stata adottata e notificata,
valutando altresì la sospensione dei termini dal 23 febbraio al 31 maggio 2020 ai sensi della L.n. n. 27/2020, di conversione del D.L. 18/2020, con cui è stato inserito all'art. 103 il comma 6bis, con il quale è stato espressamente disposto che:
“Il termine di prescrizione di cui all'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689,
relativo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale
è sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine
del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di
sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. …”.
Si deve pertanto respingere anche l'eccezione prescrizione quinquennale rispetto alla notifica dell'ordinanza ingiunzione opposta.
Respinte tali eccezioni non possono essere accolte le deduzioni circa la nullità del verbale per la carenza puntuale di elementi caratterizzanti l'obbligo di contestazione e di obbligo di motivazione.
Dalla lettura del verbale unico e cosi dalla successiva ordinanza ingiunzione oggi impugnata, che richiama le motivazioni del verbale, sono precise sia le contestazioni, che le motivazioni delle stesse. E, peraltro, si ravvisa come le parti ricorrenti hanno chiesto di essere sentite sule circostanze e fatti contestai con ciò
dimostrando di essere consapevoli degli addebiti contestati.
6 Nel merito, poi, dalla documentazione allegata può ritenersi fondata la pretesa oggetto dell'ordinanza ingiunzione. E infatti non vengono contestati né i lavoratori occupati da cui afferiscono le violazioni contestate, né i Parte_1
periodi di impiego presso l' né la personale responsabilità, per le già Pt_1
menzionate violazioni, dei trasgressori individuati nel verbale unico e nei provvedimenti opposti, per le singole annualità di riferimento.
Non solo si rileva come il Giudice del Lavoro del Tribunale di Belluno, con sentenza n. 28/2021 (cfr. doc. 32 di parte resistente), a definizione della controversia iscritta al n. 274/19 R.G. tra e , ha Parte_1 CP_6
riconosciuto che tutti i lavoratori di cui ai provvedimenti opposti sono stati impiegati dall' quali lavoratori subordinati. Tale sentenza risulta passata in Pt_1
giudicato. La predetta pronuncia ha messo in evidenza quanto emerge dalle concordanti dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti alla Guardia di Finanza e dalla documentazione reperita dai militari, affermando che “la accertata soggezione a direttive impartite da OL OL e da componenti del consiglio direttivo della associazione e la accertata sottoposizione dei suddetti pretesi meri associati ad un orario di lavoro, integrano, infatti, il vincolo di subordinazione che secondo la costante giurisprudenza delle Corte di Cassazione ( fra le tante, Cass.
sez. L. sent.
9.3.09 n. 5045) caratterizza il rapporto di lavoro subordinato”. Il
Giudice del Lavoro ha anche affrontato la questione, sollevata pure in questo giudizio da controparte, relativa alla sentenza n. 325/21 della Commissione
Tributaria Regionale del Veneto, evidenziandone l'irrilevanza ai fini della qualificazione dei rapporti di lavoro di cui trattasi ( “Né la sussistenza dei suddetti rapporti di lavoro subordinato può essere esclusa a seguito della sentenza della
Commissione Tributaria Regionale del Veneto n. 325/21, avente ad oggetto
7 l'accertamento della natura “ no profit“ della parte ricorrente, non dipendendo la qualificazione del rapporto di lavoro dalla natura dell'ente datore di lavoro, bensì
dalla sussistenza o meno del vincolo di subordinazione che, nel caso di specie, per i motivi sopra esposti, risulta provata ” ) .
Tali circostanze, hanno poi riscontro anche dal materiale probatorio dimesso nella
Co presente causa dall' , e precisamente dalle dichiarazioni resi in sede di accertamento avanti ala GdF e dalle testimonianze rese dai “lavoratori” assunte in sede di contezioso come allegate. CP_6
Tali fatti non sono confutati e non trovano diversa connotazione dalle eccezioni e deduzioni di parte ricorrente nel presente ricorso.
Pertanto, si rigetta il ricorso come proposto e
P.Q.M.
Il Tribunale di Belluno in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni avversa e contraria istanza ed eccezione, così
provvede:
- Rigetta il ricorso così proposto perché infondato in fatto ed in diritto per le motivazioni già indicate;
- per l'effetto conferma ordinanza ingiunzione n. 1/2022 prot. 225 del 13.1.2022 e n. 1bis prot. 226 del 13.1.2022 del già .; CP_7
- condanna altresì le parti ricorrenti in via solidale al pagamento delle spese di lite che si quantificano in € 2.000,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Belluno, 18 marzo 2025
Il Giudice Onorario
Avv. Marta de Manincor
8