TRIB
Ordinanza 11 aprile 2025
Ordinanza 11 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, ordinanza 11/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3367/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Firenze, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Patrizia Pompei Presidente Relatore
Dott.ssa Daniela Bonacchi Giudice
Dott.ssa Felicia Barbieri Giudice
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 9 aprile 2025, nel procedimento per reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., iscritto al n. 3367/2025 R.G., e promosso da:
RA LT (C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Davide C.F._1
Longo, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi posto in Firenze, Via Borgo Pinti n.
57
- reclamante -
CONTRO
TO ES PI (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Maria C.F._2
Buzzoni Zoccola e dall'Avv. Benedetta Buzzoni ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Silvia Pesciolini in Firenze, Via Giambattista Vico n. 32
- reclamato –
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
In data 12 marzo 2025, AU MO proponeva reclamo avverso l'ordinanza depositata in data
24 febbraio 2025 e comunicata in pari data dalla cancelleria ai procuratori costituiti, emessa a
Pagina 1 conclusione del sub procedimento iscritto al n. 12952-1/2024 RG, Tribunale di Firenze, avente ad oggetto la richiesta di sospensione del decreto ingiuntivo datato 29 luglio 2024 e pronunciato, ex art. 614 c.p.c., in seguito alla conclusione del giudizio di esecuzione forzata di obblighi di fare n.
2521/2023 RGE, Tribunale di Firenze.
Con il decreto opposto, era stato ingiunto all'MO di pagare immediatamente al IO la somma di € 3.240,71, comprensiva di onorari, spese generali, iva e Cap, per spese legali della procedura esecutiva ex art. 612 cpc, nonché € 1.252,48 per spese vive dell'esecuzione (comprese spese di iscrizione a ruolo e marche, nonché esborsi per il CTU).
La procedura esecutiva originava dalla mancata spontanea esecuzione da parte dell'odierna reclamante del titolo rappresentato dalla sentenza n. 3203/2022, emessa all'esito del giudizio di regolamento di confini rubricato al n. 10498/2020 R.G.
La richiesta di sospensiva non veniva accolta dal Giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo sulla base delle seguenti motivazioni:
-quanto al controcredito eccepito in compensazione, riteneva il Giudicante non integrati i gravi motivi richiesti dall'art. 649 c.p.c. per la sospensione, evidenziando che, in ogni caso, detto credito potesse essere fatto valere in sede esecutiva;
-quanto alla doglianza circa il difetto di legittimazione attiva della controparte e le modalità di esecuzione, rilevava come le contestazioni avverso il decreto ingiuntivo si risolvessero, tutte, in ultima istanza, in contestazioni avverso l'esecuzione forzata ex art. 612 cpc o il quomodo della stessa;
-riguardo alla richiesta di sospensiva in attesa dell'esito della denuncia-querela presentata dall'MO, il Giudicante evidenziava che, essendo detta richiesta “relativa a motivi pertinenti ad opposizione alla esecuzione o agli atti esecutivi, e non al presente giudizio di opposizione avverso il decreto avente ad oggetto il rimborso delle spese sostenute dal procedente nella esecuzione forzata ex art. 612 cpc”, non ricorressero i presupposti per la sospensione ex art. 295
c.p.c.
L'MO impugnava l'ordinanza di rigetto della sospensiva, riproponendo i motivi di opposizione a decreto ingiuntivo ed, in particolare:
-l'eccezione di compensazione di controcrediti scaturiti da quattro sentenze passate in giudicato e, in particolare, il credito di € 14.065,34 in forza della sentenza n. 1713/2019 della Corte di Appello di Firenze;
quello di € 7.000,00 a titolo di provvisionale oltre spese legali quantificate in € 2.300,00 stabilito dalla sentenza n. 1600/2017 della Corte d'Appello Penale di Firenze;
quello costituito dalla provvisionale di € 2.000,00 più spese legali pari a € 1.400,00 riconosciuto dalla sentenza n.
788/2019 anche in tal caso della Corte di Appello Penale di Firenze;
ed, infine, il credito di €
Pagina 2 1.200,00 oltre accessori per la condanna alle spese stabilita dalla sentenza n. 3480/2015 della Corte
d'Appello Penale di Firenze;
-l'eccezione di carenza di legittimazione attiva del reclamato, essendo la proprietà del IO sottoposta a custodia giudiziaria, con la conseguenza che la legittimazione a porre in esecuzione la sentenza di regolamento dei confini sarebbe spettata al custode ISVEG;
-l'incongruità delle spese vive dell'esecuzione, in quanto l'attività di esecuzione era durata più a lungo del dovuto e posta in essere in maniera arbitraria e difforme dal titolo stesso, depositando, a conforto di tale affermazione, una perizia di parte, dalla quale deduceva evincersi che i lavori eseguiti a spese del reclamato erano non conformi al dettato del Giudice, e avevano anche causato danni alla proprietà MO;
- la richiesta di sospensione per attendere l'esito della denuncia-querela per i danni subiti dalla sua proprietà;
-l'impossibilità di recuperare quanto corrisposto, vista la complessa situazione debitoria del reclamato, sotto il profilo del periculum in mora.
In data 3 aprile 2025, si costituiva TO CE IO, eccependo l'infondatezza dei motivi di reclamo, e insistendo per la conferma dell'ordinanza reclamata.
Nello specifico, sosteneva:
-l'infondatezza della domanda di compensazione, poiché nel complesso dei rapporti intercorsi tra le parti si erano consolidate altre posizione creditorie a suo favore, come il credito per le spese legali riconosciuto della sentenza n. 3203/2022 passata in giudicato per complessivi € 7.098,61, il credito derivante dal diritto di regresso per aver pagato le spese di CTU della causa a suo tempo pendente davanti al Tribunale di Firenze n. 18959/2005 RG, ormai estinta per mancata riassunzione, per l'importo complessivo di € 14.000,00, nonché le spese derivanti dal giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e quelle del presente giudizio di reclamo.
Eccepiva, inoltre:
- la prescrizione di tutti i crediti opposti in compensazione dall' MO;
-l'insussistenza dei gravi motivi richiesti per la sospensione ex art. 649 c.p.c., anche per il fatto che la reclamante avrebbe dovuto avanzare le sue contestazioni attraverso lo strumento dell'opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi;
-l'infondatezza dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva, poiché l'azione di regolamento di confini ex art. 950 c.c., avendo natura petitoria, avrebbe natura personale, con la conseguenza che solo il proprietario del bene immobile sarebbe stato legittimato ad esercitarla;
Pagina 3 -l'infondatezza dell'eccezione sull'incongruità delle spese, in quanto i lavori si erano svolti sotto il controllo e la responsabilità dell'Ufficiale giudiziario, e secondo le direttive impartite dal Giudice dell'Esecuzione;
-l'irrilevanza dell'asserita pendenza del procedimento penale, poiché esso reclamato era estraneo all'esecuzione della sentenza, avvenuta sotto la direzione dell'Ufficiale Giudiziario;
-l'insussistenza del periculum in mora per il modesto importo del decreto ingiuntivo opposto.
Il reclamo proposto deve, in primo luogo, ritenersi inammissibile.
Secondo quello che è, infatti, l'indirizzo maggioritario della giurisprudenza di merito, l'ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, ex art. 649 c.p.c., non è reclamabile (vedi ex plurimis Tribunale di Mantova, 3 settembre 2011;
Tribunale di Reggio Emilia, 23 ottobre 2012; Tribunale di Lecce, 10 novembre 1993; Tribunale di
Bologna, 2 maggio 1995; Tribunale di Venezia, 4 aprile 2000; Tribunale Isernia, 29 aprile 2016;
Tribunale Torino, sez. I, 8 ottobre 2008; Tribunale Lucca, sez. IX, 16 giugno 2007; Tribunale
Venezia, 4 aprile 2000; Tribunale Lamezia Terme, 29 marzo 1996; Tribunale Lecce, 10 novembre
1993).
L'ordinanza con cui il giudice, ex art. 649 c.p.c., concede la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, infatti, al pari di quella complementare, ex art. 648
c.p.c., con cui dispone la provvisoria esecuzione del decreto che ne sia privo, viene definita dal codice “non impugnabile”.
È vero che l'art. 649 c.p.c. non dispone esplicitamente anche la non reclamabilità del provvedimento di rigetto, ma ammettere il reclamo contro l'ordinanza che nega la sospensione della provvisoria esecuzione e negarlo contro l'ordinanza che tale sospensione concede, comporterebbe una palese violazione del principio della parità d'armi nel processo.
Proprio in difesa del principio della par condicio tra le parti, i giudici della Corte Costituzionale hanno dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 669 terdecies, per violazione degli art. 3 e 24
Cost., nella parte in cui limitava la possibilità di reclamo ai soli provvedimenti concessivi di tutela cautelare e non anche ai provvedimenti che rigettino la domanda volta ad ottenere tale tutela, sottolineando che ciò determinava un'ingiustificata disparità di trattamento ed una limitazione del diritto di difesa della parte ricorrente rimasta soccombente, rispetto alla parte resistente, alla quale era, invece, consentita la facoltà di reclamo;
in particolare, i Giudici costituzionali hanno precisato che “… le due parti si trovano, nei confronti dell'ordinamento processuale, in posizione simmetricamente equivalente. Infatti, il provvedimento, positivo o negativo che sia, incide comunque sulla sfera personale o patrimoniale di entrambe le parti, arrecando pregiudizio agli interessi dell'una o dell'altra in misura non valutabile astrattamente;
né vi è possibilità logica di
Pagina 4 ritenere a priori più probabile il fondamento giuridico dei provvedimenti di rigetto rispetto a quelli di accoglimento”. (vedi Corte Cost. n. 253, § 2.3 della motivazione, del 23 giugno 1994).
Tali considerazioni, mutatis mutandis, ben possono essere estese anche al caso di cui si tratta, nel senso che vanno evitate tutte quelle interpretazioni delle norme che si risolvono in un'irragionevole disparità di trattamento tra la parte che richiede un provvedimento, rispetto a quella che a tale richiesta si oppone.
Inoltre, le ordinanze ex art. 648 e 649 c.p.c., non hanno natura propriamente cautelare e la disciplina dettata per il procedimento d'ingiunzione al capo I del titolo sui procedimenti sommari del Codice di procedura civile è autonoma ed esaustiva e l'art. 669 quaterdecies c.p.c., che disciplina l'ambito di applicazione del procedimento cautelare uniforme, non contiene alcun riferimento ad essa.
Infine, altro argomento avanzato dalla giurisprudenza a favore della non reclamabilità, è quello per cui le ordinanze di rigetto delle istanze ex art. 648 e 649 c.p.c., in difetto di una disposizione contraria, sarebbero comunque sempre modificabili e revocabili dallo stesso giudice che le ha emesse, e ciò dovrebbe di per sé escludere ogni possibile riesame affidato ad altro giudice.
Infine, va osservato che, con pronuncia resa il 30 settembre 2024, la Prima Presidente della Corte di
Cassazione ha dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale sulla questione disposto dal Tribunale di Roma, con decreto n. 293/2024 del 27 agosto 2024, ritenendo insussistenti le “gravi difficoltà applicative” richieste dall'art. 363 bis, primo comma, n. 2 c.p.c. e sottolineando il fatto che il decreto di rinvio non sarebbe riuscito a dar conto di un reale contrasto tra i giudici di merito, visto che contrappone “ad una coesa giurisprudenza presente sull'intero territorio nazionale incline per la tesi della non reclamabilità, due sole e recenti pronunce del Tribunale di Roma” (vedi Cass.
Civ., Sez. U, Decreto Prima Presidente Sez. U, n. 26140 del 30 settembre 2024).
Per questi motivi
, il reclamo è da ritenersi inammissibile.
Anche a voler ritenere, comunque, la reclamabilità del provvedimento, nel merito della valutazione del fumus bonis iuris del ricorso, dovrebbe condividersi quanto ritenuto dal giudice dell'opposizione, circa l'infondatezza del reclamo.
In particolare, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, con l'opposizione a decreto ingiuntivo emesso ai sensi dell'art. 614 c.p.c. possono contestarsi la congruità delle spese liquidate dal giudice dell'esecuzione, la loro effettiva corresponsione o, ancora, l'inerenza della documentazione prodotta, ma non la conformità dell'opera eseguita con quanto previsto nel titolo né ulteriori vizi dell'esecuzione.
Tali contestazioni, infatti, devono essere sollevate con l'opposizione ex art 615 c.p.c., o con quella ex art. 617 c.p.c. a seconda del profilo che venga in rilievo.
Pagina 5 Afferma a tal proposito la Corte di Cassazione nella recente pronuncia n. 12466 del 09 maggio 2023 che, nell'ambito dell'esecuzione forzata in forma specifica degli obblighi di fare o di non fare, qualora l'opponente contesti l'eccessività delle spese sostenute dal procedente non in sé, ma in quanto eccedenti il perimetro delle opere da eseguire in base al titolo “egli finisce in realtà per contestare il diritto di procedere ad esecuzione forzata in parte qua, sicché non è dubbio che
l'unico strumento processuale all'uopo utilizzabile è l'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c., proponibile fin tanto che il procedimento sia pendente: da un lato, infatti, non può operare il termine di preclusione di cui al terzo periodo del citato art. 615, comma 2 (introdotto dal
d.l. n. 83/2015, conv. in legge n. 132/2015), perché espressamente limitato alla sola esecuzione per espropriazione;
dall'altro, le opposizioni esecutive hanno natura di parentesi di cognizione che si innestano nella procedura esecutiva, tanto che esse vanno introdotte con ricorso dinanzi al g.e. (sia che si tratti di vera e propria opposizione all'esecuzione, ex artt. 615 c.p.c., sia che si tratti dell'opposizione formale ex art. 617 c.p.c.) ed hanno natura bifasica (per tutte, Cass. n.
25170/2018). Pertanto, esse presuppongono che l'opponente rivesta, all'atto della proposizione, la qualità di parte del procedimento esecutivo e richiedono la presenza di un giudice dell'esecuzione
(che sia ancora) investito del relativo potere giurisdizionale”. (vedi Cass. Civ. Sez. 3, sent. n.
12466 del 09/05/2023 che riprende il risalente arresto del 7 dicembre 1972, n. 3552).
Quando il Giudice dell'esecuzione procede all'emissione del decreto ingiuntivo ex art. 614 c.p.c., previa presentazione della nota spese sostenute dal procedente e vistata dall'ufficiale Giudiziario, é investito di un autonomo potere di cognizione slegato dalla procedura esecutiva, ancorché ad essa funzionalmente collegato e, quindi, il decreto così adottato non è atto direttamente riferibile al processo esecutivo a fortiori quando, come nel caso di specie, questo venga emesso solo dopo la definizione dell'esecuzione ex art. 612 c.p.c.
La notificazione del decreto ingiuntivo, quindi, “determina la pendenza del relativo e distinto processo che da esso scaturisce, secondo la regola generale dettata dall'art. 643 c.p.c., in tema di procedimento monitorio, se del caso seguito dalla fase a contraddittorio pieno, con l'opposizione ex art. 645 c.p.c.” (vedi ancora Cass. Civ. Sez. 3, sent. n. 12466 del 09/05/2023).
Nel caso in cui l'esecutante, nel realizzare le direttive del Giudice dell'Esecuzione, esondi rispetto alle indicazioni titolo azionato, l'esecutato ha l'onere di reagire tempestivamente con lo strumento dell'opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, senza attendere l'emissione del decreto ingiuntivo relativo alle spese dell'esecuzione.
L'opposizione ex art. 645 c.p.c, infatti, ha un perimetro ben delineato e non può con essa surrogarsi l'inerzia mostrata dall'esecutato, allorché la concreta azione esecutiva ha assunto una direzione non conforme al titolo esecutivo.
Pagina 6 Inoltre, anche in pronunce successive a quella richiamata, la Suprema Corte ha precisato che, qualora l'esecutato abbia sollevato questioni inerenti l'an o il quodmodo dell'esecuzione soltanto nell'ambito dell'opposizione al decreto ingiuntivo emesso ai sensi dell'art. 614 cod. proc. civ., senza tempestivamente e previamente proporre l'opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi , “il giudice non può riqualificare la domanda come se proposta ai sensi degli artt. 615 o 617 c.p.c., sia per la diversità degli ambiti operativi di queste ultime, rispetto a quella di cui all'art. 645 c.p.c., sia perché - qualora il decreto sia stato emesso dopo il definitivo completamento delle opere, risultante dal verbale redatto dall'ufficiale giudiziario – non è più possibile proporre rimedi interni al procedimento esecutivo”. (vedi Cass. Civ., Sez. 3, sent. n. 32012 del 11 dicembre 2024; Cass. Civ.,
Sez. 3, sent. n. 23736 del 04 settembre 2024).
Nel caso che occupa, la reclamante lamenta il difetto di legittimazione attiva del IO che, a suo dire, non avrebbe potuto dare impulso alla procedura ex art. 612 c.p.c. essendo la sua proprietà sottoposta a custodia giudiziaria.
Com'è evidente, si tratta della contestazione del diritto dell'esecutante a procedere ad esecuzione forzata e, quindi, detta eccezione avrebbe dovuto essere sollevata con l'opposizione all'esecuzione, ex art. 615 c.p.c.
Parimenti, le obiezioni sulla congruità delle opere rispetto al titolo azionato e sulle concrete modalità di esecuzione delle stesse, mettendo in discussione il quomodo dell'esecuzione, rientrano nel perimetro dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
L'esecutata, rimasta contumace nella procedura esecutiva, non ha proposto le opposizioni di cui sopra, ed è ormai decaduta dalla possibilità di formularle.
Infondata appare anche la contestazione sul quantum della somma ingiunta, poiché, a differenza di quanto sostenuto dalla reclamante, detto importo non comprende somme riferibili a consulenza tecnica d'ufficio, ma solo alle spese vive documentate dall'esecutante.
Il riferimento ad “esborsi per il CTU” contenuto nel decreto è, evidentemente, un semplice refuso.
Quanto alla compensazione, la reclamante oppone in compensazione una serie di crediti derivanti da quattro titoli esecutivi giudiziali passati in giudicato.
A proposito dei crediti derivanti dalle pronunce di condanna generica emesse in sede penale, il reclamato solleva l'eccezione di prescrizione per il decorso del termine quinquennale ex art. 2947
c.c.
L'eccezione è infondata, poiché, secondo quella che è, anche, sul punto, la giurisprudenza della
Suprema Corte, passata in giudicato la sentenza penale di condanna generica al risarcimento del danno cagionato da fatto illecito a favore della parte civile, l'azione diretta alla liquidazione del quantum è assoggettata non più alla prescrizione breve ex art. 2947 c.c.., ma a quella decennale ex
Pagina 7 art. 2953 c.c., con decorrenza dalla data in cui la sentenza penale di condanna è divenuta irrevocabile (vedi Cass. Civ, Sez. 3, ordinanza n. 4318 del 2019).
Tuttavia, nei complessi rapporti intercorsi tra le parti, appaiono sussistenti anche crediti a favore del reclamato, come quello per condanna alle spese nella sentenza 3203/2022 pari ad € 7.098,71 e quello per il regresso per il pagamento delle spese di CTU nella procedura a suo tempo pendente davanti al Tribunale di Firenze n. 18959/2005 RG, pari ad € 14.0000.
Ne consegue che il credito della reclamante non appare di entità tale da integrare i “gravi motivi” per la sospensione ex art. 649 c.p.c. e, come ritenuto dal Giudice di prime cure nell'ordinanza reclamata, potrà eventualmente essere fatto valere in sede di esecuzione del decreto ingiuntivo.
Ma ancor più dirimente, per la valutazione dei presupposti per l'accoglimento della cautela, appare essere la considerazione dell'insussistenza del paventato periculum in mora.
Come noto, invero, detto presupposto implica la sussistenza del pericolo che il ritardo nel provvedere possa pregiudicare irrimediabilmente il diritto della parte, e non sembra, quindi, correttamente ravvisabile nel caso di specie, in quanto l'oggetto della condanna del decreto ingiuntivo opposto lo escluderebbe di per sé.
Non bisogna, invero, dimenticare che si controverte della condanna al pagamento di un importo inferiore ad euro 5.000,00, e, dunque, di entità ridottissima, ed il cui pagamento non risulterebbe, nemmeno, pregiudicato ed impedito dalla pendenza di un'esecuzione a carico dell'odierno reclamato (che, peraltro, ne ha dedotto la sospensione, senza che la circostanza sia stata contestata), proprio per tale modestissima consistenza, potendo, dunque, farsi fronte a detto debito, secondo l'id quod plerumque accidit, con normali mezzi di pagamento, e, segnatamente, con le somme derivanti dalle entrate ordinarie, non essendo stato nemmeno dedotto, a fondamento del periculum, la circostanza che il reclamato ne sia privo.
Il provvedimento del giudice di prime cure deve, pertanto, essere confermato.
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, per la condanna al pagamento del doppio del contributo unificato, previsto dall'art. 13, comma 1, stesso D.P.R.
P.Q.M.
1) Respinge il reclamo;
2) Condanna il reclamante al pagamento delle spese, liquidate in complessive € 2.159,00, oltre spese generali, IVA e Cap come per legge;
Pagina 8 Dà atto della sussistenza dei presupposti per la condanna del reclamante, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002, al pagamento del doppio del contributo unificato, previsto dall'art. 13, comma 1, stesso d.P.R.
Si comunichi.
Così deciso in Firenze, il 9.4.2025 Il Presidente Rel.
Dott.ssa Patrizia Pompei
Pagina 9
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Firenze, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Patrizia Pompei Presidente Relatore
Dott.ssa Daniela Bonacchi Giudice
Dott.ssa Felicia Barbieri Giudice
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 9 aprile 2025, nel procedimento per reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., iscritto al n. 3367/2025 R.G., e promosso da:
RA LT (C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Davide C.F._1
Longo, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi posto in Firenze, Via Borgo Pinti n.
57
- reclamante -
CONTRO
TO ES PI (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Maria C.F._2
Buzzoni Zoccola e dall'Avv. Benedetta Buzzoni ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Silvia Pesciolini in Firenze, Via Giambattista Vico n. 32
- reclamato –
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
In data 12 marzo 2025, AU MO proponeva reclamo avverso l'ordinanza depositata in data
24 febbraio 2025 e comunicata in pari data dalla cancelleria ai procuratori costituiti, emessa a
Pagina 1 conclusione del sub procedimento iscritto al n. 12952-1/2024 RG, Tribunale di Firenze, avente ad oggetto la richiesta di sospensione del decreto ingiuntivo datato 29 luglio 2024 e pronunciato, ex art. 614 c.p.c., in seguito alla conclusione del giudizio di esecuzione forzata di obblighi di fare n.
2521/2023 RGE, Tribunale di Firenze.
Con il decreto opposto, era stato ingiunto all'MO di pagare immediatamente al IO la somma di € 3.240,71, comprensiva di onorari, spese generali, iva e Cap, per spese legali della procedura esecutiva ex art. 612 cpc, nonché € 1.252,48 per spese vive dell'esecuzione (comprese spese di iscrizione a ruolo e marche, nonché esborsi per il CTU).
La procedura esecutiva originava dalla mancata spontanea esecuzione da parte dell'odierna reclamante del titolo rappresentato dalla sentenza n. 3203/2022, emessa all'esito del giudizio di regolamento di confini rubricato al n. 10498/2020 R.G.
La richiesta di sospensiva non veniva accolta dal Giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo sulla base delle seguenti motivazioni:
-quanto al controcredito eccepito in compensazione, riteneva il Giudicante non integrati i gravi motivi richiesti dall'art. 649 c.p.c. per la sospensione, evidenziando che, in ogni caso, detto credito potesse essere fatto valere in sede esecutiva;
-quanto alla doglianza circa il difetto di legittimazione attiva della controparte e le modalità di esecuzione, rilevava come le contestazioni avverso il decreto ingiuntivo si risolvessero, tutte, in ultima istanza, in contestazioni avverso l'esecuzione forzata ex art. 612 cpc o il quomodo della stessa;
-riguardo alla richiesta di sospensiva in attesa dell'esito della denuncia-querela presentata dall'MO, il Giudicante evidenziava che, essendo detta richiesta “relativa a motivi pertinenti ad opposizione alla esecuzione o agli atti esecutivi, e non al presente giudizio di opposizione avverso il decreto avente ad oggetto il rimborso delle spese sostenute dal procedente nella esecuzione forzata ex art. 612 cpc”, non ricorressero i presupposti per la sospensione ex art. 295
c.p.c.
L'MO impugnava l'ordinanza di rigetto della sospensiva, riproponendo i motivi di opposizione a decreto ingiuntivo ed, in particolare:
-l'eccezione di compensazione di controcrediti scaturiti da quattro sentenze passate in giudicato e, in particolare, il credito di € 14.065,34 in forza della sentenza n. 1713/2019 della Corte di Appello di Firenze;
quello di € 7.000,00 a titolo di provvisionale oltre spese legali quantificate in € 2.300,00 stabilito dalla sentenza n. 1600/2017 della Corte d'Appello Penale di Firenze;
quello costituito dalla provvisionale di € 2.000,00 più spese legali pari a € 1.400,00 riconosciuto dalla sentenza n.
788/2019 anche in tal caso della Corte di Appello Penale di Firenze;
ed, infine, il credito di €
Pagina 2 1.200,00 oltre accessori per la condanna alle spese stabilita dalla sentenza n. 3480/2015 della Corte
d'Appello Penale di Firenze;
-l'eccezione di carenza di legittimazione attiva del reclamato, essendo la proprietà del IO sottoposta a custodia giudiziaria, con la conseguenza che la legittimazione a porre in esecuzione la sentenza di regolamento dei confini sarebbe spettata al custode ISVEG;
-l'incongruità delle spese vive dell'esecuzione, in quanto l'attività di esecuzione era durata più a lungo del dovuto e posta in essere in maniera arbitraria e difforme dal titolo stesso, depositando, a conforto di tale affermazione, una perizia di parte, dalla quale deduceva evincersi che i lavori eseguiti a spese del reclamato erano non conformi al dettato del Giudice, e avevano anche causato danni alla proprietà MO;
- la richiesta di sospensione per attendere l'esito della denuncia-querela per i danni subiti dalla sua proprietà;
-l'impossibilità di recuperare quanto corrisposto, vista la complessa situazione debitoria del reclamato, sotto il profilo del periculum in mora.
In data 3 aprile 2025, si costituiva TO CE IO, eccependo l'infondatezza dei motivi di reclamo, e insistendo per la conferma dell'ordinanza reclamata.
Nello specifico, sosteneva:
-l'infondatezza della domanda di compensazione, poiché nel complesso dei rapporti intercorsi tra le parti si erano consolidate altre posizione creditorie a suo favore, come il credito per le spese legali riconosciuto della sentenza n. 3203/2022 passata in giudicato per complessivi € 7.098,61, il credito derivante dal diritto di regresso per aver pagato le spese di CTU della causa a suo tempo pendente davanti al Tribunale di Firenze n. 18959/2005 RG, ormai estinta per mancata riassunzione, per l'importo complessivo di € 14.000,00, nonché le spese derivanti dal giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e quelle del presente giudizio di reclamo.
Eccepiva, inoltre:
- la prescrizione di tutti i crediti opposti in compensazione dall' MO;
-l'insussistenza dei gravi motivi richiesti per la sospensione ex art. 649 c.p.c., anche per il fatto che la reclamante avrebbe dovuto avanzare le sue contestazioni attraverso lo strumento dell'opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi;
-l'infondatezza dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva, poiché l'azione di regolamento di confini ex art. 950 c.c., avendo natura petitoria, avrebbe natura personale, con la conseguenza che solo il proprietario del bene immobile sarebbe stato legittimato ad esercitarla;
Pagina 3 -l'infondatezza dell'eccezione sull'incongruità delle spese, in quanto i lavori si erano svolti sotto il controllo e la responsabilità dell'Ufficiale giudiziario, e secondo le direttive impartite dal Giudice dell'Esecuzione;
-l'irrilevanza dell'asserita pendenza del procedimento penale, poiché esso reclamato era estraneo all'esecuzione della sentenza, avvenuta sotto la direzione dell'Ufficiale Giudiziario;
-l'insussistenza del periculum in mora per il modesto importo del decreto ingiuntivo opposto.
Il reclamo proposto deve, in primo luogo, ritenersi inammissibile.
Secondo quello che è, infatti, l'indirizzo maggioritario della giurisprudenza di merito, l'ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, ex art. 649 c.p.c., non è reclamabile (vedi ex plurimis Tribunale di Mantova, 3 settembre 2011;
Tribunale di Reggio Emilia, 23 ottobre 2012; Tribunale di Lecce, 10 novembre 1993; Tribunale di
Bologna, 2 maggio 1995; Tribunale di Venezia, 4 aprile 2000; Tribunale Isernia, 29 aprile 2016;
Tribunale Torino, sez. I, 8 ottobre 2008; Tribunale Lucca, sez. IX, 16 giugno 2007; Tribunale
Venezia, 4 aprile 2000; Tribunale Lamezia Terme, 29 marzo 1996; Tribunale Lecce, 10 novembre
1993).
L'ordinanza con cui il giudice, ex art. 649 c.p.c., concede la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, infatti, al pari di quella complementare, ex art. 648
c.p.c., con cui dispone la provvisoria esecuzione del decreto che ne sia privo, viene definita dal codice “non impugnabile”.
È vero che l'art. 649 c.p.c. non dispone esplicitamente anche la non reclamabilità del provvedimento di rigetto, ma ammettere il reclamo contro l'ordinanza che nega la sospensione della provvisoria esecuzione e negarlo contro l'ordinanza che tale sospensione concede, comporterebbe una palese violazione del principio della parità d'armi nel processo.
Proprio in difesa del principio della par condicio tra le parti, i giudici della Corte Costituzionale hanno dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 669 terdecies, per violazione degli art. 3 e 24
Cost., nella parte in cui limitava la possibilità di reclamo ai soli provvedimenti concessivi di tutela cautelare e non anche ai provvedimenti che rigettino la domanda volta ad ottenere tale tutela, sottolineando che ciò determinava un'ingiustificata disparità di trattamento ed una limitazione del diritto di difesa della parte ricorrente rimasta soccombente, rispetto alla parte resistente, alla quale era, invece, consentita la facoltà di reclamo;
in particolare, i Giudici costituzionali hanno precisato che “… le due parti si trovano, nei confronti dell'ordinamento processuale, in posizione simmetricamente equivalente. Infatti, il provvedimento, positivo o negativo che sia, incide comunque sulla sfera personale o patrimoniale di entrambe le parti, arrecando pregiudizio agli interessi dell'una o dell'altra in misura non valutabile astrattamente;
né vi è possibilità logica di
Pagina 4 ritenere a priori più probabile il fondamento giuridico dei provvedimenti di rigetto rispetto a quelli di accoglimento”. (vedi Corte Cost. n. 253, § 2.3 della motivazione, del 23 giugno 1994).
Tali considerazioni, mutatis mutandis, ben possono essere estese anche al caso di cui si tratta, nel senso che vanno evitate tutte quelle interpretazioni delle norme che si risolvono in un'irragionevole disparità di trattamento tra la parte che richiede un provvedimento, rispetto a quella che a tale richiesta si oppone.
Inoltre, le ordinanze ex art. 648 e 649 c.p.c., non hanno natura propriamente cautelare e la disciplina dettata per il procedimento d'ingiunzione al capo I del titolo sui procedimenti sommari del Codice di procedura civile è autonoma ed esaustiva e l'art. 669 quaterdecies c.p.c., che disciplina l'ambito di applicazione del procedimento cautelare uniforme, non contiene alcun riferimento ad essa.
Infine, altro argomento avanzato dalla giurisprudenza a favore della non reclamabilità, è quello per cui le ordinanze di rigetto delle istanze ex art. 648 e 649 c.p.c., in difetto di una disposizione contraria, sarebbero comunque sempre modificabili e revocabili dallo stesso giudice che le ha emesse, e ciò dovrebbe di per sé escludere ogni possibile riesame affidato ad altro giudice.
Infine, va osservato che, con pronuncia resa il 30 settembre 2024, la Prima Presidente della Corte di
Cassazione ha dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale sulla questione disposto dal Tribunale di Roma, con decreto n. 293/2024 del 27 agosto 2024, ritenendo insussistenti le “gravi difficoltà applicative” richieste dall'art. 363 bis, primo comma, n. 2 c.p.c. e sottolineando il fatto che il decreto di rinvio non sarebbe riuscito a dar conto di un reale contrasto tra i giudici di merito, visto che contrappone “ad una coesa giurisprudenza presente sull'intero territorio nazionale incline per la tesi della non reclamabilità, due sole e recenti pronunce del Tribunale di Roma” (vedi Cass.
Civ., Sez. U, Decreto Prima Presidente Sez. U, n. 26140 del 30 settembre 2024).
Per questi motivi
, il reclamo è da ritenersi inammissibile.
Anche a voler ritenere, comunque, la reclamabilità del provvedimento, nel merito della valutazione del fumus bonis iuris del ricorso, dovrebbe condividersi quanto ritenuto dal giudice dell'opposizione, circa l'infondatezza del reclamo.
In particolare, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, con l'opposizione a decreto ingiuntivo emesso ai sensi dell'art. 614 c.p.c. possono contestarsi la congruità delle spese liquidate dal giudice dell'esecuzione, la loro effettiva corresponsione o, ancora, l'inerenza della documentazione prodotta, ma non la conformità dell'opera eseguita con quanto previsto nel titolo né ulteriori vizi dell'esecuzione.
Tali contestazioni, infatti, devono essere sollevate con l'opposizione ex art 615 c.p.c., o con quella ex art. 617 c.p.c. a seconda del profilo che venga in rilievo.
Pagina 5 Afferma a tal proposito la Corte di Cassazione nella recente pronuncia n. 12466 del 09 maggio 2023 che, nell'ambito dell'esecuzione forzata in forma specifica degli obblighi di fare o di non fare, qualora l'opponente contesti l'eccessività delle spese sostenute dal procedente non in sé, ma in quanto eccedenti il perimetro delle opere da eseguire in base al titolo “egli finisce in realtà per contestare il diritto di procedere ad esecuzione forzata in parte qua, sicché non è dubbio che
l'unico strumento processuale all'uopo utilizzabile è l'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c., proponibile fin tanto che il procedimento sia pendente: da un lato, infatti, non può operare il termine di preclusione di cui al terzo periodo del citato art. 615, comma 2 (introdotto dal
d.l. n. 83/2015, conv. in legge n. 132/2015), perché espressamente limitato alla sola esecuzione per espropriazione;
dall'altro, le opposizioni esecutive hanno natura di parentesi di cognizione che si innestano nella procedura esecutiva, tanto che esse vanno introdotte con ricorso dinanzi al g.e. (sia che si tratti di vera e propria opposizione all'esecuzione, ex artt. 615 c.p.c., sia che si tratti dell'opposizione formale ex art. 617 c.p.c.) ed hanno natura bifasica (per tutte, Cass. n.
25170/2018). Pertanto, esse presuppongono che l'opponente rivesta, all'atto della proposizione, la qualità di parte del procedimento esecutivo e richiedono la presenza di un giudice dell'esecuzione
(che sia ancora) investito del relativo potere giurisdizionale”. (vedi Cass. Civ. Sez. 3, sent. n.
12466 del 09/05/2023 che riprende il risalente arresto del 7 dicembre 1972, n. 3552).
Quando il Giudice dell'esecuzione procede all'emissione del decreto ingiuntivo ex art. 614 c.p.c., previa presentazione della nota spese sostenute dal procedente e vistata dall'ufficiale Giudiziario, é investito di un autonomo potere di cognizione slegato dalla procedura esecutiva, ancorché ad essa funzionalmente collegato e, quindi, il decreto così adottato non è atto direttamente riferibile al processo esecutivo a fortiori quando, come nel caso di specie, questo venga emesso solo dopo la definizione dell'esecuzione ex art. 612 c.p.c.
La notificazione del decreto ingiuntivo, quindi, “determina la pendenza del relativo e distinto processo che da esso scaturisce, secondo la regola generale dettata dall'art. 643 c.p.c., in tema di procedimento monitorio, se del caso seguito dalla fase a contraddittorio pieno, con l'opposizione ex art. 645 c.p.c.” (vedi ancora Cass. Civ. Sez. 3, sent. n. 12466 del 09/05/2023).
Nel caso in cui l'esecutante, nel realizzare le direttive del Giudice dell'Esecuzione, esondi rispetto alle indicazioni titolo azionato, l'esecutato ha l'onere di reagire tempestivamente con lo strumento dell'opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, senza attendere l'emissione del decreto ingiuntivo relativo alle spese dell'esecuzione.
L'opposizione ex art. 645 c.p.c, infatti, ha un perimetro ben delineato e non può con essa surrogarsi l'inerzia mostrata dall'esecutato, allorché la concreta azione esecutiva ha assunto una direzione non conforme al titolo esecutivo.
Pagina 6 Inoltre, anche in pronunce successive a quella richiamata, la Suprema Corte ha precisato che, qualora l'esecutato abbia sollevato questioni inerenti l'an o il quodmodo dell'esecuzione soltanto nell'ambito dell'opposizione al decreto ingiuntivo emesso ai sensi dell'art. 614 cod. proc. civ., senza tempestivamente e previamente proporre l'opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi , “il giudice non può riqualificare la domanda come se proposta ai sensi degli artt. 615 o 617 c.p.c., sia per la diversità degli ambiti operativi di queste ultime, rispetto a quella di cui all'art. 645 c.p.c., sia perché - qualora il decreto sia stato emesso dopo il definitivo completamento delle opere, risultante dal verbale redatto dall'ufficiale giudiziario – non è più possibile proporre rimedi interni al procedimento esecutivo”. (vedi Cass. Civ., Sez. 3, sent. n. 32012 del 11 dicembre 2024; Cass. Civ.,
Sez. 3, sent. n. 23736 del 04 settembre 2024).
Nel caso che occupa, la reclamante lamenta il difetto di legittimazione attiva del IO che, a suo dire, non avrebbe potuto dare impulso alla procedura ex art. 612 c.p.c. essendo la sua proprietà sottoposta a custodia giudiziaria.
Com'è evidente, si tratta della contestazione del diritto dell'esecutante a procedere ad esecuzione forzata e, quindi, detta eccezione avrebbe dovuto essere sollevata con l'opposizione all'esecuzione, ex art. 615 c.p.c.
Parimenti, le obiezioni sulla congruità delle opere rispetto al titolo azionato e sulle concrete modalità di esecuzione delle stesse, mettendo in discussione il quomodo dell'esecuzione, rientrano nel perimetro dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
L'esecutata, rimasta contumace nella procedura esecutiva, non ha proposto le opposizioni di cui sopra, ed è ormai decaduta dalla possibilità di formularle.
Infondata appare anche la contestazione sul quantum della somma ingiunta, poiché, a differenza di quanto sostenuto dalla reclamante, detto importo non comprende somme riferibili a consulenza tecnica d'ufficio, ma solo alle spese vive documentate dall'esecutante.
Il riferimento ad “esborsi per il CTU” contenuto nel decreto è, evidentemente, un semplice refuso.
Quanto alla compensazione, la reclamante oppone in compensazione una serie di crediti derivanti da quattro titoli esecutivi giudiziali passati in giudicato.
A proposito dei crediti derivanti dalle pronunce di condanna generica emesse in sede penale, il reclamato solleva l'eccezione di prescrizione per il decorso del termine quinquennale ex art. 2947
c.c.
L'eccezione è infondata, poiché, secondo quella che è, anche, sul punto, la giurisprudenza della
Suprema Corte, passata in giudicato la sentenza penale di condanna generica al risarcimento del danno cagionato da fatto illecito a favore della parte civile, l'azione diretta alla liquidazione del quantum è assoggettata non più alla prescrizione breve ex art. 2947 c.c.., ma a quella decennale ex
Pagina 7 art. 2953 c.c., con decorrenza dalla data in cui la sentenza penale di condanna è divenuta irrevocabile (vedi Cass. Civ, Sez. 3, ordinanza n. 4318 del 2019).
Tuttavia, nei complessi rapporti intercorsi tra le parti, appaiono sussistenti anche crediti a favore del reclamato, come quello per condanna alle spese nella sentenza 3203/2022 pari ad € 7.098,71 e quello per il regresso per il pagamento delle spese di CTU nella procedura a suo tempo pendente davanti al Tribunale di Firenze n. 18959/2005 RG, pari ad € 14.0000.
Ne consegue che il credito della reclamante non appare di entità tale da integrare i “gravi motivi” per la sospensione ex art. 649 c.p.c. e, come ritenuto dal Giudice di prime cure nell'ordinanza reclamata, potrà eventualmente essere fatto valere in sede di esecuzione del decreto ingiuntivo.
Ma ancor più dirimente, per la valutazione dei presupposti per l'accoglimento della cautela, appare essere la considerazione dell'insussistenza del paventato periculum in mora.
Come noto, invero, detto presupposto implica la sussistenza del pericolo che il ritardo nel provvedere possa pregiudicare irrimediabilmente il diritto della parte, e non sembra, quindi, correttamente ravvisabile nel caso di specie, in quanto l'oggetto della condanna del decreto ingiuntivo opposto lo escluderebbe di per sé.
Non bisogna, invero, dimenticare che si controverte della condanna al pagamento di un importo inferiore ad euro 5.000,00, e, dunque, di entità ridottissima, ed il cui pagamento non risulterebbe, nemmeno, pregiudicato ed impedito dalla pendenza di un'esecuzione a carico dell'odierno reclamato (che, peraltro, ne ha dedotto la sospensione, senza che la circostanza sia stata contestata), proprio per tale modestissima consistenza, potendo, dunque, farsi fronte a detto debito, secondo l'id quod plerumque accidit, con normali mezzi di pagamento, e, segnatamente, con le somme derivanti dalle entrate ordinarie, non essendo stato nemmeno dedotto, a fondamento del periculum, la circostanza che il reclamato ne sia privo.
Il provvedimento del giudice di prime cure deve, pertanto, essere confermato.
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, per la condanna al pagamento del doppio del contributo unificato, previsto dall'art. 13, comma 1, stesso D.P.R.
P.Q.M.
1) Respinge il reclamo;
2) Condanna il reclamante al pagamento delle spese, liquidate in complessive € 2.159,00, oltre spese generali, IVA e Cap come per legge;
Pagina 8 Dà atto della sussistenza dei presupposti per la condanna del reclamante, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002, al pagamento del doppio del contributo unificato, previsto dall'art. 13, comma 1, stesso d.P.R.
Si comunichi.
Così deciso in Firenze, il 9.4.2025 Il Presidente Rel.
Dott.ssa Patrizia Pompei
Pagina 9