Sentenza 19 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 19/03/2025, n. 1211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1211 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice onorario del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Maria Letizia Leonardi, all'esito dell'udienza del 18 marzo 2025, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.3250/2024 R.G. Lavoro, promossa
DA
, nata a [...] il [...], residente in [...], c.f.: Parte_1
, rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata su foglio separato allegato al C.F._1
ricorso introduttivo, dall'avvocato Francesco Silluzio
RICORRENTE -
CONTRO
in persona del suo Presidente legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, COD. FISC. – con sede in Roma Via Ciro il Grande, 21, P.IVA_1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avvocati Lucia Orsingher e Pier Luigi Tomaselli;
-RESISTENTE-
Oggetto: indebito
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente, con ricorso depositato il 27.03.2024, ha impugnato i provvedimenti, comunicati con note del 22.02.2024, con i quali, l' ha chiesto la restituzione delle somme versate nei periodi CP_1
01.07.2021 – 31.12.2021 e 01.01.2022 – 31.01.2022, in quanto erogate in concomitanza e per le stesse mensilità dell'assegno per il nucleo familiare ex art. 2 D.L. 13.03.1988 n.69. Ha eccepito di avere diritto alle somme liquidate dall' essendo, ella, in possesso di tutti i requisiti previsti dalla CP_1
legge per godere del beneficio dell'integrazione all'assegno temporaneo RDC ex lege 4/19 ed ha richiamato la normativa di riferimento. Ha, inoltre eccepito l'irripetibilità delle somme richieste, ai sensi dell'art. 52 L. 88/1986 e l'art. 13 L. 412/1991 e richiamato i recenti pronunciamenti della suprema Corte in materia di indebito assistenziale. Ha concluso chiedendo: sospendersi il pagamento delle somme richieste con provvedimenti del resistente del 22.02.2024 in atti;
Dichiarare ex art. 1 e ss. della L. 4/19 e norme collegate che la ricorrente ha diritto al beneficio dell'integrazione
Riconoscere come dovuta la richiesta del su detto beneficio;
Con condanna alle spese e competenze di controparte.
Si è costituito, con memorie depositate il 30.09.2023, l' che ha premesso di aver erogato CP_1
d'ufficio alla ricorrente, percettore di RDC, anche l'assegno familiare temporaneo e che l'indebito origina dal pagamento, per l'anno 2021, degli assegni al nucleo familiari anche al coniuge della ricorrente. In conseguenza di detto pagamento diveniva indebito l'assegno temporaneo per i figli minori corrisposto. Ha, inoltre, precisato che per l'anno 2022, la ricorrente ha diritto al beneficio, stante che per detto anno non vi è erogazione di assegni al nucleo familiare al marito. Pertanto, avrebbe provveduto all'annullamento dell'indebito contestato per il 2022, in quanto frutto di errore.
Ha eccepito che è onere del ricorrente dimostrare, per il periodo oggetto di causa, la sussistenza dei presupposti per godere della prestazione. Ha, inoltre, dedotto che nella specie il richiamo alle disposizioni speciali di cui all'art. 52 co. 2 l.
9.03.1989 n. 88 e all'art. 13 l. 30.12.1991 n. 412 non è pertinente, afferendo la normativa richiamata, per espressa dizione del legislatore, esclusivamente alle pensioni. Nella specie, l'assegno temporaneo per i figli minori, è prestazione non assistenziale, ma sostitutiva dell'ANF, per la quale trova applicazione la norma generale dell'art. 2033 c.c.. Ha comunque rilevato che la ricorrente aveva l'obbligo/onere di informare l'ente della richiesta di ANF per i figli minori presentata dal coniuge. Ha concluso chiedendo: Rigettare il ricorso avverso in quanto infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e compensi a carico del ricorrente
Con provvedimento del 19.02.2025, comunicato alle parti, è stata fissata l'udienza del 18.03.2025 e disposta la trattazione nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Le parti costituite hanno depositato le note scritte ai sensi della citata normativa, insistendo ciascuna nelle rispettive conclusioni. La causa istruita mediante produzione documentale, ritenuta matura, è stata trattenuta per la decisione.
_______________
2. Preliminarmente va rilevato che, per espresso riconoscimento dell'Istituto, l'indebito contestato per l'anno 2022 dell'importo di €. 274,11 non sussiste, essendo frutto di un errore. L'istituto ha, infatti, riconosciuto che per l'anno 2022 la ricorrente ha diritto all'erogazione del beneficio e che l'indebito scaturisce da un errore in cui è incorso (si veda punto 5 pag. 2 della memoria di costituzione CP_ e doc.7 fasc. . Sulla base di quanto allegato e documentato dall' e riconosciuto da parte CP_1
ricorrente, che ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere (si veda note di trattazione depositate il 24.10.2024), va dichiarata, la cessata materia del contendere con riferimento all'indebito comunicato con nota del 22 febbraio 2024, relativo all'anno 2022 e dell'importo di €. 274,11. Come precisato in giurisprudenza, infatti, “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito...” (cfr., ex multis, C Cass. 10553/09; C. Cass. 22650/08).
Infatti, quando le parti risolvono fuori del processo la propria controversia, eliminando la loro posizione di contrasto, viene meno la ragion d'essere sostanziale della lite e dunque il concreto e tutelato interesse ad ottenere una pronuncia dal giudice, il quale, accertato il mutamento della situazione sostanziale dedotta in causa, ha il potere-dovere di rilevare, anche d'ufficio, la cessazione della materia del contendere e, quindi, la sopravvenuta carenza di interesse dell'agente.
Quanto all'indebito afferente all'anno 2021 dell'importo di €uro 1.671,36, preliminarmente si osserva che le ragioni dell'indebito, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, sono facilmente evincibili dal provvedimento impugnato. Ed invero nello stesso è dato leggere “a seguito di verifiche è emerso che lei ha ricevuto, per il periodo dal 01/07/2021 al 31/12/2021, un pagamento non dovuto sulla prestazione INTEGRAZIONE ASSEGNO TEMPORANEO RDC n. -2020-3449698 per un importo complessivo di euro 1.671,36 per la seguente motivazione: L'integrazione RdC (AT) e' stata erogata in concomitanza e per le stesse mensilità di competenza dell'assegno per il nucleo familiare previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69”.
L'indebito, quindi, scaturisce dalla circostanza che per l'anno 2021 sono state corrisposte somme anche quale assegno al nucleo familiare.
L'assegno temporaneo per i figli minori e stato introdotto dal DL n.74/2021. L'art.
1.comma 1 del
DL n.74/2021, ha previsto l'erogazione di un assegno temporaneo su base mensile, a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 28 febbraio 2022, ai nuclei familiari che non abbiano diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 DL 13/03/1988 n.69, convertito, con modificazioni, dalla legge
13/05/1988 n.153, a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, siano in possesso congiuntamente dei requisiti personali, patrimoniali e reddituali dalla stessa norma previsti.
Si tratta di una prestazione di sostegno a tutte le famiglie con figli di età inferiore ai 18 anni, che non hanno diritto all'assegno al nucleo familiare (ANF).
L'art 4 comma 1 del sopracitato DL.79/2021 (Compatibilità) stabilisce: “Il beneficio di cui all'articolo
1 è compatibile con il Reddito di cittadinanza di cui al decreto legge 28 gennaio 2019, n.4 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019 n.26 secondo quanto previsto dai commi 3 e 4, e con la fruizione di eventuali altri benefici in denaro a favore dei figli a carico erogati dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali, nonché, nelle more dell'attuazione della legge 1 aprile 2021, n.46, con le misure indicate all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), della medesima legge n.46 del 2021, con esclusione dell'assegno per il nucleo familiare previsto dall'articolo 2 del decreto legge 13 marzo 1988, n.69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988 n.153.
L'assegno temporaneo non è, quindi compatibile con l'assegno per il nucleo familiare.
La norma, infatti, espressamente prevede una incompatibilità tra la prestazione assegno temporaneo per i minori e l'assegno per il nucleo familiare.
Venendo alla fattispecie in esame, dalla documentazione prodotta da entrambe le parti, risulta che l' in accoglimento della domanda presentata, in data 15/02/2022, da Controparte_2 [...]
, coniuge della ricorrente, per ottenere la disoccupazione agricola e gli assegni nucleo Per_1 familiare relativi all'anno 2021, ha provveduto all'erogazione degli assegni al nucleo familiare CP_ chiesti. (doc. 3 e 4 fasc. e doc probatori pdf fasc. ricorrente). Risulta, altresì documentato ed è
CP_ incontestato che per l'anno 2021 la ricorrente ha percepito l'assegno temporaneo (doc 1 e 2 fasc.
Le due prestazioni per espressa disposizione normativa (art. 4 sopra richiamato) sono incompatibili, per cui l'erogazione degli assegni al nucleo familiare esclude l'assegno temporaneo, che è rivolto ai nuclei familiari che non abbiano diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 DL
13/03/1988 n.69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13/05/1988 n.153.
Ciò posto essendo state erogate per il medesimo nucleo familiare entrambe le prestazioni, correttamente, l' ha avviato il recupero delle somme indebitamente corrisposte a titolo di CP_1
integrazione assegno temporaneo RCD.
Parte ricorrente a sostegno della irripetibilità delle somme richieste ha richiamato l'art. 52 L. 88/1986
e l'art. 13 comma L. 412/1991. Nella specie la normativa richiamata non può trovare applicazione
Tale disciplina, invero, è espressamente rivolta a disciplinare il settore delle prestazioni pensionistiche (l'art. 52 fa riferimento a: “Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153”) senza possibilità di applicazione analogica né estensiva –stante il carattere derogatorio dell'art. 2033 c.c. di disposizioni di questo genere (cfr. Cass. 6610/2005; Cass. 1446/2008). Alla luce di tali principi, non trattandosi nella specie di indebito previdenziale pensionistico non può trovare applicazione la disciplina richiamata.
Nella specie l'indebito trae origina dall'erogazione di due prestazioni incompatibili tra loro. Nelle ipotesi in cui vengano percepite due prestazioni fra loro incompatibili in forza di espressa previsione normativa trova applicazione la generale disciplina sulla ripetizione di indebito (art. 2033 c.c.), ed è quindi irrilevante, ai fini della ripetibilità, la circostanza della buona fede dell'accipiens (Cassazione
n. 30516/2022 e n.15759/2019).
Per quanto sin qui esposto il ricorso non può trovare accoglimento.
3. Quanto alle spese di lite le stesse avuto riguardo all'esito della lite e alla peculiarità delle questioni trattate, possano essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3250/2024 R.G. così statuisce: dichiara cessata la materia del contendere con riferimento all'indebito relativo all'anno 2022 dell'importo di euro 274,11 comunicato con nota del 22.02.2024 nel resto rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite.
Catania, 19 marzo 2025
Il Giudice onorario
dott.ssa Maria Letizia Leonardi