Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 11/06/2025, n. 1705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1705 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. 3303/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE III CIVILE
composta dai magistrati
Dott. Laura Sara Tragni Presidente
Dott. Adriana Cassano Cicuto Consigliere
Dott. Antonio Corte Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 27.11.2024 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Minasi della Rocca Alberto, Parte_1 P.IVA_1
con elezione di domicilio in Via Varesina 201, Como, presso e nello studio del difensore;
appell ante
CONTRO
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Monachino Controparte_1 C.F._1
Gioachino, con elezione di domicilio in Via Mazzini 2, Fino Mornasco, presso e nello studio del difensore;
appellato
OGGETTO: Cessione dei crediti
Voglia la Corte d'Appello di Milano, in totale e generale riforma della sentenza depositata il 5 novembre 2024 del Tribunale di Monza, R.G. 7926/2023, nr. 2690 del 2024, non notificata, qui impugnata, contrariis rejectis, così giudicare:
Nel merito ed in via principale: in ragione ed in base a quanto emerso in narrativa, accertata, dichiarata e riconosciuta la responsabilità esclusiva del convenuto nell'inadempimento, CP_1 venga condannato a pagare all'attrice immediatamente, la somma di € 59.000,00 oltre agli interessi moratori, ai sensi dell'artt. 4 e 5 del D.lgs. 231/2002, dal dovuto al saldo.
In via subordinata: fermo l'accertamento e la declaratoria in principalità, condannare la controparte a quella somma maggiore o minore meglio accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio da distrarsi direttamente al procuratore antistatario.
In via Istruttoria: si chiede che venga ammessa la documentazione depositata in citazione e nelle memorie, nonché l'interrogatorio formale dello stesso convenuto in uno all'esame testimoniale del sig. , ex L.R.p.t. di sul seguente capitolo di prova: “Vero che esiste un Testimone_1 CP_2
credito da parte del sig verso antecedente alla data di cessione del Controparte_1 Controparte_2 credito da parte di a ?” nonché concedersi subito illimitate salvezze di legge. CP_2 CP_3
Per Controparte_1
Piaccia all'Ecc.ma Corte rigettare l'appello, con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto introduttivo del giudizio, quale cessionaria di un credito originariamente Parte_1 nella titolarità di ha allegato che quest'ultima società aveva venduto a Controparte_2 CP_1
, con atto in data 27.09.2017, un immobile sito in Cairate, via XX Settembre n. 20, per il
[...]
corrispettivo di € 285.000,00, di cui € 226.000,00 pagati mediante assegni circolari;
a dire dell'attrice, l'acquirente, quanto al residuo prezzo da corrispondere, aveva consegnato alla venditrice due assegni bancari per l'importo complessivo di € 59.000,00, rimasti impagati. ha dunque citato in giudizio domandando condannarsi lo stesso al Parte_1 Controparte_1 pagamento dell'importo sopra indicato.
ha domandato il rigetto della domanda avversaria, sostenendo di aver corrisposto Controparte_1
la somma dovuta.
2 Con sentenza n. 2690/24 in data 5 novembre 2024 il Tribunale di Monza definitivamente pronunciando nella causa instaurata da nei confronti di , disattesa Parte_1 Controparte_1
ogni ulteriore domanda, eccezione e deduzione, rigettava la domanda di parte attrice;
compensava interamente tra le parti le spese processuali.
Avverso la sentenza proponeva appello lamentando, con un primo motivo, vizio di Pt_1
motivazione, insussistenza della stessa ed erronea valutazione dei fatti a sostegno della pretesa creditoria;
con un secondo motivo vizio di motivazione, insussistenza della stessa ed erronea valutazione dei fatti a sostegno della pretesa creditoria, relativamente al rapporto ceduto, agli assegni in possesso dell'attrice ed alle altre deduzioni.
Si costituiva , chiedendo respingere l'impugnazione. Controparte_1
All'udienza di prima comparizione, tenutasi il 4.3.2025, su concorde richiesta delle parti, previa concessione dei termini per le memorie conclusive, il consigliere fissava l'udienza del 27.5.2025 per la rimessione al collegio, che si teneva con rito cartolare.
Motivi della decisione
L'impugnazione non può essere accolta.
I motivi devono essere trattati congiuntamente e non sono fondati.
Nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado ha dichiarato di agire Parte_1 in qualità di “successore a titolo particolare nel rapporto de quo della Società Valestore A.G.”; la medesima indicazione si rinviene nella procura alle liti depositata con la memoria di cui all'art. 171 ter, comma primo, numero 1, c.p.c.; solo in comparsa conclusionale, dunque a termini ex art. 183
c.p.c. ormai scaduti, si riferisce, comunque genericamente, alla “natura negoziale dell'accordo
– – e (a)lla causa lecita di tale sinallagma” (pag. 5). CP_2 CP_3 Pt_1
Il Tribunale rilevava come mancasse, sia sul piano dell'allegazione, sia sul piano della prova, qualunque indicazione sul passaggio intermedio del credito per cui è causa;
che non risultava conseguentemente documentata la titolarità attiva del rapporto azionato.
La decisione è corretta e deve essere confermata.
Prospetta per la prima volta con atto di appello che la propria legittimazione Parte_1
(rectius titolarità attiva) deriva da una tripla cessione: prima da verso Controparte_2 Pt_2
; poi da a Valestore A.G.; infine da Valestore A.G. a
[...] Parte_2 Parte_1
3 Si deve però rilevare come in primo grado si fosse limitata ad affermare di essere Parte_1
cessionaria del credito, ed a documentare l'ultima cessione, quella tra Valestore A.G. e Parte_1
(docc. 3 e 5), che richiamava in allegato la “vecchia cessione”, che però non veniva prodotta.
[...]
In appello produce nuovamente il documento 3 sopra citato, ma questa volta la Parte_1
produzione consta di sei pagine anziché tre, e ricomprende, alle pagine da 4 a 6, la cessione in data
1.7.2019 tra e Valestore A.G. Controparte_2 Parte_2
Le allegazioni e produzione in appello sono evidentemente inammissibili perché tardive.
Si deve quindi confermare la valutazione del Tribunale, secondo la quale manca la prova della continuità delle cessioni, e dunque in definitiva della titolarità del credito azionato.
Né rileva la disponibilità, comunque in copia, degli assegni 13.9.2017, perché sono assegni non trasferibili intestati ad di talchè, in assenza di prova della cessione del credito, non Controparte_2
possono valere come promessa di pagamento ex art. 1988 c.c., perché si trattava di promessa di pagamento fatta a favore di soggetto diverso da quello che oggi agisce.
Viene infatti chiarito in giurisprudenza che il mero possessore di un assegno bancario, il quale non risulti prenditore o giratario dello stesso (nella specie, mancante dell'indicazione del beneficiario), non è legittimato alla pretesa del credito ivi contenuto se non dimostrando l'esistenza del rapporto giuridico da cui deriva tale credito, poiché il semplice possesso del titolo non ha un significato univoco ai fini della legittimazione, non potendo escludersi che l'assegno sia a lui pervenuto abusivamente;
né l'assegno può comunque valere come promessa di pagamento, ai sensi dell'art. 1988 c.c., atteso che l'inversione dell'onere della prova, prevista da tale disposizione, opera solo nei confronti del soggetto a cui la promessa sia stata effettivamente fatta, sicché anche in tal caso il mero possessore di un titolo all'ordine (privo del valore cartolare), non risultante dal documento, deve fornire la prova della promessa di pagamento a suo favore. (Cass. sez. 1, Ordinanza n. 731 del
15/1/2020, Rv. 656756).
S'impongono quindi la reiezione dell'impugnazione e la conferma della sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza, e vengono liquidate in dispositivo in conformità ai parametri indicati in DM 55/14 e ss., secondo lo scaglione azionato, nei valori medi per le fasi di studio, introduzione e decisione, minimi per la fase di trattazione, esauritasi in una sola udienza.
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P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando,
- respinge l'appello, e per l'effetto conferma la sentenza n. 2690/24 resa tra le parti in data 5 novembre 2024 dal Tribunale di Monza;
- condanna al pagamento delle spese processuali del grado in favore di Parte_1 CP_1
, che liquida per compensi defensionali in € 12.154,00, oltre spese generali 15%, IVA e
[...]
cpa.
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante Parte_1 dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano, 03/06/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Antonio Corte Laura Sara Tragni
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