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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 24/07/2025, n. 694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 694 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Martino CASAVOLA - Presidente
Patrizia NIGRI - Giudice
Anna CARBONARA - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 484/2025 R.G.V.G. dell'anno 2025, avente ad oggetto: Divorzio congiunto – Scioglimento matrimonio,
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. PASTORE Parte_1
ANDREA, come da mandato in atti,
E
, rappresentato e difeso dall'avv. PASTORE Parte_2
ANDREA, come da mandato in atti,
NONCHE'
Avv. LOREDANA RUSCIGNO, curatore speciale della minore
Persona_1
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato congiuntamente il 11/02/2025, Pt_1 TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
e premesso di aver contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio in Taranto (Ta) in data 21/03/2002, che dalla loro unione era nata la figlia e che in data 07/03/2023 era stata omologata la Persona_1 loro separazione personale, adivano questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Va rilevato che all'udienza del 30/06/2025, le parti comparse personalmente, hanno confermato la volontà di non volersi riconciliare e di voler divorziare alle condizioni indicate nel ricorso.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione omologata con il decreto emesso il 07/03/2023.
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno di comparizione degli stessi nella procedura di separazione personale, non essendo stata da alcuno eccepita l'interruzione della separazione.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
n. 898/'70, così come modificato dall'art. 5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Va, inoltre, rilevato che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici e patrimoniali ed i rapporti relativi alla prole, secondo le condizioni di cui all'atto di ricorso, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge e all'interesse della prole impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato congiuntamente il 11/02/2025 da Parte_1
e così provvede: Parte_2
1. DICHIARA Lo scioglimento del matrimonio contratto il 21/03/2002 in
2 TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
Taranto (Ta) da , nata a [...] il Parte_1
29/06/1982, e nato a [...] il Parte_2
06/07/1959, trascritto negli atti dello stato civile del Comune di Taranto
(Ta) dell'anno 2002, parte 1, numero 7;
2. DISPONE che i rapporti economici tra le parti e i rapporti relativi alla prole siano disciplinati secondo le condizioni di cui all'atto di ricorso, comprensive del trasferimento immobiliare ivi indicato, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Taranto
(Ta) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 16/07/2025.
Il Presidente
Martino Casavola
Il Giudice est.
Anna Carbonara
3
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Martino CASAVOLA - Presidente
Patrizia NIGRI - Giudice
Anna CARBONARA - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 484/2025 R.G.V.G. dell'anno 2025, avente ad oggetto: Divorzio congiunto – Scioglimento matrimonio,
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. PASTORE Parte_1
ANDREA, come da mandato in atti,
E
, rappresentato e difeso dall'avv. PASTORE Parte_2
ANDREA, come da mandato in atti,
NONCHE'
Avv. LOREDANA RUSCIGNO, curatore speciale della minore
Persona_1
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato congiuntamente il 11/02/2025, Pt_1 TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
e premesso di aver contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio in Taranto (Ta) in data 21/03/2002, che dalla loro unione era nata la figlia e che in data 07/03/2023 era stata omologata la Persona_1 loro separazione personale, adivano questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Va rilevato che all'udienza del 30/06/2025, le parti comparse personalmente, hanno confermato la volontà di non volersi riconciliare e di voler divorziare alle condizioni indicate nel ricorso.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione omologata con il decreto emesso il 07/03/2023.
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno di comparizione degli stessi nella procedura di separazione personale, non essendo stata da alcuno eccepita l'interruzione della separazione.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
n. 898/'70, così come modificato dall'art. 5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Va, inoltre, rilevato che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici e patrimoniali ed i rapporti relativi alla prole, secondo le condizioni di cui all'atto di ricorso, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge e all'interesse della prole impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato congiuntamente il 11/02/2025 da Parte_1
e così provvede: Parte_2
1. DICHIARA Lo scioglimento del matrimonio contratto il 21/03/2002 in
2 TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
Taranto (Ta) da , nata a [...] il Parte_1
29/06/1982, e nato a [...] il Parte_2
06/07/1959, trascritto negli atti dello stato civile del Comune di Taranto
(Ta) dell'anno 2002, parte 1, numero 7;
2. DISPONE che i rapporti economici tra le parti e i rapporti relativi alla prole siano disciplinati secondo le condizioni di cui all'atto di ricorso, comprensive del trasferimento immobiliare ivi indicato, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Taranto
(Ta) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 16/07/2025.
Il Presidente
Martino Casavola
Il Giudice est.
Anna Carbonara
3