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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 31/01/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott. Maria Teresa Spanu Presidente
dott. Maria Sechi Consigliere relatore dott. Stefano Greco Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 163 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023 pro-
mossa da in persona del legale rappresentante, con sede in Parte_1
Bosa ed elettivamente domiciliata in Macomer, presso lo studio dell'avv. Danilo Vorticoso, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce all'atto di appello
appellante
contro
, residente in [...]ed elettivamente domiciliato in Sassari, presso lo studio CP_1
degli avv.ti Michele Delogu e Annalisa Soggiu, dai quali è rappresentato e difeso per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta appellato
e contro
, residente in [...]ed elettivamente domiciliata in Alghero, presso lo studio CP_2
dell'avv. Graziano Ruiu, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta appellata
La causa è stata assegnata a decisione sulle seguenti CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: in riforma della sentenza n. 130/2023, pubblicata in data
22.03.2023, emessa dal Tribunale di Oristano:
In via principale
- dichiarare la nullità della sentenza per violazione di legge per le suesposte ragioni;
- accertare e dichiarare la sussistenza, per i titoli indicati ed in favore dell'attrice nei confronti di e del credito nella misura accertata nella c.t.u., pari ad euro CP_1 CP_2
217.454,84 comprensivo di iva di legge, ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia, e per l'effetto
- condannare e , in solido tra loro, a pagare in favore dell'attrice la CP_1 CP_2
somma di euro 108.231,86 quale differenza fra il credito accertato nella c.t.u. pari ad euro
217.454,84 comprensivo di iva di legge, al netto dell'adempimento parziale di euro 109.222,98
comprensivo di iva di legge, ovvero condannare e , in solido tra loro, CP_1 CP_2
a pagare in favore dell'attrice la diversa somma ritenuta di giustizia, con il favore degli interessi legali dal maturato al saldo;
In subordine: per la sola ipotesi nella quale l'Ecc.ma Corte dovesse revocare l'ordinanza del
18.02.2020 della dott.sa e, contemporaneamente ritenere parte attrice decaduta Controparte_3
dall'eccezione della denunzia dei vizi, chiede ammettersi la prova orale capitolata nella memoria ex art. 183 c. 6 n. 3 c.p.c.
Nell'interesse dell'DI: l'Ecc.ma Corte adita voglia.
1) In via preliminare e/o pregiudiziale, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello principale promosso dall'impresa per violazione dell'art. 342 bis e 348 Parte_2
bis c.p.c.
2) Nel merito, rigettare l'appello proposto dall'impresa in quanto Parte_2
infondato in fatto ed in diritto.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio.
Nell'interesse della Filia: l'Ecc.ma Corte adita voglia:
In via preliminare e/o pregiudiziale, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello principale promosso dall'impresa per violazione dell'art. 342 c.p.c. Parte_2
Nel merito, contrariis reiectis
Rigettare l'appello proposto dall'impresa in quanto infondato in fatto ed Parte_2
in diritto, dichiarando inammissibili le nuove domande e produzioni allegate.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio.
In via istruttoria, senza invertire gli oneri probatori e senza accettazione del contraddittorio, si insiste per l'ammissione delle prove dedotte e non ammesse in sede di giudizio di primo grado e precisamente sulla C.T.U. volta ad effettuare un'analisi statico-deformativa anche sugli eventuali probabili pregiudizi degli equilibri e della sicurezza della struttura, nonché il valore delle opere necessarie per ripristinare le medesime opere edili a regola d'arte e ogni opera e quant'altro necessario per il ripristino della staticità dell'immobile.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 21.9.2017 la convenne in giudizio, Parte_3
davanti al Tribunale di Oristano, e chiedendone la condanna al CP_1 CP_2
pagamento dell'importo di € 113.641,37, asseritamente dovuto a titolo di saldo del corrispettivo per lavori edili da lei effettuati su incarico dei convenuti.
CP_ In particolare, l'attrice espose che nel 2008 i coniugi e , proprietari in ragione del 50% CP_1
ciascuno di un'area edificabile in Bosa, le avevano conferito l'incarico di provvedere alla costruzione, a propri oneri e spese, comprendenti la sola manodopera, del rustico di un complesso immobiliare ad uso artigianale e residenziale su detto terreno;
quale controprestazione, alla quale si erano obbligati entrambi, l titolare dell'omonima ditta di materiali edili, avrebbe provveduto CP_1
alla fornitura di materiali da costruzione per un valore equivalente.
I lavori erano iniziati nel maggio 2010 ed erano terminati nel mese di settembre 2011; a titolo di corrispettivo, in esecuzione degli accordi raggiunti, la aveva preso dalla rivendita dell' Pt_2 CP_1
materiali edili per il valore di € 109.222,98, che avevano peraltro compensato solo in parte il costo della manodopera prestata, pari ad € 121.919,43 comprensiva di iva, cosicché era residuato un credito, in favore di essa attrice, di € 12.696,45.
Con successivo accordo i convenuti le avevano conferito l'incarico di realizzare la finitura di una porzione del complesso già edificato allo stato di rustico, mantenendo i medesimi accordi, ossia manodopera in cambio di fornitura dell'equivalente valore in materiale edili;
peraltro, a fronte della realizzazione di opere per il valore di manodopera pari a € 100.944,92, i convenuti si erano rifiutati di adempiere.
Di conseguenza, sommato il credito residuo per la manodopera per realizzazione del rustico e per quella prestata per le opere di finitura, essa attrice vantava un credito complessivo pari a €
113.641,37.
L costituitosi, eccepì il proprio difetto di legittimazione passiva, assumendo che l'accordo CP_1
era stato stipulato con l'impresa individuale della quale egli era titolare, e non invece con i coniugi in proprio;
sostenne che, secondo gli accordi conclusi con la il corrispettivo per tutti i lavori Pt_2
– rustico e finitura – era pari al complessivo importo di € 135.000,00, a fronte del quale era stato fornito materiale edile per il valore di € 139.427,90.
Il convenuto, quindi, dedusse che i lavori di finitura non erano stati completati e che quelli eseguiti presentavano gravi difetti, e propose eccezione di inadempimento dell'attrice, ai sensi dell'art. 1460
c.c.
Chiese, pertanto, il rigetto dell'avversa pretesa e, in via riconvenzionale, la condanna dell'attrice alla restituzione dell'importo di € 4.427,90, asseritamente versato in eccedenza.
La Filia, distintamente costituitasi, eccepì il proprio difetto di legittimazione passiva, assumendo di essere legalmente separata dall'DI; nel merito, in subordine, contestò il fondamento della domanda, facendo proprie tutte le difese già formulate dall'DI.
Con la prima memoria ex art. 183 c.p.c. la società attrice dedusse di aver pagato parte delle forniture di materiali edili mediante diciassette assegni bancari, analiticamente indicati e prodotti,
per il complessivo importo di € 32.070,83; l' per contro, sostenne che gli assegni erano CP_1
imputabili ad altri rapporti di fornitura, avvenuti nel 2008 e 2009.
Istruita la causa con produzioni documentali, interrogatori formali, prova testimoniale e consulenza tecnica, con sentenza n. 130/2003 il Tribunale adito ritenne il difetto di legittimazione passiva della
Filia, ritenne infondata l'analoga eccezione sollevata dall' e, nel merito, rigettò sia la CP_1
domanda formulata dalla società attrice che quella proposta in via riconvenzionale dall' CP_1 Condannò la alla rifusione delle spese in favore di ciascuno dei due convenuti, nonché al Pt_2
pagamento in favore della Filia di un importo pari a quello liquidato a titolo di spese processuali, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.
Sotto il primo profilo, il primo giudice ritenne che la Filia, se pur aveva partecipato agli incontri con la non poteva certamente aver assunto alcuna obbligazione di fornitura di materiale edile, Pt_2
non svolgendo tale attività.
Nel merito osservò che, dalla disposta c.t.u., era risultato che il costo della manodopera per la realizzazione del fabbricato al rustico e delle relative finiture era pari a complessivi € 217.454,84
iva compresa, e ritenne pacifico che, in esecuzione del contratto, l' aveva fornito materiale per CP_1
il valore di € 139.427,90; ciò posto, il primo giudice ritenne fondata l'eccezione del convenuto,
secondo la quale gli assegni consegnati erano relativi a pagamenti di forniture precedenti, come peraltro risultante dalla causale riportata in uno di essi. Pertanto, risultava una differenza, non pagata dall' di € 78.026,94. CP_1
Peraltro, con riferimento a tale pretesa creditoria, il convenuto aveva sollevato eccezione di inadempimento, ai sensi dell'art. 1460 c.c., lamentando la presenza di vari difetti dell'opera; la Pt_2
veva solo genericamente contestato la presenza di vizi e difetti, cosicché, in applicazione del
[...]
principio di cui all'art. 115 c.c., doveva ritenersi provata l'esistenza dei vizi denunciati. Inoltre, dall'elaborato tecnico commissionato dalla Filia, era emersa la presenza di una deformazione irreparabile del solaio di copertura, ed anche tale relazione non era stata contestata dalla società
attrice.
Pertanto, l'eccezione di inadempimento era fondata e la domanda dell'attrice non poteva essere accolta.
CP_ La ha proposto appello, cui hanno resistito l' e la . Parte_3 CP_1
Con ordinanza del 23.5.2024 sono state rigettate le istanze istruttorie formulate dalla Filia e dalla appellante, quest'ultima peraltro dedotta solo in via subordinata all'accoglimento dell'istanza della
Filia.
La causa è stata quindi tenuta a decisione sulle conclusioni sopra trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di gravame la società appellante ha, anzitutto, dedotto che la fornitura di materiali era pari al valore di € 139.677,50, e non invece a quello di € 139.427,90 indicato dal convenuto e ritenuto dal giudice;
ha sostenuto che l'esigua differenza di € 249,60 era CP_1
rilevante, giacché consentiva di ritenere che tutti gli assegni bancari, da lei consegnati al committente tra il 12.5.2010 ed il 15.1.2012, erano imputabili al rapporto oggetto della controversia, come risultava dalla contiguità temporale tra l'emissione dei titoli e le fatture emesse dall tra il 31.3.2010 ed il 31.10.2015; ha inoltre esposto che, contrariamente a quanto ritenuto CP_1
dal primo giudice, dalla causale riportata in matrice dell'assegno bancario di € 3.000,00, emesso in data 6.8.2010, risultava l'imputazione di pagamento per € 1.616,32 a fatture del 2009, ed il resto quale acconto per il 2010.
Il motivo non è fondato.
Secondo i principi generali, il creditore che agisce per il pagamento ha l'onere di provare il titolo del suo diritto e non anche il mancato pagamento;
nel caso in cui, però, il convenuto per il pagamento di un debito dimostri di aver corrisposto una somma di denaro idonea all'estinzione del medesimo,
spetta al creditore, il quale sostenga che il pagamento sia da imputare all'estinzione di un debito diverso, allegare e provare l'esistenza di quest'ultimo, nonché la sussistenza delle condizioni necessarie per la dedotta diversa imputazione.
Secondo il costante orientamento della Suprema Corte, peraltro, la “detta regola iuris trova
eccezione nell'ipotesi in cui il debitore eccepisca l'estinzione del debito fatto valere in giudizio per
effetto dell'emissione di un assegno. Infatti, implicando tale emissione la presunzione di un
rapporto fondamentale idoneo a giustificare la nascita di un'obbligazione cartolare, resta a carico
del debitore l'onere di superare tale presunzione, dimostrando il collegamento tra il debito azionato
ed il successivo debito cartolare, con la conseguente estinzione del primo per effetto della dazione
di assegno (cfr. Cass. 28.2.2012, n. 3008; conf. Cass. 18.2.2016, n. 3194; Cass. 6.11.2017, n.
26275). (Cass. 15708/21).
Pertanto, quando il pagamento venga eccepito mediante la produzione di assegni, che per la loro natura presuppongono l'esistenza di un'obbligazione cartolare (e l'astrattezza della causa), si verifica una inversione dell'onere probatorio in capo al debitore, che deve dimostrare il collegamento dei titoli di credito prodotti con i crediti azionati, ove ciò sia contestato dal creditore (Cass. 27427/23)
Nel caso in esame la ha sostenuto di aver provveduto al pagamento di parte delle forniture Pt_2
di materiali mediante assegni bancari;
peraltro, in applicazione dei predetti principi, gravava sulla stessa l'onere di dimostrare la precisa imputazione di pagamento, ossia che i diciassette assegni prodotti erano stati emessi e consegnati all'DI ad estinzione del credito, da questi vantato, per fornitura di materiali effettuata in esecuzione del contratto di appalto per cui è causa.
Prova, che, invece, a fronte delle puntuali contestazioni dell non può ritenersi adeguatamente CP_1
fornita.
Al riguardo, invero, deve considerarsi che non vi è una sicura corrispondenza temporale tra le date di emissione degli assegni e quelle delle fatture per le forniture, così come tra l'inizio ed il termine dei lavori e le date degli assegni, atteso che il primo assegno reca la data del 12.5.2010 ma i lavori,
secondo quanto affermato dalla stessa società attrice, erano iniziati dopo il 18.5.2010. Inoltre, dalle numerose fatture prodotte dall e comunque la circostanza è pacifica tra le parti, risulta che i CP_1
rapporti tra le parti risalivano nel tempo;
deve essere, altresì rilevato che parte attrice, che nell'atto di citazione aveva ben esposto l'oggetto degli accordi – fornitura di manodopera in cambio di fornitura di materiali – senza fare alcun cenno ad assegni, e poi con la memoria ex art. 183 c.p.c.
aveva introdotto la prospettazione di un pagamento parziale delle forniture mediante assegni, con conseguente modifica del saldo ancora asseritamente dovuto, senza neppure spiegare la ragione per la quale le parti avrebbero mutato tali accordi, prevedendo un altro metodo di pagamento di parte delle forniture di materiali.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante ha sostenuto che il primo giudice, con erronea
CP_ lettura delle risultanze istruttorie, aveva ritenuto che la non fosse stata parte del contratto di appalto, laddove, invece, costei era comproprietaria del terreno ove era stato edificato il fabbricato ed era titolare della concessione edilizia n. 50 rilasciata il 15.11.2013 dal Comune di Bosa, avendo sottoscritto la dichiarazione con la quale si era obbligata all'osservanza di tutte le relative
CP_ condizioni. Inoltre, la stessa , in sede di interrogatorio formale, aveva dichiarato che,
unitamente all avevano deciso di costruire la casa e di essersi rivolti alla , ammettendo CP_1 Pt_2
in tal modo di essere stata parte dell'accordo; confessione che aveva trovato pieno riscontro in quella resa dall il quale aveva confermato che, insieme alla coniuge , si erano CP_1 CP_2
accordato con la per la costruzione del complesso edilizio sul terreno di loro proprietà. Pt_2
Ancora, il teste , progettista e direttore dei lavori, aveva dichiarato di aver ricevuto Tes_1
l'incarico dai coniugi , che erano sempre presenti, anche singolarmente, agli incontri CP_4
finalizzati alla progettazione ed anche a quelli successivi, durante l'esecuzione dei lavori.
Anche il teste Spanu, consulente tributario della aveva riferito di essere a conoscenza Pt_2
dell'accordo tra i due coniugi e detta società, e la sua inattendibilità era stata ritenuta, erroneamente,
dal primo giudice sulla sola base del rapporto professionale tra il teste e l'attrice.
In ogni caso, secondo l'appellante, l'obbligazione di pagamento dei lavori in capo alla Filia era sorta per il principio dell'accessione, essendo comproprietaria per un mezzo del terreno sul quale era stato costruito l'immobile e, correlativamente, del fabbricato ivi edificato;
dunque, era il titolo di proprietà sul terreno prima, e sul fabbricato poi, “che obbliga la Filia al pagamento dei relativi
lavori di costruzione del fabbricato”.
Neppure tali censure sono fondate.
Dalle stesse produzioni documentali della risulta che il committente del progetto per la Pt_2
realizzazione del fabbricato ad uso artigianale e residenziale, redatto dall'arch. e Tes_1
presentato al Comune di Bosa, era il solo (doc. 2); la concessione edilizia n. 37 del CP_1
30.10.2019 era stata rilasciata a nome dell il quale in data 16.1.2019 aveva presentato la CP_1
relativa domanda (doc. 3); nella notifica preliminare ai sensi dell'art. 99 del d.lgs. 81/08, inviata alla
Direzione Provinciale del Lavoro di Nuoro, era indicato quale committente l che la aveva CP_1
sottoscritta unitamente a , legale rappresentante della e responsabile Persona_1 Pt_2
dei lavori (doc. 4); la comunicazione di inizio lavori, datata 18.5.2010, era stata sottoscritta dal solo quale titolare della concessione edilizia (doc. 5). CP_1
Anche la concessione edilizia n. 50 del 15.11.2013 era stata richiesta dall quale variante CP_1
della CE n. 37 del 2009, era stata rilasciata al solo e la Filia aveva rilasciato la dichiarazione CP_1
richiamata nell'atto di appello solo perché la aveva ritirata (doc. 10).
Per altro verso, quanto alle asserite confessioni rese dai convenuti in sede di interrogatorio formale,
CP_ l'appellante riporta solo parzialmente le risposte rese dalla e dall la prima, infatti, aveva CP_1 affermato “Io non ho fatto nessun accordo di tale genere con la impresa Due C” (capo 2), mentre il secondo aveva precisato che l'accordo con detta impresa era stato preso solo da lui.
In altri termini, dal complessivo tenore e contenuto delle risposte rese dai convenuti, si comprende solo che costoro, tra di loro, avevano deciso di affidare i lavori alla , ma tale decisione era Pt_2
rimasta interna tra i coniugi, posto che poi il contratto di appalto era stato stipulato dal solo CP_1
In senso contrario, poi, non depone la testimonianza dell'arch. , il quale aveva dichiarato di Tes_1
aver ricevuto l'incarico di progettista e di direttore dei lavori dai signori ma non anche Parte_4
che la prima aveva stipulato il contratto di appalto unitamente al secondo.
Da ultimo, il teste Spanu aveva riferito solo de relato, per aver appreso quanto dedotto dalla
[...]
, contrariamente a quanto sostenuto nell'atto di appello, dalle predette risultanze Pt_5
documentali e di prova orale, non è dato trarre la prova che l'incarico dell'appalto fosse stato conferito anche dalla Filia.
Tanto meno può ritenersi un suo obbligo di pagamento del prezzo dell'appalto quale proprietaria del terreno e del fabbricato ivi edificato.
In materia, già una risalente pronuncia di questa Corte aveva chiarito che, ove l'appaltatore, per ottenere il pagamento del corrispettivo dell'esecuzione di lavori in un appartamento, convenga in causa chi ne è il proprietario dell'appartamento, l'accertamento preliminare ed assorbente da compiere è quello se il convenuto abbia effettivamente contratto un'obbligazione diretta e personale con l'attore per i lavori in questione (Cass. N. 915/72).
Non si tratta, infatti, di una obbligazione propter rem, che segue la mera proprietà del bene oggetto del contratto, dovendosi invece accertare se la parte convenuta dall'appaltatore per il pagamento del prezzo abbia effettivamente contratto un'obbligazione diretta e personale con l'attore per i lavori in questione.
Tali principi sono stati riaffermati dalla Corte (vd. Cass. N. 2303/17; Cass. 15508/17), che, anche di recente, ha osservato che “nel contratto di appalto, il committente può non coincidere con il
soggetto in favore del quale debbano essere eseguiti i lavori, l'appaltatore che agisce in giudizio
per il pagamento del corrispettivo ha l'onere di provare l'esistenza del contratto e il suo specifico contenuto, onde dimostrare la titolarità della situazione soggettiva passiva in capo al convenuto”
(Cass. 18792/20).
Prova che, nella specie, la non ha fornito. Pt_2
Con ulteriore motivo di gravame l'appellante ha, anzitutto, dedotto di aver contestato, sia alla prima udienza che poi con la prima memoria ex art. 183 c.p.c., la sussistenza degli asseriti vizi di costruzione, e che non era tenuto a specifiche contestazioni, atteso che il committente aveva accettato l'opera, cosicché era suo onere provare l'esistenza dei vizi, invece non fornita.
Al riguardo, ha dedotto che l con la comparsa di risposta, si era limitato ad un elenco CP_1
sommario e non circostanziato, sia in termini qualitativi che quantitativi, degli asseriti difetti;
in
CP_ particolare, il primo giudice, con motivazione contraddittoria, aveva ritenuto da un lato che la fosse priva di titolarità nel rapporto, ed al contempo aveva posto a fondamento della decisione una produzione effettuata dalla stessa, ossia una relazione tecnica dalla quale sarebbe emersa la deformazione permanente del solaio, senza considerare che detto documento era stato dichiarato inammissibile con ordinanza del 18.2.2020 e senza neppure spiegare le ragioni di una, tacita, revoca di tale ordinanza.
Così operando, tra l'altro, il giudice era incorso nella violazione dell'art. 132, comma 1 n. 4, c.p.c.,
giacché aveva posto a fondamento della decisione un documento che era stato dichiarato inammissibile, senza neppure consentire alla controparte di esporre le adeguate difese, con conseguente nullità della sentenza.
In ogni caso, l'accoglimento dell'eccezione di inadempimento non poteva comportare, di per sé, il rigetto della domanda di pagamento del saldo dell'appalto, non essendovi stato alcun accertamento in ordine alla esistenza e quantificazione degli asseriti vizi.
Il motivo è fondato.
In materia di vendita, così come in tema di appalto, “il committente può legittimamente rifiutare o
subordinare il pagamento del corrispettivo all'eliminazione dei vizi dell'opera, invocando
l'eccezione di inadempimento prevista dall'art. 1460 cod. civ., in quanto istituto di applicazione
generale in materia di contratti a prestazioni corrispettive, purché il rifiuto di adempiere non sia
contrario alla buona fede, spettando al giudice del merito accertare se la spesa occorrente per l'eliminazione delle difformità sia proporzionata a quella che il committente rifiuta di
corrispondere all'appaltatore o che subordina a tale eliminazione” (Cass. 26365/13).
In altri termini, l'eccezione di inadempimento, sollevata nella specie dall'DI, è istituto di applicazione generale in materia di contratti a prestazioni corrispettive, che mira a conservare, in caso d'inadempimento di una delle parti, l'equilibrio sostanziale e funzionale del negozio, e perciò
richiede il giudizio sulla ragionevolezza del rifiuto di adempiere, espresso dal secondo comma dell'art. 1460 c.c. con la formula della non contrarietà alla buona fede.
Pertanto, ai fini della valutazione della fondatezza dell'eccezione ai sensi dell'art. 1460 c.c., occorre effettuare una valutazione comparativa dei rispettivi inadempimenti, e quindi se detta eccezione possa nella specie giustificare e paralizzare per intero la pretesa di pagamento della fornitura.
La Suprema Corte, anche di recente, ha affermato che “il committente, convenuto in giudizio, può
paralizzare la pretesa avversaria, opponendo le difformità e i vizi dell'opera, in virtù del principio
inadempimenti non est adimplendum, richiamato dal secondo periodo dell'ultimo comma dell'art.
1667 cod. civ., applicabile in caso di opera portata a termine (Cass., Sez. 1, 14/2/2019, n. 4511),
anche quando non abbia proposto in via riconvenzionale la domanda di garanzia o la stessa sia
prescritta”; e dunque, più in particolare, “operando, in materia di appalto, il principio generale
che governa la condanna all'adempimento in materia di contratto con prestazioni corrispettive,
l'appaltatore, che agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto, ha l'onere di
provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di aver eseguito l'opera
conformemente al contratto e alle regole dell'arte, sicché la domanda di condanna del committente
al pagamento non può essere accolta nel caso in cui quest'ultimo contesti l'adempimento
dell'appaltatore e tale contestazione risulti fondata, integrando tale adempimento il fatto costitutivo
del diritto di credito oggetto della sua pretesa” (Cass. 7041/2; conf. Cass. 19979/24).
In ogni caso, il principio “inadimpleti non esti adimplendum va applicato secondo buona fede e,
pertanto, il giudice del merito deve accertare se la spesa occorrente per eliminare i vizi dell'opera
è proporzionata a quella che il committente rifiuta perciò di corrispondere all'appaltatore” (Cass.
26365/13).
Facendo applicazione dei predetti principi al caso in esame, valgano alcune considerazioni. Anzitutto, va rilevato che il primo giudice ha ritenuto che dall'elaborato tecnico, commissionato
CP_ dalla in corso di causa, era emersa una deformazione irreparabile del solaio di copertura del fabbricato, e che tale elaborato non era stato contestato dalla
[...]
CP_
, a parte il fatto che la era stata ritenuta priva di legittimazione passiva, ossia non parte Pt_6
del contratto di appalto, con conseguente irrilevanza ai fini della decisione delle eccezioni e deduzioni formulate dalla stessa nel merito, con ordinanza del 18.2.2020 il predetto elaborato era stato ritenuto inammissibile nella parte in cui erano stati esposti “gravi vizi strutturali” e una
“deformazione permanente del solaio”, trattandosi di difetti mai allegati dall entro i termini CP_1
fissati per le preclusioni assertive “con conseguente superfluità anche della prova contraria dedotta
dalla società attrice”.
Ebbene, è evidente che poi, in sede di decisione, lo stesso giudice, senza revocare detta ordinanza,
non possa porre a fondamento della decisione un documento ritenuto inammissibile, e in relazione al quale non ha neppure consentito alla controparte di esporre adeguate difese.
Ciò posto, e con ciò venendo anche alla censura relativa all'applicazione del principio di non contestazione, occorre rilevare che la contestazione, per essere idonea a contrastare efficacemente gli assunti avversari, deve essere specifica, ovvero non formulata in termini generici;
correlativamente, anche le allegazioni debbono essere specifiche, in modo da consentire di delineare l'oggetto del giudizio ed il contenuto degli oneri probatori delle parti.
Tale ultimo profilo assume particolare rilievo, poi, nei casi come quello in esame, allorché il committente, per paralizzare la pretesa di pagamento dell'appaltatore, eccepisca la presenza di vizi e, quindi, l'inadempimento della controparte.
Posto, infatti, che, secondo il riparto degli oneri probatori, come affermati dalla giurisprudenza e sopra richiamati, sarebbe onere dell'appaltatore fornire la prova del proprio adempimento, è quanto mai necessario che il committente deduca, in termini sufficientemente specifici, la natura ed entità
degli asseriti vizi, e non si limiti, invece, ad una generica indicazione di difetti.
Ciò, invece, è quanto accaduto nel caso in esame, giacché l'DI, con la comparsa di risposta, ha elencato una serie di difetti, peraltro in termini del tutto generici, giacché non è stato neppure sufficientemente specificato quali parti dell'immobile siano interessati dai vizi e per quale estensione.
Al riguardo, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, deve ritenersi che la con la Pt_2
prima memoria ex art. 183 c.p.c., avesse contestato la deduzione avversa relativa alla presenza di vizi, sulla cui esistenza ed entità non è stato compiuto alcun accertamento;
infatti, va rilevato che i lavori erano stati ultimati nel 2015, l non ha dimostrato di aver in qualche modo denunciato CP_1
la presenza dei vizi prima dell'instaurazione del presente giudizio, ed ha anche affermato di aver provveduto a ripristinare alcune anomalie a sua cura e spese;
di fatto, considerato il decorso del tempo e la, pur parziale, modifica dello stato dei luoghi, non è neppure possibile accertare l'entità
degli asseriti vizi mediante consulenza tecnica, al fine di verificare la proporzionalità tra l'entità
degli stessi ed il corrispettivo ancora dovuto.
Ne consegue che, a fronte di una deduzione, da parte dell' della presenza di vizi del tutto CP_1
generica, non è dato ritenere l'asserito inadempimento della e tanto meno una Pt_2
proporzionalità tra l'eventuale inadempimento e la somma dovuta dal committente a titolo di saldo dell'appalto.
Pertanto, in parziale riforma della sentenza appellata, l' deve essere condannato al pagamento, CP_1
in favore della società appellante, della somma di € 78.026,94, risultante dalla differenza tra il valore complessivo della manodopera prestata dalla come accertato dalla consulenza Pt_2
tecnica disposta in primo grado, e quello del materiale fornito, come accertato dal primo giudice;
sul predetto importo sono dovuti gli interessi dalla domanda al saldo.
L'DI deve essere condannato alle spese dei due gradi del giudizio per effetto della soccombenza;
la invece, deve essere condannata alla rifusione delle spese del presente grado in favore Pt_2
CP_ della .
Da ultimo, è fondato anche l'ultimo motivo di gravame con il quale la ha lamentato la Pt_2
condanna al risarcimento del danno in favore della Filia, pronunciata dal primo giudice ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. ritenendo che la società attrice avesse agito con dolo nei confronti della stessa. Invero, come correttamente rilevato dall'appellante, il comma 3 dell'art. 96 c.p.c. prevede l'ipotesi dell'abuso del processo, mentre quella di responsabilità aggravata, per la quale è richiesta la presenza del dolo, è prevista dal primo comma della citata disposizione normativa.
Ciò posto, nel caso in esame non è ravvisabile un abuso del processo da parte della non Pt_2
CP_ potendosi ritenere che avesse convenuto in giudizio la con azione contraria alle regole di correttezza e buona fede e, come tale connotata da colpa grave, intendendosi con tale formula “la
condotta consapevolmente contraria alle regole generali di correttezza e buona fede tale da
risolversi in un uso strumentale ed illecito del processo, in violazione del dovere di solidarietà di
cui all'art. 2 Cost.” (Cass. 2010/654)
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in parziale riforma della sentenza n. 130/23 del Tribunale di Oristano, che nel resto conferma:
1. Condanna al pagamento, in favore della della CP_1 Parte_3
somma di € 78.026,94, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo;
2. Condanna l alla rifusione, in favore della delle spese del CP_1 Parte_3
giudizio, che liquida per il primo grado in € 14.103,00 per compensi professionali e per il presente grado in € 9.991,00 per compensi professionali, oltre per ogni grado spese di contributo unificato,
spese generali ed accessori di legge;
pone le spese di c.t.u. del primo grado a carico dell' CP_1
3. Condanna la alla rifusione, in favore della Filia, delle spese del Parte_3
presente grado, che liquida in € 9.991,00 per compensi professionali, oltre spese generali ed accessori di legge;
3. Dichiara non dovuta dalla la somma liquidata dal Tribunale ai sensi dell'art. 96 comma 3 Pt_2
c.p.c.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 15gennaio 2025
Il Consigliere estensore dott. Maria Sechi
Il Presidente
dott. Maria Teresa Spanu
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott. Maria Teresa Spanu Presidente
dott. Maria Sechi Consigliere relatore dott. Stefano Greco Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 163 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023 pro-
mossa da in persona del legale rappresentante, con sede in Parte_1
Bosa ed elettivamente domiciliata in Macomer, presso lo studio dell'avv. Danilo Vorticoso, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce all'atto di appello
appellante
contro
, residente in [...]ed elettivamente domiciliato in Sassari, presso lo studio CP_1
degli avv.ti Michele Delogu e Annalisa Soggiu, dai quali è rappresentato e difeso per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta appellato
e contro
, residente in [...]ed elettivamente domiciliata in Alghero, presso lo studio CP_2
dell'avv. Graziano Ruiu, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta appellata
La causa è stata assegnata a decisione sulle seguenti CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: in riforma della sentenza n. 130/2023, pubblicata in data
22.03.2023, emessa dal Tribunale di Oristano:
In via principale
- dichiarare la nullità della sentenza per violazione di legge per le suesposte ragioni;
- accertare e dichiarare la sussistenza, per i titoli indicati ed in favore dell'attrice nei confronti di e del credito nella misura accertata nella c.t.u., pari ad euro CP_1 CP_2
217.454,84 comprensivo di iva di legge, ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia, e per l'effetto
- condannare e , in solido tra loro, a pagare in favore dell'attrice la CP_1 CP_2
somma di euro 108.231,86 quale differenza fra il credito accertato nella c.t.u. pari ad euro
217.454,84 comprensivo di iva di legge, al netto dell'adempimento parziale di euro 109.222,98
comprensivo di iva di legge, ovvero condannare e , in solido tra loro, CP_1 CP_2
a pagare in favore dell'attrice la diversa somma ritenuta di giustizia, con il favore degli interessi legali dal maturato al saldo;
In subordine: per la sola ipotesi nella quale l'Ecc.ma Corte dovesse revocare l'ordinanza del
18.02.2020 della dott.sa e, contemporaneamente ritenere parte attrice decaduta Controparte_3
dall'eccezione della denunzia dei vizi, chiede ammettersi la prova orale capitolata nella memoria ex art. 183 c. 6 n. 3 c.p.c.
Nell'interesse dell'DI: l'Ecc.ma Corte adita voglia.
1) In via preliminare e/o pregiudiziale, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello principale promosso dall'impresa per violazione dell'art. 342 bis e 348 Parte_2
bis c.p.c.
2) Nel merito, rigettare l'appello proposto dall'impresa in quanto Parte_2
infondato in fatto ed in diritto.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio.
Nell'interesse della Filia: l'Ecc.ma Corte adita voglia:
In via preliminare e/o pregiudiziale, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello principale promosso dall'impresa per violazione dell'art. 342 c.p.c. Parte_2
Nel merito, contrariis reiectis
Rigettare l'appello proposto dall'impresa in quanto infondato in fatto ed Parte_2
in diritto, dichiarando inammissibili le nuove domande e produzioni allegate.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio.
In via istruttoria, senza invertire gli oneri probatori e senza accettazione del contraddittorio, si insiste per l'ammissione delle prove dedotte e non ammesse in sede di giudizio di primo grado e precisamente sulla C.T.U. volta ad effettuare un'analisi statico-deformativa anche sugli eventuali probabili pregiudizi degli equilibri e della sicurezza della struttura, nonché il valore delle opere necessarie per ripristinare le medesime opere edili a regola d'arte e ogni opera e quant'altro necessario per il ripristino della staticità dell'immobile.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 21.9.2017 la convenne in giudizio, Parte_3
davanti al Tribunale di Oristano, e chiedendone la condanna al CP_1 CP_2
pagamento dell'importo di € 113.641,37, asseritamente dovuto a titolo di saldo del corrispettivo per lavori edili da lei effettuati su incarico dei convenuti.
CP_ In particolare, l'attrice espose che nel 2008 i coniugi e , proprietari in ragione del 50% CP_1
ciascuno di un'area edificabile in Bosa, le avevano conferito l'incarico di provvedere alla costruzione, a propri oneri e spese, comprendenti la sola manodopera, del rustico di un complesso immobiliare ad uso artigianale e residenziale su detto terreno;
quale controprestazione, alla quale si erano obbligati entrambi, l titolare dell'omonima ditta di materiali edili, avrebbe provveduto CP_1
alla fornitura di materiali da costruzione per un valore equivalente.
I lavori erano iniziati nel maggio 2010 ed erano terminati nel mese di settembre 2011; a titolo di corrispettivo, in esecuzione degli accordi raggiunti, la aveva preso dalla rivendita dell' Pt_2 CP_1
materiali edili per il valore di € 109.222,98, che avevano peraltro compensato solo in parte il costo della manodopera prestata, pari ad € 121.919,43 comprensiva di iva, cosicché era residuato un credito, in favore di essa attrice, di € 12.696,45.
Con successivo accordo i convenuti le avevano conferito l'incarico di realizzare la finitura di una porzione del complesso già edificato allo stato di rustico, mantenendo i medesimi accordi, ossia manodopera in cambio di fornitura dell'equivalente valore in materiale edili;
peraltro, a fronte della realizzazione di opere per il valore di manodopera pari a € 100.944,92, i convenuti si erano rifiutati di adempiere.
Di conseguenza, sommato il credito residuo per la manodopera per realizzazione del rustico e per quella prestata per le opere di finitura, essa attrice vantava un credito complessivo pari a €
113.641,37.
L costituitosi, eccepì il proprio difetto di legittimazione passiva, assumendo che l'accordo CP_1
era stato stipulato con l'impresa individuale della quale egli era titolare, e non invece con i coniugi in proprio;
sostenne che, secondo gli accordi conclusi con la il corrispettivo per tutti i lavori Pt_2
– rustico e finitura – era pari al complessivo importo di € 135.000,00, a fronte del quale era stato fornito materiale edile per il valore di € 139.427,90.
Il convenuto, quindi, dedusse che i lavori di finitura non erano stati completati e che quelli eseguiti presentavano gravi difetti, e propose eccezione di inadempimento dell'attrice, ai sensi dell'art. 1460
c.c.
Chiese, pertanto, il rigetto dell'avversa pretesa e, in via riconvenzionale, la condanna dell'attrice alla restituzione dell'importo di € 4.427,90, asseritamente versato in eccedenza.
La Filia, distintamente costituitasi, eccepì il proprio difetto di legittimazione passiva, assumendo di essere legalmente separata dall'DI; nel merito, in subordine, contestò il fondamento della domanda, facendo proprie tutte le difese già formulate dall'DI.
Con la prima memoria ex art. 183 c.p.c. la società attrice dedusse di aver pagato parte delle forniture di materiali edili mediante diciassette assegni bancari, analiticamente indicati e prodotti,
per il complessivo importo di € 32.070,83; l' per contro, sostenne che gli assegni erano CP_1
imputabili ad altri rapporti di fornitura, avvenuti nel 2008 e 2009.
Istruita la causa con produzioni documentali, interrogatori formali, prova testimoniale e consulenza tecnica, con sentenza n. 130/2003 il Tribunale adito ritenne il difetto di legittimazione passiva della
Filia, ritenne infondata l'analoga eccezione sollevata dall' e, nel merito, rigettò sia la CP_1
domanda formulata dalla società attrice che quella proposta in via riconvenzionale dall' CP_1 Condannò la alla rifusione delle spese in favore di ciascuno dei due convenuti, nonché al Pt_2
pagamento in favore della Filia di un importo pari a quello liquidato a titolo di spese processuali, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.
Sotto il primo profilo, il primo giudice ritenne che la Filia, se pur aveva partecipato agli incontri con la non poteva certamente aver assunto alcuna obbligazione di fornitura di materiale edile, Pt_2
non svolgendo tale attività.
Nel merito osservò che, dalla disposta c.t.u., era risultato che il costo della manodopera per la realizzazione del fabbricato al rustico e delle relative finiture era pari a complessivi € 217.454,84
iva compresa, e ritenne pacifico che, in esecuzione del contratto, l' aveva fornito materiale per CP_1
il valore di € 139.427,90; ciò posto, il primo giudice ritenne fondata l'eccezione del convenuto,
secondo la quale gli assegni consegnati erano relativi a pagamenti di forniture precedenti, come peraltro risultante dalla causale riportata in uno di essi. Pertanto, risultava una differenza, non pagata dall' di € 78.026,94. CP_1
Peraltro, con riferimento a tale pretesa creditoria, il convenuto aveva sollevato eccezione di inadempimento, ai sensi dell'art. 1460 c.c., lamentando la presenza di vari difetti dell'opera; la Pt_2
veva solo genericamente contestato la presenza di vizi e difetti, cosicché, in applicazione del
[...]
principio di cui all'art. 115 c.c., doveva ritenersi provata l'esistenza dei vizi denunciati. Inoltre, dall'elaborato tecnico commissionato dalla Filia, era emersa la presenza di una deformazione irreparabile del solaio di copertura, ed anche tale relazione non era stata contestata dalla società
attrice.
Pertanto, l'eccezione di inadempimento era fondata e la domanda dell'attrice non poteva essere accolta.
CP_ La ha proposto appello, cui hanno resistito l' e la . Parte_3 CP_1
Con ordinanza del 23.5.2024 sono state rigettate le istanze istruttorie formulate dalla Filia e dalla appellante, quest'ultima peraltro dedotta solo in via subordinata all'accoglimento dell'istanza della
Filia.
La causa è stata quindi tenuta a decisione sulle conclusioni sopra trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di gravame la società appellante ha, anzitutto, dedotto che la fornitura di materiali era pari al valore di € 139.677,50, e non invece a quello di € 139.427,90 indicato dal convenuto e ritenuto dal giudice;
ha sostenuto che l'esigua differenza di € 249,60 era CP_1
rilevante, giacché consentiva di ritenere che tutti gli assegni bancari, da lei consegnati al committente tra il 12.5.2010 ed il 15.1.2012, erano imputabili al rapporto oggetto della controversia, come risultava dalla contiguità temporale tra l'emissione dei titoli e le fatture emesse dall tra il 31.3.2010 ed il 31.10.2015; ha inoltre esposto che, contrariamente a quanto ritenuto CP_1
dal primo giudice, dalla causale riportata in matrice dell'assegno bancario di € 3.000,00, emesso in data 6.8.2010, risultava l'imputazione di pagamento per € 1.616,32 a fatture del 2009, ed il resto quale acconto per il 2010.
Il motivo non è fondato.
Secondo i principi generali, il creditore che agisce per il pagamento ha l'onere di provare il titolo del suo diritto e non anche il mancato pagamento;
nel caso in cui, però, il convenuto per il pagamento di un debito dimostri di aver corrisposto una somma di denaro idonea all'estinzione del medesimo,
spetta al creditore, il quale sostenga che il pagamento sia da imputare all'estinzione di un debito diverso, allegare e provare l'esistenza di quest'ultimo, nonché la sussistenza delle condizioni necessarie per la dedotta diversa imputazione.
Secondo il costante orientamento della Suprema Corte, peraltro, la “detta regola iuris trova
eccezione nell'ipotesi in cui il debitore eccepisca l'estinzione del debito fatto valere in giudizio per
effetto dell'emissione di un assegno. Infatti, implicando tale emissione la presunzione di un
rapporto fondamentale idoneo a giustificare la nascita di un'obbligazione cartolare, resta a carico
del debitore l'onere di superare tale presunzione, dimostrando il collegamento tra il debito azionato
ed il successivo debito cartolare, con la conseguente estinzione del primo per effetto della dazione
di assegno (cfr. Cass. 28.2.2012, n. 3008; conf. Cass. 18.2.2016, n. 3194; Cass. 6.11.2017, n.
26275). (Cass. 15708/21).
Pertanto, quando il pagamento venga eccepito mediante la produzione di assegni, che per la loro natura presuppongono l'esistenza di un'obbligazione cartolare (e l'astrattezza della causa), si verifica una inversione dell'onere probatorio in capo al debitore, che deve dimostrare il collegamento dei titoli di credito prodotti con i crediti azionati, ove ciò sia contestato dal creditore (Cass. 27427/23)
Nel caso in esame la ha sostenuto di aver provveduto al pagamento di parte delle forniture Pt_2
di materiali mediante assegni bancari;
peraltro, in applicazione dei predetti principi, gravava sulla stessa l'onere di dimostrare la precisa imputazione di pagamento, ossia che i diciassette assegni prodotti erano stati emessi e consegnati all'DI ad estinzione del credito, da questi vantato, per fornitura di materiali effettuata in esecuzione del contratto di appalto per cui è causa.
Prova, che, invece, a fronte delle puntuali contestazioni dell non può ritenersi adeguatamente CP_1
fornita.
Al riguardo, invero, deve considerarsi che non vi è una sicura corrispondenza temporale tra le date di emissione degli assegni e quelle delle fatture per le forniture, così come tra l'inizio ed il termine dei lavori e le date degli assegni, atteso che il primo assegno reca la data del 12.5.2010 ma i lavori,
secondo quanto affermato dalla stessa società attrice, erano iniziati dopo il 18.5.2010. Inoltre, dalle numerose fatture prodotte dall e comunque la circostanza è pacifica tra le parti, risulta che i CP_1
rapporti tra le parti risalivano nel tempo;
deve essere, altresì rilevato che parte attrice, che nell'atto di citazione aveva ben esposto l'oggetto degli accordi – fornitura di manodopera in cambio di fornitura di materiali – senza fare alcun cenno ad assegni, e poi con la memoria ex art. 183 c.p.c.
aveva introdotto la prospettazione di un pagamento parziale delle forniture mediante assegni, con conseguente modifica del saldo ancora asseritamente dovuto, senza neppure spiegare la ragione per la quale le parti avrebbero mutato tali accordi, prevedendo un altro metodo di pagamento di parte delle forniture di materiali.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante ha sostenuto che il primo giudice, con erronea
CP_ lettura delle risultanze istruttorie, aveva ritenuto che la non fosse stata parte del contratto di appalto, laddove, invece, costei era comproprietaria del terreno ove era stato edificato il fabbricato ed era titolare della concessione edilizia n. 50 rilasciata il 15.11.2013 dal Comune di Bosa, avendo sottoscritto la dichiarazione con la quale si era obbligata all'osservanza di tutte le relative
CP_ condizioni. Inoltre, la stessa , in sede di interrogatorio formale, aveva dichiarato che,
unitamente all avevano deciso di costruire la casa e di essersi rivolti alla , ammettendo CP_1 Pt_2
in tal modo di essere stata parte dell'accordo; confessione che aveva trovato pieno riscontro in quella resa dall il quale aveva confermato che, insieme alla coniuge , si erano CP_1 CP_2
accordato con la per la costruzione del complesso edilizio sul terreno di loro proprietà. Pt_2
Ancora, il teste , progettista e direttore dei lavori, aveva dichiarato di aver ricevuto Tes_1
l'incarico dai coniugi , che erano sempre presenti, anche singolarmente, agli incontri CP_4
finalizzati alla progettazione ed anche a quelli successivi, durante l'esecuzione dei lavori.
Anche il teste Spanu, consulente tributario della aveva riferito di essere a conoscenza Pt_2
dell'accordo tra i due coniugi e detta società, e la sua inattendibilità era stata ritenuta, erroneamente,
dal primo giudice sulla sola base del rapporto professionale tra il teste e l'attrice.
In ogni caso, secondo l'appellante, l'obbligazione di pagamento dei lavori in capo alla Filia era sorta per il principio dell'accessione, essendo comproprietaria per un mezzo del terreno sul quale era stato costruito l'immobile e, correlativamente, del fabbricato ivi edificato;
dunque, era il titolo di proprietà sul terreno prima, e sul fabbricato poi, “che obbliga la Filia al pagamento dei relativi
lavori di costruzione del fabbricato”.
Neppure tali censure sono fondate.
Dalle stesse produzioni documentali della risulta che il committente del progetto per la Pt_2
realizzazione del fabbricato ad uso artigianale e residenziale, redatto dall'arch. e Tes_1
presentato al Comune di Bosa, era il solo (doc. 2); la concessione edilizia n. 37 del CP_1
30.10.2019 era stata rilasciata a nome dell il quale in data 16.1.2019 aveva presentato la CP_1
relativa domanda (doc. 3); nella notifica preliminare ai sensi dell'art. 99 del d.lgs. 81/08, inviata alla
Direzione Provinciale del Lavoro di Nuoro, era indicato quale committente l che la aveva CP_1
sottoscritta unitamente a , legale rappresentante della e responsabile Persona_1 Pt_2
dei lavori (doc. 4); la comunicazione di inizio lavori, datata 18.5.2010, era stata sottoscritta dal solo quale titolare della concessione edilizia (doc. 5). CP_1
Anche la concessione edilizia n. 50 del 15.11.2013 era stata richiesta dall quale variante CP_1
della CE n. 37 del 2009, era stata rilasciata al solo e la Filia aveva rilasciato la dichiarazione CP_1
richiamata nell'atto di appello solo perché la aveva ritirata (doc. 10).
Per altro verso, quanto alle asserite confessioni rese dai convenuti in sede di interrogatorio formale,
CP_ l'appellante riporta solo parzialmente le risposte rese dalla e dall la prima, infatti, aveva CP_1 affermato “Io non ho fatto nessun accordo di tale genere con la impresa Due C” (capo 2), mentre il secondo aveva precisato che l'accordo con detta impresa era stato preso solo da lui.
In altri termini, dal complessivo tenore e contenuto delle risposte rese dai convenuti, si comprende solo che costoro, tra di loro, avevano deciso di affidare i lavori alla , ma tale decisione era Pt_2
rimasta interna tra i coniugi, posto che poi il contratto di appalto era stato stipulato dal solo CP_1
In senso contrario, poi, non depone la testimonianza dell'arch. , il quale aveva dichiarato di Tes_1
aver ricevuto l'incarico di progettista e di direttore dei lavori dai signori ma non anche Parte_4
che la prima aveva stipulato il contratto di appalto unitamente al secondo.
Da ultimo, il teste Spanu aveva riferito solo de relato, per aver appreso quanto dedotto dalla
[...]
, contrariamente a quanto sostenuto nell'atto di appello, dalle predette risultanze Pt_5
documentali e di prova orale, non è dato trarre la prova che l'incarico dell'appalto fosse stato conferito anche dalla Filia.
Tanto meno può ritenersi un suo obbligo di pagamento del prezzo dell'appalto quale proprietaria del terreno e del fabbricato ivi edificato.
In materia, già una risalente pronuncia di questa Corte aveva chiarito che, ove l'appaltatore, per ottenere il pagamento del corrispettivo dell'esecuzione di lavori in un appartamento, convenga in causa chi ne è il proprietario dell'appartamento, l'accertamento preliminare ed assorbente da compiere è quello se il convenuto abbia effettivamente contratto un'obbligazione diretta e personale con l'attore per i lavori in questione (Cass. N. 915/72).
Non si tratta, infatti, di una obbligazione propter rem, che segue la mera proprietà del bene oggetto del contratto, dovendosi invece accertare se la parte convenuta dall'appaltatore per il pagamento del prezzo abbia effettivamente contratto un'obbligazione diretta e personale con l'attore per i lavori in questione.
Tali principi sono stati riaffermati dalla Corte (vd. Cass. N. 2303/17; Cass. 15508/17), che, anche di recente, ha osservato che “nel contratto di appalto, il committente può non coincidere con il
soggetto in favore del quale debbano essere eseguiti i lavori, l'appaltatore che agisce in giudizio
per il pagamento del corrispettivo ha l'onere di provare l'esistenza del contratto e il suo specifico contenuto, onde dimostrare la titolarità della situazione soggettiva passiva in capo al convenuto”
(Cass. 18792/20).
Prova che, nella specie, la non ha fornito. Pt_2
Con ulteriore motivo di gravame l'appellante ha, anzitutto, dedotto di aver contestato, sia alla prima udienza che poi con la prima memoria ex art. 183 c.p.c., la sussistenza degli asseriti vizi di costruzione, e che non era tenuto a specifiche contestazioni, atteso che il committente aveva accettato l'opera, cosicché era suo onere provare l'esistenza dei vizi, invece non fornita.
Al riguardo, ha dedotto che l con la comparsa di risposta, si era limitato ad un elenco CP_1
sommario e non circostanziato, sia in termini qualitativi che quantitativi, degli asseriti difetti;
in
CP_ particolare, il primo giudice, con motivazione contraddittoria, aveva ritenuto da un lato che la fosse priva di titolarità nel rapporto, ed al contempo aveva posto a fondamento della decisione una produzione effettuata dalla stessa, ossia una relazione tecnica dalla quale sarebbe emersa la deformazione permanente del solaio, senza considerare che detto documento era stato dichiarato inammissibile con ordinanza del 18.2.2020 e senza neppure spiegare le ragioni di una, tacita, revoca di tale ordinanza.
Così operando, tra l'altro, il giudice era incorso nella violazione dell'art. 132, comma 1 n. 4, c.p.c.,
giacché aveva posto a fondamento della decisione un documento che era stato dichiarato inammissibile, senza neppure consentire alla controparte di esporre le adeguate difese, con conseguente nullità della sentenza.
In ogni caso, l'accoglimento dell'eccezione di inadempimento non poteva comportare, di per sé, il rigetto della domanda di pagamento del saldo dell'appalto, non essendovi stato alcun accertamento in ordine alla esistenza e quantificazione degli asseriti vizi.
Il motivo è fondato.
In materia di vendita, così come in tema di appalto, “il committente può legittimamente rifiutare o
subordinare il pagamento del corrispettivo all'eliminazione dei vizi dell'opera, invocando
l'eccezione di inadempimento prevista dall'art. 1460 cod. civ., in quanto istituto di applicazione
generale in materia di contratti a prestazioni corrispettive, purché il rifiuto di adempiere non sia
contrario alla buona fede, spettando al giudice del merito accertare se la spesa occorrente per l'eliminazione delle difformità sia proporzionata a quella che il committente rifiuta di
corrispondere all'appaltatore o che subordina a tale eliminazione” (Cass. 26365/13).
In altri termini, l'eccezione di inadempimento, sollevata nella specie dall'DI, è istituto di applicazione generale in materia di contratti a prestazioni corrispettive, che mira a conservare, in caso d'inadempimento di una delle parti, l'equilibrio sostanziale e funzionale del negozio, e perciò
richiede il giudizio sulla ragionevolezza del rifiuto di adempiere, espresso dal secondo comma dell'art. 1460 c.c. con la formula della non contrarietà alla buona fede.
Pertanto, ai fini della valutazione della fondatezza dell'eccezione ai sensi dell'art. 1460 c.c., occorre effettuare una valutazione comparativa dei rispettivi inadempimenti, e quindi se detta eccezione possa nella specie giustificare e paralizzare per intero la pretesa di pagamento della fornitura.
La Suprema Corte, anche di recente, ha affermato che “il committente, convenuto in giudizio, può
paralizzare la pretesa avversaria, opponendo le difformità e i vizi dell'opera, in virtù del principio
inadempimenti non est adimplendum, richiamato dal secondo periodo dell'ultimo comma dell'art.
1667 cod. civ., applicabile in caso di opera portata a termine (Cass., Sez. 1, 14/2/2019, n. 4511),
anche quando non abbia proposto in via riconvenzionale la domanda di garanzia o la stessa sia
prescritta”; e dunque, più in particolare, “operando, in materia di appalto, il principio generale
che governa la condanna all'adempimento in materia di contratto con prestazioni corrispettive,
l'appaltatore, che agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto, ha l'onere di
provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di aver eseguito l'opera
conformemente al contratto e alle regole dell'arte, sicché la domanda di condanna del committente
al pagamento non può essere accolta nel caso in cui quest'ultimo contesti l'adempimento
dell'appaltatore e tale contestazione risulti fondata, integrando tale adempimento il fatto costitutivo
del diritto di credito oggetto della sua pretesa” (Cass. 7041/2; conf. Cass. 19979/24).
In ogni caso, il principio “inadimpleti non esti adimplendum va applicato secondo buona fede e,
pertanto, il giudice del merito deve accertare se la spesa occorrente per eliminare i vizi dell'opera
è proporzionata a quella che il committente rifiuta perciò di corrispondere all'appaltatore” (Cass.
26365/13).
Facendo applicazione dei predetti principi al caso in esame, valgano alcune considerazioni. Anzitutto, va rilevato che il primo giudice ha ritenuto che dall'elaborato tecnico, commissionato
CP_ dalla in corso di causa, era emersa una deformazione irreparabile del solaio di copertura del fabbricato, e che tale elaborato non era stato contestato dalla
[...]
CP_
, a parte il fatto che la era stata ritenuta priva di legittimazione passiva, ossia non parte Pt_6
del contratto di appalto, con conseguente irrilevanza ai fini della decisione delle eccezioni e deduzioni formulate dalla stessa nel merito, con ordinanza del 18.2.2020 il predetto elaborato era stato ritenuto inammissibile nella parte in cui erano stati esposti “gravi vizi strutturali” e una
“deformazione permanente del solaio”, trattandosi di difetti mai allegati dall entro i termini CP_1
fissati per le preclusioni assertive “con conseguente superfluità anche della prova contraria dedotta
dalla società attrice”.
Ebbene, è evidente che poi, in sede di decisione, lo stesso giudice, senza revocare detta ordinanza,
non possa porre a fondamento della decisione un documento ritenuto inammissibile, e in relazione al quale non ha neppure consentito alla controparte di esporre adeguate difese.
Ciò posto, e con ciò venendo anche alla censura relativa all'applicazione del principio di non contestazione, occorre rilevare che la contestazione, per essere idonea a contrastare efficacemente gli assunti avversari, deve essere specifica, ovvero non formulata in termini generici;
correlativamente, anche le allegazioni debbono essere specifiche, in modo da consentire di delineare l'oggetto del giudizio ed il contenuto degli oneri probatori delle parti.
Tale ultimo profilo assume particolare rilievo, poi, nei casi come quello in esame, allorché il committente, per paralizzare la pretesa di pagamento dell'appaltatore, eccepisca la presenza di vizi e, quindi, l'inadempimento della controparte.
Posto, infatti, che, secondo il riparto degli oneri probatori, come affermati dalla giurisprudenza e sopra richiamati, sarebbe onere dell'appaltatore fornire la prova del proprio adempimento, è quanto mai necessario che il committente deduca, in termini sufficientemente specifici, la natura ed entità
degli asseriti vizi, e non si limiti, invece, ad una generica indicazione di difetti.
Ciò, invece, è quanto accaduto nel caso in esame, giacché l'DI, con la comparsa di risposta, ha elencato una serie di difetti, peraltro in termini del tutto generici, giacché non è stato neppure sufficientemente specificato quali parti dell'immobile siano interessati dai vizi e per quale estensione.
Al riguardo, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, deve ritenersi che la con la Pt_2
prima memoria ex art. 183 c.p.c., avesse contestato la deduzione avversa relativa alla presenza di vizi, sulla cui esistenza ed entità non è stato compiuto alcun accertamento;
infatti, va rilevato che i lavori erano stati ultimati nel 2015, l non ha dimostrato di aver in qualche modo denunciato CP_1
la presenza dei vizi prima dell'instaurazione del presente giudizio, ed ha anche affermato di aver provveduto a ripristinare alcune anomalie a sua cura e spese;
di fatto, considerato il decorso del tempo e la, pur parziale, modifica dello stato dei luoghi, non è neppure possibile accertare l'entità
degli asseriti vizi mediante consulenza tecnica, al fine di verificare la proporzionalità tra l'entità
degli stessi ed il corrispettivo ancora dovuto.
Ne consegue che, a fronte di una deduzione, da parte dell' della presenza di vizi del tutto CP_1
generica, non è dato ritenere l'asserito inadempimento della e tanto meno una Pt_2
proporzionalità tra l'eventuale inadempimento e la somma dovuta dal committente a titolo di saldo dell'appalto.
Pertanto, in parziale riforma della sentenza appellata, l' deve essere condannato al pagamento, CP_1
in favore della società appellante, della somma di € 78.026,94, risultante dalla differenza tra il valore complessivo della manodopera prestata dalla come accertato dalla consulenza Pt_2
tecnica disposta in primo grado, e quello del materiale fornito, come accertato dal primo giudice;
sul predetto importo sono dovuti gli interessi dalla domanda al saldo.
L'DI deve essere condannato alle spese dei due gradi del giudizio per effetto della soccombenza;
la invece, deve essere condannata alla rifusione delle spese del presente grado in favore Pt_2
CP_ della .
Da ultimo, è fondato anche l'ultimo motivo di gravame con il quale la ha lamentato la Pt_2
condanna al risarcimento del danno in favore della Filia, pronunciata dal primo giudice ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. ritenendo che la società attrice avesse agito con dolo nei confronti della stessa. Invero, come correttamente rilevato dall'appellante, il comma 3 dell'art. 96 c.p.c. prevede l'ipotesi dell'abuso del processo, mentre quella di responsabilità aggravata, per la quale è richiesta la presenza del dolo, è prevista dal primo comma della citata disposizione normativa.
Ciò posto, nel caso in esame non è ravvisabile un abuso del processo da parte della non Pt_2
CP_ potendosi ritenere che avesse convenuto in giudizio la con azione contraria alle regole di correttezza e buona fede e, come tale connotata da colpa grave, intendendosi con tale formula “la
condotta consapevolmente contraria alle regole generali di correttezza e buona fede tale da
risolversi in un uso strumentale ed illecito del processo, in violazione del dovere di solidarietà di
cui all'art. 2 Cost.” (Cass. 2010/654)
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in parziale riforma della sentenza n. 130/23 del Tribunale di Oristano, che nel resto conferma:
1. Condanna al pagamento, in favore della della CP_1 Parte_3
somma di € 78.026,94, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo;
2. Condanna l alla rifusione, in favore della delle spese del CP_1 Parte_3
giudizio, che liquida per il primo grado in € 14.103,00 per compensi professionali e per il presente grado in € 9.991,00 per compensi professionali, oltre per ogni grado spese di contributo unificato,
spese generali ed accessori di legge;
pone le spese di c.t.u. del primo grado a carico dell' CP_1
3. Condanna la alla rifusione, in favore della Filia, delle spese del Parte_3
presente grado, che liquida in € 9.991,00 per compensi professionali, oltre spese generali ed accessori di legge;
3. Dichiara non dovuta dalla la somma liquidata dal Tribunale ai sensi dell'art. 96 comma 3 Pt_2
c.p.c.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 15gennaio 2025
Il Consigliere estensore dott. Maria Sechi
Il Presidente
dott. Maria Teresa Spanu