Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 14/04/2025, n. 312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 312 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott.SA Barbara Cao Presidente relatore
Dott. AleSAndro Petronzi Giudice
Dott.SA Martina Roberta Manenti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1648/2023 R.G. promoSA da:
(C.F. , nato in [...] il [...], con il CP_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. ALESSANDRA NESA, con elezione di domicilio presso e nello studio del difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata in [...] il [...], Controparte_2 C.F._2
con il patrocinio dell'avv. FRANCO DE SERVI e dell'avv. LAURA CARIOLI, con elezione di domicilio presso e nello studio dei difensori;
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Como (Visto agli atti)
- INTERVENUTO-
Oggetto: modifica delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale
Data della decisione: 12.3.2025
CONCLUSIONI
1
Voglia l'Onorevole Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, per le ragioni esposte in premeSA, a parziale modifica delle condizioni di cui al decreto n. 5179/2017 V.G. del 26 aprile - 20 agosto 2018 così disporre:
Nel merito :
= revocare il provvedimento di assegnazione in favore della SI.ra della casa Controparte_2
familiare sita in ES, (Co), di Via Borgonuovo 21 di proprietà del SI avendo la CP_1 steSA abbandonato di fatto l'unità immobiliare;
Per_
= assegnare la casa familiare sita a ES (Co) via Borgonuovo n.21 alla IA maggiorenne sino al compimento dei 24 anni in considerazione degli eventuali studi universitari o in caso di ceSAzione degli studi sino ai 21 anni;
= confermare il contributo al mantenimento di euro 300,00 a carico del ricorrente da versare Per_ direttamente alla IA maggiorenne entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Como sino al compimento dei 24 anni o in caso di ceSAzione degli studi sino ai 21 anni;
= spese rifuse
In via istruttoria: si deducono i seguenti capitoli di prova per interpello e testi:
Per_ 1) Vero che al ritorno da scuola pranza dalla nonna e talvolta cena anche dalla nonna;
Per_ 2) Vero che porta alla nonna panni da lavare e stirare;
3) Vero che la SI.ra si assenta per interi week end;
CP_2
4) Vero che il SI viene informato di tali assenze per poter provvedere alla minore;
CP_1
5) Vero che la SI.ra ha sottoposto al SI il modulo per il consenso alla CP_2 CP_1
vaccinazione contro il COVID;
6) Vero che la SI.ra informa il SI in ordine al periodo di vacanza che trascorre CP_2 CP_1
con la IA minore;
Per_ 7) Vero che il SI ricarica settimanalmente il cellulare di alla quale versa anche una CP_1
somma settimanale di 50 euro;
Per_ 8) Vero che nel periodo estivo aiuta il padre e lo zio nella gestione dell'appartamento sito al piano terreno ricevendo un contributo;
9) Vero che la SI.ra Le ha riferito di aver venduto l'immobile di sua proprietà sito in CP_2
ES Via Castagna;
Si indicano a testi : , residente a [...]; Testimone_1 Tes_2
, residente a [...](Co),Via Valassina;
, residente a [...](Co), Via
[...] Testimone_3
Pescaù n. 42
2 Per : Controparte_2
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Como adito, contrariis reiectis, così ritenere e giudicare:
Nel merito
- respingere ogni richiesta avversaria di modifica dei provvedimenti in essere e di cui al decreto cron.
13988/18 emesso a conclusione del giudizio 5197/17 V.G., perché infondata, in fatto e diritto, illegittima e pretestuosa, per come formulata, per i motivi tutti, in fatto e diritto, esposti in atti;
Per_
- nulla disporre in punto affido di in quanto ad oggi ormai maggiorenne;
- confermare l'assegnazione alla SI.ra della casa familiare di ES (Co), via Controparte_2
Per_ Borgonuovo,21, nell'interesse della IA non economicamente autosufficiente e con ella convivente, così come disposto nel provvedimento originario reso nel giudizio 5197/17 V.G. nonché disposto con provvedimento in data 10.02.2024 nel presente giudizio, con la precisazione che
l'assegnazione de qua involge e ricomprende in sé sia l'appartamento posto al piano primo, coi suoi arredi e corredi, che le sue pertinenze, e dunque, nello specifico, il posto auto sito al piano terzo dello stabile, che deve essere lasciato libero e sgombro per essere utilizzato dalla convenuta, con accesso all'area dal cancello carraio posto sulla pubblica via di cui la assegnataria deve avere le chiavi/telecomando;
- confermare l'onere del SI. di versare alla SI.ra , un contributo CP_1 Controparte_2
Per_ fisso mensile al mantenimento della IA , sino al raggiungimento dell'indipendenza economica della ragazza. Mantenimento da corrispondersi, a mezzo bonifico bancario permanente che deve pervenire alla SI.ra entro e non oltre il giorno 05 di ogni mese, per 12 mesi l'anno, e da CP_2
rivalutarsi annualmente TA (prossima rivalutazione agosto 2025), da determinarsi nella misura di euro 400,00 mensili, ovvero, in via subordinata, nella somma già accettata dal ricorrente e stabilita dal Giudice con provvedimento del 10.02.24 di euro 300,00 mensili (tenuto conto che
l'importo disposto con l'originario provvedimento giudiziale, rivalutato TA è pari ad oggi ad euro
293,48 mensili), ovvero ancora nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia alla luce di quanto esposto e documentato in atti, della capacità economica e patrimoniale delle parti, dei tempi di permanenza della ragazza presso ciascun genitore, della misura della partecipazione dei genitori ai
Per_ compiti domestici e di accudimento della IA, delle maggiori eSIenze di connesse alla sua crescita, delle perduranti condotte paterne, e di tutti i parametri di legge;
Per_
- Confermarsi il concorso del SI. al pagamento del 50% delle spese extra di CP_1
di cui al Protocollo del Tribunale di Como, cui si rimanda, come già disposto con provvedimento del
10.02.24;
3 - confermare il provvedimento del 10.02.24 quanto al pagamento al 50% da parte dei genitori del tutoraggio ovvero del diverso supporto didattico privato che sia certificato dalla d.SA Fteita o dal Per_ diverso professionista essere neceSArio per , ai fini di studio. Supporto da effettuarsi da parte di un terzo ovvero della sorella Parte_1
- confermare il percepimento diretto al 100% da parte della SI.ra dell'AUU così Controparte_2
come già disposto con provvedimento del 10.02.24, oltre che di ogni altro benefit per la prole
- disporre che il SI. ,– viste le sue inadempienze, - concorra in via anticipata al pagamento CP_1
Per_ di tutte le spese extra di di cui al Protocollo, oltre che del tutoraggio , se neceSArio, e delle ulteriori spese concordate, con rimborso alla madre, in caso di sua anticipazione, entro e non oltre
15 giorni dal ricevimento della documentazione di spesa.
Per_
- disporre che i genitori sostengano al 50% i costi del percorso psicologico di cui necessita , come da relazione della d.SA del 29.07.24 rispettando e sostenendo le sue scelte e Per_2
valutazioni nella individuazione del professionista
- disporre che gli incontri padre/IA avvengano liberamente secondo accordi diretti presi tra i medesimi, come già disposto con provvedimento del 10.02.24;
Per_
- confermare l'invito alla ripresa dei rapporti di con la nonna e lo zio paterno di cui al provvedimento del 10.02.24, con dismissione dei comportamenti ostacolanti paterni
Per_
- rigettare la richiesta avversaria di collocamento di presso il padre per i motivi esposti in atti;
- rigettare ogni diversa e/o ulteriore domanda avversaria;
-. Condannare il SI. a rifondere, alla SI.ra , le spese ed i CP_1 Controparte_2 compensi del presente giudizio, secondo l'ordinario principio di soccombenza oltre che all'integrale pagamento delle spese della consulenza della d. SA . Per_2
In via istruttoria:
-. Senza inversione dell'onere probatorio incombente ex lege su controparte, si chiede;
- ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli:
Per_
1) Vero che il SI. ha trascorso con la IA , dal 2018 ad oggi, il sabato e la CP_1 domenica a fine settimana alternati per l'intera giornata e l'ha tenuta con sé una sera ogni settimana;
Per_
2) Vero che il SI. ha trascorso con la IA , dal 2018 ad oggi, le vacanze estive CP_1
ed ha trascorso con lei ponti e festività (tra cui Pasqua , Natale, ecc.);
3) Vero che il SI. dal 2018 ad oggi, si è intereSAto dell'andamento scolastico della CP_1
Per_ IA , del suo disturbo di apprendimento, della sua salute, ed è andato ai colloqui coi docenti, alle riunioni di classe, ed ha partecipato alle visite specialistiche;
Per_ 4) Vero che il SI. telefona regolarmente ad oggi alla IA;
CP_1
4 5) Vero che il SI. dal mese di maggio 2023 risiede presso l'abitazione della sua CP_1
compagna, , a Lezzeno;
Testimone_3
Per_ 6) Vero che già nell'anno 2018 pranzava a mezzogiorno dalla nonna paterna, Tes_1
;
[...]
Per_ 7) Vero che oggi, , quando pranza dalla nonna paterna , incontra anche lo zio Testimone_1
paterno ed il padre, Persona_3 CP_1
Per_ 8) Vero che quando pranza dalla nonna poi scende a casa propria, ove studia con la sorella meliSA ovvero di reca a casa della sorella steSA per studiare con lei:
9) Vero che segue la sorella per la scuola (tutoraggio) aiutandola per Parte_1 Testimone_4
le sue DSA dal lunedì al venerdì nel pomeriggio e la domenica pomeriggio ed al termine della scuola, in estate, continua a seguirla per i compiti estivi e per garantirle continuità in vista del successivo anno scolastico;
Per_ 10) Vero che il SI. concorda oggi sull'acquisto del computer per con costi a CP_1
carico dei genitori al 50%;
Per_ 11) Vero che frequenta gli amici a ES e zone limitrofe, ed ivi ha il suo centro principale di interessi;
12) Vero che il Sig. nell'anno 2020 ha apposto un lucchetto al cancello carraio posto CP_1
sulla pubblica della casa familiare sita a ES, via Borgonuovo,21 come si evince dal documento 3 che si rammostra al teste;
13) Vero che il cancello carraio posto sulla pubblica della casa familiare sita a ES, via
Borgonuovo,21, consente l'accesso al posto auto pertinenziale dell'abitazione di Via Borgonuovo
21, che si trova al piano strada, come si evince dal documento 3 che si rammostra al teste;
14) Vero che, senza il posto auto pertinenziale della casa familiare di via Borgonuovo,21, ES, la Per_ SInora e la IA devono lasciare l'auto nel parcheggio pubblico o lontano Controparte_2
da casa, percorrere poi a piedi la strada provinciale per raggiungere l'abitazione, e scendere poi da una ripida discesa per arrivare a casa;
Per_ 15) Vero che si era iscritta, a settembre 2022, d'accordo con il padre, in Palestra, a Como al costo era di euro 170,00 al Trimestre, oltre all'iscrizione e visita medica e ha abbandonato il corso dopo tre mesi perché il SI. ha negato il concorso al pagamento;
CP_1
16) Vero che il Sig. ha sottoscritto, nel 2021, 2022 e 2023 la modulistica INPS ed ha CP_1
consegnato i suoi documenti richiesti per fare percepire alla SI.ra gli assegni Controparte_2
familiari svizzeri di cui ella ha sempre beneficiato;
5 Si indicano a testi, su tutti i capitoli: , residente in [...]
23 a;
residente in [...]; residente in [...]
22025 Lezzeno, via Sormazzana 23 a;
-. Si chiede ordinarsi al SI. di produrre ex art. 210 c.p.c. la documentazione relativa CP_1
Per_ alla carta postepay da esso data in dotazione a a dicembre 2022, per verificare le ricariche effettuate dal padre;
- Ci si oppone alle richieste istruttorie avversarie, evidenziando che i capitoli di prova per testi articolati dal ricorrente sono tutti inammissibili in quanto oltremodo generici nella formulazione e pacificamente non collocati temporalmente, oltre che sostanzialmente ininfluenti ai fini decisionali.
I capitoli n.7 ed 8, peraltro, attengono circostanze da provarsi per tabulas.
Nella denegata ipotesi di ammissione dei suddetti capitoli avversari, si chiede, comunque, di essere ammessi a prova contraria, con i testi indicati a prova diretta.
Si chiede, se del caso, che il Tribunale assuma informazioni circa l'intereSAmento e la Per_ partecipazione in ambito scolastico del SI. per la IA , presso il Liceo Ciceri CP_1
di Como
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 4.5.2023, chiedeva la modifica della CP_1
regolamentazione vigente in punto responsabilità genitoriale nei confronti della IA (nata il Per_1
12.9.2006), come disposta dal Tribunale di Como con decreto emesso in data 26.4.2018; in quella sede il Collegio, recependo l'accordo raggiunto dalle parti in udienza, aveva disposto l'affidamento condiviso della IA, con collocamento presso la madre, aveva regolamentato le visite paterne, aveva assegnato la casa familiare alla madre e aveva determinato in € 250 il contributo mensile posto a carico del padre a titolo di mantenimento della prole, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il ricorrente chiedeva in questa sede la revoca dell'assegnazione della casa familiare alla controparte, disponendo il collocamento della IA presso di sé, con determinazione di un contributo mensile a carico della madre per il mantenimento di di € 150, oltre al 50% delle spese straordinarie;
in Per_1
subordine domandava la riduzione del contributo mensile da porsi a proprio carico per il mantenimento della IA nella misura di € 150 mensili, ferma restando la revoca dell'assegnazione della casa familiare alla resistente.
si costituiva in giudizio e contestava quanto dichiarato dal ricorrente, Controparte_2
chiedendo il rigetto della domanda di revisione delle statuizioni riguardanti la IA minore, con conferma dell'assegnazione della casa familiare in proprio favore e con aumento a € 400 dell'assegno di mantenimento mensile per la IA da porsi a carico del padre.
6 All'udienza ex art. 473 bis 21 c.p.c. dell'11.2.2022 venivano sentite entrambe le parti, le quali meglio illustravano la propria condizione personale e familiare, anche sotto il profilo economico;
il Giudice formulava una proposta conciliativa, che prevedeva la conferma dell'assegnazione della casa familiare alla madre, unitamente al relativo posto auto (con utenze a carico della resistente), la verifica del percorso intrapreso dalla IA presso la psicologa indicata dalle parti, l'aumento a € 300 dell'assegno di mantenimento per la IA porsi a carico del padre, oltre al 50% delle spese straordinarie, il ripristino dei rapporti tra la minore e la nonna paterna e lo zio paterno, la regolamentazione delle visite paterne in modalità libera, nonché la percezione integrale dell'assegno unico per la prole a favore della madre. Il ricorrente aderiva alla proposta del Giudice, mentre la resistente chiedeva un termine per riflettervi.
Veniva quindi richiesto e concesso un secondo rinvio dalla resistente, giustificato da ragioni di salute e, a scioglimento della riserva assunta alla successiva udienza dell'1.2.2024, con ordinanza adottata ai sensi dell'art. 473 bis. 22 c.p.c. il 10.2.2024, si stabiliva che le frequentazioni padre-IA avvenissero liberamente, su loro accordo diretto;
si invitavano le parti a recarsi presso la psicologa che in paSAto aveva seguito la IA per intraprendere un nuovo percorso, con relative spese al 50% tra i genitori;
si confermava l'assegnazione della casa familiare alla madre, unitamente al relativo posto auto pertinenziale (con spese di utenza a carico della madre); si poneva a carico del padre l'assegno di mantenimento per la IA nella misura di € 300 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, con percezione integrale in favore della resistente degli assegni familiari/assegno unico;
in via istruttoria il Giudice rigettava le prove orali offerte dalle parti, disponeva l'audizione della IA alla presenza della CTU dott.SA e assegnava i termini di cui alle lett. Per_1 Persona_4
a), b) e c) dell'art. 473 bis. 28 c.p.c. per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
All'udienza del 13.6.2024 veniva sentita la IA delle parti, ; si acquisiva la relazione redatta Per_1
dalla consulente nominata per la relativa audizione e, all'udienza del 7.3.2025, trattata in forma scritta, la causa veniva rimeSA al Collegio e portata nella prima camera di conSIlio utile per la decisione.
Tutto ciò premesso in punto svolgimento del processo, il Collegio osserva quanto segue.
Preliminarmente, come noto in diritto, il procedimento di revisione ha la precipua funzione di registrare le sopravvenienze, in fatto o diritto, che impongono una riscrittura dello statuto regolamentare come fiSAto dalle parti consensualmente (o tipizzato in via giudiziale dall'Autorità
Giudiziaria), che abbiano avuto una provata efficienza causale sugli equilibri pregressi (economici o personali) e abbiano alterato l'assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento
7 attributivo dell'assegno.
Nel giudizio di revisione, la parte che invoca la modifica deve offrire adeguata prova delle allegate intervenute sopravvenienze, nella situazione personale e reddituale, che incidono in modo rilevante sull'assetto economico concordato dalle parti o stabilito con provvedimento giudiziale. Il Giudice non può dunque procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o dell'entità dell'assegno sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, e in quale misura, le circostanze sopravvenute che siano state provate abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale (Cass. Civ. Sez. I 1° luglio 2015 n. 13514, Cass. Sez. VI- I 11.1.2016 n. 214
Cass. Sez. I 13.1.2017 n. 787 Cass. Sez. I 3.2.2017 n. 2953; Cass. Sez. VI- I 28.11.2017 n. 28436).
Dal punto di vista istruttorio osserva il Tribunale come la controversia in oggetto sia pienamente matura per la decisione, condividendo il Collegio le considerazioni svolte sotto il profilo istruttorio dal Giudice relatore. E invero, appaiono irrilevanti ai fini della decisione le richieste istruttorie reiterate anche in via definitiva dalle parti, risultando i documenti acquisiti in atti e l'istruttoria già espletata elementi più che idonei a fondare un'adeguata decisione su tutti gli aspetti della controversia.
In particolare, quanto agli aspetti economici - unico profilo rilevante nella presente vertenza, atteso il raggiungimento della maggiore età da parte della IA della coppia -, il Tribunale evidenzia che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede neceSAriamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare, attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass. Sez. VI-I 28.3.2019 n. 8744, Cass. Sez. VI- I 15.11.2016 n. 23263, Cass. Sez. I
6.6.2013 n. 14336, Cass. Sez. I 28.1.2011 n. 2098). Ricostruzione che, nel caso di specie, il Tribunale ritiene di poter effettuare sulla base della documentazione prodotta dalle parti, anche per ordine del
Giudice relatore.
Come sopra osservato, nulla deve essere disposto in punto responsabilità genitoriale, dal momento che la IA delle parti è divenuta maggiorenne nelle more giudizio. Per_1
Orbene, con le conclusioni definitivamente assunte, il ricorrente ha domandato la revoca dell'assegnazione della casa familiare alla resistente, la quale ne ha invece chiesto la conferma nell'interesse della IA convivente, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.
Sul punto, chiara e consolidata risulta la giurisprudenza di legittimità, la quale ha più volte sottolineato che l'interesse tutelato dall'ordinamento avuto riguardo all'assegnazione dell'abitazione
8 familiare è quello dei figli minori o maggiorenni non economicamente indipendenti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, circostanza che deve ritersi sussistere nel caso di specie. La steSA , sentita in udienza, ha espresso il desiderio che l'assetto abitativo rimanga Per_1 inalterato (“La mia idea è quindi che le cose rimangano nello stato attuale”), riportando anche di aver manifestato disagi alla sola prospettazione paterna di modificarlo (cfr. verbale d'udienza del
13.6.2024).
Tutto ciò considerato, ritiene il Collegio che la casa familiare -unitamente al relativo posto auto pertinenziale- debba rimanere assegnata alla madre in quanto rispondente all'interesse della IA
; la resistente si farà carico in via esclusiva delle spese relative alle utenze dell'immobile abitato. Per_1
Sotto il profilo economico ha dichiarato di svolgere attività lavorativa come CP_1
muratore con partita iva, arrivando a percepire anche € 3.000 mensili (cfr. verbale d'udienza del
2.11.2023); dalla documentazione in atti il medesimo risulta aver percepito un reddito complessivo annuo lordo pari a € 28.014 nel 2022 (PF 2023) e di € 22.682 nel 2023 (PF 2024). Il ricorrente vive con la madre e il fratello invalido al secondo piano dello stabile ove si trova la casa familiare (primo piano), nell'appartamento di proprietà del fratello, senza oneri abitativi a titoli di mutuo.
ha riferito di essere invalida al 100% per un tumore benigno al cervello Controparte_2
e di essere stata in malattia con reddito mensile di CHF 2.400 sino al 10.11.2023, per poi riprendere a lavorare al 60% (cfr. verbale d'udienza del 2.11.2023); la steSA risulta aver percepito un reddito mensile netto, calcolato su dodici mensilità, di CHF 2.647 nel 2022 e di CHF 2.760 nel 2023
(Certificato di salario 2022 e 2023); la resistente vive da sempre con la IA nella casa familiare, di proprietà del ricorrente.
Alla luce delle emergenze processuali reputa il Collegio che non si ravvisino elementi sopravvenuti modificativi della situazione abitativa ed economico-reddituale delle parti tali da giustificare una revisione dell'assegno di mantenimento per la IA attualmente in essere.
Invero, alla luce della convivenza tra madre e IA e della volontà espreSA da (maggiorenne Per_1
ma economicamente non autosufficiente) di rimanere a convivere con lei, indicando difficoltà nel rapporto con il padre, deve essere neceSAriamente confermata l'assegnazione della casa familiare alla resistente.
Quanto all'importo del contributo al mantenimento di , il ricorrente non ha documentato una Per_1
modifica in peius delle proprie condizioni economiche neppure rispetto all'epoca dei provvedimenti provvisori ex art. 473 bis. 22 c.p.c. - allorquando ha aderito alla proposta formulata dal Giudice all'udienza ai sensi dell'art. 473 bis. 21 c.p.c. in punto mantenimento di - che poSA giustificare Per_1
una rideterminazione del contributo posto a suo carico per il mantenimento della IA maggiorenne, pacificamente non economicamente indipendente, ciò tanto più considerato il contributo posto a suo
9 carico, che appare pienamente sostenibile dalla parte. Allo stesso modo, la resistente non ha adeguatamente documentato aumentate eSIenze della IA che -nel bilanciamento delle posizioni delle parti- poSAno giustificare il richiesto aumento del contributo paterno al mantenimento della IA;
quanto alla sua situazione lavorativa, la steSA -nonostante i gravi problemi di salute che l'hanno intereSAta- continua a percepire un reddito più che adeguato a garantire il sostentamento suo e della IA per la parte di sua competenza.
Tanto premesso, sulla base della posizione reddituale e patrimoniale delle parti come rappresentata e documentata in atti, il Tribunale ritiene congruo confermare l'assegno di mantenimento mensile a carico del padre nella misura di € 300,00, come determinato con ordinanza emeSA in data 10.2.2024, ferma la ripartizione al 50% tra i genitori delle spese straordinarie riferibili alla prole e la percezione integrale da parte della madre -convivente con la IA- degli assegni familiari/assegno unico per la prole.
Le spese relative all'attività svolta dalla CTU con riferimento all'audizione della IA della coppia debbono essere definitivamente poste a carico delle parti al 50%.
Le spese di lite devono a giudizio del Collegio essere integralmente compensate tra le parti, attesa la parziale soccombenza reciproca rispetto alle domande in atti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Como, in parziale modifica del proprio decreto emesso in data 26.4.2018, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
1) CONFERMAl'assegnazione della casa familiare alla madre, unitamente al relativo posto auto pertinenziale;
la madre si farà carico in via esclusiva delle spese relative alle utenze della casa familiare;
2) PONE a carico di l'obbligo di corrispondere a CP_1 [...]
, a titolo di mantenimento della IA , l'importo mensile di € 300,00 - CP_2 Per_1
somma da versare anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, soggetta a rivalutazione
Istat- oltre al 50% delle spese straordinarie riferibili alla minore;
3) DISPONE che l'assegno unico/assegni familiari siano interamente percepiti dalla madre collocataria;
4) PONE definitivamente le spese relative all'attività svolta dalla CTU con riferimento all'audizione della IA a carico di ciascuna parte nella misura del 50%.
5) COMPENSA le spese di lite.
10 Così deciso in Como, in camera di conSIlio, in data 12.3.2025.
Il Presidente relatore
Dott.SA Barbara Cao
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