Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 07/04/2025, n. 763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 763 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro e in persona del giudice Antonella Paparo all'esito dell'udienza cartolare 4.3.2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 3823/2024 R.G.L. promossa
D A
, Parte_1
rappresentata e difesa per mandato in atti dagli avv.ti Ciro
Palumbo e Stefano Palumbo
- opponente -
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
rappresentato e difeso come in atti
- opposto –
Conclusioni delle parti: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 25.6.2024, , già Parte_1
amministratrice della R.G. Srl per il periodo 3 marzo 2011 – 24 agosto 2023, conveniva in giudizio l' proponendo CP_1
opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI - 000741357 con cui le era stato ingiunto il pagamento della somma di €.
12.969,00 per sanzioni amministrative relative all'omesso versamento di contributi previdenziali ed assistenziali relativamente all'annualità 2020.
Deduceva la nullità dell'ordinanza ingiunzione per mancata notifica dell'atto di accertamento prodromico, l'insussistenza del dolo nella commissione dell'illecito dovuto a mancanza di
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Si costituiva l' chiedendo il rigetto dell'opposizione della CP_1
quale deduceva variamente l'infondatezza.
L'opposizione è infondata e va rigettata.
Innanzitutto, è infondata la doglianza circa l'insussistenza della notifica dell'atto di accertamento che, al contrario, risulta ritualmente notificato alla ricorrente a mezzo posta quale atto giudiziario con le modalità di cui alla Legge n. 890/1982 con raccomandata il 13.6.2022 (cfr. relata nella produzione dell CP_1
Né rileva il disconoscimento della conformità all'originale della copia della ricevuta AR, attesa la genericità della contestazione.
Ed invero, la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, ma deve avvenire in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume che esso differisca dall'originale.
In mancanza di tali requisiti, come nella fattispecie che ci occupa, la contestazione è priva di effetti (cfr. Cass. n. 40750 del 2021).
Parimenti, inconferente è la dedotta illegibilità della firma del consegnatario sull'avviso di ricevimento dell'atto di accertamento consegnato all'indirizzo della ricorrente in data
13.6.2022.
In caso di notifica a mezzo del servizio postale, l'avviso di ricevimento prova, fino a querela di falso, la consegna al destinatario a condizione che l'atto sia stato consegnato presso il
2 suo indirizzo e che il consegnatario abbia apposto la propria firma, ancorché illeggibile o apparentemente apocrifa, nello spazio dell'avviso relativo alla "firma del destinatario o di persona delegata", risultando irrilevante, in quanto non integra una nullità ex art. 160 cod. proc. civ., l'omessa indicazione dell'indirizzo del destinatario sulla ricevuta di ritorno. (cfr. Cass.
n. 16289 del 2015).
Inoltre, priva di riscontro è la allegazione circa la mancanza dell'elemento soggettivo dell'illecito.
Ed invero, proprio la Cassazione n. 20725 del 2018 richiamata al riguardo dal ricorrente recita: “ Il dolo generico del reato di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto legge 12 settembre 1983
n. 463, convertito dalla legge 11 novembre 1983 n. 638, che punisce l'omesso versamento da parte del datore di lavoro delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, può essere escluso dal giudice in considerazione del modesto importo delle somme non versate o della discontinuità ed episodicità delle inadempienze riscontrate.
Inoltre, l'imputato può fondatamente invocare l'assoluta impossibilità di adempiere il debito di imposta, quale causa di esclusione della responsabilità penale, ove provveda ad assolvere specifici oneri si allegazione concernenti sia il profilo della non imputabilità a lui medesimo della crisi economica che ha investito l'azienda, sia l'aspetto dell'impossibilità di fronteggiare la crisi economica tramite il ricorso a misure idonee, anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale, da valutarsi in concreto.”
3 Nella specie, è mancante qualsiasi allegazione circa la non imputabilità alla ricorrente della crisi economica dell'azienda ovvero circa le misure adottate per fronteggiarla.
Infine, va rilevato che la sanzione risulta conforme alla legge riguardo all'ammontare e che l'atto impugnato è conforme nel contenuto legale. Anche il riferimento alle inadempienze dell'anno 2020 è corretto, posto che i contributi della denuncia mensile di dicembre 2019 andavano versati entro il 16.1.2020 e cioè nell'anno 2020 menzionato nell'ordinanza ingiunzione opposta.
Da quanto sopra deriva, previa revoca della sospensiva disposta in corso di causa, il rigetto dell'opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
previa revoca della sospensiva disposta in corso di causa, rigetta l'opposizione; condanna al pagamento delle spese di lite in Parte_1
favore dell' che liquida in complessivi euro 2700,00, oltre CP_1
rimborso spese generali al 15%.
Torre Annunziata, 7.4.2025 IL GIUDICE
Antonella Paparo
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