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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 23/06/2025, n. 2425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2425 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, in persona della dott.ssa Antonella Paone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al numero 1039 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi Civili dell'anno 2022, avente ad oggetto opposizione ex artt. 615, primo comma c.p.c. e 617, primo comma, c.p.c.
TRA
(C.F.: ) elett.te dom.to in San Marcellino, alla via Bellini Parte_1 C.F._1
n. 17 presso lo studio dell'Avv. Gaetano Santagata che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
OPPONENTE
E
, in persona del l.r.p.t., elett.te dom.ta in Reggio Controparte_1
Calabria, alla via Crisafi n. 34 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Mazzotta che la rappresentata e difende in virtù di procura in atti;
OPPOSTA
E
, in persona del Ministro e Legale rappresentante p.t., elett.te Controparte_2
dom.to in Napoli alla via A. Diaz n. 11 presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Napoli da cui è ex lege rapp.to;
OPPOSTO
Conclusioni: Come da atti introduttivi e note depositate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Va precisato in premessa che il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, citato da parte attrice e costituitosi a mezzo dell'Avvocatura Dello Stato, non può essere indicato come parte processuale, né citata né costituita, essendo sfornito di autonomia giuridica, conferita al solo . Controparte_2
Ciò posto, con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva Parte_1
opposizione avverso la cartella di pagamento n. 028 2020 00111671 67 000 notificatagli in data 12.01.2022 con la quale veniva intimato il pagamento di euro 2.279,69 derivante da
“spese di giustizia” relative alla sentenza penale n. 1613 del 21.11.11 emessa dal Tribunale
di Santa Maria Capua Vetere.
Nell'atto di citazione l'opponente lamentava: 1) mancata notifica dell'avviso bonario e violazione dell'art.227 bis, d.p.r. 115/2002 2) l'avvenuta prescrizione del diritto di credito.
Regolarmente evocata in giudizio, si costituiva Controparte_3
eccependo 1) inammissibilità, irrilevanza e infondatezza della domanda nei confronti della stessa 2) infondatezza dell'eccezione relativa alla violazione dei termini di notifica della cartella di pagamento 3) interruzione del termine di prescrizione.
Regolarmente evocati, si costituivano, altresì, e Tribunale di Controparte_2
Santa Maria Capua Vetere eccependo 1) la legittimità della cartella, pur se non preceduta da un invito al pagamento 2) la mancata prescrizione della pretesa creditoria, stante l'applicabilità al caso di specie della sospensione straordinaria disposta dalla legge n.
147/2014 nonché della sospensione straordinaria 2020, per l'emergenza Covid ex art. 83 co.
2 del d.l. 18 del 2020 e art. 36 co.1 del d.l. 23 del 2020.
In assenza di attività istruttoria, la causa è stata trattenuta in decisione, previa concessione,
come da verbale, dei termini di legge di cui all'art. 190 c.p.c.
Tanto premesso, l'opposizione va rigettata per le motivazioni che seguono.
Ed invero, giova in primis precisare che, in tema di opposizioni esecutive, costituisce precipuo e preliminare compito dell'organo giudicante procedere, prescindendo dalla formulazione letterale adottata e dalla prospettazione giuridica operata dalle parti,
all'esatta qualificazione dell'azione promossa, in virtù di una disamina del contenuto delle doglianze sollevate (diffusamente, sul punto, Cass., 24 settembre 1999 n.10493; Cass., 20
marzo 1999 n.2574).
Nell'esercizio di tale facoltà ermeneutica, la prima doglianza illustrata nel libello introduttivo relativa alla nullità della procedura di riscossione avviata in violazione dell'art. 227 bis costituisce motivo di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., poiché
tesa a far valere un vizio di regolarità formale dell'atto prodromico all'esecuzione esattoriale mentre l'ulteriore motivo di doglianza relativo alla prescrizione costituisce motivo di opposizione ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c..
L'opposizione risulta tempestivamente spiegata.
Ed in particolare, per quanto concerne le doglianze di cui all'art. 617 c.p.c., va rilevata la tempestività dell'opposizione proposta, in quanto l'atto di citazione è stato notificato in data 20.01.2022, vale a dire nel termine di venti giorni dalla notifica della cartella di pagamento (in data 12.01.2022).
Tali doglianze risultano, tuttavia, infondate nel merito.
Per un verso, invero, con riguardo alla eccezione di nullità della cartella di pagamento per omessa notifica dell'atto di invito al pagamento previsto dall'art. 212 D.P.R. n. 115 del
2002, la materia in esame è stata oggetto di rivisitazione da parte del Legislatore con la legge n. 69 del 2009, che ha dettato (modificando il precedente Capo VI bis introdotto con
D.L. 25 giugno 2008, n. 112) una specifica disciplina - quella di cui al Titolo II bis per il recupero delle spese del processo penale.
Ne discende, con riferimento al caso di specie, che avendosi riguardo ad una procedura esattoriale intrapresa successivamente alla novella legislativa di cui si è detto - cartella n.
02820200011167167000 del 2022 - nessun invito al pagamento doveva essere comunicato,
stante la sopravvenuta eliminazione della fase prevista dall'art. 212 del Testo Unico citato.
Tali disposizioni devono ritenersi superate dalle modifiche introdotte dalla novella secondo cui l'Ufficio, entro un mese dalla data del passaggio in giudicato della sentenza o dalla definitività del provvedimento, provvede direttamente all'iscrizione a ruolo (art. 227
ter D.P.R. 115 del 2002). Trattandosi, infatti, di norma processuale e non sostanziale, essa -
in ragione del principio tempus regit actum - trova applicazione immediata per i provvedimenti che non abbiano avuto esecuzione durante il vigore della precedente disciplina.
Con riguardo all'eccezione relativa alla intervenuta prescrizione della pretesa creditoria va precisato che il termine di prescrizione per i diritti di credito consistenti nelle spese di giustizia è quello decennale ordinario previsto dall'art. 2946 c.c. il quale decorre dal momento dalla data in cui la sentenza, sia civile che penale, ove divenuta irrevocabile.
Ciò posto, va verificato se nel tempo intercorso dalla pronuncia da cui promana il diritto di credito (21.11.2011) e la notifica dell'intimazione di pagamento (12.01.2022) siano intervenuti atti interruttivi o sospensivi della prescrizione.
Nel caso de quo trova applicazione la sospensione straordinaria 2020 per l'emergenza
Covid disposta dall' art. 67 del d.l. 18 del 2020.
In merito, la Corte di Cassazione con Ordinanza n. 960 del 15 gennaio 2025 ha affermato che “l'art. 67, d.l. n. 18 del 2020 (cd. Decreto "Cura Italia", emanato per fronteggiare l'emergenza
pandemica da COVID 19) ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini
relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da
parte degli uffici degli enti impositori (lasso temporale peraltro dilatato da ulteriori interventi normativi d'emergenza).
Inoltre, il comma 4 del sopra citato art. 67 ha stabilito che, con riferimento ai termini di prescrizione
e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica, anche in deroga alle
disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3,
del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. L'art. 68 del d.l. n. 18 del 2020 si correla a tale
generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi affidati
all' Controparte_4
Осcorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si
applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto
dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento
in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. Ne consegue che la normativa sopra indicata ha validamente sospeso il termine di prescrizione, con conseguente mancata estinzione del diritto di credito oggetto del presente giudizio.
Le spese del presente grado di giudizio sono regolate secondo il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei criteri medi di cui al dm 55/2014, tenendo conto del valore della causa e dell'attività svolta, quindi con esclusione della fase istruttoria, non svoltasi.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico del Tribunale di Napoli Nord, III sezione civile, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 1039/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore del Parte_1 Controparte_2
nella misura complessiva di euro 1.701,00 oltre rimborso delle spese generali
[...]
nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute come per legge;
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore dell' Parte_1 [...]
nella misura complessiva di euro 1.701,00 oltre rimborso delle spese Controparte_5
generali nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute come per legge.
Aversa, 20 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Antonella Paone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, in persona della dott.ssa Antonella Paone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al numero 1039 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi Civili dell'anno 2022, avente ad oggetto opposizione ex artt. 615, primo comma c.p.c. e 617, primo comma, c.p.c.
TRA
(C.F.: ) elett.te dom.to in San Marcellino, alla via Bellini Parte_1 C.F._1
n. 17 presso lo studio dell'Avv. Gaetano Santagata che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
OPPONENTE
E
, in persona del l.r.p.t., elett.te dom.ta in Reggio Controparte_1
Calabria, alla via Crisafi n. 34 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Mazzotta che la rappresentata e difende in virtù di procura in atti;
OPPOSTA
E
, in persona del Ministro e Legale rappresentante p.t., elett.te Controparte_2
dom.to in Napoli alla via A. Diaz n. 11 presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Napoli da cui è ex lege rapp.to;
OPPOSTO
Conclusioni: Come da atti introduttivi e note depositate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Va precisato in premessa che il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, citato da parte attrice e costituitosi a mezzo dell'Avvocatura Dello Stato, non può essere indicato come parte processuale, né citata né costituita, essendo sfornito di autonomia giuridica, conferita al solo . Controparte_2
Ciò posto, con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva Parte_1
opposizione avverso la cartella di pagamento n. 028 2020 00111671 67 000 notificatagli in data 12.01.2022 con la quale veniva intimato il pagamento di euro 2.279,69 derivante da
“spese di giustizia” relative alla sentenza penale n. 1613 del 21.11.11 emessa dal Tribunale
di Santa Maria Capua Vetere.
Nell'atto di citazione l'opponente lamentava: 1) mancata notifica dell'avviso bonario e violazione dell'art.227 bis, d.p.r. 115/2002 2) l'avvenuta prescrizione del diritto di credito.
Regolarmente evocata in giudizio, si costituiva Controparte_3
eccependo 1) inammissibilità, irrilevanza e infondatezza della domanda nei confronti della stessa 2) infondatezza dell'eccezione relativa alla violazione dei termini di notifica della cartella di pagamento 3) interruzione del termine di prescrizione.
Regolarmente evocati, si costituivano, altresì, e Tribunale di Controparte_2
Santa Maria Capua Vetere eccependo 1) la legittimità della cartella, pur se non preceduta da un invito al pagamento 2) la mancata prescrizione della pretesa creditoria, stante l'applicabilità al caso di specie della sospensione straordinaria disposta dalla legge n.
147/2014 nonché della sospensione straordinaria 2020, per l'emergenza Covid ex art. 83 co.
2 del d.l. 18 del 2020 e art. 36 co.1 del d.l. 23 del 2020.
In assenza di attività istruttoria, la causa è stata trattenuta in decisione, previa concessione,
come da verbale, dei termini di legge di cui all'art. 190 c.p.c.
Tanto premesso, l'opposizione va rigettata per le motivazioni che seguono.
Ed invero, giova in primis precisare che, in tema di opposizioni esecutive, costituisce precipuo e preliminare compito dell'organo giudicante procedere, prescindendo dalla formulazione letterale adottata e dalla prospettazione giuridica operata dalle parti,
all'esatta qualificazione dell'azione promossa, in virtù di una disamina del contenuto delle doglianze sollevate (diffusamente, sul punto, Cass., 24 settembre 1999 n.10493; Cass., 20
marzo 1999 n.2574).
Nell'esercizio di tale facoltà ermeneutica, la prima doglianza illustrata nel libello introduttivo relativa alla nullità della procedura di riscossione avviata in violazione dell'art. 227 bis costituisce motivo di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., poiché
tesa a far valere un vizio di regolarità formale dell'atto prodromico all'esecuzione esattoriale mentre l'ulteriore motivo di doglianza relativo alla prescrizione costituisce motivo di opposizione ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c..
L'opposizione risulta tempestivamente spiegata.
Ed in particolare, per quanto concerne le doglianze di cui all'art. 617 c.p.c., va rilevata la tempestività dell'opposizione proposta, in quanto l'atto di citazione è stato notificato in data 20.01.2022, vale a dire nel termine di venti giorni dalla notifica della cartella di pagamento (in data 12.01.2022).
Tali doglianze risultano, tuttavia, infondate nel merito.
Per un verso, invero, con riguardo alla eccezione di nullità della cartella di pagamento per omessa notifica dell'atto di invito al pagamento previsto dall'art. 212 D.P.R. n. 115 del
2002, la materia in esame è stata oggetto di rivisitazione da parte del Legislatore con la legge n. 69 del 2009, che ha dettato (modificando il precedente Capo VI bis introdotto con
D.L. 25 giugno 2008, n. 112) una specifica disciplina - quella di cui al Titolo II bis per il recupero delle spese del processo penale.
Ne discende, con riferimento al caso di specie, che avendosi riguardo ad una procedura esattoriale intrapresa successivamente alla novella legislativa di cui si è detto - cartella n.
02820200011167167000 del 2022 - nessun invito al pagamento doveva essere comunicato,
stante la sopravvenuta eliminazione della fase prevista dall'art. 212 del Testo Unico citato.
Tali disposizioni devono ritenersi superate dalle modifiche introdotte dalla novella secondo cui l'Ufficio, entro un mese dalla data del passaggio in giudicato della sentenza o dalla definitività del provvedimento, provvede direttamente all'iscrizione a ruolo (art. 227
ter D.P.R. 115 del 2002). Trattandosi, infatti, di norma processuale e non sostanziale, essa -
in ragione del principio tempus regit actum - trova applicazione immediata per i provvedimenti che non abbiano avuto esecuzione durante il vigore della precedente disciplina.
Con riguardo all'eccezione relativa alla intervenuta prescrizione della pretesa creditoria va precisato che il termine di prescrizione per i diritti di credito consistenti nelle spese di giustizia è quello decennale ordinario previsto dall'art. 2946 c.c. il quale decorre dal momento dalla data in cui la sentenza, sia civile che penale, ove divenuta irrevocabile.
Ciò posto, va verificato se nel tempo intercorso dalla pronuncia da cui promana il diritto di credito (21.11.2011) e la notifica dell'intimazione di pagamento (12.01.2022) siano intervenuti atti interruttivi o sospensivi della prescrizione.
Nel caso de quo trova applicazione la sospensione straordinaria 2020 per l'emergenza
Covid disposta dall' art. 67 del d.l. 18 del 2020.
In merito, la Corte di Cassazione con Ordinanza n. 960 del 15 gennaio 2025 ha affermato che “l'art. 67, d.l. n. 18 del 2020 (cd. Decreto "Cura Italia", emanato per fronteggiare l'emergenza
pandemica da COVID 19) ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini
relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da
parte degli uffici degli enti impositori (lasso temporale peraltro dilatato da ulteriori interventi normativi d'emergenza).
Inoltre, il comma 4 del sopra citato art. 67 ha stabilito che, con riferimento ai termini di prescrizione
e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica, anche in deroga alle
disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3,
del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. L'art. 68 del d.l. n. 18 del 2020 si correla a tale
generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi affidati
all' Controparte_4
Осcorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si
applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto
dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento
in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. Ne consegue che la normativa sopra indicata ha validamente sospeso il termine di prescrizione, con conseguente mancata estinzione del diritto di credito oggetto del presente giudizio.
Le spese del presente grado di giudizio sono regolate secondo il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei criteri medi di cui al dm 55/2014, tenendo conto del valore della causa e dell'attività svolta, quindi con esclusione della fase istruttoria, non svoltasi.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico del Tribunale di Napoli Nord, III sezione civile, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 1039/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore del Parte_1 Controparte_2
nella misura complessiva di euro 1.701,00 oltre rimborso delle spese generali
[...]
nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute come per legge;
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore dell' Parte_1 [...]
nella misura complessiva di euro 1.701,00 oltre rimborso delle spese Controparte_5
generali nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute come per legge.
Aversa, 20 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Antonella Paone