Sentenza 8 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 08/06/2025, n. 909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 909 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI TREVISO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Deli
Luca, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta a ruolo al n. 454/2023 R.G., promossa , promossa da:
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
, residente a [...], in proprio e C.F._1 quale esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore Per_1
;
[...]
, nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), residente a [...], in proprio C.F._2
e quale esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore Per_1
;
[...]
, nato a [...] il [...] (C.F. Persona_1
), residente a [...], in persona C.F._3 dei suoi legali rappresentanti pro tempore, Sign.ri e Parte_1 CP_1
;
[...] tutti elettivamente domiciliati in Treviso, Via P.M. Pennacchi n. 5, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Rinaldi (C.F. ) e rappresentati C.F._4
e difesi dagli Avv.ti Paolo Toffoli (C.F. ), Paolo Dal Zilio C.F._5
(C.F. ) e Alessandro Rinaldi, giusta procura in calce al C.F._6 ricorso ex art. 702 bis c.p.c.;
ATTORI
CONTRO
Controparte_2
P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1 tempore, con sede in Treviso, Via Sant'Ambrogio di Fiera n. 37, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Sternini (C.F. , presso il cui studio C.F._7
CONVENUTA
OGGETTO: Risarcimento danni da responsabilità medica.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per gli Attori (come da ricorso ex art. 702 bis c.p.c. datato 20.01.2023 e precisate in atti): "NEL MERITO: Voglia il Tribunale di Treviso:
1. accertare la sussistenza degli inadempimenti contrattuali e/o da contatto sociale e/o degli atti illeciti attivi e/o omissivi descritti in narrativa, determinandone le cause, gli effetti ed i danni subiti dai ricorrenti per i fatti sopra descritti
2. accertare e determinare la invalidità e inabilità permanente al 100% o nella diversa percentuale risulterà di giustizia nonché quella temporanea di Per_1
[...]
3. condannare l' resistente al risarcimento dei danni subito dai CP_2 ricorrenti per i titoli e gli importi indicati in narrativa e/o nella misura anche maggiore a quella indicata in atti che verrà ritenuta di giustizia ed in particolare al pagamento delle seguenti somme: a) in favore di in Persona_1 persona dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale della somma di €
1.445.760 oltre al risarcimento per inabilità temporanea per i titoli di cui al punto d1) ovvero della diversa anche maggiore somma che apparirà di giustizia b) in favore di in persona dei genitori esercenti la responsabilità Persona_1 genitoriale della somma di € 1.087.063 per i titoli di cui al punto d2) ovvero della diversa anche maggiore somma che apparirà di giustizia c) in favore di Pt_1 della somma di € 336.500 per i titoli di cui al punto d3) ovvero della
[...] diversa anche maggiore somma che apparirà di giustizia d) in favore di CP_1 della somma di € 336.500 per i titoli di cui al punto d3) ovvero della
[...] diversa anche maggiore somma che apparirà di giustizia e) in favore di Per_1 in persona dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale o in
[...] favore dei signori e in solido della somma di Parte_1 Controparte_1
€ 229.401 per i titoli di cui al punto d4) ovvero della diversa anche maggiore somma che apparirà di giustizia f) in favore di della somma di € Parte_1
2 20.761,7 per i titoli di cui al punto d5) ovvero della diversa anche maggiore somma che apparirà di giustizia
4. condannare l' resistente al pagamento su tutte le somme sopra CP_2 indicate della rivalutazione monetaria e degli interessi dalla maturazione di ogni singola posta creditoria al deposito del presente ricorso ed oltre agli interessi di mora ai sensi dell'art. 1284 c.c. dalla data di deposito del presente ricorso al saldo
5. spese di causa del presente giudizio integralmente rifuse.
IN ISTRUTTORIA come da memorie
Per la TA (come da comparsa di costituzione e risposta dd. 26.04.2023 e precisate in atti): "In via preliminare: Dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per le ragioni indicate in comparsa;
Nel merito: respingersi la domanda di risarcimento danni formulata nei confronti della Parte_2
, in quanto infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata.
[...]
Con vittoria di spese e competenze di lite oltre accessori come per legge. In via istruttoria: come da memorie
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 20 gennaio 2023, i Signori
e in proprio e quali esercenti la Parte_1 Controparte_1 responsabilità genitoriale sul figlio minore convenivano in Persona_1 giudizio l' (d'ora in Controparte_3 avanti, ) per sentirla condannare al risarcimento di tutti i danni, Parte_2 patrimoniali e non patrimoniali, patiti a seguito della nascita del piccolo
, avvenuta il 19 febbraio 2015 presso il Presidio Ospedaliero di DE. Per_1
Assumevano gli attori che il minore aveva riportato una grave encefalopatia ipossico-ischemica a causa di una negligente ed imperita gestione della gravidanza, del travaglio e del parto da parte dei sanitari della struttura convenuta.
Esponevano gli attori di aver precedentemente promosso, nel 2017, un procedimento per accertamento tecnico preventivo (iscritto al R.G. 1937/2017 del
Tribunale di Treviso), nel corso del quale era stata espletata una Consulenza
Tecnica d'Ufficio (CTU) a firma del Dott. Tale CTU, secondo la Persona_2 prospettazione attorea, pur avendo escluso responsabilità dei sanitari nella fase di rianimazione post-partum (oggetto specifico di quel primo ricorso), aveva
3 tuttavia indicato che l'insulto ipossico-ischemico si era verificato nel corso del travaglio di parto. Deducevano altresì che, all'udienza del 9 novembre 2017, il
Presidente del Tribunale, Dott. Aurelio Gatto, aveva dichiarato chiuso quel procedimento, rilevando che il quesito posto al CTU riguardava esclusivamente la fase post-natale e che eventuali ulteriori accertamenti, relativi a fasi antecedenti, avrebbero dovuto essere richiesti con separato e apposito ricorso.
Gli attori davano atto di aver successivamente presentato un secondo ricorso per accertamento tecnico preventivo (R.G. 4055/2022), volto specificamente ad accertare la responsabilità dei sanitari per la gestione della fase pre-parto e intra- parto, il quale, tuttavia, veniva dichiarato inammissibile da questo Tribunale con ordinanza del 25 ottobre 2022.
Instaurato il presente giudizio di merito, si costituiva l' Parte_2
la quale contestava integralmente le pretese attoree, eccependo in via
[...] preliminare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità della domanda e, nel merito, la sua infondatezza.
La convenuta evidenziava, in particolare, la carenza di prova del nesso causale e della colpa dei propri sanitari, richiamando le conclusioni della CTU Dott.
e sottolineando la radicale contraddittorietà delle attuali allegazioni Per_2 attoree rispetto a quanto sostenuto e dichiarato dai consulenti di parte degli stessi attori nel corso del primo procedimento di ATP, i quali avevano all'epoca escluso problematiche nella gestione della gravidanza e del travaglio.
Disposto il mutamento del rito da sommario a ordinario, la causa veniva istruita documentalmente.
Quindi , rigettate le istanze istruttorie , le parti precisavano le rispettive conclusioni e il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attrice è infondata e deve essere respinta.
Il presente giudizio ha ad oggetto la richiesta di risarcimento dei danni che gli attori assumono essere derivati dalla condotta, asseritamente colposa, dei sanitari dell' convenuta nella gestione della gravidanza della Signora Parte_2
e del successivo parto del piccolo . In materia di responsabilità Pt_1 Per_1 sanitaria, grava sul paziente (o, come nel caso di specie, sui suoi rappresentanti e
4 congiunti) l'onere di allegare e provare, ai sensi dell'art. 2697 c.c. e secondo i principi consolidati in tema di responsabilità contrattuale (o da "contatto sociale qualificato"), l'esistenza del rapporto terapeutico (o del contatto sociale),
l'aggravamento della situazione patologica preesistente o l'insorgenza di una nuova patologia, nonché il nesso di causalità materiale tra la condotta attiva od omissiva dei sanitari e il danno lamentato. Spetta, invece, alla struttura sanitaria dimostrare di aver esattamente adempiuto la propria prestazione o che l'inadempimento o l'inesatto adempimento è stato determinato da causa ad essa non imputabile.
Nel caso di specie, un punto nodale per la decisione è rappresentato dalle risultanze del primo procedimento per Accertamento Tecnico Preventivo (R.G.
1937/2017), promosso dagli stessi odierni attori, e, in particolare, dalla Consulenza
Tecnica d'Ufficio redatta dal Dott. Persona_2
Quel procedimento, come emerge pacificamente dagli atti e non è contestato, aveva ad oggetto specifico la verifica di eventuali responsabilità dei sanitari nella fase di assistenza rianimatoria successiva al parto del piccolo . Per_1
La CTU del Dott. come puntualmente richiamato dalla difesa della Per_2 convenuta, concluse escludendo profili di responsabilità in tale fase.
Si legge, infatti, nell'elaborato peritale: "Non sono evincibili nel caso di specie comportamenti professionali errati nella rianimazione neonatale del bambino durante il suo ricovero presso l'Ospedale di DE, che possano aver causato, anche solo in parte, il suddetto danno neurologico" (cfr. pag. 33 della CTU Dott.
citata a pag. 4 della comparsa di costituzione della convenuta e a pag. 3 Per_2 della relativa comparsa conclusionale).
La medesima CTU, pur esulando dal quesito specifico relativo alla fase post- natale, ebbe modo di osservare che la genesi del danno neurologico riportato dal minore andava verosimilmente collocata in un momento antecedente, ossia durante il travaglio di parto.
Il CTU affermò che "il neonato ha subito un insulto ipossico-ischemico nel corso del travaglio del parto, verosimilmente nell'ultima parte di questo" (pag. 25 CTU)
e che "l'encefalopatia neonatale ed il conseguente danno neurologico, di cui soffre attualmente il piccolo è stato causato da un insulto Persona_1
5 ipossico-ischemico che si è verificato nel corso del travaglio di parto" (pag. 33
CTU).
Nel presente giudizio, gli attori, mutando radicalmente la prospettiva rispetto al primo ATP, fondano le proprie doglianze su una nuova consulenza di parte
(redatta dal Prof. e dal Dott. , la quale individua pretesi profili Per_3 Per_4 di negligenza e imperizia dei sanitari non solo nella fase post-partum
(contrariamente a quanto accertato dal CTU Dott. , ma soprattutto nella Per_2 gestione della gravidanza (fase pre-ricovero) e del travaglio di parto (fase del ricovero antecedente e concomitante al parto).
Orbene, tali nuove censure, specificamente quelle relative alla fase pre-parto e intra-parto, si pongono in irresolubile e palese contraddizione con le allegazioni, le dichiarazioni e le valutazioni tecniche formulate dagli stessi attori, per il tramite dei loro allora consulenti di parte (Prof. e Dott. , nel corso Per_5 Per_6 del primo procedimento di ATP (R.G. 1937/2017).
Come meticolosamente documentato e argomentato dalla difesa dell' Pt_2
i consulenti di parte attrice, in quella sede, avevano inequivocabilmente
[...] escluso qualsivoglia criticità o errore nella gestione della gravidanza e del travaglio, concentrando le proprie censure esclusivamente sulla fase successiva al parto.
A titolo esemplificativo, nel ricorso introduttivo del primo ATP, gli attori, riportando le conclusioni della propria perizia di parte, affermavano: "Durante il decorso della gravidanza (sorveglianza prenatale), gli esami espletati – sia quelli ematochimici che quelli strumentali (ecografici) – sono stati completi, esaurienti e risultati nella norma. Le ecografie fetali eseguite secondo i protocolli ministeriali/scientifici rilevano una regolare e costante crescita fetale in linea con la gravidanza fisiologica... i tracciati cardiotocografici non rilevano una sofferenza fetale acuta per cui corretto risultava essere il comportamento dei colleghi ostetrici in sala parto" (cfr. pag. 10 del primo ricorso ATP, come citato dalla convenuta. Sottolineatura dell'estensore ).
Ancor più significativamente, nelle osservazioni critiche alla bozza della CTU
Dott. i medesimi consulenti di parte attrice (Prof. e Dott. Per_2 Per_5
ribadivano con fermezza: "Nel parere agli atti, durante la discussione orale Per_6
e con le osservazioni preliminari poi inviate, abbiamo dimostrato che non vi era stato prima, della nascita, nessun antecedente idoneo a provocare il danno cerebrale – condizione
6 imprescindibile per poter ipotizzare una lesione realizzatasi nel travaglio – e che quest'ultima è stata prodotta nella prima fase della vita del neonato. L'ipotesi che vi sia stato un evento ipossico/asfittico durante la gravidanza ed, in particolare durante il travaglio è, sostanzialmente impossibile. Nella cartella clinica del parto, pur disponibile agli atti, non vi
è annotato nessun elemento clinico da cui si possa dedurre e neppure sospettare che ci sia stata sofferenza fetale alcuna. Le fasi, pur analiticamente riportate del travaglio di parto, riporta indici del tutto normali, la registrazione del cardiotocogramma non ha evidenziato nessun segno di sofferenza del feto" (cfr. osservazioni CTP attorei, citate a pag. 10-11 della comparsa di costituzione della convenuta e a pag. 2 della memoria di replica della convenuta sempre sottolienatura dello scrivente). Ed ancora, specificavano che "il prelievo ematico fetale/ombelicale descriveva una buona saturazione fetale cioè il bambino non era in acidosi" (cfr. osservazioni CTP attorei, citate a pag. 3 della memoria di replica della convenuta).
Queste affermazioni, cristallizzate negli atti del precedente procedimento e provenienti dalla sfera tecnica della stessa parte attrice, sebbene non possano qualificarsi come confessione in senso stretto (riguardando esse valutazioni tecniche e non meri fatti storici sfavorevoli), assumono una valenza probatoria e logica di estremo rilievo nel presente giudizio.
Esse delineano un quadro fattuale e tecnico – quello della gestione della gravidanza e del travaglio – radicalmente incompatibile con le odierne doglianze.
Tale drastico mutamento di prospettazione difensiva, non suffragato dall'emersione di nuovi e decisivi elementi fattuali precedentemente ignoti, ma scaturente da una rilettura diametralmente opposta del medesimo compendio documentale e clinico, inficia pesantemente la credibilità e la fondatezza delle attuali censure. Il principio del nemo auditur propriam turpitudinem allegans (o, più latamente, il divieto di venire contra factum proprium), pur non operando come preclusione processuale in senso stretto, unitamente al dovere di lealtà e probità che informa il processo (art. 88 c.p.c.), impone una valutazione particolarmente critica e rigorosa di un simile revirement argomentativo.
La circostanza che la CTU Dott. abbia individuato la probabile causa Per_2 del danno in un insulto ipossico-ischemico verificatosi durante il travaglio non implica, di per sé, un automatico riconoscimento di responsabilità a carico della struttura sanitaria.
7 Affinché tale responsabilità possa essere affermata, è necessario che gli attori forniscano la prova, secondo il criterio del "più probabile che non", che tale evento lesivo sia stato conseguenza di una condotta colposa (negligente, imprudente o imperita) dei sanitari e che una condotta alternativa diligente avrebbe, con apprezzabile probabilità, evitato il danno
. Nel caso in esame, le stesse iniziali valutazioni tecniche di parte attrice, sopra ampiamente richiamate, deponevano per una sostanziale correttezza della gestione del travaglio e per l'assenza di segnali premonitori di sofferenza fetale che potessero allertare i sanitari e imporre condotte diverse da quelle concretamente poste in essere.
Tali affermazioni, di fatto, descrivono un travaglio che, fino al verificarsi dell'evento avverso, appariva procedere in modo fisiologico e non problematico.
Di fronte a un simile quadro, le nuove allegazioni attoree concernenti presunti errori nell'interpretazione dei tracciati cardiotocografici o nella tempistica delle decisioni cliniche durante il travaglio appaiono non solo tardive e contraddittorie, ma soprattutto sfornite di un solido e convincente supporto probatorio, essendo sostanzialmente smentite "in radice" dalle precedenti, qualificate e circostanziate prese di posizione dei propri stessi consulenti.
L'ordinamento non può avallare una ricerca della responsabilità sanitaria che si traduca in una sorta di "processo esplorativo", basato su mutevoli e contrastanti prospettazioni tecniche, nel tentativo di individuare a tutti i costi un profilo di colpa.
La responsabilità professionale medica postula, al contrario, l'accertamento rigoroso di una specifica condotta censurabile, causalmente efficiente rispetto al danno patito. Nel contesto delineato, deve ritenersi che gli attori non abbiano assolto all'onere probatorio su di essi gravante.
Le risultanze della CTU Dott. escludono responsabilità per la fase Per_2 post-partum. Per quanto concerne le fasi pre-parto e intra-parto, le significative e insanabili contraddizioni con le precedenti affermazioni dei consulenti di parte attrice minano irrimediabilmente la fondatezza delle nuove censure.
Queste ultime, pertanto, non possono assurgere a prova sufficiente della colpa dei sanitari né del nesso causale tra una loro specifica condotta e il grave danno occorso al minore. L'evento lesivo, pur nella sua tragicità, appare, alla luce delle
8 stesse iniziali prospettazioni attoree, come un'evenienza non prevedibile né prevenibile mediante una diversa condotta esigibile dai sanitari secondo i canoni della diligenza professionale.
Come pertinentemente osservato dalla difesa convenuta, "vi sono casi un cui non
è possibile prevedere esiti infausti del travaglio in un contesto di esami e decorso clinico del tutto tranquillizzante. Tuttavia, questi si possono verificare ugualmente senza che vi sia necessariamente un colpevole" (memoria di replica
Avv. Sternini, pag. 4).
In conclusione, alla luce di tutte le considerazioni sopra esposte, le domande formulate dagli attori devono essere integralmente respinte per difetto di prova in ordine alla sussistenza di una condotta colposa dei sanitari dell'Azienda Pt_2 convenuta causalmente collegata al danno lamentato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa (indeterminabile, ma di complessità media in relazione alle questioni trattate e all'entità del risarcimento richiesto), dell'attività difensiva svolta e dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa R.G. n. 454/2023, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
1. RIGETTA le domande proposte da , e Parte_1 Controparte_1
nei confronti dell' Persona_1 Controparte_3
[...]
2. CONDANNA , e Parte_1 Controparte_1 Per_1
, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore
[...] dell' che liquida Controparte_3 come segue :
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: indeterminabile - complessità media
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.127,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.416,00
9 Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 1.869,00
Fase decisionale, valore medio: € 3.579,00
Compenso tabellare € 8.991,00
PROSPETTO FINALE
Compenso tabellare € 8.991,00
Spese generali ( 15% sul compenso totale ) € 1.348,65
Totale € 10.339,65 oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Treviso, 08/06/2025
Il Giudice
dott. Deli Luca
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