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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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- 1. Articolo 844 del codice civileStudiolegalelbmg · https://www.studiolegalelbmg.com/news-e-pareri/ · 26 febbraio 2026
L'articolo 844 del Codice Civile rappresenta una norma cardine nell'ambito dei rapporti di vicinato, disciplinando le complesse situazioni di conflitto che sorgono quando l'esercizio del diritto di proprietà su un fondo genera propagazioni fastidiose o dannose per il fondo vicino. Questa disposizione mira a stabilire un equilibrio tra il diritto del proprietario di godere pienamente del proprio bene e il diritto del vicino a non subire interferenze che ne compromettano il godimento. La norma recita: Art. 844 c.c. (Immissioni): Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 29/03/2025, n. 581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 581 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza – Sezione seconda civile - in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Germana Maffei, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4393/2021 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del
16.12.2024, previa concessione dei termini di cui all'articolo 190 cod.proc.civ., ai fini del deposito in Cancelleria di comparse conclusionali e di memorie di replica, avente ad oggetto: APPELLO AVVERSO SENTENZA DI GIUDICE DI PACE tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Stefania Cribari, per Parte_1
mandato in atti;
appellante
e
, rappresentato e difeso dall'avv. Rosario Maletta, per mandato in atti;
CP_1 appellata
CONCLUSIONI
Come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO ha evocato in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Cosenza, Parte_1 CP_1
chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ Voglia il Giudice di Pace Adito
[...] in caso di mancata conciliazione ex art. 320 cpc, accertare e dichiarare la responsabilità del sig.
ex art. 844 c.c., conseguentemente condannarlo alla eliminazione delle immissioni CP_1 provenienti dai condizionatori in quanto eccedenti il limite della normale tollerabilità ed il risarcimento del danno da liquidare in via equitativa. IL tutto con vittoria di spese ed onorari”.
A sostegno della domanda, ha dedotto che il convenuto aveva provveduto all'apposizione di condizionatori, i cui elementi esterni erano generatori di immissioni di calore ed odori intollerabili, oltre che allocati senza alcuna autorizzazione da parte dell , proprietaria CP_2
del fabbricato ove insistono gli appartamenti assegnati alle parti.
Nel costituirsi, ha contestato le doglianze mosse dall'attore, eccependo CP_1
l'improcedibilità della domanda, stante il mancato esperimento della mediazione obbligatoria, il difetto di legittimazione attiva in capo all'istante, in quanto non proprietario dell'immobile e neppure occupante il cespite assegnato dall , CP_2
l'infondatezza, nel merito, della domanda, non potendo ritenersi le contestate esalazioni fastidiose né moleste oltre la soglia prevista dall'articolo 844 cpc, nonché articolato domande riconvenzionali su cui il Giudice di pace adito dichiarava la propria incompetenza funzionale.
Espletata prova orale e ctu, la causa è stata decisa con rigetto integrale delle domande attoree.
Avverso la decisione n. 781/2021 ha interposto gravame, denunziando l'illegittimità della sentenza nella parte in cui era stato ristretto il petitum alla rimozione delle immissioni proveniente da una sola delle due macchine esterne montate dal convenuto, quella che immette odori e calore in direzione della finestra del soggiorno dell'attore, escludendo quella posta sotto la finestra della cucina in uso all'appellante, nonché un esame delle prove lacunoso, omissivo, in particolare quanto alla ctu espletata, che non aveva eseguito idoneo sopralluogo nel periodo estivo, onde trarne idonei elementi di valutazione, in aderenza alla reale situazione di fatto contestata.
L'odierno appellato, resistendo al gravame, ha eccepito prioritariamente l'inammissibilità
e l'improcedibilità dell'atto di gravame, in quanto elusivo dei dettami di cui agli artt. 342 e
346 c.p.c.. riproposto l'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata in prime cure e, nel merito, ha contestato l'avversa prospettazione, valorizzando l'adeguatezza e logicità delle motivazioni utilizzate dal Giudice di Pace in ordine alla individuazione del perimetro della domanda, nei termini limitativi sopra specificati, nonché la mancanza di prova circa la natura ed intollerabilità delle immissioni di calore ed odore contestate.
Espletata nuova ctu, la causa viene per la decisione.
Così compendiati l'impianto assertivo del giudizio e lo svolgimento del processo, devesi, in via preliminare, evidenziare che sia priva di pregio l'eccezione di ammissibilità del gravame formulata dall'appellante, sulla scorta della insufficiente formulazione specificazione delle doglianze dell'appellante, atteso che gli artt. 342 e 434 c.p.c. vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di part1icolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. (cfr. ex multis Corte appello Milano sez. lav.,
08/11/2019, n.1813).
Nella specie, appare chiara la richiesta di modifica della decisione impugnata, in relazione alla errata valutazione dei profili dell'an e del quantum della pretesa attorea.
Deve, altresì, escludersi che la questione di improcedibilità della domanda possa essere vagliata in questa sede, atteso che il convenuto appellato, nel dolersi del vizio di omessa pronuncia del giudice di prime cure, non ha interposto tempestivo appello incidentale avverso la decisione.
Ciò posto, l'appello è parzialmente fondato, per le ragioni e nei limiti di seguito specificati.
Non è revocabile in dubbio la legittimazione ad agire in capo al Parte_1
Deve, all'uopo, evidenziarsi che l'azione ex art. 844 c.c. è riconosciuta dalla giurisprudenza più recente non solo al proprietario, ma anche al superficiario, all'enfiteuta, al titolare di usufrutto, di uso o dì abitazione ed, in via analogica, al titolare di un diritto personale di godimento sul fondo, come il conduttore, ma non può essere estesa anche ai parenti o agli affini di tali soggetti, che non siano titolari di una situazione giuridica di carattere reale o personale relativamente al bene esposto alle immissioni (cfr. Cassazione civile sez. III,
19/12/2019, n.33773).
Tale principio consente di attribuire la legittimazione ad agire anche all'odierno attore, in quanto assegnatario dell'alloggio popolare, atteso che la Suprema Corte ha assimilato la qualità del conduttore a quella dell'assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, che “può agire contro qualunque terzo che ostacoli o pregiudichi in fatto il suo diritto di godimento dell'immobile, posto che con l'ente gestore sussiste un rapporto di locazione che attribuisce al medesimo assegnatario una posizione identica a quella del conduttore”. (Principio enunciato in fattispecie relativa ad azione di rilascio promossa dall'assegnatario di un alloggio popolare contro terzi che occupavano senza titolo il bene di cui era titolare). (cfr. Cassazione civile sez. III, 16/10/2015, n.20927).
Ed ancora, Cassazione civile sez. II, 05/12/2023, n.33966 ha chiarito che l'art. 844 c.c. - il quale riconosce al proprietario il diritto di far cessare le propagazioni derivanti dal fondo del vicino che superino la normale tollerabilità - va interpretato estensivamente, nel senso di legittimare all'azione anche il titolare di un diritto reale o personale di godimento sul fondo;
tuttavia, ove gli accorgimenti tecnici da adottare per ricondurre le immissioni alla normale tollerabilità comportino la necessità di modificazioni di strutture dell'immobile da cui derivano le propagazioni, si deve escludere che il titolare di diritto personale di godimento sia legittimato a chiedere tali modificazioni, così come è privo di legittimazione passiva il soggetto che, non essendo proprietario del fondo da cui provengono le immissioni, non è in grado di provvedere a quelle modifiche della propria struttura che sia condannato a effettuare.
La legittimazione attiva è stata estesa anche al conduttore sulla base del disposto dell'art. 1585 c.c., comma 2, non essendovi dubbio che le immissioni stesse altro non sono che molestie, e che, in ogni caso sussiste l'identica ragione di tutela che consente l'interpretazione analogica.
Tale tutela può essere estesa anche a chi esercita un diritto personale di godimento solo quando la domanda sia volta a far cessare le immissioni senza richiesta di modifiche strutturali, come nel caso di specie.
A ciò si aggiunga che i testi escussi in prime cure hanno confermato che il occupa Parte_1
l'immobile di cui si discute e non potendo valere, onde escluderne la legittimazione ad agire, il fatto che questi abbia la disponibilità anche di altra abitazione nel territorio della
Sila, per come riferito dal urbano escusso su richiesta di parte convenuta. Tes_1
Ciò chiarito, ritiene il Tribunale che il Giudice di prime cure abbia errato nel ritenere non proposta la domanda di rimozione delle immissioni che si dipartono dal motore posto sotto la finestra ad un'anta dell'attore, atteso che dal contesto dell'atto di citazione e delle conclusioni ivi formulate si evince in termini chiari, con l'uso del plurale “condizionatori”, che la contestazione fosse indirizzata ad entrambi gli elementi esterni dei manufatti, mentre il riferimento alla finestra del soggiorno è stato utilizzato in termini di mera esemplificazione della situazione di fatto.
D'altra parte, nella comparsa di costituzione del primo grado, il convenuto non risulta che abbia formulato specifica eccezione sotto tale profilo, difendendosi nel merito su entrambi i motori esterni apposti dal CP_1
Neppure è consentita – per converso - l'estensione della domanda anche alla questione relativa alla tollerabilità dei rumori provenienti dalle macchine per cui è causa, in quanto una simile istanza non è stata ritualmente proposta nell'atto introduttivo del giudizio di prime cure, come rilevato, correttamente, dal Giudice di pace.
Proseguendo nell'esposizione dei principi applicabile al caso di specie, deve evidenziarsi che l'art. 844 c.c. impone al giudice di accertarne la normale tollerabilità sulla base del suo prudente apprezzamento, ferma la possibilità di discostarsi dalla normativa tecnica speciale prevista per limitare le immissioni in ragione della situazione concreta, al fine di trovare un giusto equilibrio tra le esigenze della produzione, la tutela proprietaria del singolo, ma anche gli aspetti immateriali della vita del proprietario che trovano tutela nella
Costituzione .
L'art. 844 c.c. viene applicato alle propagazioni che hanno il carattere della materialità, cioè immissioni che devono provocare delle conseguenze misurabili sul fondo del vicino e che si sviluppino periodicamente, anche ad intervalli regolari.
La normale tollerabilità rappresenta la misura dell'immissione lecita. I criteri dettati dall'art. 844 c.c. al primo comma non sembrano discostarsi da una posizione perfettamente paritaria tra i due diritti di appartenenza, quello esistente sul fondo offeso e quello esistente sul fondo “immittente”; per altro verso, il secondo comma dell'art. 844 c.c. prevede una ulteriore condizione operativa diretta ad orientare la discrezionalità del giudice: le esigenze della produzione. Tra gli elementi necessari per la valutazione della tollerabilità delle immissioni vi sono entrambe le dimensioni del dominio: quella statica e quella dinamica ed i criteri usati per la soluzione del conflitto tra le ragioni esistenti nella norma sono diversi.
In particolare, vengono in rilievo lo stato dei luoghi con riferimento alla condizione sia fattuale che giuridica degli stessi, pertanto la tollerabilità dell'immissione deve essere valutata sotto il profilo ambientale-naturalistico, ma anche sociale e poi il secondo comma dell'art. 844 c.c. impone il bilanciamento con le esigenze della produzione e la priorità di un determinato uso.
La giurisprudenza ha diviso le immissioni in tre categorie: 1) quelle lecite, regolate dall'art. 844 c.c., che rientrano nella normale tollerabilità; 2) quelle eccedenti la soglia della tollerabilità, non eliminabili con misure tecniche che non siano eccessivamente onerose, ma comunque lecite perché salvaguardano le esigenze della produzione;
3) quelle illecite perché eccedenti la normale tollerabilità e non giustificabili in base all'art. 844 c.c.
L'art. 844 c.c. trova piena applicazione anche negli edifici condominiali, nelle installazioni di impianti indispensabili;
questi ultimi realizzano la piena abitabilità ed il godimento dell'immobile nonché rispondono all'esigenza di creare una condizione abitativa che rispetti l'evoluzione delle esigenze generali dei cittadini (Cass., Sez. II, 15 marzo 1993 n.
3090).
È chiaro che anche gli edifici condominiali debbono sottostare ai limiti imposti dall'art. 844
c.c. per le immissioni;
la valutazione della normale tollerabilità deve rapportarsi alle peculiarità dei rapporti condominiali.
La convivenza nel condominio comporta, quindi, la necessità di contemperare le esigenze dei condomini;
la normale tollerabilità delle immissioni deve essere valutata in considerazione anche della fisionomia del condominio dei confini orizzontali e verticali tra le unità abitative del , ma soprattutto in osservanza del fatto che sussistono CP_3
esigenze di natura personale ed economica dei condomini.
Ed ancora, in tema di immissioni di fumo o di calore il giudice di merito nel giudizio sulla normale tollerabilità deve attenersi al suo prudente apprezzamento, non essendo vincolato dalla normativa tecnica prescritta per limitare l'inquinamento ed i consumi energetici, dalla quale può anche discostarsene in ragione della situazione concreta.
In altre parole, il giudice di merito deve accertare in concreto il superamento della normale tollerabilità delle immissioni.
Lo scrutinio decisionale deve, quindi, muovere dagli esiti dell'espletata c.t.u. che si prestano a positivo apprezzamento valutativo in considerazione della analiticità e completezza delle verifiche ad essa inerenti, condotte in totale aderenza al pertinente dato concreto e con metodica immune da vizio alcuno.
Nella specie, il consulente ha escluso che il motore allocato sul prospetto della facciata anteriore all'edificio generi immissioni di calore ed odori eccedenti la normale tollerabilità, mentre per la macchina montata sul prospetto posteriore ha percepito un'emissione di calore, confermata dalla prova empirica eseguita affacciandosi più volte e in tempi diversi dalla finestra della camera da letto sulla stessa facciata, priva di macchina, e dalla finestra della cucina, con macchina accesa, emissione ritenuta “fastidiosa all'affaccio dalla finestra” evidenziando che “viste le temperature estive elevate, la percezione di calore rilevata andrà ad aumentare con macchina accesa in proporzione alle temperature esterne e al periodo di funzionamento della macchina” (cfr. relazione peritale a firma dell'Ing. ). Per_1
Tanto appare riscontrare le dichiarazioni rese dai testi di parte attrice circa la presenza di emissioni di calore tali da impedire l'apertura delle finestre attoree.
Trattasi di propagazioni di aria calda che, pur non essendo a getto continuo, avvengono con frequenza periodica nel periodo in cui si raggiunge una temperatura esterna elevata, come acclarato dal consulente.
Tenuto conto del fatto che tali propagazioni di calore sono state riscontrate soltanto nel sopralluogo eseguito il 9 di luglio scorso, quando, alle ore 14:17, vi erano 33°, mentre tanto nel periodo invernale, per come accertato dal consulente nominato in prime cure, quanto nel mese di giugno, per come rilevato dall'Ing. , nessuna rilevante emissione di Per_1
odore o calore è stata riscontrata, e tenuto conto del fatto che la proprietà dell'edificio in capo all impedisce di praticare l'esecuzione degli interventi tecnici di spostamento CP_2
della macchina esterna montata sulla facciata posteriore o all'interno del balcone di pertinenza dell'alloggio in uso al deve ordinarsi la cessazione delle immissioni di CP_1 calore provenienti dal motore del condizionatore posto nel prospetto posteriore della facciata mediante l'apposizione di un pannello isolante.
Ove tale soluzione non fosse realizzabile, deve imporsi al il divieto di uso CP_1 dell'apparecchio nei mesi estivi.
Alcuna emissione di odore è stata, invece, riscontrata in conseguenza del funzionamento della macchina montata sulla parete posteriore.
Venendo alla domanda risarcitoria spiegata da parte attrice, appare corretta la decisione di rigetto da parte del giudice prime cure, la cui motivazione è adeguata e conforme ai principi espressi dalla Suprema Corte in ordine agli oneri di allegazione e prova.
Costituisce principio giurisprudenziale consolidato quello secondo il quale "quando viene superato il limite della liceità delle immissioni, segnato dall'articolo 844 c.c., si è in colpa, ancorchè si faccia uso normale della cosa fonte delle immissioni, e, se da ciò deriva danno ad altri, il danno è ingiusto, in quanto ricorrono tutti gli elementi della fattispecie prevista dall'articolo 2043 c.c." (v. Cass. 31.10.2014, n. 23283).
In particolare, considerato che l'art. 844 c.c. impone, nei limiti della normale tollerabilità e dell'eventuale contemperamento delle esigenze della proprietà con quelle della produzione l'obbligo di sopportazione di quelle inevitabili propagazioni attuate nell'ambito delle norme generali e speciali che ne disciplinano l'esercizio, ove tale ambito sia superato si e in presenza di attività illegittima, in presenza della quale non trova ragione di applicazione il criterio della priorità dell'uso e l'illiceità del fatto accertato rende l'azione inquadrabile nello schema generale di cui all'art. 2043 c.c." (v. Cass. 18.5.2015, n.
10169); e ancora "l'accertamento del superamento della soglia della normale tollerabilità di cui all'articolo 844 c.c., comporta nella liquidazione del danno da immissioni l'esclusione di qualsiasi criterio di contemperamento di interessi contrastanti e di priorità dell'uso, in quanto venendo in considerazione, in tale ipotesi, unicamente l'illiceità del fatto generatore del danno arrecato a terzi, si rientra nello schema dell'azione generale di risarcimento danni di cui all'articolo 2043 c.c. e, specificamente, per quanto concerne il danno alla salute, nello schema del danno non patrimoniale risarcibile ai sensi dell'articolo
2059 c.c." (v. Cass.cit.).
Occorre precisare, peraltro che "l'accertata esposizione ad immissione intollerabili non rappresenta di per sè prova dell'esistenza di un danno alla salute, la cui risarcibilità è subordinata all'accertamento dell'effettiva esistenza di una lesione fisica o psichica" (Cass.,
n. 4093/14) atteso che "il danno risarcibile, nella struttura della responsabilità aquiliana, è pur sempre una perdita ingiusta, conseguente a un fatto dannoso, ma non si identifica con questo nè si pone in termini di automatismo".
Ne consegue che, una volta verificatosi il fatto dannoso costituito dall'intollerabilità delle immissioni, ricade sull'attore originario l'onere della dimostrazione delle singole situazioni di pregiudizio subite e risarcibili (Cass., n. 5714/2004).
Infatti colui che chieda un risarcimento del danno, ha l'onere sia di indicare con specificità
i pregiudizi che sarebbero derivati dal comportamento illecito altrui sia di provarne l'esistenza, non potendosi ritenere ovviamente che il danno sia in re ipsa, ossia che sia sussistente per il solo fatto che il comportamento illecito sia stato posto in essere (cfr.
Tribunale Teramo sez. I, 01/02/2018, n.83; cfr. Cass. Sez. 3, 25/05/2018, n. 13071; Cass.
Sez. 3, 04/12/2018, n. 31233; Cass. Sez. 3, 24/04/2019, n. 11203).
Ora, è pur vero che l'accertata esposizione ad immissioni di calore o ad esalazioni intollerabili può determinare una lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria casa di abitazione, tutelato anche dall'art. 8 della
Convenzione europea dei diritti umani, nonché del diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane, il quale comporta un pregiudizio ristorabile in termini di danno non patrimoniale che non costituisce un danno "in re ipsa", bensì un danno conseguenza la cui prova può essere fornita dal danneggiato anche mediante presunzioni, sulla base di nozioni di comune esperienza (Cass. n. 21649 del 28/07/2021 e
Cass. n. 11930 del 13/04/2022).
Pertanto, il danneggiato che ne chieda il risarcimento è tenuto a provare di avere subito un effettivo pregiudizio in termini di disagi sofferti in dipendenza della difficile vivibilità della casa, potendosi a tal fine avvalere anche di presunzioni gravi, precise e concordanti, ma, in ogni caso, la relativa allegazione deve essere circostanziata e riferirsi a fatti specifici e precisi, non potendo risolversi in mere enunciazioni di carattere generico, astratto, eventuale ed ipotetico (v. Cass. n. 28742 del 09/11/2018).
Nel caso di specie, tuttavia, non può non rilevarsi che l'attore non ha offerto prova alcuna nè della sussistenza di un danno patrimoniale conseguente alla lesione del diritto dominicale - non avendo allegato neppure il minor valore del suo immobile come conseguenza diretta delle immissioni intollerabili - nè di un danno non patrimoniale ovvero, in particolare, di un pregiudizio alla salute di chi ha il diritto di godere il bene compromesso dall'immissione (accertata come intollerabile dal CTU).
Peraltro, non pare risarcibile il pregiudizio patito per dover sopportare immissioni fastidiose e non nocive: manca il collegamento diretto con un diritto costituzionalmente garantito, quale il diritto alla salute, e pertanto non possono ritenersi risarcibili, come danni esistenziali, quelli che appaiono i meri disagi e le complicazioni del vivere quotidiano, quali descritti dai testi escussi.
La domanda risarcitoria per le immissioni, quindi, deve essere rigettata per difetto di prova.
Le spese di lite, tenuto conto dell'esito del giudizio, caratterizzato dall'accoglimento solo parziale della domanda attorea, nonché della estrema controvertibilità delle questioni trattate e complessità dell'accertamento tecnico eseguito, meritano compensazione integrale per entrambi i gradi del giudizio.
Pqm
Il Tribunale di Cosenza, quale giudice d'appello, definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
- accoglie parzialmente l'appello proposto e conseguentemente, in parziale riforma della sentenza 781/2021, emessa dal Giudice di Pace di Cosenza, ordina a la cessazione CP_1 delle immissioni di calori provenienti dall'elemento esterno del condizionatore allocato nella facciata dell'edificio sito in Aprigliano, Rione San Rocco, in atti descritto, mediante apposizione di un pannello isolante e/o divieto di utilizzo del condizionatore nei mesi estivi;
- rigetta tutti gli ulteriori motivi di appello proposti da parte attrice;
- compensa le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio;
- pone a carico delle parti in solido le spese di ctu.
Cosenza, 29.3.2025 il Giudice
Germana Maffei
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza – Sezione seconda civile - in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Germana Maffei, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4393/2021 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del
16.12.2024, previa concessione dei termini di cui all'articolo 190 cod.proc.civ., ai fini del deposito in Cancelleria di comparse conclusionali e di memorie di replica, avente ad oggetto: APPELLO AVVERSO SENTENZA DI GIUDICE DI PACE tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Stefania Cribari, per Parte_1
mandato in atti;
appellante
e
, rappresentato e difeso dall'avv. Rosario Maletta, per mandato in atti;
CP_1 appellata
CONCLUSIONI
Come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO ha evocato in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Cosenza, Parte_1 CP_1
chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ Voglia il Giudice di Pace Adito
[...] in caso di mancata conciliazione ex art. 320 cpc, accertare e dichiarare la responsabilità del sig.
ex art. 844 c.c., conseguentemente condannarlo alla eliminazione delle immissioni CP_1 provenienti dai condizionatori in quanto eccedenti il limite della normale tollerabilità ed il risarcimento del danno da liquidare in via equitativa. IL tutto con vittoria di spese ed onorari”.
A sostegno della domanda, ha dedotto che il convenuto aveva provveduto all'apposizione di condizionatori, i cui elementi esterni erano generatori di immissioni di calore ed odori intollerabili, oltre che allocati senza alcuna autorizzazione da parte dell , proprietaria CP_2
del fabbricato ove insistono gli appartamenti assegnati alle parti.
Nel costituirsi, ha contestato le doglianze mosse dall'attore, eccependo CP_1
l'improcedibilità della domanda, stante il mancato esperimento della mediazione obbligatoria, il difetto di legittimazione attiva in capo all'istante, in quanto non proprietario dell'immobile e neppure occupante il cespite assegnato dall , CP_2
l'infondatezza, nel merito, della domanda, non potendo ritenersi le contestate esalazioni fastidiose né moleste oltre la soglia prevista dall'articolo 844 cpc, nonché articolato domande riconvenzionali su cui il Giudice di pace adito dichiarava la propria incompetenza funzionale.
Espletata prova orale e ctu, la causa è stata decisa con rigetto integrale delle domande attoree.
Avverso la decisione n. 781/2021 ha interposto gravame, denunziando l'illegittimità della sentenza nella parte in cui era stato ristretto il petitum alla rimozione delle immissioni proveniente da una sola delle due macchine esterne montate dal convenuto, quella che immette odori e calore in direzione della finestra del soggiorno dell'attore, escludendo quella posta sotto la finestra della cucina in uso all'appellante, nonché un esame delle prove lacunoso, omissivo, in particolare quanto alla ctu espletata, che non aveva eseguito idoneo sopralluogo nel periodo estivo, onde trarne idonei elementi di valutazione, in aderenza alla reale situazione di fatto contestata.
L'odierno appellato, resistendo al gravame, ha eccepito prioritariamente l'inammissibilità
e l'improcedibilità dell'atto di gravame, in quanto elusivo dei dettami di cui agli artt. 342 e
346 c.p.c.. riproposto l'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata in prime cure e, nel merito, ha contestato l'avversa prospettazione, valorizzando l'adeguatezza e logicità delle motivazioni utilizzate dal Giudice di Pace in ordine alla individuazione del perimetro della domanda, nei termini limitativi sopra specificati, nonché la mancanza di prova circa la natura ed intollerabilità delle immissioni di calore ed odore contestate.
Espletata nuova ctu, la causa viene per la decisione.
Così compendiati l'impianto assertivo del giudizio e lo svolgimento del processo, devesi, in via preliminare, evidenziare che sia priva di pregio l'eccezione di ammissibilità del gravame formulata dall'appellante, sulla scorta della insufficiente formulazione specificazione delle doglianze dell'appellante, atteso che gli artt. 342 e 434 c.p.c. vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di part1icolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. (cfr. ex multis Corte appello Milano sez. lav.,
08/11/2019, n.1813).
Nella specie, appare chiara la richiesta di modifica della decisione impugnata, in relazione alla errata valutazione dei profili dell'an e del quantum della pretesa attorea.
Deve, altresì, escludersi che la questione di improcedibilità della domanda possa essere vagliata in questa sede, atteso che il convenuto appellato, nel dolersi del vizio di omessa pronuncia del giudice di prime cure, non ha interposto tempestivo appello incidentale avverso la decisione.
Ciò posto, l'appello è parzialmente fondato, per le ragioni e nei limiti di seguito specificati.
Non è revocabile in dubbio la legittimazione ad agire in capo al Parte_1
Deve, all'uopo, evidenziarsi che l'azione ex art. 844 c.c. è riconosciuta dalla giurisprudenza più recente non solo al proprietario, ma anche al superficiario, all'enfiteuta, al titolare di usufrutto, di uso o dì abitazione ed, in via analogica, al titolare di un diritto personale di godimento sul fondo, come il conduttore, ma non può essere estesa anche ai parenti o agli affini di tali soggetti, che non siano titolari di una situazione giuridica di carattere reale o personale relativamente al bene esposto alle immissioni (cfr. Cassazione civile sez. III,
19/12/2019, n.33773).
Tale principio consente di attribuire la legittimazione ad agire anche all'odierno attore, in quanto assegnatario dell'alloggio popolare, atteso che la Suprema Corte ha assimilato la qualità del conduttore a quella dell'assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, che “può agire contro qualunque terzo che ostacoli o pregiudichi in fatto il suo diritto di godimento dell'immobile, posto che con l'ente gestore sussiste un rapporto di locazione che attribuisce al medesimo assegnatario una posizione identica a quella del conduttore”. (Principio enunciato in fattispecie relativa ad azione di rilascio promossa dall'assegnatario di un alloggio popolare contro terzi che occupavano senza titolo il bene di cui era titolare). (cfr. Cassazione civile sez. III, 16/10/2015, n.20927).
Ed ancora, Cassazione civile sez. II, 05/12/2023, n.33966 ha chiarito che l'art. 844 c.c. - il quale riconosce al proprietario il diritto di far cessare le propagazioni derivanti dal fondo del vicino che superino la normale tollerabilità - va interpretato estensivamente, nel senso di legittimare all'azione anche il titolare di un diritto reale o personale di godimento sul fondo;
tuttavia, ove gli accorgimenti tecnici da adottare per ricondurre le immissioni alla normale tollerabilità comportino la necessità di modificazioni di strutture dell'immobile da cui derivano le propagazioni, si deve escludere che il titolare di diritto personale di godimento sia legittimato a chiedere tali modificazioni, così come è privo di legittimazione passiva il soggetto che, non essendo proprietario del fondo da cui provengono le immissioni, non è in grado di provvedere a quelle modifiche della propria struttura che sia condannato a effettuare.
La legittimazione attiva è stata estesa anche al conduttore sulla base del disposto dell'art. 1585 c.c., comma 2, non essendovi dubbio che le immissioni stesse altro non sono che molestie, e che, in ogni caso sussiste l'identica ragione di tutela che consente l'interpretazione analogica.
Tale tutela può essere estesa anche a chi esercita un diritto personale di godimento solo quando la domanda sia volta a far cessare le immissioni senza richiesta di modifiche strutturali, come nel caso di specie.
A ciò si aggiunga che i testi escussi in prime cure hanno confermato che il occupa Parte_1
l'immobile di cui si discute e non potendo valere, onde escluderne la legittimazione ad agire, il fatto che questi abbia la disponibilità anche di altra abitazione nel territorio della
Sila, per come riferito dal urbano escusso su richiesta di parte convenuta. Tes_1
Ciò chiarito, ritiene il Tribunale che il Giudice di prime cure abbia errato nel ritenere non proposta la domanda di rimozione delle immissioni che si dipartono dal motore posto sotto la finestra ad un'anta dell'attore, atteso che dal contesto dell'atto di citazione e delle conclusioni ivi formulate si evince in termini chiari, con l'uso del plurale “condizionatori”, che la contestazione fosse indirizzata ad entrambi gli elementi esterni dei manufatti, mentre il riferimento alla finestra del soggiorno è stato utilizzato in termini di mera esemplificazione della situazione di fatto.
D'altra parte, nella comparsa di costituzione del primo grado, il convenuto non risulta che abbia formulato specifica eccezione sotto tale profilo, difendendosi nel merito su entrambi i motori esterni apposti dal CP_1
Neppure è consentita – per converso - l'estensione della domanda anche alla questione relativa alla tollerabilità dei rumori provenienti dalle macchine per cui è causa, in quanto una simile istanza non è stata ritualmente proposta nell'atto introduttivo del giudizio di prime cure, come rilevato, correttamente, dal Giudice di pace.
Proseguendo nell'esposizione dei principi applicabile al caso di specie, deve evidenziarsi che l'art. 844 c.c. impone al giudice di accertarne la normale tollerabilità sulla base del suo prudente apprezzamento, ferma la possibilità di discostarsi dalla normativa tecnica speciale prevista per limitare le immissioni in ragione della situazione concreta, al fine di trovare un giusto equilibrio tra le esigenze della produzione, la tutela proprietaria del singolo, ma anche gli aspetti immateriali della vita del proprietario che trovano tutela nella
Costituzione .
L'art. 844 c.c. viene applicato alle propagazioni che hanno il carattere della materialità, cioè immissioni che devono provocare delle conseguenze misurabili sul fondo del vicino e che si sviluppino periodicamente, anche ad intervalli regolari.
La normale tollerabilità rappresenta la misura dell'immissione lecita. I criteri dettati dall'art. 844 c.c. al primo comma non sembrano discostarsi da una posizione perfettamente paritaria tra i due diritti di appartenenza, quello esistente sul fondo offeso e quello esistente sul fondo “immittente”; per altro verso, il secondo comma dell'art. 844 c.c. prevede una ulteriore condizione operativa diretta ad orientare la discrezionalità del giudice: le esigenze della produzione. Tra gli elementi necessari per la valutazione della tollerabilità delle immissioni vi sono entrambe le dimensioni del dominio: quella statica e quella dinamica ed i criteri usati per la soluzione del conflitto tra le ragioni esistenti nella norma sono diversi.
In particolare, vengono in rilievo lo stato dei luoghi con riferimento alla condizione sia fattuale che giuridica degli stessi, pertanto la tollerabilità dell'immissione deve essere valutata sotto il profilo ambientale-naturalistico, ma anche sociale e poi il secondo comma dell'art. 844 c.c. impone il bilanciamento con le esigenze della produzione e la priorità di un determinato uso.
La giurisprudenza ha diviso le immissioni in tre categorie: 1) quelle lecite, regolate dall'art. 844 c.c., che rientrano nella normale tollerabilità; 2) quelle eccedenti la soglia della tollerabilità, non eliminabili con misure tecniche che non siano eccessivamente onerose, ma comunque lecite perché salvaguardano le esigenze della produzione;
3) quelle illecite perché eccedenti la normale tollerabilità e non giustificabili in base all'art. 844 c.c.
L'art. 844 c.c. trova piena applicazione anche negli edifici condominiali, nelle installazioni di impianti indispensabili;
questi ultimi realizzano la piena abitabilità ed il godimento dell'immobile nonché rispondono all'esigenza di creare una condizione abitativa che rispetti l'evoluzione delle esigenze generali dei cittadini (Cass., Sez. II, 15 marzo 1993 n.
3090).
È chiaro che anche gli edifici condominiali debbono sottostare ai limiti imposti dall'art. 844
c.c. per le immissioni;
la valutazione della normale tollerabilità deve rapportarsi alle peculiarità dei rapporti condominiali.
La convivenza nel condominio comporta, quindi, la necessità di contemperare le esigenze dei condomini;
la normale tollerabilità delle immissioni deve essere valutata in considerazione anche della fisionomia del condominio dei confini orizzontali e verticali tra le unità abitative del , ma soprattutto in osservanza del fatto che sussistono CP_3
esigenze di natura personale ed economica dei condomini.
Ed ancora, in tema di immissioni di fumo o di calore il giudice di merito nel giudizio sulla normale tollerabilità deve attenersi al suo prudente apprezzamento, non essendo vincolato dalla normativa tecnica prescritta per limitare l'inquinamento ed i consumi energetici, dalla quale può anche discostarsene in ragione della situazione concreta.
In altre parole, il giudice di merito deve accertare in concreto il superamento della normale tollerabilità delle immissioni.
Lo scrutinio decisionale deve, quindi, muovere dagli esiti dell'espletata c.t.u. che si prestano a positivo apprezzamento valutativo in considerazione della analiticità e completezza delle verifiche ad essa inerenti, condotte in totale aderenza al pertinente dato concreto e con metodica immune da vizio alcuno.
Nella specie, il consulente ha escluso che il motore allocato sul prospetto della facciata anteriore all'edificio generi immissioni di calore ed odori eccedenti la normale tollerabilità, mentre per la macchina montata sul prospetto posteriore ha percepito un'emissione di calore, confermata dalla prova empirica eseguita affacciandosi più volte e in tempi diversi dalla finestra della camera da letto sulla stessa facciata, priva di macchina, e dalla finestra della cucina, con macchina accesa, emissione ritenuta “fastidiosa all'affaccio dalla finestra” evidenziando che “viste le temperature estive elevate, la percezione di calore rilevata andrà ad aumentare con macchina accesa in proporzione alle temperature esterne e al periodo di funzionamento della macchina” (cfr. relazione peritale a firma dell'Ing. ). Per_1
Tanto appare riscontrare le dichiarazioni rese dai testi di parte attrice circa la presenza di emissioni di calore tali da impedire l'apertura delle finestre attoree.
Trattasi di propagazioni di aria calda che, pur non essendo a getto continuo, avvengono con frequenza periodica nel periodo in cui si raggiunge una temperatura esterna elevata, come acclarato dal consulente.
Tenuto conto del fatto che tali propagazioni di calore sono state riscontrate soltanto nel sopralluogo eseguito il 9 di luglio scorso, quando, alle ore 14:17, vi erano 33°, mentre tanto nel periodo invernale, per come accertato dal consulente nominato in prime cure, quanto nel mese di giugno, per come rilevato dall'Ing. , nessuna rilevante emissione di Per_1
odore o calore è stata riscontrata, e tenuto conto del fatto che la proprietà dell'edificio in capo all impedisce di praticare l'esecuzione degli interventi tecnici di spostamento CP_2
della macchina esterna montata sulla facciata posteriore o all'interno del balcone di pertinenza dell'alloggio in uso al deve ordinarsi la cessazione delle immissioni di CP_1 calore provenienti dal motore del condizionatore posto nel prospetto posteriore della facciata mediante l'apposizione di un pannello isolante.
Ove tale soluzione non fosse realizzabile, deve imporsi al il divieto di uso CP_1 dell'apparecchio nei mesi estivi.
Alcuna emissione di odore è stata, invece, riscontrata in conseguenza del funzionamento della macchina montata sulla parete posteriore.
Venendo alla domanda risarcitoria spiegata da parte attrice, appare corretta la decisione di rigetto da parte del giudice prime cure, la cui motivazione è adeguata e conforme ai principi espressi dalla Suprema Corte in ordine agli oneri di allegazione e prova.
Costituisce principio giurisprudenziale consolidato quello secondo il quale "quando viene superato il limite della liceità delle immissioni, segnato dall'articolo 844 c.c., si è in colpa, ancorchè si faccia uso normale della cosa fonte delle immissioni, e, se da ciò deriva danno ad altri, il danno è ingiusto, in quanto ricorrono tutti gli elementi della fattispecie prevista dall'articolo 2043 c.c." (v. Cass. 31.10.2014, n. 23283).
In particolare, considerato che l'art. 844 c.c. impone, nei limiti della normale tollerabilità e dell'eventuale contemperamento delle esigenze della proprietà con quelle della produzione l'obbligo di sopportazione di quelle inevitabili propagazioni attuate nell'ambito delle norme generali e speciali che ne disciplinano l'esercizio, ove tale ambito sia superato si e in presenza di attività illegittima, in presenza della quale non trova ragione di applicazione il criterio della priorità dell'uso e l'illiceità del fatto accertato rende l'azione inquadrabile nello schema generale di cui all'art. 2043 c.c." (v. Cass. 18.5.2015, n.
10169); e ancora "l'accertamento del superamento della soglia della normale tollerabilità di cui all'articolo 844 c.c., comporta nella liquidazione del danno da immissioni l'esclusione di qualsiasi criterio di contemperamento di interessi contrastanti e di priorità dell'uso, in quanto venendo in considerazione, in tale ipotesi, unicamente l'illiceità del fatto generatore del danno arrecato a terzi, si rientra nello schema dell'azione generale di risarcimento danni di cui all'articolo 2043 c.c. e, specificamente, per quanto concerne il danno alla salute, nello schema del danno non patrimoniale risarcibile ai sensi dell'articolo
2059 c.c." (v. Cass.cit.).
Occorre precisare, peraltro che "l'accertata esposizione ad immissione intollerabili non rappresenta di per sè prova dell'esistenza di un danno alla salute, la cui risarcibilità è subordinata all'accertamento dell'effettiva esistenza di una lesione fisica o psichica" (Cass.,
n. 4093/14) atteso che "il danno risarcibile, nella struttura della responsabilità aquiliana, è pur sempre una perdita ingiusta, conseguente a un fatto dannoso, ma non si identifica con questo nè si pone in termini di automatismo".
Ne consegue che, una volta verificatosi il fatto dannoso costituito dall'intollerabilità delle immissioni, ricade sull'attore originario l'onere della dimostrazione delle singole situazioni di pregiudizio subite e risarcibili (Cass., n. 5714/2004).
Infatti colui che chieda un risarcimento del danno, ha l'onere sia di indicare con specificità
i pregiudizi che sarebbero derivati dal comportamento illecito altrui sia di provarne l'esistenza, non potendosi ritenere ovviamente che il danno sia in re ipsa, ossia che sia sussistente per il solo fatto che il comportamento illecito sia stato posto in essere (cfr.
Tribunale Teramo sez. I, 01/02/2018, n.83; cfr. Cass. Sez. 3, 25/05/2018, n. 13071; Cass.
Sez. 3, 04/12/2018, n. 31233; Cass. Sez. 3, 24/04/2019, n. 11203).
Ora, è pur vero che l'accertata esposizione ad immissioni di calore o ad esalazioni intollerabili può determinare una lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria casa di abitazione, tutelato anche dall'art. 8 della
Convenzione europea dei diritti umani, nonché del diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane, il quale comporta un pregiudizio ristorabile in termini di danno non patrimoniale che non costituisce un danno "in re ipsa", bensì un danno conseguenza la cui prova può essere fornita dal danneggiato anche mediante presunzioni, sulla base di nozioni di comune esperienza (Cass. n. 21649 del 28/07/2021 e
Cass. n. 11930 del 13/04/2022).
Pertanto, il danneggiato che ne chieda il risarcimento è tenuto a provare di avere subito un effettivo pregiudizio in termini di disagi sofferti in dipendenza della difficile vivibilità della casa, potendosi a tal fine avvalere anche di presunzioni gravi, precise e concordanti, ma, in ogni caso, la relativa allegazione deve essere circostanziata e riferirsi a fatti specifici e precisi, non potendo risolversi in mere enunciazioni di carattere generico, astratto, eventuale ed ipotetico (v. Cass. n. 28742 del 09/11/2018).
Nel caso di specie, tuttavia, non può non rilevarsi che l'attore non ha offerto prova alcuna nè della sussistenza di un danno patrimoniale conseguente alla lesione del diritto dominicale - non avendo allegato neppure il minor valore del suo immobile come conseguenza diretta delle immissioni intollerabili - nè di un danno non patrimoniale ovvero, in particolare, di un pregiudizio alla salute di chi ha il diritto di godere il bene compromesso dall'immissione (accertata come intollerabile dal CTU).
Peraltro, non pare risarcibile il pregiudizio patito per dover sopportare immissioni fastidiose e non nocive: manca il collegamento diretto con un diritto costituzionalmente garantito, quale il diritto alla salute, e pertanto non possono ritenersi risarcibili, come danni esistenziali, quelli che appaiono i meri disagi e le complicazioni del vivere quotidiano, quali descritti dai testi escussi.
La domanda risarcitoria per le immissioni, quindi, deve essere rigettata per difetto di prova.
Le spese di lite, tenuto conto dell'esito del giudizio, caratterizzato dall'accoglimento solo parziale della domanda attorea, nonché della estrema controvertibilità delle questioni trattate e complessità dell'accertamento tecnico eseguito, meritano compensazione integrale per entrambi i gradi del giudizio.
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Il Tribunale di Cosenza, quale giudice d'appello, definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
- accoglie parzialmente l'appello proposto e conseguentemente, in parziale riforma della sentenza 781/2021, emessa dal Giudice di Pace di Cosenza, ordina a la cessazione CP_1 delle immissioni di calori provenienti dall'elemento esterno del condizionatore allocato nella facciata dell'edificio sito in Aprigliano, Rione San Rocco, in atti descritto, mediante apposizione di un pannello isolante e/o divieto di utilizzo del condizionatore nei mesi estivi;
- rigetta tutti gli ulteriori motivi di appello proposti da parte attrice;
- compensa le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio;
- pone a carico delle parti in solido le spese di ctu.
Cosenza, 29.3.2025 il Giudice
Germana Maffei