Ordinanza cautelare 30 ottobre 2017
Dispositivo di sentenza 24 aprile 2018
Sentenza 25 luglio 2018
Rigetto
Sentenza 18 febbraio 2019
Sentenza 30 giugno 2021
Ordinanza cautelare 24 settembre 2021
Ordinanza collegiale 25 ottobre 2021
Rigetto
Sentenza 24 febbraio 2022
Sentenza 15 aprile 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 15/04/2022, n. 561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 561 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 15/04/2022
N. 00561/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00036/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il ET
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 36 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonino Morello, Jacopo Gherardini e Franco Zambelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Venezia - Mestre, via Cavalloti n. 22;
contro
-OMISSIS-, in persona del rettore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco, 63;
-OMISSIS-, non costituitosi in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS- e Ministero dell'Istruzione, non costituitisi in giudizio;
per ottenere
A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
l’ottemperanza
alla sentenza T.A.R. ET, -OMISSIS-e passata in giudicato;
B) per quanto riguarda i primi motivi aggiunti:
la declaratoria
- di nullità per violazione o elusione del giudicato della deliberazione del -OMISSIS-1 avente ad oggetto: “ -OMISSIS-) ”;
- del verbale “ della riunione dei -OMISSIS- ” citata nella suddetta deliberazione;
e per la nomina
di un Commissario ad acta che provveda in sostituzione del -OMISSIS-ad emanare il provvedimento ora per allora di chiamata nella procedura selettiva in questione del candidato più meritevole e di assunzione, a far tempo dal -OMISSIS-, data in cui prese illegittimamente servizio il -OMISSIS-.
C) per quanto riguarda i secondi motivi aggiunti:
per la declaratoria
- di nullità per violazione o elusione del giudicato della delibera del -OMISSIS-, avente ad oggetto “ -OMISSIS-all'esito di procedure indette ai sensi dell'art. 18 e dell'art. 24 della Legge n. 240/2010. Approvazione ”;
e per la condanna
in via subordinata al risarcimento dei danni arrecati.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’-OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2022 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato:
- che con sentenza di questa -OMISSIS-, è stata dichiarata la nullità dei provvedimenti -OMISSIS- ostativi all’assunzione della ricorrente, in quanto elusivi del giudicato formatosi a seguito della sentenza di questa Sezione-OMISSIS-;
- che il Commissario ad acta , nominato con -OMISSIS-, ha provveduto a dare esecuzione al giudicato;
- che con sentenza del -OMISSIS-, è stata infine confermata la sopra richiamata pronuncia di questa -OMISSIS-;
- che il -OMISSIS-, con -OMISSIS-, ha provveduto alla nomina della ricorrente;
- che pertanto è necessario dare atto della cessazione della materia del contendere;
- che per il principio della soccombenza virtuale le spese del giudizio sono poste a carico della parte resistente nella misura indicata nel dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il ET (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna la parte resistente alla rifusione delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente, liquidandole nella somma di € 2.500,00, a titolo di compensi e spese, oltre ad IVA e CPA.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2022 con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere, Estensore
Nicola Bardino, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Mielli | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.