Decreto cautelare 17 dicembre 2021
Sentenza breve 17 gennaio 2022
Ordinanza cautelare 27 maggio 2022
Sentenza 18 ottobre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, decreto cautelare 17/12/2021, n. 756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 756 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/12/2021
N. 01494/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1494 del 2021, proposto da
ATHENA s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocato Gianluca Maria Esposito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere Arnaldo Da Brescia;
contro
ETRA s.p.a. – Energia Territorio Risorse Ambientali, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
nei confronti
LINEA VERDE società cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore - in proprio ed in qualità di capogruppo mandataria del costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese con M.B.S. GROUP società consortile a responsabilità limitata, rappresentata e difesa dagli Avvocati Angelica Maria Nicòtina, Giuseppe Farina e Giovanbattista Carnibella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dei suddetti procuratori in Padova, Via E. degli Scrovegni, 29;
per ottenere
A) l’annullamento, previa sospensione dell'efficacia, anche con misura monocratica:
- del provvedimento prot.n. 190941 del 4 novembre 2021 avente ad oggetto: “ Procedura aperta con modalità telematica per l'affidamento, mediante accordo quadro con unico operatore, del servizio di lettura dei contatori dell'acqua nei comuni gestiti da Etra S.p.A. Lotto 1 Area Padovana — CIG n. 8614001280 (C1G Master) Lotto 2 Area Bassanese - CIG n. 861400669F Aggiudicazione efficace e richiesta documentazione per stipula contratto ”, conosciuto in data 15 novembre 2021 a seguito dell'istanza di accesso agli atti;
- del provvedimento del 16 agosto 2021 con cui la stazione appaltante ha comunicato ad Athena di essere risultata seconda miglior offerente nonché l'aggiudicazione del servizio in favore del costituendo RTI orizzontale tra Linea Verde e M.B.S. Group, condizionata all'esito positivo della verifica dei requisiti di ammissione alla gara;
- della determinazione n. 149 dell’11 agosto 2021 con cui Etra s.p.a. ha disposto l'aggiudicazione al costituendo RTI orizzontale tra Linea Verde e M.B.S. Group;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, anche allo stato non conosciuti, anche eventualmente relativi alla escussione delle garanzie.
B) la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato nelle more con il RTI Linea Verde/M.B.S. Group;
C) la condanna al risarcimento del danno in forma specifica, con subentro nel contratto eventualmente stipulato con il RTI Linea Verde/MBS Group o, in subordine, per equivalente pecuniario.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la costituzione in giudizio del raggruppamento aggiudicatario;
Vista la domanda con cui parte ricorrente chiede, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm., la sospensione del provvedimento di aggiudicazione del servizio;
Rilevato:
- che l’estrema gravità e urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della prima camera di consiglio utile, è prospettata in relazione alla circostanza che - non essendo possibile la trattazione collegiale dell’istanza prima della scadenza del termine di venti giorni di cui all’art. 32, comma 11, del Codice dei contratti pubblici - “ l'interesse della ricorrente è esposto al rischio di subire un irreparabile pregiudizio se le controparti perverranno alla sottoscrizione del contratto ”;
- che il raggruppamento controinteressato, costituitosi in giudizio, ha depositato il verbale da cui risulta che in data 4 ottobre 2021 è stato dato avvio all’esecuzione in via d’urgenza del contratto;
- che la stazione appaltante, sentita informalmente ai sensi del comma 2 del richiamato articolo 56 cod. proc. amm., ha rappresentato l’intenzione di non procedere alla stipulazione del contratto prima della trattazione collegiale della domanda cautelare;
Ritenuto di conseguenza che non sussistono i presupposti per la concessione della richiesta misura cautelare monocratica
P.Q.M.
Respinge la domanda e fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 12 gennaio 2022.
Questo decreto è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso il giorno 17 dicembre 2021.
| Il Presidente |
| Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO