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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/03/2025, n. 3253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3253 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 51726/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanna Capilli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 51726/2016 promossa da:
(CF ,nata a [...] il [...] in proprio e Parte_1 CodiceFiscale_1 nella sua qualità di legale r.p.p.t della di Controparte_1 Controparte_2
(p.iva e la sig.ra nata a [...] il [...] ed ivi
[...] P.IVA_1 Controparte_3 residente, codice fiscale , entrambe rappresentate e difese dall'Avv. Antonio C.F._2
Mirarchi ( ) del foro di Catanzaro, giusta procura in atti CodiceFiscale_3
OPPONENTI contro con Socio Unico, codice fiscale , P.iva Controparte_4 P.IVA_2
, e per essa, quale sua mandataria, la codice fiscale n. – Partita P.IVA_3 CP_5 P.IVA_4
Iva n. –in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott. , P.IVA_5 CP_6 rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Pontesilli (C.F. ), ed elettivamente C.F._4 domiciliata presso il suo studio in Roma, giusta procura in atti
OPPOSTA
E
società a responsabilità limitata con socio unico costituita ai sensi Controparte_7 dell'articolo 3 della Legge 130/99, con sede legale in Via Vittorio Alfieri, 1 - Conegliano (TV) - Capitale sociale Euro 10.000 i.v., iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso-Belluno e Codice
Fiscale n. e per essa, quale mandataria, giusta procura autenticata per atto del P.IVA_6
Notaio di Sacile del 22/12/2020 Rep. 32155 Racc. 21408, la Persona_1 CP_8 (nuova denominazione sociale assunta, giusta delibera dell'assemblea straordinaria del 25/06/2019, dalla già società di diritto CP_5 Controparte_9 italiano, con sede legale in Verona, Viale dell'Agricoltura 7, capitale sociale Euro 41.280.000,00 i.v., iscrizione al Registro delle Imprese di Verona e codice fiscale p. IVA P.IVA_4 P.IVA_5 rappresentata e difesa, in forza di procura generale alle liti per Atto Notaio di Verona Persona_2 del 26.07.2010, Rep. 67488, dall'Avv. Elio Ludini del Foro di Roma (C.F. ) il C.F._5 quale elegge domicilio, ai sensi dell'art. 16 sexies del D. L. 179/2012 così come introdotto dal D.L. 90/2014, presso l'indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
INTERVENUTA
CONCLUSIONI pagina 1 di 3 Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni e note in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
in proprio quale fideiussore e nella qualità di legale rappresentante pro tempore della Parte_1 società di propone opposizione avverso il CP_1 Controparte_1 Parte_1 CP_2 decreto ingiuntivo N. 10805/2016 recante RG. n. 30816/2016 emesso dal Tribunale di Roma in data
09.05.16 con il quale ad istanza della società veniva ingiunto il pagamento della somma di CP_5
€ 49.761,81; oltre gli interessi come da domanda;
oltre le spese della procedura di ingiunzione, liquidate in € 1.305,00 per compenso ed € 286,00 per esborsi oltre iva, cpa e rimborso delle spese generali come per legge.
Motivi di opposizione: nullità delle clausole contrattuali, applicabilità dell'art. 1526 c.c., incertezza del credito, nullità clausola penale, nullità del tasso di interesse per superamento del tasso soglia.
Chiedeva di dichiarare la nullità delle clausole contrattuali inerenti la penale e i tassi di interesse, nonché la restituzione dei canoni già corrisposti, salvo l'obbligo di pagare al concedente il risarcimento ei danni, dichiarare il decreto ingiuntivo illegittimo in quanto notificato in data 31.5.2016 e 27.6.2016 e revocarlo;
in via riconvenzionale chiedeva la restituzione dei canoni già corrisposti.
Si costituiva contestando la domanda e chiedendone il rigetto e Controparte_4 chiedendo il pagamento delle somme ingiunte.
Con provvedimento del 03.02.2017 il G.I. rigettava la richiesta di provvisoria esecuzione ex art. 648 cpc, stante le ragioni addotte in sede di opposizione, concedendo i termini di cui all'art. 183 cpc.
Respinte le istanze istruttorie la causa veniva rinviata più volte per conclusioni anche in ragione del cambio del giudicante. Cont Durante il processo interveniva anche la “ ”) quale cessionaria del credito. Controparte_7
Esaminati gli atti e i documenti depositati;
visto il provvedimento del 30.10.2017;
considerato che
la società concedente ha richiesto in via monitoria il pagamento dei canoni scaduti per euro 41.541,34, e gli interessi moratori maturati per euro 8.220,47;
considerato che
le parti hanno derogato all'art. 1526 c.c. comma 1, poiché l'art. 19 del contratto di leasing prevedeva in caso di risoluzione dipendente da inadempimento dell'utilizzatore, l'operatività della risoluzione al semplice ricevimento da parte dell'utilizzatore della comunicazione contenente la contestazione dell'inadempimento con conseguente obbligo di immediata restituzione dei beni, di pagamento dei canoni fino alla risoluzione e di risarcimento dei danni;
ritenuto che
nel caso di specie non è stata richiesta la penale, ma unicamente i canoni non pagati fino alla risoluzione del contratto (come peraltro evidenziato nel provvedimento del 30.10.2017); considerato che tutte le altre deduzioni di parte opponente non possono essere accolte in quanto non fondate sulla base di quanto disposto dal contratto come sopra evidenziato;
ritenuto che
nonostante siano state sollecitate, le parti non sono riuscite a definire la lite bonariamente;
ritenuto che
la domanda è procedibile avendo la parte opposta ottemperato alla proposizione della mediazione delegata, il cui verbale negativo è in atti e da cui risulta che le parti hanno dichiarato non sussistenti i presupposti per andare oltre il primo incontro;
visti i documenti depositati da in relazione alla fattura di vendita del bene, nonché CP_4
l'emissione della fattura per la penale (che comunque non è oggetto del decreto ingiuntivo);
pagina 2 di 3
ritenuto che
la parte intervenuta ha depositato la cessione del credito;
alla luce di quanto sopra, l'opposizione deve essere respinta e confermato il decreto ingiuntivo;
la spese di lite seguono la soccombenza e sono compensate per la metà e liquidate in dispositivo tenuto conto anche del comportamento delle parti in mediazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di
Roma n. 10805/2016
- Condanna la parte opponente al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 4.000,00 oltre accessori di legge.
Roma, 3 marzo 2025
Il Giudice
dott. Giovanna Capilli
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanna Capilli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 51726/2016 promossa da:
(CF ,nata a [...] il [...] in proprio e Parte_1 CodiceFiscale_1 nella sua qualità di legale r.p.p.t della di Controparte_1 Controparte_2
(p.iva e la sig.ra nata a [...] il [...] ed ivi
[...] P.IVA_1 Controparte_3 residente, codice fiscale , entrambe rappresentate e difese dall'Avv. Antonio C.F._2
Mirarchi ( ) del foro di Catanzaro, giusta procura in atti CodiceFiscale_3
OPPONENTI contro con Socio Unico, codice fiscale , P.iva Controparte_4 P.IVA_2
, e per essa, quale sua mandataria, la codice fiscale n. – Partita P.IVA_3 CP_5 P.IVA_4
Iva n. –in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott. , P.IVA_5 CP_6 rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Pontesilli (C.F. ), ed elettivamente C.F._4 domiciliata presso il suo studio in Roma, giusta procura in atti
OPPOSTA
E
società a responsabilità limitata con socio unico costituita ai sensi Controparte_7 dell'articolo 3 della Legge 130/99, con sede legale in Via Vittorio Alfieri, 1 - Conegliano (TV) - Capitale sociale Euro 10.000 i.v., iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso-Belluno e Codice
Fiscale n. e per essa, quale mandataria, giusta procura autenticata per atto del P.IVA_6
Notaio di Sacile del 22/12/2020 Rep. 32155 Racc. 21408, la Persona_1 CP_8 (nuova denominazione sociale assunta, giusta delibera dell'assemblea straordinaria del 25/06/2019, dalla già società di diritto CP_5 Controparte_9 italiano, con sede legale in Verona, Viale dell'Agricoltura 7, capitale sociale Euro 41.280.000,00 i.v., iscrizione al Registro delle Imprese di Verona e codice fiscale p. IVA P.IVA_4 P.IVA_5 rappresentata e difesa, in forza di procura generale alle liti per Atto Notaio di Verona Persona_2 del 26.07.2010, Rep. 67488, dall'Avv. Elio Ludini del Foro di Roma (C.F. ) il C.F._5 quale elegge domicilio, ai sensi dell'art. 16 sexies del D. L. 179/2012 così come introdotto dal D.L. 90/2014, presso l'indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
INTERVENUTA
CONCLUSIONI pagina 1 di 3 Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni e note in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
in proprio quale fideiussore e nella qualità di legale rappresentante pro tempore della Parte_1 società di propone opposizione avverso il CP_1 Controparte_1 Parte_1 CP_2 decreto ingiuntivo N. 10805/2016 recante RG. n. 30816/2016 emesso dal Tribunale di Roma in data
09.05.16 con il quale ad istanza della società veniva ingiunto il pagamento della somma di CP_5
€ 49.761,81; oltre gli interessi come da domanda;
oltre le spese della procedura di ingiunzione, liquidate in € 1.305,00 per compenso ed € 286,00 per esborsi oltre iva, cpa e rimborso delle spese generali come per legge.
Motivi di opposizione: nullità delle clausole contrattuali, applicabilità dell'art. 1526 c.c., incertezza del credito, nullità clausola penale, nullità del tasso di interesse per superamento del tasso soglia.
Chiedeva di dichiarare la nullità delle clausole contrattuali inerenti la penale e i tassi di interesse, nonché la restituzione dei canoni già corrisposti, salvo l'obbligo di pagare al concedente il risarcimento ei danni, dichiarare il decreto ingiuntivo illegittimo in quanto notificato in data 31.5.2016 e 27.6.2016 e revocarlo;
in via riconvenzionale chiedeva la restituzione dei canoni già corrisposti.
Si costituiva contestando la domanda e chiedendone il rigetto e Controparte_4 chiedendo il pagamento delle somme ingiunte.
Con provvedimento del 03.02.2017 il G.I. rigettava la richiesta di provvisoria esecuzione ex art. 648 cpc, stante le ragioni addotte in sede di opposizione, concedendo i termini di cui all'art. 183 cpc.
Respinte le istanze istruttorie la causa veniva rinviata più volte per conclusioni anche in ragione del cambio del giudicante. Cont Durante il processo interveniva anche la “ ”) quale cessionaria del credito. Controparte_7
Esaminati gli atti e i documenti depositati;
visto il provvedimento del 30.10.2017;
considerato che
la società concedente ha richiesto in via monitoria il pagamento dei canoni scaduti per euro 41.541,34, e gli interessi moratori maturati per euro 8.220,47;
considerato che
le parti hanno derogato all'art. 1526 c.c. comma 1, poiché l'art. 19 del contratto di leasing prevedeva in caso di risoluzione dipendente da inadempimento dell'utilizzatore, l'operatività della risoluzione al semplice ricevimento da parte dell'utilizzatore della comunicazione contenente la contestazione dell'inadempimento con conseguente obbligo di immediata restituzione dei beni, di pagamento dei canoni fino alla risoluzione e di risarcimento dei danni;
ritenuto che
nel caso di specie non è stata richiesta la penale, ma unicamente i canoni non pagati fino alla risoluzione del contratto (come peraltro evidenziato nel provvedimento del 30.10.2017); considerato che tutte le altre deduzioni di parte opponente non possono essere accolte in quanto non fondate sulla base di quanto disposto dal contratto come sopra evidenziato;
ritenuto che
nonostante siano state sollecitate, le parti non sono riuscite a definire la lite bonariamente;
ritenuto che
la domanda è procedibile avendo la parte opposta ottemperato alla proposizione della mediazione delegata, il cui verbale negativo è in atti e da cui risulta che le parti hanno dichiarato non sussistenti i presupposti per andare oltre il primo incontro;
visti i documenti depositati da in relazione alla fattura di vendita del bene, nonché CP_4
l'emissione della fattura per la penale (che comunque non è oggetto del decreto ingiuntivo);
pagina 2 di 3
ritenuto che
la parte intervenuta ha depositato la cessione del credito;
alla luce di quanto sopra, l'opposizione deve essere respinta e confermato il decreto ingiuntivo;
la spese di lite seguono la soccombenza e sono compensate per la metà e liquidate in dispositivo tenuto conto anche del comportamento delle parti in mediazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di
Roma n. 10805/2016
- Condanna la parte opponente al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 4.000,00 oltre accessori di legge.
Roma, 3 marzo 2025
Il Giudice
dott. Giovanna Capilli
pagina 3 di 3