Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 26/05/2025, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
r.g. 99/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento Sezione Prima civile, riunita in composizione collegiale nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott. Ugo Cingano Presidente
Dott.ssa Camilla Gattiboni Consigliere
Dott.ssa Adriana De Tommaso Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello promossa con atto di citazione in appello notificato il 4/5/2024 ed iscritta a ruolo in data 7/5/2024 al n.
99/2024 vertente tra
(C.F.: ), rappr. e dif. Parte_1 C.F._1
dall'avv. Diego Santuari (C.F.: ) per mandato allegato C.F._2
alla citazione di primo grado;
APPELLANTE
CONTRO
, c.f. Controparte_1 C.F._3
, c.f. Controparte_2 C.F._4
, c.f. Controparte_3 C.F._5
, c.f. , in proprio e quali Controparte_4 C.F._6
eredi del defunto c.f. Persona_1 C.F._7
pagina 1 di 12
, c.f. Controparte_6 C.F._9
, c.f. Controparte_7 C.F._10
c.f. Controparte_8 C.F._11
tutti rappr. e dif. dall'avv. Antonio Coradello (c.f. ) C.F._12
per procure allegate alla comparsa di costituzione;
APPELLATI
OGGETTO: usucapione
Causa ritenuta in decisione sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
APPELLANTE: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Trento, ogni contraria istanza, deduzione e domanda disattesa e respinta:
In via principale e nel merito:
- accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza sub n. 372/2024, resa inter partes dal
Tribunale di Trento, Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa
Enrica Poli (sub n. 2130/2020 R.G.), pubblicata in data 27 marzo 2024 e notificata in data 4 aprile 2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
“Nel merito: per le ragioni illustrate in narrativa, accertare e dichiarare, con proprio provvedimento costituente titolo per l'intavolazione, che l'attore signor è divenuto proprietario in via esclusiva, per Parte_1
intervenuto usucapione, della quota di 1/2 indiviso (ovvero 108/216) degli immobili tavolarmente identificati come segue:
a) C.C. Civezzano, P.T. 107 II, p.f. 1299/3 (terreno classificato come orto di mq. 115);
b) C.C. , P.T. 268 II, p.f. 1123 (terreno classificato come vigna di CP_9
mq. 2554);
pagina 2 di 12 quota che, ad oggi, risulta tavolarmente intestata ai convenuti nei termini che seguono: il signor con la quota di 12/216 indivisi, la Controparte_5
signora con la quota di 12/216 indivisi, la signora Controparte_6
con la quota di 12/216 indivisi, la signora Controparte_7 Controparte_8
con la quota di 12/216 indivisi, il signor con la quota di Persona_1
20/216 indivisi (il signor come detto, è deceduto Persona_1
in data 20 gennaio 2020 e, pertanto, nella sua quota sono subentrati gli eredi signora signora signora Controparte_4 Controparte_1
e signora [peraltro già Controparte_3 Controparte_2
comproprietarie]), la signora con la quota di 10/216 Controparte_4
indivisi, la signora con la quota di 10/216 indivisi, la Controparte_1
signora con la quota di 10/216 indivisi e la signora Controparte_3
con la quota di 10/216 indivisi;
con ordine al conservatore Controparte_2
dei registri immobiliari competente di procedere alla relativa intavolazione dell'emanando provvedimento”;
e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi al Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
In ogni caso:
- condannare gli appellati alle spese legali di entrambi i gradi di giudizio
(compenso, anticipazioni, rimborso spese generali, I.V.A. [se dovuta] e contributo C.N.P.A.);
In via istruttoria: omissis
APPELLATI
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Trento, ogni diversa istanza, deduzione e domanda disattesa e respinta:
pagina 3 di 12 in via principale: rigettare l'appello promosso, confermando la sentenza impugnata.
Con rifusione delle spese e competenze di lite, oltre spese generali, cassa avvocati ed iva.
In via istruttoria: omissis
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO evocò in giudizio dinanzi al tribunale di Trento i Parte_1
convenuti indicati in epigrafe, qui appellati, per sentir accertare l'avvenuto suo acquisto per usucapione ultraventennale delle quote di proprietà agli stessi intestate dei fondi p.f. 1299/3 in PT 107 II, orto, e p.f. 1123 in PT 268
II, vigna, entrambi in CC , a lui intestati per la quota di 108/216. CP_9
Assumeva di averli posseduti da oltre 30 anni in via esclusiva e uti dominus destinandoli ad uso agricolo, coltivandoli e percependone i frutti, oltre a sopportare le spese di manutenzione.
I convenuti si costituirono in giudizio contestando la domanda e chiedendone il rigetto e, premesso che i fondi erano loro pervenuti per successione ereditaria, dedussero che mai l'attore aveva vantato possesso esclusivo e mai li aveva esclusi dal compossesso, avendo concesso i fondi a terzo in comodato anche a nome dei comproprietari, oltre ad aver lamentato per iscritto il disinteresse dei convenuti con lettera dell'8/4/2020 e formulato proposta di acquisto delle quote.
Raccolte prove orali, il tribunale rigettò la domanda di
[...]
con sentenza n. 372/2024 del 26/3/2024. Parte_1
Avverso la sentenza, notificata il 4/4/2024, ha Parte_1
quindi proposto il presente appello, con citazione notificata il 4/5/2024.
Con il primo motivo l'appellante ha lamentato l'errata motivazione della sentenza in punto dies a quo del termine per l'usucapione, e ha sostenuto che il giudice di primo grado avrebbe errato nel conferire rilevanza pagina 4 di 12 alla richiesta di certificato ereditario in morte di Persona_2
autenticata nelle firme di data 18/7/1996, negando che prima di tale data abbia potuto iniziare a decorrere il termine dell'usucapione, dal momento che la richiesta era stata sottoscritta anche dalle coeredi, danti causa dei convenuti (qui appellati), e pertanto con il riconoscimento dell'altrui titolarità di quote di comproprietà. Avrebbe inoltre errato il primo giudice nel non ritenere che già prima di lui suo padre avrebbe posseduto uti dominus i fondi, come era stato invece dimostrato.
Quale secondo motivo l'appellante ha denunziato l'erroneità della sentenza in punto insussistenza di opere di manutenzione straordinaria, per erronea valutazione delle prove raccolte, ed in particolare per non essere stata data la giusta rilevanza all'esecuzione di opere di manutenzione straordinaria dei fondi, consistenti nella posa di un nuovo impianto per le viti e nella realizzazione dell'impianto irriguo,
Quale terzo motivo ha censurato la sentenza per erronea ritenuta insussistenza degli altri presupposti ai fini dell'accertamento per usucapione, per errata motivazione sugli elementi sintomatici di un compossesso e non già di possesso esclusivo;
tanto con riferimento all'assenza di una recinzione, ad un contenzioso giudiziale cui avevano partecipato tutti i convenuti e ad alcuni documenti di paternità attorea cui era stato dato erroneamente rilievo per escludere il possesso esclusivo.
Ha quindi chiesto l'accoglimento della domanda, in riforma della sentenza gravata, concludendo come in epigrafe.
I convenuti si sono costituiti ed hanno resistito all'appello chiedendone il rigetto, assumendo, anche alla luce delle prove raccolte, l'insussistenza del vantato possesso esclusivo. Hanno concluso come in epigrafe.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione sulle trascritte conclusioni.
pagina 5 di 12 MOTIVI DELLA DECISIONE
Sebbene l'appellante abbia posto a fondamento del primo e del secondo motivo di impugnazione gli aspetti riguardanti l'individuazione del termine a quo per l'usucapione e l'esecuzione di opere di manutenzione straordinaria, lamentandosi solo con il terzo motivo della motivazione della sentenza nella parte in cui le attività di coltivazione e manutenzione dei fondi, con percezione dei frutti, non sono state ritenute sufficienti ad integrare atti di possesso esclusivo uti dominus, tale aspetto riveste rilevanza decisiva ed assorbente rispetto agli altri motivi di appello, e va pertanto esaminato con priorità.
aveva dedotto in primo grado di aver coltivato i Parte_1
fondi, percependone i frutti, provveduto alla loro manutenzione e valorizzazione e sopportandone tutti i costi;
aveva sostenuto di aver posseduto i fondi in modo incompatibile con il pari godimento degli altri proprietari, che se ne erano invece sempre disinteressati, manifestando un dominio esclusivo sulla res communis attraverso un'attività durevole, apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, come provato, tra l'altro, dal lungo tempo trascorso, e dalle numerose opere straordinarie e durevoli poste in essere, senza mai chiedere l'autorizzazione ai comproprietari, e quindi con chiara manifestazione dell'animus excludendi; aveva aggiunto che i fondi erano stati così posseduti, prima di lui, da suo padre, che a metà degli anni '90 aveva impiantato le vigne.
In punto di fatto, per quanto emergente dalle deposizioni dei testi indicati da ( , , Parte_1 Tes_1 Testimone_2 Tes_3
, , , ,
[...] Testimone_4 Testimone_5 Testimone_6 Tes_7
pagina 6 di 12 , ) egli ha coltivato l'orto (p.f. 1299/3) e la vigna (p.f. Tes_8 Testimone_9
11239), svolgendo ogni conferente attività (tagliare, potare, irrorare le viti, raccogliere l'uva e gli ortaggi, rinnovare l'impianto di vite, fare l'allacciamento per l'impianto di irrigazione delle viti), in ciò proseguendo l'attività già svolta, prima di lui, da suo padre, e quindi per oltre vent'anni prima dell'introduzione del giudizio (7/8/2020); gli stessi testi hanno anche generalmente affermato che sui fondi era stato visto all'opera solo
[...]
dopo il padre, e non altri. Parte_1
In punto di diritto deve essere ricordato ed applicato il consolidato insegnamento della S.C. in tema di usucapione delle quote dei comproprietari, ampiamente richiamato nella sentenza impugnata. Si trova ripetutamente affermato il principio secondo cui, in tema di comunione, il comproprietario che sia nel possesso del bene comune può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri comunisti, senza necessità di interversione e, se già possiede animo proprio e a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, a tal fine occorrendo che goda del bene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare in maniera univoca la volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus, senza che possa considerarsi sufficiente il fatto che gli altri partecipanti si astengano dall'uso della cosa comune;
tale volontà non può desumersi dal fatto che lo stesso abbia utilizzato e amministrato il bene ereditario attraverso il pagamento delle imposte e lo svolgimento di opere di manutenzione, operando la presunzione iuris tantum che egli abbia agito nella qualità di coerede e abbia anticipato anche la quota degli altri (tra le tante v. CASS. 6452/2025; CASS.
35067/2022; CASS. 24781/2017; CASS. 11903/2015; CASS. 23539/2011;
CASS. 12775/2008; CASS. 9003/2006).
pagina 7 di 12 In particolare, la S.C. ha insegnato che, allorché un coerede utilizza e amministra un bene ereditario, provvedendo tra l'altro alla sua manutenzione, agisce pur sempre come compossessore, rimanendo creditore nei confronti degli altri coeredi della quota di spese anticipate, da ripetere, al più tardi, al momento della divisione;
ove invece il possesso sia esercitato in modo esclusivo, ossia con la palese intenzione di escludere gli altri aventi diritto da ogni possibilità di uso e godimento dei beni ereditari, il possessore deve darne la prova al fine di dimostrare altresì la rilevanza di tale atteggiamento per l'addotta usucapione;
il possesso esercitato dal possessore sull'intera cosa è ontologicamente equivoco e come tale di per sé inabile alla usucapione della proprietà esclusiva, in quanto è giustificata l'illazione che ciascuno dei compossessori eserciti il possesso su una quota corrispondente alla sua quota di comunione, nulla esclude che l'utilizzazione da parte di partecipante possa essere più intensa e persino diversa da quella praticata dagli altri ed è lecita la presunzione che il possesso del condomino, oltre i limiti della propria quota, sia esercitato nell'interesse della collettività condominiale, nel senso che i relativi atti debbono normalmente ritenersi fondati sul titolo di rappresentanza degli altri partecipanti o compiuti iure familiaritatis. Si pone pertanto la necessità che il compossessore possieda con atti incompatibili, specie da un punto di vista materiale, con la volontà di mantenere la situazione di possesso comune, trasformandolo in possesso esclusivo (in questi termini CASS. 12260/2002).
Orbene, nella fattispecie in esame, come da principi di diritto dianzi richiamati, al fine dell'usucapione della proprietà esclusiva dei fondi non è sufficiente che si sia dedicato alla loro cura e Parte_1
coltivazione, che vi abbia realizzato opere, e che gli altri comproprietari se ne siano astenuti, del tutto, secondo quanto riferito dai testi dello stesso appellante (cfr. deposizioni di Tes_1 Testimone_2 Testimone_3
pagina 8 di 12 Tes_3 Testimone_4 Testimone_5 Testimone_10 [...]
, o comunque che vi si siano dedicati non continuativamente, ma Tes_9
solo nei periodi di soggiorno sul posto, così come hanno riferito i testi introdotti dai convenuti (cfr. deposizioni di Tes_11 Testimone_12
, . Tes_13 Tes_14
Non risulta invero posto in essere alcun atto, in specie materiale, obiettivamente incompatibile con la volontà di mantenere il compossesso e di trasformarlo in possesso esclusivo, come da menzionato arresto della S.C.; anche volendo ritenere provata la realizzazione dell'impianto di viti e del sistema di irrigazione da parte di ciò non può essere Parte_1
ritenuto fatto idoneo ad integrare il possesso esclusivo uti dominus del fondo p.f. 1123 (vigna) da parte dell'appellante, e a dare fondamento alla sua domanda di usucapione, così come del tutto condivisibilmente affermato nella sentenza gravata. Si riscontrano anzi dati di fatto di segno contrario, evidenziati nella sentenza impugnata, con ragionamento che la Corte ritiene di condividere appieno, andando così a disattendere il terzo ed assorbente motivo di appello, che censura la sentenza per avere valutato la sussistenza di elementi sintomatici di compossesso anziché di possesso esclusivo.
Come correttamente osservato dal primo giudice, né la vigna né l'orto erano recintati;
essi sono rimasti sempre liberamente accessibili dai comproprietari e non consta alcun atto ostativo o impedimento materiale frapposto alla loro fruizione;
anche i familiari dei convenuti, nei periodi dei loro soggiorni in zona, erano soliti curare l'orto ed anche coadiuvare nella cura della vigna (testi ), non Parte_1 Tes_11 Tes_12 Tes_13
potendo quindi neppure affermarsi che vi sia stato un atteggiamento di totale disinteresse circa i fondi ed abbandono da parte loro.
Come evidenziato nella sentenza appellata, poi, ed Pt_2 [...]
parteciparono al contenzioso nei confronti del di Persona_3 Parte_3
pagina 9 di 12 miglioramento fondiario di , in sede tributaria ed anche in CP_9 Per_3
sede civile, sino alla conclusione di un accordo transattivo nell'anno 2009, ed intercorsero i pagamenti dei relativi contributi, come da documentazione prodotta dai convenuti e richiamata nella sentenza;
trattasi a tutta evidenza di condotte espressive dell'animus domini in capo alle danti causa dei convenuti, che sconfessano il disinteresse e l'abbandono delle facoltà proprie del comproprietario.
Viene poi in rilievo il conferimento di incarico al geometra
[...]
nel 2015 per la stima immobiliare sintetica dei fondi, conferito da Persona_4
e, per i convenuti, da (cfr. doc. 9 e 10 Parte_1 Tes_11
parte convenuta), indubbiamente espressione di animo domini anche in capo ai convenuti, così come ritenuto nella sentenza gravata.
A diversa conclusione, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, non si perviene considerando la concessione in comodato della vigna p.f. 1123 da parte di atteso che tale Parte_1
iniziativa era stata svolta sull'implicito presupposto del consenso degli altri comproprietari, e lo stesso lo aveva esplicitato nella dichiarazione Parte_1
sostitutiva dell'atto di notorietà ex artt. 46 e 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445, prodotta sub 5), nel cui modulo, dopo le parole “nella mia qualità di”, risulta barrata la casella “comproprietario che agisce in nome e per conto degli altri comproprietari”.
Parimenti la Corte condivide la valutazione del tribunale in ordine alla lettera inviata da a (doc. 6) che Parte_1 Controparte_3
esprime più che altro il malcontento dell'appellante per il disinteresse della comproprietaria, con recriminazione delle spese affrontate per i fondi, così sottintendendo la maturazione di pretese di rimborso, piuttosto che l'affermazione del proprio possesso esclusivo finalizzato all'acquisto per usucapione delle quote altrui.
pagina 10 di 12 Il complesso degli elementi evidenziati esclude quindi che l'attività di e ritiene la Corte che il primo giudice abbia operato una Parte_1
corretta valutazione delle risultanze istruttorie, giungendo alla corretta e condivisa decisione di insussistenza del possesso esclusivo dei fondi, incompatibile con il possesso dei comproprietari. Ciò denota l'irrilevanza dei primi due motivi di appello atteso che, ove anche l'appellante avesse iniziato a svolgere le attività di coltivazione e manutenzione dei fondi prima del ricorso al Pretore per il rilascio del certificato ereditario del 1996 e avesse provveduto alle descritte opere di manutenzione straordinaria della vigna ciò non sarebbe sufficiente per affermare il possesso esclusivo utile all'usucapione delle quote dei comproprietari.
La sentenza gravata merita quindi integrale conferma.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo i parametri del d.m. 147/2022 secondo lo scaglione di valore della causa, con riduzione per la fase di trattazione e istruttoria, posto che non è stata svolta attività istruttoria.
Ricorrono i presupposti per l'imposizione del doppio del contributo ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.p.r. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del tribunale di Trento n. 372/2024
[...]
Disattesa ogni diversa istanza, eccezione, deduzione
Rigetta l'appello e condanna l'appellante a rifondere agli appellati le spese del presente grado, liquidate in € 2.126,00 quale compenso per la difesa, oltre al rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge;
Dà atto che sussistono i presupposti dell'imposizione a Parte_1
del doppio del contributo ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.p.r. 115/2002.
Trento, 15/5/2025
pagina 11 di 12 Il c.est. il presidente
Dr.ssa Adriana De Tommaso dr. Ugo Cingano
pagina 12 di 12