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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 25/07/2025, n. 1794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1794 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 7620/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TARANTO
AREA CIVILE-SEZ. 2°
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr. Valerio L.G. Seclì ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7620/2021 promossa da:
, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Antonino Parte_1
NA (PEC: Email_1
ATTORE contro
in persona del Procuratore Speciale, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Totti RO
(PEC: Email_2
CONVENUTA
in persona dell'amministratore delegato, rappresentata e difesa dall'Avv. Vito Controparte_2
Rizzi (PEC: Email_3
CONVENUTA nonché
(già , in persona del Procuratore, rappresentata e difesa E_ Controparte_4 dall'avv. Andrea Davide Arnaldi (PEC: Email_4
ATTRICE
(nel proc. n. 3765/2022 r.g.)
CONCLUSIONI come da verbale dell'udienza del 25/07/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il evocava in giudizio la onché la per ivi Parte_1 CP_1 CP_1 Controparte_2 sentire accertare e dichiarare la non debenza degli importi (straordinariamente elevati) esposti nelle fatture n.
41200920119 del 25/01/2021 di € 25.268,01, per consumi, e n. 422110183010 del 16/07/2021 di €. 550,26, per interessi di mora, emesse dalla per la somministrazione di energia elettrica nel periodo RO dal 01/01/2019 al 31/12/2020. Assumeva che, le contestate fatture erano basate su dati inattendibili e non corrispondenti ai reali consumi energetici, tanto più in esito alle verifiche tecniche effettuate dalla stessa CP_1
, che hanno accertato un guasto al misuratore, il quale non consentiva la tele lettura dei dati. Controparte_2
Esponeva che, dopo numerose segnalazioni telefoniche a quest'ultima ha formalmente RO rappresentato che, la fattura n. 41200920119 del 25/01/2021 di €. 25.268, ha importo elevato in quanto in precedenza sono stati fatturati consumi sottostimati, mentre il contratto è stato cessato con letture reali fornite dal Distributore locale; concludeva per l'accoglimento della domanda vinte le spese.
Ritualmente costituitasi in giudizio, la ha ha preliminarmente eccepito il proprio difetto di CP_1 CP_1 legittimazione passiva, per avere in precedenza ceduto il credito oggetto di causa alla (già E_
nei cui confronti dovevano essere rivolte le contestazioni del Controparte_4 Parte_1
; nel merito, ha ribadito la regolarità / legittimità delle contestate fatture, siccome emesse sulla
[...] base dei dati di consumo, ufficiali e certificati, rilevati e comunicati dalla S.p.a. E-Distribuzione, nel mentre, alcuna comunicazione ufficiale in merito a guasti, malfunzionamenti o problemi di telelettura del misuratore, ha mai ricevuto dal Distributore Locale;
che, la lettura manuale effettuata da nel febbraio Controparte_2
2022, dopo l'emissione delle fatture contestate, è da ritenersi irrilevante e tardiva, non incidente sulla legittimità della fatturazione originaria, fondata sui dati comunicati precedentemente;
che, eventuali errori nelle fatturazione dei consumi sono da imputare al Distributore Locale che ha rilevato i dati, avendo essa società venditrice agito in conformità alla normativa di settore, utilizzando i dati ufficiali ricevuti;
nelle conclusioni chiede: in via preliminare, dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva;
nel merito, rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto e diritto e/o comunque non provata;
vinte le spese.
Si costituiva altresì la quale contestava ogni addebito di responsabilità, sostenendo la Controparte_2 correttezza dei dati di consumi comunicati a RO
Con ordinanza resa all'udienza del 01/03/2024, veniva disposta la riunione al presente giudizio, più antico di ruolo, di quello recante il n. 3765/2022 ed avente ad oggetto il pagamento del credito di €. 25.268,00, ed accessori, portato dalla fattura n. 41200920119 del 25/01/2021, vantato dalla cessionaria E_
(già nei confronti del , quale debitore ceduto. Controparte_4 Parte_1
La ha contestato la fondatezza degli assunti del ritenendo omissiva E_ Parte_1
e tardiva la condotta processuale dallo stesso assunta nell'allegazione di questioni pregiudiziali;
nelle conclusioni chiede la condanna dell'ente comunale al pagamento del credito giudizialmente postulato o, in subordine, alla corresponsione di un indennizzo a titolo di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., vinte le spese.
Assegnati i termini di cui all'art. 183, co. 6, cpc, il giudizio, istruito mediante prova documentale e CTU, approdava all'udienza del 13/12/2024 per la precisazione delle conclusioni e, a tale udienza, veniva introitato per la decisione con i termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Con ordinanza resa in data 11/07/2025, la causa veniva rimessa sul ruolo per chiarimenti.
Agli esposti fini e, all'esito, per la decisione previa discussione orale, veniva fissata l'udienza del 25/07/2025.
All'udienza odierna, forniti i chiarimenti richiesti ed esaurita la discussione orale, la causa è stata decisa con separato provvedimento mediante lettura alle parti. In merito alle questioni dibattute, deve previamente esaminarsi l'eccezione preliminare, sollevata dalla convenuta in merito al proprio difetto di legittimazione passiva per aver precedentemente RO ceduto il credito di €. 25.268,00, portato dalla fattura n. 41200920119 del 25/01/2021, alla E_
(già . Controparte_4
L'eccezione è infondata.
Sul punto vale osservare che, la cessione del credito (art. 1260 e segg. c.c.) comporta il trasferimento dell'esercizio del solo diritto di credito non dell'intero rapporto contrattuale. Il cessionario, infatti, acquista soltanto i diritti volti alla realizzazione del credito ceduto, comprensivo delle garanzie e delle azioni dirette all'adempimento della prestazione, e non invece tutte le azioni relative all'essenza del contratto ceduto (come avviene nella cessione del contratto ex art. 1406 c.c.), poiché esse riguardano la titolarità del negozio che continua ad appartenere al cedente anche a seguito della cessione (cfr. Cass. civ. n. 8579/2024).
Nello specifico, la domanda formulata dal , da qualificarsi in termini di accertamento Parte_1 negativo del credito portato dalle già menzionate fatture (ceduto dalla alla RO CP_3
, si basa su contestazioni che investono vizi, obblighi e inadempimenti del fornitore nell'esecuzione del
[...] contratto di somministrazione dell'energia elettrica (id est, erroneità dei dati di consumo esposti in fattura) anteriori alla cessione, come tali riferibili e facenti capo alla itolare del contratto. RO
Ciò posto, vale rammentare che, l'art. 2697 c.c. stabilisce la regola generale sulla ripartizione dell'onere della prova, che è applicabile a tutte le azioni legali, comprese quelle di accertamento negativo del credito.
Spetta, pertanto, al preteso creditore dimostrare l'esistenza e l'entità del proprio diritto, anche quando si trovi a fronteggiare un'azione di accertamento negativo (cfr. ex multis Cass. Ord. n. 9706/2024).
Nella specie, dal compendio probatorio documentale versato in atti dal e dalle Parte_1 medesime prospettazioni della convenuta risulta che, nel mese di febbraio 2021, CP_1 Controparte_2 sollecitata dalle segnalazioni del , il medesimo distributore locale, disposte le opportune Parte_1 verifiche tecniche, ha accertato un guasto al misuratore, il quale non consentiva la tele lettura dei dati.
Gli esiti della CTU, dai quali questo giudice non ha motivo di discostarsi, hanno confermato che “la verifica effettuata sul misuratore dei consumi, codice cliente n. 746038445, ha permesso di registrare che i consumi registrati, dallo stesso, erano uguali a zero” (v. pag. 4 relazione tecnica).
L'ausiliario ha, altresì, evidenziato che i consumi complessivi rilevati dallo storico del distributore locale nel periodo 01/01/2019 – 31/12/2020, così come comunicati a mezzo Pec dal medesimo distributore, hanno registrato un totale c0mplessivo di energia attiva KW/h 0,754 (reattiva KVar/h 0,725), a fronte di Kw/h
156.157,00 (reattiva KVar/h 70.270,00) registrati nella fattura nr. 41200920119 emessa dalla CP_1
a tanto consegue che “la fattura n. 41200920119 di el 25.01.2021 non è congrua
[...] Controparte_5 rispetto agli effettivi consumi rilevati nel periodo in oggetto da parte di (v. pag. 5 Controparte_6 relazione tecnica). Il decidente dunque, aderendo alle conclusioni del CTU, in relazioni alle quali alcuna osservazione contraria hanno formulato le parti, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento.
Stante il difetto di prova, sia nell'an che nel quantum, del credito portato dalle fatture n. 41200920119 del
25/01/2021 di € 25.268,01 e n. 422110183010 del 16/07/2021 di € 550,26, emesse dalla , RO la domanda di accertamento negativo formulata dal va conseguentemente accolta. Parte_1
Correlativamente, va respinta la domanda di pagamento giudizialmente postulata dalla ei E_ confronti del , non essendo necessario soffermarsi sulle responsabilità dei disguidi Parte_1 occorsi tra le parti convenute in merito alla comunicazione dei dati esposti in fattura, siccome ininfluenti ai fini del presente giudizio, avente ad oggetto – come detto - esclusivamente l'accertamento (negativo) del credito portato dalle suindicate fatture.
Va, altresì, dichiarata l'inammissibilità della domanda di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., formulata in via subordinata dalla ei confronti del , per difetto del E_ Parte_1 carattere di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., attesa la piena disponibilità dell'esperita azione principale ex art. 1264 c.c.
La peculiarità della vicenda processuale giustifica la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti.
Le spese di Ctu vengono definitivamente poste a carico delle parti, in solido ed in eguale misura.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Dichiara non dovute dal le somme portate dalle fatture n. 41200920119 del Parte_1
25/01/2021 di €. 25.268,01 e n. 422110183010 del 16/07/2021 di €. 550,26, emesse dalla CP_1
;
[...]
- rigetta la domanda di pagamento formulata dalla nei confronti del Comune di CP_3
; Parte_1
- dichiara l'inammissibilità della domanda di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., formulata in via subordinata dalla nei confronti del , per difetto del E_ Parte_1 carattere di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c.;
- pone definitivamente le spese di Ctu a carico delle parti, in solido ed in eguale misura.
- spese di giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Taranto il 25/07/2025.
Il Giudice
dr. Valerio L.G. Seclì
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TARANTO
AREA CIVILE-SEZ. 2°
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr. Valerio L.G. Seclì ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7620/2021 promossa da:
, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Antonino Parte_1
NA (PEC: Email_1
ATTORE contro
in persona del Procuratore Speciale, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Totti RO
(PEC: Email_2
CONVENUTA
in persona dell'amministratore delegato, rappresentata e difesa dall'Avv. Vito Controparte_2
Rizzi (PEC: Email_3
CONVENUTA nonché
(già , in persona del Procuratore, rappresentata e difesa E_ Controparte_4 dall'avv. Andrea Davide Arnaldi (PEC: Email_4
ATTRICE
(nel proc. n. 3765/2022 r.g.)
CONCLUSIONI come da verbale dell'udienza del 25/07/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il evocava in giudizio la onché la per ivi Parte_1 CP_1 CP_1 Controparte_2 sentire accertare e dichiarare la non debenza degli importi (straordinariamente elevati) esposti nelle fatture n.
41200920119 del 25/01/2021 di € 25.268,01, per consumi, e n. 422110183010 del 16/07/2021 di €. 550,26, per interessi di mora, emesse dalla per la somministrazione di energia elettrica nel periodo RO dal 01/01/2019 al 31/12/2020. Assumeva che, le contestate fatture erano basate su dati inattendibili e non corrispondenti ai reali consumi energetici, tanto più in esito alle verifiche tecniche effettuate dalla stessa CP_1
, che hanno accertato un guasto al misuratore, il quale non consentiva la tele lettura dei dati. Controparte_2
Esponeva che, dopo numerose segnalazioni telefoniche a quest'ultima ha formalmente RO rappresentato che, la fattura n. 41200920119 del 25/01/2021 di €. 25.268, ha importo elevato in quanto in precedenza sono stati fatturati consumi sottostimati, mentre il contratto è stato cessato con letture reali fornite dal Distributore locale; concludeva per l'accoglimento della domanda vinte le spese.
Ritualmente costituitasi in giudizio, la ha ha preliminarmente eccepito il proprio difetto di CP_1 CP_1 legittimazione passiva, per avere in precedenza ceduto il credito oggetto di causa alla (già E_
nei cui confronti dovevano essere rivolte le contestazioni del Controparte_4 Parte_1
; nel merito, ha ribadito la regolarità / legittimità delle contestate fatture, siccome emesse sulla
[...] base dei dati di consumo, ufficiali e certificati, rilevati e comunicati dalla S.p.a. E-Distribuzione, nel mentre, alcuna comunicazione ufficiale in merito a guasti, malfunzionamenti o problemi di telelettura del misuratore, ha mai ricevuto dal Distributore Locale;
che, la lettura manuale effettuata da nel febbraio Controparte_2
2022, dopo l'emissione delle fatture contestate, è da ritenersi irrilevante e tardiva, non incidente sulla legittimità della fatturazione originaria, fondata sui dati comunicati precedentemente;
che, eventuali errori nelle fatturazione dei consumi sono da imputare al Distributore Locale che ha rilevato i dati, avendo essa società venditrice agito in conformità alla normativa di settore, utilizzando i dati ufficiali ricevuti;
nelle conclusioni chiede: in via preliminare, dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva;
nel merito, rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto e diritto e/o comunque non provata;
vinte le spese.
Si costituiva altresì la quale contestava ogni addebito di responsabilità, sostenendo la Controparte_2 correttezza dei dati di consumi comunicati a RO
Con ordinanza resa all'udienza del 01/03/2024, veniva disposta la riunione al presente giudizio, più antico di ruolo, di quello recante il n. 3765/2022 ed avente ad oggetto il pagamento del credito di €. 25.268,00, ed accessori, portato dalla fattura n. 41200920119 del 25/01/2021, vantato dalla cessionaria E_
(già nei confronti del , quale debitore ceduto. Controparte_4 Parte_1
La ha contestato la fondatezza degli assunti del ritenendo omissiva E_ Parte_1
e tardiva la condotta processuale dallo stesso assunta nell'allegazione di questioni pregiudiziali;
nelle conclusioni chiede la condanna dell'ente comunale al pagamento del credito giudizialmente postulato o, in subordine, alla corresponsione di un indennizzo a titolo di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., vinte le spese.
Assegnati i termini di cui all'art. 183, co. 6, cpc, il giudizio, istruito mediante prova documentale e CTU, approdava all'udienza del 13/12/2024 per la precisazione delle conclusioni e, a tale udienza, veniva introitato per la decisione con i termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Con ordinanza resa in data 11/07/2025, la causa veniva rimessa sul ruolo per chiarimenti.
Agli esposti fini e, all'esito, per la decisione previa discussione orale, veniva fissata l'udienza del 25/07/2025.
All'udienza odierna, forniti i chiarimenti richiesti ed esaurita la discussione orale, la causa è stata decisa con separato provvedimento mediante lettura alle parti. In merito alle questioni dibattute, deve previamente esaminarsi l'eccezione preliminare, sollevata dalla convenuta in merito al proprio difetto di legittimazione passiva per aver precedentemente RO ceduto il credito di €. 25.268,00, portato dalla fattura n. 41200920119 del 25/01/2021, alla E_
(già . Controparte_4
L'eccezione è infondata.
Sul punto vale osservare che, la cessione del credito (art. 1260 e segg. c.c.) comporta il trasferimento dell'esercizio del solo diritto di credito non dell'intero rapporto contrattuale. Il cessionario, infatti, acquista soltanto i diritti volti alla realizzazione del credito ceduto, comprensivo delle garanzie e delle azioni dirette all'adempimento della prestazione, e non invece tutte le azioni relative all'essenza del contratto ceduto (come avviene nella cessione del contratto ex art. 1406 c.c.), poiché esse riguardano la titolarità del negozio che continua ad appartenere al cedente anche a seguito della cessione (cfr. Cass. civ. n. 8579/2024).
Nello specifico, la domanda formulata dal , da qualificarsi in termini di accertamento Parte_1 negativo del credito portato dalle già menzionate fatture (ceduto dalla alla RO CP_3
, si basa su contestazioni che investono vizi, obblighi e inadempimenti del fornitore nell'esecuzione del
[...] contratto di somministrazione dell'energia elettrica (id est, erroneità dei dati di consumo esposti in fattura) anteriori alla cessione, come tali riferibili e facenti capo alla itolare del contratto. RO
Ciò posto, vale rammentare che, l'art. 2697 c.c. stabilisce la regola generale sulla ripartizione dell'onere della prova, che è applicabile a tutte le azioni legali, comprese quelle di accertamento negativo del credito.
Spetta, pertanto, al preteso creditore dimostrare l'esistenza e l'entità del proprio diritto, anche quando si trovi a fronteggiare un'azione di accertamento negativo (cfr. ex multis Cass. Ord. n. 9706/2024).
Nella specie, dal compendio probatorio documentale versato in atti dal e dalle Parte_1 medesime prospettazioni della convenuta risulta che, nel mese di febbraio 2021, CP_1 Controparte_2 sollecitata dalle segnalazioni del , il medesimo distributore locale, disposte le opportune Parte_1 verifiche tecniche, ha accertato un guasto al misuratore, il quale non consentiva la tele lettura dei dati.
Gli esiti della CTU, dai quali questo giudice non ha motivo di discostarsi, hanno confermato che “la verifica effettuata sul misuratore dei consumi, codice cliente n. 746038445, ha permesso di registrare che i consumi registrati, dallo stesso, erano uguali a zero” (v. pag. 4 relazione tecnica).
L'ausiliario ha, altresì, evidenziato che i consumi complessivi rilevati dallo storico del distributore locale nel periodo 01/01/2019 – 31/12/2020, così come comunicati a mezzo Pec dal medesimo distributore, hanno registrato un totale c0mplessivo di energia attiva KW/h 0,754 (reattiva KVar/h 0,725), a fronte di Kw/h
156.157,00 (reattiva KVar/h 70.270,00) registrati nella fattura nr. 41200920119 emessa dalla CP_1
a tanto consegue che “la fattura n. 41200920119 di el 25.01.2021 non è congrua
[...] Controparte_5 rispetto agli effettivi consumi rilevati nel periodo in oggetto da parte di (v. pag. 5 Controparte_6 relazione tecnica). Il decidente dunque, aderendo alle conclusioni del CTU, in relazioni alle quali alcuna osservazione contraria hanno formulato le parti, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento.
Stante il difetto di prova, sia nell'an che nel quantum, del credito portato dalle fatture n. 41200920119 del
25/01/2021 di € 25.268,01 e n. 422110183010 del 16/07/2021 di € 550,26, emesse dalla , RO la domanda di accertamento negativo formulata dal va conseguentemente accolta. Parte_1
Correlativamente, va respinta la domanda di pagamento giudizialmente postulata dalla ei E_ confronti del , non essendo necessario soffermarsi sulle responsabilità dei disguidi Parte_1 occorsi tra le parti convenute in merito alla comunicazione dei dati esposti in fattura, siccome ininfluenti ai fini del presente giudizio, avente ad oggetto – come detto - esclusivamente l'accertamento (negativo) del credito portato dalle suindicate fatture.
Va, altresì, dichiarata l'inammissibilità della domanda di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., formulata in via subordinata dalla ei confronti del , per difetto del E_ Parte_1 carattere di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., attesa la piena disponibilità dell'esperita azione principale ex art. 1264 c.c.
La peculiarità della vicenda processuale giustifica la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti.
Le spese di Ctu vengono definitivamente poste a carico delle parti, in solido ed in eguale misura.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Dichiara non dovute dal le somme portate dalle fatture n. 41200920119 del Parte_1
25/01/2021 di €. 25.268,01 e n. 422110183010 del 16/07/2021 di €. 550,26, emesse dalla CP_1
;
[...]
- rigetta la domanda di pagamento formulata dalla nei confronti del Comune di CP_3
; Parte_1
- dichiara l'inammissibilità della domanda di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., formulata in via subordinata dalla nei confronti del , per difetto del E_ Parte_1 carattere di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c.;
- pone definitivamente le spese di Ctu a carico delle parti, in solido ed in eguale misura.
- spese di giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Taranto il 25/07/2025.
Il Giudice
dr. Valerio L.G. Seclì