Art. 2. 1. Ai fini di quanto disposto dal paragrafo 51 del documento di cui all'articolo 1, sono riconosciuti agli osservatori degli Stati partecipanti alla Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa, durante la loro missione in territorio italiano, le immunita' ed i privilegi accordati al personale diplomatico dalla convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche.
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7 novembre 1989
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