a) Organizzazioni di volontariato;
b) Associazioni di promozione sociale;
c) Enti filantropici;
d) Imprese sociali, incluse le cooperative sociali;
e) Reti associative;
f) Societa' di mutuo soccorso;
g) Altri enti del Terzo settore.
2. Ad eccezione delle reti associative, nessun ente puo' essere contemporaneamente iscritto in due o piu' sezioni.
3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali puo', con decreto di natura non regolamentare, sentita la Conferenza Unificata, istituire sottosezioni o nuove sezioni o modificare le sezioni esistenti.