Art. 5.
Le pensioni dirette della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1 luglio 1965 si riliquidano, con effetto dal 1 gennaio 1967, applicando le norme contenute nel presente articolo e nei successivi articoli 6 e 7. Il nuovo importo, per le relative pensioni indirette e di riversibilita', si determina, sulla base del corrispondente trattamento diretto riliquidato, con l'applicazione delle norme contenute negli articoli 6 , 7 e 8 della legge 26 luglio 1965, n. 965 , e nel precedente articolo 4.
La riliquidazione delle pensioni dirette di cui al comma precedente si effettua secondo i criteri stabiliti dagli articoli 3 , 4 e 8 della legge 26 luglio 1965, n. 965 .
Ai fini della determinazione della quota di pensione di cui alla lettera a) dell'articolo 3 della citata legge n. 965 del 1965 :
si attribuisce come data di cessazione dal servizio del dipendente, quella del 31 dicembre 1966;
si attribuisce, come parte a) della retribuzione annua contributiva riferita alla data di cessazione dal servizio, quella virtuale risultante dall'applicazione delle norme contenute nel successivo articolo 6;
si considera come servizio utile quello computato per la liquidazione della pensione originaria, aumentato degli eventuali anni di abbuono per esodo volontario o per mancato giuramento.
Ai fini della determinazione della quota di pensione di cui alla lettera b) dell'articolo 3 della citata legge n. 965 del 1965 , si considera l'eventuale pensione aggiuntiva in godimento al 30 giugno 1965 e, nel caso di cessazione dal servizio avvenuta nel periodo dal 1 gennaio 1958 al 30 giugno 1965, si considera anche la eventuale quota di pensione relativa ai servizi simultanei che gia' siano stati computati ai fini della liquidazione della pensione originaria. La riliquidazione della quota di pensione di cui alla lettera b) del citato articolo 3, si effettua maggiorando del 35 per cento le predette eventuali pensione aggiuntiva e quota di pensione relativa a servizi simultanei.
Le pensioni dirette della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1 luglio 1965 si riliquidano, con effetto dal 1 gennaio 1967, applicando le norme contenute nel presente articolo e nei successivi articoli 6 e 7. Il nuovo importo, per le relative pensioni indirette e di riversibilita', si determina, sulla base del corrispondente trattamento diretto riliquidato, con l'applicazione delle norme contenute negli articoli 6 , 7 e 8 della legge 26 luglio 1965, n. 965 , e nel precedente articolo 4.
La riliquidazione delle pensioni dirette di cui al comma precedente si effettua secondo i criteri stabiliti dagli articoli 3 , 4 e 8 della legge 26 luglio 1965, n. 965 .
Ai fini della determinazione della quota di pensione di cui alla lettera a) dell'articolo 3 della citata legge n. 965 del 1965 :
si attribuisce come data di cessazione dal servizio del dipendente, quella del 31 dicembre 1966;
si attribuisce, come parte a) della retribuzione annua contributiva riferita alla data di cessazione dal servizio, quella virtuale risultante dall'applicazione delle norme contenute nel successivo articolo 6;
si considera come servizio utile quello computato per la liquidazione della pensione originaria, aumentato degli eventuali anni di abbuono per esodo volontario o per mancato giuramento.
Ai fini della determinazione della quota di pensione di cui alla lettera b) dell'articolo 3 della citata legge n. 965 del 1965 , si considera l'eventuale pensione aggiuntiva in godimento al 30 giugno 1965 e, nel caso di cessazione dal servizio avvenuta nel periodo dal 1 gennaio 1958 al 30 giugno 1965, si considera anche la eventuale quota di pensione relativa ai servizi simultanei che gia' siano stati computati ai fini della liquidazione della pensione originaria. La riliquidazione della quota di pensione di cui alla lettera b) del citato articolo 3, si effettua maggiorando del 35 per cento le predette eventuali pensione aggiuntiva e quota di pensione relativa a servizi simultanei.