Versione
13 dicembre 1970
13 dicembre 1970
Art. 1.
Le disposizioni di cui agli articoli 270 e 271 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 , si applicano soltanto nei confronti del sindaco, del presidente della giunta provinciale, degli assessori comunali e provinciali e dei componenti il consiglio direttivo dei consorzi.
I commi quinto e sesto dell'articolo 149 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 , sono abrogati.
Le disposizioni di cui agli articoli 270 e 271 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 , si applicano soltanto nei confronti del sindaco, del presidente della giunta provinciale, degli assessori comunali e provinciali e dei componenti il consiglio direttivo dei consorzi.
I commi quinto e sesto dell'articolo 149 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 , sono abrogati.
Giurisprudenza • 1
- 1. Corte Cost., ordinanza 08/06/1983, n. 152Provvedimento: N. 152 ORDINANZA 2 GIUGNO 1983 Deposito in cancelleria: 8 giugno 1983. Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 163 del 15 giugno 1983. Pres. ELIA - Rel. MALAGUGINI LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Prof. PO ELIA, Presidente - Dott. EL RO - Prof. ON DE NO - Prof. LM OE - Avv. RO RE - Dott. RU UC UC - Avv. RT MALAGUGINI - Prof. IO LA - Dott. AL ON - Prof. NI LA ER - Prof. RG AN - Prof. PP RA - Dott. RA SA - Prof. NN ON - Prof. TO GALLO, Giudici, ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 270 del r.d. 3 marzo 1934, n. 383 (Testo unico della legge comunale e provinciale), come modif. dagli artt. 1 e 2 della legge 10 …Leggi di più...
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