Articolo 1 della Legge 10 novembre 1970, n. 852
Articolo 2
Versione
13 dicembre 1970
Art. 1.
Le disposizioni di cui agli articoli 270 e 271 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 , si applicano soltanto nei confronti del sindaco, del presidente della giunta provinciale, degli assessori comunali e provinciali e dei componenti il consiglio direttivo dei consorzi.
I commi quinto e sesto dell'articolo 149 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 , sono abrogati.
Entrata in vigore il 13 dicembre 1970
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