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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VIII, sentenza 25/02/2026, n. 1189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 1189 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1189/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 8, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CONTINO IDA, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7274/2024 depositato il 25/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Rende
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 19840 TARI 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 133/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 srl (p. iva P.IVA_1), in persona del suo legale rappresentante pro tempore Sig. Nominativo_1 ha adito questa Corte di giustizia tributaria per ottenere la declaratoria di nullità dell'avviso di pagamento n. 19840 del 25.7.2024, per l'importo complessivo di
€ 2.999,00, relativo a mancato pagamento TARI 2024.
La ricorrente premette in fatto di essere proprietaria di un capannone industriale, sito nel Comune di
Rende (CS), nel quale svolge l'attività di autodemolizione - recupero per riciclaggio di cascami e rottami metallici, meccanica e motoristica.
Tale capannone è stato oggetto di sopralluogo da parte della M.T. SpA, società di riscossione del
Comune di Rende, a conclusione del quale è stato redatto, in contraddittorio, il verbale che si produce
(doc. 10), nel quale sono riportate le seguenti misurazioni:
“ uffici mq. 10,79 – uffici mq. 5,41 (archivio) – officina mq. 56,73 – uffici mq. 18,04 – uffici mq. 7 – uffici mq. 10,65 – uffici mq. 3,48 – uffici mq. 10,77 – magazzini mq. 62,45 (deposito) – magazzini mq. 40,52 – magazzini mq. 31,38 – bagno wc mq. 4,68 – bagno wc mq. 1,44 – bagno wc mq. 1,41 – capannone mq.
575,45”.
Le suddette misurazioni sono state confermate:
dalla sentenza n. 4183/2018 di questa Corte di giustizia tributaria con la quale i giudici, in accoglimento del ricorso avrebbero annullato l'avviso di accertamento TARI 2005;
dalla sentenza n. 5143/2023 con la quale sempre questa Corte di giustizia, in accoglimento del ricorso, aveva annullato gli avvisi di accertamento TARI anni dal 2015 al 2020.
A sostegno della propria pretesa eccepisce in primo luogo il vizio motivazionale e il giudicato esterno;
e, nel merito l'infondatezza della pretesa tributaria.
Si è costituito il comune di Rende controdeducendo a ciascun profilo di censura e chiedendo il rigetto del ricorso. Nello specifico, dopo aver escluso l'operatività, nella fattispecie, del giudicato esterno, ha eccepito che la società ricorrente non avrebbe chiesto né fornito la prova di produrre rifiuti speciali.
All'odierna udienza la causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato.
Si premette che l'avviso impugnato ha a oggetto il pagamento della TARI per l'anno 2024, relativamente alle seguenti utenze:
1 – n. Num_1, per mq. 66 – cod. 211 (uffici e agenzie)
2 – n. Num_2, per mq. 215 – cod. 220 (attività industriali con capannoni di produzione) Ciò precisato risulta dagli atti che in data 29.2.2024 è stato sottoscritto fra le parti un verbale di mediazione tributaria ( doc. 3), ai sensi dell'art. 17 bis D. L.v. 546/1992, nel quale, in parziale accoglimento del ricorso (doc. 4) proposto dalla società ricorrente avverso l'avviso di pagamento ordinario n. 13774 del 18.9.2023 (doc. 5) relativo alla TARI per l'anno 2023, è stata riconosciuta l'esenzione delle utenze nn. Num_2 e Num_3 e confermata l'imposizione delle somme richieste per l'utenza n. Num_1.
Nonostante il verbale di mediazione, sottoscritto in data 11.4.2024, veniva notificato alla ricorrente l'avviso di accertamento n. 3033 dell'8.4.2024 avente a oggetto TARI 2023.
A seguito di istanza in autotutela inoltrato dalla contribuente, tuttavia, il Comune di Rende tramite la concessionaria ha provveduto a rettificare il prov. 3033 dell'8.4.2024, eliminando appunto le somme richieste per le utenze n. Num_2 e Num_3, sulle quali si producono rifiuti speciali.
L'Ente impositore, dunque, ha riconosciuto la fondatezza delle doglianze formulate dalla società contribuente.
Ciò posto, la disposizione di riferimento è contenuta nell'art. 1, comma 649 della l. 147/2013, ove è statuito che “Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»
Peraltro, tale disposizione è ripresa nell'art. 7 del regolamento TARI del comune di Rende, ove , tuttavia, al n. 5 statuisce “L esenzione o riduzione di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedono ad indicare nella dichiarazione di cui al successivo articolo 23, le superfici produttive di rifiuti speciali e a fornire, entro il 30 Aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, idonea documentazione comprovante ordinaria produzione dei predetti rifiuti e il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti tossici o nocivi allegando altresì copia della planimetria dei locali interessati in caso di mancata indicazione in denuncia diretti superfici così come sopra specificato l'intera superficie sarà assoggettata alla tassa per l'intero anno solare”.
Ebbene, secondo la prospettazione difensiva non vi sarebbe prova agli atti che la contribuente ha ottemperato a tale onere.
Tuttavia, ritiene questo giudice di condividere sul punto quanto rilevato nella sentenza n. 5143/2023
(relativa alla tari anni dal 2015 al 2020), ove è chiarito che nella fattispecie non solo vi è stato un sopralluogo nel 2011 ( peraltro agli atti) , ma che l'ente impositore aveva piena conoscenza sia dello stato dei luoghi che della modalità di stoccaggio.
Tale assunto trova peraltro conferma nel provvedimento di rettifica della TARI 2023, dal quale risulta in maniera inequivocabile che sono stati esclusi dalla tassazione le utenze Num_2 e Num_3.
Occorre, a questo punto precisare che anche nelle ipotesi di esenzione tari per produzione di rifiuti speciali, le superfici sono soggette alla quota fissa della imposta.
In proposito, si precisa che il comma 651 della l. 147/2013, oltre a fare esplicito riferimento a una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti e ai relativi ammortamenti, e a una quota variabile, rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e ai costi di gestione, richiama espressamente il D.P.R. 27.4.1999 n. 158
(“Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”, tutt'ora in vigore). Ebbene, come chiarito dalla Cassazione nella ordinanza n. 13455/2024, << L' art. 3 di tale d.P.R. (“Determinazione della tariffa”) così dispone: «1. Sulla base della tariffa di riferimento di cui all'articolo 2, gli enti locali individuano il costo complessivo del servizio e determinano la tariffa, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.
2. La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.
3. Le voci di costo da coprire rispettivamente, attraverso la parte fissa e la parte variabile della tariffa sono indicate al punto 3 dell'allegato 1». Tale allegato, al punto 3, relativo a “Suddivisione della tariffa in parte fissa e parte variabile” stabilisce testualmente: «Secondo quanto disposto al comma 4 dell'articolo 49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione. La Tariffa si compone quindi di due parti:….La parte fissa (…) deve coprire i costi indicati nella seguente equivalenza (…). Gli enti locali che conferiscono a smaltimento i rifiuti indifferenziati presso impianti di terzi, richiedono che il soggetto gestore dell'impianto evidenzi, all'interno del prezzo richiesto, la quota relativa ai costi riconducibili all'impiego del capitale (..), al fine di attribuirli nella parte fissa della tariffa. La parte variabile (…), invece, dipende dai quantitativi di rifiuti prodotti dalla singola utenza ». Ciò vuol dire che, nel sistema delineato dal legislatore, la quota fissa e la quota variabile devono coprire integralmente i costi sopportati per la gestione del ciclo dei rifiuti, sia per gli investimenti effettuati sia per l'esercizio del servizio. Inoltre, sempre secondo quanto si ricava dalla norma, la quota fissa incide in misura predeterminata, avendo la funzione di assicurare la copertura degli investimenti, laddove la quota variabile è determinata per ciascuna tipologia di utente in ragione della quantità dei rifiuti conferiti, al servizio fruito e così via. Sarebbe, per vero, del tutto illogico esentare dal versamento della quota fissa un operatore economico che, comunque, per conferire sicuramente al servizio pubblico almeno una parte dei rifiuti prodotti (quelli derivanti da uffici e servizi), ritrae dagli investimenti eseguiti per la gestione del ciclo dei rifiuti una indubbia utilità. Diversamente opinando, la norma non potrebbe andare esente da concreti dubbi di illegittimità costituzionale per violazione degli art. 3 e 53 Cost., risultando del tutto irrazionale una disposizione che esentasse totalmente dal pagamento della TARI soggetti che, comunque, fruiscono del relativo servizio. E ciò tanto più se si considera che per legge (art. 1, co. 654, L. n. 147/2013) deve in ogni caso essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, e che, conseguentemente, la parte di quota fissa non gravante sui produttori anche di rifiuti speciali finirebbe per ricadere sulle altre utenze ed specialmente sulle utenze domestiche>>.
Alla luce di quanto sin qui evidenziato, il ricorso è parzialmente accolto.
Per l'effetto deve essere rettificato l'avviso di accertamento impugnato, secondo il principio esposto in narrativa.
L'imposta TARI dovuta dalla società ricorrente, pertanto, è pari all'intera tariffa per l'utenza n. Num_1, e alla quota fissa della tariffa per le utenze Num_2 e Num_3. L'accoglimento parziale impone la compensazione delle spese.
P.Q.M.
il ricorso è parzialmente accolto. Per l'effetto deve essere rettificato l'avviso di accertamento impugnato, secondo il principio esposto in narrativa. L'imposta TARI dovuta dalla società ricorrente, pertanto, è pari all'intera tariffa per l'utenza n. Num_1, e alla quota fissa della tariffa per le utenze Num_2 e Num_3. Spese compensate.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
3 – n. Num_3, per mq. 215 – cod. 220 (attività industriali con capannoni di produzione).
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 8, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CONTINO IDA, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7274/2024 depositato il 25/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Rende
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 19840 TARI 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 133/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 srl (p. iva P.IVA_1), in persona del suo legale rappresentante pro tempore Sig. Nominativo_1 ha adito questa Corte di giustizia tributaria per ottenere la declaratoria di nullità dell'avviso di pagamento n. 19840 del 25.7.2024, per l'importo complessivo di
€ 2.999,00, relativo a mancato pagamento TARI 2024.
La ricorrente premette in fatto di essere proprietaria di un capannone industriale, sito nel Comune di
Rende (CS), nel quale svolge l'attività di autodemolizione - recupero per riciclaggio di cascami e rottami metallici, meccanica e motoristica.
Tale capannone è stato oggetto di sopralluogo da parte della M.T. SpA, società di riscossione del
Comune di Rende, a conclusione del quale è stato redatto, in contraddittorio, il verbale che si produce
(doc. 10), nel quale sono riportate le seguenti misurazioni:
“ uffici mq. 10,79 – uffici mq. 5,41 (archivio) – officina mq. 56,73 – uffici mq. 18,04 – uffici mq. 7 – uffici mq. 10,65 – uffici mq. 3,48 – uffici mq. 10,77 – magazzini mq. 62,45 (deposito) – magazzini mq. 40,52 – magazzini mq. 31,38 – bagno wc mq. 4,68 – bagno wc mq. 1,44 – bagno wc mq. 1,41 – capannone mq.
575,45”.
Le suddette misurazioni sono state confermate:
dalla sentenza n. 4183/2018 di questa Corte di giustizia tributaria con la quale i giudici, in accoglimento del ricorso avrebbero annullato l'avviso di accertamento TARI 2005;
dalla sentenza n. 5143/2023 con la quale sempre questa Corte di giustizia, in accoglimento del ricorso, aveva annullato gli avvisi di accertamento TARI anni dal 2015 al 2020.
A sostegno della propria pretesa eccepisce in primo luogo il vizio motivazionale e il giudicato esterno;
e, nel merito l'infondatezza della pretesa tributaria.
Si è costituito il comune di Rende controdeducendo a ciascun profilo di censura e chiedendo il rigetto del ricorso. Nello specifico, dopo aver escluso l'operatività, nella fattispecie, del giudicato esterno, ha eccepito che la società ricorrente non avrebbe chiesto né fornito la prova di produrre rifiuti speciali.
All'odierna udienza la causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato.
Si premette che l'avviso impugnato ha a oggetto il pagamento della TARI per l'anno 2024, relativamente alle seguenti utenze:
1 – n. Num_1, per mq. 66 – cod. 211 (uffici e agenzie)
2 – n. Num_2, per mq. 215 – cod. 220 (attività industriali con capannoni di produzione) Ciò precisato risulta dagli atti che in data 29.2.2024 è stato sottoscritto fra le parti un verbale di mediazione tributaria ( doc. 3), ai sensi dell'art. 17 bis D. L.v. 546/1992, nel quale, in parziale accoglimento del ricorso (doc. 4) proposto dalla società ricorrente avverso l'avviso di pagamento ordinario n. 13774 del 18.9.2023 (doc. 5) relativo alla TARI per l'anno 2023, è stata riconosciuta l'esenzione delle utenze nn. Num_2 e Num_3 e confermata l'imposizione delle somme richieste per l'utenza n. Num_1.
Nonostante il verbale di mediazione, sottoscritto in data 11.4.2024, veniva notificato alla ricorrente l'avviso di accertamento n. 3033 dell'8.4.2024 avente a oggetto TARI 2023.
A seguito di istanza in autotutela inoltrato dalla contribuente, tuttavia, il Comune di Rende tramite la concessionaria ha provveduto a rettificare il prov. 3033 dell'8.4.2024, eliminando appunto le somme richieste per le utenze n. Num_2 e Num_3, sulle quali si producono rifiuti speciali.
L'Ente impositore, dunque, ha riconosciuto la fondatezza delle doglianze formulate dalla società contribuente.
Ciò posto, la disposizione di riferimento è contenuta nell'art. 1, comma 649 della l. 147/2013, ove è statuito che “Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»
Peraltro, tale disposizione è ripresa nell'art. 7 del regolamento TARI del comune di Rende, ove , tuttavia, al n. 5 statuisce “L esenzione o riduzione di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedono ad indicare nella dichiarazione di cui al successivo articolo 23, le superfici produttive di rifiuti speciali e a fornire, entro il 30 Aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, idonea documentazione comprovante ordinaria produzione dei predetti rifiuti e il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti tossici o nocivi allegando altresì copia della planimetria dei locali interessati in caso di mancata indicazione in denuncia diretti superfici così come sopra specificato l'intera superficie sarà assoggettata alla tassa per l'intero anno solare”.
Ebbene, secondo la prospettazione difensiva non vi sarebbe prova agli atti che la contribuente ha ottemperato a tale onere.
Tuttavia, ritiene questo giudice di condividere sul punto quanto rilevato nella sentenza n. 5143/2023
(relativa alla tari anni dal 2015 al 2020), ove è chiarito che nella fattispecie non solo vi è stato un sopralluogo nel 2011 ( peraltro agli atti) , ma che l'ente impositore aveva piena conoscenza sia dello stato dei luoghi che della modalità di stoccaggio.
Tale assunto trova peraltro conferma nel provvedimento di rettifica della TARI 2023, dal quale risulta in maniera inequivocabile che sono stati esclusi dalla tassazione le utenze Num_2 e Num_3.
Occorre, a questo punto precisare che anche nelle ipotesi di esenzione tari per produzione di rifiuti speciali, le superfici sono soggette alla quota fissa della imposta.
In proposito, si precisa che il comma 651 della l. 147/2013, oltre a fare esplicito riferimento a una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti e ai relativi ammortamenti, e a una quota variabile, rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e ai costi di gestione, richiama espressamente il D.P.R. 27.4.1999 n. 158
(“Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”, tutt'ora in vigore). Ebbene, come chiarito dalla Cassazione nella ordinanza n. 13455/2024, << L' art. 3 di tale d.P.R. (“Determinazione della tariffa”) così dispone: «1. Sulla base della tariffa di riferimento di cui all'articolo 2, gli enti locali individuano il costo complessivo del servizio e determinano la tariffa, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.
2. La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.
3. Le voci di costo da coprire rispettivamente, attraverso la parte fissa e la parte variabile della tariffa sono indicate al punto 3 dell'allegato 1». Tale allegato, al punto 3, relativo a “Suddivisione della tariffa in parte fissa e parte variabile” stabilisce testualmente: «Secondo quanto disposto al comma 4 dell'articolo 49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione. La Tariffa si compone quindi di due parti:….La parte fissa (…) deve coprire i costi indicati nella seguente equivalenza (…). Gli enti locali che conferiscono a smaltimento i rifiuti indifferenziati presso impianti di terzi, richiedono che il soggetto gestore dell'impianto evidenzi, all'interno del prezzo richiesto, la quota relativa ai costi riconducibili all'impiego del capitale (..), al fine di attribuirli nella parte fissa della tariffa. La parte variabile (…), invece, dipende dai quantitativi di rifiuti prodotti dalla singola utenza ». Ciò vuol dire che, nel sistema delineato dal legislatore, la quota fissa e la quota variabile devono coprire integralmente i costi sopportati per la gestione del ciclo dei rifiuti, sia per gli investimenti effettuati sia per l'esercizio del servizio. Inoltre, sempre secondo quanto si ricava dalla norma, la quota fissa incide in misura predeterminata, avendo la funzione di assicurare la copertura degli investimenti, laddove la quota variabile è determinata per ciascuna tipologia di utente in ragione della quantità dei rifiuti conferiti, al servizio fruito e così via. Sarebbe, per vero, del tutto illogico esentare dal versamento della quota fissa un operatore economico che, comunque, per conferire sicuramente al servizio pubblico almeno una parte dei rifiuti prodotti (quelli derivanti da uffici e servizi), ritrae dagli investimenti eseguiti per la gestione del ciclo dei rifiuti una indubbia utilità. Diversamente opinando, la norma non potrebbe andare esente da concreti dubbi di illegittimità costituzionale per violazione degli art. 3 e 53 Cost., risultando del tutto irrazionale una disposizione che esentasse totalmente dal pagamento della TARI soggetti che, comunque, fruiscono del relativo servizio. E ciò tanto più se si considera che per legge (art. 1, co. 654, L. n. 147/2013) deve in ogni caso essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, e che, conseguentemente, la parte di quota fissa non gravante sui produttori anche di rifiuti speciali finirebbe per ricadere sulle altre utenze ed specialmente sulle utenze domestiche>>.
Alla luce di quanto sin qui evidenziato, il ricorso è parzialmente accolto.
Per l'effetto deve essere rettificato l'avviso di accertamento impugnato, secondo il principio esposto in narrativa.
L'imposta TARI dovuta dalla società ricorrente, pertanto, è pari all'intera tariffa per l'utenza n. Num_1, e alla quota fissa della tariffa per le utenze Num_2 e Num_3. L'accoglimento parziale impone la compensazione delle spese.
P.Q.M.
il ricorso è parzialmente accolto. Per l'effetto deve essere rettificato l'avviso di accertamento impugnato, secondo il principio esposto in narrativa. L'imposta TARI dovuta dalla società ricorrente, pertanto, è pari all'intera tariffa per l'utenza n. Num_1, e alla quota fissa della tariffa per le utenze Num_2 e Num_3. Spese compensate.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
3 – n. Num_3, per mq. 215 – cod. 220 (attività industriali con capannoni di produzione).