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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/02/2025, n. 553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 553 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
composta dai seguenti magistrati dott. Alberto CELESTE Presidente relatore dott.ssa Maria Pia DI STEFANO Consigliere dott. Roberto BONANNI Consigliere
a seguito di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza collegiale dell'11/2/2025 riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa civile in grado d'appello iscritta al R.G. n. 1828/2022 vertente
TRA
Parte_1
(avv.to Assennato)
PARTE APPELLANTE
E
CP_1
(avv.ti Spadafora e Barili)
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 9417 del 13/1/2022
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata, si rigettavano le domande, proposte dalla - d'ora in poi, Parte_1 breviter, “ ” - nei confronti di , volte ad accertare, ai sensi dell'art. 7 della legge n. CP_2 CP_1
300/1970, la legittimità della sanzione irrogata in data 22/1/2019 al dipendente (sospensione di 3 giorni dal servizio e della retribuzione) per l'errata manovra di guida del bus che il giorno 13/1/2018 urtava contro un muro, con condanna del resistente, a titolo risarcitorio, al pagamento della somma di € 7.606,56 (pari all'importo sostenuto per la riparazione del mezzo aziendale ammalorato).
La Società interponeva appello, cui resisteva il CP_1
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa come segue, con dispositivo e motivazione contestuale.
Con un unico (articolato) motivo di gravame, la Società contesta il convincimento del primo giudice, sostenendo che il sinistro provocato dal dovesse addebitarsi solo ed esclusivamente alla condotta di CP_1 quest'ultimo, per cui, non avendo il lavoratore osservato la diligenza qualificata richiesta dalla natura della prestazione dovuta, la sanzione disciplinare conservativa irrogata dal datore doveva ritenersi legittima.
Tale tesi non si rivela fondata.
Al riguardo, si condivide l'assunto del Tribunale capitolino, ad avviso del quale la Società non avesse fornito adeguata dimostrazione in ordine all'addebitabilità al di un comportamento negligente in CP_1 occasione dell'infortunio stradale occorso al mezzo aziendale dallo stesso guidato in data 13/8/2018 (a prescindere da ogni valutazione sulle eccezioni formali sollevate dal lavoratore circa la decadenza dell'azione disciplinare e l'insufficienza della motivazione).
Nello specifico, la contestazione del datore di lavoro di cui alla lettera del 13/1/2018, consegnata al il 28/1/2018, è del seguente tenore: “Ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni disciplinari, Le CP_1 contestiamo i fatti di seguito specificati: il giorno 13 agosto 2018, comandato sul turno 315 (07.00-14.55), alla guida della vettura aziendale n. 5502, con la corsa delle ore 7.40 , a Capranica Parte_2 alle ore 8.25 circa, Ella urtava un muro causando danni al mezzo aziendale”.
Stando così le cose, l'addebito riguardava soltanto il fatto di essersi il reso responsabile del CP_1 danno occorso al bus affidato alla sua guida, e non - come preteso dall'odierna appellante - di non aver seguito la prassi aziendale volta ad accertare la responsabilità dell'accaduto, tramite le fotografie dello stato dei luoghi e/o la richiesta di intervento della polizia stradale.
Premesso quanto sopra, si osserva che, sul punto, è stata escussa la teste , della cui Testimone_1 attendibilità non è dato dubitare, attesa la sua evidente estraneità alla vicenda per cui è causa, in quanto si trovava casualmente a bordo del mezzo aziendale coinvolto nell'incidente stradale, e segnatamente nella parte anteriore del bus condotto dal l giorno 13/8/2018. CP_1
La suddetta teste ha riferito con dovizia di particolari - il che rendeva ultronea l'escussione dell'altro teste ammesso - la dinamica dei fatti avvenuti quella mattina, confermando che la manovra di emergenza del ra stata giustificata dal fatto che, all'improvviso, un camion pieno di balle di fieno era venuto verso CP_1 il pullman Cotral invadendo la carreggiata opposta, precisando, da un lato, che il rocedeva in salita e CP_1
a velocità moderata, e, dall'altro, che il suddetto camion procedeva ad andatura sostenuta, particolarmente pericolosa per quel tratto di strada (presenza di curve a gomito) e per la tipologia del mezzo di trasporto agricolo (motrice e rimorchio, con scarsa stabilità soprattutto in curva e, ancor più, in discesa). In quest'ottica, al fine di evitare conseguenze più serie, mettendo a rischio l'incolumità dei passeggeri,
l'odierno appellato è stato costretto ad attuare la manovra di guida con spostamento del mezzo ancora più a destra, il che ha causato per contraccolpo l'inevitabile slittamento della parte posteriore del veicolo verso la banchina stradale e l'urto con il manufatto ivi posizionato.
D'altra parte - come ha giustamente sottolineato il primo giudice - la circostanza che l'autista del camion, causa della manovra di emergenza attuata dal si fosse allontanato senza farsi identificare e/o CP_1 prestare assistenza, induce ulteriormente nel senso della verosimiglianza dei fatti come puntualmente descritti dalla suddetta teste, la cui circostanziata deposizione - peraltro, a distanza di anni - l'appellante cerca di screditare o, quantomeno, incrinare perché “spaventata” dalla vista del camion.
Né la Società può lamentarsi del fatto che il giudice di prime cure non abbia dato ingresso alla prova orale invocata dall'originaria ricorrente, in quanto i testi addotti non erano presenti ai fatti di causa e, quindi, nulla avrebbero potuto riferire, in senso contrario, circa la dinamica del sinistro de quo (trattavasi di impiegati in servizio presso la Società chiamati a riferire in ordine alle modalità del procedimento disciplinare, peraltro non contestate ex adverso).
Per quanto fin qui esposto, l'appello non merita accoglimento e la sentenza impugnata va confermata, nel senso di escludere, per il caso fortuito di cui sopra, la responsabilità del in ordine all'accaduto, CP_1 assorbendo così ogni considerazione sul versante risarcitorio.
Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo in linea con i parametri indicati dalle vigenti tariffe forensi, considerando anche il valore della causa (che non è di €
106,28, come dichiarato) e l'attività processuale svolta.
Non si ravvisano, invece, i presupposti per l'applicazione dell'art. 96, comma 2, c.p.c., invocato dall'appellato.
Stante il tipo di pronuncia adottata (rigetto), sussistono le condizioni oggettive, richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 - come aggiunto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012 - per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
a - respinge l'appello;
b - condanna la alla refusione delle spese del grado, che si liquidano in € 3.965,85 per Parte_1 compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, nonché Cpa e Iva come per legge;
c - dà atto che sussistono per l'appellante le condizioni oggettive, richieste dall'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso.
Roma, 11/2/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
(Alberto Celeste)