Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 27/05/2025, n. 654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 654 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 658/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO CIVILE
SEZIONE III
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Rossella Atzeni - Presidente
Dott. Marcello Castiglione - Consigliere
Dott. Franco Davini - Consigliere relatore/istruttore ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa con oggetto: altri contratti atipici.
Fra:
in persona del rappresentante legale pro Parte_1
tempore, e , rappresentati e difesi dagli Parte_2 Parte_3
Avv.ti Luigi Piergiuseppe Murciano e Simone Ferrari, elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo sito in Parma, Via
Niccolò Paganini, n. 23/A, come da mandato in atti;
- Appellanti -
[...]
in persona del rappresentante legale pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Stefano De Ferrari, Giulia De
Ferrari e Paolo Signani, presso il cui studio sito in La Spezia, Via
Don Giovanni Minzoni, n. 5, è elettivamente domiciliata, come da mandato in atti;
- Appellata –
-nonché
contro
-
1
- Appellata contumace -
Conclusioni delle parti
Per gli appellanti:
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita,
in accoglimento del proposto gravame, riformare integralmente la
Sentenza del Tribunale della Spezia n°455/2024, depositata e
notificata il giorno 23.05.2024 e per l'effetto, previa ogni più
opportuna declaratoria del caso e di legge, disattesa ogni diversa
e contraria domanda, istanza ed eccezione, anche in via istruttoria
ed incidentale:
- accogliere le domande spiegate da , Parte_1 CP_3
e nel primo grado di Giudizio e quindi: Parte_3
- nel merito, rigettare le domande tutte proposte nei confronti di
, e per le ragioni Parte_1 Parte_2 Parte_3
esposte;
- in via riconvenzionale, accertato che in data 1.10.2017 con atto
Notaio la società Credit Agricole Leasing Italia Persona_1
S.p.A. ha acquistato da MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. l'immobile
oggetto della scrittura privata del 14.09.2017 e della scrittura
privata del 25.09.2017 all'unico e dichiarato scopo di concederlo
in locazione finanziaria alla società ed OP
accertato il mancato trasferimento del 50% delle quote di
[...]
in favore di e CP_2 Parte_1 Parte_3
o a soggetto dagli stessi indicato, condannare OP
e in solido tra di loro a
[...] OP
corrispondere a la somma di euro 315.000,00 a Parte_1
titolo di indennizzo come pattuito all'art. 5 dell'accordo del
14.09.2017;
2 - in ogni caso, con vittoria di spese e competenze d'avvocato di
entrambi i gradi di giudizio, oltre ad IVA e CPA nella misura di
Legge”;
Per l'appellata : OP
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello contrariis reiectis
- respingere l'appello di e Parte_1 Parte_2
avverso la sentenza n. 455 del 23/05/2024 del Parte_3
Tribunale della Spezia in quanto inammissibile ed infondato in fatto
ed in diritto;
in ogni caso accogliere le domande, eccezioni e deduzioni proposte
da in primo grado di giudizio e quindi: OP
- accertare e dichiarare la nullità e/o invalidità e/o inefficacia
della clausola compromissoria contenuta nella scrittura 14/09/2017
e nella scrittura 25/09/2017 inter partes e comunque la definitiva
impossibilità di dar corso a valido arbitrato per la risoluzione
della presente controversia;
- accertare e dichiarare l'infondatezza delle pretese tutte azionate
in sede arbitrale da e da per i Parte_1 Parte_2
motivi tutti di cui alle sovra richiamate difese e argomentazioni;
- accertare e dichiarare la nullità/inefficacia/inapplicabilità
della scrittura privata inter partes 14/09/2017;
- accertare e dichiarare che l'invocata scrittura 14/09/2017,
indipendentemente dalla sua nullità/inefficacia/inapplicabilità, è
stata superata assorbita e novata da successiva scrittura
25/09/2017 alla quale ebbe a partecipare anche il convenuto
[...]
; Pt_3
- accertare e dichiarare che la scrittura 25/09/2017 è comunque
anch'essa affetta da nullità/inefficacia/inapplicabilità per i
3 motivi tutti già esplicitati per la precedente scrittura 14/09/2017
ed in atti;
- accertare e dichiarare che i pagamenti tutti indicati a carico di
(oggi OP
) nelle seritture private menzionate e/o in ogni altro OP
strumento contrattuale ritenuto intercorso inter partes ed
effettivamente dovuti sono stati adempiuti dalla società attrice;
• accertare e dichiarare che nulla è dovuto da OP
(oggi ) a a titolo
[...] OP OP
di invocata manleva e/o regresso in ragione del fatto che nulla da
Part essa è dovuto a parte;
Parte_4
Part
- respingere le domande riconvenzionali proposte da Parte_1
, e in quanto infondate in fatto
[...] Parte_2 Parte_3
ed in diritto previo occorrendo accertamento della non imputabilità
a (oggi ) della non avvenuta OP OP
cessione delle quote di in ragione della OP
mancata tempestiva indicazione da parte degli altri contraenti dei
soggetti beneficiari del contratto, nonché della mancata
sottoscrizione dei patti parasociali espressamente previsti in
contratto; e previo altresì accertamento della non imputabilità a
(oggi di quanto sopra e comunque OP OP
della inefficacia e/o inopponibilità di quanto previsto dall'art. 5
del contratto in ragione della mancata sottoscrizione e tantomeno
allegazione al preliminare dell'ivi richiamato separato atto che
doveva contenere l'indicazione della condizione alla realizzazione
della quale era subordinato l'adempimento in questione. Separato
atto in realtà inesistente con conseguente inefficacia della penale
infondatamente invocata ex adverso.
4 - in via subordinata, condannare i sigg. e Parte_2 Parte_3
, in solido tra loro, al pagamento, da parte di ciascuno di
[...]
essi, a favore di (oggi OP CP_5
della somma di € 50.000 maggiorata di interessi e rivalutazione a
titolo di penale per violazione, da parte di ambedue, delle
obbligazioni contenute nella scrittura inter partes 25/09/2017 con
eventuale compensazione con quanto denegatamente fosse riconosciuto
alle parti convenute;
- in via di ulteriore subordine ridurre per eccessiva onerosità, ai
sensi e per gli effetti dell'art. 1384 c.c., la penale contrattuale
prevista per il mancato trasferimento delle quote della società
riportandola ad equità. OP
Vinti in ogni caso le spese ed i compensi professionali per entrambi
i gradi di giudizio oltre spese forfetarie, iva e Cnap come per legge
con distrazione a favore degli avvocati Stefano e Giulia De Ferrari,
Paolo Signani antistatari.”.
IN FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato il 16/12/2019, OP
(odierna conveniva in giudizio, nanti il
[...] OP
Tribunale di La Spezia, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e , deducendo che:
[...] OP
- in data 27/02/2017, Mediocredito S.p.A. aveva promesso in vendita,
per persona da nominare, a un capannone ad uso Parte_1
industriale sito in Arcola;
- con successiva scrittura privata del 14/09/2017, Parte_1
e avevano trasferito a
[...] Parte_2 OP
(odierna e il diritto OP OP
di acquistare il citato immobile. Nello specifico, tale scrittura privata prevedeva che:
5 a) e RE si impegnavano a indicare a Parte_1 Pt_2
(o altro soggetto da Controparte_6
quest'ultima indicato) come acquirente dell'immobile de quo;
b) e/o dovevano OP OP
pagare a (ovvero a diverso soggetto da questa Parte_1
indicato) la somma di Euro 68.700,00 a titolo di restituzione caparra, nonché la somma di Euro 115.535,41 a titolo di spese sostenute per l'installazione di un ascensore e per l'esecuzione del contratto;
c) e/o dovevano OP OP
pagare a (ovvero a diverso soggetto da questa Parte_1
indicato), altresì, la somma di Euro 100.000,00 a titolo di indennizzo per aver procurato l'acquisto dell'immobile;
d) si impegnava, entro il 30/09/2017, a OP
vendere il 50% delle quote societarie di OP
(ovvero della società che avrebbe in futuro acquistato l'immobile da a persona fisica nominata da OP [...]
e ; Parte_1 Parte_2
e) a sua volta, si impegnava a stipulare OP
contratto di leasing per l'acquisto dell'immobile e conseguente contratto di locazione con dello stesso, OP
con canone annuo pari all'importo annuo dei canoni di leasing,
maggiorato degli oneri di mantenimento della società
[...]
; CP_2
f) in caso di ritardata o mancata cessione delle quote societarie di (o della diversa società acquirente OP
dell'immobile) e OP OP
erano tenute, in solido, al pagamento di una penale pari alla metà
del prezzo indicato nel preliminare di vendita;
6 - con ulteriore scrittura privata del 25/09/2017, le parti avevano richiamato quanto stabilito nella precedente scrittura e ad esse si era aggiunto dal lato di e Parte_3 Parte_1
Nello specifico, tale scrittura aveva modificato Parte_2
l'indennizzo dovuto per il procurato acquisto dell'immobile da Euro
100.000,00 a Euro 25.000,00.
Inoltre, (odierna ) deduceva OP OP
di aver adempiuto a tutto quanto stabilito nella scrittura del
25/09/2017 e di aver acquistato, in data 11/10/2017, l'immobile de
quo mediante contratto di leasing stipulato con Credit Agricole
Leasing Italia S.r.l.
Infine, l'attrice deduceva che, in seguito, Parte_1
e avevano instaurato un procedimento Parte_2 Parte_3
arbitrale contro e OP OP
, lamentando il mancato adempimento all'obbligo di cessione
[...]
del 50% delle quote di quest'ultima e chiedendo la condanna al pagamento della penale prevista dalla scrittura del 25/09/2017 pari ad Euro 315.000,00. Tale arbitrato era stato dichiarato improcedibile.
Pertanto, chiedeva l'accertamento OP
dell'invalidità delle due scritture private e, in ogni caso,
l'accertamento del corretto adempimento di tutti le obbligazioni a proprio carico, con vittoria delle spese di lite.
2. Si costituivano nel giudizio di primo grado , Parte_1
e , in proprio e quali amministratori di Parte_2 Parte_3
quest'ultima, rinunciando alla clausola compromissoria di cui alle menzionate scritture private ed eccependo:
- l'incompentenza del Tribunale di La Spezia, in favore del Tribunale
Ordinario, Sezione Specializzata in materia di imprese, di Genova;
7 - l'insussistenza di ragioni di invalidità delle due scritture private;
- l'efficacia dell'obbligo di cessione del 50% delle quote societarie di e, quindi, l'inadempimento a carico OP
di a tale obbligazione;
OP
- la conseguente operatività della clausola penale dedotta nella scrittura privata del 25/09/2017, in base alla quale, in caso di mancata cessione di dette quote, e OP
erano tenute, in solido, a pagare alle OP
controparti la somma di Euro 315.000,00, pari alla metà del prezzo di acquisto dell'immobile oggetto di causa.
Pertanto, i convenuti chiedevano il rigetto delle domande avversarie e, in via riconvenzionale, la condanna in solido di OP
e al pagamento di Euro 315.000,00,
[...] OP
con vittoria delle spese di lite.
3. a fronte delle difese dei convenuti, OP
chiedeva:
- il rigetto della domanda riconvenzionale, deducendo la non imputabilità a sé della mancata cessione delle quote di
[...]
in quanto subordinata alla designazione, da parte CP_2
dei convenuti, del cessionario, non avvenuta, oltre che alla sottoscrizione e allegazione dei patti parasociali indicati nel contratto, non compiuta;
- in subordine, la condanna di e in Parte_2 Parte_3
solido, al pagamento, da parte di ciascuno di essi in favore di della somma di Euro 50.000,00, oltre OP
interessi e rivalutazione, a titolo di penale per la violazione della scrittura del 25/09/2017, con compensazione di quanto eventualmente riconosciuto alle controparti;
8 - in via ulteriormente subordinata, la riduzione ad equità, per eccessiva onerosità, ex art. 1384 c.c. della clausola penale prevista dall'accordo in caso di mancata cessione delle quote societarie di
OP
4. rimaneva contumace. OP
5. Con ordinanza, il Tribunale rigettava l'eccezione di incompentenza, concedeva i termini ex art. 183 c.p.c. e,
successivamente, tratteneva la causa in decisione.
6. Con sentenza n. 455 del 23/05/2024, il Tribunale di La Spezia:
- accertava la validità delle scritture private del 14/09/2017 e del
25/09/2017;
- accertava l'insussistenza di inadempimenti a carico delle parti a tali scritture private;
- rigettava tutte le altre domande, compensando integralmente le spese di lite tra le parti.
In primo luogo, il Tribunale rilevava la non nullità delle scritture private oggetto del giudizio, non sussistendo alcun motivo di invalidità delle stesse.
Secondariamente, il Tribunale riteneva non sussistenti i reciproci inadempimenti lamentati dalle parti con particolare riferimento all'obbligazione di cui all'art. 3, c. III della scrittura privata del 25/09/2017, in quanto l'adempimento di tale obbligazione risultava subordinato alla conclusione, tra OP
e , del contratto di leasing e alla nomina, OP
da parte di e del soggetto Parte_1 Parte_3
cessionario del 50% delle quote societarie di OP
, atti dei quali mancava la prova.
[...]
9
7. In data 20/06/2024, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, in proprio e quali amministratori di quest'ultima, proponevano
[...]
appello, formulando due motivi di impugnazione.
Primo motivo di appello.
Il Tribunale aveva errato a ritenere che la stipulazione di un contratto di leasing tra e OP OP
fosse condizione sospensiva, unitamente all'acquisto dell'immobile da parte di dell'obbligo di quest'ultima di OP
trasferire all'appellante il 50% delle quote di OP
, in quanto, nelle scritture intercorse tra le parti, la
[...]
stipulazione del leasing era solo eventuale e rimessa alla volontà
delle due società.
Gli appellanti chiarivano che, nelle premesse del contratto, si era
Part stabilito che “ e sono disponibili a fare tutto quanto Pt_2
necessario e sufficiente a che e/o OP CP_4
acquisiscano, congiuntamente o individualmente, ovvero
[...]
anche a mezzo di indicanda società di leasing, la proprietà
dell'immobile in questione avvalendosi della facoltà ad essi
riservata dall'art. 1 del medesimo contratto di cui al punto che
precede”.
Secondo motivo di appello.
Il Tribunale avrebbe errato a ritenere che la mancata nomina, da parte di e del Parte_1 Parte_2 Parte_3
cessionario delle quote entro il 30/09/2017, aveva reso inefficace la disposizione contrattuale che prevedeva l'obbligo in capo a di cedere il 50% delle quote di OP OP
[...]
Ciò in quanto, secondo gli appellanti, l'accordo oggetto di causa doveva essere interpretato alla stregua di un contratto per persona
10 da nominare, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 1405 c.c.,
l'obbligazione di cedere il 50% delle quote di OP
era considerarsi valida ed efficace tra le parti originarie
[...]
dell'accordo.
8. Si costituiva in giudizio , chiedendo il rigetto OP
dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
Nello specifico, deduceva che l'obbligazione di OP
cedere il 50% delle quote di non era OP
eseguibile, perché:
- e non avevano Parte_1 Parte_2 Parte_3
nominato tempestivamente e formalmente il cessionario delle quote,
o, comunque, il soggetto asseritamente nominato non aveva accettato la nomina;
- non era stata redatta la separata scrittura privata cui faceva riferimento l'art. 4 dell'accordo del 25/09/2017, indicata come prodromica rispetto alla cessione delle quote;
- non erano mai stati redatti e stipulati i patti parasociali condizionanti tale cessione, peraltro, non gratuita, bensì contro il pagamento del valore nominale delle quote;
- non aveva acquisito la disponibilità OP
dell'immobile oggetto di causa.
Inoltre, eccepiva che l'accordo di cui alle due OP
scritture private del 14/09/2017 e del 25/09/2017 non era da qualificarsi con come contratto per persona da nominare, ma come contratto a favore di terzo, in quanto la giurisprudenza consente,
in tale tipologia contrattuale, la riserva di nomina del terzo,
differenziandosi dal contratto per persona da nominare per il fatto che, in tale ultima ipotesi, il soggetto terzo è indeterminato fino allo scadere del termine per compiere l'electio amici.
11 L'appellata chiedeva, altresì, la condanna degli appellanti al pagamento della penale ex art. 2, lett. c) della scrittura del
25/09/2017, in quanto e non avevano Parte_2 Parte_3
adempiuto tempestivamente all'obbligo di dimettersi dalle cariche sociali ricoperte in T.M.A. Ambiente S.r.l., società conduttrice dell'immobile oggetto della vendita.
Infine, l'appellata insisteva nel rilievo di nullità per vessatorietà della penale ex adverso domandata di Euro 315.000,00,
ovvero, in subordine, nella sua riduzione ex art. 1384 c.c.,
considerato che aveva versato il prezzo per OP
l'acquisto dell'immobile per Euro 630.000,00, e stante l'assenza di un pregiudizio effettivo a carico delle controparti.
9. Verificata la regolare notifica dell'appello a
[...]
e considerata la mancata costituzione di CP_2
quest'ultima, la Corte ne dichiarava la contumacia.
10. Dopo che le parti avevano precisato le conclusioni, depositato le comparse conclusionali e le repliche, la causa era rimessa al collegio all'udienza dell'8 maggio 2025 e successivamente decisa in camera di consiglio.
11.L'appello è meritevole di rigetto per le seguenti ragioni e i motivi di censura possono essere esaminati congiuntamente, per comodità espositiva.
Deve premettersi che, tra le parti in causa, trova applicazione solo la scrittura privata del 25/09/2017 e non anche la scrittura del
14/09/2017, in quanto, dalla lettura delle stesse, si ricava l'intenzione delle parti di superare con la prima i contenuti della seconda.
12 Infatti, la scrittura del 25/09/2017 vede come parte aggiuntiva dell'accordo – assente in quella stipulata il 14/09/2017 – Parte_3
, e riproduce sostanzialmente le disposizioni contrattuali
[...]
della precedente, nonché prevede la riduzione dell'indennizzo per il procurato acquisto dell'immobile da Euro 100.000,00 a Euro
25.000,00.
Deve, altresì, premettersi che risulta pacifico e non contestato tra le parti che:
- ha adempiuto a tutte le obbligazioni pecuniarie OP
previste dall'art. 3, cc. i) e ii) della scrittura privata del
25/09/2017;
- e non hanno Parte_1 Parte_2 Parte_3
designato entro il 30/09/2017 la persona fisica cessionaria del 50%
delle quote societarie di OP
- ha acquistato la proprietà dell'immobile oggetto OP
di causa mediante contratto di leasing;
- non ha trasferito la disponibilità del bene OP
immobile a OP
Tanto premesso, la controversia ha, anzitutto, ad oggetto l'inadempimento dell'obbligazione stabilita nell'art. 3, c. iii)
della citata scrittura privata, secondo cui:
“A titolo di corrispettivo per il realizzarsi della acquisizione
dell'immobile da parte di e/o OP [...]
alle condizioni tutte di cui sopra le medesime si OP
impegnano:
(…)
a cedere al valore nominale a soggetto persona fisica e\o giuridica
(nominato da Parte e entro il 30.9.17) quote Pt_1 Parte_3
rappresentative almeno del 50% del capitale sociale di CP_2
13 (ovvero della società a responsabilità limitata che CP_2
provvederà all'acquisto dell'immobile da ) che OP
fin da ora irrevocabilmente si impegna a cederglielo, entro [9] mesi
dalla sottoscrizione del contratto definitivo al valore nominale
delle quote e fermo restando la ridetta società avrà nel tempo
stipulato ed in corso:
contratto di leasing per l'acquisto del detto immobile
contratto di locazione con del medesimo immobile OP
con previsione di canone annuo pari all'importo annuo dei canoni di
leasing maggiorato degli oneri di mantenimento della società.”.
Per l'ipotesi di inadempimento di tale obbligazione, l'art. 5 della medesima scrittura prevede che: “Nel caso in cui OP
e|o per essa di società di leasing non dovesse, per fatto a sé
[...]
imputabile, addivenire all'acquisto dell'immobile entro il 31
dicembre 2017 ovvero dovesse rifiutare o ritardare il successivo
trasferimento delle quote di Società che OP
diverrà acquirente dell'Immobile a soggetto indicato da ed Pt_1
a mente di quanto previsto nei precedenti art. 3, sub Parte_2
iii, e art. 4, pur essendosi realizzata la condizione di cui al
separato atto, la stessa con vincolo di OP
solidarietà con , sarà tenuta a corrispondere OP
a per la perdita della possibilità di acquisire Parte_1
l'Immobile, nonché quella di poter acquisire il 50% della società
che lo avrebbe posseduto, una somma pari al 50% del prezzo indicato
nel preliminare ceduto per l'acquisto dell'Immobile.”.
Tanto premesso, con riferimento alle eccezioni sollevate dall'appellata, deve rilevarsi che la lettura del testo della scrittura privata del 25/09/2017 non consente di qualificare come condizioni sospensive dell'efficacia dell'obbligo di stipulare il
14 contratto di cessione del 50% delle quote societarie di
[...]
(o della diversa società che avrebbe acquistato CP_2
l'immobile da l'imprecisata “condizione di cui al OP
separato atto” ex art. 5, né la stipula dei patti parasociali.
Infatti, posto che, dagli atti e dai documenti di causa non è dato sapere in cosa consista la “condizione di cui al separato atto”, né
tale atto risulta essere stato allegato e prodotto in giudizio, con la conseguente impossibilità di verificare la consistenza e l'avveramento di tale condizione, la formulazione “pur essendosi
realizzata la condizione”, secondo il significato comune delle parole, deve intendersi nel senso che l'efficacia dell'obbligazione in argomento prescinde dall'avveramento di tale condizione.
Inoltre, con riferimento alla stipulazione dei patti parasociali, si rileva che la scrittura privata in discussione, all'art. 4, prevede che “In sede di cessione delle quote verranno sottoscritti i patti
parasociali, allegati al presente atto.” e, considerato che lo stesso art. 4 qualifica tale scrittura come preliminare di cessione di quote societarie, non può ritenersi che la sottoscrizione di tali patti parasociali sia condizione sospensiva dell'efficacia dell'obbligazione di cessione delle quote (recte dell'obbligo di stipulare il contratto definitivo di cessione). Tutt'al più, la mancata allegazione alla scrittura del testo di tali patti parasociali (ancora da sottoscrivere) potrebbe astrattamente rilevare come inadempimento contrattuale, della cui non scarsa importanza, tuttavia, deve dubitarsi, siccome, fino al giorno della sottoscrizione del contratto definitivo di cessione, le parti possono cambiare il contenuto di tali patti, rendendo, pertanto, di marginale rilevanza la mancata stesura di una bozza degli stessi già
al momento della conclusione dell'accordo preliminare.
15 Nemmeno può condividersi il rilievo dell'appellata circa l'ineseguibilità dell'obbligazione in argomento per mancato pagamento del prezzo di cessione, in quanto il richiamato art. 4 si limita ad affermare che il prezzo dovrà essere versato al momento della stipula del contratto definitivo di cessione delle quote societarie e dovrà essere pari al valore nominale delle stesse e,
in ogni caso, non inferiore ad Euro 12.000,00. In altri termini, la scrittura privata, da un lato, non quantifica in modo preciso il prezzo della cessione (rimandando evidentemente la questione al definitivo) e, dall'altro, prevede espressamente che il versamento del corrispettivo deve avvenire al momento della conclusione del contratto definitivo di cessione.
Con riferimento, poi, alla condizione (qualificata dal Tribunale
come sospensiva) della stipulazione di un contratto di leasing avente ad oggetto l'immobile tra e OP OP
, ciò che rileva è che, dalla lettura della clausola ex art.
[...]
3, c. iii) della scrittura privata, il contenuto di tale condizione,
effettivamente sospensiva, deve intendersi nel senso che, qualora avesse acquistato l'immobile – come effettivamente OP
è accaduto – avrebbe dovuto trasferirne la disponibilità a
OP
In tal senso, le modalità del trasferimento (tramite leasing) della disponibilità dell'immobile e la stipulazione di un contratto di locazione tra le due società costituivano mere modalità, non obbligatorie, per la realizzazione di tale finalità.
Tuttavia, rispetto al mancato trasferimento della disponibilità
dell'immobile a risulta dirimente la OP
mancata tempestiva nomina del soggetto, persona fisica, cessionario del 50% delle quote di (ovvero della OP
16 diversa società che avrebbe acquistato l'immobile) che, ai sensi dell'art. 3, c. iii), e si erano Parte_1 Parte_3
obbligate a compiere entro il 30/09/2017.
Il trasferimento dell'immobile alla società aveva infatti senso nell'otica di trasferire poi il 50% delle quote alla persona fisica indicata.
Dagli atti e dai documenti di causa risulta che tale nomina non sia stata fatta nel rispetto del termine, fissato dalle parti come perentorio, del 30/09/2017.
Infatti, l'unico documento prodotto al riguardo è il doc. 10 degli appellanti datato 12/09/2018 nel quale viene comunicata la nomina di e tale nomina, al di là dell'evocato conflitto di Parte_2
interessi, deve ritenersi ampiamente tardiva e come tale inefficace,
ai sensi della scrittura privata del 25/09/2017.
In proposito, deve osservarsi che, dalla lettura dell'art. 3, c.
iii) della scrittura privata in argomento, si evince che la nomina del soggetto cessionario del 50% delle quote di CP_2 CP_2
è condizione sospensiva dell'obbligo di stipulare tale
[...]
cessione, o, in ogni caso, atto prodromico e condizionante la possibilità di adempiere a tale obbligazione.
Di talché, la mancata nomina del soggetto cessionario delle quote,
oltre ad essere un inadempimento rilevante, ha reso impossibile per adempiere all'obbligo di cessione, in quanto la OP
scrittura privata non consente di individuare un diverso soggetto che, in mancanza della nomina, avrebbe il diritto di acquisire tali quote.
Invero, la formulazione del citato art. 3, c. iii) non consente di qualificare la scrittura come contratto preliminare di cessione di quote societarie per persona da nominare, in quanto il contratto per
17 persona da nominare presuppone l'espressa pattuizione in base alla quale, da un lato, uno dei contraenti ha il diritto potestativo di nominare, entro un termine perentorio, il soggetto che si sostituirà
nella sua posizione contrattuale e, dall'altro, decorso tale termine, il contratto produce gli effetti tra i contraenti originari.
Nel caso di specie, al di là della rilevanza, o meno, della mancata apposizione della formula “per sé o per persona da nominare”, il testo del citato articolo – sia nella scrittura del 25/09/2017, sia nella scrittura del 14/09/2017 – prevede espressamente solo che
[...]
e nominino il Parte_1 Parte_2 Parte_3
cessionario delle quote, non anche che, in mancanza di tale nomina,
decorso il termine del 30/09/2017, gli odierni appellanti siano da considerarsi i cessionari. In altri termini, mentre per le altre obbligazioni subb art. 3, cc. i) e ii) la scrittura privata prevede come creditori delle obbligazioni lì stabilite gli odierni appellanti, l'art. 3, c. iii) non prevede questi ultimi come cessionari con facoltà di nominare entro la citata data un soggetto in loro vece, bensì il solo obbligo di nominare un terzo.
Di talché, la finalità negoziale illustrata dagli appellanti secondo cui questi ultimi avrebbero dovuto, al termine di tutta l'operazione negoziale, entrare nella disponibilità dell'immobile per mezzo della società rileva alla stregua di un motivo OP
individuale a contrarre. non risultando rintracciabile nella complessa articolazione della scrittura privata in questione.
Considerata l'anzidetta lettura dell'art. 3, c. iii), quand'anche tutte le parti avessero adempiuto ad ogni singola previsione contrattuale, gli appellanti non avrebbero ottenuto le quote societarie di (e, quindi, la OP
disponibilità dell'immobile) direttamente e per il solo tramite
18 della scrittura privata del 25/09/2017, ma sarebbe stata necessaria la stipula di un ulteriore atto tra il soggetto terzo nominato e gli odierni appellanti.
In conclusione, la scrittura de qua non può essere qualificata alla stregua di un contratto per persona da nominare, non essendo rintracciabile dal testo contrattuale la volontà delle parti di rendere gli appellanti cessionari delle quote di OP
, in mancanza della nomina di un soggetto terzo entro il
[...]
30/09/2017.
Né tale scrittura può essere qualificata come contratto a favore di terzo, dal momento che tale tipologia di contratto si configura quando il terzo – che deve essere soggetto determinato o determinabile per il tramite di condizioni o parametri fissati già
al tempo della stipulazione – risulta essere beneficiario di un diritto per espressa pattuizione dello stipulante e del promittente,
senza che a carico dello stesso possano essere configurabili oneri od obblighi, in quanto, com'è noto, il terzo è esterno al contratto.
Ciò in quanto, la scrittura privata in discussione, da un lato,
rimette al mero arbitrio degli odierni appellanti l'individuazione del soggetto terzo cessionario delle quote e, dall'altro, appare imporre il pagamento del prezzo a quest'ultimo e non agli appellanti,
ma, soprattutto, prevede che “Al momento della cessione delle quote
di cui sopra dovrà essere prestata contestuale formale adesione del
cessionario alle presenti pattuizioni con assunzione da parte dello
stesso cessionario, in via solidale con e Pt_1 Pt_2 [...]
, di tutti gli impegni ed obbligazioni già assunti da costoro Pt_3
in questo atto”, stabilendo chiaramente che il terzo nominato dagli appellanti sarebbe diventato parte del contratto con assunzione di tutte le relative obbligazioni.
19 Pertanto, deve affermarsi che la mancata nomina del soggetto terzo cessionario del 50% delle quote societarie di OP
entro il 30/09/2017 ha reso impossibile l'esecuzione
[...]
dell'obbligazione di stipulare la relativa cessione, con conseguente irrilevanza del mancato trasferimento della disponibilità
dell'immobile a OP
Il rigetto dell'appello comporta l'assorbimento delle domande svolte in via subordinata da relative alla condanna delle OP
controparti al pagamento della penale di Euro 50.000,00 e alla riduzione ad equità della penale ex art. 5 della scrittura privata di Euro 315.000,00.
Le spese legali del giudizio di appello seguono la soccombenza e sono liquidate in 14.000,00 Euro per compensi oltre spese generali,
cpa ed I.V.A. ( 4.000,00 Euro per la fase di studio, 2.000,00 Euro
per la fase introduttiva, 3.000,00 Euro per la fase di trattazione e istruttoria, 5.000,00 Euro per la fase della decisione ) .
Dichiara ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 che l'appello è stato interamente rigettato.
Va disposto che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati,
a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53..
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa
istanza sull'appello proposto da Parte_1 Pt_2
e contro la sentenza del Tribunale di La Spezia
[...] Parte_3
n. 455 del 23/05/2024 respinge l'appello e conferma la sentenza
impugnata con diversa motivazione.
20 Condanna in solido , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
a rifondere a , le spese legali del giudizio
[...] OP
di appello liquidate in 14.000,00 Euro per compensi oltre spese
generali, cpa ed I.V.A..
Dichiara ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater
del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 che l'appello è stato interamente
rigettato.
Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano
omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati,
a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
Genova lì 14 maggio 2025
Il Consigliere estensore
Dott. Franco Davini
Il Presidente
Dott. Rossella Atzeni
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