Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 29/01/2026, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00156/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00011/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11 del 2026, proposto da
Saggese s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B5973CA29C, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Iovane, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Consorzio Intercomunale Torinese (C.I.T.), non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- della Determinazione n. 429 del 1° dicembre 2025, in virtù della quale il Consorzio Intercomunale Torinese (C.I.T.) ha escluso la ricorrente dalla « gara europea a procedura aperta per l’appalto di fornitura di serramenti tramite accordo quadro » - il lotto 1 relativo a « fornitura e posa dei serramenti presso gli appartamenti » (CIG B5973CA29C);
- della nota C.I.T. 7 ottobre 2025, comunicata e ricevuta in pari data, ove interpretabile diversamente da quanto ritenuto in ricorso;
- dei verbali di gara;
- della lex specialis di gara;
- di tutti gli atti e provvedimenti, eventualmente emanati dalla Stazione appaltante successivamente alla determinazione impugnata nonché di quelli presupposti, preordinati, consequenziali o connessi a quelli impugnati;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la memoria del 26 gennaio 2026, con la quale parte ricorrente ha dichiarato l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l'art. 34, comma 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del 28 gennaio 2026 il dott. CA PA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Premesso che la ricorrente ha impugnato gli atti di cui in epigrafe, perché asseritamente illegittimi.
Considerato che essa ha dichiarato che l’amministrazione procedente ha annullato in autotutela i provvedimenti gravati.
Ritenuto, pertanto:
- che, ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., il Collegio deve dichiarare cessata la materia del contendere;
- che le spese possono essere compensate, sussistendone giustificati motivi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RA PE, Presidente
CA PA, Primo Referendario, Estensore
Giovanni Francesco Perilongo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA PA | RA PE |
IL SEGRETARIO