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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 05/03/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
ILTRIBUNALE CIVILE DI VITERBO UFFICIO DEL GIUDICE DEL LAVORO
Proc. R.G.L.P. n. 470/2024 L.P.
Parte_1 contro
CP_1
Il Giudice, Dott. Mauro Ianigro Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. CECI RAFFAELE per la parte ricorrente e che non risultano depositate note per conto di CP_1 visti gli artt. 429 e 127ter u.c. c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 05/03/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in funzione di giudice del lavoro, in persona del Dr. Mauro Ianigro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09) nella causa iscritta al n. 470 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 vertente TRA
(C.F. = ) Parte_1 C.F._1 nato il [...] a [...], res.te a Caprarola (VT) in Via Rosolino Pilo, 1 elett.te dom.to in Roma in Via Valdinievole 11, presso e nello studio legale dell'Avvocato Raffaele Ceci, C.F.: che lo rapp.ta e difende giusta delega in calce al C.F._2 ricorso introduttivo. to dal T.U. 115/2002 e dalla legge n. 111/2011, si comunicano i seguenti dati del sottoscritto procuratore. Il procuratore dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative a sentenze, ordinanze e altri provvedimenti di cui all'art. 176 c.p.c. ai seguenti recapiti: PEC: FAX: 06/87194377 Email_1 RICORRENTE E
(C.F. = ) Controparte_2 P.IVA_1 in persona del suo Presidente e Legale Rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, Via Ciro il Grande 21; rappresentato e difeso dall' Avv. Cinzia Eutizi (C.F. , CodiceFiscale_3 in forza di procura generale alle liti per atto Notaio in Fiumicino, in repertorio al Persona_1 n 37875/7313 del 22/03/2024. INDIRIZZO E- - indirizzo PEC: Email_2
Elett.te domiciliato – ai fini del presente giudizio - in Email_3 Distrettuale INPS di Roma, via Cesare Beccaria, 29 (FAX: 06-77382215) RESISTENTE OGGETTO: Pensione di inabilità ex art. 12 l. 118/71; Assegno mensile di assistenza ex art. 13 l. 118/71; Esenzione tickets sanitari CONCLUSIONI: I procuratori delle parti concludevano come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Stante l'esito negativo degli accertamenti eseguiti in via amministrativa (verbale di visita medica del 31.8.2022), la ricorrente ha agito proponendo ricorso per ATP al fine di accertare la sussistenza del requisito sanitario indispensabile alla erogazione della pensione di inabilità o dell'assegno mensile di assistenza di cui alla L. 118/71 e al riconoscimento del diritto alla esenzione ticket ex art. 5 co. 3 L.407/90 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 7.3.2022. All'esito del procedimento nel quale il CTU all'uopo nominato aveva disconosciuto la fondatezza delle deduzioni attoree (accertando l'insussistenza del presupposto sanitario della prestazione), la ricorrente ha depositato tempestivamente la dichiarazione di dissenso prevista dall'art. 445 bis c.p.c. così come modificato dall'art. 38 del D.L. 6 luglio 2011 , n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 ed ha in seguito depositato nel successivo termine di legge il ricorso introduttivo del presente giudizio contestando l'esito della CTU medico legale. L' si CP_1
è costituito chiedendo respingersi le domande attoree con vittoria di spese. Nel merito, hanno diritto alla pensione di inabilità ex art. 12 legge 30.3.1971 n. 118 gli invalidi civili nei confronti dei quali si stata accertata una totale inabilità al lavoro e che si trovino in stato di bisogno economico. Ai fini della provvidenza è necessario che l'interessato sia maggiorenne e non abbia raggiunto i 65 anni di età, sia cittadino italiano residente in Italia o straniero munito di carta di soggiorno, invalido al 100% e titolare di un reddito annuo personale non superiore ai limiti di legge. La pensione di invalidità è compatibile con l'indennità di accompagnamento;
è invece incompatibile con altre provvidenze concesse a seguito della stessa menomazione per causa di guerra, servizio lavoro. Hanno invece diritto all'assegno mensile di assistenza ex art. 13 Legge 30 marzo 1971, n. 118 e decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509 gli invalidi civili nei confronti dei quali sia stata accertata una percentuale di invalidità minima superiore al 74%. E' richiesto che l'interessato sia maggiorenne e non abbia raggiunto i 65 anni di età, sia cittadino italiano residente in Italia o straniero munito di carta di soggiorno, abbia un'invalidità tra il 74% ed il 99% e che goda di un reddito annuo personale non superiore al limiti di legge. Deve inoltre essere incollocato o incollocabile al lavoro (deve quindi disporre di un certificato di incollocabilità – salva l'ipotesi dell'occupazione part-time ed essere iscritto nella lista del collocamento mirato dei disabili). L'assegno mensile di assistenza è incompatibile con l'erogazione di altre pensioni di invalidità erogate da altri organismi (es.: INPDAP ecc.) e con le pensioni di invalidità di guerra, CP_1 lavoro e servizio. Al sessantacinquesimo anno di età il beneficio viene trasformato in pensione sociale. Il diritto alla esenzione del pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria dal ticket ai sensi dell'art. 5, co. 3 L.407/90 è invece riconosciuto a colui che risulti invalido in misura del 67%. Tanto premesso, osserva il giudicante che l'espletata istruttoria non ha fornito prova dei presupposti per il riconoscimento del diritto all'assegno mensile di assistenza o alla pensione di inabilità, né dei presupposti per l'esenzione. La CTU espletata, le cui conclusioni paiono tratte alla luce di corretti criteri e di un iter logico irreprensibile, ha infatti ritenuto che il ricorrente sia affetto da patologie inidonee ad integrare le condizioni di cui all'art. 12-13 della L. 118/71 e all'art. 5, comma 3, L. 407/90. L'insussistenza del requisito sanitario implica il rigetto del ricorso. Nulla deve essere disposto in ordine alle spese di lite ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. Le spese di CTU devono essere definitivamente poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede: respinge il ricorso proposto da nei confronti dell' Parte_1 CP_1 nulla sulle spese ex art. 152 disp. att. c.p.c.
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU come liquidate separatamente. CP_1
Viterbo lì, 5 marzo 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO
Proc. R.G.L.P. n. 470/2024 L.P.
Parte_1 contro
CP_1
Il Giudice, Dott. Mauro Ianigro Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. CECI RAFFAELE per la parte ricorrente e che non risultano depositate note per conto di CP_1 visti gli artt. 429 e 127ter u.c. c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 05/03/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in funzione di giudice del lavoro, in persona del Dr. Mauro Ianigro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09) nella causa iscritta al n. 470 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 vertente TRA
(C.F. = ) Parte_1 C.F._1 nato il [...] a [...], res.te a Caprarola (VT) in Via Rosolino Pilo, 1 elett.te dom.to in Roma in Via Valdinievole 11, presso e nello studio legale dell'Avvocato Raffaele Ceci, C.F.: che lo rapp.ta e difende giusta delega in calce al C.F._2 ricorso introduttivo. to dal T.U. 115/2002 e dalla legge n. 111/2011, si comunicano i seguenti dati del sottoscritto procuratore. Il procuratore dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative a sentenze, ordinanze e altri provvedimenti di cui all'art. 176 c.p.c. ai seguenti recapiti: PEC: FAX: 06/87194377 Email_1 RICORRENTE E
(C.F. = ) Controparte_2 P.IVA_1 in persona del suo Presidente e Legale Rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, Via Ciro il Grande 21; rappresentato e difeso dall' Avv. Cinzia Eutizi (C.F. , CodiceFiscale_3 in forza di procura generale alle liti per atto Notaio in Fiumicino, in repertorio al Persona_1 n 37875/7313 del 22/03/2024. INDIRIZZO E- - indirizzo PEC: Email_2
Elett.te domiciliato – ai fini del presente giudizio - in Email_3 Distrettuale INPS di Roma, via Cesare Beccaria, 29 (FAX: 06-77382215) RESISTENTE OGGETTO: Pensione di inabilità ex art. 12 l. 118/71; Assegno mensile di assistenza ex art. 13 l. 118/71; Esenzione tickets sanitari CONCLUSIONI: I procuratori delle parti concludevano come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Stante l'esito negativo degli accertamenti eseguiti in via amministrativa (verbale di visita medica del 31.8.2022), la ricorrente ha agito proponendo ricorso per ATP al fine di accertare la sussistenza del requisito sanitario indispensabile alla erogazione della pensione di inabilità o dell'assegno mensile di assistenza di cui alla L. 118/71 e al riconoscimento del diritto alla esenzione ticket ex art. 5 co. 3 L.407/90 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 7.3.2022. All'esito del procedimento nel quale il CTU all'uopo nominato aveva disconosciuto la fondatezza delle deduzioni attoree (accertando l'insussistenza del presupposto sanitario della prestazione), la ricorrente ha depositato tempestivamente la dichiarazione di dissenso prevista dall'art. 445 bis c.p.c. così come modificato dall'art. 38 del D.L. 6 luglio 2011 , n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 ed ha in seguito depositato nel successivo termine di legge il ricorso introduttivo del presente giudizio contestando l'esito della CTU medico legale. L' si CP_1
è costituito chiedendo respingersi le domande attoree con vittoria di spese. Nel merito, hanno diritto alla pensione di inabilità ex art. 12 legge 30.3.1971 n. 118 gli invalidi civili nei confronti dei quali si stata accertata una totale inabilità al lavoro e che si trovino in stato di bisogno economico. Ai fini della provvidenza è necessario che l'interessato sia maggiorenne e non abbia raggiunto i 65 anni di età, sia cittadino italiano residente in Italia o straniero munito di carta di soggiorno, invalido al 100% e titolare di un reddito annuo personale non superiore ai limiti di legge. La pensione di invalidità è compatibile con l'indennità di accompagnamento;
è invece incompatibile con altre provvidenze concesse a seguito della stessa menomazione per causa di guerra, servizio lavoro. Hanno invece diritto all'assegno mensile di assistenza ex art. 13 Legge 30 marzo 1971, n. 118 e decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509 gli invalidi civili nei confronti dei quali sia stata accertata una percentuale di invalidità minima superiore al 74%. E' richiesto che l'interessato sia maggiorenne e non abbia raggiunto i 65 anni di età, sia cittadino italiano residente in Italia o straniero munito di carta di soggiorno, abbia un'invalidità tra il 74% ed il 99% e che goda di un reddito annuo personale non superiore al limiti di legge. Deve inoltre essere incollocato o incollocabile al lavoro (deve quindi disporre di un certificato di incollocabilità – salva l'ipotesi dell'occupazione part-time ed essere iscritto nella lista del collocamento mirato dei disabili). L'assegno mensile di assistenza è incompatibile con l'erogazione di altre pensioni di invalidità erogate da altri organismi (es.: INPDAP ecc.) e con le pensioni di invalidità di guerra, CP_1 lavoro e servizio. Al sessantacinquesimo anno di età il beneficio viene trasformato in pensione sociale. Il diritto alla esenzione del pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria dal ticket ai sensi dell'art. 5, co. 3 L.407/90 è invece riconosciuto a colui che risulti invalido in misura del 67%. Tanto premesso, osserva il giudicante che l'espletata istruttoria non ha fornito prova dei presupposti per il riconoscimento del diritto all'assegno mensile di assistenza o alla pensione di inabilità, né dei presupposti per l'esenzione. La CTU espletata, le cui conclusioni paiono tratte alla luce di corretti criteri e di un iter logico irreprensibile, ha infatti ritenuto che il ricorrente sia affetto da patologie inidonee ad integrare le condizioni di cui all'art. 12-13 della L. 118/71 e all'art. 5, comma 3, L. 407/90. L'insussistenza del requisito sanitario implica il rigetto del ricorso. Nulla deve essere disposto in ordine alle spese di lite ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. Le spese di CTU devono essere definitivamente poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede: respinge il ricorso proposto da nei confronti dell' Parte_1 CP_1 nulla sulle spese ex art. 152 disp. att. c.p.c.
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU come liquidate separatamente. CP_1
Viterbo lì, 5 marzo 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO