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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/06/2025, n. 3146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3146 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale di Catania, in persona del giudice dott. Fabio Salvatore Mangano, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 10179/2020 R.G. avente ad oggetto: revocatoria fallimentare promossa da
Parte_1
codice fiscale in persona del curatore, avvocato Antonio Mauro Pappalardo, P.IVA_1
autorizzato ad agire in giudizio con decreto del giudice delegato del 7.8.2020, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Giammusso, giusta procura in atti attore
contro
, nata a [...] in data [...], codice fiscale TR
, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesca Bizzini, giusta C.F._1
procura in atti
convenuto
e nei confronti di
Controparte_2
, codice fiscale , in persona dell'Assessore pro tempore,
[...] P.IVA_2
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato, Controparte_3
terzo chiamato
********
All'udienza del 2.12.2024 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti e la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con atto di citazione notificato il 14.9.2020, la curatela del fallimento
[...]
ha citato in giudizio , Parte_2 TR chiedendo di dichiarare inefficace e revocare, ai sensi dell'art. 67 legge fallimentare, il pagamento della somma complessiva di euro 29.441,38 effettuato in data 10.4.2017 in suo favore dall'Assessorato della Regione Siciliana e dell'Istruzione e della Formazione, quale terzo pignorato, all'esito del procedimento di pignoramento presso terzi introdotto dinanzi al
Tribunale di Caltagirone ed iscritto al n. 87/2016 r.g.e. La curatela attrice ha dedotto: che si tratterebbe di un pagamento cd. anomalo, in quanto eseguito da un terzo con denaro che l'assessorato regionale doveva al soggetto fallito che sarebbe avvenuto nel c.d. Pt_1
“periodo sospetto”, essendo stato eseguito nell'anno, oltre che nel semestre, anteriore alla dichiarazione di fallimento del 25.9.2017; che la conoscenza dello stato di insolvenza da parte dell'accipiens sarebbe desumibile dal fatto che il medesimo creditore aveva agito dapprima in via monitoria e successivamente in via esecutiva, instaurando il pignoramento presso terzi al fine di ottenere il pagamento delle spettanze dovute a titolo di retribuzione, oltre che dal coinvolgimento di nella procedura di licenziamento collettivo del TR dicembre 2014. Ha chiesto, pertanto, la revoca del pagamento ai sensi dell'art. 67 comma 1,
n. 2 l.f. ovvero ai sensi dell'art. 67 comma 2 l.f. e la condanna alla restituzione della somma di euro 29.441,38 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Con comparsa di risposta depositata il 14.12.2020 si è costituita , TR
- Controparte_2[...]
, ritenuta responsabile del danno Controparte_4
subito dalla convenuta e da cui ha chiesto di essere manlevata;
nel merito, la convenuta ha contestato la fondatezza dei presupposti oggettivi e soggettivi della revocatoria fallimentare.
Con decreto del 7.1.2021 è stata autorizzata la chiamata in causa dell'
[...]
, che si è costituito il 12.4.2021, eccependo Controparte_4
l'inammissibilità della chiamata in causa e contestando nel merito le difese di
[...]
. CP_1
Nel corso del giudizio sono stati concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e, a seguito di alcuni rinvii d'ufficio, all'udienza del 2.12.2024 la causa è stata posta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. 2 2. Esposti i fatti, giova premetterere che con sentenza del 25.9.2017 il Tribunale di Catania ha dichiarato il fallimento dell' Dalla documentazione prodotta in giudizio è emerso Pt_1 che, nell'anno precedente alla dichiarazione di fallimento, l'ente aveva dovuto procedere al licenziamento di tutti i dipendenti e non aveva corrisposto quanto dovuto non solo ai dipendenti licenziati ma anche a quelli che già in precedenza interrotto il rapporto di lavoro.
Tali lavoratori avevano dunque agito per ottenere il pagamento dei crediti da lavoro;
tra questi vi era l'odierna convenuta , la quale, dopo aver ottenuto dal TR
Tribunale di Caltagirone, sezione lavoro, il decreto ingiuntivo n. 208/2015 emesso in data
1.6.2015 (doc. 3 atto di citazione) ed aver agito esecutivamente per il recupero delle proprie pretese nei confronti dell' (cfr. ordinanze di assegnazione somme del 24.3.2015 e del Pt_1
30.6.2016 rese nei procedimenti r.g.e. nn. 185/2015 e 87/2016 innanzi al Tribunale di
Caltagirone, docc.
8-9 comparsa di risposta), da ultimo, in ragione del mancato pagamento dell'importo ingiunto da parte della società fallita, era intervenuta nella procedura esecutiva n. 296/2017 incardinata innanzi al Tribunale di Palermo nei confronti dell'
[...]
, ottenendo l'assegnazione dell'importo di Controparte_4
euro 29.431,04 a titolo di parziale soddisfazione del credito, giusta ordinanza del 25.3.2017
(doc. 10 comparsa di risposta).
3. Tanto premesso, la domanda proposta dalla curatela fallimentare non è fondata, avendo natura assorbente l'eccezione sollevata dalla convenuta fondata sull'esenzione di cui all'art. 67, comma 3, lett. f) della legge fallimentare.
La norma prevede che non sono revocabili “i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito”.
In ordine alla portata applicativa dell'esenzione in parola si contrappongono due orientamenti.
La tesi “restrittiva”, cui ha tradizionalmente aderito questo Tribunale (in analoghe controversie promosse dalla curatela del fallimento nei confronti dei lavoratori;
tra Pt_1
queste, si veda, tra le tante, Trib. Catania, sent. n. 4997/2024), fa leva sulla ratio della norma e sull'esigenza di contemperare la tutela dei lavoratori con le finalità di conservazione dell'attività, evitando che la minaccia della revocatoria possa rappresentare un impedimento alla continuazione della prestazione di lavoro in favore dell'impresa. Si è quindi sostenuto che la formulazione letterale della disposizione, laddove opera un esplicito richiamo ai
“corrispettivi per prestazioni di lavoro” piuttosto che genericamente ai “crediti di lavoro”, 3 imponga di considerare operante l'esenzione nelle sole ipotesi in cui il pagamento delle retribuzioni sia avvenuto contestualmente allo svolgimento della prestazione lavorativa.
L'orientamento suindicato è stato rivisitato recentemente dalla Corte di Appello di Catania, che proprio nelle numerose controversie promosse dal fallimento nei confronti dei Pt_1
lavoratori, ha ritenuto che l'esenzione in parola non fosse limitata ai pagamenti eseguiti contestualmente alla prestazione lavorativa (cfr. Corte di Appello Catania, nn. 1566/2024,
1761/2024, 6/2025 allegati alla comparsa conclusionale).
Osserva la Corte di Appello che: “nel sistema della legge fallimentare, la regola generale resta quella della revocabilità degli atti e dei pagamenti compiuti in periodo sospetto, mentre
i casi di esenzione dalla revocatoria si pongono, invece, in termini di vere e proprie eccezioni. L'eterogeneità delle situazioni volta a volta prese in considerazione dalla legge e fatte oggetto di esonero rivela, peraltro, che l'unico filo di unificazione tra le diverse ipotesi previste sta nel fatto che le stesse rispondono a interessi particolari che il legislatore ha ritenuto meritevoli di protezione in misura superiore rispetto al ripristino della par condicio
(cfr. Cass. n. 27939 del 2020; Cass. n. 4340 del 2020). L'interpretazione dei casi di esenzione non può, dunque, che rapportarsi, oltre che, evidentemente, alla lettera delle
norme che le prevedono, alla specifica ragione che presiede a ciascuna di stesse (Cass. n.
26244 del 2021; conf., Cass. n. 8900 del 2024). La Corte di legittimità, nel sottolineare
l'impossibilità di ricondurre ad unità le fattispecie di esenzione, ha quindi evidenziato che
“mentre alcune delle stesse (lett. a, b) mirano a consentire la prosecuzione dell'attività produttiva, evitando che il timore della revocatoria scoraggi altri operatori dall'entrare in
rapporti con l'imprenditore in difficoltà, altre (lett. d, e, g) sono volte ad agevolare il ricorso alle procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa, sottraendo alla revocatoria
gli atti compiuti in funzione o in esecuzione delle stesse, ed altre ancora trovano
giustificazione nell'appartenenza del creditore o dell'altro contraente a particolari categorie di soggetti ritenute meritevoli di tutela (lett. c, f)” (in termini, Cass. n. 1697/2023 segnalata dall'appellante, ma anche Cass. n. 2176/2023). Ora, diversamente da quanto sostenuto dal tribunale, l'esenzione contemplata dalla lettera f) del comma 3 dell'art. 67 (secondo cui non sono soggetti all'azione revocatoria fallimentare “i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito”) non ha quale diretta finalità (ratio) la necessità di assicurare l'ordinaria gestione dell'impresa (come invece nel caso delle esenzioni di cui alle lettere a, b), bensì
4 trova preminente giustificazione nella finalità sociale di tutela del lavoro in ogni sua forma,
ottenuta assicurando la tutela da revocatoria non solo ai lavoratori subordinati, ma a tutti i titolari di rapporti da parasubordinazione e lavorativi di natura interinale organicamente inseriti nell'impresa. Sicché non può ritenersi che l'esenzione in parola debba ritenersi limitata - come assume il primo giudice - a pagamenti di retribuzioni corrisposti contestualmente o “quasi contestualmente” (qualunque cosa ciò voglia dire) alla prestazione lavorativa. E sicuro indice letterale e sistematico di tale conclusione può rinvenirsi nel fatto che la previsione di cui alla lettera f) non contiene alcuna specificazione circa l'esercizio dell'attività di impresa, o ai “termini d'uso” del pagamento, al contrario della lettera a)”.
Ritiene il Tribunale di aderire al nuovo indirizzo ermeneutico fatto proprio dalla Corte, in quanto più rispondente alla ratio della disposizione ed alla necessità di assicurare tutela a quelle categorie di soggetti deboli, come i lavoratori, che il legislatore ha inteso privilegiare a prescindere dalla necessità di tutelare le ragioni dell'impresa.
Facendo applicazione dei superiori principi alla fattispecie in esame, il pagamento della somma di euro 29.441,38 eseguito con ordinanza di assegnazione del 25.3.2017 a titolo di parziale soddisfazione dei crediti di lavoro vantati da non è TR
revocabile, in quanto rientra nell'esenzione di cui all'art. 67, comma 3, lett. f) della legge fallimentare.
Rimane assorbita la domanda di garanzia proposta, in via subordinata, dalla convenuta nei confronti dell' . Controparte_2
4. Le spese del presente giudizio vanno integralmente compensate tra tutte le parti, ricorrendo l'ipotesi del sopravvenuto mutamento della giurisprudenza rispetto ad una questione rilevante ai fini della decisione (art. 92 c.p.c.).
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 10179/2020
R.G., disattesa ogni contraria istanza, in accoglimento della domanda:
rigetta le domande attoree;
compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Catania, il 17 giugno 2025
Il giudice
dott. Fabio Salvatore Mangano
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale di Catania, in persona del giudice dott. Fabio Salvatore Mangano, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 10179/2020 R.G. avente ad oggetto: revocatoria fallimentare promossa da
Parte_1
codice fiscale in persona del curatore, avvocato Antonio Mauro Pappalardo, P.IVA_1
autorizzato ad agire in giudizio con decreto del giudice delegato del 7.8.2020, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Giammusso, giusta procura in atti attore
contro
, nata a [...] in data [...], codice fiscale TR
, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesca Bizzini, giusta C.F._1
procura in atti
convenuto
e nei confronti di
Controparte_2
, codice fiscale , in persona dell'Assessore pro tempore,
[...] P.IVA_2
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato, Controparte_3
terzo chiamato
********
All'udienza del 2.12.2024 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti e la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con atto di citazione notificato il 14.9.2020, la curatela del fallimento
[...]
ha citato in giudizio , Parte_2 TR chiedendo di dichiarare inefficace e revocare, ai sensi dell'art. 67 legge fallimentare, il pagamento della somma complessiva di euro 29.441,38 effettuato in data 10.4.2017 in suo favore dall'Assessorato della Regione Siciliana e dell'Istruzione e della Formazione, quale terzo pignorato, all'esito del procedimento di pignoramento presso terzi introdotto dinanzi al
Tribunale di Caltagirone ed iscritto al n. 87/2016 r.g.e. La curatela attrice ha dedotto: che si tratterebbe di un pagamento cd. anomalo, in quanto eseguito da un terzo con denaro che l'assessorato regionale doveva al soggetto fallito che sarebbe avvenuto nel c.d. Pt_1
“periodo sospetto”, essendo stato eseguito nell'anno, oltre che nel semestre, anteriore alla dichiarazione di fallimento del 25.9.2017; che la conoscenza dello stato di insolvenza da parte dell'accipiens sarebbe desumibile dal fatto che il medesimo creditore aveva agito dapprima in via monitoria e successivamente in via esecutiva, instaurando il pignoramento presso terzi al fine di ottenere il pagamento delle spettanze dovute a titolo di retribuzione, oltre che dal coinvolgimento di nella procedura di licenziamento collettivo del TR dicembre 2014. Ha chiesto, pertanto, la revoca del pagamento ai sensi dell'art. 67 comma 1,
n. 2 l.f. ovvero ai sensi dell'art. 67 comma 2 l.f. e la condanna alla restituzione della somma di euro 29.441,38 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Con comparsa di risposta depositata il 14.12.2020 si è costituita , TR
- Controparte_2[...]
, ritenuta responsabile del danno Controparte_4
subito dalla convenuta e da cui ha chiesto di essere manlevata;
nel merito, la convenuta ha contestato la fondatezza dei presupposti oggettivi e soggettivi della revocatoria fallimentare.
Con decreto del 7.1.2021 è stata autorizzata la chiamata in causa dell'
[...]
, che si è costituito il 12.4.2021, eccependo Controparte_4
l'inammissibilità della chiamata in causa e contestando nel merito le difese di
[...]
. CP_1
Nel corso del giudizio sono stati concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e, a seguito di alcuni rinvii d'ufficio, all'udienza del 2.12.2024 la causa è stata posta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. 2 2. Esposti i fatti, giova premetterere che con sentenza del 25.9.2017 il Tribunale di Catania ha dichiarato il fallimento dell' Dalla documentazione prodotta in giudizio è emerso Pt_1 che, nell'anno precedente alla dichiarazione di fallimento, l'ente aveva dovuto procedere al licenziamento di tutti i dipendenti e non aveva corrisposto quanto dovuto non solo ai dipendenti licenziati ma anche a quelli che già in precedenza interrotto il rapporto di lavoro.
Tali lavoratori avevano dunque agito per ottenere il pagamento dei crediti da lavoro;
tra questi vi era l'odierna convenuta , la quale, dopo aver ottenuto dal TR
Tribunale di Caltagirone, sezione lavoro, il decreto ingiuntivo n. 208/2015 emesso in data
1.6.2015 (doc. 3 atto di citazione) ed aver agito esecutivamente per il recupero delle proprie pretese nei confronti dell' (cfr. ordinanze di assegnazione somme del 24.3.2015 e del Pt_1
30.6.2016 rese nei procedimenti r.g.e. nn. 185/2015 e 87/2016 innanzi al Tribunale di
Caltagirone, docc.
8-9 comparsa di risposta), da ultimo, in ragione del mancato pagamento dell'importo ingiunto da parte della società fallita, era intervenuta nella procedura esecutiva n. 296/2017 incardinata innanzi al Tribunale di Palermo nei confronti dell'
[...]
, ottenendo l'assegnazione dell'importo di Controparte_4
euro 29.431,04 a titolo di parziale soddisfazione del credito, giusta ordinanza del 25.3.2017
(doc. 10 comparsa di risposta).
3. Tanto premesso, la domanda proposta dalla curatela fallimentare non è fondata, avendo natura assorbente l'eccezione sollevata dalla convenuta fondata sull'esenzione di cui all'art. 67, comma 3, lett. f) della legge fallimentare.
La norma prevede che non sono revocabili “i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito”.
In ordine alla portata applicativa dell'esenzione in parola si contrappongono due orientamenti.
La tesi “restrittiva”, cui ha tradizionalmente aderito questo Tribunale (in analoghe controversie promosse dalla curatela del fallimento nei confronti dei lavoratori;
tra Pt_1
queste, si veda, tra le tante, Trib. Catania, sent. n. 4997/2024), fa leva sulla ratio della norma e sull'esigenza di contemperare la tutela dei lavoratori con le finalità di conservazione dell'attività, evitando che la minaccia della revocatoria possa rappresentare un impedimento alla continuazione della prestazione di lavoro in favore dell'impresa. Si è quindi sostenuto che la formulazione letterale della disposizione, laddove opera un esplicito richiamo ai
“corrispettivi per prestazioni di lavoro” piuttosto che genericamente ai “crediti di lavoro”, 3 imponga di considerare operante l'esenzione nelle sole ipotesi in cui il pagamento delle retribuzioni sia avvenuto contestualmente allo svolgimento della prestazione lavorativa.
L'orientamento suindicato è stato rivisitato recentemente dalla Corte di Appello di Catania, che proprio nelle numerose controversie promosse dal fallimento nei confronti dei Pt_1
lavoratori, ha ritenuto che l'esenzione in parola non fosse limitata ai pagamenti eseguiti contestualmente alla prestazione lavorativa (cfr. Corte di Appello Catania, nn. 1566/2024,
1761/2024, 6/2025 allegati alla comparsa conclusionale).
Osserva la Corte di Appello che: “nel sistema della legge fallimentare, la regola generale resta quella della revocabilità degli atti e dei pagamenti compiuti in periodo sospetto, mentre
i casi di esenzione dalla revocatoria si pongono, invece, in termini di vere e proprie eccezioni. L'eterogeneità delle situazioni volta a volta prese in considerazione dalla legge e fatte oggetto di esonero rivela, peraltro, che l'unico filo di unificazione tra le diverse ipotesi previste sta nel fatto che le stesse rispondono a interessi particolari che il legislatore ha ritenuto meritevoli di protezione in misura superiore rispetto al ripristino della par condicio
(cfr. Cass. n. 27939 del 2020; Cass. n. 4340 del 2020). L'interpretazione dei casi di esenzione non può, dunque, che rapportarsi, oltre che, evidentemente, alla lettera delle
norme che le prevedono, alla specifica ragione che presiede a ciascuna di stesse (Cass. n.
26244 del 2021; conf., Cass. n. 8900 del 2024). La Corte di legittimità, nel sottolineare
l'impossibilità di ricondurre ad unità le fattispecie di esenzione, ha quindi evidenziato che
“mentre alcune delle stesse (lett. a, b) mirano a consentire la prosecuzione dell'attività produttiva, evitando che il timore della revocatoria scoraggi altri operatori dall'entrare in
rapporti con l'imprenditore in difficoltà, altre (lett. d, e, g) sono volte ad agevolare il ricorso alle procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa, sottraendo alla revocatoria
gli atti compiuti in funzione o in esecuzione delle stesse, ed altre ancora trovano
giustificazione nell'appartenenza del creditore o dell'altro contraente a particolari categorie di soggetti ritenute meritevoli di tutela (lett. c, f)” (in termini, Cass. n. 1697/2023 segnalata dall'appellante, ma anche Cass. n. 2176/2023). Ora, diversamente da quanto sostenuto dal tribunale, l'esenzione contemplata dalla lettera f) del comma 3 dell'art. 67 (secondo cui non sono soggetti all'azione revocatoria fallimentare “i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito”) non ha quale diretta finalità (ratio) la necessità di assicurare l'ordinaria gestione dell'impresa (come invece nel caso delle esenzioni di cui alle lettere a, b), bensì
4 trova preminente giustificazione nella finalità sociale di tutela del lavoro in ogni sua forma,
ottenuta assicurando la tutela da revocatoria non solo ai lavoratori subordinati, ma a tutti i titolari di rapporti da parasubordinazione e lavorativi di natura interinale organicamente inseriti nell'impresa. Sicché non può ritenersi che l'esenzione in parola debba ritenersi limitata - come assume il primo giudice - a pagamenti di retribuzioni corrisposti contestualmente o “quasi contestualmente” (qualunque cosa ciò voglia dire) alla prestazione lavorativa. E sicuro indice letterale e sistematico di tale conclusione può rinvenirsi nel fatto che la previsione di cui alla lettera f) non contiene alcuna specificazione circa l'esercizio dell'attività di impresa, o ai “termini d'uso” del pagamento, al contrario della lettera a)”.
Ritiene il Tribunale di aderire al nuovo indirizzo ermeneutico fatto proprio dalla Corte, in quanto più rispondente alla ratio della disposizione ed alla necessità di assicurare tutela a quelle categorie di soggetti deboli, come i lavoratori, che il legislatore ha inteso privilegiare a prescindere dalla necessità di tutelare le ragioni dell'impresa.
Facendo applicazione dei superiori principi alla fattispecie in esame, il pagamento della somma di euro 29.441,38 eseguito con ordinanza di assegnazione del 25.3.2017 a titolo di parziale soddisfazione dei crediti di lavoro vantati da non è TR
revocabile, in quanto rientra nell'esenzione di cui all'art. 67, comma 3, lett. f) della legge fallimentare.
Rimane assorbita la domanda di garanzia proposta, in via subordinata, dalla convenuta nei confronti dell' . Controparte_2
4. Le spese del presente giudizio vanno integralmente compensate tra tutte le parti, ricorrendo l'ipotesi del sopravvenuto mutamento della giurisprudenza rispetto ad una questione rilevante ai fini della decisione (art. 92 c.p.c.).
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 10179/2020
R.G., disattesa ogni contraria istanza, in accoglimento della domanda:
rigetta le domande attoree;
compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Catania, il 17 giugno 2025
Il giudice
dott. Fabio Salvatore Mangano
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