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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 18/04/2025, n. 717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 717 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1842/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luisa Poppi Presidente Relatore dott. Susanna Zavaglia Consigliere dott. Anna Orlandi Consigliere
all'esito dell'udienza del 17/4/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per reclamo iscritto al n. r.g.v. 1842/2025 promosso da:
Parte_1
con il patrocinio degli avv.ti Falvo Tiziana e Michele Angelo Lupoi
APPELLANTE contro
Controparte_1 con il patrocinio dell'avv. Bani Alberta Gaia
APPELLATA
e con
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA
INTERVENUTO
La Corte, decidendo sull'appello -assunto in decisione all'udienza del 17.4.25- avverso la sentenza n.520/2024 resa dal Tribunale di Reggio Emilia nell'ambito del giudizio R.G. n. 4920/2023, pubblicata il 3.5.2024
OSSERVA
pagina 1 di 4 Con ricorso ex art. 337 bis e ss. c.c. e art. 473 bis c.p.c., adiva il Tribunale di Parte_1 Reggio Emilia affinchè dichiarasse l'affidamento congiunto della minore ad entrambi i Per_1 genitori, regolamentasse il diritto di visita e gli oneri di mantenimento.
Il Tribunale di Reggio Emilia, all'esito del giudizio, così decideva:
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- affida la figlia minore in via condivisa alle parti, con visite come indicate in motivazione;
- pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, a far data dalla domanda, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 250 per il mantenimento della figlia, somma che andrà automaticamente ed annualmente adeguata secondo gli indici Istat;
pone altresì a carico del padre l'obbligo di sostenere il 70% delle spese straordinarie della figlia, da determinarsi secondo il Protocollo del Tribunale di Reggio Emilia;
- condanna la ricorrente al pagamento di due terzi delle spese di lite per la fase decisionale, spese che si quantificano in € 750 più spese generali, IVA e CPA, con compensazione delle restanti.” proponeva appello avverso tale sentenza per ottenere l'accoglimento delle Parte_1 seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, contrariis reiectis,
1) in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Reggio Emilia in composizione collegiale il 2 maggio 2024 nell'ambito del procedimento n. 4920/2023, riconoscere dovuto il contributo per il mantenimento di i euro 400,00 nonché l'assegno unico universale nella Per_1 misura erogata dall'INPA, per l'importo considerato equo e dovuto in esito alle accertate condizioni economiche delle parti .
2) con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge (relativi ad entrambi i gradi del giudizio).”
Si costituiva in giudizio l'appellato eccependo, in via preliminare, la decadenza dal termine di cui all'art. 327 c.p.c. e la mancata costituzione nel termine di cui all'art. 348 c.p.c.; nel merito chiedeva il rigetto dell'appello con condanna al pagamento delle spese di lite.
Il 16.4.25 l'appellante si costituiva con nuovi difensori aderendo all'eccezione preliminare di controparte circa la tardività dell'impugnazione, in quanto l'appello è stato proposto con atto di citazione notificato il 4 dicembre (e, dunque, già di per sé in ritardo di un giorno rispetto al termine di cui all'art. 327 c. p. c.), ed è stato iscritto a ruolo solo in data 9 dicembre 2025.
La nuova difesa, pertanto, dichiarava nel corso dell'odierna udienza, di rinunciare all'impugnazione, chiedendo la compensazione delle spese di lite, “alla luce della desistenza della parte impugnante”.
Accettando la rinuncia, parte appellata insisteva comunque per la condanna al pagamento delle spese di lite.
Questa Corte, preso atto della rinuncia all'impugnazione, non può che dichiarare l'estinzione del giudizio.
A fronte della richiesta di condanna al pagamento delle spese di lite, in ossequio al principio di cui all'art. 306 u.c. c.p.c., la parte appellante deve essere condannata in favore dell'appellato. Tuttavia, ritiene la Corte che il comportamento processuale di immediata adesione all'eccezione di tardività possa giustificare la compensazione delle spese di lite in ragione della metà.
pagina 2 di 4 Pertanto, liquidate le spese nella misura di € 3.800,00 (scaglione indeterminabile complessità bassa, valori tra minimi e medi, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale nei limiti della metà, in assenza di conclusionali scritte), la Corte condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...]
delle spese di lite nella misura di € 1.900,00, oltre rimborso delle spese forfettarie nella CP_1 misura del 15% del compenso ex art. 2 del D.M. 55/2014, IVA e CPA, compensando tra le parti per la restante metà.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, qualora dovuto.
P.Q.M.
la Corte:
- dichiara estinto l'appello proposto da Parte_1
- condanna l'appellante al pagamento della metà delle spese di lite in favore di , Controparte_1 liquidate nella misura di € 1.900,00, oltre rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso ex art. 2 del D.M. 55/2014, IVA e CPA, compensando tra le parti per la restante metà;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, SE DOVUTO, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile il 17.4.25.
Il Presidente estensore dott. Luisa Poppi
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
pagina 3 di 4 dott. Luisa Poppi Presidente dott. Luisa Poppi Consigliere Relatore dott. Anna Orlandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1842/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. con domicilio in Parte_1
APPELLANTE contro con il patrocinio dell'avv. BANI ALBERTA GAIA con domicilio in VIA Controparte_1
BORFURO, 12/E 24122 BERGAMO
APPELLATO
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I –
II – condanna X alla refusione in favore di Y delle spese di lite, che liquida in € _ per compenso ed € _ per anticipazioni, oltre al 15% di spese forfettarie ed oltre accessori di legge.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Luisa Poppi dott. Luisa Poppi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luisa Poppi Presidente Relatore dott. Susanna Zavaglia Consigliere dott. Anna Orlandi Consigliere
all'esito dell'udienza del 17/4/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per reclamo iscritto al n. r.g.v. 1842/2025 promosso da:
Parte_1
con il patrocinio degli avv.ti Falvo Tiziana e Michele Angelo Lupoi
APPELLANTE contro
Controparte_1 con il patrocinio dell'avv. Bani Alberta Gaia
APPELLATA
e con
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA
INTERVENUTO
La Corte, decidendo sull'appello -assunto in decisione all'udienza del 17.4.25- avverso la sentenza n.520/2024 resa dal Tribunale di Reggio Emilia nell'ambito del giudizio R.G. n. 4920/2023, pubblicata il 3.5.2024
OSSERVA
pagina 1 di 4 Con ricorso ex art. 337 bis e ss. c.c. e art. 473 bis c.p.c., adiva il Tribunale di Parte_1 Reggio Emilia affinchè dichiarasse l'affidamento congiunto della minore ad entrambi i Per_1 genitori, regolamentasse il diritto di visita e gli oneri di mantenimento.
Il Tribunale di Reggio Emilia, all'esito del giudizio, così decideva:
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- affida la figlia minore in via condivisa alle parti, con visite come indicate in motivazione;
- pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, a far data dalla domanda, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 250 per il mantenimento della figlia, somma che andrà automaticamente ed annualmente adeguata secondo gli indici Istat;
pone altresì a carico del padre l'obbligo di sostenere il 70% delle spese straordinarie della figlia, da determinarsi secondo il Protocollo del Tribunale di Reggio Emilia;
- condanna la ricorrente al pagamento di due terzi delle spese di lite per la fase decisionale, spese che si quantificano in € 750 più spese generali, IVA e CPA, con compensazione delle restanti.” proponeva appello avverso tale sentenza per ottenere l'accoglimento delle Parte_1 seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, contrariis reiectis,
1) in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Reggio Emilia in composizione collegiale il 2 maggio 2024 nell'ambito del procedimento n. 4920/2023, riconoscere dovuto il contributo per il mantenimento di i euro 400,00 nonché l'assegno unico universale nella Per_1 misura erogata dall'INPA, per l'importo considerato equo e dovuto in esito alle accertate condizioni economiche delle parti .
2) con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge (relativi ad entrambi i gradi del giudizio).”
Si costituiva in giudizio l'appellato eccependo, in via preliminare, la decadenza dal termine di cui all'art. 327 c.p.c. e la mancata costituzione nel termine di cui all'art. 348 c.p.c.; nel merito chiedeva il rigetto dell'appello con condanna al pagamento delle spese di lite.
Il 16.4.25 l'appellante si costituiva con nuovi difensori aderendo all'eccezione preliminare di controparte circa la tardività dell'impugnazione, in quanto l'appello è stato proposto con atto di citazione notificato il 4 dicembre (e, dunque, già di per sé in ritardo di un giorno rispetto al termine di cui all'art. 327 c. p. c.), ed è stato iscritto a ruolo solo in data 9 dicembre 2025.
La nuova difesa, pertanto, dichiarava nel corso dell'odierna udienza, di rinunciare all'impugnazione, chiedendo la compensazione delle spese di lite, “alla luce della desistenza della parte impugnante”.
Accettando la rinuncia, parte appellata insisteva comunque per la condanna al pagamento delle spese di lite.
Questa Corte, preso atto della rinuncia all'impugnazione, non può che dichiarare l'estinzione del giudizio.
A fronte della richiesta di condanna al pagamento delle spese di lite, in ossequio al principio di cui all'art. 306 u.c. c.p.c., la parte appellante deve essere condannata in favore dell'appellato. Tuttavia, ritiene la Corte che il comportamento processuale di immediata adesione all'eccezione di tardività possa giustificare la compensazione delle spese di lite in ragione della metà.
pagina 2 di 4 Pertanto, liquidate le spese nella misura di € 3.800,00 (scaglione indeterminabile complessità bassa, valori tra minimi e medi, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale nei limiti della metà, in assenza di conclusionali scritte), la Corte condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...]
delle spese di lite nella misura di € 1.900,00, oltre rimborso delle spese forfettarie nella CP_1 misura del 15% del compenso ex art. 2 del D.M. 55/2014, IVA e CPA, compensando tra le parti per la restante metà.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, qualora dovuto.
P.Q.M.
la Corte:
- dichiara estinto l'appello proposto da Parte_1
- condanna l'appellante al pagamento della metà delle spese di lite in favore di , Controparte_1 liquidate nella misura di € 1.900,00, oltre rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso ex art. 2 del D.M. 55/2014, IVA e CPA, compensando tra le parti per la restante metà;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, SE DOVUTO, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile il 17.4.25.
Il Presidente estensore dott. Luisa Poppi
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
pagina 3 di 4 dott. Luisa Poppi Presidente dott. Luisa Poppi Consigliere Relatore dott. Anna Orlandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1842/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. con domicilio in Parte_1
APPELLANTE contro con il patrocinio dell'avv. BANI ALBERTA GAIA con domicilio in VIA Controparte_1
BORFURO, 12/E 24122 BERGAMO
APPELLATO
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I –
II – condanna X alla refusione in favore di Y delle spese di lite, che liquida in € _ per compenso ed € _ per anticipazioni, oltre al 15% di spese forfettarie ed oltre accessori di legge.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Luisa Poppi dott. Luisa Poppi
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