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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. XII, sentenza 16/01/2026, n. 338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 338 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 338/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 12, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PORRACCIOLO ANTONINO LIBERTO, Presidente
MOGAVERO NICOLA, Relatore
CONTE MARIO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3692/2023 depositato il 03/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 Snc - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Dott. Commercialista - CF_Difensore_1
Rappresentato da rappresentante 1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 Dott. Commercialista - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620160106290427000 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620170040774031000 IRPEF-ALTRO 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- La Ricorrente_1 s.n.c. (di seguito la “Società”) ha promosso ricorso alla Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Palermo, contro l'Agenzia delle Entrate – SS (di seguito l'ADER),
“avverso” le seguenti cartelle di pagamento asseritamente non notificate:
a)- n. 29620160106290427000 afferente ad IRPEF anno 2013 avente un importo complessivo di € 1.867,43;
b)- n. 29620170040774031000 afferente ad IRPEF anno 2014 avente un importo complessivo di € 12.485,53.
1.1.- La Società invoca l'annullamento delle predette cartelle di pagamento, delle quali sarebbe giunta a conoscenza solo per mezzo della notifica “in data 12.1.2023” della intimazione di pagamento
29620229020880323000 prodotta in atti .
2.- L'ADER si è costituita nel presente giudizio invocando preliminarmente l'inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio per non essere stata impugnata l'intimazione di pagamento per mezzo della quale la ricorrente sarebbe giunta a conoscenza delle presupposte cartelle di pagamento.
Produce documentazione probante la notifica delle cartelle di pagamento impugnate. Per il resto argomenta sulla piena legittimità del proprio operato. Per il resto invoca il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3.- La Corte, in applicazione del principio della c.d. “ragione più liquida”, ovvero in conseguenza dell'esame esclusivo di una questione assorbente, idonea, di per sé sola, a sorreggere la decisione e tale da non richiedere alcuna ulteriore valutazione sulle altre questioni dedotte in giudizio, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. (cfr.: Cass. civ., Sez. Unite,
12.12.2014, nn. 26242 e 26243), rileva l'inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio per violazione dell'art. 19, comma 3, del D. Lgs 546/92, secondo il quale, “Gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente. Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo”.
3.1.- Secondo costante orientamento di legittimità qui condiviso, «la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti (con le relative notificazioni) destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari: allo scopo, soprattutto, di rendere possibile, per questi ultimi, un efficace esercizio del diritto di difesa. Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato;
e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta:
· di impugnare, per tale semplice vizio, l'atto consequenziale notificatogli, rimanendo esposto all'eventuale successiva azione dell'amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e la notificazione dell'atto presupposto;
· di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria: con la conseguenza che spetta al giudice di merito (la cui valutazione, se congruamente motivata, non sarà censurabile in sede di legittimità) interpretare la domanda proposta dal contribuente, al fine di verificare se egli abbia inteso far valere la nullità dell'atto consequenziale in base all'una o all'altra opzione. (cfr. Cass., SS.UU., Sent. 25.7.2007, n. 16412; conf. Cass. Ordinanze 15.9.2021, n. 24785;
15.1.2020, n. 565; 27.11.2019, n. 30911; Cass., Sentenze 31.1.2022, n. 2857; 17.6.2008, n. 16375; 4.3.2008,
n. 5791 e 18.1.2008, n. 1024).
3.1.1.- Dalla applicazione della norma in commento e dei principi di diritto superiormente tratteggiati consegue che l'impugnazione degli atti non notificati può essere proposta unitamente a quella contro l'atto successivo, la cui notificazione ha portato a conoscenza dell'interessato l'esistenza dell'atto precedente non notificato.
3.2.- Ne consegue che rispetto alla fattispecie rimessa all'esame della Corte, la contribuente, fatta destinataria della intimazione di pagamento 29620229020880323000 prodotta in atti, aveva l'onere di impugnare - entro il termine decadenziale di cui all'art. 21, comma 1, del D.Lgs 546/92 -congiuntamente quest'ultima e le cartelle di pagamento ivi richiamate, asseritamente non notificate (cfr. Cass., Ordinanze 1.8.2019, n. 20735;
19.5.2010, n. 12223; Cass., Sent. 10.11.2000, n. 14624), ovvero la sola comunicazione preventiva di ipoteca, quale atto consequenziale notificato.
3.3.- Per tutto quanto precede la Corte rileva l'inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio ai sensi dell'art. 19, comma 3, del D. Lgs 546/92 in quanto la ricorrente ha impugnato le predette cartelle di pagamento non notificate, invocandone l'annullamento, senza impugnare la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, per mezzo della quale sarebbe giunta a conoscenza delle stesse.
4.- Quanto al regolamento delle spese di giudizio, tenuto conto del principio della soccombenza di cui al disposto dell'art. 15, comma 1, del D. Lgs. 31.12.1992, n. 546 , condanna la ricorrente, interamente soccombente, alla rifusione di quelle del grado sostenute dall'ADER, resistente, che liquida – con riferimento al pertinente scaglione, ai valori minimi tariffari, sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornati dal D.M. 37/2018 e dal D.M. 147/2022 – in Euro 1.489,00 (studio, introduttiva e decisionale), oltre accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Palermo dichiara l'inammissibilità del ricorso introduttivo.
Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti della resistente che liquida in Euro
1.489,00, oltre accessori di legge.
Palermo, 14.1.2025 Il Presidente AN IB PO
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 12, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PORRACCIOLO ANTONINO LIBERTO, Presidente
MOGAVERO NICOLA, Relatore
CONTE MARIO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3692/2023 depositato il 03/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 Snc - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Dott. Commercialista - CF_Difensore_1
Rappresentato da rappresentante 1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 Dott. Commercialista - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620160106290427000 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620170040774031000 IRPEF-ALTRO 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- La Ricorrente_1 s.n.c. (di seguito la “Società”) ha promosso ricorso alla Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Palermo, contro l'Agenzia delle Entrate – SS (di seguito l'ADER),
“avverso” le seguenti cartelle di pagamento asseritamente non notificate:
a)- n. 29620160106290427000 afferente ad IRPEF anno 2013 avente un importo complessivo di € 1.867,43;
b)- n. 29620170040774031000 afferente ad IRPEF anno 2014 avente un importo complessivo di € 12.485,53.
1.1.- La Società invoca l'annullamento delle predette cartelle di pagamento, delle quali sarebbe giunta a conoscenza solo per mezzo della notifica “in data 12.1.2023” della intimazione di pagamento
29620229020880323000 prodotta in atti .
2.- L'ADER si è costituita nel presente giudizio invocando preliminarmente l'inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio per non essere stata impugnata l'intimazione di pagamento per mezzo della quale la ricorrente sarebbe giunta a conoscenza delle presupposte cartelle di pagamento.
Produce documentazione probante la notifica delle cartelle di pagamento impugnate. Per il resto argomenta sulla piena legittimità del proprio operato. Per il resto invoca il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3.- La Corte, in applicazione del principio della c.d. “ragione più liquida”, ovvero in conseguenza dell'esame esclusivo di una questione assorbente, idonea, di per sé sola, a sorreggere la decisione e tale da non richiedere alcuna ulteriore valutazione sulle altre questioni dedotte in giudizio, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. (cfr.: Cass. civ., Sez. Unite,
12.12.2014, nn. 26242 e 26243), rileva l'inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio per violazione dell'art. 19, comma 3, del D. Lgs 546/92, secondo il quale, “Gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente. Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo”.
3.1.- Secondo costante orientamento di legittimità qui condiviso, «la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti (con le relative notificazioni) destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari: allo scopo, soprattutto, di rendere possibile, per questi ultimi, un efficace esercizio del diritto di difesa. Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato;
e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta:
· di impugnare, per tale semplice vizio, l'atto consequenziale notificatogli, rimanendo esposto all'eventuale successiva azione dell'amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e la notificazione dell'atto presupposto;
· di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria: con la conseguenza che spetta al giudice di merito (la cui valutazione, se congruamente motivata, non sarà censurabile in sede di legittimità) interpretare la domanda proposta dal contribuente, al fine di verificare se egli abbia inteso far valere la nullità dell'atto consequenziale in base all'una o all'altra opzione. (cfr. Cass., SS.UU., Sent. 25.7.2007, n. 16412; conf. Cass. Ordinanze 15.9.2021, n. 24785;
15.1.2020, n. 565; 27.11.2019, n. 30911; Cass., Sentenze 31.1.2022, n. 2857; 17.6.2008, n. 16375; 4.3.2008,
n. 5791 e 18.1.2008, n. 1024).
3.1.1.- Dalla applicazione della norma in commento e dei principi di diritto superiormente tratteggiati consegue che l'impugnazione degli atti non notificati può essere proposta unitamente a quella contro l'atto successivo, la cui notificazione ha portato a conoscenza dell'interessato l'esistenza dell'atto precedente non notificato.
3.2.- Ne consegue che rispetto alla fattispecie rimessa all'esame della Corte, la contribuente, fatta destinataria della intimazione di pagamento 29620229020880323000 prodotta in atti, aveva l'onere di impugnare - entro il termine decadenziale di cui all'art. 21, comma 1, del D.Lgs 546/92 -congiuntamente quest'ultima e le cartelle di pagamento ivi richiamate, asseritamente non notificate (cfr. Cass., Ordinanze 1.8.2019, n. 20735;
19.5.2010, n. 12223; Cass., Sent. 10.11.2000, n. 14624), ovvero la sola comunicazione preventiva di ipoteca, quale atto consequenziale notificato.
3.3.- Per tutto quanto precede la Corte rileva l'inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio ai sensi dell'art. 19, comma 3, del D. Lgs 546/92 in quanto la ricorrente ha impugnato le predette cartelle di pagamento non notificate, invocandone l'annullamento, senza impugnare la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, per mezzo della quale sarebbe giunta a conoscenza delle stesse.
4.- Quanto al regolamento delle spese di giudizio, tenuto conto del principio della soccombenza di cui al disposto dell'art. 15, comma 1, del D. Lgs. 31.12.1992, n. 546 , condanna la ricorrente, interamente soccombente, alla rifusione di quelle del grado sostenute dall'ADER, resistente, che liquida – con riferimento al pertinente scaglione, ai valori minimi tariffari, sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornati dal D.M. 37/2018 e dal D.M. 147/2022 – in Euro 1.489,00 (studio, introduttiva e decisionale), oltre accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Palermo dichiara l'inammissibilità del ricorso introduttivo.
Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti della resistente che liquida in Euro
1.489,00, oltre accessori di legge.
Palermo, 14.1.2025 Il Presidente AN IB PO