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Sentenza 6 novembre 2024
Sentenza 6 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 06/11/2024, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE PRIMA CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
dott. Aldo De Luca Presidente rel. dott. Leonardo Papaleo Giudice dott.ssa Valeria Protano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al RGNR. 1551/2024 V.G., avente ad oggetto: divorzio congiunto
TRA
, nata il [...] a [...] (avv. Franco Lucia, giusta procura in atti) Parte_1
parte ricorrente
E
nato il [...] a [...] (avv. Mauro Fernando Marzocco, giusta Controparte_1
procura in atti)
parte resistente con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI quelle rassegnate con note ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 31/10/2024, che richiamano quelle già formulate in atti. Il P.M. ha espresso parere favorevole in data 18/9/2024.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
(è omesso lo svolgimento del processo ex art. 132 c.p.c. e 118 d.a. c.p.c.)
1. Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. le parti hanno proposto domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in BE il 3/9/2016.
2. La domanda è fondata ed è accolta. Le parti hanno dedotto una crisi coniugale di gravità tale da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostruzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. A conferma di ciò, infatti, rileva la circostanza che in seguito alla
p. 1/2 separazione, omologata dal Tribunale di BE il 12/9/2022, i coniugi non si sono mai riconciliati, come dichiarato dalle parti, con ininterrotto decorso dei termini di legge.
3. Pertanto, sulla base degli elementi predetti, ricorrono le condizioni previste dall'art. 3 nr. 2 lett. a) L. 898/1970 e, in accoglimento della domanda, deve essere dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti in BE il 3/9/2016 e disposte le formalità di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. nr. 396/2000.
4. Le parti hanno concordato i patti esposti nel ricorso introduttivo, da loro debitamente sottoscritto, da intendersi qui riportati e trascritti. Poiché tali accordi non sono contrari a norme imperative ed all'ordine pubblico, tenuto conto che dall'unione non sono nati figli ritiene il Collegio di poterli porre a base della presente decisione.
5. Spese di lite compensate in ragione della natura della controversia e dell'esito della vertenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di BE, definitivamente pronunciando sulla domanda congiuntamente proposta da e ogni ulteriore, contraria o diversa Parte_1 Controparte_1
domanda, istanza, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
BE il 3/9/2016 tra e (atto nr. 166, parte II, Parte_1 Controparte_1
serie A, anno 2016), alle condizioni sopra richiamate;
- ordina procedersi all'annotazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 69 lett. D), DPR
3- 11-2000 n. 396, disponendo la trasmissione degli atti all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di BE;
- compensa le spese di lite.
BE, 31 ottobre 2024
Il Presidente rel.
dott. Aldo De Luca
p. 2/2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE PRIMA CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
dott. Aldo De Luca Presidente rel. dott. Leonardo Papaleo Giudice dott.ssa Valeria Protano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al RGNR. 1551/2024 V.G., avente ad oggetto: divorzio congiunto
TRA
, nata il [...] a [...] (avv. Franco Lucia, giusta procura in atti) Parte_1
parte ricorrente
E
nato il [...] a [...] (avv. Mauro Fernando Marzocco, giusta Controparte_1
procura in atti)
parte resistente con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI quelle rassegnate con note ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 31/10/2024, che richiamano quelle già formulate in atti. Il P.M. ha espresso parere favorevole in data 18/9/2024.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
(è omesso lo svolgimento del processo ex art. 132 c.p.c. e 118 d.a. c.p.c.)
1. Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. le parti hanno proposto domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in BE il 3/9/2016.
2. La domanda è fondata ed è accolta. Le parti hanno dedotto una crisi coniugale di gravità tale da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostruzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. A conferma di ciò, infatti, rileva la circostanza che in seguito alla
p. 1/2 separazione, omologata dal Tribunale di BE il 12/9/2022, i coniugi non si sono mai riconciliati, come dichiarato dalle parti, con ininterrotto decorso dei termini di legge.
3. Pertanto, sulla base degli elementi predetti, ricorrono le condizioni previste dall'art. 3 nr. 2 lett. a) L. 898/1970 e, in accoglimento della domanda, deve essere dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti in BE il 3/9/2016 e disposte le formalità di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. nr. 396/2000.
4. Le parti hanno concordato i patti esposti nel ricorso introduttivo, da loro debitamente sottoscritto, da intendersi qui riportati e trascritti. Poiché tali accordi non sono contrari a norme imperative ed all'ordine pubblico, tenuto conto che dall'unione non sono nati figli ritiene il Collegio di poterli porre a base della presente decisione.
5. Spese di lite compensate in ragione della natura della controversia e dell'esito della vertenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di BE, definitivamente pronunciando sulla domanda congiuntamente proposta da e ogni ulteriore, contraria o diversa Parte_1 Controparte_1
domanda, istanza, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
BE il 3/9/2016 tra e (atto nr. 166, parte II, Parte_1 Controparte_1
serie A, anno 2016), alle condizioni sopra richiamate;
- ordina procedersi all'annotazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 69 lett. D), DPR
3- 11-2000 n. 396, disponendo la trasmissione degli atti all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di BE;
- compensa le spese di lite.
BE, 31 ottobre 2024
Il Presidente rel.
dott. Aldo De Luca
p. 2/2