Sentenza 5 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 05/07/2001, n. 9091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9091 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2001 |
Testo completo
) d . 1 t t n e l e t 0 n 5 E UBB AI9091 /0 1 o . t s r a e l l - a d 3 1 . n IN NOME DEL POLO. LIANO 8 8 9 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 1 Oggetto Responsabilità civile SEZIONE TERZA CIVILE della P.A. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Angelo GIULIANO Presidente R.G.N. 9712/99 - Dott. Vincenzo SALLUZZO Consigliere - годог Cron. Dott. Luigi Francesco DI NANNI - Consigliere - Rep. 38197 Dot Antonio SEGRETO - Consigliere- Ud. 23/03/01 Dott. Alberto TALEVI Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: dal Sig. 3000 per diritti Hit 10/7/01 A.N.A.S., ENTE NAZIONALE PER LE STRADE, in persona del IL CANCELLIERE legale rappresentante protempore, domiciliato in ROMA } VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è difeso per legge;
ricorrente CANCELLERIA
contro
AVV. MINOZZI SERGIO, difensore di se stesso, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIUSEPPE FERRARI 12 SC. D, presso lo studio dell'avvocato SERGIO SMEDILE;
2001 controricorrente - 582 avverso la sentenza n. 1013/98 della Corte d'Appello di NAPOLI, sezione I CIVILE, emessa il 15/4/1998, depositata il 07/05/98; RG.2601/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/03/01 dal Consigliere Dott. Alberto TALEVI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. 2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato in data 8.11.89, Silvano Minozzi, quale proprietario di un fondo “a terrazzamenti” sito in Sorrento tra la strada comunale per "Marina Grande" e la sovrastante S.S n. 145, premesso che da quest'ultima, a seguito delle piogge autunnali del 1987, si era riversata un'ingente quantità di acqua nel proprio terreno, cagionando dissesti e danni, come da accertamento tecnico preventivo disposto dal Tribunale di Napoli a seguito di proprio ricorso dei 18.11.87, citava in giudizio innanzi al Tribunale medesimo l'A.N.A.S., quale ritenuta responsabile dell'accaduto, dovuto a difetti di costruzione e manutenzione della strada ed inidonea protezione dei relativi margini e ne chiedeva la condanna al risarcimento dei danni ed all'esecuzione delle opere necessarie alla definitiva eliminazione degli inconvenienti. Si costituiva l'A.N.A.S. e resisteva alla domanda. La causa che dopo il decesso dell'attore era stata proseguita dal figlio ed erede avv.to Sergio Minozzi, veniva decisa con sentenza del 2.2-6.3.96 (integrata, ex art 286 c.p.c., con ordinanza del 12.7.96) con la quale l'adito Triunale, dato atto dell'intervenuta rinunzia dell'attore al capo di domanda concernente l'esecuzione delle opere (per essere state le stesse intraprese dalla convenuta) e ritenuta l'A.N.A.S. responsabile dei danni, la condannava al relativo risarcimento, liquidato nella misura di complessive £ 51.500.000, oltre interessi e spese. Avverso tale decisione l'Avvocatura dello Stato, per conto dell'A.N.A.S., proponeva appello. Resisteva in giudizio l'avv. Minozzi. Con sentenza 15.4 - 7.5.98 la Corte d'Appello di Napoli dichiarava " l'inammissibilità dell'appello compensando interamente le spese. 3 Nella motivazione esponeva le seguenti argomentazioni. Con D. Lgs. 26/2/1994 n. 143 è stato istituito l'Ente Nazionale per le Strade, al quale sono stati affidati tutti i compiti e finalità istituzionali (v. art 2c.1^), già demandati all'A.N.A.S., denominazione che, peraltro, è stata attribuita anche al nuovo ente in virtù dell'art. 3 c. 12^ del successivo D.L. 8/8/96 n. 443. Tale ente per espressa disposizione normativa ( art. 1 c.1^ cit. D.Lgs) è dotato non solo di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, come la soppressa azienda autonoma di Stato ma a differenza di quest'ultima, anche di una propria personalità giuridica di diritto pubblico, distinta, dunque, da quella dello Stato. Ciò premesso e rilevato che l'avvocatura erariale ha ritenuto di proporre l'appello (come espressamente si desume dalla relativa intestazione) in nome e per conto del nuovo ente e non anche della soppressa azienda di Stato (che in primo grado aveva agito in persona del Ministro dei LL.P.P. in carica), deve ritenersi che l'impugnazione sia stata proposta in volontaria prosecuzione del processo, ex art 110 c.p.c, a seguito dell'evento interruttivo e della conseguente successione. Tuttavia tale nuova costituzione, non preceduta da alcun atto deliberativo dell'ente successore, né da conferimento di mandato da parte del legale rappresentante dello stesso, è nulla non potendosi nella specie più applicare la regola di cui all'art. 1 del T.U. 30.10.1933 n. 1611, a termini del quale la rappresentanza e difesa delle amministrazioni statali, ancorché ad ordinamento autonomo, ma prive di propria personalità giuridica, compete ope legis all'Avvocatura dello Stato, mentre per gli altri enti pubblici occorre, ai sensi dei successivo art 43, un provvedimento ad hoc. Nel caso di specie, peraltro, la necessità di un provvedimento specifico, ai fini dell'assunzione del patrocinio da parte dell'avvocatura erariale, è confermata dall'espressa previsione di cui all'art 2 c. 4^ del decreto istitutivo citato, a termini del quale "L'Ente può avvalersi del 14 patrocinio dell'Avvocatura dello Stato". Ma nessun provvedimento esprimente tale scelta, a carattere generale o particolare, è stato prodotto o citato dall'appellante Avvocatura;
tale carenza comporta il difetto assoluto di legittimazione processuale e, conseguentemente, l'inammissibilità dell'impugnazione. Contro questa sentenza ricorre per cassazione l'Avvocatura Generale dello Stato per l'A.N.A.S. Resiste con controricorso e memoria il Minozzi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con l'unico motivo l'A.N.A.S. denuncia "Violazione e falsa applicazione dell'art. 43 del r.d. n.° 1311/1933 e dell'art. 2, comma 4 del d. lgs. n.° 143/1994, in relazione al'art. 360 comma 1, n.° 3 c.p.c." esponendo una tesi contraria a quella sostenuta nell'impugnata decisione, citando Cass. 1672/82 ed affermando tra l'altro che “...il disposto dell'art. 43 cit. che autorizza l'Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio di Amministrazioni pubbliche non statali o anche Enti soltanto soggetti a tutela o vigilanza da parte dello Stato, non è tanto rivolto a tutelare l'interesse specifico di tali enti, quanto piuttosto a perseguire l'interesse generale dello Stato a che i fini pubblici delegati agli enti in questione vengano opportunamente e coordinatamente attinti mediante l'attribuzione della difesa e della rappresentanza nei procedimenti giudiziali ad un organo istituzionalmente deputato a valutare gli interessi dello Stato nella sua unitarietà…..”. Il motivo deve ritenersi fondato. Questa Corte Suprema a S.U., recentemente (Cass. 484 del 21.7.99), in una causa concernente altra materia (risarcimento danni da occupazione illegittima), ma che ha preso in considerazione anche la questione di diritto processuale in esame con specifico riferimento all'ANAS, ha già rilevato che Anche 5 1 nell'ipotesi di rappresentanza e difesa facoltativa degli enti pubblici da parte dell'Avvocatura dello Stato, non e' necessario che, in ordine ai singoli giudizi, l'ente rilasci uno specifico mandato all'Avvocatura medesima, ne' che questa produca il provvedimento del competente organo dell'ente recante l'autorizzazione del legale rappresentante ad agire o a resistere in causa, giacche', a norma dell'art. 45 R.D. n. 1611 del 1933, anche al patrocinio cosiddetto facoltativo si applica il secondo comma dell'art. 1 R.D. cit., alla stregua del quale gli Avvocati dello Stato esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede senza bisogno di mandato, neppure nei casi nei quali le norme ordinarie prevedono il mandato speciale, purché consti la loro qualità". Sulla base di quanto sopra esposto il ricorso va accolto. L'impugnata sentenza va cassata e la causa va rinviata, anche per la decisione sulle spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli. Così deciso a Roma il 23.3.2001. 109T 250.000 458T hooap IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENT Ther Андов Принай 290000 TOT. IL CANCELLIERE C1 2 VA GI O A 4 R M 8 T RO D 2 TE 8. GEN. 200 2 Depositata in Cancelleria ENTRA 0 Hlas.......versate € 148.77 0 77 D oggi, lì 5 LUG. 2001. E ELLE F ARANTANOVE T A in data D R T IO N E FFIC IL CANCELLIERE C1 ) izi Registrato (01 LI rv e IO GI U S the a re TORJ A Grazia ain a te n iudiziari N E O H ? e io irig aria g CEN er D G M Il sabile S ott.ssa IN p. U on D sp 6 e r R (D **