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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 23/07/2025, n. 615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 615 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Lecce — Sezione Prima Civile — composta dai magistrati:
- dott. Riccardo Mele - Presidente
- dott. Maurizio Petrelli - Consigliere
- dott.ssa Carolina Elia - Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 306 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022
tra
, (c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Fabrizio Madaghiele, come da mandato in atti;
APPELLANTE
e
(c.f.: ), con sede in Torino, in E_ P.IVA_1
persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Fusco, come da mandato in atti;
APPELLATO
A seguito di trattazione scritta disposta con ordinanza del 30.04.2024, ai sensi dell'art. 127
ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§ 1 – Antefatto: il ricorso per decreto ingiuntivo proposto da Parte_2
Con decreto n. 1014/2007, il tribunale di BA ingiunse a il pagamento della Parte_1
somma di € 16.481,00 oltre accessori, in favore di (poi fusa in Parte_2
. TR
Avverso detto decreto ingiuntivo il propose opposizione, dapprima rigettata dal Parte_1
tribunale di BA con sentenza n. 3406/2007, poi accolta dalla corte d'appello di BA con sentenza n. 2167/2019 (passata in giudicato in data 9.12.2019); con tale ultimo provvedimento, l'ingiunzione fu revocata, con condanna di (che nel TR
frattempo aveva incorporato per fusione ed era stata - a sua volta - Parte_2
incorporata per fusione da al pagamento delle spese processuali. Controparte_3
Nonostante la pendenza del giudizio di opposizione, aveva ottenuto dal TR
coattivamente il pagamento della somma di € 21.243,70 (tanto si legge ai punti V Parte_1
e VIII dell'atto di appello, introduttivo del presente giudizio); tale pagamento, all'esito della revoca del decreto ingiuntivo, disposta con sentenza n. 2167/2019 della corte d'appello di
BA (irrevocabile il 9.12.2019), ha assunto natura di indebito.
§ 2 - Fatto
Con ricorso del 23.06.2020, ha chiesto e ottenuto il decreto ingiuntivo Parte_1
n.1542 del 23.07.2020 con cui il tribunale di Lecce ha intimato ad E_
(nella sua qualità di incorporante per fusione) di pagare (rectius TR
restituire) a favore del ricorrente la somma di € 21.243,70, oltre interessi e spese di giudizio.
§ 2.1
pag. 2/7 Con atto di citazione del 21.09.2020, ha proposto opposizione al decreto E_
ingiuntivo n. 1542/2020 e, preliminarmente, ha chiesto disporsi la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto opposto e dell'esecuzione pendente innanzi al tribunale di Brindisi;
sempre in via preliminare, ha dedotto l'inammissibilità della domanda di pagamento proposta da con il ricorso per ingiunzione stante il difetto di Parte_1
legittimazione passiva di spettante - a suo avviso -a E_ [...]
, in forza del contratto di ritrasferimento di Parte_3
crediti e partecipazioni del 10.7.2017 tra e;
CP_2 Parte_4
- ha chiesto, pertanto, dichiararsi la nullità del decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto,
disporsi la sua revoca;
In ipotesi di rigetto dell'opposizione, ha chiesto di: - accertare il diritto di regresso di
[...]
nei confronti di Controparte_3 Parte_3
condannando quest'ultima a tenere indenne delle
[...] Controparte_3
somme che essa fosse condannata a pagare;
- in via ulteriormente subordinata, accertare la surrogazione di all'esito del pagamento, nei diritti del ricorrente E_
nei confronti di Parte_1 Parte_3
con vittoria di spese.
[...]
§ 2.2
Con sentenza n. 635 del 4.03.2022, il tribunale di Lecce ha accolto l'opposizione ed ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva di e, per l'effetto, ha revocato E_
il decreto ingiuntivo n. 1542/2020 del 23.07.2020; ha condannato al Parte_1
pagamento delle spese processuali, in favore di . E_
§ 2.3
pag. 3/7 A fondamento della decisione, il tribunale ha argomentato come segue:
- ha ritenuto che la pretesa restitutoria del appartenesse ad un rapporto deteriorato Parte_1
collegato alla posizione di e risultasse retrocessa da ora CP_4 CP_2
, a Vento Banca in LCA a far data dal luglio 2017; - ha da tanto inferito che E_
non dovesse rispondere delle passività appartenute a poi E_ CP_2
Part ritrasferite a in , in quanto la fusione per incorporazione di Parte_3
[...]
con aveva avuto luogo il 14.05.2019 ovvero successivamente al CP_1 CP_2
contratto di ritrasferimento del 10.07.2017; - il non aveva provato il credito di cui Parte_1
era titolare nei confronti di . CP_1
§ 3
Avverso detta decisione, ha proposto appello ed ha chiesto, previa Parte_1
sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e declaratoria della legittimazione passiva di che la corte: - confermasse la validità ed E_
efficacia del decreto opposto, con condanna di al pagamento in favore di E_
della somma di € 21.243,70, oltre spese e interessi di mora;
- rigettasse Parte_1
ogni altra avversa deduzione, conclusione e difesa;
- revocasse l'ordinanza di sospensione della procedura esecutiva promossa dal nei confronti di e pendente Parte_1 CP_1
dinanzi al GE del Tribunale di BA (R.G.N.: 2265/2020); - condannasse E_
al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c, con vittoria di spese del doppio grado di
[...]
giudizio.
Si è costituita in giudizio e ha chiesto il rigetto del gravame, con E_
vittoria di spese e competenze di lite.
In data 22.05.2024, a seguito di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta per la decisione pag. 4/7 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3.
L'appello si fonda su due motivi.
§ 3.1
Con il primo e articolato motivo d'appello, ha dedotto che il tribunale Parte_1
avrebbe errato: - nel valutare le disposizioni del contratto di cessione d'azienda del
26.06.2017 stipulato tra e i Liquidatori delle nonché quelle E_ CP_5
relative al ritrasferimento di crediti e partecipazioni del 10.07.2017 tra e CP_2
in LCA;
- di conseguenza, nel ritenere il difetto di legittimazione passiva di Parte_3
, incorporante . E_ CP_2
Ad avviso dell'appellante, il primo giudice avrebbe, invece, dovuto rilevare che: - CP_2
(ora ), nel procedimento rg. 45/2015 dinnanzi la Corte d'appello di
[...] E_
BA (la cui sentenza n° 2167/2019 passata in giudicato aveva revocato il decreto ingiuntivo n° 1014/07, fondante il preteso credito dell'appellante), non aveva chiesto la propria estromissione dal giudizio, né aveva chiamato in causa in violazione degli Parte_3
art. 111 c.p.c., 6 e 7 del contratto di ritrasferimento del 10.07.2017; - quindi, la mancata estromissione da quel giudizio di aveva legittimato il , terzo CP_2 Parte_1
estraneo alla cessione, ad eseguire la sentenza favorevolmente ottenuta sia nei confronti della parte originaria ora ) che, eventualmente, nei confronti CP_2 Controparte_3
del suo successore e titolo particolare ( ; - la posizione del doveva Parte_3 Parte_1
qualificarsi quale “contenzioso attivo” in quanto aveva recuperato le somme CP_2
dovute a far data dal 2007 in base al decreto ingiuntivo poi revocato e, dunque, il debito restitutorio era sorto come “passività” solo a seguito della summenzionata sentenza n.
pag. 5/7 2167/2019; - la controversia tra il e la era comunque sorta anteriormente Parte_1 CP_2
alla cessione del 26.06.2017, con conseguente obbligo di di soddisfare la E_
pretesa dell'appellante.
Il motivo è fondato.
Il credito restitutorio azionato da con il ricorso monitorio del 23.6.2020 è Parte_1
sorto in data 9.12.2019 (con il passaggio in giudicato della sentenza n. 2167 del
21.10.2019); la sentenza è stata pronunciata nei confronti di e, dunque, TR
non può dirsi essere stata trasferita a prima ancora di essere sorta. Parte_3
Vero è che, in mancanza di prova di un patto contrario (non rinvenibile nell'invocato contratto di retrocessione del 2017 in atti) in forza dell'atto di E_
incorporazione per fusione di del 14.5.2019 è succeduta in tutti i TR
rapporti attivi e passivi della società fusa, compresi quelli che a tale data erano ancora sub-
iudice; l'appellante, pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dal primo giudice, possiede legittimazione passiva rispetto alla domanda di ripetizione dell'indebito avanzata in via monitoria da Parte_1
La somma di € 21.243,70, indebitamente ricevuta da a seguito della TR
liquidazione del patrimonio di nelle procedure esecutive contro di lui Parte_1
intentate dalla banca, deve essere corrisposta al da che è Parte_1 E_
succeduta, per fusione, alla società debitrice, senza che alcun patto di segno contrario sia stato stipulato da quest'ultima con le banche venete, e risulti opponibile al creditore.
Tanto giustifica anche il rigetto delle domande subordinate avanzate dall'appellante.
§ 3.2
Con il secondo motivo d'impugnazione, ha chiesto che la corte, in Parte_1
accoglimento del proposto gravame, condannasse al risarcimento dei danni E_
pag. 6/7 per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Il motivo è infondato.
La complessità dei rapporti tra i vari istituti di credito coinvolti nelle vicende societarie in esame consente di escludere l'elemento psicologico costitutivo della invocata responsabilità
risarcitoria.
§ 4
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la corte,
accoglie l'appello e, per l'effetto, rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1542/2020
del tribunale di Lecce;
conferma l'ingiunzione e condanna al pagamento, in favore di Controparte_3
della somma di € 21.243,70, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
Parte_1
condanna al pagamento in favore di delle spese E_ Parte_1
processuali del doppio grado che liquida - per il giudizio di primo grado, (compresa la fase monitoria) - in € 404,50 per spese ed € 3.200,00 per compenso, oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15% e – per il giudizio d'appello – in € 355,50 per spese ed € 2.000,00
per compenso, oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15%, il tutto con distrazione in favore dell'avv. Fabrizio Madaghiele dichiaratosi antistatario..
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 21.7.2025
il Consigliere estensore il Presidente
dr.ssa Carolina Elia dr. Riccardo Mele
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Lecce — Sezione Prima Civile — composta dai magistrati:
- dott. Riccardo Mele - Presidente
- dott. Maurizio Petrelli - Consigliere
- dott.ssa Carolina Elia - Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 306 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022
tra
, (c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Fabrizio Madaghiele, come da mandato in atti;
APPELLANTE
e
(c.f.: ), con sede in Torino, in E_ P.IVA_1
persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Fusco, come da mandato in atti;
APPELLATO
A seguito di trattazione scritta disposta con ordinanza del 30.04.2024, ai sensi dell'art. 127
ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§ 1 – Antefatto: il ricorso per decreto ingiuntivo proposto da Parte_2
Con decreto n. 1014/2007, il tribunale di BA ingiunse a il pagamento della Parte_1
somma di € 16.481,00 oltre accessori, in favore di (poi fusa in Parte_2
. TR
Avverso detto decreto ingiuntivo il propose opposizione, dapprima rigettata dal Parte_1
tribunale di BA con sentenza n. 3406/2007, poi accolta dalla corte d'appello di BA con sentenza n. 2167/2019 (passata in giudicato in data 9.12.2019); con tale ultimo provvedimento, l'ingiunzione fu revocata, con condanna di (che nel TR
frattempo aveva incorporato per fusione ed era stata - a sua volta - Parte_2
incorporata per fusione da al pagamento delle spese processuali. Controparte_3
Nonostante la pendenza del giudizio di opposizione, aveva ottenuto dal TR
coattivamente il pagamento della somma di € 21.243,70 (tanto si legge ai punti V Parte_1
e VIII dell'atto di appello, introduttivo del presente giudizio); tale pagamento, all'esito della revoca del decreto ingiuntivo, disposta con sentenza n. 2167/2019 della corte d'appello di
BA (irrevocabile il 9.12.2019), ha assunto natura di indebito.
§ 2 - Fatto
Con ricorso del 23.06.2020, ha chiesto e ottenuto il decreto ingiuntivo Parte_1
n.1542 del 23.07.2020 con cui il tribunale di Lecce ha intimato ad E_
(nella sua qualità di incorporante per fusione) di pagare (rectius TR
restituire) a favore del ricorrente la somma di € 21.243,70, oltre interessi e spese di giudizio.
§ 2.1
pag. 2/7 Con atto di citazione del 21.09.2020, ha proposto opposizione al decreto E_
ingiuntivo n. 1542/2020 e, preliminarmente, ha chiesto disporsi la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto opposto e dell'esecuzione pendente innanzi al tribunale di Brindisi;
sempre in via preliminare, ha dedotto l'inammissibilità della domanda di pagamento proposta da con il ricorso per ingiunzione stante il difetto di Parte_1
legittimazione passiva di spettante - a suo avviso -a E_ [...]
, in forza del contratto di ritrasferimento di Parte_3
crediti e partecipazioni del 10.7.2017 tra e;
CP_2 Parte_4
- ha chiesto, pertanto, dichiararsi la nullità del decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto,
disporsi la sua revoca;
In ipotesi di rigetto dell'opposizione, ha chiesto di: - accertare il diritto di regresso di
[...]
nei confronti di Controparte_3 Parte_3
condannando quest'ultima a tenere indenne delle
[...] Controparte_3
somme che essa fosse condannata a pagare;
- in via ulteriormente subordinata, accertare la surrogazione di all'esito del pagamento, nei diritti del ricorrente E_
nei confronti di Parte_1 Parte_3
con vittoria di spese.
[...]
§ 2.2
Con sentenza n. 635 del 4.03.2022, il tribunale di Lecce ha accolto l'opposizione ed ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva di e, per l'effetto, ha revocato E_
il decreto ingiuntivo n. 1542/2020 del 23.07.2020; ha condannato al Parte_1
pagamento delle spese processuali, in favore di . E_
§ 2.3
pag. 3/7 A fondamento della decisione, il tribunale ha argomentato come segue:
- ha ritenuto che la pretesa restitutoria del appartenesse ad un rapporto deteriorato Parte_1
collegato alla posizione di e risultasse retrocessa da ora CP_4 CP_2
, a Vento Banca in LCA a far data dal luglio 2017; - ha da tanto inferito che E_
non dovesse rispondere delle passività appartenute a poi E_ CP_2
Part ritrasferite a in , in quanto la fusione per incorporazione di Parte_3
[...]
con aveva avuto luogo il 14.05.2019 ovvero successivamente al CP_1 CP_2
contratto di ritrasferimento del 10.07.2017; - il non aveva provato il credito di cui Parte_1
era titolare nei confronti di . CP_1
§ 3
Avverso detta decisione, ha proposto appello ed ha chiesto, previa Parte_1
sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e declaratoria della legittimazione passiva di che la corte: - confermasse la validità ed E_
efficacia del decreto opposto, con condanna di al pagamento in favore di E_
della somma di € 21.243,70, oltre spese e interessi di mora;
- rigettasse Parte_1
ogni altra avversa deduzione, conclusione e difesa;
- revocasse l'ordinanza di sospensione della procedura esecutiva promossa dal nei confronti di e pendente Parte_1 CP_1
dinanzi al GE del Tribunale di BA (R.G.N.: 2265/2020); - condannasse E_
al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c, con vittoria di spese del doppio grado di
[...]
giudizio.
Si è costituita in giudizio e ha chiesto il rigetto del gravame, con E_
vittoria di spese e competenze di lite.
In data 22.05.2024, a seguito di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta per la decisione pag. 4/7 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3.
L'appello si fonda su due motivi.
§ 3.1
Con il primo e articolato motivo d'appello, ha dedotto che il tribunale Parte_1
avrebbe errato: - nel valutare le disposizioni del contratto di cessione d'azienda del
26.06.2017 stipulato tra e i Liquidatori delle nonché quelle E_ CP_5
relative al ritrasferimento di crediti e partecipazioni del 10.07.2017 tra e CP_2
in LCA;
- di conseguenza, nel ritenere il difetto di legittimazione passiva di Parte_3
, incorporante . E_ CP_2
Ad avviso dell'appellante, il primo giudice avrebbe, invece, dovuto rilevare che: - CP_2
(ora ), nel procedimento rg. 45/2015 dinnanzi la Corte d'appello di
[...] E_
BA (la cui sentenza n° 2167/2019 passata in giudicato aveva revocato il decreto ingiuntivo n° 1014/07, fondante il preteso credito dell'appellante), non aveva chiesto la propria estromissione dal giudizio, né aveva chiamato in causa in violazione degli Parte_3
art. 111 c.p.c., 6 e 7 del contratto di ritrasferimento del 10.07.2017; - quindi, la mancata estromissione da quel giudizio di aveva legittimato il , terzo CP_2 Parte_1
estraneo alla cessione, ad eseguire la sentenza favorevolmente ottenuta sia nei confronti della parte originaria ora ) che, eventualmente, nei confronti CP_2 Controparte_3
del suo successore e titolo particolare ( ; - la posizione del doveva Parte_3 Parte_1
qualificarsi quale “contenzioso attivo” in quanto aveva recuperato le somme CP_2
dovute a far data dal 2007 in base al decreto ingiuntivo poi revocato e, dunque, il debito restitutorio era sorto come “passività” solo a seguito della summenzionata sentenza n.
pag. 5/7 2167/2019; - la controversia tra il e la era comunque sorta anteriormente Parte_1 CP_2
alla cessione del 26.06.2017, con conseguente obbligo di di soddisfare la E_
pretesa dell'appellante.
Il motivo è fondato.
Il credito restitutorio azionato da con il ricorso monitorio del 23.6.2020 è Parte_1
sorto in data 9.12.2019 (con il passaggio in giudicato della sentenza n. 2167 del
21.10.2019); la sentenza è stata pronunciata nei confronti di e, dunque, TR
non può dirsi essere stata trasferita a prima ancora di essere sorta. Parte_3
Vero è che, in mancanza di prova di un patto contrario (non rinvenibile nell'invocato contratto di retrocessione del 2017 in atti) in forza dell'atto di E_
incorporazione per fusione di del 14.5.2019 è succeduta in tutti i TR
rapporti attivi e passivi della società fusa, compresi quelli che a tale data erano ancora sub-
iudice; l'appellante, pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dal primo giudice, possiede legittimazione passiva rispetto alla domanda di ripetizione dell'indebito avanzata in via monitoria da Parte_1
La somma di € 21.243,70, indebitamente ricevuta da a seguito della TR
liquidazione del patrimonio di nelle procedure esecutive contro di lui Parte_1
intentate dalla banca, deve essere corrisposta al da che è Parte_1 E_
succeduta, per fusione, alla società debitrice, senza che alcun patto di segno contrario sia stato stipulato da quest'ultima con le banche venete, e risulti opponibile al creditore.
Tanto giustifica anche il rigetto delle domande subordinate avanzate dall'appellante.
§ 3.2
Con il secondo motivo d'impugnazione, ha chiesto che la corte, in Parte_1
accoglimento del proposto gravame, condannasse al risarcimento dei danni E_
pag. 6/7 per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Il motivo è infondato.
La complessità dei rapporti tra i vari istituti di credito coinvolti nelle vicende societarie in esame consente di escludere l'elemento psicologico costitutivo della invocata responsabilità
risarcitoria.
§ 4
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la corte,
accoglie l'appello e, per l'effetto, rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1542/2020
del tribunale di Lecce;
conferma l'ingiunzione e condanna al pagamento, in favore di Controparte_3
della somma di € 21.243,70, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
Parte_1
condanna al pagamento in favore di delle spese E_ Parte_1
processuali del doppio grado che liquida - per il giudizio di primo grado, (compresa la fase monitoria) - in € 404,50 per spese ed € 3.200,00 per compenso, oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15% e – per il giudizio d'appello – in € 355,50 per spese ed € 2.000,00
per compenso, oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15%, il tutto con distrazione in favore dell'avv. Fabrizio Madaghiele dichiaratosi antistatario..
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 21.7.2025
il Consigliere estensore il Presidente
dr.ssa Carolina Elia dr. Riccardo Mele
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