TRIB
Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 03/12/2024, n. 905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 905 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
Proc. Nr. 1812/2021 R.G.
TRIBUNALE di PRATO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1812/2021
Oggi 03/12/2024, ad ore 9.30, davanti al sottoscritto giudice dott. Elisabetta Bartoloni Saint Omer, sono comparsi: per e per , con l'avv. Wiliam Dispoto in sostituzione Parte_1 Parte_2 dell' ANO per con l'avv. BIANCHI ANNA CP_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv Dispoto precisa come nel ricorso in opposizione a D.I.. L'avv Bianchi come da comparsa e memoria conclusiva cui si riporta.
I Procuratori dichiarano di rinunciare ad essere presenti alla lettura della Sentenza.
Alle h 15.50, il Giudice all'esito della Camera di Consiglio dà lettura della Sentenza allegata al presente verbale in assenza dei difensori.
Il Giudice
pagina 1 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Prato
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Elisabetta Bartoloni Saint
Omer, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1812/2021, promossa da:
e con l'Avv. Mariano Governali, Parte_1 Parte_2
ATTORI contro on l'Avv. Anna Bianchi CP_1
CONVENUTO
Conclusioni
Preso atto della discussione e delle conclusioni come precisate a verbale dell' udienza odierna, il
Giudice dà lettura delle ragioni di fatto e di diritto della decisione nonché del dispositivo.
Svolgimento del processo
Con ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo, i sig.ri e proponevano Parte_1 Parte_2 opposizione al decreto ingiuntivo n. 477/2021, r.g. n. 1170/2021 emesso il 30/04/2021 dal Tribunale di Prato, a favore del signor per il pagamento, da parte degli odierni opponenti, di CP_1 canoni di locazione scaduti per l'importo complessivo di € 3.411,23, oltre interessi e spese di lite.
Gli opponenti eccepivano, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda per mancato espletamento della procedura di mediazione e, nel merito, previo rigetto dell'eventuale istanza di concessione della provvisoria esecuzione del D.I. opposto l'inesistenza del credito ingiunto. A sostegno di detta circostanza gli attori deducevano che una parte del credito ingiunto sarebbe già stato pagato da un terzo per loro conto e il residuo sarebbe stato corrisposto con l'imputazione della somma versata a titolo di cauzione al momento della stipula del contratto, mai restituita agli attori. Nella subordinata ipotesi di mancata imputazione del deposito cauzionale ai canoni di locazioni residui, gli pagina 2 di 6 attori chiedevano, in via riconvenzionale, la restituzione della cauzione versata alla stipula del contratto.
Rassegnavano le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Prato rigettata ogni contraria istanza ed eccezione: IN VIA PRELIMINARE: dichiarare la domanda improcedibile per mancato espletamento della procedura di mediazione stante la obbligatorietà della mediazione in materia locatizia;
IN VIA PRELIMINARE: rigettare, se richiesta, la istanza di provvisoria esecutorietà concessa al decreto ing. n. 477/2021 RG 1170/2021 emesso dal Tribunale di Prato il 30.4.2021, notificato il 28.5.2021 all'opponente, poiché l'opposizione è fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione e stante la fondatezza dell'opposizione; NEL MERITO - in accoglimento dell'opposizione di cui al presente atto, revocare, annullare, dichiarare nullo l'opposto decreto ingiuntivo decreto ing. n. 477/2021 RG
1170/2021 emesso dal Tribunale di Prato il 30.4.2021, notificato il 28.5.2021 all'opponente, perché infondato in fatto ed in diritto, oltre che ingiusto ed illegittimo anche nel quantum, per tutti i motivi di cui in premessa;
- in via riconvenzionale, nella subordinata ipotesi di mancata imputazione del deposito cauzionale ai canoni di locazione, condannare l'opposto Sig. alla restituzione e comunque CP_1 al pagamento in favore dei ricorrenti della somma di Euro 1500,00 pari al deposito cauzionale versato alla data di stipula del contratto di locazione oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al soddisfo;
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze del Giudizio, anche di eventuale CTP e
CTU da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario.”.
Si costituiva in giudizio il signor chiedendo, in via preliminare, la concessione della provvisoria CP_1 esecuzione del D.I. opposto, previo esperimento della procedura di mediazione, contestando specificatamente i motivi di opposizione, chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto e formulando domanda riconvenzionale per la somma complessiva di €21.108,00 o di quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, per il risarcimento dei danni causati dagli opponenti all'interno dell'immobile di proprietà del convenuto. Rassegnava le seguenti conclusioni: “conclude affinchè
l'Ecc.mo Tribunale di Prato adito, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa e respinta VOGLIA in via preliminare: concedere la provvisoria esecuzione del decreto opposto, ricorrendone i presupposti di legge ed essendo l'opposizione non fondata su prova scritta o di pronta soluzione e previo esperimento della procedura di mediazione VOGLIA nel merito 1) rigettare integralmente l'opposizione proposta perché infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo del Tribunale di Prato dott.ssa Simoni n. 477/2021 , n. 1170/2021 R.g. opposto;
2) in accoglimento la domanda riconvenzionale proposta dal sig. accertare i danni causati dai signori CP_1 [...]
e all'immobile loro locato e per l'effetto condannare gli stessi, in solido fra loro, Parte_1 Parte_2
pagina 3 di 6 al risarcimento dei danni predetti e quantificati nella somma di €.21.108,00.= oltre accessori di legge o in quella somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di Giustizia all'esito dell'istruttoria espletata, con maggiorazione di interessi legali e rivalutazione monetaria;
3) condannare i signori e Parte_1 in solido fra loro alla refusione di spese e compensi legali del presente giudizio e della fase Parte_2 di mediazione, nonché di eventuale CTU e CTP.”.
Con ordinanza a verbale di udienza del 13.07.2022, veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e ordinato l'espletamento della procedura di mediazione. All'esito negativo della procedura di mediazione, la causa è stata istruita mediante prove documentali, prove testimoniali e interrogatorio formale delle parti.
All'udienza odierna le parti costituite, come da verbale di cui la presente Sentenza è parte integrante, precisavano le conclusioni e procedevano a breve discussione orale ex art 281 sexies c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'istruttoria di cui al presente giudizio, sia documentale che orale, fornisce l'evidenza della fondatezza delle ragioni creditorie del sig azionate con il decreto ingiuntivo CP_1 opposto e l'infondatezza di quanto dedotto ed eccepito da parte opponente.
Nel verbale di riconsegna dell'immobile, sottoscritto dal locatore e dal conduttore Parte_1 in occasione del rilascio dello stesso avvenuto in data 17.01.2021, il convenuto
[...] Parte_1 aveva riconosciuto il debito per i canoni impagati (da settembre 2020 fino al rilascio
[...] dell'immobile), poi ingiunti con il D.I. opposto nel presente giudizio. Il sig Parte_1 peraltro, in sede di interrogatorio formale a verbale dell'udienza del 12.07.2023, in risposta al cap 5 ha dichiarato di riconoscere detto documento. Peraltro, non risulta verosimile, prima che irrilevante, che il convenuto abbia firmato un foglio nell'inconsapevolezza di cosa vi fosse scritto, visto che a suo tempo aveva firmato il contratto di locazione e nel 2021 erano già almeno 5 anni che era in Italia, visto che il contratto di locazione è del 2016.
Priva di pregio la difesa dei convenuti secondo cui, almeno parte dei canoni poi oggetto di ingiunzione sarebbero stati pagati dal Sig La ricevuta, in atti dei denari corrisposti dal Per_1 depositata proprio da parte opponente, è chiara nell'indicare che si tratta di soldi Per_2 corrisposti dal per l'occupazione da parte di quest'ultimo, di una stanza dell'immobile, Per_2 come riferito dal teste in sede di escussione all'udienza del 30.10.2023 e non Testimone_1 per il pagamento dei canoni di locazione dovuto dai convenuti.
Dagli atti di causa è pacifico, altresì, che tra le parti sia intercorso un rapporto di locazione e che i conduttori abbiano corrisposto, come contrattualmente stabilito, il deposito cauzionale mediante pagina 4 di 6 la dazione a parte locatrice di €1500,00. Risulta, altresì, che nel verbale di rilascio già sopra richiamato, il locatore e il conduttore presente al rilascio, si siano espressamente accordati affinché il locatore incamerasse le somme di cui al deposito cauzionale pari ad €1500,00, stante la riconosciuta sussistenza di danni all'immobile.
Da ciò consegue che la domanda riconvenzionale di restituzione della somma corrisposta a titolo di cauzione è priva di alcun fondamento.
Peraltro, mette conto evidenziare che anche la domanda riconvenzionale di parte opposta di condanna al pagamento degli opponenti di una serie di danni all'immobile e rimasta priva di adeguato riscontro probatorio in ordine agli specifici danni sussistenti al momento del rilascio, superiori nell'ammontare alla somma di cui al deposito cauzionale trattenuto legittimamente in forza di quanto già sopra evidenziato. Il Locatore non si attivato con un procedimento di ATP, né per far accertare i danni al tempo del rilascio, né è stato possibile accertarli nel presente giudizio, stante il rispristino degli stessi e la vendita dell'immobile, intervenuti nelle more.
Orbene, alla luce di quanto sopra evidenziato l'opposizione proposta deve essere rigettata, il
Decreto Ingiuntivo n.477/2021, R.g.1179/2021 confermato, posto che detto credito è risultato dovuto. Entrambe le domande riconvenzionali, sia di parte opponente che di parte opposta, non possono, invece, trovare accoglimento per quanto evidenziato.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e pertanto, come liquidate in dispositivo, vengono poste a carico di parte opponente a favore di parte opposta.
p.q.m.
Il Tribunale di Prato, definitivamente decidendo, assorbita ogni altra domanda deduzione ed eccezione, così provvede:
- conferma il Decreto Ingiuntivo opposto;
-rigetta la domanda riconvenzionale di parte opponente;
- rigetta la domanda riconvenzione di parte opposta;
- condanna parte opponente al pagamento a favore di delle spese di lite del CP_1 presente giudizio, che si liquidano in €3400,00 oltre al rimborso del 15%, Iva e cpa come per legge.
Prato, 03.12.2024
Sentenza ex articolo 281 sexies c.p.c, letta alle ore 15.50 all'esito della Camera di Consiglio, in difetto della presenza dei difensori delle parti ed allegata al Verbale di Udienza.
pagina 5 di 6 Il Giudice dott.ssa Elisabetta Bartoloni Saint Omer
pagina 6 di 6
TRIBUNALE di PRATO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1812/2021
Oggi 03/12/2024, ad ore 9.30, davanti al sottoscritto giudice dott. Elisabetta Bartoloni Saint Omer, sono comparsi: per e per , con l'avv. Wiliam Dispoto in sostituzione Parte_1 Parte_2 dell' ANO per con l'avv. BIANCHI ANNA CP_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv Dispoto precisa come nel ricorso in opposizione a D.I.. L'avv Bianchi come da comparsa e memoria conclusiva cui si riporta.
I Procuratori dichiarano di rinunciare ad essere presenti alla lettura della Sentenza.
Alle h 15.50, il Giudice all'esito della Camera di Consiglio dà lettura della Sentenza allegata al presente verbale in assenza dei difensori.
Il Giudice
pagina 1 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Prato
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Elisabetta Bartoloni Saint
Omer, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1812/2021, promossa da:
e con l'Avv. Mariano Governali, Parte_1 Parte_2
ATTORI contro on l'Avv. Anna Bianchi CP_1
CONVENUTO
Conclusioni
Preso atto della discussione e delle conclusioni come precisate a verbale dell' udienza odierna, il
Giudice dà lettura delle ragioni di fatto e di diritto della decisione nonché del dispositivo.
Svolgimento del processo
Con ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo, i sig.ri e proponevano Parte_1 Parte_2 opposizione al decreto ingiuntivo n. 477/2021, r.g. n. 1170/2021 emesso il 30/04/2021 dal Tribunale di Prato, a favore del signor per il pagamento, da parte degli odierni opponenti, di CP_1 canoni di locazione scaduti per l'importo complessivo di € 3.411,23, oltre interessi e spese di lite.
Gli opponenti eccepivano, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda per mancato espletamento della procedura di mediazione e, nel merito, previo rigetto dell'eventuale istanza di concessione della provvisoria esecuzione del D.I. opposto l'inesistenza del credito ingiunto. A sostegno di detta circostanza gli attori deducevano che una parte del credito ingiunto sarebbe già stato pagato da un terzo per loro conto e il residuo sarebbe stato corrisposto con l'imputazione della somma versata a titolo di cauzione al momento della stipula del contratto, mai restituita agli attori. Nella subordinata ipotesi di mancata imputazione del deposito cauzionale ai canoni di locazioni residui, gli pagina 2 di 6 attori chiedevano, in via riconvenzionale, la restituzione della cauzione versata alla stipula del contratto.
Rassegnavano le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Prato rigettata ogni contraria istanza ed eccezione: IN VIA PRELIMINARE: dichiarare la domanda improcedibile per mancato espletamento della procedura di mediazione stante la obbligatorietà della mediazione in materia locatizia;
IN VIA PRELIMINARE: rigettare, se richiesta, la istanza di provvisoria esecutorietà concessa al decreto ing. n. 477/2021 RG 1170/2021 emesso dal Tribunale di Prato il 30.4.2021, notificato il 28.5.2021 all'opponente, poiché l'opposizione è fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione e stante la fondatezza dell'opposizione; NEL MERITO - in accoglimento dell'opposizione di cui al presente atto, revocare, annullare, dichiarare nullo l'opposto decreto ingiuntivo decreto ing. n. 477/2021 RG
1170/2021 emesso dal Tribunale di Prato il 30.4.2021, notificato il 28.5.2021 all'opponente, perché infondato in fatto ed in diritto, oltre che ingiusto ed illegittimo anche nel quantum, per tutti i motivi di cui in premessa;
- in via riconvenzionale, nella subordinata ipotesi di mancata imputazione del deposito cauzionale ai canoni di locazione, condannare l'opposto Sig. alla restituzione e comunque CP_1 al pagamento in favore dei ricorrenti della somma di Euro 1500,00 pari al deposito cauzionale versato alla data di stipula del contratto di locazione oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al soddisfo;
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze del Giudizio, anche di eventuale CTP e
CTU da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario.”.
Si costituiva in giudizio il signor chiedendo, in via preliminare, la concessione della provvisoria CP_1 esecuzione del D.I. opposto, previo esperimento della procedura di mediazione, contestando specificatamente i motivi di opposizione, chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto e formulando domanda riconvenzionale per la somma complessiva di €21.108,00 o di quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, per il risarcimento dei danni causati dagli opponenti all'interno dell'immobile di proprietà del convenuto. Rassegnava le seguenti conclusioni: “conclude affinchè
l'Ecc.mo Tribunale di Prato adito, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa e respinta VOGLIA in via preliminare: concedere la provvisoria esecuzione del decreto opposto, ricorrendone i presupposti di legge ed essendo l'opposizione non fondata su prova scritta o di pronta soluzione e previo esperimento della procedura di mediazione VOGLIA nel merito 1) rigettare integralmente l'opposizione proposta perché infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo del Tribunale di Prato dott.ssa Simoni n. 477/2021 , n. 1170/2021 R.g. opposto;
2) in accoglimento la domanda riconvenzionale proposta dal sig. accertare i danni causati dai signori CP_1 [...]
e all'immobile loro locato e per l'effetto condannare gli stessi, in solido fra loro, Parte_1 Parte_2
pagina 3 di 6 al risarcimento dei danni predetti e quantificati nella somma di €.21.108,00.= oltre accessori di legge o in quella somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di Giustizia all'esito dell'istruttoria espletata, con maggiorazione di interessi legali e rivalutazione monetaria;
3) condannare i signori e Parte_1 in solido fra loro alla refusione di spese e compensi legali del presente giudizio e della fase Parte_2 di mediazione, nonché di eventuale CTU e CTP.”.
Con ordinanza a verbale di udienza del 13.07.2022, veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e ordinato l'espletamento della procedura di mediazione. All'esito negativo della procedura di mediazione, la causa è stata istruita mediante prove documentali, prove testimoniali e interrogatorio formale delle parti.
All'udienza odierna le parti costituite, come da verbale di cui la presente Sentenza è parte integrante, precisavano le conclusioni e procedevano a breve discussione orale ex art 281 sexies c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'istruttoria di cui al presente giudizio, sia documentale che orale, fornisce l'evidenza della fondatezza delle ragioni creditorie del sig azionate con il decreto ingiuntivo CP_1 opposto e l'infondatezza di quanto dedotto ed eccepito da parte opponente.
Nel verbale di riconsegna dell'immobile, sottoscritto dal locatore e dal conduttore Parte_1 in occasione del rilascio dello stesso avvenuto in data 17.01.2021, il convenuto
[...] Parte_1 aveva riconosciuto il debito per i canoni impagati (da settembre 2020 fino al rilascio
[...] dell'immobile), poi ingiunti con il D.I. opposto nel presente giudizio. Il sig Parte_1 peraltro, in sede di interrogatorio formale a verbale dell'udienza del 12.07.2023, in risposta al cap 5 ha dichiarato di riconoscere detto documento. Peraltro, non risulta verosimile, prima che irrilevante, che il convenuto abbia firmato un foglio nell'inconsapevolezza di cosa vi fosse scritto, visto che a suo tempo aveva firmato il contratto di locazione e nel 2021 erano già almeno 5 anni che era in Italia, visto che il contratto di locazione è del 2016.
Priva di pregio la difesa dei convenuti secondo cui, almeno parte dei canoni poi oggetto di ingiunzione sarebbero stati pagati dal Sig La ricevuta, in atti dei denari corrisposti dal Per_1 depositata proprio da parte opponente, è chiara nell'indicare che si tratta di soldi Per_2 corrisposti dal per l'occupazione da parte di quest'ultimo, di una stanza dell'immobile, Per_2 come riferito dal teste in sede di escussione all'udienza del 30.10.2023 e non Testimone_1 per il pagamento dei canoni di locazione dovuto dai convenuti.
Dagli atti di causa è pacifico, altresì, che tra le parti sia intercorso un rapporto di locazione e che i conduttori abbiano corrisposto, come contrattualmente stabilito, il deposito cauzionale mediante pagina 4 di 6 la dazione a parte locatrice di €1500,00. Risulta, altresì, che nel verbale di rilascio già sopra richiamato, il locatore e il conduttore presente al rilascio, si siano espressamente accordati affinché il locatore incamerasse le somme di cui al deposito cauzionale pari ad €1500,00, stante la riconosciuta sussistenza di danni all'immobile.
Da ciò consegue che la domanda riconvenzionale di restituzione della somma corrisposta a titolo di cauzione è priva di alcun fondamento.
Peraltro, mette conto evidenziare che anche la domanda riconvenzionale di parte opposta di condanna al pagamento degli opponenti di una serie di danni all'immobile e rimasta priva di adeguato riscontro probatorio in ordine agli specifici danni sussistenti al momento del rilascio, superiori nell'ammontare alla somma di cui al deposito cauzionale trattenuto legittimamente in forza di quanto già sopra evidenziato. Il Locatore non si attivato con un procedimento di ATP, né per far accertare i danni al tempo del rilascio, né è stato possibile accertarli nel presente giudizio, stante il rispristino degli stessi e la vendita dell'immobile, intervenuti nelle more.
Orbene, alla luce di quanto sopra evidenziato l'opposizione proposta deve essere rigettata, il
Decreto Ingiuntivo n.477/2021, R.g.1179/2021 confermato, posto che detto credito è risultato dovuto. Entrambe le domande riconvenzionali, sia di parte opponente che di parte opposta, non possono, invece, trovare accoglimento per quanto evidenziato.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e pertanto, come liquidate in dispositivo, vengono poste a carico di parte opponente a favore di parte opposta.
p.q.m.
Il Tribunale di Prato, definitivamente decidendo, assorbita ogni altra domanda deduzione ed eccezione, così provvede:
- conferma il Decreto Ingiuntivo opposto;
-rigetta la domanda riconvenzionale di parte opponente;
- rigetta la domanda riconvenzione di parte opposta;
- condanna parte opponente al pagamento a favore di delle spese di lite del CP_1 presente giudizio, che si liquidano in €3400,00 oltre al rimborso del 15%, Iva e cpa come per legge.
Prato, 03.12.2024
Sentenza ex articolo 281 sexies c.p.c, letta alle ore 15.50 all'esito della Camera di Consiglio, in difetto della presenza dei difensori delle parti ed allegata al Verbale di Udienza.
pagina 5 di 6 Il Giudice dott.ssa Elisabetta Bartoloni Saint Omer
pagina 6 di 6