Sentenza 12 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/01/2025, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2025 |
Testo completo
1
Sent. n.
Ruolo Generale n. 3074/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dr. Fulvio Dacomo Presidente
dr. Antonio Mungo Consigliere Estensore
dr. Francesco Gesué Rizzi Ulmo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3074/2020 R.G., avente ad oggetto “Appalto di opere pubbliche”, riservata in decisione all'esito di trattazione scritta all'udienza collegiale del 9.10.2024, e vertente
TRA
P.IVA , in persona del legale rapp.te Parte_1 P.IVA_1
pro - tempore, Sig. , avente sede legale in Torre del Greco, Parte_2
alla via Nazionale n.168, rappresentata e difesa dall'avv. Giacomo Ganeri, c.f.
PEC: fax n.081 CodiceFiscale_1 Email_1
19273585, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torre del Greco
(NA), alla via Cavallerizza n.7, in virtù di procura rilasciata in calce all'atto di appello, ai sensi dell'art. 83 III, comma c.p.c., quale documento telematico
in esso incorporato.
APPELLANTE
E
Controparte_1
[...]
, in persona del Ministro pro - tempore, ope legis
[...]
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, c.f.
, presso cui ope legis domicilia, alla via Armando Diaz n. 11; P.IVA_2
PEC: Email_2
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per l'appellante in persona del legale Parte_1
rappresentante pro - tempore, come da note depositate ai fini della trattazione scritta dell'udienza del 9.10.2024 e, quindi, insistendo per l'accoglimento del gravame e, per l'effetto, della domanda proposta in primo grado, in ragione della riforma della sentenza gravata, con condanna della parte appellata al pagamento delle competenze di lite in favore del procuratore costituito,
dichiaratosi antistatario.
Per l'appellato
[...]
, in persona Controparte_2
del legale rappresentante pro - tempore, come da note depositate ai fini della trattazione scritta dell'udienza del 9.10.2024 e, quindi, riportandosi alle proprie difese, eccezioni e conclusioni in atti, e chiedendo il rigetto dell'appello, in quanto inammissibile e infondato, con vittoria di spese ed onorari. 3
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 27.5.2016 la in persona del Parte_1
legale rappresentante pro - tempore esponeva che:
- per motivi di sicurezza e di massima urgenza, con ordinativo di lavori
del 7.12.2007, in atti allegato, il Controparte_3
[...] Controparte_1
aveva commissionato alla società attrice lavori di manutenzione
[...]
straordinaria di ripristino dell'impianto di video sorveglianza presso la
nuova sede della Polizia Stradale in Salerno, alla via Wenner, a fronte del corrispettivo di € 39.050,00, comprensivo di oneri di sicurezza ed IVA, come da progetto esecutivo, con consegna dei lavori avvenuta il 10.12.2007 ed ultimazione in data 4.2.2008, come da certificazione rilasciata;
- essa istante aveva quindi emesso le fatture n.21/2008, di cui al SAL
n. 1, e 6/2011, relativa allo stato finale dei lavori, ma l'ente committente aveva provveduto al pagamento dell'importo previsto solamente dal primo documento, restando debitore della somma di € 195,25, di cui al documento contabile;
- inoltre, era stata commissionata all'appaltatrice l'esecuzione di ulteriori lavori, completamente e puntualmente realizzati, e quindi contabilizzati per l'importo complessivo di € 19.150.00, con successiva emissione per il relativo pagamento della fattura n. 60/2012 per l'importo di €
21.065,00, comprensivo di IVA. Lo stesso veniva tuttavia negato dalla committente per la carenza di formale atto di affidamento dei lavori in questione, con invito alla alla verifica in contraddittorio Parte_1
dello stato di consistenza delle opere eseguite con comunicazione del 4
3/7/2013;
- in data 26.11.2013 le parti avevano quindi proceduto alla verifica dello stato di consistenza delle opere eseguite, redigendo un verbale di sopralluogo riportante le risultanze delle opere eseguite ed alle quali si riferiva la pretesa economica;
- con ulteriore allegato atto di cottimo fiduciario del 6.11.2008, a seguito di gara e di conseguente aggiudicazione, il medesimo Provveditorato
Interregionale per le Opere Pubbliche Campania e Molise del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, aveva commissionato alla società attrice, in forma di contratto aperto, lavori di manutenzione straordinaria da eseguire
presso l'edificio demaniale di sede della Questura e Prefettura di Salerno,
come precisati nell'allegata perizia, per l'importo totale di € 43.624,80, di cui
€ 41.824,80 per le opere da realizzare ed € 1.800,00 per oneri di sicurezza;
- l'accordo aveva trovato seguito nell'allegato ordinativo dei lavori n.4
del 5.11.2009, con il quale il Responsabile del Procedimento aveva impartito alla società istante i lavori di cui al contratto, in precedenza precisato, che avevano ad oggetto: “Lavori di manutenzione straordinaria per opere edili e
di impiantistica presso l'edificio demaniale sede della e Questura CP_4
di Salerno. Atto di cottimo fiduciario n.6754 di rep. del 6.11.2008 (Contratto
aperto)”, per un importo di € 8.200,00, di cui € 7.861,66 a titolo di lavori al netto del ribasso convenuto ed € 338,24 per i costi degli oneri di sicurezza,
oltre IVA. In pari data avveniva la consegna del cantiere, come da processo verbale del 5.11.2009, e le opere commissionate venivano regolarmente eseguite dalla società attrice in favore del committente;
- peraltro, nel corso dei lavori, era emersa la necessità della 5
realizzazione di ulteriori lavori inerenti all'oggetto del contratto aperto, di cui si è detto, la cui esecuzione era richiesta verbalmente dai rappresentanti dell'ente per consentire il completamento dell'opera, ma ciò era avvenuto senza l'affidamento formale di tali ulteriori attività da parte di alcun funzionario;
- la società attrice aveva quindi eseguito le opere di cui all'ordinativo di lavori n. 4 del 5/11/2009 nonché altri lavori, tutti descritti analiticamente nel computo metrico allegato agli atti e meglio descritti nel predetto atto introduttivo, per un costo complessivo di € 25.321,06, di cui € 16.361,06
relativi all'acquisto di materiali e di beni, come documentato dalle fatture di terzi fornitori, ed € 8.960,00 per costi di retribuzione della propria manodopera utilizzata, durante il periodo da novembre 2009 a gennaio 2010,
nell'esecuzione dei lavori, secondo i criteri di ore lavorate e di costo orario del lavoratore come da imputazione precisata nel prospetto riepilogativo;
- la società attrice aveva quindi emesso l'allegata fattura n. 59/2012
per l'importo di € 27.500,00, inviandola al committente, ma l'ente aveva negato la debenza dell'importo, assumendo di essere tenuto a pagare solamente la somma di € 8.200,00, oltre IVA, quale importo risultante dalla documentazione nella sua disponibilità.
Tanto premesso in fatto, la conveniva pertanto innanzi al Parte_1
Tribunale di Napoli il Controparte_1
per le OO: in persona
[...] Controparte_2
del legale rappresentante pro – tempore, al fine di senti accogliere le seguenti conclusioni:
“A) accertare e dichiarare che parte attrice ha eseguito le opere 6
dedotte in giudizio in favore dell'ente convenuto e, di conseguenza, il diritto
della stessa a ricevere ex art. 2041 c.c. il pagamento dell'indennizzo nella
misura di € 48.760,25, oltre accessori legali, per le causali dedotte e per
l'effetto, condannare il convenuto al pagamento di tale importo, CP_1
oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma di anno in anno
rivalutata dalle date delle fatture o dall'insorgenza del credito fino al suo
integrale soddisfo in favore dell'attore;
B) Condannare il convenuto al pagamento delle spese e competenze di
causa, più I.V.A. e C.P.A. con attribuzione allo scrivente procuratore che se
ne dichiara anticipatario”.
Con comparsa del 15.10.2016 si costituiva il
[...]
Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro – tempore, il
[...]
quale contestava il diritto dell'istante ad ottenere il pagamento di lavorazioni ulteriori rispetto a quelle previste dal contratto di appalto e, comunque,
deduceva l'insussistenza dei presupposti per l'utile esperimento dell'azione ex art. 2041 c.c.; chiedeva pertanto il rigetto dell'avversa pretesa, in quanto inammissibile ed infondata.
Concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c. e depositate le relative memorie la causa veniva rinviata per le conclusioni e, successivamente, con
sentenza n. 4329/2020 del 25.6.2020, il Tribunale di Napoli rigettava la domanda, con condanna dell'attrice al pagamento delle spese e competenze di lite.
Avverso detta decisione, con citazione del 10.9.2020 proponeva appello la in persona del legale rappresentante pro - Parte_1 7
tempore, convenendo quindi innanzi all'intestata Corte di Appello il
– Provveditorato Controparte_1
Interregionale per le OO: in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro – tempore e chiedendo, in riforma della gravata decisione e per le ragioni ivi meglio precisate, di accogliere le seguenti conclusioni:
“A). accertare e dichiarare che parte attrice ha eseguito le opere
dedotte in giudizio in favore dell'ente convenuto e, di conseguenza, il diritto
della stessa a ricevere ex art. 2041 c.c. il pagamento dell'indennizzo nella
misura di € 48.760,25, oltre accessori legali, per le causali dedotte e per
l'effetto, condannare il convenuto al pagamento di tale importo, CP_1
oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma di anno in anno
rivalutata dalle date delle fatture o dall'insorgenza del credito fino al suo
integrale soddisfo in favore dell'attore;
B) condannare il convenuto al pagamento delle spese e competenze di
causa, più I.V.A. e C.P.A. in ordine al doppio grado di giudizio, con loro
attribuzione allo scrivente procuratore già dichiaratosi anticipatario”.
Con comparsa del 9.11.2020 si costituiva il
[...]
Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro – tempore, che
[...]
contestava la proposta impugnazione, ritenendo la stessa inammissibile ed infondata, chiedendo per l'effetto la conferma della gravata decisione.
All'esito della trattazione, nonché dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 9.10.2024, per la quale veniva disposta la trattazione scritta -
ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. - la causa veniva riservata in decisione, con concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle 8
comparse conclusionali e delle eventuali memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato e va quindi rigettato, con conseguente conferma della gravata decisione.
Con il primo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice, pur avendo accertato e dichiarato tanto la ricorrenza della legittimazione passiva dell'ente convenuto, che l'esistenza dei presupposti relativi alla previsione dell'art. 2041 c.c., ha rigettato la domanda esclusivamente sulla base della ritenuta applicabilità al caso concreto del principio del cd. “arricchimento imposto”.
In particolare, il Tribunale osservava sul punto quanto segue:
“In proposito deve chiarirsi che, nell'azione di arricchimento senza
causa di cui all'art. 2041 c.c., la legittimazione passiva spetta esclusivamente
al soggetto che abbia avuto un'indebita locupletazione in danno dell'istante
(Cass. Civ., Sez. I, 10 maggio 2007, n. 10703) e che il riconoscimento
dell'utilitas da parte dell'arricchito non costituisce requisito dell'azione di
indebito arricchimento, per cui il depauperato che agisce nei confronti della
P.A., ai sensi dell' art. 2041 c.c., ha il solo obbligo di provare il fatto oggettivo
dell'arricchimento (vedi, da ultimo, Cassazione civile, sez. III, 26/06/2018, n.
16793; cfr., anche, Cassazione civile, sez. I, 12/06/2018, n. 15243: “Il
riconoscimento della utilità non costituisce requisito della azione di indebito
arricchimento, anche quando la stessa viene esperita nei confronti della
pubblica amministrazione, che - ove il suo oggettivo arricchimento sia
provato dal depauperato - sfugge alla condanna soltanto se dimostra di non
averlo voluto o di non esserne stata consapevole”). 9
L'ente dunque non può opporre il mancato riconoscimento dell'utilità,
tuttavia, le esigenze di tutela delle finanze pubbliche e la considerazione delle
dimensioni e della complessità dell'articolazione interna della P.A. trovano
adeguata tutela nel principio di diritto comune del cd. "arricchimento
imposto", potendo, invece, l'Amministrazione eccepire e provare che
l'indennizzo non è dovuto laddove l'arricchito ha rifiutato l'arricchimento
ovvero non ha potuto rifiutarlo perché inconsapevole dell'eventum utilitatis.
(Cassazione civile, sez. III, 24/04/2019, n. 11209)”.
Chiariti quindi, in punto di diritto, i principi applicabili alla fattispecie,
il primo giudice è pervenuto al rigetto della domanda della Parte_3
sulla base degli elementi di fatto di seguito precisati:
“Ebbene, se da un lato risulta dalla documentazione in atti (vedi anche
stato di consistenza del 5 novembre 2013 e verbale di sopralluogo prodotti
dal ) che la società attrice ha effettivamente eseguito i lavori CP_1
indicati, dall'altro non risulta supportato da prova che la necessità di tali
lavori sia emersa nel corso dei lavori autorizzati e regolarmente
commissionati e, soprattutto, che tali ulteriori lavori siano stati richiesti, sia
pur oralmente, dall'Ente appaltante, tenuto conto della generica indicazione
al riguardo (non viene indicata neppure la persona fisica che avrebbe
richiesto e/o autorizzato i lavori) e l'immediata contestazione
dell'amministrazione conseguente alla richiesta di pagamento.
Né risulta articolata alcuna prova sul punto da parte attrice che nella
richiesta di prova per testi di cui alla memoria depositata ha indicato tutte
circostanze relative all'esecuzione dei lavori ma nessuna riguardo al
momento genetico dell'obbligazione. 10
Di conseguenza, dovendo ritenersi che tali lavori siano stati eseguiti
all'insaputa dell'amministrazione (trattandosi di prestazioni continuative è
verosimile che le stesse non siano state percepite come ulteriori rispetto a
quanto commissionato), la domanda va rigettata”.
In buona sostanza, quindi, il Tribunale escludeva, sulla base delle ragioni sopra esposte, la consapevolezza dell'Amministrazione
dell'esecuzione di lavori ulteriori rispetto a quelli in origine commissionati.
Orbene, con la prima delle proprie censure, l'appellante ha dedotto che, pur avendo il Tribunale riconosciuto la necessità per l'Amministrazione
- al fine di escludere la propria utilitas - di un'eccezione sul punto, non aveva considerato la tardività della costituzione della stessa nel giudizio di primo grado, avvenuta in data 15.10.2016, e quindi non tempestivamente rispetto all'udienza di prima comparizione, originariamente prevista per il 14.10.2016
ed invece tenutasi il 17.10.2016.
Nella specie, invece, ad opinione della Corte, la contestazione del requisito dell'utilitas da parte della convenuta amministrazione non ha ampliato il thema decidendum rispetto a quanto dedotto in citazione, né ha introdotto nuovi fatti modificativi od estintivi dell'originaria pretesa, non costituendo un'eccezione in senso stretto ma, bensì, una mera difesa,
certamente deducibile anche a mezzo della tardiva costituzione, con conseguente infondatezza della censura sul punto sollevata.
D'altra parte, diversamente da quanto assume parte appellante, la convenuta amministrazione aveva espressamente affermato che difettava nella specie il proprio riconoscimento dell'utilitas, con riguardo alle opere aggiuntive eseguite, non essendo certo necessaria la specifica menzione del 11
principio del cd. “arricchimento imposto”.
Con il successivo motivo di gravame l'appellante rileva anche che, in ogni caso, il predetto principio del cd. “arrichimento imposto”, sarebbe stato comunque erroneamente applicato da parte del Tribunale;
ciò in quanto l'esecuzione di tutte le opere era stata comunque riconosciuta dall'Amministrazione convenuta, che non aveva sollevato sul punto alcuna contestazione.
Il motivo di gravame appare a questa Corte del tutto inammissibile,
posto che risulta omessa qualsivoglia censura quanto alla reale ratio decidendi
del primo giudice, fondata sulla mancata percezione da parte dell'Amministrazione, per le ragioni esposte in motivazione, dell'avvenuta realizzazione di lavori ulteriori rispetto a quelli originariamente commissionati.
In conclusione, sulla base considerazioni che precedono, stante l'infondatezza del proposto gravame, lo stesso va respinto, con conseguente conferma della gravata decisione.
Le spese e competenze di lite anticipate per il presente grado di giudizio dall'appellato Controparte_1
per le OO: in persona
[...] Controparte_2
del legale rappresentante pro - tempore, seguono la soccombenza dell'appellante in persona del legale rappresentante pro Parte_1
- tempore, e si liquidano in favore del primo come da dispositivo che segue,
tenendo conto dello scaglione di riferimento (da € 26.001,00 ad € 52.000,00)
e del grado di difficoltà delle questioni trattate, oltre che dell'assenza di fase istruttoria. 12
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1,
comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento da parte dell'appellante in persona del legale rappresentante pro Parte_1
- tempore di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla in persona del legale rappresentante pro - tempore, Parte_1
con citazione del 10.9.2020, nei confronti del
[...]
per le OO: Controparte_1 CP_2
in persona del legale rappresentante pro - tempore, nonché avverso
[...]
la sentenza del Tribunale di Napoli n. 4329/2020 del 25.6.2020, così
provvede:
1) Rigetta l'appello, con conseguente conferma della gravata sentenza;
2) Condanna l'appellante in persona del legale Parte_1
rappresentante pro – tempore,al pagamento in favore dell'appellato
Controparte_2
in persona del
[...] Controparte_2
legale rappresentante pro - tempore, di spese e competenze di lite relative al presente grado di giudizio, che liquida, in complessivi €
4.500,00 per compensi, oltre rimb. forf. spese generali nella misura del
15% dei compensi, nonché Iva e Cpa, se dovute.
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 17,
della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento da parte dell'appellante in persona del legale Parte_1 13
rappresentante pro - tempore di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio dell'8.1.2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE.
Antonio Mungo
IL PRESIDENTE
Fulvio Dacomo