Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 18/07/2025, n. 2324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 2324 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02324/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01794/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di NI (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1794 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Benedetto Calpona, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana e Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di NI, domiciliataria ex lege in NI, Via Vecchia Ognina, n. 149;
per l’annullamento
del provvedimento della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS-dell’1 marzo 2023;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana e della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 luglio 2025 la dott.ssa Manuela Bucca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con istanze prot. n. -OMISSIS-del 10 dicembre 2004 e prot. n. 5061 del 2 agosto 2004, il sig. -OMISSIS- chiedeva il rilascio di concessione edilizia in sanatoria ai sensi dell’art. 32 del d.l. n. 269/2003, convertito in l. n. 326/2003, per gli abusi edilizi di tipologia 1, realizzati nell’immobile sito nel Comune di -OMISSIS-, -OMISSIS-, identificato catastalmente al foglio -OMISSIS-, consistenti nella realizzazione di:
- “ edificio in muratura a unica elevazion e”;
- “ immobile da destinare a civile abitazione e ampliamento di una pertinenza ”.
Essendo l’area interessata dall’abuso gravata da vincolo paesaggistico come da D.A. n. 688 del 17 marzo 1979, veniva chiesto alla Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di -OMISSIS- il rilascio del necessario nulla osta paesaggistico.
Con provvedimento prot. n. -OMISSIS-dell’1 marzo 2023, la Soprintendenza rigettava l’istanza, ordinando il ripristino dello stato dei luoghi.
Formatosi il silenzio diniego sul ricorso gerarchico inizialmente proposto, con l’odierno ricorso, ritualmente notificato e depositato, il sig. -OMISSIS- impugna il parere negativo della Soprintendenza, censurandolo per i seguenti motivi:
I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DELL’ART. 146 D. LGS. 42/2004 E DELL’ART. 10 BIS L. N. 241/1990 – ILLOGICITA’ MANIFESTA.
Col primo motivo, il ricorrente lamenta la mancata comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ex artt. 10 bis della l. n. 241/1990 e 146, comma 8, del d. lgs. n. 42/2004;
II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART 17 BIS DELLA L. 241/1990 NEL TESTO NOVELLATO – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART.146 DLGS. N.42/2004 - ECCESSO DI POTERE.
Col secondo motivo, il ricorrente sostiene che sull’istanza di nulla osta paesaggistico si sarebbe formato il silenzio assenso ai sensi degli artt. 17 bis della l. n. 241/1990 e 146 del d. lgs. n. 42/2004;
III. DIFETTO DEI PRESUPPOSTI – CARENZA DI ISTRUTTORIA – ILLOGICITA’ MANIFESTA – ECCESSO DI POTERE – CARENZA DI MOTIVAZIONE - CARENZA DI ISTRUTTORIA – DISPARITA’ DI TRATTAMENTO – CONTRADDITTORIETA’ CON PRECEDENTE PROVVEDIMENTO – ECCESSO DI POTERE – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 L.241/1990 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 32 D.L. 30/09/2003 N. 269 CONVERTITO NELLA L. 24/11/2003 N. 326 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART 146 D.LGS. 42/2004.
Col terzo motivo, il ricorrente lamenta il difetto d’istruttoria e di motivazione del provvedimento impugnato, sostanziandosi gli abusi realizzati prima dell’imposizione del vincolo in opere che non recano un grave pregiudizio al paesaggio;
IV. MOTIVO.
Col quarto motivo, il ricorrente sostiene la condonabilità degli abusi realizzati atteso il carattere relativo del vincolo d’inedificabilità esistente;
V. INCOMPETENZA – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART 167 17 D. LGS. 42/2004.
In ultimo, il ricorrente sostiene che, nelle more della definizione del procedimento di condono, non competerebbe alla Soprintendenza ordinare la riduzione in pristino delle opere abusive.
Resistono al ricorso il Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana e la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di -OMISSIS-, depositando documentazione.
All’udienza pubblica del 3 luglio 2025, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è meritevole di accoglimento nei sensi e nei limiti di seguito indicati.
Osserva il Collegio che il c.d. terzo condono, in Sicilia, è regolato dall’art. 24 della l.r. 5 novembre 2004, n. 15, il cui comma 1 stabilisce che dalla “ data di entrata in vigore della presente legge è consentita la presentazione dell’istanza per il rilascio della concessione edilizia in sanatoria ai sensi dell’art. 32 del decreto legge 30 settembre2003, n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni e integrazioni ”.
L’art. 32, comma 27, lett. d), del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, in l. 24 novembre 2003, n. 326, stabilisce che, fermo quanto previsto dagli artt. 32 e 33 della l. 28 febbraio 1985, n. 47, le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria qualora “ siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ”.
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, sono insanabili, ai sensi della suddetta disposizione, le opere abusive realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli (tra cui quello idrogeologico, ambientale e paesistico), a meno che non ricorrano “ congiuntamente ” le seguenti condizioni:
a) che si tratti di opere realizzate prima dell’imposizione del vincolo (che non necessariamente comporti l’inedificabilità assoluta);
b) che, pur realizzate in assenza o in difformità del titolo edilizio, siano conformi alle prescrizioni urbanistiche;
c) che siano opere di minore rilevanza, corrispondenti alle tipologie di illeciti di cui ai nn. 4, 5, e 6 dell’allegato 1 al d.l. 30 settembre 2003, n. 269 (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria);
d) che ci sia il parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela del vincolo (cfr., ex plurimis , Cons. Stato, sez. VI, 30 gennaio 2023, n. 1036; Cons. Stato, sez. I, 18 gennaio 2023, n. 90; Cons. Stato, sez. VI, 14 ottobre 2022, n. 8781).
Va evidenziato, inoltre, che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 252 del 19 dicembre 2022, nel dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della l.r. Sic. 29 luglio 2021, n. 19 (secondo cui “ L’articolo 24 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15 si interpreta nel senso che sono recepiti i termini e le forme di presentazione delle istanze presentate ai sensi dell’articolo 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e pertanto resta ferma l’ammissibilità delle istanze presentate perla regolarizzazione delle opere realizzate nelle aree soggette a vincoli che non comportino inedificabilità assoluta nel rispetto di tutte le altre condizioni prescritte dalla legge vigente ”), nonché, in via conseguenziale, degli artt. 1, comma 2, e 2 della medesima l.r. Sic. 29 luglio 2021, n. 19, ha chiarito quanto segue:
- il cit. art. 24 della l.r. Sic. 5 novembre 2004, n. 15 richiama espressamente l’art. 32 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, come convertito, nella sua integralità; di conseguenza, tale rinvio riguarda non solo i termini e le forme della richiesta di concessione in sanatoria, ma anche i limiti entro i quali questa deve essere rilasciata, tra cui quello previsto dal citato comma 27, lettera d), dell’art. 32, che attribuisce “ carattere ostativo alla sanatoria anche in presenza di vincoli che non comportino l’inedificabilità assoluta ”;
- in tal senso, si è espressa ripetutamente, tra l’altro, la Corte di cassazione penale, chiarendo che la l.r. Sic. 10 agosto 1985, n. 37, nel recepire il primo condono edilizio, che ammetteva la sanatoria in presenza di vincoli relativi, non può prevalere sulla normativa statale sopravvenuta che disciplina, in ogni suo aspetto, il terzo condono edilizio e che è anch’essa recepita dalla citata l.r. Sic. 5 novembre 2004, n. 15, mentre non pare condivisibile il diverso avviso del C.G.A.R.S., Adunanza del 31 gennaio 2012, parere n. 291 del 2010, secondo cui, nell’ambito della Regione Siciliana, dovrebbe continuare ad applicarsi la disciplina attuativa del primo condono edilizio, prevista dalla l. 28 febbraio 1985, n. 47, preclusiva della sanatoria solo a fronte di vincoli di inedificabilità assoluta;
- deve dunque escludersi che l’applicabilità del condono edilizio in presenza di vincoli relativi possa rientrare “ tra le possibili varianti di senso del testo originario ” dell’art. 24 della l.r. Sic. 5 novembre 2004, n. 15;
- assurgono a norme di grande riforma economico-sociale le previsioni statali relative alla determinazione massima dei fenomeni condonabili, cui devono senz’altro ricondursi quelle che individuano le tipologie di opere insuscettibili di sanatoria ai sensi dell’art. 32 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, come convertito, incluso il limite di cui alla lettera d).
A seguito di ciò, il Dipartimento Regionale dei Beni Culturali ha emanato la circolare n. 2/2022 (cui fa riferimento il provvedimento impugnato), recependo il divieto di condonabilità in aree vincolate ex l. n. 326/2003 nei termini indicati.
In ultimo, anche il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana ha affermato che: “ Sulla scorta della recente pronuncia del giudice delle leggi (Corte Costituzionale, 19 dicembre 2022, n. 252), deve…ritenersi ormai superato quanto prospettato nel parere di questo Consiglio (Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, Sezioni Riunite, n. 291/10 del 31 gennaio 2012) evocato dall’appellante, sicché, in Sicilia, il terzo condono edilizio, a differenza dei precedenti, non è ammissibile non solo in presenza di vincoli assoluti, ma anche in presenza di vincoli relativi ” (C.G.A.R.S., sez. giurisd., 27 novembre 2023 n. 836).
Nelle aree sottoposte a vincolo relativo, sono, quindi, sanabili, anche in ambito regionale, i soli interventi edilizi di minore importanza (restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria).
In particolare, non è ammesso il condono nel caso di realizzazione di nuovi volumi o superfici.
Sulla base di tali coordinate normative ed ermeneutiche, non è accoglibile la tesi di parte ricorrente circa la condonabilità delle opere di cui all’istanza di condono.
In particolare, come si ricava dalla documentazione in atti:
- le opere oggetto di sanatoria rientrano nella tipologia 1 (Opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici), determinando un aumento di volumetria;
- insistono su area di notevole interesse pubblico soggetta a tutela paesaggistica.
Il ricorrente si limita poi a dedurre labialmente che le opere oggetto delle istanze di condono siano state realizzate in epoca precedente la decorrenza del vincolo ma senza fornirne prova, come era suo onere.
In ogni caso:
- “ sulla base di quanto ritenuto dall’Adunanza Plenaria nella decisione n. 20/1999, il vincolo paesaggistico, ancorché sopravvenuto rispetto all’intervento edilizio, non può ritenersi privo di conseguenze rispetto all’intervento edilizio abusivo, sicché occorre in sede di condono acquisire comunque l’avviso dell’autorità preposta alla tutela del vincolo ”;
- “ avuto riguardo alla natura permanente dell’illecito edilizio, la compatibilità dell’opera da sanare, rispetto al regime di salvaguardia garantito da un vincolo paesaggistico al fine di verificare l’effettiva tutela del bene protetto, deve essere valutata alla data dell’esame della domanda di sanatoria, con la conseguenza che, se non sussistono le condizioni di rispetto della normativa vincolistica in quel dato momento, il titolo in sanatoria non può essere assentito, anche se in ipotesi l’edificazione rispettava la normativa al momento della sua realizzazione senza autorizzazione (Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, 16 gennaio 2024, n. 13; Consiglio di Stato, VI, 15 febbraio 2023, n. 1577; VI, 14 n, 2022, n. 9952; VI, 9 giugno 2022, n. 4686; VI, 10 aprile 2020, n. 2372; II, 7 febbraio 2020, n. 983) ” (T.A.R. NI, (Sicilia) sez. II, 14 maggio 2024, n. 1791).
Peraltro, per ciò che attiene al profilo paesaggistico, “ rileva, in particolare, la creazione di ogni tipo di volume, come precisato dalla giurisprudenza: sul punto, cfr., ad esempio, Consiglio di Stato, VI, 2 luglio 2015, n. 3289 (coerentemente alla natura degli interessi perseguiti e della norma stessa, il divieto di incremento dei volumi esistenti imposto ai fini di tutela del paesaggio, si riferisca a qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume); Consiglio di Stato, II, 24 aprile 2023, n. 4123 (non è rilevante, sotto il profilo paesaggistico, la distinzione tra volumi e volumi tecnici, tra volumi interrati e fuori terra; ai fini di tutela del paesaggio, il divieto di incremento dei volumi esistenti si riferisce a qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume, non potendo distinguersi tra volume tecnico ed altro tipo di volume, interrato o meno); Consiglio di Stato, VI, 14 novembre 2022, n. 9950 (in area sottoposta a vincolo paesaggistico la realizzazione di un nuovo volume ulteriore va qualificato come nuova costruzione che modifica irreversibilmente lo stato dei luoghi; hanno una indubbia rilevanza paesaggistica tutte le opere realizzate sull’area sottoposta a vincolo, anche se trattasi di volumi tecnici ed anche se si tratta di una eventuale pertinenza); Consiglio di Stato, VI, 21 febbraio 2022, n. 1213 (nell’ambito dei territori vincolati a livello paesaggistico è da ritenersi preclusa la sanatoria di qualsivoglia nuovo volume, anche di natura tecnica, o di qualsivoglia superficie).
Considerazioni in parte analoghe valgono in relazione alla nozione di superficie, avendo la giurisprudenza condivisibilmente affermato che in ambito paesaggistico la “superficie utile” va “intesa in senso ampio e finalistico, ossia non limitata agli spazi chiusi o agli interventi capaci di provocare un aggravio del carico urbanistico, quanto piuttosto considerando l’impatto dell’intervento sull’originario assetto del territorio e, quindi, l’idoneità della nuova superficie, qualunque sia la sua destinazione, a modificare stabilmente la vincolata conformazione originaria del territorio, ragion per cui di superficie utile deve parlarsi in presenza di qualsiasi opera edilizia calpestabile o che può essere sfruttata per qualunque uso, atteso che il concetto di utilità ha un significato differente nella normativa in materia di tutela del paesaggio rispetto alla disciplina edilizia” (T.A.R. Campania, Salerno, I, 4 marzo 2019, n. 358, nonché Consiglio di Stato, VI, 21 febbraio 2022, n. 1213, già citata) ” (T.A.R. NI, (Sicilia) sez. III, 15 gennaio 2025, n. 117).
Per quel che concerne il profilo motivazionale, secondo pacifico orientamento giurisprudenziale, a fronte di un atto vincolato in materia di repressione di abusi edilizi, “ non si richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest’ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né, ancora, alcuna motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale in ordine all’intervento repressivo, non potendo neppure ammettersi l’esistenza di alcun affidamento tutelabile del privato alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può giammai legittimare (sul punto, cfr., fra le tante, T.A.R. Campania, Napoli, IV, n. 3110/2020; Consiglio di Stato, II, n. 3485/2020, n. 1765/2020, n. 549/2020; Consiglio di Stato, VI, n. 7793/2019 e n. 3685/2019; nonché Consiglio di Stato, Ad. Plen., 17 settembre 2017, n. 9) ” (T.A.R. NI, (Sicilia) sez. II, 5 giugno 2025, n. 1782).
Nel caso di specie, il provvedimento della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di -OMISSIS- risulta adeguatamente motivato attraverso il richiamo, ex art. 3, comma 3, della l. n. 241/1990, alla circolare assessoriale n. 2 del 30 dicembre 2022, la quale precisa chiaramente l’impossibilità di assentire in zona vincolata abusi che abbiano dato luogo alla creazione di nuovi volumi o superfici paesaggisticamente intesi.
Destituito di fondamento il secondo motivo di ricorso, riguardante l’asserita intervenuta formazione del silenzio assenso.
Il richiamato art. 17- bis della l. n. 241/90 non può trovare applicazione nel caso di specie, “ posto che il rapporto amministrativo è di carattere “verticale”, non “orizzontale”, in quanto sostanzialmente intercorrente fra il privato e la Soprintendenza, non fra il Comune e la Soprintendenza (invero, elemento centrale è rappresentato dal fatto che il procedimento è ad istanza di parte, sì che siffatta originaria e costitutiva dimensione “verticale” pervade e connota ab interno tutta la dinamica procedimentale: cfr. Cons. Stato, sez. IV, 7 aprile 2022, n. 2584) ” (T.A.R. Sicilia, NI, sez. II, 13 gennaio 2023, n. 74).
Anche più di recente è stato osservato che l’art. 17- bis della l. n. 241/1990 “ non si applica ove la richiesta non provenga dall’amministrazione procedente, ma dal privato destinatario dell’atto (come nella specie), configurandosi, in tal ultimo caso, un rapporto verticale tra privato e amministrazione ” (T.A.R. Sicilia, NI, sez. V, 17 giugno 2024, n. 2264).
L’inapplicabilità dell’art. 17- bis della l. n. 241/1990 alla presente fattispecie discende, altresì, “ dalla disciplina - avente carattere speciale - del procedimento amministrativo di condono oggetto del presente giudizio, “che sfugge al perimetro di applicazione del sopra richiamato istituto (arg. ex Cons. Stato, sez. VI, 29 aprile 2024, n. 3895) ” (T.A.R. NI, (Sicilia) sez. I, 6 giugno 2025, n.1820).
Occorre osservare in proposito che l’art. 32, comma 1, della l. n. 47/1985 - come modificato ad opera dell’art. 32, comma 43, del d.l. n. 269/2003 e cui il comma 27 del medesimo d.l. rinvia - dispone che “ Qualora tale parere [id est: il parere dell’autorità di tutela] non venga formulato dalle suddette amministrazioni entro centottanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di parere, il richiedente può impugnare il silenzio-rifiuto ”.
Inconferente è il richiamo all’art. 146 del d. lgs. n. 42/2004, che regola il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica preventiva rispetto ad interventi sui beni oggetto della speciale protezione ma la cui disciplina “ certamente non vale in toto laddove esista una disciplina speciale di maggior rigore quale quella prevista dalla legge sul condono edilizio nel caso di specie applicabile” anche in ragione del fatto che “se può essere ragionevole consentire di superare l’inerzia della soprintendenza laddove la stessa, non pronunciandosi nel termine, rischi di bloccare l’iniziativa del privato che abbia scrupolosamente seguito il preventivo iter previsto, sottoponendolo ad un ingiusto aggravio procedimentale, ben si giustifica un più rigoroso regime laddove si tratti di sanare un illecito commesso, onerando in tal caso il trasgressore che voglia avvantaggiarsi degli effettivi della sanatoria di un più gravoso iter procedimentale che consenta in ogni caso di pervenire ad un effettivo vaglio di compatibilità paesaggistica dell’opera abusiva da parte dell’autorità preposta alla gestione del vincolo”: cfr. Cass. pen., sez. III, 20 novembre 2018, n. 10799) ” (T.A.R. NI, (Sicilia) sez. I, 7 aprile 2025, n. 1152).
Infondato anche il primo motivo di ricorso, inerente alla violazione delle garanzie partecipative, in quanto, in assenza dei presupposti di legge di sanabilità, la Soprintendenza non poteva che adottare una determinazione sfavorevole in ordine all’istanza presentata; ne consegue l’irrilevanza della omessa comunicazione del c.d. preavviso di rigetto, in conformità al pacifico orientamento giurisprudenziale secondo cui “ la natura vincolata delle determinazioni in materia di sanatoria degli abusi edilizi esclude la necessità di apporti partecipativi dei soggetti interessati e, conseguentemente, l’obbligo di previa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda ” (T.A.R. NI, (Sicilia) sez. I, 24 giugno 2025, n. 2011).
È, invece, fondato il quinto motivo di ricorso, con cui parte ricorrente sostiene l’illegittimità del provvedimento impugnato nella parte in cui la Soprintendenza ordina la demolizione e la rimessione in pristino delle opere abusive.
Come già affermato da questo Tribunale, il parere reso dall’Ente di tutela del vincolo paesaggistico nei procedimenti di rilascio del titolo edilizio in sanatoria ai sensi dei capi IV e V della l. n. 47/1985 (così come riproposti dall’art. 39 dalla l. n. 724/1994 e dall’art. 32 del d.l. n. 269/2003, conv., con modificazioni, dalla l. n. 326/2003), seppure obbligatorio e vincolante, costituisce un atto endoprocedimentale destinato a concludersi con il provvedimento del Comune, unica autorità procedente e competente a definire il procedimento.
L’Ente di tutela del vincolo paesaggistico è conseguentemente privo dei poteri ripristinatori e repressivi ex art. 167, commi 1-3, del d. lgs. n. 42/2004 (da ultimo, ex multis , T.A.R. NI, (Sicilia) sez. I, n. 1820/2025 cit.).
Nei suddetti limiti, il ricorso è, dunque, meritevole di accoglimento, con conseguente annullamento dell’impugnato parere negativo della Soprintendenza limitatamente alla parte in cui ha illegittimamente ordinato alla parte ricorrente la rimessione in pristino dello stato dei luoghi.
Le spese di lite possono essere compensate in ragione dell’accoglimento solo parziale del ricorso e delle oscillazioni giurisprudenziali registratesi sulle questioni esaminate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di NI (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente e ogni soggetto citato in sentenza.
Così deciso in NI nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppa Leggio, Presidente
Manuela Bucca, Referendario, Estensore
Andrea Maisano, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Manuela Bucca | Giuseppa Leggio |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.