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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 22/05/2025, n. 303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 303 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2628/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MANTOVA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Nicolò Roberto Pavoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 2628/2023 promossa da:
a socio unico (P.IVA ) con l'Avv. Silvio Verri e Parte_1 P.IVA_1
l'Avv. Biagio Martella parte attrice opponente contro nipersonale con l'Avv. Alessandra Candeo Controparte_1
parte convenuta opposta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice opponente: In via preliminare ed assorbente, dichiarare improponibile ed improcedibile
l'azione ingiunta nei confronti della odierna opponente per tutti i motivi indicati nella narrativa dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio;
B. Nel merito, accertare e dichiarare
l'inammissibilità e l'infondatezza delle pretese monitorie accolte dal decreto ingiuntivo n. 953/2023
- R.G. n. 2113/2023 del Tribunale Ordinario di Mantova e/o accertare e dichiarare la non debenza
e/o l'inesigibilità delle somme oggetto del predetto decreto ingiuntivo e, conseguentemente, dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto, in ogni sua parte, anche con riferimento alle spese di lite, accertando e dichiarando altresì che nulla è dovuto ad alcun titolo, ragione o causa da parte della società a socio unico nei confronti della società Parte_1
unipersonale, per tutti i motivi indicati nell'atto di citazione introduttivo del CP_1 CP_1
presente giudizio;
C. Condannare, in ogni caso, la società opposta al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori antistatari. In via istruttoria si richiama tutta la documentazione prodotta in giudizio ed allegata al fascicolo di parte opponente e si insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori come richiesti nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo introduttivo e nella memoria integrativa depositata in atti. Per parte convenuta opposta: nel merito, in via preliminare: accertarsi la mancata denunzia di vizi
e/o difetti della merce entro il termine di giorni 8 dal ricevimento della stessa, a norma dell'art. 1495
c.c., e per l'effetto rigettarsi integralmente le domande indicate dall'attrice opponente e confermarsi in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, in via principale: Rigettarsi tutte le domande ex adverso formulate in quanto le stesse risultano infondate e non provate e, per l'effetto, respingersi l'opposizione e confermarsi in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto per i motivi di fatto e di diritto esposti in narrativa del presente atto;
in ogni caso: Con vittoria di spese e competenze di lite. Da ultimo, in ipotesi di rimessione della causa in istruttoria, si insiste per
l'ammissione della prova diretta e contraria, come indicata nelle memorie integrative ex art. 171 ter,
n. 2 e 3, c.p.c., ritualmente depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 26.10.2023, a socio unico Parte_1
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 953/2023 emesso dal Tribunale di Mantova in data
21.9.2023 esponendo: che la società a socio unico è da anni rivenditrice Pt_1 Parte_1 all'ingrosso di prodotti di genere alimentare e non alimentare ed è concessionaria per le Province di
Lecce, Brindisi e Taranto dei marchi “Dimeglio Supermercati”, “Sidis” e “Maxisidis”; che la società opponente, a tale scopo, promuove la realizzazione di una rete di supermercati con la medesima linea avvalendosi di rivenditori specializzati, autonomi ed indipendenti rispetto alla propria organizzazione, ma vincolati commercialmente ad approvvigionarsi dalla medesima, concludendo con i singoli rivenditori accordi commerciali frutto di trattative individuali e modellati in base alle necessità del caso specifico;
che, nel corso della propria attività, la società a Parte_1
socio unico ha intrattenuto rapporti commerciali con la convenuta opposta Controparte_1
unipersonale per la fornitura di merce varia e ha sempre e puntualmente provveduto al pagamento di tutte le forniture ricevute nel corso degli anni, senza mai ricevere contestazione alcuna;
. che, nonostante i proficui rapporti commerciali intercorrenti tra le parti, la Controparte_1
unipersonale non soltanto effettuava le ultime consegne con notevole ritardo rispetto ai termini pattuiti, ma numerose forniture, purtroppo, contenevano merce deteriorata, scaduta, commercialmente inutilizzabile e non sempre conforme agli ordini effettuati;
che tale circostanza era stata prontamente contestata alla società venditrice, tanto che le parti, consensualmente e reciprocamente, avevano deciso di avviare delle verifiche in merito a quanto lamentato dalla società opponente, previa sospensione del pagamento di quanto dovuto, quantomeno sino all'esito di tali attività; che, sebbene l'odierna deducente avesse da tempo avviato le opportune verifiche interne per accertare l'effettiva esistenza, esigibilità ed esatta quantificazione dell'asserito credito vantato dalla società , anche al fine di programmare poi un incontro tra le parti Controparte_2 per risolvere bonariamente ogni possibile motivo di controversia, in data 26.09.2023, inaspettatamente, la società aveva ricevuto notifica, a mezzo PEC, del decreto Parte_1
ingiuntivo; che tale decreto ingiuntivo era temerario, nullo, illegittimo ed infondato, il valore probatorio delle fatture commerciali allegate essendo limitato al solo procedimento monitorio e incombendo in capo all'opposta l'onere di dimostrare i fatti costitutivi della pretesa;
che la società creditrice non aveva neppure prodotto in giudizio l'estratto autentico delle scritture contabili e che, secondo copiosa giurisprudenza di merito, le fatture elettroniche generate e trasmesse mediante il sistema di interscambio di cui all'art. 1, commi 211 e 212, della L. 244/2007, non soddisfano da sole il requisito della prova scritta di cui all'art. 633, n.1, c.p.c., se non accompagnate dall'estratto autentico notarile richiesto dall'art. 634, comma 2, c.p.c.; che l' opponente aveva dapprima contestato l'operato della società unipersonale in relazione alle ultime forniture effettuate Controparte_1
e, successivamente, su esplicito accordo tra le parti, aveva sospeso il pagamento di quanto richiesto in quanto parte della merce indicata nelle fatture non era stata mai realmente consegnata, altra merce risultava deteriorata, scaduta e comunque non commercializzabile e gli importi dei prodotti non corrispondevano a quanto pattuito al momento degli ordini. L'attrice concludeva nei termini in epigrafe indicati, opponendosi preliminarmente alla concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
Si costituiva nipersonale, contestando quanto ex adverso dedotto e Controparte_1 rilevando: che, tramite la mediazione dell'agenzia pugliese Comalba
[...] nell'agosto 2022, si era instaurato un rapporto commerciale tra la convenuta Controparte_3 opposta ed il a socio unico a seguito del quale quest'ultima aveva Controparte_4
effettuato ventidue ordini continuativi, aventi ad oggetto sempre la stessa merce;
che, a partire dal mese di aprile 2023, aveva registrato l'insoluto di ben tre fatture relative alle Controparte_1 ultime tre forniture consegnate al tra febbraio e marzo 2023, motivo per cui Controparte_4
la convenuta opposta aveva interrotto ogni rapporto commerciale con la società opponente;
che suddette fatture rimaste impagate erano le seguenti: - n. 482 del 22/02/2023 di importo pari ad €
16.692,40 con scadenza di pagamento 30/03/2023 (fasc. monitorio doc. 2 ft. e doc. 5 D.D.T.); - n.
702 del 13/03/2023 di importo pari ad € 5.410,56 con scadenza di pagamento 30/4/2023 (fasc. monitorio doc. 3 ft. e doc. 6 D.D.T.); - n. 913 del 31/03/2023 di importo pari ad € 4.256,51 con scadenza di pagamento 30/04/2023 (fasc. monitorio doc. 4 ft. e doc. 7 D.D.T.), per un totale complessivo di € 26.359,47; che, a fronte del mancato pagamento delle indicate forniture, in data
27/06/2023, per il tramite del proprio legale, aveva notificato diffida ad Controparte_1 adempiere cui dava riscontro l'opponente con PEC del 29/06/2023 adducendo, per la prima volta, a distanza di ben 3 mesi dalla ricezione della merce, di aver avviato verifiche circa il puntuale ed esatto adempimento delle obbligazioni e chiedendo se vi fosse disponibilità a concedere una dilazione di pagamento;
che, a tale riscontro, non era seguito alcuna comunicazione circa l'esito delle presunte verifiche, né alcun pagamento, nemmeno parziale del debito. La convenuta opposta evidenziava come le contestazioni formulate dall'attrice opponente fossero generiche e prive di contenuto sostanziale e che, anche a seguito della notifica della diffida ad adempiere effettuata a distanza di tre mesi dall'ultima delle tre forniture rimaste insolute, nessuna contestazione era stata sollevata dal essendo stata solo comunicata la necessità di una “riserva di verifica”; che Controparte_4
la società opponente aveva continuato ad effettuare ordini di merce alla convenuta opposta, anche dopo il ricevimento della merce che si assumeva viziata e tale circostanza confermava la pretestuosità delle avverse pretese;
che i prodotti forniti erano in perfetto stato di conservazione e la merce era stata puntualmente consegnata, al massimo entro una ventina di giorni dall'ordine, come, peraltro, avvenuto nel corso dell'intero rapporto commerciale: il tutto, senza alcun tipo di lamentela da parte dell'attrice opponente;
che, con specifico riguardo alla qualità della merce fornita al CP_4
questa non era scaduta, né deteriorata o commercialmente inutilizzabile, considerato che i
[...]
prodotti venduti al momento della consegna avevano un periodo di vendibilità considerato “normale” di circa sei mesi, come risultava indicato nei documenti di trasporto. Parte convenuta opposta eccepiva comunque la decadenza di controparte dalla garanzia per i vizi di cui all'art. 1495 c.c., stante la mancanza di qualsivoglia denunzia di presunti difetti o vizi entro il termine di otto giorni previsto dalla citata disposizione normativa, rilevava come, diversamente da quanto affermato dall'opponente, l'estratto autentico notarile delle scritture contabili fosse stato ritualmente prodotto nel fascicolo del procedimento monitorio e concludeva nei termini in epigrafe indicati instando per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
All'esito dell'udienza per la prima comparizione e trattazione del 21.5.2024, era concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo richiesta dalla convenuta ex art. 648 c.p.c. Con successiva ordinanza in data 15.7.2024, veniva fissata udienza di rimessione della causa in decisione al 29.4.2025. Disposta la trattazione di tale udienza con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c., la causa era trattenuta in decisione sulle note scritte depositate dalle parti.
L'opposizione non può essere accolta per le ragioni di cui al prosieguo.
Prima di procedere all'esame della fattispecie concreta, giova ricordare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, regolato dagli artt. 645 e ss. c.p.c., è un ordinario giudizio di cognizione e, in quanto tale, è soggetto alle regole generali in tema di ripartizione dell'onere probatorio (artt. 2697 e ss. c.c.). Pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore-opposto che agisca per l'adempimento dell'obbligazione – dopo aver provato la fonte, legale o negoziale, della sua pretesa
– può limitarsi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento del debitore opponente, gravando su quest'ultimo l'onere di provare di aver estinto il rapporto obbligatorio ovvero la ricorrenza di altri fatti modificativi o impeditivi della pretesa creditoria (in tal senso, Cass. Civ.
Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; conformi, ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 13 giugno 2006,
n. 13674; Cass. Civ., Sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615). Tali principi vanno coordinati con il disposto dell'art. 115 c.p.c. che, enunciando il principio dispositivo e di non contestazione, impone al giudice di ritenere provati i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita, astenendosi «da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale […] in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti» (Cass. n. 5356/2009).
Ciò premesso, nel presente giudizio la ha chiesto Controparte_2
l'emissione del decreto ingiuntivo opposto, al fine di ottenere il pagamento del corrispettivo pattuito per una fornitura di beni eseguita in favore della a socio unico. Per Parte_1 contro, l'opponente socio unico, con riguardo alle prestazioni di cui Parte_1 alle fatture portate ad ingiunzione, ha sollevato contestazioni per “notevole ritardo” nelle “ultime consegne” rispetto ai termini e in quanto “numerose forniture” avrebbero contenuto “merce deteriorata, scaduta, commercialmente inutilizzabile e non sempre conforme agli ordini”.
Giova ricordare che – ai sensi degli artt. 1490 e ss. c.c.- il venditore è gravato da un obbligo di diligenza relativo allo stato ed alle caratteristiche della merce oggetto del trasferimento, dovendo consegnare all'acquirente beni che siano immuni da vizi che li rendano inidonei all'uso cui sono destinati o che ne riducano in maniera apprezzabile il valore.
Ove, dunque, il bene oggetto di vendita presenti vizi e difetti di qualità del tipo di quelli contemplati dall'art. 1490 c.c. (cd. vizi redibitori), l'acquirente ha a propria disposizione non solo le azioni di garanzia di cui all'art. 1492 c.c. (riduzione del prezzo o risoluzione del contratto), ma anche il rimedio contemplato dall'art. 1494 c.c. volto ad ottenere il risarcimento del danno per responsabilità contrattuale. In particolare, mentre i rimedi di cui all'art. 1492 c.c. sono tra loro alternativi, il risarcimento del danno per responsabilità contrattuale può essere richiesto in ogni caso, essendo cumulabile sia con la domanda di risoluzione che con la richiesta di riduzione del prezzo (nel quale ultimo caso, naturalmente, il ristoro può essere accordato nei limiti del pregiudizio non coperto dalla riduzione del prezzo) e potendo essere azionato anche indipendentemente dai rimedi di cui all'art. 1492 c.c., rispetto ai quali si pone in posizione di autonomia in ragione della diversità di presupposti e finalità.
Resta fermo che - ai fini dell'utile esercizio sia delle azioni di cui all'art. 1492 c.c. che della domanda di risarcimento dei danni per responsabilità contrattuale ex art. 1494 c.c.- l'acquirente è tenuto ad allegare in maniera specifica nonché a dimostrare che il bene venduto, già al momento del contratto, era affetto da “imperfezioni”, inerenti al relativo processo di produzione, fabbricazione o conservazione, ed atte a diminuirne il valore ovvero a renderlo inidoneo ad assolvere alla funzione sua propria.
Quanto all'onere della prova gravante sul compratore, va rammentato che, in caso di esercizio dell'azione di riduzione del prezzo (actio quanti minoris), l'acquirente è tenuto non solo a dimostrare che il bene oggetto di vendita, al momento del contratto, era affetto da vizi tali da diminuirne il valore in maniera apprezzabile, ma, anche, ad offrire parametri e criteri sulla scorta dei quali procedere alla riduzione del prezzo. E la necessità che al Giudice investito dell'actio quanti minoris siano offerti elementi sulla scorta dei quali ritenere che i vizi denunciati abbiano effettivamente inciso sul valore del bene venduto e procedere alla quantificazione di tale minor valore si comprende appieno ove si consideri che l'azione estimatoria tende a stabilire il rapporto di corrispettività economica tra prestazione e controprestazione, in funzione dei vizi della cosa venduta e del prezzo pattuito, facendo conseguire all'acquirente una somma corrispondente alla differenza di valore della cosa rispetto al prezzo pattuito, in dipendenza dei vizi, sì da porlo nella situazione economica in cui si sarebbe trovato qualora, al momento della contrattazione, fosse stato a conoscenza dei vizi del bene acquistato. Ove, poi, unitamente ad uno dei rimedi di cui all'art. 1492 c.c., venga esperita anche l'azione contrattuale di risarcimento del danno, l'acquirente ha l'onere di allegare e provare, nell'an e nel quantum, il pregiudizio sofferto (e non coperto, naturalmente, dall'operata riduzione del prezzo) nonché il nesso di causalità tra lo stesso ed i vizi del bene venduto.
Deve, a questo punto, rammentarsi che tanto con riferimento ai rimedi contemplati dall'art. 1492 c.c., quanto relativamente all'azione contrattuale di ristoro dei danni per vizi della cosa venduta, opera il disposto di cui all'art. 1495 c.c., che – come noto – assegna al compratore termini brevi di decadenza
(giorni otto dalla scoperta dei vizi) e di prescrizione (un anno dalla consegna della merce), rispettivamente, per la denuncia dei vizi e per l'esercizio delle azioni di garanzia, con l'evidente duplice fine di assicurare, da un lato, la sollecita certezza dei rapporti negoziali, e consentire al venditore, dall'altro, un più agevole accertamento della natura, della causa e dell'entità dei vizi della cosa venduta. In particolare, la denuncia dei vizi della cosa venduta, prevista dall'art. 1495 c.c., oltre allo scopo di far conoscere detti vizi al venditore che li abbia eventualmente ignorati, ha anche la funzione di consentire sollecitamente l'accertamento dell'entità e della causa degli stessi, onde l'onere del compratore di denunciare i vizi implica anche quello di non utilizzare la merce e di tenerla a disposizione del venditore per il tempo minimo necessario a realizzare lo scopo della denuncia.
Sempre con riferimento alla denuncia di cui all'art. 1495 c.c., giova rammentare che è ben vero che per la stessa non sono richieste particolari formalità e neppure è prescritto che essa si sostanzi in una esposizione dettagliata dei vizi che presenta la res venduta. Tuttavia, affinché la denuncia possa assolvere alla funzione sua propria, è pur sempre necessario che le indicazioni in essa contenute valgano a rendere il venditore edotto del fatto che il compratore ha riscontrato, seppur in maniera non ancora chiara e completa, che la cosa venduta è affetta da vizi che la rendono inidonea all'uso cui è destinata o ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore.
Posto, poi, che l'intempestività della denuncia dei vizi della cosa venduta, in quanto integra una causa di decadenza del compratore dal diritto alle garanzie contemplate per la vendita, va eccepita dalla parte interessata e non può essere rilevata d'ufficio, va osservato che, a fronte della rituale e tempestiva eccezione di decadenza sollevata dal venditore, è sull'acquirente che grava l'onere di provare di aver, invece, effettuato una tempestiva ed adeguata denuncia, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1495 c.c. E ciò in considerazione del fatto che la denuncia dei vizi della cosa venduta e la tempestività della stessa costituiscono condizioni necessarie delle azioni di garanzia accordate al compratore (cfr. Cass. 6 febbraio 1987, n. 1182; Cass. 12 marzo 1994, n. 2394; Cass. 28 gennaio
1997, n. 844; Cass. 10 settembre 1998, n. 8963). In particolare, a fronte dell'eccezione di decadenza sollevata dal venditore, l'acquirente – anche ove faccia valere il diritto alla garanzia in via di mera eccezione, ed al solo fine di contrastare la pretesa di pagamento del corrispettivo, azionata dalla parte avversa – è tenuto ad allegare e provare tanto la data di scoperta dei vizi lamentati (ove la doglianza concerna vizi occulti, conosciuti dal compratore in epoca successiva alla consegna della merce) quanto la circostanza dell'avvenuta denuncia degli stessi nel termine di otto giorni dalla relativa scoperta.
Tanto premesso, deve innanzitutto osservarsi che la società opposta - fin dalla fase monitoria - ha dato adeguata prova del titolo a fondamento della pretesa di pagamento azionata. Ed infatti, a dimostrazione dell'avvenuta esecuzione delle prestazioni per cui è richiesta di pagamento del corrispettivo, nonché dell'esigibilità del credito azionato, la società opposta ha prodotto le fatture n.
482 del 22/02/2023 di importo pari ad € 16.692,40 con scadenza di pagamento 30/03/2023 (fasc. monitorio: doc. 2 ft. e doc. 5 D.D.T.), n. 702 del 13/03/2023 di importo pari ad € 5.410,56 con scadenza di pagamento 30/4/2023 (fasc. monitorio: doc. 3 ft. e doc. 6 D.D.T.), n. 913 del 31/03/2023 di importo pari ad € 4.256,51 con scadenza di pagamento 30/04/2023 (fasc. monitorio: doc. 4 ft. e doc. 7 D.D.T.), nonché estratto autentico del registro IVA in cui risultano annotate le dette fatture e diffida e messa in mora in data 27.6.2023 ricevuta dall'opponente.
A fronte delle risultanze di cui innanzi, la parte opponente – gravata, come detto, dall'onere di provare atti e/o fatti estintivi o modificativi del credito di parte avversa – al fine di contrastare la pretesa azionata si è limitata a rilevare, in modo del tutto approssimativo e generico, un “notevole ritardo” nelle “ultime consegne” rispetto ai termini e che “numerose forniture” avrebbero contenuto “merce deteriorata, scaduta, commercialmente inutilizzabile e non sempre conforme agli ordini”. Nessun vizio specifico è stato dedotto con riferimento ai beni indicati nelle fatture azionate e nessuna documentazione risulta prodotta a dimostrazione sussistenza delle difformità come genericamente indicate nei termini sopra descritti. Né alcuna prova - che potesse essere ammessa a fronte delle evidenziate lacune e carenze sul piano delle allegazioni - , è stata offerta e fornita, oltre che dei lamentati vizi e difformità, della tempestività nella denuncia dei vizi che parte convenuta opposta rileva essere stata comunicata del tutto tardivamente.
A quanto esposto deve aggiungersi che parte opponente ha dedotto di aver inteso, di comune accordo con la convenuta opposta, sospendere i pagamenti al fine di effettuare verifiche “circa l'esatto e puntuale adempimento” delle obbligazioni a carico della fornitrice, oltre che riguardo alla “effettiva esistenza ed esigibilità” del credito e alla sua entità.
Si osserva al riguardo che, ai sensi dell'art. 1513 c.c., “in caso di divergenza sulla qualità o condizione della cosa, il venditore o il compratore possono chiederne la verifica nei modi stabiliti dall'articolo
696 del codice di procedura civile. Il giudice, su istanza della parte interessata, può ordinare il deposito o il sequestro della cosa stessa, nonché la vendita per conto di chi spetta, determinandone le condizioni. La parte che non ha chiesto la verifica della cosa, deve, in caso di contestazione, provarne rigorosamente l'identità e lo stato”. Come chiarito dalla Corte di Cassazione, “Il mancato ricorso alla procedura di cui agli artt. 1513 cod. civ. e 696 e ss cod. civ. (accertamento dei difetti della cosa venduta) non comporta alcuna preclusione o limitazione circa i mezzi di prova utilizzabili per dimostrare i difetti della cosa oggetto di vendita, ma solo la conseguenza che, in caso di contestazione, la prova deve essere particolarmente rigorosa, cioè tale da generare nel giudice un convincimento pieno e preciso, senza alcun riguardo alla difficoltà in cui la parte interessata possa trovarsi per non essersi avvalsa della facoltà di provocare un accertamento giudiziale preventivo”
(Cass. CIv, Sentenza n. 6767 del 20/07/1994).
Nel presente giudizio, a fronte della generica denuncia dei vizi, la fornitrice, lungi dal riconoscerli, li ha espressamente contestati: d'altro lato, l'acquirente, pur sostenendo di aver sospeso i pagamenti stante la necessità di verificare l'esatto e puntuale adempimento delle obbligazioni a carico della fornitrice, non ha domandato alcun accertamento tecnico preventivo del prodotto alimentare deperibile, con la conseguenza che la prova delle difformità e dei vizi dedotti doveva essere particolarmente rigorosa e tale da escludere dubbi ed incertezze in ordine alla esistenza ed entità degli stessi. Peraltro, la convenuta opposta ha evidenziato e dimostrato come, nonostante i dedotti vizi per le forniture eseguite, l'opponente ha comunque ordinato alimentari in via continuativa alla circostanza che non depone per la presenza delle lamentate difformità e porta Controparte_1
verosimilmente a escluderne la sussistenza. In definitiva, considerati gli oneri probatori di cui era gravata l'acquirente, rilevato che in alcun modo
è stata dimostrata l'esistenza dei vizi e delle difformità e, ancor prima, della tempestiva denuncia degli stessi nei termini di decadenza previsti, l'opposizione deve essere rigettata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, ex DM. 55/2014 come aggiornato al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore medio dello scaglione di riferimento per la fase di studio e introduttiva e del valore minimo per la fase istruttoria e decisionale considerata la contenuta attività istruttoria svolta e la non particolare complessità delle questioni oggetto di esame.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, deduzione ed eccezione disattese, così provvede: rigetta l'opposizione proposta dalla a socio unico e, per l'effetto, Parte_1
conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 953/2023 - R.G. n. 2113/2023 emesso dal Tribunale di
Mantova in data 21.9.2023, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
condanna la socio unico, alla rifusione, in favore della Parte_1 [...]
nipersonale, delle spese di lite che liquida in € 5.261,00 per onorario, oltre a spese CP_1
generali al 15%, C.A. e IVA come per legge.
Mantova, 21.5.2025
Il giudice dott. Nicolò Roberto Pavoni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MANTOVA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Nicolò Roberto Pavoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 2628/2023 promossa da:
a socio unico (P.IVA ) con l'Avv. Silvio Verri e Parte_1 P.IVA_1
l'Avv. Biagio Martella parte attrice opponente contro nipersonale con l'Avv. Alessandra Candeo Controparte_1
parte convenuta opposta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice opponente: In via preliminare ed assorbente, dichiarare improponibile ed improcedibile
l'azione ingiunta nei confronti della odierna opponente per tutti i motivi indicati nella narrativa dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio;
B. Nel merito, accertare e dichiarare
l'inammissibilità e l'infondatezza delle pretese monitorie accolte dal decreto ingiuntivo n. 953/2023
- R.G. n. 2113/2023 del Tribunale Ordinario di Mantova e/o accertare e dichiarare la non debenza
e/o l'inesigibilità delle somme oggetto del predetto decreto ingiuntivo e, conseguentemente, dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto, in ogni sua parte, anche con riferimento alle spese di lite, accertando e dichiarando altresì che nulla è dovuto ad alcun titolo, ragione o causa da parte della società a socio unico nei confronti della società Parte_1
unipersonale, per tutti i motivi indicati nell'atto di citazione introduttivo del CP_1 CP_1
presente giudizio;
C. Condannare, in ogni caso, la società opposta al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori antistatari. In via istruttoria si richiama tutta la documentazione prodotta in giudizio ed allegata al fascicolo di parte opponente e si insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori come richiesti nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo introduttivo e nella memoria integrativa depositata in atti. Per parte convenuta opposta: nel merito, in via preliminare: accertarsi la mancata denunzia di vizi
e/o difetti della merce entro il termine di giorni 8 dal ricevimento della stessa, a norma dell'art. 1495
c.c., e per l'effetto rigettarsi integralmente le domande indicate dall'attrice opponente e confermarsi in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, in via principale: Rigettarsi tutte le domande ex adverso formulate in quanto le stesse risultano infondate e non provate e, per l'effetto, respingersi l'opposizione e confermarsi in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto per i motivi di fatto e di diritto esposti in narrativa del presente atto;
in ogni caso: Con vittoria di spese e competenze di lite. Da ultimo, in ipotesi di rimessione della causa in istruttoria, si insiste per
l'ammissione della prova diretta e contraria, come indicata nelle memorie integrative ex art. 171 ter,
n. 2 e 3, c.p.c., ritualmente depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 26.10.2023, a socio unico Parte_1
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 953/2023 emesso dal Tribunale di Mantova in data
21.9.2023 esponendo: che la società a socio unico è da anni rivenditrice Pt_1 Parte_1 all'ingrosso di prodotti di genere alimentare e non alimentare ed è concessionaria per le Province di
Lecce, Brindisi e Taranto dei marchi “Dimeglio Supermercati”, “Sidis” e “Maxisidis”; che la società opponente, a tale scopo, promuove la realizzazione di una rete di supermercati con la medesima linea avvalendosi di rivenditori specializzati, autonomi ed indipendenti rispetto alla propria organizzazione, ma vincolati commercialmente ad approvvigionarsi dalla medesima, concludendo con i singoli rivenditori accordi commerciali frutto di trattative individuali e modellati in base alle necessità del caso specifico;
che, nel corso della propria attività, la società a Parte_1
socio unico ha intrattenuto rapporti commerciali con la convenuta opposta Controparte_1
unipersonale per la fornitura di merce varia e ha sempre e puntualmente provveduto al pagamento di tutte le forniture ricevute nel corso degli anni, senza mai ricevere contestazione alcuna;
. che, nonostante i proficui rapporti commerciali intercorrenti tra le parti, la Controparte_1
unipersonale non soltanto effettuava le ultime consegne con notevole ritardo rispetto ai termini pattuiti, ma numerose forniture, purtroppo, contenevano merce deteriorata, scaduta, commercialmente inutilizzabile e non sempre conforme agli ordini effettuati;
che tale circostanza era stata prontamente contestata alla società venditrice, tanto che le parti, consensualmente e reciprocamente, avevano deciso di avviare delle verifiche in merito a quanto lamentato dalla società opponente, previa sospensione del pagamento di quanto dovuto, quantomeno sino all'esito di tali attività; che, sebbene l'odierna deducente avesse da tempo avviato le opportune verifiche interne per accertare l'effettiva esistenza, esigibilità ed esatta quantificazione dell'asserito credito vantato dalla società , anche al fine di programmare poi un incontro tra le parti Controparte_2 per risolvere bonariamente ogni possibile motivo di controversia, in data 26.09.2023, inaspettatamente, la società aveva ricevuto notifica, a mezzo PEC, del decreto Parte_1
ingiuntivo; che tale decreto ingiuntivo era temerario, nullo, illegittimo ed infondato, il valore probatorio delle fatture commerciali allegate essendo limitato al solo procedimento monitorio e incombendo in capo all'opposta l'onere di dimostrare i fatti costitutivi della pretesa;
che la società creditrice non aveva neppure prodotto in giudizio l'estratto autentico delle scritture contabili e che, secondo copiosa giurisprudenza di merito, le fatture elettroniche generate e trasmesse mediante il sistema di interscambio di cui all'art. 1, commi 211 e 212, della L. 244/2007, non soddisfano da sole il requisito della prova scritta di cui all'art. 633, n.1, c.p.c., se non accompagnate dall'estratto autentico notarile richiesto dall'art. 634, comma 2, c.p.c.; che l' opponente aveva dapprima contestato l'operato della società unipersonale in relazione alle ultime forniture effettuate Controparte_1
e, successivamente, su esplicito accordo tra le parti, aveva sospeso il pagamento di quanto richiesto in quanto parte della merce indicata nelle fatture non era stata mai realmente consegnata, altra merce risultava deteriorata, scaduta e comunque non commercializzabile e gli importi dei prodotti non corrispondevano a quanto pattuito al momento degli ordini. L'attrice concludeva nei termini in epigrafe indicati, opponendosi preliminarmente alla concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
Si costituiva nipersonale, contestando quanto ex adverso dedotto e Controparte_1 rilevando: che, tramite la mediazione dell'agenzia pugliese Comalba
[...] nell'agosto 2022, si era instaurato un rapporto commerciale tra la convenuta Controparte_3 opposta ed il a socio unico a seguito del quale quest'ultima aveva Controparte_4
effettuato ventidue ordini continuativi, aventi ad oggetto sempre la stessa merce;
che, a partire dal mese di aprile 2023, aveva registrato l'insoluto di ben tre fatture relative alle Controparte_1 ultime tre forniture consegnate al tra febbraio e marzo 2023, motivo per cui Controparte_4
la convenuta opposta aveva interrotto ogni rapporto commerciale con la società opponente;
che suddette fatture rimaste impagate erano le seguenti: - n. 482 del 22/02/2023 di importo pari ad €
16.692,40 con scadenza di pagamento 30/03/2023 (fasc. monitorio doc. 2 ft. e doc. 5 D.D.T.); - n.
702 del 13/03/2023 di importo pari ad € 5.410,56 con scadenza di pagamento 30/4/2023 (fasc. monitorio doc. 3 ft. e doc. 6 D.D.T.); - n. 913 del 31/03/2023 di importo pari ad € 4.256,51 con scadenza di pagamento 30/04/2023 (fasc. monitorio doc. 4 ft. e doc. 7 D.D.T.), per un totale complessivo di € 26.359,47; che, a fronte del mancato pagamento delle indicate forniture, in data
27/06/2023, per il tramite del proprio legale, aveva notificato diffida ad Controparte_1 adempiere cui dava riscontro l'opponente con PEC del 29/06/2023 adducendo, per la prima volta, a distanza di ben 3 mesi dalla ricezione della merce, di aver avviato verifiche circa il puntuale ed esatto adempimento delle obbligazioni e chiedendo se vi fosse disponibilità a concedere una dilazione di pagamento;
che, a tale riscontro, non era seguito alcuna comunicazione circa l'esito delle presunte verifiche, né alcun pagamento, nemmeno parziale del debito. La convenuta opposta evidenziava come le contestazioni formulate dall'attrice opponente fossero generiche e prive di contenuto sostanziale e che, anche a seguito della notifica della diffida ad adempiere effettuata a distanza di tre mesi dall'ultima delle tre forniture rimaste insolute, nessuna contestazione era stata sollevata dal essendo stata solo comunicata la necessità di una “riserva di verifica”; che Controparte_4
la società opponente aveva continuato ad effettuare ordini di merce alla convenuta opposta, anche dopo il ricevimento della merce che si assumeva viziata e tale circostanza confermava la pretestuosità delle avverse pretese;
che i prodotti forniti erano in perfetto stato di conservazione e la merce era stata puntualmente consegnata, al massimo entro una ventina di giorni dall'ordine, come, peraltro, avvenuto nel corso dell'intero rapporto commerciale: il tutto, senza alcun tipo di lamentela da parte dell'attrice opponente;
che, con specifico riguardo alla qualità della merce fornita al CP_4
questa non era scaduta, né deteriorata o commercialmente inutilizzabile, considerato che i
[...]
prodotti venduti al momento della consegna avevano un periodo di vendibilità considerato “normale” di circa sei mesi, come risultava indicato nei documenti di trasporto. Parte convenuta opposta eccepiva comunque la decadenza di controparte dalla garanzia per i vizi di cui all'art. 1495 c.c., stante la mancanza di qualsivoglia denunzia di presunti difetti o vizi entro il termine di otto giorni previsto dalla citata disposizione normativa, rilevava come, diversamente da quanto affermato dall'opponente, l'estratto autentico notarile delle scritture contabili fosse stato ritualmente prodotto nel fascicolo del procedimento monitorio e concludeva nei termini in epigrafe indicati instando per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
All'esito dell'udienza per la prima comparizione e trattazione del 21.5.2024, era concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo richiesta dalla convenuta ex art. 648 c.p.c. Con successiva ordinanza in data 15.7.2024, veniva fissata udienza di rimessione della causa in decisione al 29.4.2025. Disposta la trattazione di tale udienza con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c., la causa era trattenuta in decisione sulle note scritte depositate dalle parti.
L'opposizione non può essere accolta per le ragioni di cui al prosieguo.
Prima di procedere all'esame della fattispecie concreta, giova ricordare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, regolato dagli artt. 645 e ss. c.p.c., è un ordinario giudizio di cognizione e, in quanto tale, è soggetto alle regole generali in tema di ripartizione dell'onere probatorio (artt. 2697 e ss. c.c.). Pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore-opposto che agisca per l'adempimento dell'obbligazione – dopo aver provato la fonte, legale o negoziale, della sua pretesa
– può limitarsi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento del debitore opponente, gravando su quest'ultimo l'onere di provare di aver estinto il rapporto obbligatorio ovvero la ricorrenza di altri fatti modificativi o impeditivi della pretesa creditoria (in tal senso, Cass. Civ.
Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; conformi, ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 13 giugno 2006,
n. 13674; Cass. Civ., Sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615). Tali principi vanno coordinati con il disposto dell'art. 115 c.p.c. che, enunciando il principio dispositivo e di non contestazione, impone al giudice di ritenere provati i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita, astenendosi «da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale […] in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti» (Cass. n. 5356/2009).
Ciò premesso, nel presente giudizio la ha chiesto Controparte_2
l'emissione del decreto ingiuntivo opposto, al fine di ottenere il pagamento del corrispettivo pattuito per una fornitura di beni eseguita in favore della a socio unico. Per Parte_1 contro, l'opponente socio unico, con riguardo alle prestazioni di cui Parte_1 alle fatture portate ad ingiunzione, ha sollevato contestazioni per “notevole ritardo” nelle “ultime consegne” rispetto ai termini e in quanto “numerose forniture” avrebbero contenuto “merce deteriorata, scaduta, commercialmente inutilizzabile e non sempre conforme agli ordini”.
Giova ricordare che – ai sensi degli artt. 1490 e ss. c.c.- il venditore è gravato da un obbligo di diligenza relativo allo stato ed alle caratteristiche della merce oggetto del trasferimento, dovendo consegnare all'acquirente beni che siano immuni da vizi che li rendano inidonei all'uso cui sono destinati o che ne riducano in maniera apprezzabile il valore.
Ove, dunque, il bene oggetto di vendita presenti vizi e difetti di qualità del tipo di quelli contemplati dall'art. 1490 c.c. (cd. vizi redibitori), l'acquirente ha a propria disposizione non solo le azioni di garanzia di cui all'art. 1492 c.c. (riduzione del prezzo o risoluzione del contratto), ma anche il rimedio contemplato dall'art. 1494 c.c. volto ad ottenere il risarcimento del danno per responsabilità contrattuale. In particolare, mentre i rimedi di cui all'art. 1492 c.c. sono tra loro alternativi, il risarcimento del danno per responsabilità contrattuale può essere richiesto in ogni caso, essendo cumulabile sia con la domanda di risoluzione che con la richiesta di riduzione del prezzo (nel quale ultimo caso, naturalmente, il ristoro può essere accordato nei limiti del pregiudizio non coperto dalla riduzione del prezzo) e potendo essere azionato anche indipendentemente dai rimedi di cui all'art. 1492 c.c., rispetto ai quali si pone in posizione di autonomia in ragione della diversità di presupposti e finalità.
Resta fermo che - ai fini dell'utile esercizio sia delle azioni di cui all'art. 1492 c.c. che della domanda di risarcimento dei danni per responsabilità contrattuale ex art. 1494 c.c.- l'acquirente è tenuto ad allegare in maniera specifica nonché a dimostrare che il bene venduto, già al momento del contratto, era affetto da “imperfezioni”, inerenti al relativo processo di produzione, fabbricazione o conservazione, ed atte a diminuirne il valore ovvero a renderlo inidoneo ad assolvere alla funzione sua propria.
Quanto all'onere della prova gravante sul compratore, va rammentato che, in caso di esercizio dell'azione di riduzione del prezzo (actio quanti minoris), l'acquirente è tenuto non solo a dimostrare che il bene oggetto di vendita, al momento del contratto, era affetto da vizi tali da diminuirne il valore in maniera apprezzabile, ma, anche, ad offrire parametri e criteri sulla scorta dei quali procedere alla riduzione del prezzo. E la necessità che al Giudice investito dell'actio quanti minoris siano offerti elementi sulla scorta dei quali ritenere che i vizi denunciati abbiano effettivamente inciso sul valore del bene venduto e procedere alla quantificazione di tale minor valore si comprende appieno ove si consideri che l'azione estimatoria tende a stabilire il rapporto di corrispettività economica tra prestazione e controprestazione, in funzione dei vizi della cosa venduta e del prezzo pattuito, facendo conseguire all'acquirente una somma corrispondente alla differenza di valore della cosa rispetto al prezzo pattuito, in dipendenza dei vizi, sì da porlo nella situazione economica in cui si sarebbe trovato qualora, al momento della contrattazione, fosse stato a conoscenza dei vizi del bene acquistato. Ove, poi, unitamente ad uno dei rimedi di cui all'art. 1492 c.c., venga esperita anche l'azione contrattuale di risarcimento del danno, l'acquirente ha l'onere di allegare e provare, nell'an e nel quantum, il pregiudizio sofferto (e non coperto, naturalmente, dall'operata riduzione del prezzo) nonché il nesso di causalità tra lo stesso ed i vizi del bene venduto.
Deve, a questo punto, rammentarsi che tanto con riferimento ai rimedi contemplati dall'art. 1492 c.c., quanto relativamente all'azione contrattuale di ristoro dei danni per vizi della cosa venduta, opera il disposto di cui all'art. 1495 c.c., che – come noto – assegna al compratore termini brevi di decadenza
(giorni otto dalla scoperta dei vizi) e di prescrizione (un anno dalla consegna della merce), rispettivamente, per la denuncia dei vizi e per l'esercizio delle azioni di garanzia, con l'evidente duplice fine di assicurare, da un lato, la sollecita certezza dei rapporti negoziali, e consentire al venditore, dall'altro, un più agevole accertamento della natura, della causa e dell'entità dei vizi della cosa venduta. In particolare, la denuncia dei vizi della cosa venduta, prevista dall'art. 1495 c.c., oltre allo scopo di far conoscere detti vizi al venditore che li abbia eventualmente ignorati, ha anche la funzione di consentire sollecitamente l'accertamento dell'entità e della causa degli stessi, onde l'onere del compratore di denunciare i vizi implica anche quello di non utilizzare la merce e di tenerla a disposizione del venditore per il tempo minimo necessario a realizzare lo scopo della denuncia.
Sempre con riferimento alla denuncia di cui all'art. 1495 c.c., giova rammentare che è ben vero che per la stessa non sono richieste particolari formalità e neppure è prescritto che essa si sostanzi in una esposizione dettagliata dei vizi che presenta la res venduta. Tuttavia, affinché la denuncia possa assolvere alla funzione sua propria, è pur sempre necessario che le indicazioni in essa contenute valgano a rendere il venditore edotto del fatto che il compratore ha riscontrato, seppur in maniera non ancora chiara e completa, che la cosa venduta è affetta da vizi che la rendono inidonea all'uso cui è destinata o ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore.
Posto, poi, che l'intempestività della denuncia dei vizi della cosa venduta, in quanto integra una causa di decadenza del compratore dal diritto alle garanzie contemplate per la vendita, va eccepita dalla parte interessata e non può essere rilevata d'ufficio, va osservato che, a fronte della rituale e tempestiva eccezione di decadenza sollevata dal venditore, è sull'acquirente che grava l'onere di provare di aver, invece, effettuato una tempestiva ed adeguata denuncia, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1495 c.c. E ciò in considerazione del fatto che la denuncia dei vizi della cosa venduta e la tempestività della stessa costituiscono condizioni necessarie delle azioni di garanzia accordate al compratore (cfr. Cass. 6 febbraio 1987, n. 1182; Cass. 12 marzo 1994, n. 2394; Cass. 28 gennaio
1997, n. 844; Cass. 10 settembre 1998, n. 8963). In particolare, a fronte dell'eccezione di decadenza sollevata dal venditore, l'acquirente – anche ove faccia valere il diritto alla garanzia in via di mera eccezione, ed al solo fine di contrastare la pretesa di pagamento del corrispettivo, azionata dalla parte avversa – è tenuto ad allegare e provare tanto la data di scoperta dei vizi lamentati (ove la doglianza concerna vizi occulti, conosciuti dal compratore in epoca successiva alla consegna della merce) quanto la circostanza dell'avvenuta denuncia degli stessi nel termine di otto giorni dalla relativa scoperta.
Tanto premesso, deve innanzitutto osservarsi che la società opposta - fin dalla fase monitoria - ha dato adeguata prova del titolo a fondamento della pretesa di pagamento azionata. Ed infatti, a dimostrazione dell'avvenuta esecuzione delle prestazioni per cui è richiesta di pagamento del corrispettivo, nonché dell'esigibilità del credito azionato, la società opposta ha prodotto le fatture n.
482 del 22/02/2023 di importo pari ad € 16.692,40 con scadenza di pagamento 30/03/2023 (fasc. monitorio: doc. 2 ft. e doc. 5 D.D.T.), n. 702 del 13/03/2023 di importo pari ad € 5.410,56 con scadenza di pagamento 30/4/2023 (fasc. monitorio: doc. 3 ft. e doc. 6 D.D.T.), n. 913 del 31/03/2023 di importo pari ad € 4.256,51 con scadenza di pagamento 30/04/2023 (fasc. monitorio: doc. 4 ft. e doc. 7 D.D.T.), nonché estratto autentico del registro IVA in cui risultano annotate le dette fatture e diffida e messa in mora in data 27.6.2023 ricevuta dall'opponente.
A fronte delle risultanze di cui innanzi, la parte opponente – gravata, come detto, dall'onere di provare atti e/o fatti estintivi o modificativi del credito di parte avversa – al fine di contrastare la pretesa azionata si è limitata a rilevare, in modo del tutto approssimativo e generico, un “notevole ritardo” nelle “ultime consegne” rispetto ai termini e che “numerose forniture” avrebbero contenuto “merce deteriorata, scaduta, commercialmente inutilizzabile e non sempre conforme agli ordini”. Nessun vizio specifico è stato dedotto con riferimento ai beni indicati nelle fatture azionate e nessuna documentazione risulta prodotta a dimostrazione sussistenza delle difformità come genericamente indicate nei termini sopra descritti. Né alcuna prova - che potesse essere ammessa a fronte delle evidenziate lacune e carenze sul piano delle allegazioni - , è stata offerta e fornita, oltre che dei lamentati vizi e difformità, della tempestività nella denuncia dei vizi che parte convenuta opposta rileva essere stata comunicata del tutto tardivamente.
A quanto esposto deve aggiungersi che parte opponente ha dedotto di aver inteso, di comune accordo con la convenuta opposta, sospendere i pagamenti al fine di effettuare verifiche “circa l'esatto e puntuale adempimento” delle obbligazioni a carico della fornitrice, oltre che riguardo alla “effettiva esistenza ed esigibilità” del credito e alla sua entità.
Si osserva al riguardo che, ai sensi dell'art. 1513 c.c., “in caso di divergenza sulla qualità o condizione della cosa, il venditore o il compratore possono chiederne la verifica nei modi stabiliti dall'articolo
696 del codice di procedura civile. Il giudice, su istanza della parte interessata, può ordinare il deposito o il sequestro della cosa stessa, nonché la vendita per conto di chi spetta, determinandone le condizioni. La parte che non ha chiesto la verifica della cosa, deve, in caso di contestazione, provarne rigorosamente l'identità e lo stato”. Come chiarito dalla Corte di Cassazione, “Il mancato ricorso alla procedura di cui agli artt. 1513 cod. civ. e 696 e ss cod. civ. (accertamento dei difetti della cosa venduta) non comporta alcuna preclusione o limitazione circa i mezzi di prova utilizzabili per dimostrare i difetti della cosa oggetto di vendita, ma solo la conseguenza che, in caso di contestazione, la prova deve essere particolarmente rigorosa, cioè tale da generare nel giudice un convincimento pieno e preciso, senza alcun riguardo alla difficoltà in cui la parte interessata possa trovarsi per non essersi avvalsa della facoltà di provocare un accertamento giudiziale preventivo”
(Cass. CIv, Sentenza n. 6767 del 20/07/1994).
Nel presente giudizio, a fronte della generica denuncia dei vizi, la fornitrice, lungi dal riconoscerli, li ha espressamente contestati: d'altro lato, l'acquirente, pur sostenendo di aver sospeso i pagamenti stante la necessità di verificare l'esatto e puntuale adempimento delle obbligazioni a carico della fornitrice, non ha domandato alcun accertamento tecnico preventivo del prodotto alimentare deperibile, con la conseguenza che la prova delle difformità e dei vizi dedotti doveva essere particolarmente rigorosa e tale da escludere dubbi ed incertezze in ordine alla esistenza ed entità degli stessi. Peraltro, la convenuta opposta ha evidenziato e dimostrato come, nonostante i dedotti vizi per le forniture eseguite, l'opponente ha comunque ordinato alimentari in via continuativa alla circostanza che non depone per la presenza delle lamentate difformità e porta Controparte_1
verosimilmente a escluderne la sussistenza. In definitiva, considerati gli oneri probatori di cui era gravata l'acquirente, rilevato che in alcun modo
è stata dimostrata l'esistenza dei vizi e delle difformità e, ancor prima, della tempestiva denuncia degli stessi nei termini di decadenza previsti, l'opposizione deve essere rigettata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, ex DM. 55/2014 come aggiornato al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore medio dello scaglione di riferimento per la fase di studio e introduttiva e del valore minimo per la fase istruttoria e decisionale considerata la contenuta attività istruttoria svolta e la non particolare complessità delle questioni oggetto di esame.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, deduzione ed eccezione disattese, così provvede: rigetta l'opposizione proposta dalla a socio unico e, per l'effetto, Parte_1
conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 953/2023 - R.G. n. 2113/2023 emesso dal Tribunale di
Mantova in data 21.9.2023, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
condanna la socio unico, alla rifusione, in favore della Parte_1 [...]
nipersonale, delle spese di lite che liquida in € 5.261,00 per onorario, oltre a spese CP_1
generali al 15%, C.A. e IVA come per legge.
Mantova, 21.5.2025
Il giudice dott. Nicolò Roberto Pavoni