TRIB
Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 24/04/2025, n. 1567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1567 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Nadia
Zampogna, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al N.R.G. 9414 dell'anno 2022
TRA
(C.F. ), in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'amministratore p.t. elettivamente domiciliato in Monte di RO (Na) alla Parte_2
Via Torregaveta n. 75, presso lo studio dell'avv. Michele Napoletano, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
OPPONENTE
E
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Controparte_1 C.F._1
Diocleziano n.121, presso lo studio dell'avv. Vicenzo Cadavero, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 08.09.2022 il in persona Parte_1 dell'amministratore p.t., proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2782/2022, emesso dall'intestato Tribunale il 30.06.2022, con cui era stato loro ingiunto il pagamento, in favore di CP_1
, della somma di € 6.332,00, oltre interessi al tasso legale di cui all'art. 1284, comma 1 c.c., per
[...]
un presunto credito vantato dall'opposto a titolo di compenso maturato e non incassato per l'attività di amministratore di condominio svolta peri mesi di Luglio, Agosto, Settembre e Ottobre 2021.
In particolare, l'opponente in rito eccepiva l'improcedibilità del ricorso per non aver l'opposto esperito il procedimento obbligatorio di mediazione, nonché l'inammissibilità della domanda per non essere stato esperito il procedimento di negoziazione assistita. Sempre in via preliminare, l'opponente eccepiva la nullità del ricorso e del pedissequo decreto ingiuntivo per mancanza dei requisiti di cui al combinato disposto degli artt. 125 e 634 c.p.c., mancando l'allegazione di documentazione idonea a dimostrare la contabilità relativa sia alle entrate che alle uscite risultanti dal passaggio delle consegne.
Nel merito l'opponente lamentava l'irregolarità amministrativa e fiscale dell'attività svolta dal CP_1
contestando la circostanza che lo stesso aveva sostenuto spese straordinarie fuori bilancio, senza il requisito dell'urgenza e mai autorizzate dal condominio e che lo stesso aveva violato l'obbligo di presentare il rendiconto.
In particolare, parte opponente deduceva che: - quanto al compenso professionale in favore dell'avv.
Anna Russo pari ad euro 1.248,00, lo stesso risultava menzionato in maniera generica non potendosi comprendere la reale attività svolta dalla professionista incaricata;
- parimenti ignote apparivano le ragioni dell'importo pari ad euro 1.430,36 riportato nel rendiconto quale “Spese postali”; - nel foglio spese venivano altresì indicati interventi di espurgo per euro 1.480,00 effettuati in favore di una sola palazzina, tale per cui le predette spese andava addebitata solo a detta palazzina e non già all'intero
Supercondominio; - con riguardo al foglio di passaggio di consegne al nuovo amministratore, il CP_1 conferiva incarico professionale all'Ing. per una valutazione rischio sicurezza DM Persona_1
246/ 87 in assenza di qualsivoglia urgenza e/o autorizzazione da parte del Condominio;
- l'opposto non aveva contabilizzato l'incasso in contanti di euro 1.100,00 che aveva ricevuto direttamente dai condomini;
- pertanto, il non poteva pretendere il proprio compenso professionale atteso che CP_1
lo stesso aveva sostenuto spese fuori bilancio senza copertura finanziaria e senza autorizzazione da parte di esso . Parte_1
Per tali motivi, evidenziando che esso opponente aveva avviato la procedura di mediazione contro l'opposto al fine di dirimere la vertenza, chiedeva: - in via preliminare, dichiararsi l'improcedibilità e o l'inammissibilità del ricorso per il decreto ingiuntivo e del pedissequo provvedimento;
- in via principale nel merito, respinta ogni contraria istanza, revocarsi, porsi nullo nonché, dichiararsi privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo n. 2782/2022 emesso dall'intestato Tribunale il 30.06.2022; - in via subordinata nel merito, rigettarsi la richiesta di provvisoria esecuzione del D.I.; - tenuto conto della condotta speculativa assunta da controparte, rigettarsi la domanda avversa con addebito di cui all'art. 96
c.p.c.; - il tutto, con vittoria di spese ed onorari.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva il il quale, contestando gli assunti della CP_1 controparte, deduceva l'ammissibilità e la fondatezza della propria pretesa creditoria dimostrata dalla documentazione allegata alla produzione della fase monitoria e la genericità delle contestazioni formulate dall'opponente. Invero, in via preliminare deduceva che: - il procedimento di mediazione, nell'alveo dei procedimenti di ingiunzione, non era obbligatorio fino alla concessione o sospensione della provvisoria esecuzione, con la precisazione che la mediazione era stata comunque instaurata dallo stesso opponente e conclusasi con esito negativo;
- l'obbligatorietà della negoziazione assistita non operava ai procedimenti di ingiunzione, inclusa l'opposizione. Nel merito, esso opposto deduceva che: - il credito vantato da esso opposto e posto a fondamento dell'istanza monitoria derivava dalla circostanza che esso opposto era stato l'amministratore del supercondominio opponente dalla data del 29/05/2021 fino al 27/10/2021 e che il compenso annuale approvato dall'assemblea dei condomini nella riunione del 29/05/2021 era di euro 19.000 comprensivi di oneri di accessori;
- esso opponente era stato nominato dall'assemblea dei rappresentanti del supercondominio attesa l'inerzia del precedente amministratore che operava in regime di prorogatio e per questo lo stesso non aveva predisposto alcun bilancio preventivo è chiuso alcun conto consuntivo, e le bollette che venivano incassate dai sodali venivano emesse sulla base del bilancio preventivo in vigore che non era stato predisposto da esso opposto;
- il opponente non contestava il diritto al CP_2
compenso in favore di esso opposto, essendosi limitato a sostenere l'illegittimità di alcune spese sostenute dallo stesso;
- il credito professionale da onorario di amministratore non poteva costituire oggetto di compensazione legale né giudiziale come affermato dalla Cassazione;
- in ogni caso, prive di fondamento apparivano le doglianze avverse con riguardo alle spese effettuate da esso opposto in quanto tutte legittime in ragione del proprio mandato;
- la spesa sostenuta per la riparazione dell'impianto fognario era sicuramente legittima ai sensi dell'art. 1130, quarto comma cc, atteso l'obbligo dell'amministratore di intervenire immediatamente per la risoluzione di detto tipo di inconveniente, risultando irrilevante la circostanza che la somma fosse dovuta solo da uno dei fabbricati del CP_2
ben potendo quest'ultimo chiedere la ripetizione di quanto anticipato al soggetto obbligato;
- legittimo ai sensi dell'art. 1130, quarto comma cc era il compenso corrisposto in favore della professionista avvocato Anna Russo incaricata di verificare e trovare una soluzione anche transattiva al numeroso carico di controversie pendenti;
- legittima era la spesa sostenuta per il servizio di corrispondenza postale, considerato che il Condominio si componeva di oltre 500 condomini ai quali era stata indirizzata la corrispondenza relativa alla nomina di esso opposto e alle successive riunioni che si erano tenute e che il costo di una raccomandata di minimo peso è di euro 5,60; - esso opposto non aveva ricevuto il pagamento di quote condominiali in contanti della somma di euro 1.100,00.
Per tali motivi chiedeva autorizzarsi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, rigettarsi l'opposizione e confermarsi il decreto ingiuntivo, con vittoria di spese di lite con attribuzione.
All'esito dell'udienza di comparizione del 18.04.2023, il Giudice con provvedimento del 27.04.2023, sciolta la riserva e ritenuto opportuno disporre l'esperimento del procedimento di mediazione quale strumento di composizione stragiudiziale della controversia, disponeva che le parti esperissero il predetto procedimento e rinviava la causa in prosecuzione all'udienza cartolare del 14.11.2023.
Quivi, rilevato che il procedimento di mediazione aveva avuto esito negativo, rinviava la causa all'udienza figurata del 27.05.2024, concedendo i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c..
All'esito di quest'ultima udienza, il Giudice, con provvedimento depositato il 10.09.2024, disattendeva le prove articolate da parte opponente per i motivi di cui al provvedimento e concedeva l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto.
Successivamente all'udienza cartolare del 04.12.2024 la causa era riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Tanto premesso, questo Giudice ritiene che l'opposizione sia fondata e che la stessa, pertanto, debba essere accolta per quanto di ragione.
Preliminarmente deve ritienersi superata l'eccezione preliminare d'improcedibilità del ricorso monitorio per non avere l'opposto proposto la procedura di mediazione, posto che detto procedimento, peraltro non obbligatorio nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulla istanza di concessione sospensione della provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 5, c. 4, d. lgs. n.
28/2010, è stato instaurato sia dall'opponente e nel corso del procedimento, su istanza del giudice, anche dall'opposto, in entrambi i casi con esito negativo.
Parimenti priva di rilievo appare l'eccezione preliminare con riguardo al mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita di cui al Decreto Legge n. 132/2014, atteso che la stessa non è una condizione di procedibilità per i procedimenti per ingiunzione, come sancito dall'art. 3, 3° comma lett.
a) del medesimo Decreto.
Venendo al merio della controversia, l'esaminando ricorso di opposizione si fonda sulla contestazione dell'opponente in ordine alla debenza dei compensi da parte dell'opposto, avendo detta parte eccepito ai sensi dell'art. 1460 c.c. l'inadempimento degli obblighi contrattuali per negligenza dell'operato dell'ex amministratore e precisamente per aver sostenuto spese non urgenti fuori bilancio e non autorizzate dall'assemblea e per non avere redatto un rendiconto relativo all'attività di gestione svolta.
Ebbene, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il debitore convenuto per l'adempimento, laddove sollevi eccezione ex art. 1460 c.c., è onerato di allegare l'altrui inadempimento, gravando sul creditore agente l'onere di dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione (cfr. ex multis, Cass. n. 3587/2021).
Ciò detto, occorre evidenziare che, come affermato dalla S.C, il contratto tipico di amministrazione di condominio è riconducibile ad un rapporto di mandato presumibilmente oneroso (v. Cass. Sez. Un.
29/10/2004, n. 20957) ed il diritto del mandatario al compenso e al rimborso delle anticipazioni e spese sostenute è condizionato alla presentazione al mandante del rendiconto del proprio operato ai sensi dell'art. 1713 c.c., che deve necessariamente comprendere la specificazione dei dati contabili delle entrate, delle uscite e del saldo finale (Sez. 2, Sentenza n. 1429 del 08/03/1979; Sez. 3, Sentenza n. 3596 del 28/04/1990);
Ne consegue che il credito per compenso amministratore di condominio non può ritenersi provato in mancanza di una regolare contabilità che, sebbene non debba redigersi con forme rigorose - analoghe a quelle prescritte per i bilanci delle società - deve, però, essere idonea a rendere intellegibili ai condòmini le voci di entrata e di uscita, con le relative quote di ripartizione, così da rendere possibile l'approvazione da parte dell'assemblea condominiale del rendiconto consuntivo (in questo senso Cass., 14/02/2017, n.
3892).
Con una recente pronuncia la S.C. ha affermato che l'amministratore non ha diritto al compenso se non
è stato approvato il rendiconto di gestione, ossia il cosiddetto “bilancio consuntivo” (Cass. n.
17713/2023).
Difatti, il compenso per l'attività gestoria è comunque una spesa che necessita di preventiva deliberazione e approvazione quale voce del relativo bilancio, pertanto in mancanza di regolare rendiconto approvato la domanda dell'amministratore tesa ad ottenere il compenso maturato negli anni in cui ha gestito il condominio va rigettata perché - senza - il credito non è munito del necessario requisito di liquidità ed esigibilità.
La delibera assembleare di approvazione del rendiconto costituisce, di fatto, approvazione dell'intero operato dell'amministratore e, dunque, di ratifica negoziale, da parte del consesso, dell'operato del mandatario.
Tanto esposto, nel caso di specie, premesso che è incontestata la circostanza relativa alla mancata redazione di un rendiconto da parte dell'ex amministratore, odierno opposto, così come quella della mancata approvazione ad opera dell'assemblea condominiale, l'opposto, sul quale ricadeva l'onere probatorio, pur avendo dedotto di aver regolarmente svolto il proprio operato e di aver redatto un bilancio relativo all'attività espletata, ha omesso di allegare documentazione idonea a dimostrare quanto asserito, essendosi sotto detto profilo, limitato ad allegare copia dell'elenco della documentazione consegnata al nuovo amministratore, ma non anche il bilancio ivi richiamato, precludendo quindi la possibilità, stante la contestazione della controparte, di poter valutare l'effettiva correttezza della detta contabilità.
Sulla scorta delle considerazioni esposte il ricorso deve essere accolto e per l'effetto disposta la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Con riferimento alle spese, tenuto conto della infondatezza delle eccezioni preliminari, questo giudice reputa equo compensare per un terzo le spese di lite tra le parti e, in virtù del principio della soccombenza, condannare parte opposta a rifondere per la residua quota di due terzi le spese di lite anticipate da parte opponente, che sono liquidate come nel dispositivo secondo lo scaglione di riferimento (da € 5.200,01 a € 26.000,00) della tabella di cui all'allegato relativo ai parametri forensi del
D.M. del 10.03.2014 n° 55 come modificato dal decreto n. 147/2022 operativo ratione temporis.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 2782/2022 emesso dall'intestato
Tribunale emesso dal Tribunale di Napoli Nord il 30.06.2022;
2) compensa nella misura di un terzo le spese di lite tra le parti 3) condanna l'opposto al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese processuali nella misura di due terzi, che liquida in € 2.030,8 e segnatamente per la fase di studio (€ 367,6) e per la fase introduttiva
(€ 310,8), per la fase istruttoria (€ 672,00) e per la fase decisionale (€ 680,4) ridotte del 40% ex art. 4 comma 1 D.M. 55/14, oltre IVA - se dovuta - , CPA come per legge e rimborso spese forfettarie nella misura del 15 % del compenso.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di rito.
Il, 03.04.2025
Il Giudice Monocratico
(dott.ssa Nadia Zampogna)