Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 03/04/2025, n. 1085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1085 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott. Gianluca FIORELLA - Presidente e rel.
2) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice
3) Dott. Michele GRANDE - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5795 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024,
TRA
(c.f.: ), rappresentato e difeso, dall'avv. Gabriele Parte_1 C.F._1
Presicce, come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Valeria Controparte_1 C.F._2
Carolì, come da mandato in atti;
- RESISTENTE -
OGGETTO: divorzio – scioglimento del matrimonio.
All'udienza del 07/03/2025 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da relativo verbale, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10/09/2024, ha esposto: di aver contratto matrimonio Parte_1 civile con in Taurisano (LE) il 30/12/2015; che dalla loro unione sono nati Controparte_1 due figli , il 22/07/2013 e , il 18/08/2016; che i coniugi si sono separati con Per_1 Per_2 decreto di omologa del Tribunale di Lecce del 13/06/2022; che i coniugi hanno sempre, da allora, vissuto separati e che non vi è alcuna possibilità di riconciliazione. Tanto premesso, ha chiesto che venga dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto con , Controparte_1 per i motivi ed alle condizioni specificati in atti.
1
All'udienza del 07/03/2025 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo al fine di regolamentare il divorzio nei seguenti termini:
a) i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto, senza alcuna ingerenza, ma comunque consci dei doveri che discendono dal comune rapporto con i figli;
b) i figli e restano affidati a entrambi i genitori, che eserciteranno Per_1 Per_2 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, le quali verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale i figli (o ciascuno di essi), di volta in volta, si troveranno al momento dell'assunzione della decisione;
c) i minori e resteranno collocati anagraficamente e in via Per_1 Per_2 preferenziale presso la madre . Il Sig. , oltre a poter vedere Controparte_1 Parte_1
e tenere con sé i minori ogni qualvolta lo vorrà, vedrà e terrà con sé i piccoli secondo il seguente e preciso calendario settimanale: durante il periodo scolastico, ogni lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 17:00 alle ore 20:00, nonché a settimane alternate con la madre dei medesimi, dalle ore 18:00 del sabato e fino alle ore 19:00 della domenica, con pernotto dei minori presso il padre;
d) il Sig. , inoltre, durante il periodo estivo e feriale, potrà vedere e tenere Parte_1 con sé i piccoli e ogni lunedì, mercoledì e venerdì dalle Persona_3 Persona_4 ore 18:00 alle ore 23:00 della domenica, sempre con pernotto dei minori presso il padre, se i medesimi figli si dimostreranno disponibili in tal senso;
qualora, invece, uno o entrambi i bambini dovessero non condividere tale volontà, il padre potrà tenere il figlio o i figli, a settimane alterne, i due fine settimana che spetteranno all'uomo, dalle ore 18:00 alle ore 23:00 del sabato e dalle ore 10:00 alle ore 23:00 della domenica;
e) i piccoli e trascorreranno il giorno di Natale, quello di Persona_3 Persona_4
Capodanno, nonché quelli di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo, in alternanza, un anno con la madre e un anno con il padre;
pertanto, nell'anno in cui saranno con il padre a Natale, resteranno con la madre per Capodanno e viceversa e, così Pt_1 CP_1
2 ad anni alterni con uno o l'altro dei genitori per il giorno di Pasqua e per il Lunedì dell'Angelo;
f) nel periodo delle vacanze estive, i piccoli e resteranno Persona_3 Persona_4 con il padre per due settimane consecutive, il cui preciso periodo verrà Parte_1 concordato con la madre entro e non oltre la data dell'1 giugno di Controparte_1 ogni anno, mentre la località in cui i minori trascorreranno le ferie estive andrà preventivamente comunicata all'altro genitore;
nella settimana in cui i minori saranno in vacanza con la madre, la facoltà e il diritto di visita del padre (settimanale e weekend) saranno sospese, mentre il padre, nel corso del periodo di permanenza estiva e continuativa di e presso di sé, avrà cura di Persona_3 Persona_4 comunicare tempestivamente alla madre la località in cui alloggerà con i figli, collaborando per consentire la comunicazione telefonica dei piccoli con la madre;
g) i ricorrenti trascorreranno insieme ai figli minori il giorno del rispettivo compleanno;
inoltre, i minori trascorreranno con il padre il giorno dedicato alla festa del papà e con la madre quello della festa della mamma;
h) i ricorrenti si impegnano, inoltre, a fare sì che i piccoli mantengano rapporti continuativi e significativi con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale e li frequentino a prescindere dalle modalità di affidamento dei minori e indipendentemente dalla regolamentazione del diritto di visita degli stessi;
i) la casa coniugale, di esclusiva proprietà della moglie sita in Taurisano Controparte_1
(LE) alla via Marco Polo 24, piano 1 (censita al NCEU del Comune di Taurisano al Fol.
5 part. 289, sub 5, cat. A/3, consistenza 7 vani) è alla stessa assegnata con tutti gli arredi (anch'essi di esclusiva proprietà della moglie ) nella qualità di Controparte_1 genitore collocatario prevalente dei figli minori;
j) il padre, , il cui salario ammonta a circa 1.000 euro mensili, contribuirà al Parte_1 mantenimento dei figli e versando alla moglie, , Per_1 Per_2 Controparte_1 nella sua qualità di genitore collocatario prevalente, in via anticipata, entro il giorno
15 di ogni mese, l'importo mensile di euro 150,00 per ciascun figlio e dunque un totale di 300,00 euro, rivalutato ogni anno secondo gli indici ISTAT;
la modalità di versamento sarà il bonifico postale. Le spese straordinarie preesistenti già di fatto sostenute nel corso del matrimonio (sportive, ludiche e quant'altro), saranno sostenute dai genitori nella misura del 50% ciascuno;
per le altre spese impreviste e straordinarie
3 (sanitarie, scolastiche, sportive, parascolastiche, ecc.) i coniugi dovranno preventivamente concordarle e, una volta approvate, saranno sostenute nella misura del 50% ciascuno e saranno individuate in conformità al protocollo in vigore presso questo Tribunale;
k) l'Assegno Unico Universale sarà interamente percepito dalla Sig.ra CP_1
l) le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico patrimoniale, non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti,
i presupposti per la declaratoria richiesta.
E' integrata, infatti, nel caso in esame, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della l. 898/1970
(nel testo modificato dalla legge n. 55/2015), poiché, quando il ricorso è stato proposto, era stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione fra i coniugi ed era decorso il termine di legge dalla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione;
è rimasta, poi, incontestata la circostanza, espressamente dedotta in ricorso, che i coniugi non si siano mai riconciliati ovvero che abbiano comunque ripreso la convivenza. Inoltre, le concordi richieste dei coniugi di cessazione degli effetti civili del matrimonio e il tempo trascorso dal giudizio di separazione consentono di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, le condizioni concordate, per come integrate dal Tribunale, non risultano in contrasto con i criteri di legge e risultano adeguate agli interessi delle stesse e della prole, sicché non vi è ragione per discostarsene. La regolamentazione concordata tra le parti può dunque essere posta a base della presente decisione.
L'esito concordato del giudizio, nei termini sopra specificati, giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce,
4 definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso depositato il 10/09/2024 da nei confronti di , con l'intervento del Pubblico Parte_1 Controparte_1
Ministero, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Taurisano (Le) il 30/12/2015 da Pt_1
e , trascritto nei registri dello stato civile di quel Comune al
[...] Controparte_1
n. 10, Parte I, anno 2015, alle condizioni riportate in motivazione;
2) dichiara compensate tra le parti le spese processuali;
3) manda all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 28/03/2025.
Il Presidente e relatore dott. Gianluca Fiorella
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