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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 27/03/2025, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N° 309/2024 R.G.A.C.
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO Sez. unica civile
Processo verbale d'udienza del procedimento n° 309/2024 R.G.A.C.
TRA
“ ”, in persona del legale rappresentante p.t., _1 con avv. Sandra STINZIANI;
RICORRENTE
E
“ ”, in persona del legale AR rappresentante p.t.;
RESISTENTE CONTUMACE All'udienza del 27.03.2025, innanzi al GOT avv. Antonio Giovenale BARULLI, è comparsa, per la ricorrente ”, _1 in persona del legale rappresentante p.t., l'avv. Sandra STINZIANI. Nessuno è comparso, alle ore 12,35, per il resistente Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t., già dichiarato
[...] contumace con provvedimento reso all'udienza del 21.11.2024. Il G.O.T. invita a discutere la causa ed a precisare le conclusioni. L'avv. STINZIANI si riporta a ciascuno dei propri atti e scritti di causa rinnovando ogni difesa/eccezione/istanza apprestata/sollevata/avanzata, insistendo per il relativo integrale accoglimento. L'avv. STINZIANI richiama, infine, le conclusioni così come da ultimo rassegnate nelle proprie Note conclusionali similmente insistendo, adversis reiectis, per il loro integrale accoglimento.
Il G.O.T. preso atto, dichiara chiusa la discussione e decide la causa pronunciando sentenza, ex art. 281 sexies c.p.c., del cui dispositivo e della cui concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto dà lettura in aula e della quale dispone l'allegazione, sì da formarne parte integrante, al presente verbale.
Il G.O.T.
avv. Antonio Giovenale BARULLI
1 Segue processo verbale d'udienza del 27.03.2025 – proc. n° 309/2024 R.G.A.C..
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
- Sez. Civile - in composizione monocratica, in persona del G.O.T. avv. BARULLI Antonio
Giovenale, all'udienza del 27.03.2025 e dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione, ha emesso, ex art. 281 sexies c.p.c. e disponendone l'allegazione all'odierno processo verbale, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n° 309/2024 R.G.A.C. e vertente
TRA
“ ”, in persona del legale rappresentante p.t., _1
con avv. Sandra STINZIANI;
RICORRENTE
E
“ ”, in persona del legale AR
rappresentante p.t.;
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: ordine di comunicazione ex art. 63 disp. att. c.c.;
Conclusioni: come in atti.
-======================
Si rileva preliminarmente che ai sensi dell'art. 132 c.p.c., così come
2 modificato – in uno con il correlato art. 118 disp. att. c.p.c. – ex L. 18.06.2009,
n° 69 ed applicabile anche ai procedimenti pendenti in primo grado, è omesso lo “svolgimento del processo”.
Inoltre, ai sensi del citato art. 118 disp. att. c.p.c., “la motivazione della sentenza
di cui all'art. 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta
esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della
decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”.
Essa motivazione, inoltre ancora e comunque, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 19 del D.L. 83/2015, convertito con L.
132/2015 che modifica il D.L. 179/2012 a sua volta convertito, con modificazioni, dalla L. 221/2012, nonché in osservanza dei nuovi criteri di funzionalità, flessibilità e deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza siccome delineati da Cass. SS.UU. n° 642/2015.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda è risultata fondata sia in fatto sia in diritto cosicché merita consequenziale accoglimento seppur nei limiti, per vero ampi, di cui appresso.
Infatti, con efficacia dirimentemente assorbente su ogni altro motivo e/o questione e/o richiesta rispettivamente dedotto/sollevata/avanzata, vi è che:
A) preliminarmente si reputa quanto meno opportuno chiarire (stante il tenore letterale dell'art. 63, disp. att., c.c. che individua nell'amministratore il soggetto obbligato del disposto normativo de quo), seppur CP_3
sinteticamente e senza attardarsi oltre il necessario (anche in quanto il tutto si rivela logicamente prima che giuridicamente intuibile), come non vi sia alcuna differenza, sotto il profilo della corretta individuazione di esso soggetto obbligato (id est del soggetto legittimato passivamente), tra la domanda avanzata nei confronti di un Condominio, in persona del legale
3 rappresentante p.t., ovvero del relativo amministratore p.t. (al pari di quanto accaduto nel caso di specie) e la domanda avanzata nei confronti del medesimo legale rappresentante p.t. (ovvero del medesimo relativo amministratore p.t.) – e ciò anche argomentando, si opus sit, dalle autorevoli statuizioni rinvenibili in Cass. civ., Sez. VI, 07.02.2019, n° 3676 (cui il sottoscritto giudicante infatti si allinea, condividendola, anche nel tendenziale perseguimento dell'uniformità e certezza del diritto) – posto che, contrariamente ragionando si concretizzerebbe, di fatto, un “esasperato
formalismo” nel pretendere la differenziazione di “due formule di citazione
in giudizio in realtà perfettamente identiche perché inequivocabilmente
riferibili al medesimo soggetto” (cfr. Cass. 3676/2019 cit.);
B) è rimasta documentalmente dimostrata (cfr. all.ti nn°° 1 e 7 all'atto introduttivo) l'efficacia esecutiva del titolo creditizio, di natura giudiziale,
posto a base della richiesta [già stragiudizialmente avanzata ex art. 63, disp.
att. c.c., dal procuratore (ed odierno difensore) della ricorrente nei confronti del resistente (cfr. all. n° 6, non già n° 4 poiché per evidenza erroneamente indicato, all'atto introduttivo)], sì da individuare come pienamente legittima tale richiesta;
C) è rimasta altrettanto documentalmente dimostrata (cfr. ancora all. n° 6
all'atto introduttivo) la circostanza di fatto per cui la medesima richiesta sia stata rivolta secondo idonea formalizzazione, siccome peraltro giunta nella legale oltre che sostanziale conoscenza del resistente (cfr, anche l'all. n° 7
all'atto introduttivo, laddove viene fatto espresso ed incontestato richiamo,
seppur in separato giudizio, ai contenuti della ridetta richiesta giacché
rimasta inevasa);
D) è risultato come del tutto immotivato il difetto di riscontro alla ripetuta
4 richiesta ovvero come del tutto ingiustificata la mancata evasione della stessa;
E) è oltremodo chiaro ed inequivoco, alla riconfermata luce di quanto sopra chiarito al punto sub lett. A), il disposto di cui all'evocato art. 63 cit.;
F) ognuna delle argomentazioni (id est ogni dato fattuale/giuridico dedotto in giudizio ed oggi scrutinato) addotte dalla ricorrente ha quindi trovato idoneo conforto e proficuo fondamento nella già citata documentazione offerta in produzione ad efficace sostegno dell'azione proposta;
G) è da ritenersi dunque come ben applicabile l'art. 614 bis c.p.c. stante la chiarezza e l'inequivocità altresì di tale similmente evocato disposto normativo – non di meno nei soli limiti di Euro 30,00 giornalieri valutati come da fissarsi quale somma di denaro dovuta dall'obbligato in favore della ricorrente per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento che segue in dispositivo e ciò in debita considerazione dell'entità della somma recata nel richiamato titolo creditizio di natura giudiziale (cfr. ancora all.ti nn°° 1 e 7 all'atto introduttivo) – pure in ulteriore debita considerazione non solo del testé evidenziato immotivato difetto di riscontro alla nuovamente ripetuta richiesta ovvero della precisata ingiustificata mancata evasione della stessa ma anche dell'inerte disinteresse all'odierna procedura mostrato dal resistente in quanto rimasto contumace;
H) non è da ritenersi, invece, come meritevole di accoglimento la domanda volta alla condanna di esso resistente al risarcimento a causa del “danno
patito per non aver ottenuto tempestivamente l'elenco dei condomini (…)”
ovvero a causa dei “danni cagionati a parte istante” (cfr. atto introduttivo,
ivi pagg. 4 e 5) e ciò per un verso in quanto tale affermato pregiudizio è
5 rimasto indimostrato e, per un altro verso, in quanto il ristoro così richiesto,
ove anche da considerarsi come sollecitato in liquidazione in via equitativa
[“€ 5.000,00 o quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di
giustizia” (cfr. atto introduttivo, ivi sempre pag. 5)], in ogni caso non è
apparso come suffragato da alcuno degli elementi di cui all'art. 1226 c.c. sì
da risultare, ogni eventuale determinazione al riguardo e contrariamente ragionando, non già come discrezionale bensì come illegittimamente arbitraria.
Tanto emerso/evidenziato/valutato e stante il contesto così delineatosi, resta ben poco di cui discutere cosicché, conclusivamente e rimanendo ribaditamente assorbito ogni altro motivo e/o questione e/o richiesta rispettivamente dedotto/sollevata/avanzata (altresì in applicazione del principio della ragione c.d. più <>, cfr. ex pluribus Cass. civ., Sez. III, 16.05.2006, n° 11356
e Cass. civ., Sez. III, 03.07.2013, n° 16630) e non essendo apparso in senso contrario alcun nuovo ed utile elemento di valutazione neanche in fase conclusionale e di discussione [a nulla potrebbero valere eventuali difese/richieste o allegazioni in ipotesi offerte/avanzate (soprattutto ove costituenti inammissibili nova in quanto, come tali, tardive) ormai soltanto in fase decisionale ed in senso difforme rispetto a quelle della propria controparte,
posto che le stesse non avrebbero comunque consentito lo sviluppo di un compiuto contraddittorio in quanto necessario anche al fine di evitare una qualunque compromissione degli avversi diritti di difesa], la domanda va accolta nei limiti sopra specificati imponendosi da un lato la pronuncia di ordine nei confronti del resistente di comunicare, nei riguardi della ricorrente ed ex art. 63 ri-cit., i nominativi dei condomini non in regola con il pagamento degli oneri condominiali e, da un altro lato, la fissazione dell'importo di Euro 30,00 quale
6 somma di denaro dovuta dall'obbligato/resistente in favore della ricorrente per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del medesimo ordine.
Le spese ed i compensi di giudizio seguono la soccombenza così come determinatasi venendo in tal modo liquidati interamente a carico del resistente ed in favore della ricorrente, nella misura ritenuta equa come da dispositivo che segue ed alla luce dei principi di cui al D.M. Giustizia 10.03.2014 n° 55 (e ss.
mm. e ii.: cfr., da ultimo, D.M. Giustizia 13.08.2022 n° 147 vigente dal
23.10.2022) in vigore dal 03.04.2014 – essendo l'attività difensiva terminata successivamente alla sua entrata in vigore (in alinea con Cass. SS.UU. 17406/12
nonché Cass.18920/12) – in particolare considerati i relativi parametri e tenuto altresì conto del pregio dell'attività concretamente espletata, della difficoltà e dell'effettivo valore del procedimento [individuabile anche tenuto conto dell'entità della somma recata nel nuovamente richiamato titolo creditizio di natura giudiziale (cfr. ancora all.ti nn°° 1 e 7 all'atto introduttivo)], nonché degli aumenti e delle diminuzioni normativamente previsti e consentiti (ex art. 4, 1°
co., D.M. 55/14 ri-cit. sugli importi medi così calcolati).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Campobasso – Sez. Civile – in composizione monocratica, in persona del G.O.T. avv. Antonio Giovenale BARULLI,
definitivamente pronunciando sull'azione promossa da parte di _1
, in persona del legale rappresentante p.t., contro
[...]
”, in persona del legale AR
rappresentante p.t., disattesa ogni diversa istanza, deduzione, eccezione e/o conclusione, così provvede:
1) accoglie, nei limiti di cui in parte motiva, la domanda;
2) ordina, per l'effetto, al resistente Controparte_4
[..
[...] ”, in persona del legale rappresentante p.t., di comunicare, nei
[...]
riguardi della ricorrente “ ”,in persona del _1
legale rappresentante p.t., per i titoli e le ragioni di cui in parte motiva, i nominativi dei condomini non in regola con il pagamento degli oneri condominiali;
3) fissa, per l'ulteriore effetto, l'importo di Euro 30,00 quale somma di denaro dovuta dall'obbligato/resistente AR
, in persona del legale rappresentante p.t., in favore della
[...]
ricorrente , in persona del legale _1
rappresentante p.t., per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'ordine che immediatamente precede;
4) condanna, per l'ulteriore effetto, il resistente AR
”, in persona del legale rappresentante p.t., alla
[...]
refusione, in favore della ricorrente ”, in _1
persona del legale rappresentante p.t., delle spese e dei compensi di giudizio liquidati in complessivi Euro 3.083,50 di cui Euro 545,00 per spese, Euro
459,50 per la fase di studio, Euro 388,50 per la fase introduttiva, Euro
840,00 per la fase istruttoria ed Euro 850,50 per la fase decisoria oltre al
15% per rimborso spese forfettarie ex art. 2, 2° co., D.M. 55/14, nonché
C.A.P. ed I.V.A., ove dovuta, come per Legge.
Così deciso, in Campobasso, all'udienza del 27.03.2025.
Demanda alla Cancelleria per l'allegazione al processo verbale dell'odierna e testé riprecisata udienza.
IL G.O.T.
avv. Antonio Giovenale BARULLI
8
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO Sez. unica civile
Processo verbale d'udienza del procedimento n° 309/2024 R.G.A.C.
TRA
“ ”, in persona del legale rappresentante p.t., _1 con avv. Sandra STINZIANI;
RICORRENTE
E
“ ”, in persona del legale AR rappresentante p.t.;
RESISTENTE CONTUMACE All'udienza del 27.03.2025, innanzi al GOT avv. Antonio Giovenale BARULLI, è comparsa, per la ricorrente ”, _1 in persona del legale rappresentante p.t., l'avv. Sandra STINZIANI. Nessuno è comparso, alle ore 12,35, per il resistente Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t., già dichiarato
[...] contumace con provvedimento reso all'udienza del 21.11.2024. Il G.O.T. invita a discutere la causa ed a precisare le conclusioni. L'avv. STINZIANI si riporta a ciascuno dei propri atti e scritti di causa rinnovando ogni difesa/eccezione/istanza apprestata/sollevata/avanzata, insistendo per il relativo integrale accoglimento. L'avv. STINZIANI richiama, infine, le conclusioni così come da ultimo rassegnate nelle proprie Note conclusionali similmente insistendo, adversis reiectis, per il loro integrale accoglimento.
Il G.O.T. preso atto, dichiara chiusa la discussione e decide la causa pronunciando sentenza, ex art. 281 sexies c.p.c., del cui dispositivo e della cui concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto dà lettura in aula e della quale dispone l'allegazione, sì da formarne parte integrante, al presente verbale.
Il G.O.T.
avv. Antonio Giovenale BARULLI
1 Segue processo verbale d'udienza del 27.03.2025 – proc. n° 309/2024 R.G.A.C..
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
- Sez. Civile - in composizione monocratica, in persona del G.O.T. avv. BARULLI Antonio
Giovenale, all'udienza del 27.03.2025 e dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione, ha emesso, ex art. 281 sexies c.p.c. e disponendone l'allegazione all'odierno processo verbale, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n° 309/2024 R.G.A.C. e vertente
TRA
“ ”, in persona del legale rappresentante p.t., _1
con avv. Sandra STINZIANI;
RICORRENTE
E
“ ”, in persona del legale AR
rappresentante p.t.;
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: ordine di comunicazione ex art. 63 disp. att. c.c.;
Conclusioni: come in atti.
-======================
Si rileva preliminarmente che ai sensi dell'art. 132 c.p.c., così come
2 modificato – in uno con il correlato art. 118 disp. att. c.p.c. – ex L. 18.06.2009,
n° 69 ed applicabile anche ai procedimenti pendenti in primo grado, è omesso lo “svolgimento del processo”.
Inoltre, ai sensi del citato art. 118 disp. att. c.p.c., “la motivazione della sentenza
di cui all'art. 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta
esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della
decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”.
Essa motivazione, inoltre ancora e comunque, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 19 del D.L. 83/2015, convertito con L.
132/2015 che modifica il D.L. 179/2012 a sua volta convertito, con modificazioni, dalla L. 221/2012, nonché in osservanza dei nuovi criteri di funzionalità, flessibilità e deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza siccome delineati da Cass. SS.UU. n° 642/2015.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda è risultata fondata sia in fatto sia in diritto cosicché merita consequenziale accoglimento seppur nei limiti, per vero ampi, di cui appresso.
Infatti, con efficacia dirimentemente assorbente su ogni altro motivo e/o questione e/o richiesta rispettivamente dedotto/sollevata/avanzata, vi è che:
A) preliminarmente si reputa quanto meno opportuno chiarire (stante il tenore letterale dell'art. 63, disp. att., c.c. che individua nell'amministratore il soggetto obbligato del disposto normativo de quo), seppur CP_3
sinteticamente e senza attardarsi oltre il necessario (anche in quanto il tutto si rivela logicamente prima che giuridicamente intuibile), come non vi sia alcuna differenza, sotto il profilo della corretta individuazione di esso soggetto obbligato (id est del soggetto legittimato passivamente), tra la domanda avanzata nei confronti di un Condominio, in persona del legale
3 rappresentante p.t., ovvero del relativo amministratore p.t. (al pari di quanto accaduto nel caso di specie) e la domanda avanzata nei confronti del medesimo legale rappresentante p.t. (ovvero del medesimo relativo amministratore p.t.) – e ciò anche argomentando, si opus sit, dalle autorevoli statuizioni rinvenibili in Cass. civ., Sez. VI, 07.02.2019, n° 3676 (cui il sottoscritto giudicante infatti si allinea, condividendola, anche nel tendenziale perseguimento dell'uniformità e certezza del diritto) – posto che, contrariamente ragionando si concretizzerebbe, di fatto, un “esasperato
formalismo” nel pretendere la differenziazione di “due formule di citazione
in giudizio in realtà perfettamente identiche perché inequivocabilmente
riferibili al medesimo soggetto” (cfr. Cass. 3676/2019 cit.);
B) è rimasta documentalmente dimostrata (cfr. all.ti nn°° 1 e 7 all'atto introduttivo) l'efficacia esecutiva del titolo creditizio, di natura giudiziale,
posto a base della richiesta [già stragiudizialmente avanzata ex art. 63, disp.
att. c.c., dal procuratore (ed odierno difensore) della ricorrente nei confronti del resistente (cfr. all. n° 6, non già n° 4 poiché per evidenza erroneamente indicato, all'atto introduttivo)], sì da individuare come pienamente legittima tale richiesta;
C) è rimasta altrettanto documentalmente dimostrata (cfr. ancora all. n° 6
all'atto introduttivo) la circostanza di fatto per cui la medesima richiesta sia stata rivolta secondo idonea formalizzazione, siccome peraltro giunta nella legale oltre che sostanziale conoscenza del resistente (cfr, anche l'all. n° 7
all'atto introduttivo, laddove viene fatto espresso ed incontestato richiamo,
seppur in separato giudizio, ai contenuti della ridetta richiesta giacché
rimasta inevasa);
D) è risultato come del tutto immotivato il difetto di riscontro alla ripetuta
4 richiesta ovvero come del tutto ingiustificata la mancata evasione della stessa;
E) è oltremodo chiaro ed inequivoco, alla riconfermata luce di quanto sopra chiarito al punto sub lett. A), il disposto di cui all'evocato art. 63 cit.;
F) ognuna delle argomentazioni (id est ogni dato fattuale/giuridico dedotto in giudizio ed oggi scrutinato) addotte dalla ricorrente ha quindi trovato idoneo conforto e proficuo fondamento nella già citata documentazione offerta in produzione ad efficace sostegno dell'azione proposta;
G) è da ritenersi dunque come ben applicabile l'art. 614 bis c.p.c. stante la chiarezza e l'inequivocità altresì di tale similmente evocato disposto normativo – non di meno nei soli limiti di Euro 30,00 giornalieri valutati come da fissarsi quale somma di denaro dovuta dall'obbligato in favore della ricorrente per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento che segue in dispositivo e ciò in debita considerazione dell'entità della somma recata nel richiamato titolo creditizio di natura giudiziale (cfr. ancora all.ti nn°° 1 e 7 all'atto introduttivo) – pure in ulteriore debita considerazione non solo del testé evidenziato immotivato difetto di riscontro alla nuovamente ripetuta richiesta ovvero della precisata ingiustificata mancata evasione della stessa ma anche dell'inerte disinteresse all'odierna procedura mostrato dal resistente in quanto rimasto contumace;
H) non è da ritenersi, invece, come meritevole di accoglimento la domanda volta alla condanna di esso resistente al risarcimento a causa del “danno
patito per non aver ottenuto tempestivamente l'elenco dei condomini (…)”
ovvero a causa dei “danni cagionati a parte istante” (cfr. atto introduttivo,
ivi pagg. 4 e 5) e ciò per un verso in quanto tale affermato pregiudizio è
5 rimasto indimostrato e, per un altro verso, in quanto il ristoro così richiesto,
ove anche da considerarsi come sollecitato in liquidazione in via equitativa
[“€ 5.000,00 o quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di
giustizia” (cfr. atto introduttivo, ivi sempre pag. 5)], in ogni caso non è
apparso come suffragato da alcuno degli elementi di cui all'art. 1226 c.c. sì
da risultare, ogni eventuale determinazione al riguardo e contrariamente ragionando, non già come discrezionale bensì come illegittimamente arbitraria.
Tanto emerso/evidenziato/valutato e stante il contesto così delineatosi, resta ben poco di cui discutere cosicché, conclusivamente e rimanendo ribaditamente assorbito ogni altro motivo e/o questione e/o richiesta rispettivamente dedotto/sollevata/avanzata (altresì in applicazione del principio della ragione c.d. più <>, cfr. ex pluribus Cass. civ., Sez. III, 16.05.2006, n° 11356
e Cass. civ., Sez. III, 03.07.2013, n° 16630) e non essendo apparso in senso contrario alcun nuovo ed utile elemento di valutazione neanche in fase conclusionale e di discussione [a nulla potrebbero valere eventuali difese/richieste o allegazioni in ipotesi offerte/avanzate (soprattutto ove costituenti inammissibili nova in quanto, come tali, tardive) ormai soltanto in fase decisionale ed in senso difforme rispetto a quelle della propria controparte,
posto che le stesse non avrebbero comunque consentito lo sviluppo di un compiuto contraddittorio in quanto necessario anche al fine di evitare una qualunque compromissione degli avversi diritti di difesa], la domanda va accolta nei limiti sopra specificati imponendosi da un lato la pronuncia di ordine nei confronti del resistente di comunicare, nei riguardi della ricorrente ed ex art. 63 ri-cit., i nominativi dei condomini non in regola con il pagamento degli oneri condominiali e, da un altro lato, la fissazione dell'importo di Euro 30,00 quale
6 somma di denaro dovuta dall'obbligato/resistente in favore della ricorrente per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del medesimo ordine.
Le spese ed i compensi di giudizio seguono la soccombenza così come determinatasi venendo in tal modo liquidati interamente a carico del resistente ed in favore della ricorrente, nella misura ritenuta equa come da dispositivo che segue ed alla luce dei principi di cui al D.M. Giustizia 10.03.2014 n° 55 (e ss.
mm. e ii.: cfr., da ultimo, D.M. Giustizia 13.08.2022 n° 147 vigente dal
23.10.2022) in vigore dal 03.04.2014 – essendo l'attività difensiva terminata successivamente alla sua entrata in vigore (in alinea con Cass. SS.UU. 17406/12
nonché Cass.18920/12) – in particolare considerati i relativi parametri e tenuto altresì conto del pregio dell'attività concretamente espletata, della difficoltà e dell'effettivo valore del procedimento [individuabile anche tenuto conto dell'entità della somma recata nel nuovamente richiamato titolo creditizio di natura giudiziale (cfr. ancora all.ti nn°° 1 e 7 all'atto introduttivo)], nonché degli aumenti e delle diminuzioni normativamente previsti e consentiti (ex art. 4, 1°
co., D.M. 55/14 ri-cit. sugli importi medi così calcolati).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Campobasso – Sez. Civile – in composizione monocratica, in persona del G.O.T. avv. Antonio Giovenale BARULLI,
definitivamente pronunciando sull'azione promossa da parte di _1
, in persona del legale rappresentante p.t., contro
[...]
”, in persona del legale AR
rappresentante p.t., disattesa ogni diversa istanza, deduzione, eccezione e/o conclusione, così provvede:
1) accoglie, nei limiti di cui in parte motiva, la domanda;
2) ordina, per l'effetto, al resistente Controparte_4
[..
[...] ”, in persona del legale rappresentante p.t., di comunicare, nei
[...]
riguardi della ricorrente “ ”,in persona del _1
legale rappresentante p.t., per i titoli e le ragioni di cui in parte motiva, i nominativi dei condomini non in regola con il pagamento degli oneri condominiali;
3) fissa, per l'ulteriore effetto, l'importo di Euro 30,00 quale somma di denaro dovuta dall'obbligato/resistente AR
, in persona del legale rappresentante p.t., in favore della
[...]
ricorrente , in persona del legale _1
rappresentante p.t., per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'ordine che immediatamente precede;
4) condanna, per l'ulteriore effetto, il resistente AR
”, in persona del legale rappresentante p.t., alla
[...]
refusione, in favore della ricorrente ”, in _1
persona del legale rappresentante p.t., delle spese e dei compensi di giudizio liquidati in complessivi Euro 3.083,50 di cui Euro 545,00 per spese, Euro
459,50 per la fase di studio, Euro 388,50 per la fase introduttiva, Euro
840,00 per la fase istruttoria ed Euro 850,50 per la fase decisoria oltre al
15% per rimborso spese forfettarie ex art. 2, 2° co., D.M. 55/14, nonché
C.A.P. ed I.V.A., ove dovuta, come per Legge.
Così deciso, in Campobasso, all'udienza del 27.03.2025.
Demanda alla Cancelleria per l'allegazione al processo verbale dell'odierna e testé riprecisata udienza.
IL G.O.T.
avv. Antonio Giovenale BARULLI
8