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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 17/04/2025, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRINDISI
SEZIONE CIVILE
Settore Esecuzioni Individuali e Concorsuali
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Francesco
GILIBERTI ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento unitario n. 81-1 /2024 R G. Proc. Unit. per l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore promosso da
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
con l'assistenza dell'OCC dott. ; Persona_1
FATTO E DIRITTO
Letto il ricorso depositato in data 13.06.2024 da , con l'assistenza della Parte_1
OCC/professionista dott. nominato da questo Tribunale, consumatore Persona_1
sovraindebitato ex art.2, lett. c, CCI, con il quale ha formulato ai creditori la proposta di un piano di ristrutturazione dei debiti.
Premesso che la domanda risulta corredata dell'elenco:
a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
b) della consistenza e della composizione del patrimonio;
c) degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia;
vista la relazione redatta dall'OCC/professionista nominato dott. , contenente: Persona_1
a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
d) l'indicazione presunta dei costi della procedura.
Considerato che
la documentazione in atti e la relazione dell'OCC consentono di escludere che il debitore istante sia stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda e che abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ed inoltre che lo stesso abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
rilevato che con decreto del 24.07.2024 il Giudice designato, ritenuta l'ammissibilità della domanda, ha disposto la comunicazione del piano ai creditori e ha adottato le misure protettive volte all'attuazione del piano.
Considerato, altresì, che nel termine assegnato, sono pervenute osservazioni al piano da alcuni dei creditori e segnatamente da: 1) ha trasmesso nella propria nota la richiesta Controparte_1
di integrazione dei propri crediti;
2) Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Brindisi, ha comunicato i propri ulteriori crediti e trasmesso la contestazione relativa alla prededucibilità dei compensi dell'advisor e le osservazioni relative a : a) “l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
” b) “l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
” c) “la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda”; 3) NC
TE S.p.A. (cessionaria dei crediti di , ha trasmesso le sue contestazioni CP_2
relativamente a: 1) “corretta valutazione del merito creditizio del debitore”; 2) “presunta contraddittorietà tra le risultanze del ricorso e della relazione dell'OCC”, 3) “presunta assenza di giustificazioni dell'indebitamento”, 4) “presunto esercizio di attività d'impresa”, 5) “spese prededucibili”, 6) “omesso pagamento degli alimenti da parte dell'ex coniuge”, 7) “TFR della sig.ra
, 8) “presunta convenienza dell'alternativa liquidatoria”. Pt_1
Contr Questo Giudicante ritiene di dover aderire alla risposta fornita dall' nella propria relazione del
05.03.2025.
A seguito delle precisazioni dei rispettivi crediti pervenute da e Agenzia CP_1 Controparte_1
delle Entrate, parte ricorrente, mediante l'OCC ha apportato modifiche al piano adeguandosi a quanto osservato.
Inoltre, l'OCC/Professionista dott. ha correttamente ritenuto di dover disattendere Persona_1
l'eccezione sollevata da di Brindisi sulla prededucibilità dei compensi Controparte_4
della advisor dott.ssa in quanto, quand'anche detti crediti sorti in funzione della CP_5
domanda di ristrutturazione dei debiti non vengono qualificati come prededucibili ex art.6 D. Lgs.
n.14/2019, devono essere qualificati in privilegio ex art. 2751 bis n.2 c.c., con ciò non modificando la proposta per come strutturata. In merito alle osservazioni di di Brindisi di cui al punto 2) lett. a), b), c) Controparte_4
sopra indicati, si conferma che tutte le informazioni richieste dall'art. 68, comma 2, lett. a), b), c) sono contenute nella relazione redatta dall'OCC.
In riferimento alle eccezioni sollevate da NC TE S.p.a. si osserva: relativamente alla valutazione del merito creditizio, secondo quanto correttamente si desume dall'esposto dell'OCC, (cedente dei crediti di NC TE S.p.a.) ha concesso CP_2
credito alla debitrice senza tenere conto che il reddito disponibile non era sufficiente a pagare le rate del finanziamento che stava concedendo, utilizzando “i cedolini busta paga” forniti dalla e un Pt_1 questionario dalla stessa sottoscritto ove era omessa l'indicazione del debito contratto con Compass
NC Spa il 06/11/2017 da rimborsare in rate mensili da € 519,02.
Ove fosse stato valutato correttamente il “merito creditizio”, previsto dall'art 124 bis del T.U.B. che, al comma 1, disposizione che prevede: “prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente”,
l'ente finanziario sarebbe giunto a determinazioni differenti in ordine alla erogazione del credito.
Peraltro, in applicazione del comma 5 dell'articolo citato, gli Istituti finanziari hanno l'obbligo di fornire a chi abbia richiesto un finanziamento “chiarimenti adeguati, in modo che questi possa valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria”.
La doverosa consultazione delle banche dati da parte di (cedente dei crediti di NC CP_2
TE spa), avrebbe consentito di verificare correttamente le capacità restitutorie della debitrice laddove, in ogni caso, non si può esimere da responsabilità la società erogatrice, in considerazione della sottoscrizione da parte della debitrice del modulo prestampato e precompilato, non avendo quest'ultima le competenze tecniche per calcolare il giusto merito creditizio, per di più se ha chiesto credito in stato di bisogno.
Quanto alla contestazione di NC TE S.p.a. sulla “presunta contraddittorietà tra le risultanze del ricorso e della relazione dell'OCC” in ordine all'inizio della situazione di indebitamento, deve escludersi quanto contestato, emergendo da entrambi gli atti che la situazione di sovraindebitamento ha fatto seguito alla revoca delle prestazioni d'invalidità civile di cui la debitrice beneficiava fino al mese di marzo 2021.
Risulta infatti che il precedente equilibrio finanziario sia venuto progressivamente meno in seguito al mancato introito della pensione di invalidità civile per un importo mensile di circa € 500,00, laddove le risorse finanziarie, ormai derivanti solo dallo stipendio, detratto l'importo necessario al mantenimento della famiglia, sono divenute insufficienti rispetto alla possibilità di far fronte al pagamento delle rate dei finanziamenti.
Infatti, fino alla fine dell'anno 2021 i finanziamenti erano in regolare ammortamento e soltanto dall'inizio dell'anno 2022 la si è resa inadempiente verso Compass NC Spa, non avendo Pt_1 effettuato il pagamento delle rate mensili di ammortamento di € 519,00, posto che il solo reddito da stipendio, detratte le spese familiari, le consentivano di continuare nel regolare pagamento soltanto degli altri due finanziamenti contratti rispettivamente con la e con Controparte_1 CP_2
[...]
Inoltre, l'OCC dott. ha ritenuto di dover disattendere la contestazione sulla mancanza di Per_1
giustificazioni nell'indebitamento, evidenziando che pur in assenza di documentazione comprovante gli esborsi per le spese mediche, la situazione di sovraindebitamento è derivata come conseguenza della sopraggiunta malattia e delle uscite finanziarie sostenute (spese di viaggio verso l'ospedale di Lecco, per eseguire cicli di chemioterapia, cura e riabilitazione, la gravità del quadro sanitario è comprovato dalla riconosciuta invalidità della quale “Portatore di Handicap in Pt_1 situazione di gravità” ed “Invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere agli atti quotidiani”.
Relativamente al presunto esercizio di attività d'impresa della (in quanto socia della Pt_1 [...]
, appare sufficiente evidenziare che nessuno dei debiti oggetto di ristrutturazione risulta CP_6
contratto dalla in funzione dell'attività d'impresa. Pt_1
Quanto alla contestazione relativa al pagamento delle spese legali e violazione dell'art. 6, comma 1, lett b) CCI, si ribadisce quanto innanzi già rilevato in merito alle osservazioni svolte da
[...]
di Brindisi. Controparte_4
Non appare condivisibile, così come precisato dall'OCC, la violazione dell'art 71 comma 4 CCII lamentata da NC TE Spa “Per i compensi spettanti all'OCC il piano prevede la corresponsione di acconti dopo omologa della procedura e determinati in base agli onorari previsti dal DM 24.09.2014 n. 202 e D.M. 25.01.2012, n. 30. Il saldo è demandando alla liquidazione definitiva del giudice ex art. 71, c. 4, CCII. se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore. Tale possibilità è espressamente contemplata dall'art. 15, co. 2, d.m. 202/2014 per cui “sono ammessi acconti sul compenso finale” ed è stata ribadita da Cassazione civile sez. I, 19/12/2019 n.34105. Si aggiunge che ai sensi dell'art. 68, co. 2, lett. d), CCII la relazione dell'OCC deve contenere
l'“indicazione presunta dei costi della procedura” pena il sorgere di problemi proprio in ordine alla sostenibilità finanziaria del piano proposto per il pagamento del compenso finale”. Relativamente all'omesso pagamento degli alimenti da parte dell'ex coniuge, come condivisibilmente riportato dall'OCC, la non “poteva portare nel piano un importo a credito Pt_1 derivante dal mancato pagamento dell'assegno mensile del coniuge da cui ha divorziato pari ad €
275,00, in quanto trattasi di credito di difficile esigibilità stante lo stato di disoccupazione dell'ex coniuge il quale, secondo quanto dichiarato dalla debitrice, vive con il reddito di cittadinanza ed, ad ogni modo, la debitrice non era nemmeno in grado di affrontare le spese di un giudizio dalle sorti del tutto incerte”.
Circa l'omessa inclusione nel piano di ristrutturazione del TFR, appare sufficiente rilevare che, sebbene dall'art 2120 c.c. si evince che il diritto al trattamento di fine rapporto maturi progressivamente in ragione dell'accantonamento annuale, il relativo credito non è nella disponibilità del lavoratore, ma esigibile solo al momento della cessazione del rapporto di lavoro
(Cass. Civ. 27.02.2020 n. 5376) e dunque non poteva essere inserito in un piano destinato a terminare prima del previsto pensionamento.
In ordine alle osservazioni di NC TE sulla convenienza dell'alternativa liquidatoria del
Contr patrimonio, la proposta di piano di ristrutturazione dell' appare più conveniente dell'alternativa liquidatoria, tenuto conto che il valore dei beni immobili della è pari a complessivi Pt_1
€.20.000,00.
A ciò si aggiunga che nell'ipotesi si addivenisse alla liquidazione del predetto immobile, essendo questo adibito a residenza della debitrice, la stessa sarebbe costretta a sopportare il costo di un canone di locazione per un nuovo alloggio, con conseguente necessità di decurtare un tale costo dalla somma così come prevista nel piano rimodulato ( pari € 540,97 per 60 rate per un totale di €
32.458,40 e quindi superiore al valore dei beni dell'istante pari a complessivi euro 20.000,00 ) destinata ai creditori.
Per le considerazioni che precedono, verificata l'ammissibilità e la fattibilità del piano e la convenienza per i creditori rispetto all'alternativa liquidatoria.
- visto l'art.70 CCI;
OMOLOGA
Il piano di ristrutturazione dei debiti proposto da nel ricorso del 10.06.2024, come Parte_1
rimodulato dall' nella propria relazione datata 18.10.2024; Controparte_7
DICHIARA chiusa la procedura;
ORDINA la trascrizione della presente sentenza a cura dell'OCC nei registri immobiliari ovvero presso il
PRA, qualora il piano preveda la cessione ai creditori di immobili e/o beni mobili registrati;
DISPONE
La comunicazione della presente sentenza ai creditori e la sua pubblicazione entro i due giorni successivi a norma dell'art.70, comma 1, CCI.
Così deciso in Brindisi, in data 17 aprile 2025
Il Giudice
Dott. Francesco GILIBERTI
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Valentina Sindico, funzionario addetto all'Ufficio per il processo.