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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/11/2025, n. 4383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4383 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
- SEZIONE LAVORO –
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, dott. Marco Bottino in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 7/11/2025 sostituita dal deposito delle note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., ha depositato
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14186/2024 vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv.to Cantile Antonio, Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, difeso come in atti CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: ripetizione di indebito e accertamento CP_2
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14.11.24 parte ricorrente esponeva di aver avuto in data
21.11.23 notifica di indebito n. 14956820 con cui l' ha richiesto la ripetizione di CP_1
€4.307,77 per indebita fruizione della prestazione Aspi/Miniaspi n. 2012900939 percepiti nel periodo dal 01/01/2012 al 31/12/2012. Tanto premesso, eccepiva l'illegittimità della trattenuta essendo intervenuta la prescrizione.
Si costituiva l che resisteva al ricorso. CP_1
Discussa la causa mediante il deposito delle note di trattazione scritta, all'odierna udienza veniva decisa con il deposito della presente sentenza.
Ai fini della qualificazione dell'indebito osserva il Tribunale che si tratta di una mera azione di ripetizione di indebito, soggetta alla disciplina di cui all'art. 2033 c.c., nel cui ambito non v'è spazio per disquisire di affidamento o di non facile riconoscibilità dei criteri di computo adottati dall' . CP_3
Tanto premesso con riferimento alla Richiesta di ripetizione di €4.307,77 per indebita fruizione della prestazione Aspi n. 2012900939 percepiti nel periodo dal 01/01/2012 al
31/12/2012 stante il disconoscimento del rapporto di lavoro intercorso con la ditta “Soc.
Coop. Croce 07 Arl” si osserva quanto all'eccezione di prescrizione sollevata da parte ricorrente, che, nelle ipotesi di indebito, deve applicarsi la prescrizione decennale decorrente dalla data del pagamento in questo caso 18.12.22.
Il Tribunale deve, quindi, valutare la presenza di eventuali atti interruttivi, essendo decorso un periodo superiore a dieci anni.
Osserva il Tribunale che secondo la giurisprudenza di legittimità gli accertamenti ispettivi possono al più essere considerati quali atti interruttivi del decorso della prescrizione, se regolarmente comunicati (si veda sul punto sent. Cass. n. 916/96 secondo la quale “Alla suddetta prescrizione si applicano, salvo diversa ed espressa disposizione contraria di legge, le norme di cui agli artt. 2935 2945 cod. civ. con la conseguenza che la stessa è soggetta ad interruzione mediante atti stragiudiziali che valgano a costituire in mora il debitore, quali la comunicazione dei verbali ispettivi qualora il giudice del merito ravvisi in essi un'intimazione ad adempiere”).
Inoltre, anche con riguardo ad un eventuale comportamento doloso della ricorrente, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “L'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 cod. civ. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 cod. civ. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, salva l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto, né il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che aveva fatto decorrere la prescrizione decennale del diritto alla restituzione dei contributi versati indebitamente dalla data del provvedimento con cui l aveva annullato la posizione CP_1
assicurativa del lavoratore, anziché da quelle di ciascuno dei diversi versamenti contributivi, assegnando rilievo, quale impedimento di diritto invece che di fatto, alla mancata consapevolezza della natura subordinata o meno del rapporto di lavoro)” (cfr. sent. Cass. n. 10828/15).
Deve pertanto concludersi che le somme pretese dall' non siano dovute in quanto CP_1
ormai prescritto il diritto di credito azionato dall'ente.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'insussistenza dell'indebito stante l'intervenuta prescrizione del credito di €4.307,77 vantato dall' nei confronti del CP_1
sig. di cui al provvedimento n. 14956820 del 21/11/2023; per effetto Parte_1
di tale declaratoria, ordinare all' , in persona del presidente Controparte_4
p.t., di annullare l'indebito previdenziale di cui al provvedimento n. 14956820 pari ad €
4.307,77; Condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 2.200,00 oltre CP_1
spese generali al 15%, IVA e CPA, con attribuzione.
Aversa, 10.11.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Bottino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
- SEZIONE LAVORO –
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, dott. Marco Bottino in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 7/11/2025 sostituita dal deposito delle note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., ha depositato
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14186/2024 vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv.to Cantile Antonio, Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, difeso come in atti CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: ripetizione di indebito e accertamento CP_2
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14.11.24 parte ricorrente esponeva di aver avuto in data
21.11.23 notifica di indebito n. 14956820 con cui l' ha richiesto la ripetizione di CP_1
€4.307,77 per indebita fruizione della prestazione Aspi/Miniaspi n. 2012900939 percepiti nel periodo dal 01/01/2012 al 31/12/2012. Tanto premesso, eccepiva l'illegittimità della trattenuta essendo intervenuta la prescrizione.
Si costituiva l che resisteva al ricorso. CP_1
Discussa la causa mediante il deposito delle note di trattazione scritta, all'odierna udienza veniva decisa con il deposito della presente sentenza.
Ai fini della qualificazione dell'indebito osserva il Tribunale che si tratta di una mera azione di ripetizione di indebito, soggetta alla disciplina di cui all'art. 2033 c.c., nel cui ambito non v'è spazio per disquisire di affidamento o di non facile riconoscibilità dei criteri di computo adottati dall' . CP_3
Tanto premesso con riferimento alla Richiesta di ripetizione di €4.307,77 per indebita fruizione della prestazione Aspi n. 2012900939 percepiti nel periodo dal 01/01/2012 al
31/12/2012 stante il disconoscimento del rapporto di lavoro intercorso con la ditta “Soc.
Coop. Croce 07 Arl” si osserva quanto all'eccezione di prescrizione sollevata da parte ricorrente, che, nelle ipotesi di indebito, deve applicarsi la prescrizione decennale decorrente dalla data del pagamento in questo caso 18.12.22.
Il Tribunale deve, quindi, valutare la presenza di eventuali atti interruttivi, essendo decorso un periodo superiore a dieci anni.
Osserva il Tribunale che secondo la giurisprudenza di legittimità gli accertamenti ispettivi possono al più essere considerati quali atti interruttivi del decorso della prescrizione, se regolarmente comunicati (si veda sul punto sent. Cass. n. 916/96 secondo la quale “Alla suddetta prescrizione si applicano, salvo diversa ed espressa disposizione contraria di legge, le norme di cui agli artt. 2935 2945 cod. civ. con la conseguenza che la stessa è soggetta ad interruzione mediante atti stragiudiziali che valgano a costituire in mora il debitore, quali la comunicazione dei verbali ispettivi qualora il giudice del merito ravvisi in essi un'intimazione ad adempiere”).
Inoltre, anche con riguardo ad un eventuale comportamento doloso della ricorrente, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “L'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 cod. civ. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 cod. civ. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, salva l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto, né il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che aveva fatto decorrere la prescrizione decennale del diritto alla restituzione dei contributi versati indebitamente dalla data del provvedimento con cui l aveva annullato la posizione CP_1
assicurativa del lavoratore, anziché da quelle di ciascuno dei diversi versamenti contributivi, assegnando rilievo, quale impedimento di diritto invece che di fatto, alla mancata consapevolezza della natura subordinata o meno del rapporto di lavoro)” (cfr. sent. Cass. n. 10828/15).
Deve pertanto concludersi che le somme pretese dall' non siano dovute in quanto CP_1
ormai prescritto il diritto di credito azionato dall'ente.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'insussistenza dell'indebito stante l'intervenuta prescrizione del credito di €4.307,77 vantato dall' nei confronti del CP_1
sig. di cui al provvedimento n. 14956820 del 21/11/2023; per effetto Parte_1
di tale declaratoria, ordinare all' , in persona del presidente Controparte_4
p.t., di annullare l'indebito previdenziale di cui al provvedimento n. 14956820 pari ad €
4.307,77; Condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 2.200,00 oltre CP_1
spese generali al 15%, IVA e CPA, con attribuzione.
Aversa, 10.11.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Bottino