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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 04/04/2025, n. 865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 865 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 6227/2021 R.G avente ad oggetto: responsabilità per danno da cose in custodia ex art. 2051 c.c. TRA
, rapp.to e difeso giusta procura in calce all'atto di citazione Parte_1 dall' avvocato Antonioluigi Iacomino, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torre del Greco al corso Avezzana n.61 ATTORE E
, in persona del Sindaco, legale rappr.p.t., Controparte_1 reapp.to e difeso dall' avvocato Adriano Licenziati giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale:
Email_1
CONVENUTO
******** CONCLUSIONI: nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 24 dicembre 2024, le parti attrice hanno rassegnato le proprie conclusioni riportandosi ai propri atti e scritti difensivi e chiedendone l'integrale accoglimento. MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo Pec in data 22.11.2021,
, ha convenuto in giudizio innanzi a questo Tribunale il Parte_1 [...]
, in persona del per sentire dichiarare la sua Controparte_2 Controparte_3 responsabilità in ordine al sinistro verificatosi in data 2.11.2020, alle ore 9,00 circa, in Torre del Greco alla via Lamaria S. Antonio e sentirlo condannare al risarcimento dei danni conseguenti alle lesioni subite che quantificava in euro 25.999,00. L'attore, ha premesso che nelle circostanze di tempo e luogo indicate, mentre percorreva a bordo del proprio motociclo la via Lamaria S. Antonio, in direzione monte-mare, diretto verso il centro cittadino, all'altezza del civico 64, perdeva il controllo e rovinava al suolo, per la presenza sul manto stradale di terriccio e di ghiaia;
a seguito dell'evento l'attore cadeva sul fianco sinistro riportava frattura spiroide del femore sinistro. Il , nel costituirsi ha contestato la fondatezza della Controparte_1 domanda chiedendone il rigetto. L'istante ha provveduto - nel termine assegnato con ordinanza del 8.3.2022 – in data 11.3.2022, ad esperire il tentativo obbligatorio di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 3 del d.l. 12-9-2014 n. 132 convertito in legge 10-11-2014 n. 162, nei confronti del convenuto pertanto la condizione di procedibilità si CP_1 valuta assolta. Assegnati i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c., espletata la prova testimoniale, disposta ed espletata c.t.u. medico-legale, la causa è stata rimessa in decisione.
2. La domanda proposta dal danneggiato deve essere inquadrata nella previsione normativa di cui all'art. 2051 c.c., che disciplina il danno derivante da cose in custodia. L'art. 2051 c.c. prevede una presunzione iuris tantum di colpa in capo al custode che può essere superata solo nell'ipotesi in cui quest'ultimo dimostri che il danno sia derivato esclusivamente da caso fortuito, ovvero dal fatto del terzo o da colpa del danneggiato. Tale norma non si riferisce alla custodia nel senso contrattuale del termine, ma ad un effettivo potere fisico, che implica il governo e l'uso della cosa ed a cui sono riconducibili l'esigenza e l'onere della vigilanza affinché dalla cosa stessa, per sua natura o per particolari contingenze, non derivi danno ad altri. Presupposto di operatività di tale principio è che il danneggiato dimostri il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno. In giurisprudenza si ritiene, quanto al regime dell'onere della prova per il danno cagionato da cose in custodia, che: “la responsabilità per i danni cagionati da una cosa in custodia ex art. 2051 c.c. si fonda non su un comportamento od un'attività del custode, ma su una relazione intercorrente tra questi e la cosa dannosa e, poiché il limite della responsabilità risiede nell'intervento di un fattore, il caso fortuito, che attiene non ad un comportamento del responsabile ma alle modalità di causazione del danno, si deve ritenere che, in tema di ripartizione dell'onere della prova, all'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, dovrà provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità” (Cass. civ., sez. III, 20-7-2002, n. 10641; conf., Cass. civ., 6767/2001, 10687/2001, 2075/2002, 15713/2002, 472/2003, 6988/2003, 15613/2005, 11227/2008, 11016/2011, 24083/2011; v. anche Cass. sez. II, 11-6-1998, n. 5814, in Mass. Giur. It., 1998). In particolare, si ritiene che ai fini della responsabilità ex art. 2051 c.c. il danneggiato deve provare il nesso eziologico fra la cosa in custodia ed il danno, che può sussistere in due diverse situazioni: a) per un dinamismo intrinseco della cosa, provando cioè che l'evento dannoso è riferibile alla normale utilizzazione della res nel suo complesso considerata (ad esempio, secondo corte appello Palermo 23-3-1995, una scala ripida, un pavimento sdrucciolevole, un tappeto liso;
cfr. anche Cass. civ., sez. III, 10-2- 2003, n. 1948); b) per l'insorgenza anche esterna di un agente dannoso (ad esempio, presenza sui gradini di liquido scivoloso, caduta di neve e ghiaccio dai tetti, rottura della rete idrica, lo scoppio di una bombola di gas, la mancanza di illuminazione del luogo, un incendio ecc.). Relativamente a quest'ultimo profilo, si afferma che il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti deve essere condotto alla stregua di un modello relazionale, in base al quale la cosa venga considerata nel suo normale interagire con il contesto dato, sicché “una cosa inerte in tanto può ritenersi pericolosa in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante” (Cass. cv., sez. III, 4-11-2003, n. 16527). Per l'applicazione dell'art. 2051 c.c., è necessario, quindi, che il danno sia stato arrecato non già “con la cosa”, ma “dalla cosa”. Sussiste questo requisito quando la cosa in custodia non entra come mera occasione nel processo produttivo del danno, ma è essa stessa causa o concausa del danno: vuoi perché arrecato dalla cosa direttamente, a causa del suo intrinseco potere, vuoi perché arrecato da un agente o processo dannoso insorto od eccitato nella cosa (Cass. civ., 12-6-1973 n. 1698). Così, ad esempio, è danno arrecato “con la cosa”, risarcibile ex art. 2043 c.c., la lesione cagionata dolosamente con un corpo contundente;
è danno arrecato “dalla cosa” la lesione cagionata dall'esplosione di una bombola di gas liquido (Corte App. Roma, sez. III, 15-3-2011, n. 1082, in dejure.giuffrè.it). Per quanto riguarda la responsabilità della p.a., in particolare, deve evidenziarsi che l'orientamento formatosi a partire dal 2006 (Cass. 3651/2006; 15383 e 15384/2006; 20427/2008), ha ricondotto la responsabilità ex art. 2051 c.c. nell'ambito della responsabilità oggettiva, sostenendo che il comportamento del custode è estraneo alla struttura della norma de qua, nella quale, a ben vedere, assume rilievo solo la sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato (contra Cass. 2308/2007, secondo cui si verserebbe in ipotesi di responsabilità presunta). Ne consegue che la responsabilità del custode è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa (che ne è fonte immediata), ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato. La Suprema Corte ha al riguardo chiarito che “la disciplina di cui all'art. 2051 c.c. è applicabile agli enti pubblici proprietari o manutentori di strade aperte al pubblico transito in riferimento a situazioni di pericolo derivanti da una non prevedibile alterazione dello stato della cosa;
detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode, offrire la prova contraria alla presunzione “iuris tantum” della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità” (Cass. 15389/2011). Ne consegue - ai fini della prova liberatoria, che il custode è tenuto a fornire per sottrarsi alla responsabilità civile - la necessità di distinguere tra le situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada da quelle provocate dagli utenti o da una repentina ed imprevedibile alterazione dello stato della cosa in quanto, solo nella ricorrenza di queste ultime, potrà configurarsi il caso fortuito tutte le volte che l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente proprietario o gestore abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata al fine di garantire la tempestività dell'intervento, la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi (Cass. civ., 4495/2011). Nella specie parte attrice ha lamentato che il sinistro si è verificato per il dinamismo intrinseco della cosa (ovvero per la presenza sul manto stradale di cumuli sabbiosi e buche) tale da rendere la res pericolosa in assenza di adeguata segnalazione. Secondo la S.C., il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti non può prescindere da un modello relazionale, per cui la cosa deve essere vista nel suo normale interagire col contesto dato talché una cosa inerte può definirsi pericolosa quando determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante. Pertanto, se il contatto con la cosa provochi un danno per l'abnorme comportamento del danneggiato, difetta il presupposto per l'operare della presunzione di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., atteggiandosi in tal caso la cosa come mera occasione e non come causa del danno (Cass. civ., 16527/2003). In particolare, si ritiene che, in tema di danno da insidia stradale, la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo occulto vale ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità della p.a. per difetto di manutenzione della strada pubblica, dato che quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, sino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso (cfr. Cass. civ., 11946/2013, 23919/2013, 287/2015). Inoltre, la S.C., in riferimento ai casi in cui trova applicazione l'obbligo di custodia di cui all'art. 2051 c.c., ha evidenziato che all'obbligo suddetto “fa pur sempre riscontro un dovere di cautela da parte di chi entri in contatto con la cosa”; sicché, quando “la situazione di possibile pericolo comunque ingeneratasi sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, potrà allora escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento” (Cass. civ., 23584/2013 e Cass. civ., 4661/2015). Può dirsi, quindi, ormai consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte Cassazione il principio per cui: “in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato” (così Cass. n. 1064/2018; Cass. n. 11526/2017 - nella specie, la S.C. ha ritenuto eziologicamente riconducibili alla condotta del ricorrente i danni da quest'ultimo sofferti a seguito di una caduta su un marciapiede sconnesso e reso scivoloso da un manto di foglie, posto che l'incidente era accaduto in pieno giorno, le condizioni di dissesto del marciapiede erano a lui note, abitando nelle vicinanze, e la idoneità dello strato di foglie a provocare una caduta era facilmente percepibile, circostanza che avrebbe dovuto indurlo ad astenersi dal transitare per quel tratto di strada;
analogamente: Cass. n. 22419/2017; 12895/2016; 21212/2015; 2660/2013, 6306/2013, Cass. n. 21212/2015). In particolare, come chiarito dalla Suprema Corte, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa – dell'art. 1227 c.c., comma 1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (Cass. civ., sez. VI, 12-4-2022, n.11794; Cass. civ., ordinanza n. 9315 del 3-4-2019; Cass. civ., ordinanza n. 2480 del 1°-2-2018; Cass. civ., ordinanza n. 30775 del 22-12-2017). La giurisprudenza della Suprema Corte ha, inoltre, precisato che l'imprevedibilità dell'evento - quale elemento idoneo a rompere il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno - non va inteso in termini soggettivi ma oggettivi ponendosi, cioè, nell'ottica della causalità adeguata rispetto alla quale l'evento assuma, indipendentemente dalla colpa del custode, caratteristiche di inverosimiglianza. Quanto più il pericolo è suscettibile di essere previsto con l'adozione delle normali cautele, in un'ottica di autoresponsabilità, tanto più incidente è l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo fino alla rottura del nesso eziologico di cui all'art. 2051 c.c.. (cfr. Cass. civ. sez. VI, 12-4-2022, n. 11794, escluso il diritto al risarcimento per una donna inciampata in un tombino che sporgeva dalla sede stradale, atteso che il tratto stradale era ben visibile, anche in ragione dell'ora mattutina e della assenza di particolari condizioni atmosferiche idonee a rendere scivolosa o difficilmente percorribile la pavimentazione stradale;
inoltre, la colorazione del tombino era più scura rispetto a quella del manto stradale, e ciò rendeva tutto visibile). Inoltre, è stato affermato che “In tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile. (Cass. civ., ordinanza n. 14228 del 23-5-2023; v. anche Cass. civ., ordinanza n. 21675 del 20-7-2023).
2.1. Applicando i principi enunciati al caso in esame, la domanda merita accoglimento. Nella specie, dalle dichiarazioni testimoniali e dalle riproduzioni fotografiche emerge l'esistenza di una insidia non segnalata. Va rilevato, in particolare, come dalle testimonianze sia stato possibile evincere l'impossibilità di vedere ed evitare il pericolo: pericolo che può essere considerato a tutti gli effetti come una insidia. Invero, le disposizioni dei testimoni escussi ( sentito all'udienza Testimone_1 del 1.6.2023 e sentito all'udienza del 16.11.2023), sulla cui Testimone_2 genuinità non si ha motivo di dubitare, hanno concordemente riferito di aver visto che l' il giorno 2 novembre 2020, alle ore 9,00 circa, mentre percorreva, a Pt_1 bordo di un motociclo via Lamaria, andando verso la direzione mare, dopo aver affrontato la curva che segue la strada, cadeva a terra e giunti per soccorrerlo vedevano a terra degli accumuli di terriccio, tipo sabbia, non percepibile da lontano. In altre parole, nell'affrontare la curva l'attore, pur usando la dovuta diligenza ed attenzione richiesta all'utente della strada, non sarebbe stato in grado di prevedere la presenza lungo la carreggiata del terriccio e della sabbia (che, anche in base a quanto risulta dal materiale fotografico in atti, invadeva quasi completamente la strada nel tratto immediatamente successivo alla curva) a causa del quale è poi caduto: situazione che, indubbiamente, ha costituito una insidia non prevedibile ed evitabile. Nel caso dedotto in lite, devono, quindi, ritenersi provati l'effettivo accadimento dell'evento dannoso, avvenuto il giorno 2.11.2020, nonché il coinvolgimento nel sinistro della persona dell'attore (cfr. risultanze della documentazione sanitaria in atti, della prova testimoniale, dalle fotografie dello stato dei luoghi, della relazione della espletata C.T.U. medico legale) e la titolarità passiva del
[...]
. Controparte_1
Alla stregua delle considerazioni che precedono, nella assenza di prova (anche per presunzioni) da parte del di Torre del Greco della sussistenza del caso CP_1 fortuito, va affermata la esclusiva responsabilità dell'ente convenuto nella causazione del sinistro. Alla luce delle prove raccolte, dunque, è indubbia la responsabilità dell'ente in relazione alle lesioni subite dall'attrice la cui domanda va, conseguentemente, accolta.
3. Per quel che concerne la quantificazione delle lesioni riportate dall'attore, il giudicante ha ritenuto di disporre una c.t.u. medico-legale sulla persona del danneggiato, le cui conclusioni risultano essere condivisibili in quanto sviluppate con corretti criteri logici e tecnici, sulla base della documentazione sanitaria. In particolare, il c.t.u. ha evidenziato che l'attore in conseguenza del denunciato sinistro, riportava “una frattura pertocanterica femore sinistro”. Tenuto conto di tale quadro clinico, ben può condividersi la conclusione del c.t.u., il quale, con esposizione logica ed immune da censure, ha quantificato detti postumi permanenti, rilevanti sotto il profilo del solo cd. “danno biologico”, nella misura del 8%, a cui vanno aggiunti come ulteriore effetto pregiudizievole gg.10 i.t.t. al 100%, gg. 20 i.t.p. al 75%, gg. 30 al 50% e gg. 30 al 25%. Il danno non patrimoniale subito da può essere liquidato in via Parte_1 equitativa, in attuali euro 13.947,00, per postumi permanenti al 8% in un soggetto leso di anni 47 al momento del sinistro, ed euro 5.462,50 per l'inabilità temporanea assoluta e relativa, quantificata ponendo a base di calcolo la somma di euro 115,00 per ciascun giorno, facendo riferimento alle tabelle in uso al Tribunale di Milano aggiornate al 2024: dunque in favore del danneggiato può essere riconosciuto l'importo globale di euro 22.895,50 a titolo di danno non patrimoniale. Tali Tabelle prevedono una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a "lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale", comprensivo sia dei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari sia del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di "dolore", "sofferenza soggettiva", in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione. Tuttavia, deve osservarsi che, sulla base della più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, la voce di danno morale mantiene la sua autonomia e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi (in tal senso, Cass. n. 910/2018, Cass. n. 7513/2018, Cass. n. 28989/2019). Tale danno, dunque, non è suscettibile di accertamento medico-legale e si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato. Sulla base di tale premessa, Cass. 25164/2020 ha chiarito che è compito del giudice di merito accertare l'esistenza, nel singolo caso di specie, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale e solo in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, il quantum risarcitorio dovrà essere determinato sulla base di entrambe le voci di danno previste dalla Tabelle di Milano. Per converso, in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno, occorrerà considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente, il solo danno dinamico-relazionale (in senso conforme, Cass. 15733/2022). Nel caso in esame la liquidazione risulta effettuata avendo riguardo alla sola componente dinamico relazionale, e non anche alla componente soggettiva.
3.1. Al danneggiato compete poi il danno patrimoniale correlato alle spese mediche documentate e ritenute congrue dal CTU, pari ad euro 122,03 rivalutato in € 133,62. 3.2. Oltre all'importo di euro 23.017,53 all'attore va attribuita la somma di euro 424,08 a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante per il mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento. Tale somma deve determinarsi equitativamente ex art. 2056 comma 1 c.c., secondo il noto orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. Sez.Un. 17 febbraio 1995, n. 1712), ponendo a base di calcolo va posta non la somma sopra liquidata (cioè rivalutata ad oggi), ma l'originario importo rivalutato anno per anno ed applicando sull'importo così ottenuto il tasso degli interessi legali nel periodo considerato (dal sinistro ad oggi). In definitiva, andrà liquidato in favore dell'attore l'importo complessivo di euro 23.441,61, su cui sono dovuti gli interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo, al cui pagamento va condannato il , Controparte_1 in persona del Sindaco legale rappresentante p.t. Su tale somma sono poi dovuti gli interessi legali dalla data odierna sino al saldo.
4. Le spese di lite seguono il regime della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e si liquidano, nella misura indicata in dispositivo, sulla base dei parametri medi previsti dal D.M. 147/2022 ratione temporis applicabili, tenuto conto del valore della controversia, della sua natura e della non particolare difficoltà delle questioni affrontate e della serialità della materia (scaglione di riferimento, da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00: fase studio, euro 919,00; fase introduttiva, euro 777,00; fase istruttoria, euro 1.680,00; fase decisoria, euro 1.701,00), con distrazione in favore dell'avvocato Antonioluigi Iacomino dichiaratasi antistatario.
4.1. Le spese di c.t.u. vanno poste definitivamente a carico del convenuto soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Cristina Longo, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede: A. accoglie la domanda e dichiara la responsabilità del Controparte_1 in ordine al sinistro de quo;
[...]
B. per l'effetto, condanna il , in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t., al pagamento in favore di della somma di euro Parte_1
23.441,61, oltre interessi legali dalla data odierna sino al saldo;
C. condanna il , in persona del legale rapp.te p.t., al Controparte_1 pagamento delle spese processuali in favore dell'attore, che liquida in euro 264,00 per spese ed euro 5.077,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese forfettarie, i.v.a e c.p.a., se dovute, da distrarsi in favore dell'avvocato Antonioluigi Iacomino dichiaratasi antistatario;
D. pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico del , Controparte_1 in persona del legale rapp.te p.t.. CP_3
Così deciso in Torre Annunziata, 3 aprile 2025
il giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo
, rapp.to e difeso giusta procura in calce all'atto di citazione Parte_1 dall' avvocato Antonioluigi Iacomino, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torre del Greco al corso Avezzana n.61 ATTORE E
, in persona del Sindaco, legale rappr.p.t., Controparte_1 reapp.to e difeso dall' avvocato Adriano Licenziati giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale:
Email_1
CONVENUTO
******** CONCLUSIONI: nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 24 dicembre 2024, le parti attrice hanno rassegnato le proprie conclusioni riportandosi ai propri atti e scritti difensivi e chiedendone l'integrale accoglimento. MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo Pec in data 22.11.2021,
, ha convenuto in giudizio innanzi a questo Tribunale il Parte_1 [...]
, in persona del per sentire dichiarare la sua Controparte_2 Controparte_3 responsabilità in ordine al sinistro verificatosi in data 2.11.2020, alle ore 9,00 circa, in Torre del Greco alla via Lamaria S. Antonio e sentirlo condannare al risarcimento dei danni conseguenti alle lesioni subite che quantificava in euro 25.999,00. L'attore, ha premesso che nelle circostanze di tempo e luogo indicate, mentre percorreva a bordo del proprio motociclo la via Lamaria S. Antonio, in direzione monte-mare, diretto verso il centro cittadino, all'altezza del civico 64, perdeva il controllo e rovinava al suolo, per la presenza sul manto stradale di terriccio e di ghiaia;
a seguito dell'evento l'attore cadeva sul fianco sinistro riportava frattura spiroide del femore sinistro. Il , nel costituirsi ha contestato la fondatezza della Controparte_1 domanda chiedendone il rigetto. L'istante ha provveduto - nel termine assegnato con ordinanza del 8.3.2022 – in data 11.3.2022, ad esperire il tentativo obbligatorio di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 3 del d.l. 12-9-2014 n. 132 convertito in legge 10-11-2014 n. 162, nei confronti del convenuto pertanto la condizione di procedibilità si CP_1 valuta assolta. Assegnati i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c., espletata la prova testimoniale, disposta ed espletata c.t.u. medico-legale, la causa è stata rimessa in decisione.
2. La domanda proposta dal danneggiato deve essere inquadrata nella previsione normativa di cui all'art. 2051 c.c., che disciplina il danno derivante da cose in custodia. L'art. 2051 c.c. prevede una presunzione iuris tantum di colpa in capo al custode che può essere superata solo nell'ipotesi in cui quest'ultimo dimostri che il danno sia derivato esclusivamente da caso fortuito, ovvero dal fatto del terzo o da colpa del danneggiato. Tale norma non si riferisce alla custodia nel senso contrattuale del termine, ma ad un effettivo potere fisico, che implica il governo e l'uso della cosa ed a cui sono riconducibili l'esigenza e l'onere della vigilanza affinché dalla cosa stessa, per sua natura o per particolari contingenze, non derivi danno ad altri. Presupposto di operatività di tale principio è che il danneggiato dimostri il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno. In giurisprudenza si ritiene, quanto al regime dell'onere della prova per il danno cagionato da cose in custodia, che: “la responsabilità per i danni cagionati da una cosa in custodia ex art. 2051 c.c. si fonda non su un comportamento od un'attività del custode, ma su una relazione intercorrente tra questi e la cosa dannosa e, poiché il limite della responsabilità risiede nell'intervento di un fattore, il caso fortuito, che attiene non ad un comportamento del responsabile ma alle modalità di causazione del danno, si deve ritenere che, in tema di ripartizione dell'onere della prova, all'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, dovrà provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità” (Cass. civ., sez. III, 20-7-2002, n. 10641; conf., Cass. civ., 6767/2001, 10687/2001, 2075/2002, 15713/2002, 472/2003, 6988/2003, 15613/2005, 11227/2008, 11016/2011, 24083/2011; v. anche Cass. sez. II, 11-6-1998, n. 5814, in Mass. Giur. It., 1998). In particolare, si ritiene che ai fini della responsabilità ex art. 2051 c.c. il danneggiato deve provare il nesso eziologico fra la cosa in custodia ed il danno, che può sussistere in due diverse situazioni: a) per un dinamismo intrinseco della cosa, provando cioè che l'evento dannoso è riferibile alla normale utilizzazione della res nel suo complesso considerata (ad esempio, secondo corte appello Palermo 23-3-1995, una scala ripida, un pavimento sdrucciolevole, un tappeto liso;
cfr. anche Cass. civ., sez. III, 10-2- 2003, n. 1948); b) per l'insorgenza anche esterna di un agente dannoso (ad esempio, presenza sui gradini di liquido scivoloso, caduta di neve e ghiaccio dai tetti, rottura della rete idrica, lo scoppio di una bombola di gas, la mancanza di illuminazione del luogo, un incendio ecc.). Relativamente a quest'ultimo profilo, si afferma che il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti deve essere condotto alla stregua di un modello relazionale, in base al quale la cosa venga considerata nel suo normale interagire con il contesto dato, sicché “una cosa inerte in tanto può ritenersi pericolosa in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante” (Cass. cv., sez. III, 4-11-2003, n. 16527). Per l'applicazione dell'art. 2051 c.c., è necessario, quindi, che il danno sia stato arrecato non già “con la cosa”, ma “dalla cosa”. Sussiste questo requisito quando la cosa in custodia non entra come mera occasione nel processo produttivo del danno, ma è essa stessa causa o concausa del danno: vuoi perché arrecato dalla cosa direttamente, a causa del suo intrinseco potere, vuoi perché arrecato da un agente o processo dannoso insorto od eccitato nella cosa (Cass. civ., 12-6-1973 n. 1698). Così, ad esempio, è danno arrecato “con la cosa”, risarcibile ex art. 2043 c.c., la lesione cagionata dolosamente con un corpo contundente;
è danno arrecato “dalla cosa” la lesione cagionata dall'esplosione di una bombola di gas liquido (Corte App. Roma, sez. III, 15-3-2011, n. 1082, in dejure.giuffrè.it). Per quanto riguarda la responsabilità della p.a., in particolare, deve evidenziarsi che l'orientamento formatosi a partire dal 2006 (Cass. 3651/2006; 15383 e 15384/2006; 20427/2008), ha ricondotto la responsabilità ex art. 2051 c.c. nell'ambito della responsabilità oggettiva, sostenendo che il comportamento del custode è estraneo alla struttura della norma de qua, nella quale, a ben vedere, assume rilievo solo la sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato (contra Cass. 2308/2007, secondo cui si verserebbe in ipotesi di responsabilità presunta). Ne consegue che la responsabilità del custode è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa (che ne è fonte immediata), ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato. La Suprema Corte ha al riguardo chiarito che “la disciplina di cui all'art. 2051 c.c. è applicabile agli enti pubblici proprietari o manutentori di strade aperte al pubblico transito in riferimento a situazioni di pericolo derivanti da una non prevedibile alterazione dello stato della cosa;
detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode, offrire la prova contraria alla presunzione “iuris tantum” della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità” (Cass. 15389/2011). Ne consegue - ai fini della prova liberatoria, che il custode è tenuto a fornire per sottrarsi alla responsabilità civile - la necessità di distinguere tra le situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada da quelle provocate dagli utenti o da una repentina ed imprevedibile alterazione dello stato della cosa in quanto, solo nella ricorrenza di queste ultime, potrà configurarsi il caso fortuito tutte le volte che l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente proprietario o gestore abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata al fine di garantire la tempestività dell'intervento, la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi (Cass. civ., 4495/2011). Nella specie parte attrice ha lamentato che il sinistro si è verificato per il dinamismo intrinseco della cosa (ovvero per la presenza sul manto stradale di cumuli sabbiosi e buche) tale da rendere la res pericolosa in assenza di adeguata segnalazione. Secondo la S.C., il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti non può prescindere da un modello relazionale, per cui la cosa deve essere vista nel suo normale interagire col contesto dato talché una cosa inerte può definirsi pericolosa quando determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante. Pertanto, se il contatto con la cosa provochi un danno per l'abnorme comportamento del danneggiato, difetta il presupposto per l'operare della presunzione di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., atteggiandosi in tal caso la cosa come mera occasione e non come causa del danno (Cass. civ., 16527/2003). In particolare, si ritiene che, in tema di danno da insidia stradale, la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo occulto vale ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità della p.a. per difetto di manutenzione della strada pubblica, dato che quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, sino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso (cfr. Cass. civ., 11946/2013, 23919/2013, 287/2015). Inoltre, la S.C., in riferimento ai casi in cui trova applicazione l'obbligo di custodia di cui all'art. 2051 c.c., ha evidenziato che all'obbligo suddetto “fa pur sempre riscontro un dovere di cautela da parte di chi entri in contatto con la cosa”; sicché, quando “la situazione di possibile pericolo comunque ingeneratasi sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, potrà allora escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento” (Cass. civ., 23584/2013 e Cass. civ., 4661/2015). Può dirsi, quindi, ormai consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte Cassazione il principio per cui: “in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato” (così Cass. n. 1064/2018; Cass. n. 11526/2017 - nella specie, la S.C. ha ritenuto eziologicamente riconducibili alla condotta del ricorrente i danni da quest'ultimo sofferti a seguito di una caduta su un marciapiede sconnesso e reso scivoloso da un manto di foglie, posto che l'incidente era accaduto in pieno giorno, le condizioni di dissesto del marciapiede erano a lui note, abitando nelle vicinanze, e la idoneità dello strato di foglie a provocare una caduta era facilmente percepibile, circostanza che avrebbe dovuto indurlo ad astenersi dal transitare per quel tratto di strada;
analogamente: Cass. n. 22419/2017; 12895/2016; 21212/2015; 2660/2013, 6306/2013, Cass. n. 21212/2015). In particolare, come chiarito dalla Suprema Corte, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa – dell'art. 1227 c.c., comma 1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (Cass. civ., sez. VI, 12-4-2022, n.11794; Cass. civ., ordinanza n. 9315 del 3-4-2019; Cass. civ., ordinanza n. 2480 del 1°-2-2018; Cass. civ., ordinanza n. 30775 del 22-12-2017). La giurisprudenza della Suprema Corte ha, inoltre, precisato che l'imprevedibilità dell'evento - quale elemento idoneo a rompere il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno - non va inteso in termini soggettivi ma oggettivi ponendosi, cioè, nell'ottica della causalità adeguata rispetto alla quale l'evento assuma, indipendentemente dalla colpa del custode, caratteristiche di inverosimiglianza. Quanto più il pericolo è suscettibile di essere previsto con l'adozione delle normali cautele, in un'ottica di autoresponsabilità, tanto più incidente è l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo fino alla rottura del nesso eziologico di cui all'art. 2051 c.c.. (cfr. Cass. civ. sez. VI, 12-4-2022, n. 11794, escluso il diritto al risarcimento per una donna inciampata in un tombino che sporgeva dalla sede stradale, atteso che il tratto stradale era ben visibile, anche in ragione dell'ora mattutina e della assenza di particolari condizioni atmosferiche idonee a rendere scivolosa o difficilmente percorribile la pavimentazione stradale;
inoltre, la colorazione del tombino era più scura rispetto a quella del manto stradale, e ciò rendeva tutto visibile). Inoltre, è stato affermato che “In tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile. (Cass. civ., ordinanza n. 14228 del 23-5-2023; v. anche Cass. civ., ordinanza n. 21675 del 20-7-2023).
2.1. Applicando i principi enunciati al caso in esame, la domanda merita accoglimento. Nella specie, dalle dichiarazioni testimoniali e dalle riproduzioni fotografiche emerge l'esistenza di una insidia non segnalata. Va rilevato, in particolare, come dalle testimonianze sia stato possibile evincere l'impossibilità di vedere ed evitare il pericolo: pericolo che può essere considerato a tutti gli effetti come una insidia. Invero, le disposizioni dei testimoni escussi ( sentito all'udienza Testimone_1 del 1.6.2023 e sentito all'udienza del 16.11.2023), sulla cui Testimone_2 genuinità non si ha motivo di dubitare, hanno concordemente riferito di aver visto che l' il giorno 2 novembre 2020, alle ore 9,00 circa, mentre percorreva, a Pt_1 bordo di un motociclo via Lamaria, andando verso la direzione mare, dopo aver affrontato la curva che segue la strada, cadeva a terra e giunti per soccorrerlo vedevano a terra degli accumuli di terriccio, tipo sabbia, non percepibile da lontano. In altre parole, nell'affrontare la curva l'attore, pur usando la dovuta diligenza ed attenzione richiesta all'utente della strada, non sarebbe stato in grado di prevedere la presenza lungo la carreggiata del terriccio e della sabbia (che, anche in base a quanto risulta dal materiale fotografico in atti, invadeva quasi completamente la strada nel tratto immediatamente successivo alla curva) a causa del quale è poi caduto: situazione che, indubbiamente, ha costituito una insidia non prevedibile ed evitabile. Nel caso dedotto in lite, devono, quindi, ritenersi provati l'effettivo accadimento dell'evento dannoso, avvenuto il giorno 2.11.2020, nonché il coinvolgimento nel sinistro della persona dell'attore (cfr. risultanze della documentazione sanitaria in atti, della prova testimoniale, dalle fotografie dello stato dei luoghi, della relazione della espletata C.T.U. medico legale) e la titolarità passiva del
[...]
. Controparte_1
Alla stregua delle considerazioni che precedono, nella assenza di prova (anche per presunzioni) da parte del di Torre del Greco della sussistenza del caso CP_1 fortuito, va affermata la esclusiva responsabilità dell'ente convenuto nella causazione del sinistro. Alla luce delle prove raccolte, dunque, è indubbia la responsabilità dell'ente in relazione alle lesioni subite dall'attrice la cui domanda va, conseguentemente, accolta.
3. Per quel che concerne la quantificazione delle lesioni riportate dall'attore, il giudicante ha ritenuto di disporre una c.t.u. medico-legale sulla persona del danneggiato, le cui conclusioni risultano essere condivisibili in quanto sviluppate con corretti criteri logici e tecnici, sulla base della documentazione sanitaria. In particolare, il c.t.u. ha evidenziato che l'attore in conseguenza del denunciato sinistro, riportava “una frattura pertocanterica femore sinistro”. Tenuto conto di tale quadro clinico, ben può condividersi la conclusione del c.t.u., il quale, con esposizione logica ed immune da censure, ha quantificato detti postumi permanenti, rilevanti sotto il profilo del solo cd. “danno biologico”, nella misura del 8%, a cui vanno aggiunti come ulteriore effetto pregiudizievole gg.10 i.t.t. al 100%, gg. 20 i.t.p. al 75%, gg. 30 al 50% e gg. 30 al 25%. Il danno non patrimoniale subito da può essere liquidato in via Parte_1 equitativa, in attuali euro 13.947,00, per postumi permanenti al 8% in un soggetto leso di anni 47 al momento del sinistro, ed euro 5.462,50 per l'inabilità temporanea assoluta e relativa, quantificata ponendo a base di calcolo la somma di euro 115,00 per ciascun giorno, facendo riferimento alle tabelle in uso al Tribunale di Milano aggiornate al 2024: dunque in favore del danneggiato può essere riconosciuto l'importo globale di euro 22.895,50 a titolo di danno non patrimoniale. Tali Tabelle prevedono una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a "lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale", comprensivo sia dei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari sia del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di "dolore", "sofferenza soggettiva", in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione. Tuttavia, deve osservarsi che, sulla base della più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, la voce di danno morale mantiene la sua autonomia e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi (in tal senso, Cass. n. 910/2018, Cass. n. 7513/2018, Cass. n. 28989/2019). Tale danno, dunque, non è suscettibile di accertamento medico-legale e si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato. Sulla base di tale premessa, Cass. 25164/2020 ha chiarito che è compito del giudice di merito accertare l'esistenza, nel singolo caso di specie, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale e solo in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, il quantum risarcitorio dovrà essere determinato sulla base di entrambe le voci di danno previste dalla Tabelle di Milano. Per converso, in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno, occorrerà considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente, il solo danno dinamico-relazionale (in senso conforme, Cass. 15733/2022). Nel caso in esame la liquidazione risulta effettuata avendo riguardo alla sola componente dinamico relazionale, e non anche alla componente soggettiva.
3.1. Al danneggiato compete poi il danno patrimoniale correlato alle spese mediche documentate e ritenute congrue dal CTU, pari ad euro 122,03 rivalutato in € 133,62. 3.2. Oltre all'importo di euro 23.017,53 all'attore va attribuita la somma di euro 424,08 a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante per il mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento. Tale somma deve determinarsi equitativamente ex art. 2056 comma 1 c.c., secondo il noto orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. Sez.Un. 17 febbraio 1995, n. 1712), ponendo a base di calcolo va posta non la somma sopra liquidata (cioè rivalutata ad oggi), ma l'originario importo rivalutato anno per anno ed applicando sull'importo così ottenuto il tasso degli interessi legali nel periodo considerato (dal sinistro ad oggi). In definitiva, andrà liquidato in favore dell'attore l'importo complessivo di euro 23.441,61, su cui sono dovuti gli interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo, al cui pagamento va condannato il , Controparte_1 in persona del Sindaco legale rappresentante p.t. Su tale somma sono poi dovuti gli interessi legali dalla data odierna sino al saldo.
4. Le spese di lite seguono il regime della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e si liquidano, nella misura indicata in dispositivo, sulla base dei parametri medi previsti dal D.M. 147/2022 ratione temporis applicabili, tenuto conto del valore della controversia, della sua natura e della non particolare difficoltà delle questioni affrontate e della serialità della materia (scaglione di riferimento, da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00: fase studio, euro 919,00; fase introduttiva, euro 777,00; fase istruttoria, euro 1.680,00; fase decisoria, euro 1.701,00), con distrazione in favore dell'avvocato Antonioluigi Iacomino dichiaratasi antistatario.
4.1. Le spese di c.t.u. vanno poste definitivamente a carico del convenuto soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Cristina Longo, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede: A. accoglie la domanda e dichiara la responsabilità del Controparte_1 in ordine al sinistro de quo;
[...]
B. per l'effetto, condanna il , in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t., al pagamento in favore di della somma di euro Parte_1
23.441,61, oltre interessi legali dalla data odierna sino al saldo;
C. condanna il , in persona del legale rapp.te p.t., al Controparte_1 pagamento delle spese processuali in favore dell'attore, che liquida in euro 264,00 per spese ed euro 5.077,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese forfettarie, i.v.a e c.p.a., se dovute, da distrarsi in favore dell'avvocato Antonioluigi Iacomino dichiaratasi antistatario;
D. pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico del , Controparte_1 in persona del legale rapp.te p.t.. CP_3
Così deciso in Torre Annunziata, 3 aprile 2025
il giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo