Art. 6.
Le disposizioni relative al diritto di stabilimento contenute nella presente legge si applicano anche agli infermieri professionali che intendano svolgere la loro attivita' nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato privato.
Le disposizioni relative al diritto di stabilimento contenute nella presente legge si applicano anche agli infermieri professionali che intendano svolgere la loro attivita' nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato privato.