Articolo 1013 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1026Articolo 1014
Versione
9 ottobre 2010
>
Versione
26 febbraio 2014
Art. 1013. Formazione professionale, inserimento nel mondo del lavoro e crediti formativi 1. ((Il Ministero della difesa stipula convenzioni con associazioni di imprese private e con le agenzie per il lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni,)) al fine di favorire il collocamento preferenziale sul mercato del lavoro del personale eccedente le esigenze delle Forze armate, prevedendo, in particolare, il ricorso agli istituti previsti dalla legislazione vigente diretti a incentivare le assunzioni da parte delle imprese. (( 1-bis. Il Ministero della difesa puo' stipulare convezioni con le aziende iscritte nel Registro nazionale delle imprese di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185 , e successive modificazioni, affinche' tali aziende, in caso di nuove assunzioni di personale non dirigente, sottopongano a selezione prioritariamente i volontari in ferma prefissata e in ferma breve congedati senza demerito, iscritti nell'apposita banca dati tenuta dallo stesso Ministero, in possesso dei requisiti e delle qualificazioni richieste. )) 2. Le norme di incentivazione dell'occupazione e dell'imprenditorialita' che individuano i beneficiari anche sulla base dell'eta', della condizione occupazionale precedente, o della residenza, sono applicate ai volontari in ferma breve e in ferma prefissata congedati senza demerito che hanno completato la ferma prescindendo dai limiti di eta' e dai requisiti relativi alla precedente condizione occupazionale, e considerando la residenza precedente l'arruolamento. (( 3. Il Governo, su proposta del Ministero della difesa di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , e successive modificazioni, definisce un programma di iniziative in materia di formazione professionale e di collocamento nel mercato del lavoro dei volontari delle Forze armate congedati senza demerito, da attuarsi tramite apposite convenzioni tra le amministrazioni regionali e il Ministero della difesa, che possa:
a) garantire la tendenziale uniformita' del riconoscimento da parte delle Regioni nella formazione professionale di crediti formativi connessi con il servizio prestato nelle Forze armate; b) riconoscere l'eventuale equipollenza dei titoli conseguiti al termine di corsi di formazione e di perfezionamento frequentati nelle Forze armate con i titoli rilasciati dagli istituti di formazione accreditati presso le Regioni; c) favorire l'inserimento nei piani operativi regionali di misure specifiche per la formazione professionale e di una riserva a vantaggio dei medesimi soggetti per l'ammissione ai corsi erogati "a catalogo" dagli enti territoriali preposti alla formazione nella misura stabilita dalla medesima intesa con la Conferenza unificata; d) estendere, in caso di ricollocazione professionale in regione diversa da quella di precedente residenza, le misure piu' favorevoli previste in materia alloggiativa. )) 4. Il Ministero della difesa favorisce la costituzione di cooperative di servizi tra i militari di truppa in ferma breve e in ferma prefissata congedati per l'affidamento di attivita' di supporto logistico di interesse delle Forze armate. 5. Le Universita' degli studi possono riconoscere crediti formativi, ai fini del conseguimento di titoli di studio da esse rilasciati, per attivita' formative prestate nel corso del servizio militare in qualita' di volontario in ferma breve ovvero in ferma prefissata rilevanti per il curriculum degli studi. (( 5-bis. Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e, a partire dall'anno 2017, anche ricorrendo ai risparmi il Ministero della difesa derivanti dalla revisione dello strumento militare, accertati secondo quanto previsto dall' articolo 4, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2012, n. 244 , il Ministero della difesa puo' ammettere i volontari in servizio e quelli congedati senza demerito alla partecipazione a corsi di formazione tenuti presso propri enti, anche assumendo a proprio carico, nell'ambito delle risorse disponibili, gli oneri connessi con vitto, alloggio e viaggio dei volontari congedati. Con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, sono stabiliti i criteri generali per la frequenza dei corsi da parte dei volontari congedati. L'attivita' di formazione di cui al presente comma puo' essere accentrata presso un polo di formazione unico istituito e disciplinato secondo le modalita' previste dal regolamento. 5-ter. Le convenzioni di cui al comma 1 possono prevedere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'attivita' di docenza da parte di personale delle associazioni di categoria dei datori di lavoro per i corsi di formazione di cui al comma 5-bis. 5-quater. Il Ministero della difesa, a seguito di attivita' formative conformi ai criteri previsti dal decreto adottato in attuazione dell' articolo 3, comma 9, della legge 15 luglio 2009, n. 94 , puo' rilasciare al personale che ha prestato almeno un anno di servizio senza demerito nelle Forze armate attestati che assolvono ai requisiti di formazione richiesti per l'iscrizione nell'elenco del personale addetto ai servizi di controllo di cui al comma 8 del medesimo articolo 3. ))
Entrata in vigore il 26 febbraio 2014
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente