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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 14/06/2025, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
RG n. 781/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MATERA
Sezione Civile
Il Tribunale di Matera in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Antonia
Quartarella, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella presente controversia instaurata da
(c.f.: , in qualità di titolare della ditta individuale Parte_1 C.F._1
Azienda Agricola IR EP di IR EP (P.Iva: ), rappresentato e P.IVA_1 difeso dagli avv.ti Benedetta Mussini (c.f.: ), (c.f.: C.F._2 Controparte_1
e (c.f.: , con domicilio eletto C.F._3 Controparte_2 C.F._4 presso lo studio professionale dei difensori in Milano, via Pompeo Leoni n. 2; attore nei confronti di
(c.f.: ), in qualità di titolare dell'omonima ditta CP_3 C.F._5 individuale (p.iva: ), appresentato e difeso dall'avv. Fabiano Sanchirico (c.f.: P.IVA_2
), con domicilio eletto presso lo studio professionale del difensore in C.F._6
Matera, via Torraca n. 12; convenuto
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Con atto di citazione, notificato in data 13/06/2024 e iscritto a ruolo in data 17/06/2024, adiva il Tribunale di Matera, affinché, accertato l'inadempimento contrattuale Parte_1 del convenuto , lo stesso fosse condannato al pagamento in suo favore del CP_3 risarcimento del danno patrimoniale da danno emergente e lucro cessante da un minimo di euro
1 RG n. 781/2024
25.312,00 ad un massimo di euro 26.880,00, con compensazione dell'importo portato dal decreto ingiuntivo dell'01/03/2024 emesso dal Giudice di Pace di Matera – RG n. 287/2024.
All'uopo rappresentava: di essere titolare dell'Azienda Agricola IR EP e di occuparsi della gestione e coltivazione dell'area, sita in agro di Craco, di proprietà della madre Per_1
di aver ricevuto nell'anno 2023, approssimandosi il periodo della trebbiatura, l'incarico
[...] da parte della madre e della zia proprietaria di terreni contigui a quelli della sorella, Parte_2 di provvedere al raccolto del prodotto ivi insistente;
di aver, dunque, concordato con CP_3
la trebbiatura dei terreni in questione dietro il pagamento di un corrispettivo di euro 100,00
[...] ad ettaro.
Lamentava, quindi, che: iniziati i lavori sui terreni della zia agli inizi del mese di luglio 2023, il CP_3 aveva interrotto di sua iniziativa le attività, adducendo la necessità di provvedere al raccolto del prodotto sui terreni proprio e di terzi, stante l'asserita scarsità delle lenticchie presenti sul terreno di;
dopo aver emesso la fattura n. 5 del 19/07/2023 di euro 1.963,50 per i terreni Persona_2 di regolarmente pagata, a dicembre 2023, il aveva chiesto il pagamento Persona_1 CP_3 dell'ulteriore importo di euro 2.476,00, giusta fattura n. 14, per i lavori asseritamente svolti sui terreni di considerato il grave inadempimento che aveva determinato la perdita Parte_2 delle lenticchie, aveva offerto il versamento della minor somma di euro 1.100,00, che, tuttavia, il non aveva accettato, notificandogli, in data 23/03/2024, il decreto ingiuntivo per l'importo CP_3 complessivo.
II. si costituiva in giudizio il 27/10/2024, contestando in toto l'avversa CP_3 rappresentazione dei fatti e opponendosi alla richiesta risarcitoria. Preliminarmente, eccepiva il difetto di titolarità del rapporto giuridico dedotto in giudizio, riferendo che: • l'azienda presso cui aveva eseguito i lavori a giugno 2023 si trovava nel Comune di Craco in c.da Cammarota e, originariamente di proprietà di alla morte di questi, era stata suddivisa tra le sue Persona_3 cinque figlie;
• nel periodo suddetto, aveva eseguito lavori: a) per la trebbiatura Parte_3 di 40 ettari seminati a favino, grano e orzo, per l'importo di euro 3.740,00, giusta fattura n. 2 dell'01/07/2023, regolarmente pagata;
b) per la trebbiatura di 21 ettari seminati Persona_1
a orzo, per l'importo di euro 1.963,50, pagato dopo diversi mesi dall'emissione della fattura e plurimi solleciti;
c) per la trebbiatura di 21 ettari seminati ad orzo e 4 dei circa 9 Parte_2 ettari seminati a lenticchie, per l'importo di euro 2.475,00, per il cui pagamento era stato ottenuto un provvedimento monitorio non opposto;
• l'incarico per i lavori di trebbiatura gli era stato commissionato da , come risultante dal contenuto dei messaggi whatsapp depositati, Parte_4
2 RG n. 781/2024
mentre la fattura n. 14/2023, oggetto di contestazione, era stata intestata a “solo Parte_1 per un accordo interno alla famiglia , tant'è che poi era stata pagata da . Per_1 Controparte_1
Nel merito, poi: sosteneva di aver correttamente adempiuto agli impegni assunti, secondo le indicazioni fornitegli da , il quale, attesa la scarsità del prodotto ricavato dalla Parte_4 trebbiatura dei 4ettari di terreno a lenticchie, per ragioni di economicità, gli aveva chiesto di non procedere sul resto della superficie seminata;
contestava integralmente la quantificazione dei danni prospettata dall'attore in quanto priva di qualsivoglia fondamento, evidenziando che i terreni dei erano scarsamente fertili, perché rientranti nella classe 2° e 3°, con una produzione media Per_1 di 5-6quintali/ettaro; quell'anno la raccolta era stata pressocché inesistente, perché su 4ettari erano stati raccolti 2quintali tra lenticchie ed erba, con un valore pari a zero;
la domanda di parte attrice era meramente defatigatoria e arbitraria, tanto da meritare la condanna ai sensi dell'art. 96 comma
3 c.p.c..
III. Depositate le memorie ex art. 171ter c.p.c., all'udienza del 05/12/2024, comparivano personalmente le parti ai fini del tentativo obbligatorio di conciliazione, che, però, aveva esito negativo. Riservata la causa sulle richieste istruttorie, in data 19/12/2024, veniva formulata alla parti una proposta ex art. 185 bis c.p.c.: la definizione della controversia con rinuncia alla domanda così come proposta da parte dell'impresa attrice e il versamento da parte di quest'ultima al convenuto, a titolo di contributo per le spese processuali, della somma complessiva di euro
1.000,00.
All'udienza del 07/05/2025, preso atto dell'accettazione della proposta formulata con la mentovata ordinanza da parte di entrambe le parti e dell'effettuato pagamento in favore del convenuto, si rilevava che la rinuncia all'azione di parte attrice non era stata formulata correttamente, in quanto richiesta dai difensori non muniti del potere sostanziale relativo (v. ex multis Cassazione civile sez.
II ordinanza del 23/07/2019 n.19845). Rinviata, quindi, ai sensi dell'art. 309 c.p.c., all'udienza del
14/05/2025, la causa veniva trattenuta per la decisione ai sensi dell'art. 281sexies comma 3 c.p.c., su richiesta della sola attrice, che, nelle more, aveva depositato atto di rinuncia all'azione da essa debitamente sottoscritto.
IV. Deve essere accertata e dichiarata l'intervenuta rinuncia all'azione da parte dell'attrice con la conseguente estinzione del giudizio.
«Nel rito contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere costituisce una ipotesi di estinzione del processo - creata dalla prassi giurisprudenziale ed applicata in ogni fase e grado del giudizio - da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si può fare luogo alla definizione del giudizio per rinuncia 3 RG n. 781/2024
agli atti o per rinuncia alla pretesa sostanziale, per il venire meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio, che determina il venire meno delle pronunce emesse nei precedenti gradi e non passate in giudicato e che proprio perché accerta solo il venire meno dell'interesse non ha alcuna idoneità ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, ma solo sul venire meno dell'interesse e con l'ulteriore conseguenza che il giudicato si forma solo su quest'ultima circostanza, ove la relativa pronuncia non sia impugnata con i mezzi propri del grado in cui è emessa» (così Cassazione SS.UU. sentenza del 28/09/2000 n. 1048). Con la rinuncia all'azione, quindi, il giudice prende atto della volontà dell'attore di rinunciare alla pretesa sostanziale dedotta in giudizio, con la conseguente inammissibilità di una riproposizione della medesima domanda. Dall'acclarata volontà dell'attore di rinunciare alla pretesa sostanziale dedotta in giudizio consegue l'estinzione del diritto di azione e, di conseguenza, la decisione deve necessariamente implicare una pronuncia di merito, che sortisce, sostanzialmente, gli stessi effetti di una pronuncia di rigetto della domanda originariamente proposta. Pronuncia, a tutti gli effetti, suscettibile di divenire cosa giudicata ai sensi dell'art. 2909 c.c..
«La rinuncia all'azione non richiede formule sacramentali, può essere anche tacita e va riconosciuta quando vi sia incompatibilità assoluta tra il comportamento dell'attore e la volontà di proseguire nella domanda proposta. Essa presuppone il riconoscimento dell'infondatezza dell'azione, accompagnato dalla dichiarazione di non voler insistere nella medesima. Solo a queste condizioni la rinuncia all'azione determina, indipendentemente dall'accettazione della controparte, l'estinzione dell'azione … Deve, viceversa, essere dichiarata, anche d'ufficio, cessata la materia del contendere in ogni caso in cui risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto» (v. Cassazione sez. II ordinanza del 23/07/2019 n.19845).
Nel caso di specie, poiché le parti hanno accettato di definire il procedimento alle condizioni di cui alla proposta conciliativa ex art. 185bis c.p.c. di cui all'ordinanza del 19/12/2024, va dichiarata l'estinzione del presente giudizio per intervenuta rinuncia all'azione da parte dell'attore.
V. In ordine alla regolamentazione delle spese processuali, avendo le parti accettato la proposta conciliativa, l'attore deve essere condannato al pagamento in favore del convenuto della somma complessiva di euro 1.000,00 a titolo di contributo per le spese processuali del presente giudizio, già corrisposto in pendenza del giudizio.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
ACCERTA e DICHIARA l'intervenuta rinuncia all'azione da parte di titolare Parte_1 dell'Azienda Agricola IR EP;
4 RG n. 781/2024
CONDANNA l'Azienda Agricola IR EP di IR EP alla rifusione delle spese processuali in favore di , che si liquidano in euro 1.000,00 come da proposta CP_3 conciliativa del 19/12/2024, già corrisposte dall'attrice in pendenza del giudizio;
DICHIARA estinto il giudizio.
Matera, 14/06/2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonia Quartarella
N.B. Ai sensi dell'art. 52 comma 2 d.lgs. n. 193/2006, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, è fatto divieto, in caso di riproduzione di un provvedimento giudiziario, qualsiasi sia la modalità, di indicare le generalità ed altri dati identificativi dei soggetti ivi indicati. In caso di diffusione, pertanto, colui che vi dà corso deve omettere la generalità e gli altri dati identificativi di tutti i soggetti menzionati nel singolo provvedimento. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 734bis c.p. relativamente alle persone offese da atti di violenza sessuale, chiunque diffonde provvedimenti giurisdizionali dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado è tenuto ad omettere sempre le generalità, gli altri dati identificativi o gli altri dati anche relativi a terzi dai quali possa desumersi anche indirettamente l'identità di minori oppure delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone. Inoltre, ai sensi dell'art. 50 d.lgs. 193/2006, in caso di coinvolgimento di minori, a qualunque titolo, in procedimenti giudiziari diversi da quelli penali, è fatto divieto assoluto di pubblicazione e divulgazione con qualsiasi mezzo di notizie o immagini idonee a consentire l'identificazione dello stesso, in ossequio a quanto già previsto dall'art. 13 d.P.R. n. 448 del 22/09/1988. La violazione di tale divieto è punita ai sensi dell'art. 684 c.p..
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MATERA
Sezione Civile
Il Tribunale di Matera in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Antonia
Quartarella, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella presente controversia instaurata da
(c.f.: , in qualità di titolare della ditta individuale Parte_1 C.F._1
Azienda Agricola IR EP di IR EP (P.Iva: ), rappresentato e P.IVA_1 difeso dagli avv.ti Benedetta Mussini (c.f.: ), (c.f.: C.F._2 Controparte_1
e (c.f.: , con domicilio eletto C.F._3 Controparte_2 C.F._4 presso lo studio professionale dei difensori in Milano, via Pompeo Leoni n. 2; attore nei confronti di
(c.f.: ), in qualità di titolare dell'omonima ditta CP_3 C.F._5 individuale (p.iva: ), appresentato e difeso dall'avv. Fabiano Sanchirico (c.f.: P.IVA_2
), con domicilio eletto presso lo studio professionale del difensore in C.F._6
Matera, via Torraca n. 12; convenuto
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Con atto di citazione, notificato in data 13/06/2024 e iscritto a ruolo in data 17/06/2024, adiva il Tribunale di Matera, affinché, accertato l'inadempimento contrattuale Parte_1 del convenuto , lo stesso fosse condannato al pagamento in suo favore del CP_3 risarcimento del danno patrimoniale da danno emergente e lucro cessante da un minimo di euro
1 RG n. 781/2024
25.312,00 ad un massimo di euro 26.880,00, con compensazione dell'importo portato dal decreto ingiuntivo dell'01/03/2024 emesso dal Giudice di Pace di Matera – RG n. 287/2024.
All'uopo rappresentava: di essere titolare dell'Azienda Agricola IR EP e di occuparsi della gestione e coltivazione dell'area, sita in agro di Craco, di proprietà della madre Per_1
di aver ricevuto nell'anno 2023, approssimandosi il periodo della trebbiatura, l'incarico
[...] da parte della madre e della zia proprietaria di terreni contigui a quelli della sorella, Parte_2 di provvedere al raccolto del prodotto ivi insistente;
di aver, dunque, concordato con CP_3
la trebbiatura dei terreni in questione dietro il pagamento di un corrispettivo di euro 100,00
[...] ad ettaro.
Lamentava, quindi, che: iniziati i lavori sui terreni della zia agli inizi del mese di luglio 2023, il CP_3 aveva interrotto di sua iniziativa le attività, adducendo la necessità di provvedere al raccolto del prodotto sui terreni proprio e di terzi, stante l'asserita scarsità delle lenticchie presenti sul terreno di;
dopo aver emesso la fattura n. 5 del 19/07/2023 di euro 1.963,50 per i terreni Persona_2 di regolarmente pagata, a dicembre 2023, il aveva chiesto il pagamento Persona_1 CP_3 dell'ulteriore importo di euro 2.476,00, giusta fattura n. 14, per i lavori asseritamente svolti sui terreni di considerato il grave inadempimento che aveva determinato la perdita Parte_2 delle lenticchie, aveva offerto il versamento della minor somma di euro 1.100,00, che, tuttavia, il non aveva accettato, notificandogli, in data 23/03/2024, il decreto ingiuntivo per l'importo CP_3 complessivo.
II. si costituiva in giudizio il 27/10/2024, contestando in toto l'avversa CP_3 rappresentazione dei fatti e opponendosi alla richiesta risarcitoria. Preliminarmente, eccepiva il difetto di titolarità del rapporto giuridico dedotto in giudizio, riferendo che: • l'azienda presso cui aveva eseguito i lavori a giugno 2023 si trovava nel Comune di Craco in c.da Cammarota e, originariamente di proprietà di alla morte di questi, era stata suddivisa tra le sue Persona_3 cinque figlie;
• nel periodo suddetto, aveva eseguito lavori: a) per la trebbiatura Parte_3 di 40 ettari seminati a favino, grano e orzo, per l'importo di euro 3.740,00, giusta fattura n. 2 dell'01/07/2023, regolarmente pagata;
b) per la trebbiatura di 21 ettari seminati Persona_1
a orzo, per l'importo di euro 1.963,50, pagato dopo diversi mesi dall'emissione della fattura e plurimi solleciti;
c) per la trebbiatura di 21 ettari seminati ad orzo e 4 dei circa 9 Parte_2 ettari seminati a lenticchie, per l'importo di euro 2.475,00, per il cui pagamento era stato ottenuto un provvedimento monitorio non opposto;
• l'incarico per i lavori di trebbiatura gli era stato commissionato da , come risultante dal contenuto dei messaggi whatsapp depositati, Parte_4
2 RG n. 781/2024
mentre la fattura n. 14/2023, oggetto di contestazione, era stata intestata a “solo Parte_1 per un accordo interno alla famiglia , tant'è che poi era stata pagata da . Per_1 Controparte_1
Nel merito, poi: sosteneva di aver correttamente adempiuto agli impegni assunti, secondo le indicazioni fornitegli da , il quale, attesa la scarsità del prodotto ricavato dalla Parte_4 trebbiatura dei 4ettari di terreno a lenticchie, per ragioni di economicità, gli aveva chiesto di non procedere sul resto della superficie seminata;
contestava integralmente la quantificazione dei danni prospettata dall'attore in quanto priva di qualsivoglia fondamento, evidenziando che i terreni dei erano scarsamente fertili, perché rientranti nella classe 2° e 3°, con una produzione media Per_1 di 5-6quintali/ettaro; quell'anno la raccolta era stata pressocché inesistente, perché su 4ettari erano stati raccolti 2quintali tra lenticchie ed erba, con un valore pari a zero;
la domanda di parte attrice era meramente defatigatoria e arbitraria, tanto da meritare la condanna ai sensi dell'art. 96 comma
3 c.p.c..
III. Depositate le memorie ex art. 171ter c.p.c., all'udienza del 05/12/2024, comparivano personalmente le parti ai fini del tentativo obbligatorio di conciliazione, che, però, aveva esito negativo. Riservata la causa sulle richieste istruttorie, in data 19/12/2024, veniva formulata alla parti una proposta ex art. 185 bis c.p.c.: la definizione della controversia con rinuncia alla domanda così come proposta da parte dell'impresa attrice e il versamento da parte di quest'ultima al convenuto, a titolo di contributo per le spese processuali, della somma complessiva di euro
1.000,00.
All'udienza del 07/05/2025, preso atto dell'accettazione della proposta formulata con la mentovata ordinanza da parte di entrambe le parti e dell'effettuato pagamento in favore del convenuto, si rilevava che la rinuncia all'azione di parte attrice non era stata formulata correttamente, in quanto richiesta dai difensori non muniti del potere sostanziale relativo (v. ex multis Cassazione civile sez.
II ordinanza del 23/07/2019 n.19845). Rinviata, quindi, ai sensi dell'art. 309 c.p.c., all'udienza del
14/05/2025, la causa veniva trattenuta per la decisione ai sensi dell'art. 281sexies comma 3 c.p.c., su richiesta della sola attrice, che, nelle more, aveva depositato atto di rinuncia all'azione da essa debitamente sottoscritto.
IV. Deve essere accertata e dichiarata l'intervenuta rinuncia all'azione da parte dell'attrice con la conseguente estinzione del giudizio.
«Nel rito contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere costituisce una ipotesi di estinzione del processo - creata dalla prassi giurisprudenziale ed applicata in ogni fase e grado del giudizio - da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si può fare luogo alla definizione del giudizio per rinuncia 3 RG n. 781/2024
agli atti o per rinuncia alla pretesa sostanziale, per il venire meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio, che determina il venire meno delle pronunce emesse nei precedenti gradi e non passate in giudicato e che proprio perché accerta solo il venire meno dell'interesse non ha alcuna idoneità ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, ma solo sul venire meno dell'interesse e con l'ulteriore conseguenza che il giudicato si forma solo su quest'ultima circostanza, ove la relativa pronuncia non sia impugnata con i mezzi propri del grado in cui è emessa» (così Cassazione SS.UU. sentenza del 28/09/2000 n. 1048). Con la rinuncia all'azione, quindi, il giudice prende atto della volontà dell'attore di rinunciare alla pretesa sostanziale dedotta in giudizio, con la conseguente inammissibilità di una riproposizione della medesima domanda. Dall'acclarata volontà dell'attore di rinunciare alla pretesa sostanziale dedotta in giudizio consegue l'estinzione del diritto di azione e, di conseguenza, la decisione deve necessariamente implicare una pronuncia di merito, che sortisce, sostanzialmente, gli stessi effetti di una pronuncia di rigetto della domanda originariamente proposta. Pronuncia, a tutti gli effetti, suscettibile di divenire cosa giudicata ai sensi dell'art. 2909 c.c..
«La rinuncia all'azione non richiede formule sacramentali, può essere anche tacita e va riconosciuta quando vi sia incompatibilità assoluta tra il comportamento dell'attore e la volontà di proseguire nella domanda proposta. Essa presuppone il riconoscimento dell'infondatezza dell'azione, accompagnato dalla dichiarazione di non voler insistere nella medesima. Solo a queste condizioni la rinuncia all'azione determina, indipendentemente dall'accettazione della controparte, l'estinzione dell'azione … Deve, viceversa, essere dichiarata, anche d'ufficio, cessata la materia del contendere in ogni caso in cui risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto» (v. Cassazione sez. II ordinanza del 23/07/2019 n.19845).
Nel caso di specie, poiché le parti hanno accettato di definire il procedimento alle condizioni di cui alla proposta conciliativa ex art. 185bis c.p.c. di cui all'ordinanza del 19/12/2024, va dichiarata l'estinzione del presente giudizio per intervenuta rinuncia all'azione da parte dell'attore.
V. In ordine alla regolamentazione delle spese processuali, avendo le parti accettato la proposta conciliativa, l'attore deve essere condannato al pagamento in favore del convenuto della somma complessiva di euro 1.000,00 a titolo di contributo per le spese processuali del presente giudizio, già corrisposto in pendenza del giudizio.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
ACCERTA e DICHIARA l'intervenuta rinuncia all'azione da parte di titolare Parte_1 dell'Azienda Agricola IR EP;
4 RG n. 781/2024
CONDANNA l'Azienda Agricola IR EP di IR EP alla rifusione delle spese processuali in favore di , che si liquidano in euro 1.000,00 come da proposta CP_3 conciliativa del 19/12/2024, già corrisposte dall'attrice in pendenza del giudizio;
DICHIARA estinto il giudizio.
Matera, 14/06/2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonia Quartarella
N.B. Ai sensi dell'art. 52 comma 2 d.lgs. n. 193/2006, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, è fatto divieto, in caso di riproduzione di un provvedimento giudiziario, qualsiasi sia la modalità, di indicare le generalità ed altri dati identificativi dei soggetti ivi indicati. In caso di diffusione, pertanto, colui che vi dà corso deve omettere la generalità e gli altri dati identificativi di tutti i soggetti menzionati nel singolo provvedimento. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 734bis c.p. relativamente alle persone offese da atti di violenza sessuale, chiunque diffonde provvedimenti giurisdizionali dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado è tenuto ad omettere sempre le generalità, gli altri dati identificativi o gli altri dati anche relativi a terzi dai quali possa desumersi anche indirettamente l'identità di minori oppure delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone. Inoltre, ai sensi dell'art. 50 d.lgs. 193/2006, in caso di coinvolgimento di minori, a qualunque titolo, in procedimenti giudiziari diversi da quelli penali, è fatto divieto assoluto di pubblicazione e divulgazione con qualsiasi mezzo di notizie o immagini idonee a consentire l'identificazione dello stesso, in ossequio a quanto già previsto dall'art. 13 d.P.R. n. 448 del 22/09/1988. La violazione di tale divieto è punita ai sensi dell'art. 684 c.p..
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