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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 29/11/2025, n. 1003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1003 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bologna
- sezione prima civile - composto dai magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente rel., dott.ssa Francesca Neri Giudice, dott.ssa Ivana Poggioli Giudice onorario, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 15839/2024 r.g.v.g., promosso da nata a [...] l'[...] (c.f. ) e Parte_1 C.F._1
nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'avv. Irene Muccinelli del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore - ricorrenti con l'intervento del
Pubblico Ministero - intervenuto avente ad oggetto: “cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
Conclusioni dei ricorrenti:
“Voglia l'.Ill.mo Tribunale Adito
PRONUNCIARE sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle seguenti
CONDIZIONI
1 1. Pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, mandando alla
Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di San
AR di EN (BO).
2. Confermare che la dimora coniugale, in Monterenzio (BO), Via Idice 30 di proprietà esclusiva della moglie, in virtù del trasferimento immobiliare avvenuto in forza della sentenza di separazione da Codesto Tribunale, resta assegnata alla medesima, con i beni mobili ivi presenti.
3. dare atto che ciascun coniuge rimarrà proprietario dell'autovettura a ciascuno intestata, con rinuncia reciproca a qualunque conguaglio;
4. dare atto che i ricorrenti si dichiarano autosufficienti e che nulla hanno a pretendere reciprocamente a titolo di assegno divorzile.
5. dare atto che i ricorrenti dichiarano di non avere debiti e crediti reciproci e di avere regolato ogni altro rapporto economico patrimoniale col suddetto ricorso congiunto;
6. dare atto che le spese del giudizio sono interamente compensate tra le parti”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
“Visto, nulla si oppone”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato il 12 dicembre 2024, i coniugi e Parte_1 Parte_2
chiedevano al Tribunale, ai sensi degli artt. 473 bis.49, co. 1, e 473 bis.51 c.p.c.,
[...]
di pronunciare la loro separazione personale e, una volta decorso il periodo di tempo previsto dell'art. 3, n. 2, della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile contratto il 10 giugno 2016 a San AR di EN (Bologna), dal quale non erano nati figli.
Con sentenza parziale n. 365/2025, resa il 22 aprile 2025 e pubblicata il 28 aprile
2025, veniva pronunciata la separazione personale dei coniugi, che erano comparsi personalmente dinanzi al Presidente relatore all'udienza del 15 aprile 2025, ribadendo
2 la volontà di separarsi alle condizioni concordate. Con contestuale ordinanza del 22 aprile 2025, il Tribunale rimetteva la causa sul ruolo del Presidente relatore per la prosecuzione del giudizio di divorzio, fissando per la comparizione personale dei coniugi l'udienza del 25 novembre 2025, alle ore 9,15 e disponendo la sostituzione dell'udienza stessa con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., per il cui deposito assegnava termine perentorio fino alla data e l'ora dell'udienza fissata. Con la medesima ordinanza, veniva stabilito che alle note avrebbe dovuto essere allegata una dichiarazione sottoscritta da ciascuna parte, contenente la rinuncia espressa a comparire all'udienza, la conferma delle condizioni del divorzio rassegnate nel ricorso e la dichiarazione di non volersi riconciliare con il coniuge e veniva assegnato altresì un termine per il deposito dei documenti previsti dalla legge (fra i quali l'estratto riassunto di matrimonio aggiornato e l'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di separazione).
Preso atto, infine, del tempestivo deposito delle note e dei documenti, il
Presidente relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Rileva il Tribunale che, essendo passata in giudicato la sentenza di separazione personale, essendosi protratto lo stato di separazione legale tra i coniugi per il tempo previsto dalla legge e non essendo stata eccepita una intervenuta riconciliazione, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge 1° dicembre 1970, n.
898, e succ. mod., per la pronuncia di cessazione degli effetti civili matrimonio contratto dai ricorrenti, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, avuto riguardo alla volontà espressa dai ricorrenti di non volersi riconciliare.
Quanto alle condizioni del divorzio concordate dai ricorrenti e sopra riportate, rileva il Collegio che esse non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
3 La natura del procedimento, promosso su ricorso congiunto dei coniugi, e l'accordo raggiunto dai ricorrenti anche in merito alla regolamentazione delle spese del procedimento esimono il Tribunale dal pronunciarsi al riguardo.
P. Q. M.
il Tribunale di Bologna in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
A) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a San AR di
EN (Bologna) il 10 giugno 2016 dai coniugi nata a [...] l'11 Parte_1
febbraio 1995 e nato a [...] il [...], trascritto nel Parte_2
registro degli atti di matrimonio del predetto Comune, al n. 8, parte II, serie A, dell'anno
2016, alle condizioni concordate dai ricorrenti e sopra riportate;
B) ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di San AR di EN di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale, il giorno 25 novembre 2025.
Il Presidente est.
dott. Stefano Giusberti
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