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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 10/01/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 147-1/2024
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Giudice delegato dott.ssa ANfrancesca Capone,
vista la domanda depositata in data 04.07.2024 da AN FR e AD AN Cesarea, con proposta di piano di ristrutturazione dei debiti;
visto il decreto di apertura emesso in data 31.10.2024;
letta la relazione particolareggiata depositata dal Gestore dell'OCC, ai sensi dell'art. 70, c. 6, CCII e viste le modifiche apportate al piano a seguito delle osservazioni di Agenzia delle Entrate e della nuova precisazione del credito di Compass Banca SpA;
dato atto che nel termine assegnato non sono pervenute osservazioni;
esaminati gli atti;
ha emesso la seguente
SENTENZA
Il piano di ristrutturazione proposto dai debitori, dopo le rettifiche apportate a seguito delle osservazioni di Agenzia delle Entrate e della nuova precisazione del credito di Compass Banca SpA, prevede il versamento di n. 62 rate mensili di € 230,00 ciascuna (per le prime 61) e di € 30,87
(l'ultima).
Per omologare il piano di ristrutturazione proposto dai debitori consumatori, ai sensi dell'art. 70 CCII, il Giudice deve verificare l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, risolvendo eventuali contestazioni insorte. Solo in presenza di contestazioni sulla convenienza da parte di alcuno dei creditori, l'omologa potrà essere concessa a condizione che il Giudice ritenga che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria. Nel caso in esame, non vi sono state contestazioni sulla convenienza e quelle riguardanti gli importi ammessi hanno determinato la modifica del piano.
Il piano risulta giuridicamente ammissibile ed economicamente fattibile.
Difatti, rileva questo Giudice che i debitori hanno fornito spiegazione di ogni debito contratto e ritiene che ricorrano le condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 65, 67 e ss. CCII e che non sussista la condizione ostativa di cui all'art. 69, co. 1, non avendo i debitori determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (come evidenziato nella relazione del Gestore dell'OCC).
Alla luce di quanto sopra, il piano può essere omologato e può essere disposta la chiusura della procedura con avvio della fase esecutiva affidata all'OCC.
I pagamenti dovranno avvenire con le cadenze specificate nel piano su un conto corrente intestato alla procedura di sovraindebitamento da aprirsi, sul quale far confluire le somme destinate alla soddisfazione dei crediti concorsuali. Il compenso destinato all'OCC sarà versato sul conto corrente della procedura e verrà liquidato e versato al termine della procedura, giusta previsione dell'art. 71
CCII..
P.Q.M.
Visto l'art. 70 CCII
OMOLOGA
il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da AN FR e AD
AN Cesarea;
dispone che la presente sentenza di omologa sia comunicata ai creditori e pubblicata entro i due giorni a norma dell'art. 70, co. 8, CCII mediante pubblicazione nell'apposita area del sito web del Tribunale – per estratto, contenente il nome del ricorrente, la misura richiesta e l'intervenuta omologa, con avviso ai soggetti interessati che, previa documentazione di tale loro qualità, potranno esaminare per esteso gli atti della procedura presso il Gestore della Crisi dott. Lucio Vergine – e che ne sia data comunicazione a tutti i creditori entro 30 giorni agli indirizzi p.e.c. comunicati a cura dell'OCC e trascritta ove ne ricorrano le condizioni;
avverte i creditori che la presente sentenza è impugnabile ai sensi dell'art. 51 CCII;
avverte il debitore che è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, attenendosi a quanto previsto dall'art. 71 per eventuali vendite e cessioni previste nel piano;
avverte il Gestore dell'OCC che dovrà vigilare sull'esatto adempimento del piano;
risolvere eventuali difficoltà, sottoponendole al giudice se necessario e ponendo in essere ogni attività necessaria all'esecuzione del piano, ivi compresa l'apertura di un conto dedicato alla procedura sul quale far accreditare le somme previste dal piano e quelle già eventualmente accantonate;
relazionare per iscritto al Giudice sullo stato di esecuzione ogni sei mesi a decorrere dalla data della presente sentenza. Avverte che ai sensi dell'art. 72 CCII l'omologa potrà essere revocata d'ufficio o su istanza di un creditore, del p.m. o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con il debitore, qualora sia stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultino commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;
che si procederà allo stesso modo in caso di inadempimento degli obblighi previsti nel piano o qualora il piano diventi inattuabile e non sia possibile modificarlo.
Lecce, 10.01.2025 Il giudice delegato
Dr.ssa ANfrancesca Capone
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Giudice delegato dott.ssa ANfrancesca Capone,
vista la domanda depositata in data 04.07.2024 da AN FR e AD AN Cesarea, con proposta di piano di ristrutturazione dei debiti;
visto il decreto di apertura emesso in data 31.10.2024;
letta la relazione particolareggiata depositata dal Gestore dell'OCC, ai sensi dell'art. 70, c. 6, CCII e viste le modifiche apportate al piano a seguito delle osservazioni di Agenzia delle Entrate e della nuova precisazione del credito di Compass Banca SpA;
dato atto che nel termine assegnato non sono pervenute osservazioni;
esaminati gli atti;
ha emesso la seguente
SENTENZA
Il piano di ristrutturazione proposto dai debitori, dopo le rettifiche apportate a seguito delle osservazioni di Agenzia delle Entrate e della nuova precisazione del credito di Compass Banca SpA, prevede il versamento di n. 62 rate mensili di € 230,00 ciascuna (per le prime 61) e di € 30,87
(l'ultima).
Per omologare il piano di ristrutturazione proposto dai debitori consumatori, ai sensi dell'art. 70 CCII, il Giudice deve verificare l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, risolvendo eventuali contestazioni insorte. Solo in presenza di contestazioni sulla convenienza da parte di alcuno dei creditori, l'omologa potrà essere concessa a condizione che il Giudice ritenga che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria. Nel caso in esame, non vi sono state contestazioni sulla convenienza e quelle riguardanti gli importi ammessi hanno determinato la modifica del piano.
Il piano risulta giuridicamente ammissibile ed economicamente fattibile.
Difatti, rileva questo Giudice che i debitori hanno fornito spiegazione di ogni debito contratto e ritiene che ricorrano le condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 65, 67 e ss. CCII e che non sussista la condizione ostativa di cui all'art. 69, co. 1, non avendo i debitori determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (come evidenziato nella relazione del Gestore dell'OCC).
Alla luce di quanto sopra, il piano può essere omologato e può essere disposta la chiusura della procedura con avvio della fase esecutiva affidata all'OCC.
I pagamenti dovranno avvenire con le cadenze specificate nel piano su un conto corrente intestato alla procedura di sovraindebitamento da aprirsi, sul quale far confluire le somme destinate alla soddisfazione dei crediti concorsuali. Il compenso destinato all'OCC sarà versato sul conto corrente della procedura e verrà liquidato e versato al termine della procedura, giusta previsione dell'art. 71
CCII..
P.Q.M.
Visto l'art. 70 CCII
OMOLOGA
il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da AN FR e AD
AN Cesarea;
dispone che la presente sentenza di omologa sia comunicata ai creditori e pubblicata entro i due giorni a norma dell'art. 70, co. 8, CCII mediante pubblicazione nell'apposita area del sito web del Tribunale – per estratto, contenente il nome del ricorrente, la misura richiesta e l'intervenuta omologa, con avviso ai soggetti interessati che, previa documentazione di tale loro qualità, potranno esaminare per esteso gli atti della procedura presso il Gestore della Crisi dott. Lucio Vergine – e che ne sia data comunicazione a tutti i creditori entro 30 giorni agli indirizzi p.e.c. comunicati a cura dell'OCC e trascritta ove ne ricorrano le condizioni;
avverte i creditori che la presente sentenza è impugnabile ai sensi dell'art. 51 CCII;
avverte il debitore che è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, attenendosi a quanto previsto dall'art. 71 per eventuali vendite e cessioni previste nel piano;
avverte il Gestore dell'OCC che dovrà vigilare sull'esatto adempimento del piano;
risolvere eventuali difficoltà, sottoponendole al giudice se necessario e ponendo in essere ogni attività necessaria all'esecuzione del piano, ivi compresa l'apertura di un conto dedicato alla procedura sul quale far accreditare le somme previste dal piano e quelle già eventualmente accantonate;
relazionare per iscritto al Giudice sullo stato di esecuzione ogni sei mesi a decorrere dalla data della presente sentenza. Avverte che ai sensi dell'art. 72 CCII l'omologa potrà essere revocata d'ufficio o su istanza di un creditore, del p.m. o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con il debitore, qualora sia stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultino commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;
che si procederà allo stesso modo in caso di inadempimento degli obblighi previsti nel piano o qualora il piano diventi inattuabile e non sia possibile modificarlo.
Lecce, 10.01.2025 Il giudice delegato
Dr.ssa ANfrancesca Capone