Articolo 1 della Legge 10 dicembre 1980, n. 847
Articolo 2
Versione
31 dicembre 1980
Art. 1.
Alla Maison de l'Italie sono concessi un contributo annuo di lire 150 milioni per gli anni 1980 e 1981 ed un contributo di lire 100 milioni per gli esercizi successivi.
Lo stanziamento di cui al precedente comma e' iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri.
Entrata in vigore il 31 dicembre 1980