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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 20/01/2025, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1182/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Domenico Bonaretti Presidente
dr. Serena Baccolini Consigliere dr. Manuela Cortelloni Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1182/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Bergamo, Parte_1 C.F._1
Passaggio Canonici Lateranensi n. 12, presso lo studio dell'avv. Luca Baj, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. Sara Vetteruti;
appellante
CONTRO
(C.F. ), quale Società incorporante Controparte_1 P.IVA_1
C.F. ), elettivamente domiciliata in Sondrio, Controparte_2 P.IVA_2 via Nazario Sauro n. 47, presso lo studio dell'avv. Anna Gasparini, che la rappresenta e difende come da delega in atti;
appellata
pagina 1 di 11 Avente ad oggetto: contratti bancari – anatocismo - delibera Cicr 9.02.2000
Sulle seguenti conclusioni
Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano adita così provvedere:
IN RIFORMA PARZIALE DELLA SENTENZA APPELLATA E IN VIA PRINCIPALE E
DI MERITO
In accoglimento totale o parziale delle motivazioni esposte nel presente atto, riformi parzialmente la sentenza impugnata, con accoglimento della domanda di accertamento del diritto di parte ricorrente ad ottenere lo storno degli interessi anatocistici e, per l'effetto,
condanni della banca al pagamento e/o alla restituzione in favore della odierna appellante della somma di euro 33.933,52 come risulta dalla CTU e in ogni caso nella maggiore o minore somma che risulterà all'esito del giudizio.
condannare la convenuta al risarcimento dei danni patiti da parte attrice, in relazione agli CP_3
artt. 1338 e 1366 c.c., da determinarsi in via equitativa.
IN OGNI CASO
Condannare la convenuta per tutto quanto sopra indicato, al pagamento delle spese e CP_3
competenze del giudizio di primo e secondo grado, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Per Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, respinta ogni contraria istanza, eccezione o difesa,
pagina 2 di 11 1) rigettare tutti i motivi di impugnazione e confermare integralmente la sentenza impugnata ed emessa dal Tribunale di Sondrio in data 11/3/2024 con il n. 104/2024 all'esito del giudizio di primo grado (R.G. 1388/2020);
2) in ogni caso, in subordine: rigettare comunque tutte le domande avanzate dall'appellante in primo grado e riproposte nel presente grado e ciò per le ragioni, argomenti ed eccezioni già
sollevate nel corso del giudizio di primo grado.
3) con vittoria di compensi e spese del giudizio (anche di primo grado)”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Tribunale di Sondrio, con sentenza n. 104/2024 pubblicata in data 12.03.2024, così disponeva:
“rigetta le domande attoree;
compensa le spese di lite;
pone definitivamente le spese di CTU a carico delle parti in via solidale fra loro”.
2. Con tale pronuncia, il Tribunale di Sondrio definiva il contenzioso bancario avviato dal correntista , quale titolare del c/c n. 1273 acceso in data 17.05.1999 e Parte_1
con il quale venivano dedotte diverse nullità contrattuali, in relazione agli interessi anatocistici, all'usura e alle commissioni di massimo scoperto.
3. Quanto, in particolare, all'anatocismo, il Tribunale evidenziava come il contratto originario non prevedesse la pari periodicità della capitalizzazione degli interessi attivi e passivi, bensì quella semestrale per gli interessi attivi e trimestrale per quelli passivi1; inoltre che, a seguito della delibera Cicr 9.02.2000, la risultava essersi adeguata CP_3
mediante pubblicazione in G.U. 15 giugno 2000, n. 138 e dando comunicazione al pagina 3 di 11 correntista nel mese di settembre 2000 2; infine, che, in data 16 aprile 2013, il correntista sottoscriveva l'accordo di modifica delle condizioni contrattuali, con previsione espressa della clausola di pari periodicità.3
4. Il Tribunale di Sondrio - pur dando atto che il CTU aveva valutato “peggiorativa”
l'introduzione della pari periodicità della capitalizzazione degli interessi, quantificando in euro 33.933,52 gli interessi anatocistici indebitamente contabilizzati dalla per il CP_3
periodo esaminato (dal 31.12.2002 al 6.9.2018) – riteneva, diversamente, che la stessa non fosse sempre da valutarsi quale modifica peggiorativa e che il confronto non andasse fatto fra la pattuizione nulla e quella successiva all'adeguamento alla delibera citata, ma fra la clausola originaria (già esistente) e quella successivamente introdotta.
Nel caso di specie – si concludeva – la modifica non era da considerarsi peggiorativa.
Quanto al resto, le prospettazioni attoree venivano respinte, in quanto il CTU aveva accertato che non era stato superato il tasso – soglia e che la commissione di massimo scoperto era stata prevista contrattualmente.
5. ha proposto appello per un unico motivo - rubricato: “Sulla Parte_1 illegittima applicazione degli interessi anatocistici” - per le ragioni che verranno in seguito esaminate.
6. si è costituita nel presente giudizio e ha concluso per il rigetto Controparte_1 dell'appello.
7. Alla prima udienza, celebrata in data 23 ottobre 2024, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e, assegnato loro termine per il deposito di nota conclusiva, la causa veniva avviata per discussione orale all'udienza dell'11.12.2024.
La decisione è stata assunta nella camera di consiglio in pari data.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. L'unico motivo di appello proposto dal ha ad oggetto la valutazione data dal Pt_1
Tribunale di Sondrio, nei termini già delineati, in ordine agli interessi anatocistici e alla ritenuta natura migliorativa dell'adeguamento, da parte della Banca, rispetto alla disciplina contrattuale antecedente alla delibera Cicr 9.2.2000.
A sostegno della propria prospettazione, l'appellante richiama l'orientamento espresso dalla Corte
di Cassazione con ordinanza n. 26769/2019, nella parte in cui ha affermato quanto segue:
«se la clausola di capitalizzazione degli interessi a debito e' affetta da nullita', sembra difficile
negare che l'adeguamento alle disposizione della Delib. CICR delle condizioni in materia figuranti
nei contratti gia' in essere, comportando una regolazione ex novo dell'anatocismo, segnatamente laddove esso si riverberi in danno delle posizioni a debito, non determini un peggioramento delle
condizioni contrattuali. Ed allora la norma applicabile non sara' quella dell'articolo 7, comma 2
Delib. CICR - gia' di per se' qui caducata di ogni efficacia per quanto osservato in precedenza -
ma quella del medesimo articolo 7, comma 3 ("Nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere
approvate dalla clientela") […].»
Ciò premesso, la Corte ritiene che l'appello sia infondato, per le seguenti principali considerazioni.
I.A. Innanzi tutto, è opportuno dare conto dell'evoluzione normativa in materia, onde meglio evidenziare le ragioni di dissenso di questa Corte rispetto all'orientamento interpretativo indicato da parte appellante.
Con il revirement del 1999, la Corte di Cassazione affermava la natura negoziale4 e non normativa delle norme ABI che prevedevano la capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito e la capitalizzazione annuale di quelli a credito, ritenute, quindi, nulle, in quanto contrarie al disposto di cui all'art. 1283 c.c.
pagina 5 di 11 Il Legislatore, con l'art. 25 d.lgs. 342/19995, che modificava l'originario art. 120 Tub, demandava al CICR di stabilire i criteri e le modalità per la produzione degli interessi sugli interessi, prevedendo, al 2° comma, che, nelle operazioni in conto corrente, fosse assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità degli interessi debitori e creditori;
nonché, al 3° comma, che le clausole già previste nei contratti in corso fossero “valide ed efficaci” e dovessero essere adeguate in base ai criteri indicati dal Cicr.
Il CICR - con la nota delibera del 9 febbraio 2000, entrata in vigore il 22 aprile 2000 - stabiliva che, nei rapporti di conto corrente, dovesse essere prevista la stessa periodicità nella capitalizzazione degli interessi creditori e debitori (cfr. art. 2); inoltre, quale regime transitorio, assegnava termine sino al 30 giugno 2000 per l'adeguamento, da parte delle banche, dei contratti in corso (art. 7, comma 1°) e precisava che:
“2. Qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del
30 giugno 2000, possono provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Di tali nuove condizioni deve essere fornita
opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile e, comunque, entro il 31 dicembre 2000” (cfr. art. 7, comma 2°). La Corte costituzionale, con sentenza n. 425/2000, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per eccesso di delega (art. 76 Cost.), del (solo) 3° comma dell'art. 25 d.lgs.342/99, nella parte in cui stabiliva la validità - anche retroattiva - delle clausole di produzione di interessi anatocistici contenute nei contratti in corso al momento di entrata in vigore della delibera CICR.
Di conseguenza, in base al novellato art. 120 e alla delibera attuativa del 9.2.2000, così come riletta alla luce della giurisprudenza costituzionale, le clausole anatocistiche:
- per i contratti stipulati in epoca antecedente, sono nulle, in quanto integranti un mero uso negoziale inidoneo a derogare la disciplina generale di cui all'art. 1283 c.c.;
- per il periodo successivo, sono valide, purché rispettino la pari periodicità della capitalizzazione degli interessi a debito ed a credito.
I.B. Quanto alla valutazione della natura (migliorativa o peggiorativa) delle nuove pattuizioni ed alle modalità di adeguamento dei contratti in corso – si sono delineati due diversi orientamenti.
(i) Secondo il primo6 - che questa Corte conosce e che, peraltro, ritiene meno persuasivo per tutte le ragioni che si andranno ad esporre - seppure la pronuncia di incostituzionalità n. 425/2000 non abbia direttamente interessato il secondo comma dell'art. 25 d.lgs. cit. - il riferimento operato dall'art. 7 della delibera Cicr a una disposizione migliorativa o peggiorativa, presuppone, necessariamente, l'efficacia della clausola previgente.
Ma ciò – si prosegue – non è più astrattamente prospettabile, poiché – a seguito della citata pronuncia – la clausola previgente è nulla e, dunque, tamquam non esset;
di conseguenza, il giudizio di comparazione è impraticabile e ogni modifica contrattuale è da ritenersi sempre peggiorativa (passandosi dall'assenza di capitalizzazione alcuna ad una capitalizzazione degli interessi con pari periodicità, in senso sfavorevole per il correntista).
Pertanto, è sempre necessaria una nuova pattuizione negoziale e gli adempimenti pubblicitari indicati (i.e. la pubblicazione dell'adeguamento in G.U. e la comunicazione al correntista nel rispetto dei termini indicati dal Cicr) non sono sufficienti per la valida applicazione degli interessi composti.
pagina 7 di 11 (ii) Secondo altro orientamento interpretativo7, si evidenzia che la pronuncia di incostituzionalità n. 425 del 17 ottobre 2000 non ha travolto la disciplina transitoria (i.e. l'art. 7 cit. delibera Cicr) in relazione all'adeguamento dei contratti in corso, avendo diversamente accertato il solo eccesso di delega nella misura in cui si era prevista la sanatoria retroattiva degli stessi.
Di conseguenza, deve comunque verificarsi se la nuova previsione - della pari capitalizzazione degli interessi a debito ed a credito - sia migliorativa o peggiorativa rispetto a quella in precedenza applicata.
Questa Corte – così come già in altre pronunce analoghe – ritiene di confermare l'adesione a tale secondo orientamento interpretativo.
Rifuggendo da meri richiami a precedenti di legittimità conformi (di cui, peraltro, non si può non dare atto), si osserva che solo quest'ultimo appaia soddisfare i criteri di interpretazione della legge
(e, più in generale, degli atti aventi contenuto normativo) di tipo letterale, sistematico e teleologico.
In particolare, il tenore testuale della disposizione transitoria citata (che prevede espressamente il raffronto fra le disposizioni previgenti e quelle introdotte successivamente alla delibera 9.2.2000) richiede ragionevolmente di effettuare tale raffronto fra valori “omogenei”.
Invero, il Legislatore secondario ha indicato, agli operatori di settore, di effettuare un raffronto in concreto e non in astratto, quindi, una comparazione non giuridica, ma di fatto.
Certamente non sarebbe comparabile – come sostiene il primo orientamento indicato – la clausola previgente nulla e quella successivamente introdotta, nel senso che – così operando – l'esito sarà
sempre quello di una modifica peggiorativa.
Ma, ad avviso della Corte, è erroneo il raffronto che si vuole effettuare fra due dati non omogenei:
l'uno, squisitamente giuridico, che tiene conto della nullità e inefficacia della clausola preesistente
(che sarà sempre e comunque nulla) e, l'altro, invece, di tipo fattuale (cioè la clausola introdotta dalla Banca dopo l'adeguamento nel 2000).
L'esito, così opinando, è univoco.
pagina 8 di 11 Se si volesse, per mera ipotesi, fare una comparazione fra dati omogenei e di tipo squisitamente
giuridico, allora, si dovrebbe comparare la clausola previgente nulla e la clausola valida successivamente introdotta: ipotesi, quest'ultima, che rimane tale, ma solo per evidenziare che il raffronto, in tale caso, porterebbe ad una modifica sempre migliorativa.
Tale risultato interpretativo non appare, quindi, appagante.
Tenuto conto di quanto evidenziato, risulta allora non persuasiva la valutazione, posta a fondamento del primo orientamento, in base alla quale la pronuncia di incostituzionalità, sebbene abbia direttamente interessato il solo terzo comma dell'art. 25 d.lgs. cit. (cioè la sanatoria delle clausole contenute nei contratti pendenti al 21 aprile 2000), avrebbe fatto venir meno il presupposto legittimante il raffronto previsto dall'art. 7 delibera Cicr.
Questa Corte ritiene, infatti, che le scelte del Legislatore secondario – così come già esposte – prescindessero da ciò, nella misura in cui prevedevano un raffronto di tipo fattuale, fra la clausola previgente (siccome esistente) e quella introdotta dopo l'adeguamento e rispetto alla quale la citata pronuncia di incostituzionalità e la valutazione (ex post) di tipo giuridico (i.e. la nullità della clausola) non appare incidere nel senso indicato.
Quindi – ritiene questa Corte – seguendo le indicazioni del Legislatore ed effettuando il raffronto in concreto, si deve valutare se la disciplina applicata a quel rapporto sia migliorativa o meno a seguito dell'adeguamento alla delibera Cicr.
Si avranno esiti differenti, a seconda della disciplina contrattuale previgente e di quella successivamente introdotta dalla singola e in relazione a ciascun rapporto. CP_3
Tale secondo orientamento appare altresì più coerente con la restante previsione, da parte dell'art. 7
2° comma cit., di dette forme di pubblicità (i.e. la pubblicazione dell'adeguamento in G.U. e la comunicazione al correntista), pubblicità che le Banche hanno generalmente rispettato nel termine loro assegnato.
Diversamente, non si comprende quale significato avrebbe tale previsione di adeguamento
(anch'essa rimasta valida ed efficace), in quanto del tutto inutile, laddove si ritenga che la modifica contrattuale sia sempre peggiorativa e, dunque, sia sempre necessaria una nuova pattuizione scritta.
pagina 9 di 11 Anzi, proprio la previsione di tali modalità “semplificate” di adeguamento faceva trasparire, in realtà, una generale valutazione “migliorativa” delle “nuove” condizioni contrattuali rispetto a quelle previgenti (salvo ogni diverso apprezzamento da valutare in concreto, sulla base delle allegazioni e produzioni delle parti).
In ultimo, si osserva che il primo orientamento indicato non appare tenere conto della finalità
generale di tali previsioni normative, in particolare, del fatto che – a seguito del revirement della
Cassazione del 1999 – si è reso necessario l'adeguamento massivo di un numero indeterminato di rapporti bancari.
E' ragionevole, dunque, affermare che si volesse ottenere l'adeguamento dei contratti in corso nel rispetto della logica generale che permea la disciplina bancaria, ovvero ritenere sufficienti detti adempimenti pubblicitari nel caso in cui la modifica risultasse favorevole al correntista e, al contrario, imporre la pattuizione scritta solo laddove la modifica di quel rapporto contrattuale fosse concretamente peggiorativa.
I.C. Con riferimento al caso concreto, è provato che la abbia provveduto agli adempimenti CP_3
pubblicitari indicati e documentati sub nn. 2 e 3, mediante la pubblicazione dell'adeguamento in
Gazzetta Ufficiale - Parte Seconda, n. 138 del 15 giugno 2000 e la comunicazione scritta al correntista nel mese di settembre 2000.
La modifica contrattuale risulta concretamente migliorativa, in favore di quest'ultimo, essendosi passati da una capitalizzazione trimestrale per gli interessi a debito e semestrale per quelli a credito,
ad una pari periodicità trimestrale per entrambi (come da documentazione citata).
Di conseguenza, stante che il periodo esaminato nel presente giudizio è successivo al 9.2.2000
(essendo compreso fra il 31.12.2002 ed il 6.9.2018, così come emerge dalla Ctu contabile di primo grado), l'appello viene respinto nella misura in cui chiede la ripetizione di interessi anatocistici indebitamente annotati in conto.
II. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in base al d.m.
55/2014, modificato dal d.m. 147/2022, applicati i parametri minimi, in ragione dell'unica questione trattata e tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva concretamente svolta
(che esclude la fase istruttoria).
pagina 10 di 11 Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte di , di un ulteriore importo a Parte_1
titolo di contributo unificato, pari a quello versato per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria domanda o eccezione, così dispone:
- respinge l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 104/2024, pubblicata in data 12.03.2024 dal
[...]
Tribunale di Sondrio;
- condanna alla rifusione, in favore di , delle Parte_1 Controparte_1
ulteriori spese del grado che liquida in euro 6.946,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa come per legge;
- dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte di , di un Parte_1
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per l'impugnazione.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio dell'11 dicembre 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Manuela Cortelloni Domenico Bonaretti
pagina 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. doc. n. 1 ove era così previsto: “I rapporti di dare e avere relativi ai conti creditori vengono chiusi CP_3 contabilmente, in via normale, a fine giugno e a fine dicembre di ogni anno …. I conti che risultino, anche saltuariamente, debitori vendono invece chiusi contabilmente, in via normale, trimestralmente e cioè a fine marzo, giugno, settembre e dicembre […]”; 2 Cfr. doc. nn. 2 e 3 CP_3 3 cfr. doc. n. 1 bis CP_3 pagina 4 di 11 4 Principalmente, per l'inesistenza di un uso consuetudinario antecedente al codice civile del 1942, sia dal punto di vista oggettivo (l'usus), non risultando lo stesso registrato presso le Camere di Commercio in sede provinciale ed essendo stato introdotto solo dal 1° gennaio 1952 dalle N.B.U.; sia in ordine alla componente soggettiva, atteso che la loro reiterazione non era accompagnata dalla c.d. opinio iuris ac necessitatis; 5 Rubricato “Modalità di calcolo degli interessi”, che disponeva come segue
“ …
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 120 t.u.b. e' aggiunto il seguente:
" 2. Il CICR stabilisce modalita' e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attivita' bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicita' nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori".
3. Le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui al comma 2, sono valide ed efficaci fino a tale data e, dopo di essa, debbono essere adeguate al disposto della menzionata delibera, che stabilira' altresì le modalita' e i tempi dell'adeguamento. In difetto di adeguamento, le clausole divengono inefficaci e l'inefficacia puo' essere fatta valere solo dal cliente”. pagina 6 di 11 6 cfr., fra le altre, Cass. Civ. sentenze nn. 26769/2019, 9140/2020, 29420/2020; 23459/2023; 28215/2024; 7 cfr. Cass. Civ. nn. 6987/2019, 5054/2024, 5064/2024, 8639/2024;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Domenico Bonaretti Presidente
dr. Serena Baccolini Consigliere dr. Manuela Cortelloni Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1182/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Bergamo, Parte_1 C.F._1
Passaggio Canonici Lateranensi n. 12, presso lo studio dell'avv. Luca Baj, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. Sara Vetteruti;
appellante
CONTRO
(C.F. ), quale Società incorporante Controparte_1 P.IVA_1
C.F. ), elettivamente domiciliata in Sondrio, Controparte_2 P.IVA_2 via Nazario Sauro n. 47, presso lo studio dell'avv. Anna Gasparini, che la rappresenta e difende come da delega in atti;
appellata
pagina 1 di 11 Avente ad oggetto: contratti bancari – anatocismo - delibera Cicr 9.02.2000
Sulle seguenti conclusioni
Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano adita così provvedere:
IN RIFORMA PARZIALE DELLA SENTENZA APPELLATA E IN VIA PRINCIPALE E
DI MERITO
In accoglimento totale o parziale delle motivazioni esposte nel presente atto, riformi parzialmente la sentenza impugnata, con accoglimento della domanda di accertamento del diritto di parte ricorrente ad ottenere lo storno degli interessi anatocistici e, per l'effetto,
condanni della banca al pagamento e/o alla restituzione in favore della odierna appellante della somma di euro 33.933,52 come risulta dalla CTU e in ogni caso nella maggiore o minore somma che risulterà all'esito del giudizio.
condannare la convenuta al risarcimento dei danni patiti da parte attrice, in relazione agli CP_3
artt. 1338 e 1366 c.c., da determinarsi in via equitativa.
IN OGNI CASO
Condannare la convenuta per tutto quanto sopra indicato, al pagamento delle spese e CP_3
competenze del giudizio di primo e secondo grado, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Per Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, respinta ogni contraria istanza, eccezione o difesa,
pagina 2 di 11 1) rigettare tutti i motivi di impugnazione e confermare integralmente la sentenza impugnata ed emessa dal Tribunale di Sondrio in data 11/3/2024 con il n. 104/2024 all'esito del giudizio di primo grado (R.G. 1388/2020);
2) in ogni caso, in subordine: rigettare comunque tutte le domande avanzate dall'appellante in primo grado e riproposte nel presente grado e ciò per le ragioni, argomenti ed eccezioni già
sollevate nel corso del giudizio di primo grado.
3) con vittoria di compensi e spese del giudizio (anche di primo grado)”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Tribunale di Sondrio, con sentenza n. 104/2024 pubblicata in data 12.03.2024, così disponeva:
“rigetta le domande attoree;
compensa le spese di lite;
pone definitivamente le spese di CTU a carico delle parti in via solidale fra loro”.
2. Con tale pronuncia, il Tribunale di Sondrio definiva il contenzioso bancario avviato dal correntista , quale titolare del c/c n. 1273 acceso in data 17.05.1999 e Parte_1
con il quale venivano dedotte diverse nullità contrattuali, in relazione agli interessi anatocistici, all'usura e alle commissioni di massimo scoperto.
3. Quanto, in particolare, all'anatocismo, il Tribunale evidenziava come il contratto originario non prevedesse la pari periodicità della capitalizzazione degli interessi attivi e passivi, bensì quella semestrale per gli interessi attivi e trimestrale per quelli passivi1; inoltre che, a seguito della delibera Cicr 9.02.2000, la risultava essersi adeguata CP_3
mediante pubblicazione in G.U. 15 giugno 2000, n. 138 e dando comunicazione al pagina 3 di 11 correntista nel mese di settembre 2000 2; infine, che, in data 16 aprile 2013, il correntista sottoscriveva l'accordo di modifica delle condizioni contrattuali, con previsione espressa della clausola di pari periodicità.3
4. Il Tribunale di Sondrio - pur dando atto che il CTU aveva valutato “peggiorativa”
l'introduzione della pari periodicità della capitalizzazione degli interessi, quantificando in euro 33.933,52 gli interessi anatocistici indebitamente contabilizzati dalla per il CP_3
periodo esaminato (dal 31.12.2002 al 6.9.2018) – riteneva, diversamente, che la stessa non fosse sempre da valutarsi quale modifica peggiorativa e che il confronto non andasse fatto fra la pattuizione nulla e quella successiva all'adeguamento alla delibera citata, ma fra la clausola originaria (già esistente) e quella successivamente introdotta.
Nel caso di specie – si concludeva – la modifica non era da considerarsi peggiorativa.
Quanto al resto, le prospettazioni attoree venivano respinte, in quanto il CTU aveva accertato che non era stato superato il tasso – soglia e che la commissione di massimo scoperto era stata prevista contrattualmente.
5. ha proposto appello per un unico motivo - rubricato: “Sulla Parte_1 illegittima applicazione degli interessi anatocistici” - per le ragioni che verranno in seguito esaminate.
6. si è costituita nel presente giudizio e ha concluso per il rigetto Controparte_1 dell'appello.
7. Alla prima udienza, celebrata in data 23 ottobre 2024, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e, assegnato loro termine per il deposito di nota conclusiva, la causa veniva avviata per discussione orale all'udienza dell'11.12.2024.
La decisione è stata assunta nella camera di consiglio in pari data.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. L'unico motivo di appello proposto dal ha ad oggetto la valutazione data dal Pt_1
Tribunale di Sondrio, nei termini già delineati, in ordine agli interessi anatocistici e alla ritenuta natura migliorativa dell'adeguamento, da parte della Banca, rispetto alla disciplina contrattuale antecedente alla delibera Cicr 9.2.2000.
A sostegno della propria prospettazione, l'appellante richiama l'orientamento espresso dalla Corte
di Cassazione con ordinanza n. 26769/2019, nella parte in cui ha affermato quanto segue:
«se la clausola di capitalizzazione degli interessi a debito e' affetta da nullita', sembra difficile
negare che l'adeguamento alle disposizione della Delib. CICR delle condizioni in materia figuranti
nei contratti gia' in essere, comportando una regolazione ex novo dell'anatocismo, segnatamente laddove esso si riverberi in danno delle posizioni a debito, non determini un peggioramento delle
condizioni contrattuali. Ed allora la norma applicabile non sara' quella dell'articolo 7, comma 2
Delib. CICR - gia' di per se' qui caducata di ogni efficacia per quanto osservato in precedenza -
ma quella del medesimo articolo 7, comma 3 ("Nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere
approvate dalla clientela") […].»
Ciò premesso, la Corte ritiene che l'appello sia infondato, per le seguenti principali considerazioni.
I.A. Innanzi tutto, è opportuno dare conto dell'evoluzione normativa in materia, onde meglio evidenziare le ragioni di dissenso di questa Corte rispetto all'orientamento interpretativo indicato da parte appellante.
Con il revirement del 1999, la Corte di Cassazione affermava la natura negoziale4 e non normativa delle norme ABI che prevedevano la capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito e la capitalizzazione annuale di quelli a credito, ritenute, quindi, nulle, in quanto contrarie al disposto di cui all'art. 1283 c.c.
pagina 5 di 11 Il Legislatore, con l'art. 25 d.lgs. 342/19995, che modificava l'originario art. 120 Tub, demandava al CICR di stabilire i criteri e le modalità per la produzione degli interessi sugli interessi, prevedendo, al 2° comma, che, nelle operazioni in conto corrente, fosse assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità degli interessi debitori e creditori;
nonché, al 3° comma, che le clausole già previste nei contratti in corso fossero “valide ed efficaci” e dovessero essere adeguate in base ai criteri indicati dal Cicr.
Il CICR - con la nota delibera del 9 febbraio 2000, entrata in vigore il 22 aprile 2000 - stabiliva che, nei rapporti di conto corrente, dovesse essere prevista la stessa periodicità nella capitalizzazione degli interessi creditori e debitori (cfr. art. 2); inoltre, quale regime transitorio, assegnava termine sino al 30 giugno 2000 per l'adeguamento, da parte delle banche, dei contratti in corso (art. 7, comma 1°) e precisava che:
“2. Qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del
30 giugno 2000, possono provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Di tali nuove condizioni deve essere fornita
opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile e, comunque, entro il 31 dicembre 2000” (cfr. art. 7, comma 2°). La Corte costituzionale, con sentenza n. 425/2000, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per eccesso di delega (art. 76 Cost.), del (solo) 3° comma dell'art. 25 d.lgs.342/99, nella parte in cui stabiliva la validità - anche retroattiva - delle clausole di produzione di interessi anatocistici contenute nei contratti in corso al momento di entrata in vigore della delibera CICR.
Di conseguenza, in base al novellato art. 120 e alla delibera attuativa del 9.2.2000, così come riletta alla luce della giurisprudenza costituzionale, le clausole anatocistiche:
- per i contratti stipulati in epoca antecedente, sono nulle, in quanto integranti un mero uso negoziale inidoneo a derogare la disciplina generale di cui all'art. 1283 c.c.;
- per il periodo successivo, sono valide, purché rispettino la pari periodicità della capitalizzazione degli interessi a debito ed a credito.
I.B. Quanto alla valutazione della natura (migliorativa o peggiorativa) delle nuove pattuizioni ed alle modalità di adeguamento dei contratti in corso – si sono delineati due diversi orientamenti.
(i) Secondo il primo6 - che questa Corte conosce e che, peraltro, ritiene meno persuasivo per tutte le ragioni che si andranno ad esporre - seppure la pronuncia di incostituzionalità n. 425/2000 non abbia direttamente interessato il secondo comma dell'art. 25 d.lgs. cit. - il riferimento operato dall'art. 7 della delibera Cicr a una disposizione migliorativa o peggiorativa, presuppone, necessariamente, l'efficacia della clausola previgente.
Ma ciò – si prosegue – non è più astrattamente prospettabile, poiché – a seguito della citata pronuncia – la clausola previgente è nulla e, dunque, tamquam non esset;
di conseguenza, il giudizio di comparazione è impraticabile e ogni modifica contrattuale è da ritenersi sempre peggiorativa (passandosi dall'assenza di capitalizzazione alcuna ad una capitalizzazione degli interessi con pari periodicità, in senso sfavorevole per il correntista).
Pertanto, è sempre necessaria una nuova pattuizione negoziale e gli adempimenti pubblicitari indicati (i.e. la pubblicazione dell'adeguamento in G.U. e la comunicazione al correntista nel rispetto dei termini indicati dal Cicr) non sono sufficienti per la valida applicazione degli interessi composti.
pagina 7 di 11 (ii) Secondo altro orientamento interpretativo7, si evidenzia che la pronuncia di incostituzionalità n. 425 del 17 ottobre 2000 non ha travolto la disciplina transitoria (i.e. l'art. 7 cit. delibera Cicr) in relazione all'adeguamento dei contratti in corso, avendo diversamente accertato il solo eccesso di delega nella misura in cui si era prevista la sanatoria retroattiva degli stessi.
Di conseguenza, deve comunque verificarsi se la nuova previsione - della pari capitalizzazione degli interessi a debito ed a credito - sia migliorativa o peggiorativa rispetto a quella in precedenza applicata.
Questa Corte – così come già in altre pronunce analoghe – ritiene di confermare l'adesione a tale secondo orientamento interpretativo.
Rifuggendo da meri richiami a precedenti di legittimità conformi (di cui, peraltro, non si può non dare atto), si osserva che solo quest'ultimo appaia soddisfare i criteri di interpretazione della legge
(e, più in generale, degli atti aventi contenuto normativo) di tipo letterale, sistematico e teleologico.
In particolare, il tenore testuale della disposizione transitoria citata (che prevede espressamente il raffronto fra le disposizioni previgenti e quelle introdotte successivamente alla delibera 9.2.2000) richiede ragionevolmente di effettuare tale raffronto fra valori “omogenei”.
Invero, il Legislatore secondario ha indicato, agli operatori di settore, di effettuare un raffronto in concreto e non in astratto, quindi, una comparazione non giuridica, ma di fatto.
Certamente non sarebbe comparabile – come sostiene il primo orientamento indicato – la clausola previgente nulla e quella successivamente introdotta, nel senso che – così operando – l'esito sarà
sempre quello di una modifica peggiorativa.
Ma, ad avviso della Corte, è erroneo il raffronto che si vuole effettuare fra due dati non omogenei:
l'uno, squisitamente giuridico, che tiene conto della nullità e inefficacia della clausola preesistente
(che sarà sempre e comunque nulla) e, l'altro, invece, di tipo fattuale (cioè la clausola introdotta dalla Banca dopo l'adeguamento nel 2000).
L'esito, così opinando, è univoco.
pagina 8 di 11 Se si volesse, per mera ipotesi, fare una comparazione fra dati omogenei e di tipo squisitamente
giuridico, allora, si dovrebbe comparare la clausola previgente nulla e la clausola valida successivamente introdotta: ipotesi, quest'ultima, che rimane tale, ma solo per evidenziare che il raffronto, in tale caso, porterebbe ad una modifica sempre migliorativa.
Tale risultato interpretativo non appare, quindi, appagante.
Tenuto conto di quanto evidenziato, risulta allora non persuasiva la valutazione, posta a fondamento del primo orientamento, in base alla quale la pronuncia di incostituzionalità, sebbene abbia direttamente interessato il solo terzo comma dell'art. 25 d.lgs. cit. (cioè la sanatoria delle clausole contenute nei contratti pendenti al 21 aprile 2000), avrebbe fatto venir meno il presupposto legittimante il raffronto previsto dall'art. 7 delibera Cicr.
Questa Corte ritiene, infatti, che le scelte del Legislatore secondario – così come già esposte – prescindessero da ciò, nella misura in cui prevedevano un raffronto di tipo fattuale, fra la clausola previgente (siccome esistente) e quella introdotta dopo l'adeguamento e rispetto alla quale la citata pronuncia di incostituzionalità e la valutazione (ex post) di tipo giuridico (i.e. la nullità della clausola) non appare incidere nel senso indicato.
Quindi – ritiene questa Corte – seguendo le indicazioni del Legislatore ed effettuando il raffronto in concreto, si deve valutare se la disciplina applicata a quel rapporto sia migliorativa o meno a seguito dell'adeguamento alla delibera Cicr.
Si avranno esiti differenti, a seconda della disciplina contrattuale previgente e di quella successivamente introdotta dalla singola e in relazione a ciascun rapporto. CP_3
Tale secondo orientamento appare altresì più coerente con la restante previsione, da parte dell'art. 7
2° comma cit., di dette forme di pubblicità (i.e. la pubblicazione dell'adeguamento in G.U. e la comunicazione al correntista), pubblicità che le Banche hanno generalmente rispettato nel termine loro assegnato.
Diversamente, non si comprende quale significato avrebbe tale previsione di adeguamento
(anch'essa rimasta valida ed efficace), in quanto del tutto inutile, laddove si ritenga che la modifica contrattuale sia sempre peggiorativa e, dunque, sia sempre necessaria una nuova pattuizione scritta.
pagina 9 di 11 Anzi, proprio la previsione di tali modalità “semplificate” di adeguamento faceva trasparire, in realtà, una generale valutazione “migliorativa” delle “nuove” condizioni contrattuali rispetto a quelle previgenti (salvo ogni diverso apprezzamento da valutare in concreto, sulla base delle allegazioni e produzioni delle parti).
In ultimo, si osserva che il primo orientamento indicato non appare tenere conto della finalità
generale di tali previsioni normative, in particolare, del fatto che – a seguito del revirement della
Cassazione del 1999 – si è reso necessario l'adeguamento massivo di un numero indeterminato di rapporti bancari.
E' ragionevole, dunque, affermare che si volesse ottenere l'adeguamento dei contratti in corso nel rispetto della logica generale che permea la disciplina bancaria, ovvero ritenere sufficienti detti adempimenti pubblicitari nel caso in cui la modifica risultasse favorevole al correntista e, al contrario, imporre la pattuizione scritta solo laddove la modifica di quel rapporto contrattuale fosse concretamente peggiorativa.
I.C. Con riferimento al caso concreto, è provato che la abbia provveduto agli adempimenti CP_3
pubblicitari indicati e documentati sub nn. 2 e 3, mediante la pubblicazione dell'adeguamento in
Gazzetta Ufficiale - Parte Seconda, n. 138 del 15 giugno 2000 e la comunicazione scritta al correntista nel mese di settembre 2000.
La modifica contrattuale risulta concretamente migliorativa, in favore di quest'ultimo, essendosi passati da una capitalizzazione trimestrale per gli interessi a debito e semestrale per quelli a credito,
ad una pari periodicità trimestrale per entrambi (come da documentazione citata).
Di conseguenza, stante che il periodo esaminato nel presente giudizio è successivo al 9.2.2000
(essendo compreso fra il 31.12.2002 ed il 6.9.2018, così come emerge dalla Ctu contabile di primo grado), l'appello viene respinto nella misura in cui chiede la ripetizione di interessi anatocistici indebitamente annotati in conto.
II. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in base al d.m.
55/2014, modificato dal d.m. 147/2022, applicati i parametri minimi, in ragione dell'unica questione trattata e tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva concretamente svolta
(che esclude la fase istruttoria).
pagina 10 di 11 Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte di , di un ulteriore importo a Parte_1
titolo di contributo unificato, pari a quello versato per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria domanda o eccezione, così dispone:
- respinge l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 104/2024, pubblicata in data 12.03.2024 dal
[...]
Tribunale di Sondrio;
- condanna alla rifusione, in favore di , delle Parte_1 Controparte_1
ulteriori spese del grado che liquida in euro 6.946,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa come per legge;
- dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte di , di un Parte_1
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per l'impugnazione.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio dell'11 dicembre 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Manuela Cortelloni Domenico Bonaretti
pagina 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. doc. n. 1 ove era così previsto: “I rapporti di dare e avere relativi ai conti creditori vengono chiusi CP_3 contabilmente, in via normale, a fine giugno e a fine dicembre di ogni anno …. I conti che risultino, anche saltuariamente, debitori vendono invece chiusi contabilmente, in via normale, trimestralmente e cioè a fine marzo, giugno, settembre e dicembre […]”; 2 Cfr. doc. nn. 2 e 3 CP_3 3 cfr. doc. n. 1 bis CP_3 pagina 4 di 11 4 Principalmente, per l'inesistenza di un uso consuetudinario antecedente al codice civile del 1942, sia dal punto di vista oggettivo (l'usus), non risultando lo stesso registrato presso le Camere di Commercio in sede provinciale ed essendo stato introdotto solo dal 1° gennaio 1952 dalle N.B.U.; sia in ordine alla componente soggettiva, atteso che la loro reiterazione non era accompagnata dalla c.d. opinio iuris ac necessitatis; 5 Rubricato “Modalità di calcolo degli interessi”, che disponeva come segue
“ …
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 120 t.u.b. e' aggiunto il seguente:
" 2. Il CICR stabilisce modalita' e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attivita' bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicita' nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori".
3. Le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui al comma 2, sono valide ed efficaci fino a tale data e, dopo di essa, debbono essere adeguate al disposto della menzionata delibera, che stabilira' altresì le modalita' e i tempi dell'adeguamento. In difetto di adeguamento, le clausole divengono inefficaci e l'inefficacia puo' essere fatta valere solo dal cliente”. pagina 6 di 11 6 cfr., fra le altre, Cass. Civ. sentenze nn. 26769/2019, 9140/2020, 29420/2020; 23459/2023; 28215/2024; 7 cfr. Cass. Civ. nn. 6987/2019, 5054/2024, 5064/2024, 8639/2024;